DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n.200
Regolamento recante modalita’ di coordinamento,
attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31-05-2006)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


  Visto  l’articolo 11  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,che    istituisce   il   Registro   informatico   degli   adempimenti amministrativi  per  le  imprese  presso il Ministero delle attivita’ produttive;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 3  del  citato  articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro delle attivita’ produttive e del Ministro per l’innovazione   e  le  tecnologie  sono  stabilite  le  modalita’  di coordinamento,  di  attuazione  e  di accesso al Registro, nonche’ di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;
  Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  Piano Nazionale per l’E-Government nel quale e’ previsto all’obiettivo  8.4  (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di  uno  sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili  dalla  sede  dell’impresa,  degli  intermediari o presso un punto d’accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione;
  Viste  le  direttive del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del  21 dicembre  2001,  del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti    «linee    guida    in    materia    di    digitalizzazione dell’amministrazione»;
  Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 14 maggio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 5 luglio 2003,  con  il  quale  sono  individuati  i  progetti  innovativi  da cofinanziare  ai  sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto  il  protocollo  d’intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal   Ministro   delle   attivita’   produttive,   dal  Ministro  per l’innovazione e  le tecnologie e dal Presidente dell’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  Conferenza  unificata in data 23 settembre 2004;
  Udito  il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita’  produttive  e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie;


Adotta
il seguente regolamento:


Art. 1.
Definizione e contenuto del Registro



  1. Ai  fini  del presente regolamento per «Registro» si intende il Registro   informatico   degli  adempimenti  amministrativi  previsto dall’articolo 11,  comma  1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per «decreto» il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  2. Il  Registro,  istituito dall’articolo 11, comma 1, del decreto presso  il  Ministero  delle attivita’ produttive, fornisce l’accesso facilitato  alle  informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire    dei   servizi   erogati   alle   imprese   dalla   pubblica amministrazione a livello centrale e locale.

  3. In  attuazione  dell’articolo 11,  comma  3,  del  decreto  il presente regolamento disciplina:


    • a) le modalita’ di coordinamento delle azioni volte all’invio, la raccolta  e  l’elaborazione  dei  dati  forniti dalle amministrazioni pubbliche,  dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di   servizi   pubblici   per   dare   seguito  all’obbligo  previsto
      dall’articolo 11, comma 2, del decreto;

    • b) le  modalita’  di  attuazione  del  Registro e di accesso alle informazioni,  nonche’  di  connessione  informatica  tra  le diverse sezioni del sito.

Art. 2.
Soggetti  tenuti  all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto



  1. Ai fini dell’obbligo di trasmissione in via informatica previsto dall’articolo 11, comma 2 del decreto si intendono:


    • a) per  amministrazioni  pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato,  le  aziende  ed  amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo,  le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane, e loro  consorzi  e  associazioni,  le  Camere di commercio,industria,
      artigianato  e  agricoltura  e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti pubblici   non   economici   nazionali,   regionali   e   locali,  le amministrazioni,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale,   la   Banca  d’Italia,  le  Agenzie  di  cui  al  decreto legislativo  30 luglio  1999, n. 300, le Autorita’ ed amministrazioni indipendenti  dotate o meno di personalita’ giuridica e comunque ogni organismo  di  diritto  pubblico  – comunque denominato – che prevede adempimenti  amministrativi  necessari  all’avvio ed all’esercizio di attivita’ di impresa;

    • b) per  concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di  cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e  successive  modificazioni e all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo  1995, n. 157 e successive modificazioni, nonche’ i soggetti di  cui  all’articolo 2,  comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

    • c) per  concessionari  di  lavori  i  soggetti  individuati nelle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche.

  2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle  attivita’  produttive  i  servizi  pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

  3. L’obbligo  di  cui  all’articolo 11,  comma 2,  del  decreto si estende anche ai licenziatari dei servizi liberalizzati.

Art. 3.
Soggetti  responsabili  della  trasmissione  di  cui all’articolo 11, comma 2, del decreto



  1. Le  amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, lettera a) e gli  organismi  e  soggetti  di  cui  alle successive lettere b) e c) nonche’  i  soggetti  di  cui  al comma 3 dell’articolo 2, tramite il responsabile  del  procedimento,  ovvero  altro  soggetto  comunicato dall’amministrazione,  trasmettono  in via informatica l’elenco degli adempimenti previsti dall’articolo 11, comma 2 del decreto.

Art. 4.
Modalita’ di attuazione del Registro



  1. In  applicazione  di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del  decreto  il  Ministero  delle  attivita’  produttive realizza il Registro  attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio che  ne assicura la gestione operativa, l’alimentazione e il relativo aggiornamento.

  2. Le camere di commercio pongono in essere le attivita’ necessarie a garantire l’efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti,  nei  confronti  del Ministero delle attivita’ produttive, per  i  soggetti  di  cui  all’articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.

  3. er i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello  regionale  e’  referente,  nei confronti del Ministero delle attivita’ produttive, la camera di commercio del capoluogo di regione mentre   per   i   soggetti   operanti  su  base  ultraprovinciale  o ultraregionale  e’  referente  la camera di commercio nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.

  4. I  soggetti  di  cui all’articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili  del  contenuto  e dell’aggiornamento delle informazioni comunicate,  nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

Art. 5.
Alimentazione ed aggiornamento del Registro



  1. Entro  centottanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto previsto  dall’articolo 11,  comma 4,  del  decreto i soggetti di cui all’articolo 2,  commi 1  e 3 provvedono a trasmettere l’elenco degli adempimenti  amministrativi  di  cui  all’articolo 11,  comma 2,  del decreto  comprendente  i  procedimenti,  la normativa presupposta, la modulistica  di  settore  eventualmente  predisposta  nonche’ il sito informatico, ove gia’ attivo.

  2. Al fine di assicurare l’effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro,  i soggetti di cui all’articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro  cinque  giorni,  gli  eventuali  provvedimenti  integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.

Art. 6.
Contenuto   dell’obbligo  di  trasmissione  di  cui  all’articolo 11, comma 2, del decreto



  1. L’elenco degli adempimenti amministrativi previsti dai soggetti di  cui  all’articolo 2,  commi 1  e  3  per  l’avvio  e  l’esercizio dell’attivita’  di impresa  e’  finalizzato a rendere disponibile, a livello  nazionale,  un  indice  unitario,  sintetico  e  di  agevole consultazione;   a   tal   fine  deve  contenere,  per  ogni  singolo adempimento, almeno le seguenti informazioni:


    • a) titolo;

    • b) descrizione;

    • c) amministrazione/ente  di  riferimento  (per  i concessionari e gestori di servizi);

    • d) ambito territoriale di competenza;

    • e) ufficio responsabile dell’adempimento;

    • f) modalita’ di fruizione;

    • g) normativa di riferimento;

    • h) indicazioni  sulle scadenze amministrative  legate all’adempimento;

    • i) eventuali  oneri  economici  connessi  all’adempimento  e loro entita’.

  2. L’elenco   indica   altresi’,  per  ogni  adempimento,  se  e’ disponibile  la  modulistica  eventualmente  necessaria  per  il  suo svolgimento ed il relativo formato.

  3. Restano   a   carico   dell’amministrazione   competente   la pubblicazione   di   eventuali  contenuti  informativi  aggiuntivi  e l’erogazione dei servizi on line connessi agli adempimenti medesimi. 

  4. Nel  caso  l’adempimento  necessiti  di modulistica il soggetto competente   deve   renderla   disponibile  in  formato  elettronico, unitamente alla descrizione delle modalita’ di compilazione.

Art. 7.
Funzionamento e regole tecniche



  1. Le  Camere  di  Commercio  competenti  per  territorio  offrono supporto  alle  amministrazioni  che non fossero dotate dei necessari strumenti  informatici  per l’accesso e l’utilizzo delle funzioni «in linea»  di  alimentazione  e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.

  2. Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del Ministro  delegato  per l’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro  per  la funzione pubblica e con il Ministro delle attivita’ produttive,  sentito  il  Centro  nazionale  per  l’informatica nella pubblica  amministrazione  e  sentita  la Conferenza unificata di cui all’articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, vengono   emanate   le regole tecniche   per   l’alimentazione  e l’aggiornamento del Registro concernenti in particolare:


    • a) l’accesso   e   l’abilitazione   ai  servizi  informatici  e l’aggiornamento;

    • b) la   predisposizione  e  l’aggiornamento  dell’elenco  degli adempimenti;

    • c) la predisposizione e l’aggiornamento della modulistica;

    • d) le  modalita’  di integrazione con siti gia’ esistenti ove i soggetti  di  cui  all’articolo 2  abbiano  pubblicato  modulistica e contenuti informativi e servizi «in linea» inerenti gli adempimenti;

    • e) le  modalita’  per  assicurare  la  disponibilita’  dei dati trasmessi a ciascun soggetto chiamato all’alimentazione del Registro.

Art. 8.
Coordinamento fra le strutture operative



  1. Presso la Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e  dei  servizi del Ministero delle attivita’ produttive e’ istituita una  unita’  organizzativa  che  provvede all’attuazione del Registro attraverso  l’utilizzo di risorse umane e tecnologiche a disposizione del Ministero delle attivita’ produttive.

  2. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive di concerto con  il  Ministro  dell’economia e delle finanze, del Ministro per la funzione  pubblica  e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, si   provvede  alla  dotazione  organica  e  tecnologica  dell’unita’ organizzativa di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto.

  3. Il   Ministero   delle   attivita’   produttive,  assicura  la razionalizzazione   dei   processi   che   alimentano   il   Registro informatico, d’intesa con il Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le autonomie locali.

Art. 9.
Accesso al Registro



  1. Per  una  piu’  agevole  e  tempestiva  attuazione  il Registro informatico  degli  adempimenti amministrativi per le imprese e’ reso accessibile  nell’ambito  del portale nazionale delle imprese, che e’ realizzato dal Ministero delle attivita’ produttive, dal Dipartimento per  le  innovazioni  e  le  tecnologie  e dall’Unione italiana delle camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura (Unioncamere)  tramite  il  Centro  Nazionale per l’informatica nella pubblica  amministrazione  (CNIPA),  che fornisce un punto di accesso unitario  ed  organico  alle  informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali a favore delle imprese.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 3 aprile 2006


p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro delle attivita’ produttive Scajola
l Ministro per l’innovazione e le tecnologie Stanca
isto, il Guardasigilli: Castelli


Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2006
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita’ produttive, registro n. 2, foglio n. 133