La Riforma dei processi di separazione e di divorzio:
cronaca di un pomeriggio di approfondimento


Venerdì 20 gennaio 2006 alle ore 16,30 si è svolto a Barletta, nella Sala Rossa del Castello Svevo, un interessante incontro di aggiornamento, organizzato dall’Associazione Avvocati di Barletta “Sabino Casamassima” e dall’U.D.A.I. Sez. di Barletta, sul tema “LA RIFORMA DEI PROCESSI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO”, relatrice la Dott.ssa Adriana Doronzo, Magistrato Consigliere presso la Corte di Appello di Bari.


Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione Avvocati di Barletta, Avv. Gennaro Acclavio, del Vice – Sindaco di Barletta, Avv. Raffaele Fiore, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, Avv. Bruno Logoluso, del Vice – Presidente della locale sezione dell’U.D.A.I., Avv. Marco Pedico, si è subito entrati nel vivo della discussione.


Partendo da un’arguta riflessione dell’Avv. Acclavio, il quale ha manifestato tutte le sue perplessità circa il susseguirsi continuo di riforme giuridiche nel nostro ordinamento, la Dott.ssa Doronzo ha immediatamente puntualizzato il motivo che ha spinto il Legislatore a riformare i processi di separazione e divorzio con il D.L. del 14/03/2005 n.35, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14/05/2005 n.80.
Con le nuove disposizioni normative si è voluto “razionalizzare l’esistente”. La Relatrice ha evidenziato che il Legislatore sarebbe dovuto intervenire in maniera ancora più decisa in questo settore, così come già fatto in altri settori.
A tutt’oggi è ancora in vigore l’art.23 della legge 74/83 che estende le regole del processo del divorzio anche alla separazione.
Nei nostri tribunali si è andata determinando una sorta di legge dei fori (ad esempio come quello ambrosiano, romano, etc.) poiché ciascun tribunale ha individuato una propria costante prassi.


La riforma.
La competenza territoriale per l’introduzione della domanda di separazione e di divorzio ex art.706 c.p.c. sarà l’ultima residenza comune dei coniugi (come già invero previsto dalla giurisprudenza di legittimità negli anni 1992, 2000 e 2001, la quale si pronunziò a favore della scelta in ordine al luogo della casa coniugale) in mancanza quella del convenuto. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile il foro competente è quello del luogo di residenza del ricorrente, mentre qualora entrambi i coniugi risiedano all’estero questi potranno scegliere un foro qualunque del nostro territorio.
Occorre nella separazione l’indicazione di elementi di fatto, mentre nel divorzio l’indicazione di elementi di diritto, mentre non è necessaria l’indicazione di prove.
 
Il nuovo art.709 c.p.c. prevede una memoria integrativa dell’attore: per indicare elementi di diritto, prove, etc..
Nel ricorso occorre indicare non solo i figli legittimi, ma anche i legittimati o adottati; occorre allegare le dichiarazioni dei redditi (anche se la stessa relatrice si chiede quali, ossia di quali anni), rimane fermo l’art.210 c.p.c. l’ordine di esibizione.
Non è stato previsto nulla circa la nota di iscrizione a ruolo.
I primi commentatori si sono divisi circa l’obbligo o meno di un difensore.
Entro 5 giorni dal deposito in Cancelleria del ricorso il Presidente dovrà fissare l’udienza presidenziale che si dovrà svolgere entro 90 giorni da detto deposito. “Ovviamente” non si tratta di termini perentori.
Il convenuto avrà termine per una memoria difensiva la quale potrà non essere una comparsa di costituzione, per essere presentata solo per l’udienza presidenziale.
Secondo la Dott.ssa Doronzo tale memoria può non essere firmato da un difensore, mentre la relatrice ritiene che se vi è richiesta di addebito in questo caso è obbligatoria la presenza di un difensore, il quale dovrà stare nel processo sin da subito.
Rimane immutato il tentativo obbligatorio di conciliazione ed i provvedimenti temporanei ed urgenti.
E’ possibile il reclamo ma solamente avverso l’ordinanza del G.I., mentre non è possibile il reclamo avverso quella del Presidente perché è modificabile dal G.I..
Oggi si ritiene che sia tutto reclamabile (art.669 terdecies c.p.c.).
Se il convenuto è contumace occorre notificargli il provvedimento presidenziale entro il termine perentorio.
Secondo la Dott.ssa Doronzo dopo l’udienza presidenziale il doppio termine dovrebbe essere diversificato affinché anche l’attore possa proporre domande nuove.
 
L’art.708 c.p.c. ha subito delle modifiche ma senza sostanziali variazioni.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato, che viene deciso in camera di consiglio.
 
Dopo la conclusione dell’interessante discorso della relatrice c’è stato un intervento del Giudice Guaglione, il quale ha toccato argomenti cruciali e delicati come la richiesta delle dichiarazioni dei redditi da parte del Presidente del Tribunale e la “nuova frontiera” della mediazione familiare.


Alla fine dell’evento, a dimostrazione dell’interesse generale del pubblico,numerose sono state le domande rivolte alla Dott.ssa Doronzo, le quali hanno trovato un pronto ed esaustivo riscontro, mostrando anche come su alcuni argomenti (ad es. la necessità di un difensore anche per il resistente, trattandosi di un processo di separazione) ci siano differenti punti di vista.


 Avv. Michela Croce
Dott. Carmine Solofrizzo