DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153


Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche’ agli allegati al titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15-04-2006- in vigore dal 14/07/2006)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visto l’articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l’articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  27 giugno  2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
  Visti  gli  articoli da  248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;


E m a n a


il seguente regolamento:


Art. 1.
Modifiche all’articolo 248
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495



  1. L’articolo  248  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:


    •  «Art.   248   (Targa  per  ciclomotori).



      1. 1.  La  targa  di  cui all’articolo  97 del codice ha le caratteristiche di cui all’articolo 250 ed e’ contraddistinta da un codice alfanumerico.
          2.  Non  puo’  essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico gia’ assegnato ad altra targa.
          3. La targa e’ strettamente legata al titolare, che la applica solo al  veicolo  identificato  nel  certificato  di  circolazione  di cui risulta  intestatario.  Chi risulta intestatario di piu’ veicoli deve conseguentemente  munirsi  di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».

      Art. 2.
Modifiche all’articolo 249
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495



  1. L’articolo  249  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  249  (Utilizzazione  della targa in caso di trasferimento di proprieta’  dei  ciclomotori).


      1. In  caso  di  trasferimento di proprieta’,  o  di  costituzione  di  usufrutto  o  di  locazione con facolta’ di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del  ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che puo’ riutilizzarla per una  successiva  richiesta  di  certificato  di circolazione  dopo  averne  dato  comunicazione ai soggetti di cui al comma  2  per  l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui   all’articolo   225   del  codice.  L’annotazione  nell’Archivio nazionale  dei  veicoli dei dati relativi alla proprieta’ non muta la natura  giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed e’ effettuata,  ai  fini  di  sola  notizia,  per  l’individuazione  del responsabile della circolazione.

      2. Il  titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede  alla  sua  distruzione e ne da’ comunicazione ad un ufficio motorizzazione  civile  del  Dipartimento  per i trasporti terrestri, ovvero  ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251, con le modalita’ stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento    della   sezione   “ciclomotori”   dell’Archivio nazionale dei veicoli.».

Art. 3.
Modifiche all’articolo 250
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495



  1. All’articolo  250  del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) la  rubrica  e’  sostituita dalla seguente: «Caratteristiche e modalita’ di applicazione della targa per ciclomotori»;

    • b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:


      1. «La targa e’ composta da sei caratteri alfanumerici, nonche’ dal marchio  ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa e’ bianco.  Il  colore  dei  caratteri  e  del  marchio  ufficiale della Repubblica italiana e’ nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante  imbutitura, profonda 1,4 pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico  piano  in  lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

      2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.»;

    • c) il comma 3 e’ soppresso;

    • d)  al  comma  4,  le  parole:  «dalla  Direzione  generale della M.C.T.C.»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;

    • e) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «Il contrassegno non deve   essere   necessariamente  illuminato»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «La targa non deve essere necessariamente illuminata»; nel secondo  periodo,  la  parola:  «Esso»  e’ sostituita dalla seguente: «Essa»;

    • f) il comma 6 e’ soppresso;

    • g) al  comma 7 le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 2».

Art. 4.
Modifiche all’articolo 251
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495



  1. L’articolo  251  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:


    •  «Art.  251  (Affidamento  delle  procedure  di rilascio di targhe e certificati  di  circolazione).


      1. Con provvedimento del Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalita’ di affidamento, senza oneri per  lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed  aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti  che  esercitano attivita’ di consulenza per la circolazione dei  mezzi  di  trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro  elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.

      2. I soggetti  che  esercitano  attivita’  di  consulenza  per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991,
        n.  264,  e  successive  modificazioni,  abilitati  al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del
        comma  1,  espongono,  all’esterno  dei  locali  dove  hanno la sede, l’insegna indicata nella figura III 3/a.

Art. 5.
Modifiche all’articolo 252
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495



  1. L’articolo  252  del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n. 495, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.   252   (Adempimenti  dell’intestatario  del  certificato  di circolazione).


      1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del  certificato  di circolazione, l’intestatario dello stesso, entro quarantotto  ore,  ne  fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato  ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalita’
        prescritte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
        Analogamente  procede  in  caso  di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

      2. In  caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l’intestatario  del corrispondente certificato di circolazione, entro
        quarantotto  ore,  chiede  il  rilascio  di  un  nuovo  certificato e l’emissione  di  una  nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del  Dipartimento  per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la  nuova  targa  contestualmente  alla  domanda,  con  le  modalita’ prescritte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
        Analogamente  procede  in  caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

      3. Il  centro  elaborazione  dati del Dipartimento per i trasporti terrestri   aggiorna   telematicamente   gli  archivi  del  Ministero
        dell’interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

      4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1  e  2,  rientra in possesso del certificato di circolazione o della
        targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

      5. In  caso  di  trasferimento  di residenza delle persone fisiche intestatarie   di  certificati  di  circolazione,  i  comuni,  previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all’Ufficio  centrale  operativo  del  Dipartimento  per  i trasporti terrestri,  per  via  telematica  o  su supporto cartaceo, secondo la modulistica  prescritta  dal  Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia  dell’avvenuto  trasferimento di residenza, nel termine di un mese   decorrente   dalla  data  di  registrazione  della  variazione anagrafica.  L’Ufficio  centrale  operativo  sopra citato provvede ad aggiornare  il  certificato  di  circolazione trasmettendo per posta, alla  nuova residenza dell’intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

      6. Nei casi non previsti al comma 5, l’intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l’aggiornamento del  certificato  di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del  Dipartimento  per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda,   con   le   modalita’   prescritte   dal   Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  un  tagliando,  recante  la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».

Art. 6.
Modifiche  agli allegati al titolo III, figura III 3
Articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495



  1. All’allegato  al  titolo  III  la  figura  III 3 articolo 250 – CONTRASSEGNO  DI  IDENTIFICAZIONE  DEI  CICLOMOTORI,  del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e’ sostituita dall’Allegato 1.


Art. 7.
Modifiche  all’allegato  al titolo III 
Articolo 250 del decreto del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495



  1. All’allegato  al  titolo  III  la  tabella III 2 articolo 250 – CARATTERI  PER  I  CONTRASSEGNI  DEI  CICLOMOTORI,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e’ sostituita dall’Allegato 2.


Art. 8.
Modifiche all’allegato al titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495



  1. All’allegato  al  titolo  III  del decreto del Presidente della Repubblica   16 dicembre   1992,   n.  495,  dopo  la  figura  III  3 articolo 250  e’  inserita  la  figura  III3/a  articolo  251, di cui all’Allegato 3.


Art. 9.
Disposizioni transitorie



  1. E’  fatta  sempre  salva  la  possibilita’  per chi si dichiara proprietario   di   un  ciclomotore,  gia’  immesso  in  circolazione anteriormente   alla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente regolamento,  di  richiedere  il  rilascio  della  nuova  targa e del certificato  di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione  civile  del  Dipartimento  per  i trasporti terrestri ovvero  presso  uno  dei soggetti di cui all’articolo 251 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495, come modificato dal presente decreto.

Art. 10.
Entrata in vigore



  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il novantesimo giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 6 marzo 2006


CIAMPI


Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Lunardi,  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti


Visto, il Guardasigilli: Castelli


Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 263