LEGGE 13 febbraio 2006, n.59 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 13 febbraio 2006
in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio.
Diritto all’autotutela in un privato domicilio
a) la propria o la altrui incolumita’:
b) i beni propri o altrui, quando non vi e’ desistenza e vi e’ pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale».
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LEGGE 13 febbraio 2006, n.59
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02-03-2006- -in vigore dal 17/03/2006)