LEGGE 24 febbraio 2006, n.85
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13-03-2006- -in vigore dal 28/03/2006)

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.



  1. L’articolo 241 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 241 (Attentati contro l’integrita’, l’indipendenza e l’unita’ dello  Stato). 


      • Salvo  che  il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque  compie  atti  violenti  diretti  e  idonei  a sottoporre il territorio  dello  Stato  o  una parte di esso alla sovranita’ di uno Stato  straniero,  ovvero  a menomare l’indipendenza o l’unita’ dello Stato, e’ punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
          La  pena  e’  aggravata  se il fatto e’ commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».

Art. 2.



  1. L’articolo 270 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  270  (Associazioni  sovversive).


      • Chiunque nel territorio dello  Stato  promuove,  costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o  sociali  costituiti  nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento  politico  e  giuridico  dello  Stato, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
          Chiunque  partecipa  alle  associazioni  di  cui  al primo comma e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.
          Le  pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso  nome  o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

Art. 3.



  1. L’articolo 283 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


    •  «Art.  283  (Attentato  contro  la  Costituzione  dello  Stato). 


      • Chiunque,  con  atti  violenti,  commette un fatto diretto e idoneo a mutare  la  Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e’ punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

Art. 4.



  1. L’articolo 289 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  289  (Attentato  contro  organi  costituzionali  e contro le assemblee  regionali). 


      • E’ punito con la reclusione da uno a cinque anni,  qualora  non  si  tratti  di  un  piu’ grave delitto, chiunque commette  atti  violenti  diretti  ad  impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
            1)  al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
            2)  alle  assemblee  legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale  o  alle  assemblee  regionali  l’esercizio delle loro funzioni».

Art. 5.



  1. L’articolo 292 del codice penale e’ sostituito dal seguente: 


    •   «Art.  292  (Vilipendio  o  danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).


      • Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e’ punito con la multa  da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e’ aumentata da euro 5.000 a  euro  10.000  nel  caso  in  cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
          Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde, deteriora,  rende  inservibile  o imbratta la bandiera nazionale o un altro  emblema  dello  Stato  e’  punito con la reclusione fino a due anni.
          Agli  effetti  della legge penale per bandiera nazionale si intende la  bandiera  ufficiale  dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

Art. 6.



  1. L’articolo 299 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  299  (Offesa  alla  bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). 


      • Chiunque  nel  territorio  dello  Stato  vilipende,  con espressioni  ingiuriose,  in  luogo  pubblico  o  aperto o esposto al pubblico,  la  bandiera  ufficiale  o  un  altro emblema di uno Stato estero,   usati  in  conformita’  del  diritto  interno  dello  Stato italiano, e’ punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».

Art. 7.



  1. L’articolo 403 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  403  (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di   persone). 


      • Chiunque  pubblicamente  offende  una  confessione religiosa,  mediante  vilipendio di chi la professa, e’ punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
          Si  applica  la  multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

Art. 8.



  1. L’articolo 404 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento  di  cose).


      • Chiunque, in luogo destinato al culto, o in  luogo  pubblico  o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa,  vilipende  con  espressioni  ingiuriose  cose che formino oggetto  di  culto,  o  siano  consacrate al culto, o siano destinate necessariamente  all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione  di  funzioni  religiose, compiute  in luogo privato da un ministro  del  culto,  e’  punito  con  la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
          Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde, deteriora,  rende  inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto  o  siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto e’ punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 9.



  1. All’articolo  405  del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:


    •     a) al   primo  comma,  le  parole:  «del  culto  cattolico»  sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;
          b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

Art. 10.



  1. L’articolo 406 del codice penale e’ abrogato.

  2. Al  libro  secondo,  titolo  IV,  capo I, del codice penale, la rubrica   e’  sostituita  dalla  seguente:  «DEI  DELITTI  CONTRO  LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

Art. 11.



  1. All’articolo  290,  primo  comma, del codice penale, le parole: «con  la  reclusione  da  sei  mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

  2. All’articolo  291  del  codice  penale,  le  parole:  «con  la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

  3. All’articolo  342  del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono  sostituite  dalle  seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

    • b) al  terzo  comma,  le  parole:  «e’  della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e’ della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

Art. 12.



  1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

Art. 13.



  1. All’articolo  3,  comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: 


      • «a)  con  la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino  a  6.000  euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita’ o sull’odio  razziale  o  etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti  di  discriminazione  per  motivi  razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;

    • b) alla  lettera  b),  la  parola:  «incita»  e’ sostituita dalla seguente: «istiga».

Art. 14.



  1. All’articolo  2  del  codice  penale,  dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:


    • «Se  vi  e’  stata  condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si  converte  immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135».

Art. 15.



  1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


    Data a Roma, addi’ 24 febbraio 2006


CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri


Visto, il Guardasigilli: Castelli