MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 3 febbraio 2006, n.141


Regolamento  in materia di obblighi di identificazione,
conservazione delle  informazioni  a  fini  antiriciclaggio 
e  segnalazione  delle operazioni sospette   a   carico 
degli  avvocati,  notai,  dottori commercialisti, revisori contabili,
societa’ di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti  commerciali, 
previsto  dagli articoli 3,   comma   2,  e  8,  comma  4, 
del  decreto  legislativo 20 febbraio   2004, n. 56, recante  attuazione 
della  direttiva 2001/97/CE
in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ illecite.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07-04-2006-
Supplemento Ordinario n. 86-in vigore dal 22/04/2006)


Capo I
Definizioni e ambito di applicazione


IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


  Visto  l’articolo  1,  comma  1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante:   «Disposizioni  per  l’adempimento  di  obblighi  derivanti dall’appartenenza   dell’Italia   alle   Comunita’   europee.   Legge comunitaria 2002»;
  Visto  il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente:
«Attuazione  della  Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell’uso del sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita’ illecite»;
  Visto  in particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
  Visto   il   decreto-legge   3 maggio   1991,   n.   143,  recante:
«Provvedimenti  urgenti  per limitare l’uso del contante e dei titoli al  portatore  nelle  transazioni  e  prevenire  l’utilizzazione  del sistema   finanziario   a   scopo  di  riciclaggio»  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1991,  n.  197,  e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante:
«Estensione  delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di  provenienza illecita ad attivita’ non finanziarie particolarmente suscettibili  di  utilizzazione  ai  fini  di  riciclaggio,  a  norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;
  Udito  il parere delle competenti autorita’ di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
  Udito  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 agosto 2005;
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a  norma  dell’articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,   effettuata   con   nota   n.   DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005  del 23 dicembre 2005;


A d o t t a
il seguente regolamento:


Art. 1.
Definizioni



  1.  Nel presente regolamento si intendono per:


    • a) «direttiva»:   la  direttiva  del  Consiglio  delle  comunita’ europee  n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell’Unione  europea  n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;

    • b) «legge  antiriciclaggio»:  il  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e
      successive modificazioni e integrazioni;

    • c) «decreto»: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

    • d) «codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    • e) «UIC»: l’Ufficio italiano dei cambi;

    • f) «libero  professionista»:  il  soggetto  iscritto  ai relativi collegi,  ordini,  albi  ed  elenchi come individuato all’articolo 2, comma  1,  lettere  s)  e  t)  del  decreto  legislativo  n.  56  del 20 febbraio  2004,  anche  quando svolge l’attivita’ professionale in forma societaria o associativa;

    • g) «prestazione professionale»: la prestazione fornita dal libero professionista   che   si   sostanzia   nella  diretta  trasmissione, movimentazione  o  gestione di mezzi di pagamento, beni o utilita’ in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la
      progettazione  o  realizzazione  della  trasmissione, movimentazione, verifica  o  gestione  di mezzi di pagamento, beni o utilita’ e della
      costituzione,  gestione  o amministrazione di societa’, enti, trust o strutture analoghe;

    • h) «cliente»:  il  soggetto  al  quale  il  libero professionista presta  assistenza  professionale,in  seguito al conferimento di un incarico;

    • i) «operazione   frazionata»:  un’operazione  unitaria  sotto  il profilo  economico  di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso  piu’  operazioni,  effettuate  in momenti diversi e in un circoscritto  periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore
      a 12.500 euro;

    • l) «dati  identificativi»:  il  nome  e il cognome, il luogo e la data  di  nascita,  l’indirizzo,  il codice fiscale e gli estremi del documento  di  identificazione  o,  nel  caso  di soggetti diversi da persona  fisica,  la  denominazione,  la  sede  legale  ed  il codice fiscale;

    • m) «mezzi  di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e  postali,  gli  assegni  circolari  e  gli  altri  assegni  a  essi assimilabili   o  equiparabili,  i  vaglia  postali,  gli  ordini  di accreditamento  o  di pagamento, le carte di credito e le altre carte di  pagamento,  ogni  altro  strumento o disposizione che permetta di trasferire  o  movimentare  o  acquisire,  anche  per via telematica,
      fondi, valori o disponibilita’ finanziarie.

Art. 2.
Destinatari



  1. Il  presente  regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento   della   propria   attivita’   professionale   in  forma individuale, associata o societaria:


    •     a) ai soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, nel registro  dei  revisori  contabili,  nell’albo  dei  ragionieri e dei periti commerciali e nell’albo dei consulenti del lavoro;
          b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:


      1. il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  di beni immobili o attivita’ economiche;

      2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

      3. l’apertura  o  la  gestione  di  conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

      4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di societa’;

      5. la   costituzione,  la  gestione  o  l’amministrazione  di societa’, enti, trust o strutture analoghe.

  2. Il  presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresi’ alle societa’ di revisione iscritte nell’albo speciale   previsto   dall’articolo   161   del  decreto  legislativo 24 febbraio   1998,   n.   58,  alle  quali  si  estendono  tutte  le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.

Capo II
Obblighi di identificazione e conservazione


Art. 3.
Obblighi di identificazione



  1. Il  libero  professionista  identifica  ogni cliente qualora la prestazione   professionale   fornita   abbia  ad  oggetto  mezzi  di pagamento, beni o utilita’ di valore superiore a Euro 12.500.

  2. L’obbligo  di  identificazione  sussiste  anche  in presenza di operazioni frazionate.

  3. L’obbligo  di  identificazione  sussiste  tutte  le  volte  che l’operazione e’ di valore indeterminato o non determinabile.

  4. Ai  fini  dell’obbligo  di  identificazione,  la  costituzione,gestione  o  amministrazione  di  societa’,  enti,  trust o strutture analoghe  costituisce  in  ogni  caso  un’operazione  di  valore  non determinabile.

  5. Il  cliente  che  si avvale della prestazione professionale del libero  professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita’, i dati identificativi dei soggetti  per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o  per conto di una societa’, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista   verifica  l’esistenza  del  potere  di rappresentanza.

Art. 4.
Modalita’ dell’identificazione



  1. L’identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza  del  cliente  al  momento  in  cui  inizia  la  prestazione professionale   a   favore   del  cliente,  anche  attraverso  propri collaboratori, mediante un documento valido per l’identificazione non scaduto.  Sono  considerati  validi per l’identificazione i documenti d’identita’  e  di  riconoscimento  di  cui  agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  2. La  presenza  fisica non e’ necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:


    • a) precedente     identificazione     effettuata    dal    libero professionista in relazione ad altra attivita’ professionale;

    • b) atti pubblici,  scritture  private  autenticate  o  documenti recanti  la  firma digitale ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

    • c) dichiarazione  dell’autorita’  consolare  italiana, cosi’ come indicata  nell’articolo  6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

    • d) attestazione  di  un altro professionista residente in uno dei Paesi   membri   dell’Unione  Europea,  che,  in  applicazione  della normativa  di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di  persona  e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.

  3. La  presenza  del  cliente  non  e’  altresi’  necessaria  per l’identificazione  quando  viene fornita idonea attestazione da parte di  uno  dei  soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:


    • a) intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto;

    • b) enti  creditizi  o enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea,  cosi’  come  definiti nell’articolo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;

    • c) banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in  paesi non appartenenti  all’Unione europea purche’ aderenti al Gruppo di azione finanziaria  internazionale  (GAFI)  e  succursali  in  tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

  4. In nessun caso l’attestazione puo’ essere rilasciata da soggetti che  non  hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico»  s’intende un luogo destinato allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale,con stabile indirizzo,diverso da un semplice indirizzo   elettronico,  in  un  paese  nel  quale  il  soggetto  e’ autorizzato  a  svolgere  la  propria  attivita’.  In  tale  luogo il soggetto  deve  impiegare  una  o  piu’  persone  a tempo pieno, deve mantenere   evidenze   relative  all’attivita’  svolta,  deve  essere soggetto  ai  controlli  effettuati  dall’autorita’ che ha rilasciato l’autorizzazione a operare.

  5. L’UIC  puo’  indicare  ulteriori  forme e modalita’ particolari dell’attestazione, anche tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di  comunicazione  a  distanza,  in  applicazione  di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.

  6. Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento  elementi di incertezza sull’identita’ del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull’identita’ del medesimo.

Art. 5.
Obblighi di conservazione



  1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui e’ tenuto ad assolvere  all’obbligo  di  identificazione  dei  clienti,  riporta a propria  cura nell’archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:


    • a) le complete generalita’ (nome, cognome, luogo, data di nascita e  indirizzo  di  residenza  o  domicilio  per le persone fisiche; la
      denominazione  e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale   ove   disponibile   e   gli   estremi   del   documento  di identificazione per le persone fisiche;

    • b) i  dati  identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;

    • c) l’attivita’  lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;

    • d) la data dell’avvenuta identificazione;

    • e) la   descrizione  sintetica  della  tipologia  di  prestazione professionale fornita;

    •  f) il  valore dell’oggetto della prestazione professionale di cui all’articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.

  2. Quando il conferimento dell’incarico e’ compiuto congiuntamente da  piu’  clienti,  gli  obblighi di identificazione, registrazione e conservazione  dei  dati  devono  essere  assolti  nei  confronti  di ciascuno di essi.

  3. Nel  caso  di  una  nuova  operazione  o  di un conferimento di incarico  compiuti  da  un  cliente  gia’ identificato e’ sufficiente annotare nell’archivio le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.

  4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni,   modifica   il  contenuto  dell’archivio,  conservando evidenza dell’informazione precedente.

  5. I dati e le informazioni contenute nell’archivio sono conservati per  dieci  anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero professionista.

Art. 6.
Modalita’ di tenuta dell’archivio



  1. I   dati   identificativi  e  le  informazioni  sono  inseriti nell’archivio  tempestivamente  e,  comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’identificazione del cliente.

  2. Per  i  dati  di  cui  alle  lettere  e)  ed f) del primo comma dell’articolo   5,   il  termine  decorre  dalla  data  dell’avvenuta esecuzione della prestazione professionale.

  3.  L’archivio e’ unico per ogni libero professionista ed e’ tenuto in  maniera  trasparente  e  ordinata,  in modo tale da facilitare la consultazione,   la  ricerca  e  il  trattamento  dei  dati,  nonche’ garantire  la  storicita’  delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi.

  4. Le   registrazioni  sono  conservate  nell’ordine  cronologico d’inserimento  nell’archivio  in  maniera  da  rendere  possibile  la ricostruzione storica delle operazioni effettuate.

  5. L’archivio   e’   formato  e  gestito  a  mezzo  di  strumenti informatici,  salvo  quanto disposto dal comma successivo. L’UIC puo’ indicare  criteri e modalita’ per la registrazione e la conservazione dei  dati  e  delle  informazioni, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.

  6. In   sostituzione   dell’archivio   informatico,   il   libero professionista,  ove  non  disponga  di una struttura informatizzata, puo’ tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in  ogni  pagina  a  cura  del  libero  professionista  o  di  un suo collaboratore  autorizzato per iscritto, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo  foglio,  del  numero  delle pagine di cui e’ composto il registro  e  l’apposizione  della  firma  delle  suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

  7. E’   possibile   avvalersi,   per  la  tenuta  e  la  gestione dell’archivio  informatico,  di  un  autonomo  centro di servizio che comunque  garantisca  la  distinzione  logica  e la separazione delle registrazioni relative a ciascun libero professionista. Restano ferme le  specifiche  responsabilita’  previste  dalla  legge  a carico del libero   professionista  e  deve  essere  assicurato  a  quest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso. 

  8. I  liberi professionisti non sono tenuti a istituire l’archivio qualora non vi siano dati da registrare.      

Art. 7.
 Obblighi di conservazione in forma semplificata



  1. I   liberi   professionisti   obbligati,  in  forza  di  altre disposizioni  di  legge  o  regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di  conservazione  purche’  tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente regolamento.

  2. Nel  caso  di svolgimento dell’attivita’ professionale in forma associata  ovvero  societaria  e’ consentito tenere un unico archivio per  tutto  lo  studio  professionale.  In  tal  caso,  e’ necessaria l’individuazione   nell’archivio,   per   ogni  cliente,  del  libero professionista   responsabile   degli   adempimenti  concernenti  gli obblighi di identificazione e conservazione.

  3. E’ fatta salva la facolta’ per ogni componente l’associazione o la  societa’  di  formare  un proprio archivio ai sensi dell’articolo precedente.

Art. 8.
Protezione dei dati e delle informazioni



  1. Agli  obblighi  di identificazione e registrazione previsti nel presente   regolamento   si   applicano   le  disposizioni  contenute nell’articolo  11  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante  il  codice  in  materia  di protezione dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad  assolvere  agli  obblighi previsti dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali.

  2. L’adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione  costituisce  «trattamento  dei dati», come definito nel primo  comma,  lettera  a),  dell’articolo 4 del codice in materia di protezione  dei  dati  personali.  Le  operazioni di trattamento sono effettuate  dagli  incaricati  del  trattamento  che operano sotto la diretta  autorita’  del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L’individuazione degli incaricati del trattamento e’ effettuata con le modalita’ di cui all’articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.

  3. Nella  tenuta  dell’archivio previsto all’articolo 5, formato e gestito  tramite  strumenti  elettronici  ovvero in forma cartacea, i liberi  professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Capo III
Segnalazione di operazioni sospette


 Art. 9.
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette



  1. I  liberi  professionisti  hanno l’obbligo di segnalare all’UIC ogni  operazione  che  per  caratteristiche,  entita’,  natura, o per qualsivoglia  altra  circostanza  conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,   tenuto   conto   anche   della  capacita’  economica  e dell’attivita’   svolta  dal  soggetto  cui  e’  riferita,  induca  a ritenere,  in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni   o  le  utilita’  oggetto  delle operazioni  medesime  possano provenire  dai  delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

  2. Le  segnalazioni  devono  essere  effettuate senza ritardo, ove possibile   prima   del   compimento   dell’operazione,   appena   il professionista  sia  venuto  a  conoscenza  degli  elementi che fanno sospettare  la  provenienza del denaro, beni e utilita’ da un delitto non colposo.

  3. Le   segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’articolo   3   della  legge  antiriciclaggio  non  costituiscono violazione  del  segreto professionale e, se poste in essere in buona fede  e per le finalita’ ivi previste, non comportano responsabilita’ di  alcun  tipo  per  i  liberi  professionisti  ovvero  per  i  loro dipendenti o collaboratori.

Art. 10.
Esenzione dall’obbligo di segnalazione



  1. Gli  obblighi  di  segnalazione  di  operazioni sospette non si applicano  per  le  informazioni  ricevute  dal  cliente  o  ottenute riguardo  allo  stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del   cliente   o  dell’espletamento  dei  compiti  di  difesa  o  di rappresentanza  del medesimo  in  un  procedimento  giudiziario o in relazione    a    tale    procedimento,    compresa   la   consulenza sull’eventualita’  di  intentare  o evitare un procedimento, ove tali informazioni  siano  ricevute  o  ottenute  prima,  durante o dopo il procedimento stesso.

  2. L’esenzione  prevista  al  primo  comma  si applica anche per i giudizi  arbitrali  o  per  la  risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Art. 11.
Criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette



  1. Ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo di segnalazione delle operazioni   sospette,   i   liberi   professionisti   adoperano   le informazioni    in    proprio    possesso,    acquisite   nell’ambito dell’attivita’ professionale prestata.

  2. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacita’ economica, alle attivita’ svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

  3. I  liberi  professionisti  adottano  le  misure  di  formazione necessarie  affinche’  anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare  le  informazioni in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza  della  clientela  ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.

  4. Nel  caso  in  cui  il  cliente  agisca  per  conto di un altro soggetto,  il  professionista  verifica,  in  base  alle informazioni disponibili,   anche   la   reale   titolarita’  dell’operazione  per individuare   elementi  utili  ai  fini  della  segnalazione  di  cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio.

  5. Nell’individuazione  delle  operazioni  sospette  deve  aversi riguardo  in  particolare  ai  criteri  contenuti  nelle disposizioni applicative dell’UIC, adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto.

Art. 12.
Modalita’ della segnalazione



  1. Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di  riservatezza  e,  ove  compatibili,  le procedure di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio. 

  2. E’ fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza  di  comunicare  le  segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge. 

  3. I  liberi  professionisti  che  assistono  il  cliente in forma congiunta  possono  adempiere  gli obblighi di cui all’articolo 9 del presente regolamento segnalando congiuntamente l’operazione all’UIC.

  4. L’UIC   puo’   stabilire  le  modalita’  di  produzione  e  di trasmissione  delle  segnalazioni,  anche  prevedendo  l’utilizzo  di procedure  informatiche  e  telematiche,  in  applicazione  di quanto disposto dall’articolo 8, comma 6, del decreto.

  5. L’UIC,  anche  su  richiesta  degli  organi investigativi, puo’ sospendere  le  operazioni  segnalate come sospette per un massimo di quarantotto   ore,   dandone   immediata  comunicazione  agli  organi investigativi  medesimi, sempre che cio’ non determini pregiudizi per le indagini e per l’adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.

Art. 13.
Disposizioni finali



  1. Gli  obblighi  del  presente regolamento si applicano a tutti i liberi  professionisti  abilitati  ad  operare  in Italia, cosi’ come individuati  nell’articolo  2  del presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all’estero.

  2. Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in  relazione  all’attivita’  professionale  per  la  quale  e’ stato conferito  incarico  dal  cliente  prima  dell’entrata  in vigore del presente regolamento.

  3. Nel  caso  di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con  un  incarico conferito prima dell’entrata in vigore del presente regolamento  e  ancora  in  essere  dopo dodici mesi da tale data, il libero  professionista  provvedera’  entro  quest’ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.


Il  presente  decreto  munito  del sigillo di Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  
E’  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  farlo osservare.


Roma, 3 febbraio 2006


Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 62