MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2006, n.141
Regolamento in materia di obblighi di identificazione,
Capo I
Definizioni e ambito di applicazione
Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:
«Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita’ illecite»;
Visto in particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante:
«Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante:
«Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attivita’ non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorita’ di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
- Nel presente regolamento si intendono per:
- a) «direttiva»: la direttiva del Consiglio delle comunita’ europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
- b) «legge antiriciclaggio»: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni e integrazioni; - c) «decreto»: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
- d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- e) «UIC»: l’Ufficio italiano dei cambi;
- f) «libero professionista»: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come individuato all’articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anche quando svolge l’attivita’ professionale in forma societaria o associativa;
- g) «prestazione professionale»: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita’ in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la
progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita’ e della
costituzione, gestione o amministrazione di societa’, enti, trust o strutture analoghe; - h) «cliente»: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale,in seguito al conferimento di un incarico;
- i) «operazione frazionata»: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso piu’ operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore
a 12.500 euro; - l) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
- m) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica,
fondi, valori o disponibilita’ finanziarie.
Art. 2.
Destinatari
- Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attivita’ professionale in forma individuale, associata o societaria:
- a) ai soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: - il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita’ economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di societa’;
- la costituzione, la gestione o l’amministrazione di societa’, enti, trust o strutture analoghe.
- Il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresi’ alle societa’ di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.
Capo II
Obblighi di identificazione e conservazione
Art. 3.
Obblighi di identificazione
- Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilita’ di valore superiore a Euro 12.500.
- L’obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.
- L’obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l’operazione e’ di valore indeterminato o non determinabile.
- Ai fini dell’obbligo di identificazione, la costituzione,gestione o amministrazione di societa’, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un’operazione di valore non determinabile.
- Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita’, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una societa’, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l’esistenza del potere di rappresentanza.
Art. 4.
Modalita’ dell’identificazione
- L’identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l’identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identita’ e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- La presenza fisica non e’ necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
- a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attivita’ professionale;
- b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
- c) dichiarazione dell’autorita’ consolare italiana, cosi’ come indicata nell’articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.
- La presenza del cliente non e’ altresi’ necessaria per l’identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:
- a) intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto;
- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, cosi’ come definiti nell’articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’Unione europea purche’ aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
- In nessun caso l’attestazione puo’ essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s’intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale,con stabile indirizzo,diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto e’ autorizzato a svolgere la propria attivita’. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu’ persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attivita’ svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione a operare.
- L’UIC puo’ indicare ulteriori forme e modalita’ particolari dell’attestazione, anche tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.
- Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull’identita’ del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull’identita’ del medesimo.
Art. 5.
Obblighi di conservazione
- Il libero professionista, negli stessi casi in cui e’ tenuto ad assolvere all’obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell’archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:
- a) le complete generalita’ (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la
denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche; - b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
- c) l’attivita’ lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- d) la data dell’avvenuta identificazione;
- e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- f) il valore dell’oggetto della prestazione professionale di cui all’articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.
- Quando il conferimento dell’incarico e’ compiuto congiuntamente da piu’ clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.
- Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente gia’ identificato e’ sufficiente annotare nell’archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.
- Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, modifica il contenuto dell’archivio, conservando evidenza dell’informazione precedente.
- I dati e le informazioni contenute nell’archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.
Art. 6.
Modalita’ di tenuta dell’archivio
- I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell’archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’identificazione del cliente.
- Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell’articolo 5, il termine decorre dalla data dell’avvenuta esecuzione della prestazione professionale.
- L’archivio e’ unico per ogni libero professionista ed e’ tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonche’ garantire la storicita’ delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.
- Le registrazioni sono conservate nell’ordine cronologico d’inserimento nell’archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.
- L’archivio e’ formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto disposto dal comma successivo. L’UIC puo’ indicare criteri e modalita’ per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.
- In sostituzione dell’archivio informatico, il libero professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, puo’ tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui e’ composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
- E’ possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell’archivio informatico, di un autonomo centro di servizio che comunque garantisca la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun libero professionista. Restano ferme le specifiche responsabilita’ previste dalla legge a carico del libero professionista e deve essere assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso.
- I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l’archivio qualora non vi siano dati da registrare.
Art. 7.
Obblighi di conservazione in forma semplificata
- I liberi professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purche’ tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente regolamento.
- Nel caso di svolgimento dell’attivita’ professionale in forma associata ovvero societaria e’ consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, e’ necessaria l’individuazione nell’archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.
- E’ fatta salva la facolta’ per ogni componente l’associazione o la societa’ di formare un proprio archivio ai sensi dell’articolo precedente.
Art. 8.
Protezione dei dati e delle informazioni
- Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.
- L’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera a), dell’articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorita’ del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L’individuazione degli incaricati del trattamento e’ effettuata con le modalita’ di cui all’articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
- Nella tenuta dell’archivio previsto all’articolo 5, formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Capo III
Segnalazione di operazioni sospette
Art. 9.
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
- I liberi professionisti hanno l’obbligo di segnalare all’UIC ogni operazione che per caratteristiche, entita’, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita’ economica e dell’attivita’ svolta dal soggetto cui e’ riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita’ oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
- Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita’ da un delitto non colposo.
- Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalita’ ivi previste, non comportano responsabilita’ di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.
Art. 10.
Esenzione dall’obbligo di segnalazione
- Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
- L’esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.
Art. 11.
Criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette
- Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell’ambito dell’attivita’ professionale prestata.
- I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacita’ economica, alle attivita’ svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.
- I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinche’ anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.
- Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarita’ dell’operazione per individuare elementi utili ai fini della segnalazione di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio.
- Nell’individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell’UIC, adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto.
Art. 12.
Modalita’ della segnalazione
- Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio.
- E’ fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.
- I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta possono adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l’operazione all’UIC.
- L’UIC puo’ stabilire le modalita’ di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.
- L’UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, puo’ sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che cio’ non determini pregiudizi per le indagini e per l’adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.
Art. 13.
Disposizioni finali
- Gli obblighi del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, cosi’ come individuati nell’articolo 2 del presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all’estero.
- Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione all’attivita’ professionale per la quale e’ stato conferito incarico dal cliente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
- Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvedera’ entro quest’ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2006
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 62