DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n.159
Disposizioni  integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante codice dell’amministrazione digitale.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-04-2006- Suppl. Ordinario n.105
in vigore dal 14/05/2006
)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
  Visto  l’articolo 14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina  dell’attivita’  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l’articolo 10  della  legge  29 luglio 2003, n. 229, recante interventi  in  materia  di  qualita’  della  regolazione,  riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante disciplina  dell’attivita’  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa  (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
  Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n.  4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42, recante istituzione   del   sistema  pubblico  di  connettivita’  e  la  rete internazionale  della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 maggio  2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
  Esperita  la  procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza  unificata,  ai  sensi dell’articolo  8,  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 26 gennaio 2006;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 gennaio 2006;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia  e  delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il Ministro  della giustizia, con il Ministro delle attivita’ produttive e con il Ministro delle comunicazioni;


E m a n a
il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Modifica all’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005,n.  82,  di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune tecnologie» e’ aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le parole: «che collegano» sono inserite le seguenti: «all’identita’ del titolare»  e  sono  soppresse  le  parole:  «ai titolari e confermano l’identita’  informatica dei titolari  stessi;»; alla lettera q) la parola:    «autenticazione»    e’    sostituita    dalla    seguente: «identificazione»;  alla  lettera r) sono soppresse le parole: «e la sua  univoca autenticazione informatica», nonche’ le parole: «, quale l’apparato   strumentale   usato   per   la   creazione  della  firma elettronica».

Art. 2.
 Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 5  dell’articolo  2  del decreto legislativo, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»; al termine e’ aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese hanno,  comunque,  diritto  ad  ottenere  che il trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto  dei  diritti  e  delle liberta’ fondamentali, nonche’ della dignita’ dell’interessato.».

     


Art. 3.
Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 1  dell’articolo  3  del  decreto legislativo dopo le parole:   «pubbliche   amministrazioni»   e’   soppressa  la  parola: «centrali».

  2. Dopo  il  comma 1  dell’articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:


    • «1-bis.   Il   principio  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse tecnologiche  ed  organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

    • 1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al  comma 1  sono  devolute  alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

Art. 4.
Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1.  Al  comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo le parole: «al  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto,».

Art. 5.
Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Dopo  il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:


    • «1-bis.  Gli  organi  di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo  politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali  per  l’attivita’  amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l’attuazione delle disposizioni del presente decreto.

    • 1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni  di  cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando  le  eventuali  responsabilita’  penali,  civili e contabili previste dalle norme vigenti.».

  2. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 e’ aggiunto il seguente:


    • «5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi   di   informatizzazione   in   atto,  ivi  compresi  quelli riguardanti  l’erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l’intervento di privati.».

Art. 6.
Modifica all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Dopo  il  comma 3  dell’articolo  14 del decreto legislativo e’ inserito il seguente:


    • «3-bis.  Ai  fini  di  quanto  previsto  ai  commi 1,  2  e 3, e’ istituita  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione
      permanente  per  l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.».

Art. 7.
Modifica all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Dopo  il  comma 1  dell’articolo  17 del decreto legislativo e’ inserito il seguente:


    •  «1-bis. Ciascun Ministero   istituisce  un  unico  centro  di competenza,  salva  la facolta’ delle Agenzie di istituire un proprio centro.».

Art. 8.
Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 1  dell’articolo  20 del decreto legislativo, dopo le parole:   «con  strumenti  telematici»  sono  inserite  le  seguenti: «conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71»; le parole da: «a  tutti  gli  effetti  di  legge, se conformi alle disposizioni del presente  codice ed alle regole tecniche di cui all’articolo 71» sono sostituite  dalle  seguenti:  «agli  effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice».

  2. Dopo  il  comma 1  dell’articolo 20 del decreto legislativo, e’ inserito il seguente:


    • «1-bis.  L’idoneita’  del  documento  informatico a soddisfare il requisito  della forma scritta e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto   conto  delle  sue  caratteristiche  oggettive  di  qualita’, sicurezza,  integrita’  ed  immodificabilita’,  fermo restando quanto disposto dal comma 2.».

  3. Il   comma 2  dell’articolo  20  del  decreto  legislativo  e’ sostituito dal seguente:


    • «2.  Il  documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata  o  con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche  stabilite  ai  sensi  dell’articolo  71,  che  garantiscano l’identificabilita’  dell’autore,  l’integrita’ e l’immodificabilita’ del  documento,  si presume riconducibile al titolare del dispositivo di  firma  ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita’,  dall’articolo  1350,  primo  comma,  numeri  da 1 a 12 del codice civile.».

  4.  Al  comma 3  dell’articolo  20  del decreto legislativo dopo le parole:  «Le  regole  tecniche» sono  inserite le seguenti : «per la formazione,».

Art. 9.
Modifica all’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo, le parole: «e   sicurezza»   sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  sicurezza, integrita’ e immodificabilita».

  2. Al comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo il periodo: «L’utilizzo  del  dispositivo  di  firma  si presume riconducibile al titolare,  salvo  che  sia  data  prova contraria.» e’ sostituito dal seguente:   «L’utilizzo   del   dispositivo   di   firma  si  presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».

Art. 10.
Modifica  della  rubrica  dell’articolo  22  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. La   rubrica  dell’articolo  22  del  decreto  legislativo  e’ sostituita  dalla seguente: «Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione.».

Art. 11.
Modifica all’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

ed all’articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266



  1. Dopo  il  comma 2  dell’articolo  23 del decreto legislativo e’ inserito il seguente:


    • «2-bis.  Le  copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche  sottoscritto  con  firma  elettronica  qualificata o con firma digitale,  sostituiscono  ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono  tratte  se  la  loro  conformita’ all’originale in tutte le sue componenti   e’   attestata   da   un   pubblico   ufficiale  a  cio’ autorizzato.».

  2. All’articolo  1, comma 51 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel  terzo  periodo,  dopo  le  parole: «vigenti regole tecniche,» e’ soppressa  la  parola: «anche»; al quarto periodo dopo le parole: «su supporto  cartaceo»  sono inserite le seguenti: «dei documenti di cui
    al presente comma».

Art. 12.
Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al   comma 1,   lettera g),   dell’articolo   28  del  decreto legislativo,  la parola: «qualificata» e’ soppressa e dopo le parole: «rilasciato  il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in   conformita’   alle   regole   tecniche  ed  idonea  a  garantire l’integrita’  e la veridicita’ di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo».

  2. Al comma 3 dell’articolo 28 del decreto legislativo, le parole: «Il   certificato   qualificato   contiene»,  sono  sostituite  dalle seguenti: «Il certificato qualificato puo’ contenere». 

  3. Alla  lettera a)  del  comma 3  dell’articolo  28  del  decreto legislativo, dopo le parole: «o collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di pubblico ufficiale,».

  4. La   lettera b)  del  comma 3  dell’articolo  28  del  decreto legislativo, e’ sostituita dalla seguente:


    • «b)  i  limiti  d’uso  del  certificato, inclusi quelli derivanti dalla  titolarita’ delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3.».

Art. 13.
Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 3 dell’articolo 30 del decreto legislativo le parole: «nel   processo  di  verifica  della  firma»  sono  sostituite  dalle seguenti: «nel certificato».

Art. 14.
Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 1  dell’articolo  32  del decreto legislativo dopo le parole:  «Il  titolare  del  certificato  di  firma  e’  tenuto» sono inserite  le  seguenti: «ad assicurare la custodia del dispositivo di firma  e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad altri» sono  inserite  le  seguenti:  «;  e’  altresi’  tenuto ad utilizzare personalmente  il  dispositivo  di firma.»; sono soppresse le parole: «ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia.».

  2. Al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo, le parole: «ad  altri,  ivi incluso il titolare del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «a terzi».

  3. Alla  lettera j)  del  comma 3  dell’articolo  32  del  decreto legislativo  le  parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni».

Art. 15.
Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Alla  lettera a)  del  comma 1  dell’articolo  34  del  decreto legislativo  dopo  le  parole:  «sono  privi  di  ogni  effetto» sono aggiunte  le seguenti: «ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri».

  2. Al  comma 2 dell’articolo 34 del decreto legislativo le parole: «all’articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 71».

Art. 16.
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Alla  lettera a)  del  comma 1  dell’articolo  36  del  decreto legislativo  dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 37».

Art. 17.
Modifiche  alla  Sezione III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Dopo  l’articolo 37 del decreto legislativo le parole: «Sezione III  – Contratti, pagamenti, libri e scritture» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione III – Pagamenti, libri e scritture».

Art. 18.
Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1.  Dopo  il comma 2 dell’articolo 41, del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:


    • «2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e’  realizzato garantendo la possibilita’ di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte
      le  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento.  Le  regole per la costituzione  e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una   corretta   gestione   documentale   ed  alla  disciplina  della formazione,  gestione,  conservazione  e  trasmissione  del documento informatico,   ivi  comprese  le  regole  concernenti  il  protocollo informatico  ed  il  sistema  pubblico  di  connettivita’, e comunque
      rispettano  i  criteri  dell’interoperabilita’  e  della cooperazione applicativa;  regole  tecniche  specifiche  possono essere dettate ai sensi  dell’articolo  71,  di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

    • 2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
            a) dell’amministrazione  titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
            b) delle altre amministrazioni partecipanti;
            c) del responsabile del procedimento;
            d) dell’oggetto del procedimento;
            e) dell’elenco  dei  documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.

    • 2-quater.  Il  fascicolo  informatico  puo’  contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa  individuati;  esso  e’ formato in modo da garantire la corretta collocazione,   la  facile  reperibilita’  e  la  collegabilita’,  in relazione  al  contenuto ed alle finalita’, dei singoli documenti; e’ inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.».

Art. 19.
Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 3  dell’articolo  47, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  le  parole: «Entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro otto mesi».

Art. 20.
Modifica all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo le parole: «di  cui  al  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42»  sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto».

Art. 21.
Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al comma 1 dell’articolo 53 del decreto legislativo e’ aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.».

Art. 22.
Modifiche all’articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 1  dell’articolo  54  del decreto legislativo dopo le parole:   «I   siti   delle  pubbliche  amministrazioni»  la  parola: «centrali» e’ soppressa e alla lettera a) dopo le parole: «di livello dirigenziale  non  generale,»  sono aggiunte le seguenti: «i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici,».

  2. Al  comma 2  dell’articolo  54, del decreto legislativo dopo le parole: «Le amministrazioni» sono inserite le seguenti: «centrali». 

  3. Dopo  il  comma 2  dell’articolo  54 del decreto legislativo e’ inserito il seguente:


    • «2-bis.   Il   principio  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle amministrazioni   regionali   e   locali  nei  limiti  delle  risorse tecnologiche  e  organizzative  disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.».

  4. Dopo  il  comma 4  dell’articolo  54 del decreto legislativo e’ aggiunto il seguente:


    • «4-bis.   La   pubblicazione   telematica   produce   effetti  di pubblicita’  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente  previsti dall’ordinamento.».

Art. 23.
Modifica all’articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Alla  rubrica  dell’articolo  56,  del  decreto  legislativo le parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle seguenti: «autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado». 

  2. Dopo  il  comma 2  dell’articolo  56, del decreto legislativo e’ aggiunto il seguente:


    •     «2-bis.  I  dati  identificativi  delle  questioni  pendenti,  le sentenze  e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorita’  giudiziaria  di  ogni  ordine e grado sono, comunque, rese  accessibili  ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di
      protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».

Art. 24.
Modifica all’articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 3  dell’articolo  58  del decreto legislativo dopo le parole:  «Il  CNIPA» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».

Art. 25.
Modifica all’articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 2 dell’articolo 59 del decreto legislativo le parole: «in   coerenza   con   le   disposizioni   del  sistema  pubblico  di connettivita’ di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42», sono  sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le disposizioni del presente   decreto   che   disciplinano   il   sistema   pubblico  di connettivita’.».

  2. Dopo  il  comma 7  dell’articolo 59, del decreto legislativo e’ inserito il seguente:


    • «7-bis.  Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra   la   base  dei  dati  catastali  gestita  dall’Agenzia  del territorio.  Per  garantire  la  circolazione e la fruizione dei dati catastali  conformemente  alle finalita’ ed alle condizioni stabilite dall’articolo  50,  il  direttore  dell’Agenzia  del  territorio,  di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle  pubbliche  amministrazioni  e  previa intesa con la Conferenza unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006,  in  coerenza  con  le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico   di   connettivita’,   le  regole  tecnico  economiche  per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.».

Art. 26.
Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 1  dell’articolo  62  del decreto legislativo dopo le parole:  «e’  realizzato  con strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti:  «e  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  concernenti il sistema  pubblico  di  connettivita’,  in  coerenza  con  le quali il Ministero dell’interno definisce le regole di sicurezza per l’accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di   convalida   delle   informazioni   medesime  ove  richiesto  per l’attuazione della normativa vigente».

Art. 27.
Modifica all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al comma 3 dell’articolo 64 del decreto legislativo e’ aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «E’  prorogato alla medesima data il termine  relativo  alla  procedura  di  accertamento  preventivo  del possesso   della   Carta  di  identita’  elettronica  (CIE),  di  cui all’articolo  8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  2004,  n.  117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte  nazionali  dei  servizi  (CNS)  da  parte  dei  cittadini  non residenti nei comuni in cui e’ diffusa la CIE.».

Art. 28.
Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 2  dell’articolo  65  del decreto legislativo dopo le parole:  «Le  istanze  e  le  dichiarazioni inviate» sono inserite le seguenti:  «o  compilate  su  sito»;  dopo  le  parole:  «addetto  al procedimento»  sono  aggiunte le seguenti: «; resta salva la facolta’ della  pubblica  amministrazione  di  stabilire  i  casi  in  cui  e’ necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale».

Art. 29.
Modifica all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Al  comma 1 dell’articolo 71 del decreto legislativo le parole: «di  cui all’articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.»  sono soppresse e dopo le parole: «nelle materie di competenza,» sono  inserite  le  seguenti:  «previa  acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA».

  2. Dopo  il comma 1 dell’articolo 71 del decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:


    • «1-bis.  Entro  nove  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei   Ministri   emanati   su  proposta  del  Ministro  delegato  per l’innovazione  e  le  tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica,  d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, sono adottate le regole  tecniche  e  di  sicurezza  per  il funzionamento del sistema pubblico di connettivita’.».

    • «1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita’ alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica  a  livello  internazionale  ed  alle normative dell’Unione europea.».

Art. 30.
Introduzione  del  Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82




  1. Dopo  il  capo  VII  del  decreto  legislativo e’ introdotto il seguente:

«CAPO VIII
Sistema pubblico di connettivita’ e rete internazionale della pubblica amministrazione
SEZIONE I
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita’


Art. 72.
Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita’




  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
        a) “trasporto  di dati“: i servizi per la realizzazione, gestione ed  evoluzione  di  reti  informatiche  per  la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
        b) “interoperabilita’  di  base“: i servizi per la realizzazione, gestione  ed  evoluzione  di  strumenti  per  lo scambio di documenti informatici  fra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e i cittadini;
        c) “connettivita’“:  l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita’ di base;
        d) “interoperabilita’  evoluta“:  i  servizi idonei a favorire la circolazione,  lo  scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
        e) “cooperazione  applicativa“:  la parte del sistema pubblico di connettivita’  finalizzata  all’interazione tra i sistemi informatici delle  pubbliche  amministrazioni  per  garantire  l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art. 73.
Sistema pubblico di connettivita’ (SPC)




  1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione,   e  nel  rispetto  dell’autonomia  dell’organizzazione interna  delle  funzioni  informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita’   (SPC),   al   fine  di  assicurare  il  coordinamento informativo  e  informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali  e  locali  e promuovere l’omogeneita’ nella elaborazione e trasmissione  dei  dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle   informazioni   tra   le   pubbliche  amministrazioni  e  alla realizzazione di servizi integrati.


  2. Il  SPC e’ l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,  l’integrazione e la diffusione  del  patrimonio  informativo  e  dei  dati della pubblica amministrazione,  necessarie  per  assicurare  l’interoperabilita’ di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e  dei  flussi  informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle   informazioni,  nonche’  la  salvaguardia  e  l’autonomia  del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.


  3. La  realizzazione  del  SPC  avviene  nel rispetto dei seguenti principi:
        a) sviluppo  architetturale  ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
        b) economicita’   nell’utilizzo   dei   servizi   di   rete,   di interoperabilita’ e di supporto alla cooperazione applicativa;
        c) sviluppo  del  mercato  e  della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 74.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni



  1. Il   presente   decreto   definisce   e   disciplina  la  Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
    La  Rete  costituisce  l’infrastruttura di connettivita’ che collega, nel  rispetto  della  normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con  gli  uffici  italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita’.

SEZIONE II
Sistema pubblico di connettivita’ SPC


Art. 75.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita’



  1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

  2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio delle sole  funzioni  di  ordine  e  sicurezza  pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

  3. Ai  sensi  dell’articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica  11 novembre  1994,  n.  680, nonche’ dell’articolo 25 del decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e’ comunque garantita la connessione  con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli organismi competenti  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino   riservatezza  e  sicurezza.  E’  altresi’  garantita  la possibilita’  di  connessione  al  SPC delle autorita’ amministrative indipendenti.

Art. 76.
Scambio  di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettivita’



  1. Gli   scambi   di   documenti  informatici  tra  le  pubbliche amministrazioni   nell’ambito   del  SPC,  realizzati  attraverso  la cooperazione  applicativa  e  nel rispetto delle relative procedure e regole  tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Art. 77.
Finalita’ del Sistema pubblico di connettivita’



  1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita’:
        a) fornire un insieme di servizi di connettivita’ condivisi dalle pubbliche  amministrazioni  interconnesse,  definiti negli aspetti di funzionalita’, qualita’ e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter    soddisfare    le   differenti   esigenze   delle   pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
        b) garantire   l’interazione   della   pubblica   amministrazione centrale  e  locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche’  con  le  reti  di  altri  enti,  promuovendo l’erogazione di servizi  di  qualita’  e la miglior fruibilita’ degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
        c) fornire   un’infrastruttura   condivisa  di  interscambio  che consenta  l’interoperabilita’  tra  tutte  le  reti  delle  pubbliche amministrazioni  esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
        d) fornire servizi di connettivita’ e cooperazione alle pubbliche amministrazioni   che   ne   facciano   richiesta,   per   permettere l’interconnessione  delle  proprie  sedi  e  realizzare  cosi’  anche l’infrastruttura interna di comunicazione;
        e) realizzare  un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente  con  l’attuale  situazione  di  mercato e le dimensioni del progetto stesso;
        f) garantire  lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del SPC  salvaguardando  la  sicurezza  dei  dati,  la riservatezza delle informazioni,  nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 78.
Compiti  delle  pubbliche  amministrazioni  nel  Sistema  pubblico di connettivita’



  1. Le  pubbliche  amministrazioni nell’ambito della loro autonomia funzionale  e  gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri  sistemi  informativi,  ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre  pubbliche  amministrazioni,  secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71, comma 1-bis.

  2. Per  le  amministrazioni  di  cui  all’articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, le responsabilita’ di cui  al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi  automatizzati,  di  cui  all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Art. 79.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita’



  1. E’ istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata:  «Commissione»,  preposta  agli  indirizzi strategici del SPC.

  2. La Commissione:
        a) assicura  il  raccordo  tra  le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
        b) approva   le   linee   guida,  le  modalita’  operative  e  di funzionamento  dei  servizi  e  delle  procedure  per  realizzare  la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
        c) promuove    l’evoluzione    del    modello   organizzativo   e dell’architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  e  delle  opportunita’ derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
        d) promuove   la   cooperazione   applicativa  fra  le  pubbliche amministrazioni,   nel   rispetto   delle   regole  tecniche  di  cui all’articolo 71;
        e) definisce  i  criteri  e  ne verifica l’applicazione in merito alla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei fornitori qualificati SPC di cui all’articolo 82;
        f) dispone  la  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi dei fornitori qualificati di cui all’articolo 82;
        g) verifica  la  qualita’  e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
        h) promuove  il  recepimento degli standard necessari a garantire la   connettivita’,   l’interoperabilita’  di  base  e  avanzata,  la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

  3. Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a maggioranza semplice  o  qualificata dei componenti in relazione all’argomento in esame.  La  Commissione  a  tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento,  un  regolamento  interno  da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Art. 80.
Composizione  della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivita’



  1. La  Commissione e’ formata da diciassette componenti incluso il Presidente  di  cui  al  comma 2,  scelti  tra  persone di comprovatap rofessionalita’  ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in  rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del  Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la  funzione  pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della   Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal  Ministro  per  l’innovazione  e  le  tecnologie  e’  nominato in rappresentanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Quando esamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della pubblica   amministrazione   la   Commissione   e’  integrata  da  un rappresentante  del  Ministero  degli  affari  esteri, qualora non ne faccia gia’ parte.

  2. Il  Presidente  del  Centro  nazionale  per l’informatica nella pubblica  amministrazione  e’  componente  di  diritto  e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l’incarico e’ rinnovabile. 

  3. La Commissione e’ convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno.

  4. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione  alle  riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione  di alcuna indennita’, emolumento, compenso e rimborso spese  e  le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli oneri di
    missione  nell’ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito  denominato:  «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali. 

  6. La Commissione puo’ avvalersi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno  o  piu’  organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi  accordi  ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione  all’evoluzione  delle  tecnologie dell’informatica e della comunicazione,  la  Commissione  puo’  avvalersi,  nell’ambito  delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita’ definite nei regolamenti di cui all’articolo 87.

Art. 81.
Ruolo   del   Centro   nazionale  per  l’informatica  nella  pubblica amministrazione



  1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla  Commissione,  anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse  condivise  del  SPC  e  le  strutture  operative preposte al controllo  e  supervisione  delle  stesse,  per  tutte  le  pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

  2. Il  CNIPA,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  cura  la progettazione,  la  realizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC per  le  amministrazioni  di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 82.
Fornitori del Sistema pubblico di connettivita’



  1. Sono  istituiti  uno  o  piu’  elenchi  di  fornitori a livello nazionale   e   regionale   in  attuazione  delle  finalita’  di  cui all’articolo 77.

  2. I  fornitori  che  ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza  nazionale  o  regionale,  consultabili in via telematica, esclusivamente  ai  fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente  decreto,  e  tenuti  rispettivamente  dal  CNIPA  a livello nazionale  e  dalla  regione  di  competenza  a  livello regionale. I fornitori   in   possesso  dei  suddetti  requisiti  sono  denominati fornitori qualificati SPC.

  3. I  servizi  per  i  quali  e’ istituito un elenco, ai sensi del comma 1,  sono  erogati,  nell’ambito  del  SPC,  esclusivamente  dai soggetti  che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o regionale.

  4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e’ necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
        a) disponibilita’   di   adeguate  infrastrutture  e  servizi  di comunicazioni elettroniche;
        b) esperienza comprovata nell’ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
        c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
        d) possesso  di  adeguati  requisiti  finanziari  e patrimoniali, anche  dimostrabili  per  il  tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

  5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita’ dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
        a) possesso  dei  necessari  titoli abilitativi di cui al decreto legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,  per l’ambito territoriale di esercizio dell’attivita’;
        b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione  delle  reti  e servizi di comunicazioni elettroniche, anche
    sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 83.
Contratti quadro



  1. Al  fine  della  realizzazione  del  SPC,  il  CNIPA  a livello nazionale  e  le  regioni  nell’ambito  del  proprio  territorio, per soddisfare   esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza  e indipendenza  di  giudizio,  nonche’  per  garantire la fruizione, da parte   delle   pubbliche  amministrazioni,  di  elevati  livelli  di disponibilita’  dei  servizi  e  delle stesse condizioni contrattuali proposte  dal  miglior  offerente, nonche’ una maggiore affidabilita’ complessiva  del  sistema,  promuovendo,  altresi’, lo sviluppo della concorrenza  e assicurando la presenza di piu’ fornitori qualificati, stipulano,  espletando  specifiche procedure ad evidenza pubblica per la  selezione  dei  contraenti,  nel  rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu’ contratti-quadro con piu’ fornitori per i servizi di  cui all’articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

  2. Le  amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti  esecutivi  dei  contratti-quadro  con  uno o piu’ fornitori di cui al comma 1,  individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al  parere  del  CNIPA  e,  ove  previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni  non  ricomprese  tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1,  del  decreto  legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta’ di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 84.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione



  1. Le  Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  aderenti alla Rete unitaria della  pubblica  amministrazione,  presentano  al  CNIPA,  secondo le indicazioni  da  esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi  entro  diciotto  mesi  dalla data di approvazione del primo contratto   quadro  di  cui  all’articolo  83,  comma 1,  termine  di cessazione  dell’operativita’  della  Rete  unitaria  della  pubblica amministrazione.

  2. Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente articolo ogni riferimento    normativo    alla   Rete   unitaria   della   pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC. 

SEZIONE III
Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA


Art. 85.
Collegamenti  operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni



  1. Le  amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  che  abbiano  l’esigenza di connettivita’  verso  l’estero,  sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti  dalla  Rete  internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

  2. Le  pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di  reti  in  ambito  internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale  delle  pubbliche  amministrazioni  entro  il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, commi 2 e 3.

  3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse  le  autorita’  amministrative  indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 86.
Compiti e oneri del CNIPA



  1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la  selezione  dei  fornitori  e  mediante  la  stipula  di  appositi contratti-quadro   secondo   modalita’   analoghe  a  quelle  di  cui all’articolo 83.

  2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per  un  periodo  almeno  pari  a  due anni a decorrere dalla data di approvazione  dei  contratti-quadro  di cui all’articolo 83, comma 1, sostiene  i  costi  delle  infrastrutture  condivise,  a valere sulle risorse gia’ previste nel bilancio dello Stato.

  3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture    condivise    sono    a    carico    dei   fornitori proporzionalmente  agli  importi  dei  contratti  di fornitura, e una quota  di  tali  costi  e’  a  carico delle pubbliche amministrazioni relativamente  ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa   ripartizione   tra  le  amministrazioni  sono  determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui  all’articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando  eventuali  intese  locali  finalizzate  a favorire il pieno  ingresso  nel  SPC  dei  piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

  4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito  internazionale  delle amministrazioni di cui all’articolo 85, comma 1,  per  i  primi  due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla  data  di approvazione del contratto quadro di cui all’articolo 83;  per  gli  anni  successivi  ogni onere e’ a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti. 

  5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono  alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai  sensi dell’articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

Art. 87.
Regolamenti



  1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  con  uno  o  piu’ decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per l’innovazione  e  le  tecnologie,  di concerto con il Ministro per la funzione  pubblica,  d’intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui all’articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati  regolamenti per l’organizzazione del SPC, per l’avvalimento dei   consulenti   di   cui  all’articolo  80,  comma  7,  e  per  la determinazione   dei  livelli  minimi  dei  requisiti  richiesti  per
    l’iscrizione  agli  elenchi  dei fornitori qualificati del SPC di cui all’articolo 82.
    ».

Art. 31.
Modifica del capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1. Nel decreto legislativo l’espressione «Capo VIII» e’ sostituita dalla  seguente:  «Capo  IX»  e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 32.
Modifica all’articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82



  1.   Dopo  il  comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo sono aggiunti i seguenti:


    • «3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e’ abrogato.

    • 3-ter.  Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n.  42,  e’ abrogato.».

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Baccini,   Ministro   per  la  funzione pubblica
Tremonti,   Ministro  del-l’economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola,   Ministro   delle   attivita’ produttive
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli







N. D.R. In calce al Decreto è pubblicato il Codice dell’Amminstrazione Digitale aggornato
Vai al testo del Codice dell’Amministrazione Digitale aggiornato