DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.155


Disciplina  dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-2006)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
  Visto    l’articolo 117,   secondo   comma,   lettera   l), della Costituzione;
  Vista  la  legge  13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
  Acquisito  il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;
  Sentite le rappresentanze del terzo settore;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,del   Ministro   delle   attivita’  produttive,  del  Ministro  della giustizia,  del  Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno;


Emana
il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Nozione



  1. Possono  acquisire  la  qualifica  di  impresa sociale tutte le organizzazioni  private,  ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice   civile,   che   esercitano   in  via  stabile  e  principale un’attivita’  economica  organizzata al fine della produzione o dello scambio  di  beni o servizi di utilita’ sociale, diretta a realizzare finalita’  di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni,  e  le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche  indirettamente,  l’erogazione dei beni e dei servizi in favore  dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

  3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con  le  quali  lo  Stato  ha  stipulato  patti,  accordi o intese si applicano  le  norme  di  cui  al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attivita’ elencate all’articolo 2, a condizione che per  tali  attivita’  adottino  un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali  attivita’  devono  essere  tenute  separatamente  le  scritture contabili  previste dall’articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti  che  sono  richiesti  dal  presente  decreto  per gli atti costitutivi.

Art. 2.
Utilita’ sociale



  1. Si  considerano  beni  e  servizi  di  utilita’  sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:


    • a) assistenza  sociale,  ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328,  recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
      di interventi e servizi sociali;

    • b) assistenza  sanitaria,  per  l’erogazione delle prestazioni di cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre  2001,  recante  «Definizione  dei  livelli essenziali di assistenza»,  e  successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
      ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002;

    • c) assistenza   socio-sanitaria,   ai   sensi   del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 14 febbraio 2001, recante  «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;

    • d) educazione,  istruzione  e  formazione,  ai  sensi della legge 28 marzo  2003,  n.  53, recante delega al Governo per la definizione delle  norme  generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

    • e)  tutela  dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15  dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino,
      il  coordinamento  e  l’integrazione  della  legislazione  in materia ambientale  e  misure  di  diretta applicazione, con esclusione delle attivita’,  esercitate  abitualmente,  di  raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

    • f)  valorizzazione  del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
      gennaio 2004, n. 42; 

    • g) turismo  sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo  2001,  n. 135, recante riforma della legislazione nazionale
      del turismo;

    • h) formazione universitaria e post-universitaria;

    • i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

    • l)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

    • m) servizi   strumentali  alle  imprese  sociali,  resi  da  enti composti  in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni
      che esercitano un’impresa sociale.

  2. Indipendentemente dall’esercizio della attivita’ di impresa nei settori  di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale  le  organizzazioni  che  esercitano attivita’ di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:


    • a) lavoratori   svantaggiati   ai  sensi  dell’articolo 2,  primo paragrafo 1,  lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n.2204/2002  della  Commissione,  5 dicembre  2002,  della  Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione;

    • b) lavoratori    disabili   ai   sensi   dell’articolo 2,   primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

  3. Per  attivita’ principale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, si intende  quella  per  la  quale  i  relativi ricavi sono superiori al settanta  per  cento  dei  ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita  l’impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive  e  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti  i  criteri  quantitativi  e  temporali per il computo della percentuale   del   settanta   per   cento   dei  ricavi  complessivi dell’impresa.

  4. I  lavoratori  di  cui  al  comma 2 devono essere in misura non inferiore  al  trenta  per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo  nell’impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

  5. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui  ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attivita’ di cui al presente articolo.

Art. 3.
Assenza dello scopo di lucro



  1. L’organizzazione  che  esercita  un’impresa sociale destina gli utili  e  gli  avanzi  di  gestione  allo  svolgimento dell’attivita’ statutaria o ad incremento del patrimonio.

  2. A  tale  fine  e’  vietata  la  distribuzione,  anche  in forma indiretta,  di  utili  e  avanzi  di  gestione,  comunque denominati, nonche’   fondi   e   riserve  in  favore  di  amministratori,  soci, partecipanti,  lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:


    • a) la  corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli  previsti  nelle  imprese  che operano nei medesimi o analoghi
      settori  e  condizioni,  salvo  comprovate  esigenze  attinenti  alla necessita’  di  acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con
      un incremento massimo del venti per cento;

    • b) la  corresponsione  ai  lavoratori  subordinati  o autonomi di retribuzioni  o  compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi  collettivi  per  le  medesime  qualifiche,  salvo comprovate esigenze   attinenti   alla   necessita’   di   acquisire  specifiche professionalita’;

    • c) la  remunerazione  degli  strumenti  finanziari  diversi dalle azioni  o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
      finanziari  autorizzati,  superiori  di  cinque  punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 4.
Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi



  1. All’attivita’ di direzione e controllo di un’impresa sociale si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme di cui al capo IX del titolo  V del libro V e l’articolo 2545-septies del codice civile. Si considera,   in  ogni  caso,  esercitare  attivita’  di  direzione  e controllo  il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra  ragione,  abbia  la facolta’ di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

  2. I  gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di  partecipazione  presso  il  registro  delle  imprese. I gruppi di imprese  sociali  sono  inoltre  tenuti  a  redigere  e  depositare i documenti  contabili  ed  il  bilancio  sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all’articolo 10.

  3. Le imprese private con finalita’ lucrative e le amministrazioni pubbliche  di  cui  all’articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  non possono esercitare   attivita’  di  direzione  e  detenere  il  controllo  di un’impresa sociale.

  4. Nel  caso  di  decisione  assunta  con  il  voto  o l’influenza determinante  dei  soggetti  di  cui  al comma 3, il relativo atto e’ annullabile  e  puo’  essere impugnato in conformita’ delle norme del codice  civile  entro  il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare  spetta  anche  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.
Costituzione



  1. L’organizzazione  che  esercita  un’impresa sociale deve essere costituita  con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per  ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a  ciascuna  di  esse,  gli  atti  costitutivi  devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa in conformita’ alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:


    • a) l’oggetto    sociale,   con   particolare   riferimento   alle disposizioni di cui all’articolo 2;

    • b) l’assenza di scopo di lucro, di cui all’articolo 3.

  2. Gli  atti  costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi  all’impresa  devono essere depositati entro trenta giorni a cura  del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle  imprese  nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

  3. Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui  all’articolo 16,  accede  anche  in  via  telematica  agli  atti depositati presso l’ufficio del registro delle imprese. 

  4. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

  5. Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita’  produttive e del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che  devono  essere  depositati  e  le  procedure  di cui al presente articolo.

Art. 6.
Responsabilita’ patrimoniale



  1. Salvo  quanto gia’ disposto in tema di responsabilita’ limitata per  le  diverse  forme  giuridiche  previste  dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale il cui patrimonio   e’   superiore  a  ventimila  euro,  dal  momento  della iscrizione  nella  apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni  assunte  risponde  soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio.

  2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio e’ diminuito  di  oltre un terzo rispetto all’importo di cui al comma 1, delle  obbligazioni  assunte  rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa. 

  3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

Art. 7.
Denominazione



  1. Nella  denominazione  e’  obbligatorio  l’uso  della locuzione: «impresa sociale».

  2. La  disposizione  di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

  3. L’uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o  locuzioni idonee a trarre in inganno e’ vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Art. 8.
Cariche sociali



  1.  Negli  enti  associativi,  la  nomina  della  maggioranza  dei componenti delle cariche sociali non puo’ essere riservata a soggetti esterni  alla  organizzazione  che  esercita l’impresa sociale, salvo quanto  specificamente  previsto  per  ogni  tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

  2. Non  possono  rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all’articolo 4, comma 3.

  3. L’atto  costitutivo  deve  prevedere  specifici  requisiti  di onorabilita’,   professionalita’   ed  indipendenza  per  coloro  che assumono cariche sociali.

Art. 9.
Ammissione ed esclusione



  1. Le  modalita’  di ammissione ed esclusione dei soci, nonche’ la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non   discriminazione,   compatibilmente   con   la  forma  giuridica dell’ente.

  2. Gli  atti costitutivi devono prevedere la facolta’ dell’istante che  dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l’assemblea dei soci.

Art. 10.
Scritture contabili



  1. L’organizzazione  che  esercita l’impresa sociale deve, in ogni caso,  tenere  il  libro  giornale  e  il  libro  degli inventari, in conformita’  alle  disposizioni  di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonche’ redigere e depositare presso il registro delle imprese  un  apposito  documento  che  rappresenti  adeguatamente  la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.

  2. L’organizzazione  che esercita l’impresa sociale deve, inoltre, redigere  e  depositare  presso il registro delle imprese il bilancio sociale,  secondo  linee  guida adottate con decreto del Ministro del lavoro   e   delle   politiche  sociali,  sentita  l’Agenzia  per  le organizzazioni   non  lucrative  di  utilita’  sociale,  in  modo  da rappresentare   l’osservanza   delle   finalita’   sociali  da  parte dell’impresa sociale.

  3. Per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui  al  presente  articolo si applicano limitatamente alle attivita’ indicate nel regolamento.

Art. 11.
Organi di controllo



  1. Ove  non  sia  diversamente  stabilito  dalla  legge,  gli atti costitutivi  devono  prevedere,  nel  caso del superamento di due dei limiti  indicati  nel  primo  comma dell’articolo 2435-bis del codice civile  ridotti  della  meta’,  la  nomina di uno o piu’ sindaci, che vigilano  sull’osservanza  della legge e dello statuto e sul rispetto dei    principi   di   corretta   amministrazione,   sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

  2. I   sindaci   esercitano anche compiti di  monitoraggio dell’osservanza  delle finalita’ sociali da parte dell’impresa, avuto particolare  riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede  di  redazione  del  bilancio  sociale  di  cui all’articolo 10, comma 2.

  3. I  sindaci  possono  in  qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione  e  di  controllo;  a  tale  fine,  possono  chiedere  agli amministratori  notizie,  anche  con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari. 

  4. Nel  caso  in  cui  l’impresa  sociale  superi per due esercizi consecutivi  due dei limiti indicati nel  primo comma dell’articolo 2435-bis   del   codice   civile,   il  controllo contabile e’ esercitato da uno o piu’ revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel  caso  in  cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi  devono essere iscritti all’albo dei revisori contabili iscritti
    nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 12.
Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivita’



  1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o   negli   atti   costitutivi   devono   essere  previste  forme  di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attivita’.

  2. Per  coinvolgimento  deve  intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese   l’informazione,  la  consultazione  o  la  partecipazione, mediante  il  quale  lavoratori e destinatari delle attivita’ possono esercitare  un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito dell’impresa,  almeno  in  relazione  alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita’ dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Art. 13.
Trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio



  1. Per  le  organizzazioni  che  esercitano un’impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo  da preservare l’assenza di scopo di lucro di cui all’articolo 3 dei  soggetti  risultanti  dagli  atti  posti  in essere; la cessione d’azienda   deve   essere   realizzata   in  modo  da  preservare  il perseguimento    delle    finalita’    di   interesse   generale   di cuiall’articolo 2  da  parte  del cessionario. Per gli enti di cui di cui  all’articolo 1,  comma 3,  la  disposizione  di  cui al presente comma si   applica   limitatamente   alle   attivita’   indicate  nel
    regolamento.

  2. Gli  atti  di  cui  al comma 1 devono essere posti in essere in conformita’  a  linee  guida  adottate  con  decreto del Ministro del lavoro   e   delle   politiche  sociali,  sentita  l’Agenzia  per  le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale.

  3. Salvo  quanto  previsto  in  tema  di  cooperative,  in caso di cessazione   dell’impresa,  il  patrimonio  residuo  e’  devoluto  ad organizzazioni  non  lucrative  di  utilita’  sociale,  associazioni, comitati,   fondazioni   ed  enti  ecclesiastici,  secondo  le  norme statutarie.  La  disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

  4. Gli  organi  di amministrazione notificano, con atto scritto di data  certa,  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali l’intenzione  di  procedere  ad  uno  degli  atti  di cui al comma 1, allegando   la   documentazione   necessaria   alla   valutazione  di conformita’   alle   linee   guida  di  cui  al  comma 2,  ovvero  la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

  5. L’efficacia  degli  atti  e’ subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per le  organizzazioni  non lucrative di utilita’ sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. 

  6. Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano quando  il  beneficiario  dell’atto  e’  un’altra  organizzazione che esercita un’impresa sociale.

Art. 14.
Lavoro nell’impresa sociale



  1. Ai  lavoratori dell’impresa sociale non puo’ essere corrisposto un  trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

  2. Salva   la   specifica   disciplina   per   gli  enti  di  cui all’articolo 1,  comma 3,  e’  ammessa la prestazione di attivita’ di volontariato,  nei  limiti  del  cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque  titolo  impiegati  nell’impresa  sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

  3. I  lavoratori dell’impresa sociale, a qualunque titolo prestino la  loro  opera,  hanno  i  diritti  di informazione, consultazione e partecipazione  nei  termini  e  con  le  modalita’  specificate  nei regolamenti  aziendali  o  concordati dagli organi di amministrazione dell’impresa   sociale  con  loro  rappresentanti.  Degli  esiti  del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all’articolo 10, comma 2.

Art. 15.
Procedure concorsuali



  1. In  caso  di  insolvenza,  le  organizzazioni  che  esercitano un’impresa   sociale   sono  assoggettate  alla  liquidazione  coatta amministrativa,  di  cui  al  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3.

  2. Alla  devoluzione  del  patrimonio  residuo  al  termine  della procedura concorsuale si applica l’articolo 13, comma 3.

Art. 16.
Funzioni di monitoraggio e ricerca



  1. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali promuove attivita’  di  raccordo  degli  uffici competenti, coinvolgendo anche altre  amministrazioni  dello  Stato, l’Agenzia per le organizzazioni non  lucrative  di  utilita’  sociale  e le parti sociali, le agenzie tecniche  e  gli  enti  di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano  soggetti  alla  sua  vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare  azioni  di sistema e svolgere attivita’ di monitoraggio e ricerca.

  2. Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al  fine  di  verificare  il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.

  3. In  caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto  o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli  uffici  competenti  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali,  assunte  le  opportune  informazioni,  diffidano gli organi direttivi   dell’impresa  sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi  entro  un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.

  4. In  caso  di  accertata  violazione  delle  norme  di  cui agli articoli 1,  2,  3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui  al  comma 3,  gli  uffici  competenti del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  dispongono  la  perdita della qualifica di impresa   sociale.  Il  provvedimento  e’  trasmesso  ai  fini  della cancellazione dell’impresa sociale dall’apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l’articolo 13, comma 3.

  5. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita  l’Agenzia  per  le  organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale.

Art. 17.
Norme di coordinamento



  1. Le  organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale e gli enti non  commerciali  di  cui  al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,   che  acquisiscono  anche  la  qualifica  di  impresa  sociale, continuano  ad  applicare  le  disposizioni  tributarie  previste dal medesimo  decreto  legislativo  n.  460 del 1997, subordinatamente al rispetto  dei  requisiti  soggettivi  e  delle  altre  condizioni ivi previsti.

  2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153  dopo  la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».

  3. Le  cooperative  sociali  ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre  1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui  agli  articoli 10,  comma 2,  e 12, acquisiscono la qualifica di impresa  sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si   applicano   nel   rispetto   della   normativa  specifica  delle cooperative.

  4. Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro  consorzi,  di  cui  alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare  i  propri  statuti  con  le  modalita’  e  le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Art. 18.
Disposizione di carattere finanziario



  1. All’attuazione   del   presente   decreto  le  amministrazioni competenti  provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e
    finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali
Scajola,   Ministro   delle   attivita’ produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La  Malfa,  Ministro  per  le politiche comunitarie
Pisanu, Ministro dell’interno


Visto, il Guardasigilli: Castelli