LEGGE 13 febbraio 2006, n.59
Modifica  all’articolo 52 del codice penale
in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio.


(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02-03-2006- -in vigore dal 17/03/2006)

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.
Diritto all’autotutela in un privato domicilio



  1. All’articolo  52  del  codice  penale  sono aggiunti i seguenti commi:


    • «Nei  casi  previsti  dall’articolo  614,  primo  e  secondo comma, sussiste  il  rapporto  di  proporzione  di  cui  al  primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
          a) la propria o la altrui incolumita’:
          b) i  beni  propri  o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione.
        La  disposizione  di cui al secondo comma si applica anche nel caso in  cui  il  fatto  sia  avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga    esercitata   un’attivita’   commerciale,   professionale   o imprenditoriale
      ».

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi’ 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli