DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n.140


Attuazione  della  direttiva  2004/48/CE  sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07-04-2006- in vigore dal 22/04/2006)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta’ intellettuale;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l’adempimento  di  obblighi  derivanti  dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalita’ ed i criteri della delega al Governo  per  l’attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;
  Visto  l’allegato  B  della  predetta  legge,  che  include, tra le direttive da attuare ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2004/48/CE;
  Vista  la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante  protezione  del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Vista  la  legge  20 giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed esecuzione  della  Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
  Visti l’articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  l’articolo  10  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303, relativi  al  trasferimento  al  Ministero  per i beni e le attivita’ culturali  delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  materia  di  diritto  d’autore  e disciplina della proprieta’ letteraria;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 419, recante riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici nazionali, a norma degli  articoli 11  e  14  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, ed in particolare  l’articolo  7, relativo alla Societa’ italiana autori ed editori;
  Vista  la  legge  18 agosto  2000,  n. 248, recante nuove norme sul diritto d’autore;
  Visto   il  decreto  legislativo  9 aprile  2003,  n.  70,  recante attuazione  della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni aspetti giuridici  dei  servizi  della societa’ dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;
  Visto  l’articolo  2  del  decreto-legge  26 aprile  2005,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
  Visto  il  Codice  della  proprieta’  industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
  Visto   il   regio   decreto   18 maggio  1942,  n.  1369,  recante approvazione  del  regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  per  la  protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Visto  il  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e dei Ministri  per  i  beni  e  le  attivita’  culturali e delle attivita’ produttive,  di  concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro  della  giustizia  e  con  il Ministro dell’economia e delle finanze;


E m a n a


il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633, del Capo VII-bis

e dell’articolo 99-bis



  1.   Nel  titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo VII e’ inserito il seguente:


    • «Capo  VII-bis  – Titolarita’ dei diritti connessi


      • Art. 99-bis.
        1.   E’  reputato  titolare  di  un  diritto  connesso,  salvo  prova contraria,  chi,  nelle  forme  d’uso,  e’  individuato come tale  nei materiali protetti, ovvero e’ annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».

Art. 2.
Sostituzione dell’articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633



  1. L’articolo  156  della  legge n. 633 del 1941 e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  156


      1. Chi  ha  ragione  di temere la violazione di un diritto  di  utilizzazione  economica  a  lui  spettante in virtu’ di questa   legge   oppure   intende  impedire  la  continuazione  o  la ripetizione  di una violazione gia’ avvenuta sia da parte dell’autore della   violazione  che  di  un  intermediario  i  cui  servizi  sono utilizzati  per  tale  violazione puo’ agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione.  Pronunciando  l’inibitoria,  il giudice puo’ fissare una somma  dovuta  per  ogni  violazione  o  inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

      2. Sono  fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

      3. L’azione  e’  regolata  dalle  norme  di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.».

Art. 3.
Introduzione dell’all’articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633



  1.  Alla  legge n. 633 del 1941, dopo l’articolo 156 e’ inserito il seguente:


    •   «Art.  156-bis.


      1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai  quali  si  possa  ragionevolmente  desumere  la fondatezza delle proprie   domande   ed   abbia   individuato  documenti,  elementi  o informazioni  detenuti  dalla controparte che confermino tali indizi,
        essa puo’ ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda  le  informazioni  alla coniroparte. Puo’ ottenere  altresi’, che  il  giudice  ordini alla controparte di fornire gli elementi per l’identificazione   dei   soggetti   implicati   nella produzione  e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

      2. In  caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice puo’  anche  disporre,  su  richiesta  di  parte,  l’esibizione della
        documentazione  bancaria,  finanziaria  e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

      3. Il giudice, nell’assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta  le  misure  idonee  a  garantire la tutela delle informazioni
        riservate, sentita la controparte.

      4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».

Art. 4.
Introduzione dell’articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633
 



  1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l’articolo 156-bis e’ inserito il seguente:


    •   «Art.  156-ter.


      1. L’autorita’  giudiziaria  sia  nei  giudizi cautelari  che  di  merito  puo’  ordinare, su istanza giustificata e proporzionata  del  richiedente,  che  vengano  fornite  informazioni sull’origine  e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che:
            a) sia  stata  trovata in possesso di merci oggetto di violazione di  un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
            b) sia  stata  sorpresa  a  fornire  su scala commerciale servizi utilizzati in attivita’ di violazione di un diritto;
            c) sia  stata  indicata  dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come    persona   implicata   nella   produzione,   fabbricazione   o
        distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

      2. Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  possono  tra  l’altro comprendere  il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
        distributori,  dei  fornitori  e degli altri precedenti detentori dei prodotti  o  dei  servizi,  nonche’ dei grossisti e dei dettaglianti,
        nonche’    informazioni   sulle   quantita’   prodotte,   fabbricate, consegnate,  ricevute  o  ordinate, nonche’ sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

      3. Le  informazioni  vengono  acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

      4. Il  richiedente  deve  fornire  l’indicazione  specifica  delle persone  da  interrogare  e  dei  fatti sui quali ognuna di esse deve
        essere interrogata.

      5. Il  giudice,  ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui  al  comma  1 le informazioni indicate dalla parte; puo’ altresi’
        rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene  utili  per  chiarire  le  circostanze  sulle quali si svolge
        l’interrogatorio.

      6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».

Art. 5.
Modifiche all’articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633



  1. L’articolo  158  della  legge n. 633 del 1941 e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  158.


      1. Chi  venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione  economica  a  lui spettante puo’ agire in giudizio per ottenere,  oltre  al  risarcimento del danno che, a spese dell’autore della  violazione,  sia  distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

      2. Il  risarcimento  dovuto al danneggiato e’ liquidato secondo le disposizioni  degli  articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il
        lucro  cessante  e’ valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo  comma,  del  codice  civile,  anche tenuto conto degli utili realizzati  in  violazione  del  diritto.  Il  giudice  puo’ altresi’ liquidare  il  danno  in  via  forfettaria  sulla  base  quanto  meno
        dell’importo  dei  diritti  che avrebbero dovuto essere riconosciuti,qualora   l’autore   della  violazione  avesse chiesto al titolare
        l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.

      3. Sono  altresi’  dovuti  i  danni  non  patrimoniali  ai  sensi dell’articolo 2059 del codice civile.».

Art. 6.
Sostituzione dell’articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633



  1.  L’articolo  159  della  legge n. 633 del 1941 e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.   159.


      1. La  rimozione  o  la  distruzione  prevista nell’articolo 158  non  puo’  avere  per  oggetto che gli esemplari o copie  illecitamente  riprodotte  o  diffuse,  nonche’ gli apparecchi impiegati   per   la   riproduzione   o   diffusione   che  non  sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

      2. Se  gli  esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono  suscettibili,  previa  adeguata  modifica, di una utilizzazione
        legittima da parte dell’autore della violazione, puo’ essere disposto dal  giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilita’ di  un  loro  reinserimento  a  seguito  degli  adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

      3. Se  una parte dell’esemplare, della copia o dell’apparecchio di cui  al  comma 1 puo’ essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione,  l’interessato puo’ chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

      4. Se  l’esemplare o la copia dell’opera o l’apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico
        o  scientifico, il giudice ne puo’ ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

      5. Il danneggiato puo’ sempre chiedere che gli esemplari, le copie e  gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per
        un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

      6. I  provvedimenti  della  distruzione e della aggiudicazione non colpiscono  gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

      7. L’applicazione  delle  misure  di cui al presente articolo deve essere  proporzionata  alla  gravita’ della violazione e tenere conto
        degli interessi dei terzi.».

Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633



  1.  L’articolo  161  della  legge  n.  633  del  1941, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  161. 


      1. Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli  articoli precedenti,  nonche’  della  salvaguardia delle prove relative  alla contraffazione, possono essere ordinati dall’Autorita’ giudiziaria   la   descrizione,  l’accertamento,  la  perizia  od  il  sequestro di cio’ che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione;   puo’   inoltre   farsi   ricorso   ai   procedimenti d’istruzione preventiva.

      2. Il sequestro non puo’ essere concesso nelle opere che risultano dal  contributo di piu’ persone, salvo i casi di particolare gravita’ o  quando la violazione del diritto di autore e’ imputabile a tutti i coautori.

      3. L’Autorita’   giudiziaria   puo’   anche   ordinare,  in  casi particolarmente  gravi,  il  sequestro dei proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato.

      4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in  circolazione  in  qualsiasi  modo o detiene per scopi commerciali
        copie   non   autorizzate  di  programmi  e  qualsiasi  mezzo  inteso unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione arbitraria o l’elusione  funzionale  dei  dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.».

Art. 8.
Introduzione dell’articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633



  1.  Alla  legge n. 633 del 1941, dopo l’articolo 162 e’ inserito il eguente:


    • «Art.  162-bis.


      1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento autelare,  non  stabilisce  il  termine  entro  cui  le parti devono iniziare  il  giudizio  di  merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro  il  termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo piu’ lungo.

      2. Il   termine  di  cui  al  comma  1  decorre  dalla  pronuncia dell’ordinanza  se  avvenuta  in  udienza  o,  altrimenti,  dalla sua
        comunicazione.

      3. Se il giudizio di merito non e’ iniziato nel termine perentorio di  cui  al  comma  1  ovvero  se  successivamente  al  suo inizio si
        estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

      4. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  non  si  applicano  ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice
        di  procedura  civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare  gli  effetti  della  sentenza  di  merito.  In  tali casi
        ciascuna parte puo’ iniziare il giudizio di merito.».

Art. 9.
Introduzione dell’articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633



  1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l’articolo 162-bis e’ inserito il seguente:


    •   «Art.  162-ter


      1. Quando la parte lesa faccia valere l’esistenza di  circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno,  l’autorita’  giudiziaria puo’ disporre ai sensi dell’articolo 671  del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni
        mobili  e  immobili  del  presunto  autore della violazione fino alla concorrenza  del  presumibile ammontare del danno, compreso  il blocco dei  suoi  conti  bancari  e  di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni  commesse  su  scala  commerciale, l’Autorita’ giudiziaria puo’   disporre   la  comunicazione  delle  documentazioni  bancarie, finanziarie  o  commerciali,  o l’appropriato accesso alle pertinenti informazioni.».

Art. 10.
Modifiche all’articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633



  1. All’articolo  163  della  legge  n.  633 del 1941, e successive modificazioni, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


    • «1. Il titolare di  un  diritto  di  utilizzazione  economica  puo’  chiedere che sia disposta  l’inibitoria  di  qualsiasi  attivita’, ivi comprese quelle costituenti   servizi   prestati  da  intermediari,  che  costituisca violazione  del  diritto  stesso  secondo  le  norme  del  codice  di
      procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».

Art. 11.
Modifiche all’articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633



  1. All’articolo  164  della  legge  n.  633  del 1941, l’alinea e’ sostituita dalla seguente:


    • «Se le azioni previste in questa sezione e nella  seguente  sono promosse dall’ente di diritto pubblico indicato nell’articolo 180 si osservano le regole seguenti:».

Art. 12.
Sostituzione dell’articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633



  1. L’articolo  167  della  legge n. 633 del 1941 e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  167.


      1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:
            a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
            b) da   chi  possa  agire  in  rappresentanza  del  titolare  dei diritti.».

Art. 13.
Inserimento dell’articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile 1941, n. 633



  1. Alla  legge  n.  633  del  1941,  dopo  l’articolo 171-octies e’ inserito il seguente:


    •   «Art.  171-octies-1. 


      1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo  di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell’articolo 156-ter  ovvero fornisce allo stesso false informazioni e’ punito con le  pene  previste dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della meta’.».

Art. 14.
Modifiche  all’articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30



  1. All’articolo 121 del Codice della proprieta’ industriale, di cui al  decreto  legislativo  10 febbraio  2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  comma  2,  secondo  periododopo  le parole: «il giudice ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;

    • b) dopo  il  comma  2 e’ inserito il seguente:


      • «2-bis. In caso di violazione  commessa  su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all’articolo 114, il giudice puo’ anche disporre, su richiesta di  parte,  l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.».

Art. 15.
Introduzione   dell’articolo   121-bis  nel  decreto  legislativo  10  febbraio 2005, n. 30



  1. Al  Codice  della  proprieta’  industriale,  di  cui al decreto legislativo  10 febbraio 2005, n. 30, dopo l’articolo 121 e’ inserito il seguente:


    •   «Art 121-bis (Diritto d’informazione).


      1. L’Autorita’ giudiziaria sia  nei  giudizi  cautelari  che di merito puo’ ordinare, su istanza giustificata  e  proporzionata  del  richiedente, che vengano fornite informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione  di  servizi  che violano un diritto di cui alla presente legge  da  parte dell’autore della violazione e da ogni altra persona che:
            a) sia  stata  trovata in possesso di merci oggetto di violazione di  un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
            b) sia  stata  sorpresa  a  fornire  su scala commerciale servizi utilizzati in attivita’ di violazione di un diritto;
            c) sia  stata  indicata  dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come   persona   implicata   nella   produzione,   fabbri-cazione   o
        distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

      2.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  possono  tra  l’altro comprendere  il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
        distributori,  dei  fornitori  e degli altri precedenti detentori dei prodotti  o  dei  servizi,  nonche’ dei grossisti e dei dettaglianti,
        nonche’    informazioni   sulle   quantita’   prodotte,   fabbricate, consegnate,  ricevute  o  ordinate, nonche’ sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

      3. Le  informazioni  vengono  acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

      4. Il  richiedente  deve  fornire  l’indicazione  specifica  delle persone  da  interrogare  e  dei  fatti sui quali ognuna di esse deve
        essere interrogata.

      5. Il  giudice,  ammesso l’interrogatorio, richiede ai soggetti di cui  al  comma  1 le informazioni indicate dalla parte; puo’ altresi’
        rivolgere loro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene  utili  per  chiarire  le  circostanze  sulle quali si svolge
        l’interrogatorio.

      6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».

Art. 16.
Modifiche  all’articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30



  1. All’articolo 124 del Codice della proprieta’ industriale, di cui al  decreto  legislativo  10 febbraio  2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) la  rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Misure correttive e sanzioni civili»;

    • b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta’ industriale possono essere  disposti  l’inibitoria  della  fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro  definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque la disponibilita’.
        L’inibitoria  e  l’ordine  di ritiro definitivo dal commercio possono essere  emessi  anche  contro  ogni  intermediario, che sia parte del  giudizio  ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta’ industriale.»;

    • c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:


      • «3. Con la sentenza che accerta  la  violazione  di un diritto di proprieta’ industriale puo’ essere  ordinata  la  distruzione  di  tutte  le  cose costituenti la violazione,  se  non  vi  si  oppongono  motivi  particolari, a spese dell’autore della violazione. Non puo’ essere ordinata la distruzione della  cosa  e  l’avente diritto puo’ conseguire solo il risarcimento dei   danni,   se   la  distruzione  della  cosa  e’  di  pregiudizio all’economia  nazionale.  Se  i  prodotti  costituenti violazione dei diritti  di proprieta’ industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica,  di  una  utilizzazione legittima, puo’ essere disposto dal giudice,  in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro   ritiro   temporaneo   dal   commercio,   con  possibilita’  di reinserimento  a  seguito  degli  adeguamenti  imposti a garanzia del rispetto del diritto.»;

    • d) al  comma  6  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:


      • «Nell’applicazione delle sanzioni l’autorita’ giudiziaria tiene conto della  necessaria  proporzione  tra la gravita’ delle violazioni e le sanzioni, nonche’ dell’interesse dei terzi.».

Art. 17.
Sostituzione  dell’articolo  125  del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30



  1. L’articolo  125 del Codice della proprieta’ industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  125  (Risarcimento  del  danno  e  restituzione dei profitti dell’autore  della  violazione). 


      1. Il  risarcimento  dovuto  al danneggiato e’ liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226  e  1227  del  codice  civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti,  quali  le  conseguenze  economiche negative, compreso il mancato   guadagno,   del  titolare  del  diritto  leso,  i  benefici realizzati  dall’autore  della  violazione  e,  nei casi appropriati, elementi  diversi  da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

      2. La  sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo’ farne la  liquidazione  in  una  somma  globale stabilita in base agli atti della  causa  e  alle  presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro  cessante e’ comunque determinato in un importo non inferiore a quello  dei  canoni  che  l’autore  della  violazione  avrebbe dovuto pagare,  qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

      3. In  ogni  caso  il  titolare  del diritto leso puo’ chiedere la restituzione  degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa  al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.».

Art. 18.
Modifiche  all’articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n. 30



  1. All’articolo 127 del Codice della proprieta’ industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: 


    • «1-bis.  Chiunque  si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere  alle  domande  del giudice ai sensi dell’articolo 121-bis ovvero  fornisce allo stesso false informazioni e’ punito con le pene previste dall’articolo 372 del codice penale, ridotte della meta’.».

Art. 19.
Modifiche  all’articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30



  1. All’articolo 131 del Codice della proprieta’ industriale, di cui al  decreto  legislativo  n.  30 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:


    •  a) il  comma  1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1. Il titolare di un diritto  di  proprieta’  industriale  puo’  chiedere che sia disposta l’inibitoria  di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento  o  della  ripetizione  delle violazioni in atto, ed in particolare  puo’  chiedere  che  siano  disposti  l’inibitoria della fabbricazione,  del  commercio  e  dell’uso  delle  cose  costituenti violazione  del  diritto,  e  l’ordine  di ritiro dal commercio delle medesime  cose  nei  confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque  la disponibilita’, secondo le norme del codice di procedura civile  concernenti i procedimenti cautelari. L’inibitoria e l’ordine di   ritiro  dal  commercio  possono  essere  chiesti,  sugli  stessi presupposti,  contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta’ industriale.»;

    • b) dopo  il  comma  1,  sono  inseriti  i seguenti:


      • «1-bis. Se il giudice  nel  rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine  entro  cui  le  parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo  deve  essere  iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi   o  di  trentuno  giorni  di  calendario  qualora  questi rappresentino   un  periodo  piu’  lungo.  Il  temine  decorre  dalla pronuncia  dell’ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

      • 1-ter.  Se  il  giudizio  di  merito  non  e’  iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

      • 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di  procedura  civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare  gli  effetti  della  sentenza  di  merito.  In  tali casi ciascuna parte puo’ iniziare il giudizio di merito.».

Art. 20.
Introduzione   dell’articolo   144-bis  nel  decreto  legislativo  10 febbraio 2005, n. 30



  1. Dopo l’articolo 144 del Codice della proprieta’ industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e’ inserito il seguente:


    • «Art.  144-bis  (Sequestro conservativo).


      1. Quando la parte lesa faccia  valere  l’esistenza  di  circostanze  atte  a pregiudicare il soddisfacimento  del  risarcimento del danno, l’autorita’ giudiziaria puo’  disporre,  ai  sensi  dell’articolo 671 del codice di procedura civile,  il  sequestro  conservativo  dei beni mobili ed immobili del preteso  autore  della  violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari  e  di  altri  beni  fino  alla  concorrenza  del presumibile ammontare  del  danno.  A  tale  fine  l’autorita’  giudiziaria  puo’ disporre  la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o   commerciale   oppure   autorizzare   l’accesso   alle  pertinenti informazioni.».

Art. 21.
Introduzione  dell’articolo  85-bis  nel  testo  unico delle leggi di  pubblica sicurezza,

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



  1. Nel  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l’articolo 85 e’ inserito il seguente:


    •   «Art.  85-bis. 


      1. E’ vietato introdurre, installare o comunque utilizzare   abusivamente   nei   luoghi   di   pubblico  spettacolo, dispositivi   od   apparati   che  consentono  la  registrazione,  la riproduzione,  la  trasmissione  o comunque la fissazione su supporto audio,  video  od  audiovideo,  in  tutto  od  in  parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

      2. Il  concessionario  od  il  direttore  del  luogo  di  pubblico spettacolo  deve  dare  avviso  del  divieto  di  cui  al primo comma
        mediante   affissione,   all’interno   del   luogo   ove  avviene  la rappresentazione,  di  un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

      3. Restano  comunque  ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore,  in  conformita’  alle  leggi  speciali  che regolamentano la materia.».


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi’ 16 marzo 2006


 CIAMPI


Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
La  Malfa,  Ministro  per  le politiche comunitarie
Buttiglione,  Ministro  per i beni e le attivita’ culturali
Scajola,   Ministro   delle   attivita’ produttive
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,   Ministro  del-l’economia  e  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli