LEGGE 8 febbraio 2006, n.54
Disposizioni  in  materia  di  separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01-03-2006)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.
Modifiche al codice civile



  1.  L’articolo 155 del codice civile e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  155  (Provvedimenti  riguardo  ai figli).


      • Anche in caso di separazione  personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere  un apporto  equilibrato  e  continuativo con ciascuno di essi,  di  ricevere  cura,  educazione  e istruzione da entrambi e di conservare  rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
          Per  realizzare  la  finalita’ indicata dal primo comma, il giudice che   pronuncia   la  separazione  personale  dei  coniugi  adotta  i provvedimenti relativi   alla   prole   con  esclusivo  riferimento all’interesse  morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita’  che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi i genitori  oppure  stabilisce  a  quale di essi i figli sono affidati, determina  i  tempi e le modalita’ della loro presenza presso ciascun genitore,  fissando  altresi’ la misura e il modo con cui ciascuno di essi  deve  contribuire  al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione  dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei  figli,  degli  accordi  intervenuti  tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
          La  potesta’  genitoriale  e’ esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni  di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione  e  alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita’, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei  figli. In caso di disaccordo la decisione e’ rimessa al giudice. Limitatamente    alle    decisioni    su   questioni   di   ordinaria amministrazione,  il giudice puo’ stabilire che i genitori esercitino la potesta’ separatamente.
          Salvo   accordi   diversi  liberamente  sottoscritti  dalle  parti, ciascuno  dei  genitori  provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale   al   proprio  reddito;  il  giudice  stabilisce,  ove necessario,  la  corresponsione  di  un  assegno periodico al fine di realizzare   il   principio   di   proporzionalita’,  da  determinare considerando:
            1) le attuali esigenze del figlio;
            2)  il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
            3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
            4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
            5)  la  valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
          L’assegno  e’ automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
          Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino   sufficientemente   documentate,  il  giudice  dispone  un accertamento  della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».

  2. Dopo l’articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:


    •  «Art.  155-bis  (Affidamento  a  un  solo  genitore  e  opposizione all’affidamento  condiviso).


      • Il giudice puo’ disporre l’affidamento dei  figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato  che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
          Ciascuno   dei   genitori  puo’,  in  qualsiasi  momento,  chiedere l’affidamento  esclusivo  quando sussistono le condizioni indicate al primo   comma.   Il   giudice,   se   accoglie  la  domanda,  dispone l’affidamento  esclusivo  al  genitore  istante,  facendo  salvi, per quanto  possibile,  i  diritti  del  minore  previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice  puo’  considerare  il  comportamento del genitore istante ai fini    della    determinazione   dei   provvedimenti   da   adottare nell’interesse    dei    figli,    rimanendo   ferma   l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

    •   Art.    155-ter    (Revisione    delle   disposizioni   concernenti l’affidamento  dei  figli).


      • I genitori hanno diritto di chiedere in ogni  tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei  figli, l’attribuzione dell’esercizio della potesta’ su di essi e delle  eventuali  disposizioni  relative alla misura e alla modalita’ del contributo.

    •   Art.  155-quater  (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in  tema  di  residenza). 


      •  Il  godimento  della  casa familiare e’ attribuito  tenendo  prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione  il  giudice  tiene  conto  nella  regolazione  dei rapporti  economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’.  Il  diritto al godimento della casa familiare viene meno nel  caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella  casa  familiare  o  conviva  more  uxorio  o  contragga  nuovo matrimonio.  Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono
        trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
          Nel  caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro  coniuge  puo’  chiedere, se il mutamento interferisce con le modalita’  dell’affidamento,  la  ridefinizione  degli  accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

    •   Art.  155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni).


      •  Il  giudice,  valutate le circostanze, puo’ disporre in favore dei figli  maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno  periodico.  Tale  assegno,  salvo diversa determinazione del giudice, e’ versato direttamente all’avente diritto.
          Ai   figli   maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  ai  sensi dell’articolo  3,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano  integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

    •   Art.  155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore).


      •   Prima dell’emanazione,  anche  in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo  155,  il  giudice  puo’ assumere, ad istanza di parte o d’ufficio,  mezzi  di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del  figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento.
          Qualora  ne  ravvisi l’opportunita’, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimenti di  cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti,  tentino  una  mediazione  per  raggiungere  un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2.
Modifiche al codice di procedura civile



  1. Dopo  il  terzo comma dell’articolo 708 del codice di procedura civile, e’ aggiunto il seguente:


    • «Contro  i  provvedimenti  di  cui  al terzo comma si puo’ proporre reclamo  con  ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di  consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

  2. Dopo  l’articolo  709-bis  del  codice  di procedura civile, e’ inserito il seguente:


    •  «Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di  inadempienze o violazioni)


      •  Per la soluzione delle controversie insorte  tra  i  genitori  in  ordine  all’esercizio  della  potesta’ genitoriale  o  delle  modalita’  dell’affidamento  e’  competente il giudice  del  procedimento  in  corso.  Per  i  procedimenti  di  cui all’articolo  710  e’  competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
          A  seguito  del  ricorso,  il  giudice  convoca le parti e adotta i provvedimenti  opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino  pregiudizio  al minore od ostacolino il corretto svolgimento  delle  modalita’  dell’affidamento,  puo’  modificare  i provvedimenti in vigore e puo’, anche congiuntamente:
            1) ammonire il genitore inadempiente;
            2)  disporre  il  risarcimento  dei  danni,  a  carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
            3)  disporre  il  risarcimento  dei  danni,  a  carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
            4)  condannare  il  genitore  inadempiente  al  pagamento  di una sanzione  amministrativa  pecuniaria,  da  un  minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
          I   provvedimenti   assunti   dal  giudice  del  procedimento  sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3.
Disposizioni penali



  1. In  caso  di  violazione  degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 4.
Disposizioni finali



  1. Nei  casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale,  la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di  annullamento  o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia  gia’  stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge,  ciascuno  dei  genitori  puo’  richiedere,  nei modi previsti dall’articolo  710  del  codice di procedura civile o dall’articolo 9 della  legge  1° dicembre  1970,  n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.

  2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio, nonche’ ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Art. 5.
Disposizione finanziaria



  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


    Data a Roma, addi’ 8 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli