LEGGE 14 febbraio 2006, n.56

Modifica dell’articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01-03-2006)

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.



  1.  All’articolo  295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto il seguente:
      «3-ter.  Nei giudizi davanti alla Corte d’assise, ai fini di quanto previsto  dai  commi  3  e  3-bis,  in  luogo del giudice provvede il presidente della Corte».

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi’ 14 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli