DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n.150


Attuazione  della  direttiva  2003/20/CE  che  modifica  la direttiva 91/671/CEE
relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei  sistemi  di  ritenuta  per  i  bambini nei veicoli.
Modifiche al codice della strada.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13-04-2006- in vigore dal 14/04/2006)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l’adempimento  di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004;
  Visto  il  nuovo  codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e 169;
  Vista   la  direttiva  2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  dell’8 aprile  2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del  Consiglio  per  il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute;


E m a n a


il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Modifiche all’articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992




  1. L’articolo  172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ sostituito dal seguente:



    • Art.  172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per  bambini). 



      1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie  M1,  N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso,di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.


      2. Il  conducente  del  veicolo  e’  tenuto  ad  assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.


      3. Sui  veicoli  delle  categorie  M1,  N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
            a) i bambini di eta’ fino a tre anni non possono viaggiare;
        b) i  bambini  di  eta’ superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.


      4. I  bambini  di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza  o  negli  autoveicoli  adibiti  al  noleggio  con conducente, possono  non  essere  assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per  bambini,  a  condizione  che  non occupino un sedile anteriore e siano  accompagnati  da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici.


      5. I  bambini non possono essere trasportati  utilizzando  un seggiolino  di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto  da  airbag  frontale,a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.


      6. Tutti  gli occupanti, di eta’ superiore a tre anni, dei veicoli in  circolazione  delle  categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono  seduti,  i  sistemi  di  sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.


      7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati  dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza,quando sono  seduti  ed  il  veicolo  e’  in  movimento, mediante cartelli o pittogrammi,   conformi   al  modello  figurante  nell’allegato alla direttiva  2003/20/CE,  apposti  in modo ben visibile su ogni sedile.
        Inoltre, la suddetta informazione puo’ essere fornita dal conducente, dal  bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.


      8. Sono  esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
            a) gli  appartenenti  alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale   e   provinciale  nell’espletamento  di  un  servizio  di emergenza;
            b) i   conducenti   e   gli  addetti  dei  veicoli  del  servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
            c) gli  appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
            d) gli  istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
            e) le   persone  che  risultino,  sulla  base di  certificazione rilasciata dalla unita’ sanitaria locale o dalle competenti autorita’ di  altro  Stato membro delle Comunita’ europee, affette da patologie particolari  o  che  presentino  condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione  deve  indicare la durata di validita’, deve recare il simbolo  previsto  nell’articolo  5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere   esibita   su  richiesta  degli  organi  di  polizia  di  cui all’articolo 12;
            f) le   donne   in   stato   di   gravidanza   sulla  base  della certificazione   rilasciata   dal  ginecologo  curante  che  comprovi condizioni  di  rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
            g) i  passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
            h) gli   appartenenti  alle  forze  armate  nell’espletamento  di attivita’ istituzionali nelle situazioni di emergenza.


      9. Fino  all’8 maggio  2009,  sono esentati dall’obbligo di cui al comma  1  i  bambini  di  eta’ inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero   sui   posti   posteriori  delle  autovetture  e  degli autoveicoli  adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell’articolo  169,  comma  5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici.


      10. Chiunque  non  fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe’ delle cinture  di  sicurezza  e  dei  sistemi  di  ritenuta per bambini, e’ soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00  euro  a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della  violazione  risponde  il  conducente  ovvero,  se presente sul veicolo  al  momento  del  fatto, chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,  all’ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


      11. Chiunque,  pur  facendo  uso  dei  dispositivi di ritenuta, ne altera  od ostacola il normale funzionamento degli stessi e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.


      12. Chiunque  importa  o  produce  per  la commercializzazione sul territorio  nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo  non  omologato  e’  soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.


      13. I  dispositivi  di  ritenuta  di  cui  al  comma 12, ancorche’  installati  sui  veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca,  ai  sensi  delle  norme  di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992



  1. Nella   tabella  allegata  all’articolo  126-bis  del  decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».

Art. 3.
Modifiche all’articolo 169, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992



  1.  Il  comma 5 dell’articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ sostituito dal seguente:


    • «5.  Fino  all’8 maggio  2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e’ consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta’ inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta’ non inferiore ad anni sedici.».

Art. 4.
Entrata in vigore



  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
La  Malfa,  Ministro  per  le politiche comunitarie
Lunardi,  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,   Ministro  dell’economia  e delle finanze
Storace, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli