MINISTERO DELLA SALUTE


DECRETO 11 aprile 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-2006)


Indicazione   dei   limiti   quantitativi   massimi   delle  sostanze stupefacenti  e  psicotrope,  riferibili  ad  un  uso  esclusivamente personale  delle  sostanze  elencate  nella tabella I del Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli stupefacenti e delle sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309,  come  modificato  dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA


    Visto  l’art.  73,  comma 1-bis  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n.  49,  il quale prevede che, con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del  Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, siano indicati i limiti quantitativi massimi riferibili ad
un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I dello stesso Testo unico;
    Visto  il  documento reso dalla Commissione istituita con decreti del Ministro della salute, datati 11 febbraio e 10 marzo 2006, avente il  compito,  fra  l’altro,  di definire, per ciascuna delle sostanze stupefacenti  o  psicotrope  descritte  nella  tabella  I allegata al citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, i limiti quantitativi  massimi  di  principio  attivo riferibili ad un consumo esclusivamente   personale,   nonche’  di  individuare  le  procedure diagnostiche,  medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo,  il  grado e l’intensita’ dell’abuso di sostanze stupefacenti e
psicotrope;
    Rilevato  che  la  Commissione  ha fornito, per le sostanze della citata   tabella   I,  per  le  quali  risultavano  disponibili  dati sufficienti,  vari  parametri,  fra  i  quali  la dose media singola, intesa  come  la quantita’ di principio attivo per singola assunzione idonea  a  produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente  e  psicotropo,  la  frequenza  media  giornaliera delle assunzioni, la quantita’ di principio attivo assunta giornalmente, la dose   media   settimanale,   il   potere   di   indurre  alterazioni comportamentali e scadimento delle capacita’ psicomotorie;
    Preso  atto  che  la stessa Commissione ha osservato che i valori relativi  alla  dose  media  singola  efficace  sono  espressione  di evidenza scientifica,  mentre  permangono  margini di incertezza nei valori relativi alla frequenza di assunzioni nell’arco della giornata che,  a  giudizio  della  stessa  Commissione,  richiedono  ulteriori approfondimenti.
    Ritenuto,    conseguentemente,    che   allo   stato,   ai   fini dell’attuazione  del  disposto  dell’art.  73,  comma 1-bis del Testo unico citato, appare opportuno utilizzare i valori relativi alla dose media  singola  efficace,  incrementati  in base ad un moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare    riferimento   al   potere   di   indurre   alterazioni comportamentali e scadimento delle capacita’ psicomotorie;
    Sentita  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.


Decreta:


Art. 1.



  1. I limiti massimi di cui alla  lettera a)  del comma 1bis dell’art.  73  del  Testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono quelli indicati   nell’ultima   colonna  dell’elenco  allegato  al  presente decreto, costituente parte integrante dello stesso.

  2. Il  presente  decreto  entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

      Roma, 11 aprile 2006


Il Ministro della salute (ad interim) Berlusconi


Il Ministro della giustizia Castelli