LEGGE 14 febbraio 2006, n.55
Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01-03-2006)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.



  1. Al  primo  periodo  dell’articolo  458  del  codice civile sono premesse  le  seguenti  parole:  «Fatto  salvo  quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».

Art. 2.



  1. Al  libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l’articolo 768 e’ aggiunto il seguente capo:

    «Capo V-bis.
    del patto di famiglia


    •   Articolo 768-bis (Nozione).


      • – E’ patto di famiglia il contratto con cui,  compatibilmente  con  le  disposizioni  in  materia  di impresa familiare  e  nel rispetto  delle  differenti  tipologie societarie,l’imprenditore  trasferisce,  in  tutto  o  in parte, l’azienda, e il titolare  di  partecipazioni  societarie  trasferisce,  in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o piu’ discendenti.

    • Articolo  768-ter  (Forma). 


      • – A pena di nullita’ il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

    • Articolo   768-quater   (Partecipazione). 


      •   Al  contratto  devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove  in  quel  momento  si  aprisse  la  successione  nel  patrimonio dell’imprenditore.
          Gli  assegnatari  dell’azienda  o  delle  partecipazioni societarie devono  liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi  rinunzino  in  tutto  o  in  parte, con il pagamento di una somma corrispondente  al  valore  delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti;  i  contraenti  possono convenire  che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
          I  beni  assegnati  con lo stesso contratto agli altri partecipanti non   assegnatari  dell’azienda,  secondo  il  valore  attribuito  in contratto,  sono  imputati  alle  quote  di legittima loro spettanti; l’assegnazione  puo’  essere  disposta anche con successivo contratto che  sia  espressamente dichiarato  collegato  al primo e purche’ vi intervengano i medesimi  soggetti  che  hanno  partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
          Quanto  ricevuto  dai  contraenti  non e’ soggetto a collazione o a riduzione.

    • Articolo 768-quinquies  (Vizi del consenso).


      •  Il patto puo’ essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
          L’azione si prescrive nel termine di un anno.

    • Articolo 768-sexies  (Rapporti  con  i terzi).


      •  All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non  abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del  contratto  stesso  il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
          L’inosservanza  delle  disposizioni  del  primo  comma  costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

    • Articolo 768-septies  (Scioglimento). 


      •   Il  contratto puo’ essere sciolto  o  modificato  dalle  medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
            1)  mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
            2)  mediante  recesso,  se  espressamente  previsto nel contratto stesso   e,  necessariamente,  attraverso  dichiarazione  agli  altri contraenti certificata da un notaio.

    • Articolo 768-octies  (Controversie). 


      • –  Le  controversie derivanti dalle   disposizioni   di   cui   al   presente  capo  sono  devolute preliminarmente  a  uno  degli  organismi  di  conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».


    La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


          Data a Roma, addi’ 14 febbraio 2006
    CIAMPI
    Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
    Visto, il Guardasigilli: Castelli