LEGGE 21 febbraio 2006, n.49
Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche’la funzionalita’dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.


(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-02-2006 – Supplemento Ordinario n. 45)

 

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.




  1. Il  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,  nonche’  la funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno.    Disposizioni    per    favorire   il   recupero   di tossicodipendenti   recidivi,   e’   convertito   in   legge  con  le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


  2. La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi’ 21 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli







TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.272 
Testo  del  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n.  272 

(in  Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2005),
coordinato con  la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49,
 recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali, 
nonche’  la funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno.   
Disposizioni    per    favorire   il   recupero   di tossicodipendenti  recidivi

e modifiche al testo unico delle leggi in materia disciplina degli stupefacenti
e  sostanze psicotrope, prevenzione,e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».


Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull’emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. (N.D.R. nel testo che segue le parti modificate sono tra parentesi ma non in corsivo)
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( … ))
    A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Nel  testo coordinato qui pubblicato gli articoli del testo unico delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309,  vengono riportati privi delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata.
    Si   procedera’  successivamente  alla  pubblicazione  del  testo aggiornato   del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  ai sensi dell’art. 11, comma 2, del testo unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi, sull’emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.


Art. 1.
Assunzione di personale della Polizia di Stato



  1. Al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo  interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, nonche’ per assicurare la funzionalita’   dell’Amministrazione  dell’interno,  nell’ambito  del contingente  di assunzioni autorizzate per l’anno 2006 per la Polizia di  Stato,  e’  autorizzata  l’assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino a 1.115 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61° e del 62° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.

  2. Le  assunzioni  di  cui  al comma 1 sono effettuate in deroga a quanto  previsto  dall’articolo  1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311, entro il limite di spesa massimo di 34.676.500 euro a decorrere  dall’anno  2006.  Al  relativo onere si provvede, quanto a 14.676.500  euro  per  l’anno  2006  e  a 34.676.500 euro a decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del  2004  e,  quanto  a 20.000.000 di euro per l’anno 2006, mediante corrispondente   riduzione   dell’autorizzazione   di  spesa  di  cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 

  3. Relativamente  alle ulteriori assunzioni nella Polizia di Stato da effettuarsi nell’anno 2006 nell’ambito del contingente autorizzato per  le  esigenze  di  cui al comma 1, e’ assicurata la precedenza ai volontari  in  ferma  breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per   agente  della  Polizia  di  Stato,  pubblicati  nelle  Gazzette Ufficiali  della  Repubblica  italiana  –  4ª  serie speciale – n. 36 dell’8 maggio 2001 e n. 47 del 14 giugno 2002.

  4. Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. Soppresso.

Art. 1-bis.
Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell’usura




  1. (( Le  somme  del Fondo unificato di cui all’articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili al termine di ogni esercizio  finanziario,  possono  essere annualmente destinate per il finanziamento  del  Fondo  per  la  prevenzione  dell’usura,  di  cui all’articolo  15,  comma 1,  della  legge  7 marzo  1996,  n.  108, e successive modificazioni. A tal riguardo, si provvede con decreto del Ministro   dell’interno,   adottato   di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze. ))

Art. 1-ter.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale





  1. (( Al  decreto-legge  27 luglio  2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:



    •  a) all’articolo 10, comma 3, le parole: «All’articolo 495, quarto comma,  n.  2,  del  codice  penale»  sono sostituite dalle seguenti:



      • «All’articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale»;


    • b) dopo l’articolo 10, e’ inserito il seguente:



      • «Art.  10-bis (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali  in  uso ai Corpi di polizia).
        – 1. Dopo l’articolo 497-bis del codice penale, e’ inserito il seguente:



        • «Art.497-ter(Possesso di segni distintivi contraffatti).



          •  Le pene    di    cui   all’articolo   497-bis,   si   applicano   anche,rispettivamente:
            1)   a   chiunque   illecitamente   detiene   segni   distintivi, contrassegni  o  documenti  di  identificazione  in  uso  ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 
            2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso
            »;


    • c) all’articolo  14,  comma  3,  capoverso,  le  parole:  «con la notificazione della proposta il questore puo’ imporre all’interessato
      il   divieto  di  cui  all’articolo  4,  quarto  comma,  della  legge 27 dicembre  1956,  n.  1423
      ;»  sono  sostituite  dalle seguenti: «il questore  puo’  imporre  all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».


  2. Al  primo comma dell’articolo 498 del codice penale, le paroleChiunque  abusivamente  porta  in  pubblico  la  divisa  o  i  segni distintivi» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, fuori dei casi previsti,  dall’articolo  497-ter,  abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi».


  3. All’articolo  28  del  regio  decreto  18 giugno  1931, n. 773, recante  il  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, sono
    apportate le seguenti modificazioni:



    • a) al  primo  comma,  le  parole: «sono proibite la raccolta e la detenzione»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  proibite  la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita»;


    • b) al primo comma, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Con la  licenza di fabbricazione sono consentite le attivita’ commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte»;


    • c) il secondo comma e’ sostituito dal seguente 



      1. «La   licenza   e’   altresi’   necessaria   per  l’importazione  e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non   comprese   nei   materiali   di   armamento,   nonche’  per  la fabbricazione,  l’importazione  e  l’esportazione,  la  raccolta,  la detenzione  e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche’ per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri  contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte salve le produzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;


    • d) al  quarto  comma,  le parole: «con l’arresto da un mese a tre  anni  e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle  seguenti:  «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila».


  4. All’articolo  5-bis  del  decreto-legge  6 maggio  2002, n. 83, convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il
    comma 4 e’ sostituito dal seguente: 



    •  «4.  Agli  agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e’  consentito  l’uso  di  un  segnale  distintivo, di un dispositivo supplementare  di  segnalazione  visiva a luce lampeggiante, definiti con  decreto  del  Ministro  dell’interno di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  gli impieghi previsti dall’articolo  177  del  nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni».


  5. Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della legge di conversione del presente decreto.
    Per coloro che gia’ esercitano le attivita’ di cui al medesimo comma, la  licenza,  se  non  prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data.


  6. Le  disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta
    Ufficiale del decreto ivi previsto. ))


Art. 2.
Misure urgenti per la funzionalita’ dell’Amministrazione civile dell’Interno



  • 1.   All’articolo   36,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto legislativo  19 maggio  2000,  n. 139, e successive modificazioni, le parole:  «a  decorrere  dal  1° gennaio  2007»  sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».

  • (( 1-bis.  Per  l’espletamento  dei  compiti  di istituto connessi all’attuazione  della  normativa  in materia di immigrazione e asilo,
    anche  per  i  profili  attinenti  alla  prevenzione  e  al contrasto dell’immigrazione    clandestina,   e,   in   via   prioritaria, al funzionamento  degli  uffici  immigrazione  delle  questure  e  degli sportelli   unici   per  l’immigrazione  delle  prefetture  –  uffici territoriali  del  Governo, nonche’ degli altri compiti attribuiti al Ministero  dell’interno,  sono  autorizzati  nel  triennio  2006-2008 nell’ambito  dei  ruoli  del  personale  dell’Amministrazione  civile dell’interno:


    • a) per   48   unita’   della  carriera  prefettizia  l’assunzione utilizzando   la   graduatoria del  concorso  indetto  con  decreto ministeriale  18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª  serie  speciale  – n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unita’ la procedura  di riammissione prevista dall’articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

    • b) per  30  unita’  di  dirigenti  di  seconda fascia dell’area 1 l’incremento della dotazione organica;

    • c) per 250 unita’ nei profili dell’area funzionale C l’incremento delle relative dotazioni organiche.

  • 1-ter. L’onere aggiuntivo derivante dall’attuazione del comma 1-bis e’ pari a 3.764.000 euro per il 2006, a 9.525.000 euro per il 2007 ed a 13.752.000 euro a decorrere dal 2008.

  • 1-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione, a  decorrere  dall’anno 2006, dell’articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge  31 marzo  2005,  n. 45, convertito, con modificazioni, dalla  legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall’applicazione dell’articolo 13-ter  del  decreto-legge  30 giugno  2005,  n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

  • 1-quinquies.  All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))

Art. 3.
Finanziamenti per le Olimpiadi invernali



  • 1.  All’articolo  11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 13 e’ sostituito dal seguente:


    • «13.  Il  Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di  Stato indice, con proprio provvedimento, un’apposita lotteria istantanea i cui utili, fino ad un massimo di 30 milioni  di  euro,  sono  direttamente  devoluti  all’Amministrazione stessa al fine di promuovere, attraverso attivita’ di sponsorizzazione e di licenza di marchio, i Giochi olimpici invernali “Torino 2006“».

  • ((1-bis.  Per  fronteggiare  le  urgenti  esigenze  del  servizio antincendio  aeroportuale  derivanti  dalla  riclassificazione  dello scalo  di Cuneo Levaldigi anche in relazione alle Olimpiadi invernali di  Torino,  la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e’  incrementata di cinquanta unita’ appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

  • 1-ter.  In  relazione  alle  esigenze  di  cui  al  comma 1-bis, il Ministero  dell’interno  e’  autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo  1,  comma  95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a bandire   un   concorso   straordinario,   per   colloquio   e  prova tecnico-attitudinale,  a  venticinque posti nella qualifica di vigile del  fuoco,  riservato  al  personale  della societa’ che attualmente assicura  il  servizio  antincendio  presso  lo scalo aeroportuale di Cuneo  Levaldigi, in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3 della  legge  23 dicembre 1980, n. 930, e dei requisiti fissati dalla normativa  vigente  per  l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di eta’.

  • 1-quater.  In attesa dell’espletamento del concorso di cui al comma 1-ter e al fine di assicurare la continuita’ del servizio antincendio aeroportuale nello scalo di Torino-Cuneo  Levaldigi,il Ministero dell’interno e’ autorizzato ad assumere a tempo determinato,tra il personale indicato  nel  medesimo comma 1-ter, venticinque unita’ di personale appartenente  alla  qualifica  di  vigile  del  fuoco. Le predette  assunzioni  decorrono  dalla data in cui il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  assumera’  la  gestione diretta del predetto servizio.

  • 1-quinquies.   Alla  copertura  degli  oneri  finanziari  derivanti dall’attuazione  del  presente  articolo,  pari  a 1.835.000 euro per l’anno  2006,  a  1.700.000 euro per l’anno 2007 e a 1.700.000 euro a decorrere   dall’anno   2008,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione  dell’autorizzazione  di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ))

Art. 4.
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti  in programmi di recupero



  1. L’articolo  94-bis  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto  dall’articolo  8  della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e’ abrogato.

  2. (( La  disposizione  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  9 dell’articolo  656  del codice di procedura penale non si applica nei confronti  di  condannati,  tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano  in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un  programma  terapeutico  di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata  nei  casi  in  cui  l’interruzione  del  programma  puo’ pregiudicarne   la   disintossicazione.  In  tale  caso  il  pubblico ministero    stabilisce    i   controlli   per   accertare   che   il tossicodipendente  o  l’alcooldipendente  prosegua  il  programma  di recupero  fino  alla decisione del Tribunale di sorveglianza e revoca la  sospensione  dell’esecuzione  quando accerta che la persona lo ha interrotto. ))

Art. 4-bis.
Modificazioni all’articolo 73

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( All’articolo  73  del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
      «Produzione,   traffico   e   detenzione   illeciti   di   sostanze stupefacenti o psicotrope»;

    •  b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
        «1.   Chiunque,  senza  l’autorizzazione  di  cui  all’articolo 17, coltiva,  produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,  cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,invia,  passa  o  spedisce  in transito, consegna per qualunque scopo sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui alla tabella I prevista dall’articolo  14,  e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000»;

    • c) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
       «1-bis.  Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza  l’autorizzazione  di  cui  all’articolo 17,  importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
          a) sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che  per  quantita’, in particolare  se  superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro  della  salute  emanato  di  concerto  con il Ministro della giustizia   sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -Dipartimento   nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ovvero  per modalita’  di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o   al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per  altre  circostanze dell’azione,   appaiono   destinate  ad  un  uso  non  esclusivamente personale;
          b) medicinali   contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope elencate  nella  tabella  II, sezione A, che eccedono il quantitativo  prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta
      »;

    • d) al  comma  2,  le  parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti:  «nelle  tabelle I e II di cui all’articolo 14»; la parolaotto»  e’  sostituita  dalla  seguente:  «sei»  e  le  parole: «lire cinquanta  milioni  a  lire  seicento  milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000 a euro 300.000»;

    • e) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
        «2-bis.  Le  pene  di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita  produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base  e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al  presente  testo  unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14»;

    • f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
        «3.  Le  stesse  pene  si  applicano  a chiunque coltiva, produce o fabbrica   sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da  quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
        4.  Quando  le  condotte  di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta’.
        5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita’  o  le  circostanze dell’azione  ovvero  per  la  qualita’  e quantita’ delle sostanze, i fatti  previsti  dal  presente  articolo  sono  di  lieve entita’, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000
      »;

    • g) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
        «5-bis.  Nell’ipotesi  di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui  al  presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza  di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti  a  norma  dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta  dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba  concedersi  il  beneficio della sospensione condizionale della pena, puo’ applicare, anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella del  lavoro  di  pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo   28 agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita’  ivi previste.  Con  la  sentenza  il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione  penale  esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro  di  pubblica  utilita’. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
      Esso  puo’  essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai  sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione  degli  obblighi  connessi  allo svolgimento del lavoro di pubblica  utilita’,  in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del  decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero   o   d’ufficio,   il   giudice   che   procede,  o  quello dell’esecuzione, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di  procedura  penale,  tenuto  conto dell’entita’ dei motivi e delle circostanze  della  violazione,  dispone   la  revoca  della  pena con conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale provvedimento di revoca e’ ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di due volte
      ». ))

Art. 4-ter.
Modifica dell’articolo 75
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( L’articolo  75  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
    cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’
    sostituito dal seguente:
      «Art.  75  (Condotte  integranti  illeciti  amministrativi). 


    1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo  o  comunque  detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle  ipotesi  di  cui  all’articolo  73,  comma 1-bis, o medicinali contenenti  sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II,  sezioni  B  e  C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma  2, e’ sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore   a   un  anno,  a  una  o  piu’  delle  seguenti  sanzioni amministrative:
          a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
          b) sospensione  della  licenza  di  porto  d’armi  o  divieto  di conseguirla;
          c) sospensione   del   passaporto   e  di  ogni  altro  documento equipollente o divieto di conseguirli;
          d) sospensione  del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

    2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e’ invitato a  seguire  il  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo di cui all’articolo   122   o   altro   programma  educativo  e  informativo personalizzato   in   relazione  alle  proprie  specifiche  esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per  territorio  analogamente  a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

    3. Accertati  i  fatti  di  cui  al comma 1, gli organi di polizia procedono  alla  contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza  ritardo  e  comunque  entro  dieci giorni, con gli esiti degli esami  tossicologici  sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture  pubbliche  di  cui  al comma 10, al prefetto competente ai sensi  del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia  la diretta e immediata disponibilita’ di veicoli a motore, gli organi  di  polizia  procedono  altresi’  all’immediato  ritiro della patente  di  guida.  Qualora  la  disponibilita’  sia  riferita ad un ciclomotore,  gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita’ tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro  della  patente di guida, nonche’ del certificato di idoneita’ tecnica  e  il  fermo  amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta  giorni  e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al  comma 4.  Si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni
      degli  articoli 214  e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di  idoneita’  tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del  comma  13.  In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui  la  patente  sia  stata  ritirata  ovvero di circolazione con il veicolo    sottoposto    a   fermo   amministrativo,   si   applicano rispettivamente  le  sanzioni  previste  dagli articoli 216 e 214 del decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive modificazioni.

    4.  Entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se’ o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a  seguito  di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro  durata nonche’, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attivita’ il prefetto e’ assistito dal personale del nucleo    operativo   costituito   presso   ogni   prefettura-ufficio territoriale  del  Governo.  Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle  facolta’  previste  dall’articolo 18  della  legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  e  non  venga  emessa ordinanza   motivata  di  archiviazione  degli  atti,  da  comunicare integralmente   all’organo   che   ha   effettuato  la segnalazione, contestualmente   all’ordinanza   con   cui  viene  ritenuto  fondato l’accertamento,   da   adottare  entro  centocinquanta  giorni  dalla ricezione   degli   scritti   difensivi   ovvero   dallo  svolgimento dell’audizione   ove   richiesta,  il  prefetto  convoca  la  persona
      segnalata  ai fini e con le modalita’ indicate nel presente comma. La mancata  presentazione  al  colloquio  comporta  l’irrogazione  delle sanzioni  di  cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene  fondato  l’accertamento  e convoca la persona segnalata puo’ essere  proposta  opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci  giorni  dalla  notifica  all’interessato.  Nel  caso di minore l’opposizione  viene  proposta  al Tribunale per i minorenni. Valgono per  la  competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

    5. Se l’interessato e’ persona minore di eta’, il prefetto, qualora cio’  non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori  o  chi  ne  esercita  la  potesta’,  li  rende edotti delle circostanze  di fatto e da’ loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

    6. Degli  accertamenti  e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo’ essere  fatto  uso  soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.

    7. L’interessato  puo’  chiedere di prendere visione e di ottenere copia   degli  atti  di  cui  al  presente  articolo  che  riguardino esclusivamente  la  sua  persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu’  persone,  l’interessato  puo’  ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

    8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da  straniero  maggiorenne,  gli  organi  di  polizia  ne riferiscono altresi’ al questore competente per territorio in relazione al luogo, come  determinato  al  comma  13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

    9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma  1  e  eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, puo’ essere fatta opposizione  entro  il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti  al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i  minorenni,  competente  in  relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e’ contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

    10. Gli  accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati  presso  gli  istituti  di  medicina  legale, i laboratori universitari  di  tossicologia  forense,  le strutture delle Forze di polizia  ovvero  presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

    11. Se  risulta  che  l’interessato  si  sia sottoposto, con esito positivo,  al  programma  di  cui  al  comma 2, il prefetto adotta il provvedimento  di  revoca  delle  sanzioni,  dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

    12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del   capo  I  e  il  secondo  comma  dell’articolo  62  della  legge 24 novembre 1981, n. 689.

    13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano  sconosciuti,in relazione  al luogo ove e’ stato commesso il fatto,applica  le  sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.

    14. Se  per  i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita’  della  violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che   la   persona  si  asterra’,  per  il  futuro,  dal  commetterli nuovamente,  in  luogo  della  sanzione,  e  limitatamente alla prima volta,  il  prefetto  puo’  definire  il  procedimento con il formale invito  a  non  fare  piu’  uso  delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno». ))

Art. 4-quater.
Inserimento dell’articolo  75-bis
nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( Dopo l’articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ inserito il seguente:
      «Art.  75-bis  (Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica).


    1. Qualora in relazione alle modalita’ od alle circostanze dell’uso, dalla  condotta  di  cui  al  comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo  per  la  sicurezza pubblica, l’interessato che risulti gia’ condannato,  anche  non definitivamente, per reati contro la persona, contro  il  patrimonio  o  per quelli previsti dalle disposizioni del presente  testo  unico  o  dalle  norme  sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o  destinatario  di misura di prevenzione o di sicurezza, puo’ essere inoltre  sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu’ delle seguenti misure:
          a) obbligo  di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale  ufficio  della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
          b) obbligo  di  rientrare  nella  propria  abitazione, o in altro luogo  di  privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
          c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
          d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
          e) obbligo  di  comparire  in  un  ufficio  o  comando di polizia specificamente  indicato,  negli  orari  di  entrata  ed uscita dagli istituti scolastici;
          f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

    2. Il  questore,  ricevuta copia del decreto con il quale e’ stata applicata  una  delle  sanzioni  di  cui  all’articolo  75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo’ disporre le misure  di  cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto  dalla  notifica  all’interessato,  recante  l’avviso  che lo stesso  ha  facolta’  di  presentare,  personalmente  o  a  mezzo  di difensore,  memorie  o  deduzioni  al  giudice  della convalida.  Il provvedimento  e’  comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice  di  pace  competente per territorio in relazione al luogo di residenza  o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se  ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

    3. Le  misure,  su  istanza dell’interessato, sentito il questore, possono  essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora   siano   cessate   o  mutate  le  condizioni  che  ne  hanno giustificato  l’emissione.  Le  prescrizioni  possono essere altresi’ modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta  di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della facolta’  prevista  dal  comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

    4. Il  decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato  quando  l’interessato  risulta essersi sottoposto con esito positivo  al  programma  di  cui  al  comma 2  dell’articolo  75,  e’ comunicato  al  questore  e  al  giudice  ai  fini  della  revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita’.

    5. Della  sottoposizione  con  esito positivo al programma e’ data comunicazione  al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

    6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1  del  presente  articolo  e’ punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

    7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e’ il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.». ))

Art. 4-quinquies.
Modificazioni all’articolo 78

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. ((All’articolo  78  del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
        «1.  Con  decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell’Istituto  superiore di sanita’ e del Comitato scientifico di cui all’articolo   1-ter,   e   periodicamente  aggiornato  in  relazione all’evoluzione  delle  conoscenze  nel  settore,  sono determinate le procedure  diagnostiche,  medico-legali  e  tossicologico-forensi per accertare  il  tipo,  il  grado e l’intensita’ dell’abuso di sostanze stupefacenti   o   psicotrope   ai   fini   dell’applicazione   delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis»;

    • b) il comma 2 e’ abrogato. ))

Art. 4-sexies.
Modificazioni all’articolo 89

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( All’articolo  89  del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:


      1.  «Qualora  ricorrano  i presupposti per la custodia cautelare in carcere   il  giudice,  ove  non  sussistano  esigenze  cautelari  di eccezionale   rilevanza,   dispone  gli  arresti  domiciliari  quando imputata  e’  una  persona  tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia  in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una  struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell’articolo 116, e l’interruzione   del   programma   puo’   pregiudicare   il  recupero dell’imputato.   Quando   si  procede  per  i  delitti  di  cui  agli articoli 628,  terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque  nel  caso  sussistano  particolari  esigenze  cautelari, il provvedimento   e’   subordinato   alla  prosecuzione  del  programma t erapeutico   in   una   struttura   residenziale.   Con   lo  stesso provvedimento,  o  con  altro  successivo,  il  giudice  stabilisce i controlli   necessari   per  accertare  che  il  tossicodipendente  o l’alcooldipendente  prosegua  il  programma di recupero ed indica gli orari   ed   i  giorni  nei  quali  lo  stesso  puo’  assentarsi  per l’attuazione del programma.

      2. Se  una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e’ in custodia  cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero    presso   i   servizi   pubblici   per   l’assistenza   ai tossicodipendenti,  ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare e’ sostituita con quella degli arresti   domiciliari   ove   non  ricorrano  esigenze  cautelari  di eccezionale   rilevanza.  La  sostituzione  e’  concessa  su  istanza dell’interessato;  all’istanza e’ allegata certificazione, rilasciata da  un  servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attivita’ di diagnosi prevista dal comma 2, lettera    d),    dell’articolo   116,   attestante   lo   stato   di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche,     nonche’    la    dichiarazione    di    disponibilita’ all’accoglimento  rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e’ comunque  tenuto  ad  accogliere  la  richiesta  dell’interessato  di sottoporsi  a  programma terapeutico. L’autorita’ giudiziaria, quando si  procede  per  i  delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629,  secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l’accoglimento dell’istanza all’individuazione di una struttura residenziale»;

    • b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:


      • «4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si  procede  per  uno  dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge   26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  ad eccezione  di  quelli  di  cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo  comma,  del  codice  penale  purche’  non  siano ravvisabili elementi   di   collegamento   con  la  criminalita’  organizzata  od eversiva»;

    • c) al  comma  5,  le  parole:  « al comma » sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e»;

    • d) dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:


      • «5-bis.  Il  responsabile  della  struttura presso cui si svolge il programma  terapeutico  di recupero e socio-riabilitativo e’ tenuto a segnalare  all’autorita’  giudiziaria  le  violazioni  commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,   in   caso  di  omissione,  l’autorita’  giudiziaria  ne  da’ comunicazione  alle  autorita’ competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione  di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui  all’articolo  117,  ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.». ))

Art. 4-septies.
Modificazioni all’articolo 90

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. ((All’articolo  90  del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1.  Nei  confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta  per  reati  commessi  in  relazione  al  proprio  stato  di tossico-dipendente,  il  Tribunale  di  sorveglianza  puo’ sospendere l’esecuzione  della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione  della  relazione  finale  di cui all’articolo 123, accerti  che  la  persona  si  e’ sottoposta con esito positivo ad un programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  eseguito  presso  una struttura  sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi  dell’articolo  116.  Il  Tribunale  di  sorveglianza,  qualora l’interessato  si  trovi  in  disagiate  condizioni  economiche, puo’ altresi’  sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia  stata  gia’  riscossa.  La sospensione puo’ essere concessa solo quando  deve  essere  espiata  una  pena  detentiva,  anche residua e congiunta  a  pena  pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni  se  relativa  a  titolo  esecutivo  comprendente  reato  di cui all’articolo  4-bis  della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;

    • b) al  comma  2,  dopo  la  parola:  «concessa», sono inserite le seguenti: «e la relativa domanda e’ inammissibile»;

    • c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:


      • «3.  La  sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche’ le pene accessorie e gli altri effetti penali  della  condanna,  tranne  che  si  tratti  della confisca. La sospensione  non  si  estende  alle obbligazioni civili derivanti dal reato»;

    • d) al  comma  4,  le  parole  da:  «  ed  il  Tribunale  ai  fini dell’accertamento» fino alla fine del comma sono soppresse;

    • e) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:


      • «4-bis.  Si  applica,  per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile,  la  disciplina  prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni». ))

Art. 4-octies.
Modificazioni all’articolo 91

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( All’articolo  91  del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 1 e’ abrogato;

    • b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:


      • «2.  All’istanza  di  sospensione  dell’esecuzione  della  pena  e’ allegata, a pena di inammissibilita’, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attivita’ di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),  dell’articolo  116  attestante,  ai  sensi dell’articolo 123, la procedura  con la quale e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  il  tipo  di  programma  terapeutico  e socio-riabilitativo  scelto,  l’indicazione  della  struttura  ove il programma  e’  stato  eseguito,  le  modalita’  di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso»;

    • c) il comma 3 e’ abrogato;

    • d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:


      • «4.  Se  l’ordine di carcerazione e’ gia’ stato eseguito la domanda e’  presentata  al magistrato di sorveglianza competente in relazione al  luogo  di  detenzione,  il quale, se l’istanza e’ ammissibile, se sono  offerte  concrete  indicazioni  in  ordine alla sussistenza dei presupposti  per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano  elementi  tali  da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga,  puo’  disporre  l’applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla  decisione  del  Tribunale  di  sorveglianza,  il  magistrato di sorveglianza e’ competente a dichiarare la revoca di cui all’articolo 93,  comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354». ))

Art. 4-novies.
Modificazioni all’articolo 92

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. ((All’articolo  92  del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  comma  1, dopo le parole: «indicato nella richiesta», sono inserite le seguenti: «o all’atto della scarcerazione»;

    • b) al comma 3, le parole: «o al pretore» sono soppresse. ))

Art. 4-decies.
Modificazioni all’articolo 93

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. ((All’articolo  93  del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1.  Se  il  condannato  nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono»;

    • b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:


      • «2.  La  sospensione  dell’esecuzione  e’ revocata di diritto se il condannato,  nel  termine  di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di  sorveglianza  che  ha  disposto la sospensione e’ competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1»;

    • c) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:


      • «2-bis.  Il  termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data  di  presentazione  dell’istanza  in seguito al provvedimento di sospensione  adottato  dal  pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656   del   codice  di  procedura  penale  o  della  domanda  di  cui all’articolo  91,  comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata  delle  limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si e’   spontaneamente   sottoposto   e   del  suo  comportamento,  puo’ determinare   una   diversa,   piu’  favorevole  data  di  decorrenza dell’esecuzione». ))

Art. 4-undecies.
Modificazioni all’articolo 94

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( All’articolo  94  del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1.  Se  la  pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato puo’ chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale  per proseguire o intraprendere l’attivita’ terapeutica sulla base  di  un  programma  da  lui  concordato  con  un’azienda  unita’ anitaria  locale  o  con  una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo  116.  L’affidamento  in prova in casi particolari puo’ essere  concesso  solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od  a  quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di  cui  all’articolo  4-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, e successive  modificazioni.  Alla  domanda  e’  allegata,  a  pena  di inammissibilita’,   certificazione   rilasciata   da   una  struttura sanitaria  pubblica  o  da  una  struttura  privata  accreditata  per l’attivita’   di   diagnosi   prevista   dal  comma  2,  lettera  d), dell’articolo  116  attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza o di alcooldipendenza,  la procedura con la quale e’ stato accertato l’uso abituale   di   sostanze   stupefacenti,   psicotrope   o  alcoliche, l’andamento  del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita’,   ai  fini  del  recupero  del  condannato.  Affinche’  il trattamento  sia  eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la  struttura interessata deve essere in possesso dell’accreditamento istituzionale  di  cui  all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  ed  aver stipulato  gli  accordi  contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo»;

    • b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:


      • «2.  Se  l’ordine  di carcerazione e’ stato eseguito, la domanda e’ presentata  al  magistrato  di sorveglianza il quale, se l’istanza e’ ammissibile,  se  sono  offerte  concrete  indicazioni in ordine alla sussistenza  dei  presupposti  per l’accoglimento della domanda ed al grave   pregiudizio   derivante  dalla  protrazione  dello  stato  di detenzione,  qualora  non  vi  siano elementi tali da far ritenere la sussistenza  del  pericolo  di  fuga,  puo’  disporre  l’applicazione provvisoria   della  misura  alternativa.  Si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del  tribunale  di  sorveglianza,  il  magistrato  di sorveglianza e’ competente  all’adozione  degli  ulteriori  provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;

    • c) al  comma  3 e’ aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3»;

    • d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:


      • «4.  Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero,  anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47,  comma  5,  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero  del  condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli  commetta  altri  reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l’affidamento,  tra  le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita’ di esecuzione del programma. Sono altresi’  stabilite  le  prescrizioni  e  le  forme  di controllo per accertare   che   il  tossicodipendente  o  l’alcooldipendente  inizi immediatamente  o  prosegua  il  programma  di recupero. L’esecuzione della   pena   si  considera  iniziata  dalla  data  del  verbale  di affidamento,  tuttavia  qualora  il  programma terapeutico al momento della  decisione  risulti  gia’ positivamente in corso, il tribunale, tenuto  conto della durata delle limitazioni alle quali l’interessato si  e’  spontaneamente  sottoposto  e  del  suo  comportamento, puo’ determinare una diversa, piu’ favorevole  data  di  decorrenza dell’esecuzione»;

    • e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:


      • «6-bis.  Qualora  nel  corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente  articolo  l’interessato  abbia  positivamente  terminato la parte  terapeutica  del  programma,  il  magistrato  di sorveglianza, previa   rideterminazione   delle   prescrizioni,  puo’  disporne  la prosecuzione  ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua  superi  quella  prevista  per l’affidamento ordinario di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

      • 6-ter.  Il  responsabile  della  struttura  presso cui si svolge il programma  terapeutico  di recupero e socio-riabilitativo e’ tenuto a segnalare  all’autorita’  giudiziaria  le  violazioni  commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,   in   caso  di  omissione,  l’autorita’  giudiziaria  ne  da’ comunicazione  alle  autorita’ competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione  di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui  all’articolo  117,  ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura». ))

Art. 4-duodecies.
Modificazioni all’articolo 96

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. ((All’articolo  96  del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
        «6. Grava   sull’amministrazione   penitenziaria   l’onere   per  il mantenimento,  la cura o l’assistenza medica della persona sottoposta agli  arresti  domiciliari  allorche’ tale misura sia eseguita presso una  struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell’articolo  116 e convenzionata con il Ministero della giustizia»;

    • b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
        «6-bis.   Per  i  minori  tossicodipendenti  o  tossicofili,  anche portatori  di  patologie  psichiche  correlate  all’uso  di  sostanze stupefacenti,  sottoposti  alle  misure cautelari non detentive, alla sospensione   del  processo  e  messa  alla  prova,  alle  misure  di sicurezza,  nonche’  alle  misure  alternative  alla detenzione, alle sanzioni   sostitutive,  eseguite  con  provvedimenti  giudiziari  di collocamento  in  comunita’  terapeutiche  e socio-riabilitative, gli oneri  per  il  trattamento  sanitario  e  socio-riabilitativo sono a carico  del  Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con  gli  enti  territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.
        6-ter.  All’onere  derivante  dall’attuazione del precedente comma, determinato  nella  misura  massima  di  euro  2.000.000  a decorrere dall’anno  2006,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze  per  l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per  gli  anni 2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali e per l’anno 2008 l’accantonamento relativo  al  Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della ricerca
      ». ))

Art. 4-terdecies.
Modifica dell’articolo 97

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. ((L’articolo  97  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  97  (Attivita’  sotto  copertura).


      1. Fermo il disposto dell’articolo  51  del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita’ specializzate antidroga, i quali,  al  solo  fine  di  acquisire  elementi di prova in ordine ai delitti  previsti  dal  presente  testo  unico  ed  in  esecuzione di operazioni  anticrimine  specificatamente  disposte  dalla  Direzione centrale  per  i servizi antidroga o, sempre d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di  finanza  o  dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3   del  decreto-legge  29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  1991,  n.  410,  anche per interposta  persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attivita’ prodromiche e strumentali.

      2. Per  le  stesse  indagini  di  cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita’ o  indicazioni  di copertura anche per attivare o entrare in contatto con  soggetti  e  siti  nelle  reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu’ presto e comunque entro le quarantotto ore successive all’inizio delle attivita’.

      3. Dell’esecuzione  delle  operazioni  di  cui  al comma 1 e’ data immediata  e  dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi   antidroga   ed  all’autorita’  giudiziaria,  indicando,  se necessario  o  se  richiesto,  anche  il nominativo dell’ufficiale di polizia   giudiziaria   responsabile   dell’operazione,   nonche’  il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate. 

      4. Gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono  avvalersi di ausiliari  ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita’  di  cui  al  presente  articolo.  Per l’esecuzione delle operazioni puo’ essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili  ed  immobili,  nonche’  di  documenti di copertura secondo le modalita’   stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  di concerto  con  il  Ministro  della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

      5. Chiunque,  nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e’ punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca  piu’ grave reato, con la reclusione da due a sei anni». ))

Art. 4-quaterdecies.
Modifica dell’articolo 113

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( L’articolo  113  del  testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  113  (Competenze delle regioni e delle province autonome).


      1. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano disciplinano  l’attivita’ di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze  nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:
            a) le  attivita’  di  prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze  stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni  di  parita’  dei  servizi  pubblici  per  l’assistenza ai tossicodipendenti  e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
            b) i  servizi  pubblici  per  le tossicodipendenze e le strutture private   che   esercitano   attivita’   di   prevenzione,   cura   e riabilitazione  nel  settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali,   tecnologici,   organizzativi   e   funzionali  di  cui all’articolo 116;
            c) la  disciplina dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle  strutture,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  all’articolo 8-quater   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, garantisce la parita’ di accesso ai servizi ed  alle  prestazioni  erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
            d) ai  servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:
              1)   analisi   delle  condizioni  cliniche,  socio-sanitarie  e psicologiche   del   tossicodipendente  anche  nei  rapporti  con  la famiglia;
              2)  controlli  clinici e di laboratorio necessari per accertare lo  stato  di  tossicodipendenza  effettuati  da  strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;
              3)  individuazione  del programma farmacologico o delle terapie di   disintossicazione  e  diagnosi  delle  patologie  in  atto,  con particolare  riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
              4)   elaborazione,   attuazione  e  verifica  di  un  programma terapeutico  e  socio-riabilitativo,  nel  rispetto della liberta’ di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
              5)  progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione
        ». ))

Art. 4-quinquiesdecies.
Modifica dell’articolo 116

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( L’articolo  116  del  testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  116  (Livelli  essenziali  relativi  alla liberta’ di scelta dell’utente  e  ai  requisiti  per  l’autorizzazione  delle strutture private). 


      1. Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano  assicurano,  quale  livello  essenziale delle prestazioni ai sensi   dell’articolo   117,   secondo   comma,   lettera  m),  della Costituzione,   la   liberta’   di  scelta  di  ogni  singolo  utente relativamente   alla   prevenzione,   cura   e  riabilitazione  delle tossicodipendenze.  La  realizzazione  di  strutture e l’esercizio di attivita’   sanitaria   e   socio-sanitaria   a  favore  di  soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e’ soggetta ad autorizzazione ai sensi  dell’articolo  8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

      2. L’autorizzazione   alla   specifica   attivita’  prescelta  e’ rilasciata   in   presenza   dei   seguenti   requisiti  minimi,  che rappresentano  livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
            a) personalita’  giuridica di diritto pubblico o privato o natura di   associazione   riconosciuta   o  riconoscibile  ai  sensi  degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
            b) disponibilita’  di  locali  e attrezzature adeguate al tipo di attivita’ prescelta;
            c) personale  dotato  di  comprovata  esperienza  nel  settore di attivita’ prescelto;
            d) presenza  di un’equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali   del   medico   con  specializzazioni  attinenti  alle patologie  correlate  alla  tossicodipendenza  o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza,dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio della  psicoterapia  e dell’infermiere  professionale,  qualora  l’attivita’  prescelta  sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
            e) presenza  numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita’, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo  e  delle  ulteriori  figure  richieste  per  la  specifica attivita’ prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

      3. Il  diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso  riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

      4. Le  regioni e le province autonome stabiliscono le modalita’ di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause    che   danno   luogo   alla   sospensione   o   alla   revoca dell’autorizzazione.

      5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e  nei  rapporti  bilaterali  per  stipulare  accordi  finalizzati  a promuovere  e  supportare le attivita’ e il funzionamento dei servizi istituiti   da   organizzazioni  italiane  in  paesi  esteri  per  il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

      6. L’autorizzazione  con  indicazione delle attivita’ prescelte e’ condizione  necessaria  oltre che per l’ammissione all’accreditamento istituzionale  e  agli  accordi contrattuali di cui all’articolo 117, per:
            a) lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 114;
            b) l’accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
            c) la  stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di  cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attivita’ per la quale e’ stata rilasciata l’autorizzazione.

      7. Fino  al  rilascio  delle  autorizzazioni ai sensi del presente articolo  sono autorizzati all’attivita’ gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

      8. Presso  il  Ministero  della giustizia e’ tenuto l’elenco delle strutture   private  autorizzate  e  convenzionate,  con  indicazione dell’attivita’ identificata quale oggetto della convenzione. L’elenco e’ annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 

      9. Per  le  finalita’  indicate  nel comma 1 dell’articolo 100 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province  autonome  di  cui  al  comma 1  sono  abilitate  a ricevere erogazioni  liberali  fatte  ai  sensi  del  comma 2, lettera a), del suddetto  articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme  percepite  tra  gli  enti  di  cui all’articolo 115, secondo i programmi  da  questi  presentati  ed  i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee». ))

Art. 4-sexiesdecies.
Modifica dell’articolo 117

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( L’articolo  117  del  testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  117 (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). 


      1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti   strutturali,  tecnologici  e  funzionali,  necessari  per l’accesso  degli  enti  autorizzati  all’istituto dell’accreditamento istituzionale  per  lo svolgimento di attivita’ di prevenzione, cura, certificazione   attestante   lo  stato  di  tossicodipendenza  o  di alcooldipendenza,  recupero  e riabilitazione dei soggetti dipendenti da   sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  ai  sensi  dell’articolo 8-quater   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni.

      2. L’esercizio  delle  attivita’  di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione  dei  soggetti  dipendenti  da sostanze stupefacenti e psicotrope,  con  oneri  a carico del Servizio sanitario nazionale e’ subordinato   alla   stipula   degli   accordi  contrattuali  di  cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni». ))

Art. 4-septiesdecies.
Inserimento dell’articolo 122-bis

nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. ((Dopo l’articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ inserito il seguente:


    • «Art.  122-bis  (Verifiche  e  controlli). 


      1. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai   sensi   dell’articolo  117,  comma 4,  presenta  annualmente  al Parlamento  una relazione sull’attivita’ svolta dal servizio pubblico per   le   tossicodipendenze  e  dalle  comunita’  terapeutiche,  con particolare   riferimento   ai   programmi  terapeutici  definiti  ed effettivamente  eseguiti  dai  tossicodipendenti  e all’efficacia dei programmi medesimi». ))

Art. 4-duodevicies.
Modificazioni all’articolo 123

del testo unico di cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( All’articolo  123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
        «Verifica  del  trattamento  in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche’ di affidamento in prova in casi particolari»;

    • b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1.   Ai   fini   dell’applicazione  degli  istituti  di  cui  agli articoli 90  e  94,  viene  trasmessa  dall’azienda  unita’ sanitaria locale  competente  o  dalla  struttura  privata autorizzata ai sensi dell’articolo  116,  su  richiesta  dell’autorita’  giudiziaria,  una  relazione  secondo  modalita’ definite con decreto del Ministro della salute,  di  concerto  con il Ministro della giustizia, relativamente alla  procedura  con  la  quale  e’ stato accertato l’uso abituale di sostanze  stupefacenti  o psicotrope, all’andamento del programma, al comportamento  del  soggetto  e ai risultati conseguiti a seguito del programma  stesso  e  della  sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione  di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall’articolo 14»;

    • c) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:


      • «1-bis. Deve, altresi’, essere comunicata all’autorita’ giudiziaria ogni  nuova  circostanza  suscettibile  di  rilievo  in  relazione al provvedimento adottato». ))

Art. 4-undevicies.
Modificazioni all’articolo 656 del codice di procedura penale



  1. (( All’articolo  656  del  codice  di  procedura  penale  sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero a quattro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «o  sei»;  al terzo periodo, le parole: «nonche’  la  certificazione  da allegare ai sensi degli articoli 91, comma  2,  e  94,  comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono sostituite dalle  seguenti:  «o  la  stessa  sia  inammissibile  ai  sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico»;

    • b) al  comma  6,  le  parole: « prescritta o necessaria, questa » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «utile,  questa,  salvi i casi di inammissibilita’,»;

    • c) al  comma  8,  sono  aggiunti i seguenti periodi: «Il pubblico ministero   provvede  analogamente  quando  l’istanza  presentata  e’ inammissibile  ai  sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi-cazioni, nonche’, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo  94  del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque  giorni  dalla  data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza   al  tribunale  di  sorveglianza,  dispone  gli  opportuni accertamenti»;

    • d) al   comma   9,   lettera  a)dopo  le  parole:  «successive modificazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «, fatta eccezione per coloro  che  si  trovano  agli  arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo  89  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni». ))

Art. 4-vicies.
 Modificazione all’articolo 671 del codice di procedura penale



  1. (( Al comma 1 dell’articolo 671 del codice di procedura penale, e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «Fra gli elementi che incidono  sull’applicazione  della disciplina del reato continuato vi e’  la  consumazione  di  piu’  reati  in  relazione  allo  stato  di tossicodipendenza». ))

Art. 4-vicies semel.
Modificazione all’articolo 47 della legge n. 354 del 1975



  1. (( Al comma 12 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  le  parole: «e ogni altro effetto penale» sono sostituite dalle seguenti:  «detentiva  ed  ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza,  qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche,  puo’ dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia’ riscossa». ))

Art. 4-vicies bis.
 Modificazione all’articolo 56 della legge n. 689 del 1981



  1. (( Dopo  il  secondo  comma  dell’articolo  56  della  legge 24 novembre  1981, n. 689, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:  « Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in  corso  un  programma  terapeutico residenziale o semiresidenziale presso  una delle strutture di cui all’articolo 94 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l’obbligo di  cui  al  numero 2)  del  primo comma puo’ essere sostituito dalla attestazione  di presenza da parte del responsabile della struttura». ))

Art. 4-vicies ter.
Ulteriori modificazioni al testo unico

di cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990



  1. (( All’articolo  2  del  testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  comma  1,  alla lettera e), il numero 2) e’ sostituito dal seguente:


      • «2)  il  completamento  e  l’aggiornamento delle tabelle di cui all’articolo  13,  sentiti  il  Consiglio  superiore  di sanita’ e la Presidenza  del  Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;».

  2. All’articolo  13  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed  al  controllo  del  Ministero  della  salute sono raggruppate, in conformita’  ai  criteri  di  cui  all’articolo  14,  in due tabelle,allegate   al   presente  testo  unico.  Il  Ministero  della  salute stabilisce  con  proprio  decreto  il completamento e l’aggiornamento delle  tabelle  con  le  modalita’  di  cui  all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2);

    • b) il comma 3 e’ abrogato;

    • c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:


      • «5.  Il  Ministero  della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita’  e  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale   per   le  politiche  antidroga,  ed  in  accordo  con  le convenzioni  internazionali  in  materia  di  sostanze stupefacenti o psicotrope,  dispone  con apposito decreto l’esclusione da una o piu’ misure  di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per  la  loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati».

  3. L’articolo  14  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  14  (Criteri  per  la  formazione  delle  tabelle). 


      1. La inclusione  delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 e’ effettuata in base ai seguenti criteri:
            a) nella tabella I sono indicati:
              1)  l’oppio  e  i  materiali  da cui possono essere ottenute le sostanze  oppiacee  naturali,  estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi  ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili; le sostanze   ottenute   per  trasformazione  chimica  di  quelle  prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per   struttura   chimica   o   per   effetti,   a   quelle  oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
              2)  le  foglie  di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema  nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga  ottenute  per  trasformazione  chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
              3)  le  sostanze  di  tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
              4)  ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale  ed  abbia  capacita’  di  determinare  dipendenza  fisica o psichica   dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a  quelle precedentemente indicate;
              5)   gli   indolici,   siano  essi  derivati  triptaminici  che lisergici,  e  i  derivati  feniletilamminici,  che  abbiano  effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
              6)   la  cannabis  indica,  i  prodotti  da  essa  ottenuti;  i tetraidrocannabinoli,  i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per  sintesi  o  semisintesi  che  siano  ad  essi  riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
              7)  ogni  altra  pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni  o  gravi  distorsioni  sensoriali  e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
            b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
              1)  i  medicinali  contenenti  le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
              2)  i  medicinali di cui all’allegato III-bis al presente testo unico;
              3)   i  medicinali  contenenti  sostanze  di  corrente  impiego terapeutico  per  le  quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
              4)  i  barbiturici  che  hanno  notevole  capacita’  di indurre dipendenza  fisica  o  psichica o entrambe, nonche’ altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
            c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
              1)  i  medicinali  che  contengono sostanze di corrente impiego terapeutico  per  le  quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione  di  dipendenza  fisica o psichica di intensita’ e gravita’ minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
              2)  i  barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;
              3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi  ad  azione  ansiolitica  o  psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
            d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
              1)  le  composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella  tabella  II,  sezione  B,  da sole o in associazione con altri principi  attivi,  per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
            e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
              1)  le  composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella  tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi  attivi  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa  e quantitativa  e  per  le modalita’ del loro uso, presentano rischi di abuso   o   farmacodipendenza  di  grado  inferiore  a  quello  delle composizioni  medicinali  comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto  non  sono  assoggettate  alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
              2)  le  composizioni  medicinali  ad  uso parenterale a base di benzodiazepine;
              3)  le  composizioni  medicinali  per  uso  diverso  da  quello iniettabile,  le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti  contengono  alcaloidi totali dell’oppio con equivalente ponderale  in  morfina  non  superiore  allo  0,05  per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere  tali  da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
            f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
              1)  le  composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella  tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi  attivi,  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa e quantitativa  o  per  le  modalita’ del loro uso, possono dar luogo a pericolo  di  abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello  delle  composizioni  medicinali  elencate  nella  tabella II, sezioni A, C o D.

      2. Nelle  tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del  presente  testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed  i  sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche’ gli stereoisomeri  nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze  ed  ai  preparati  inclusi  nelle  tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

      3. Le  sostanze  incluse  nelle  tabelle  sono  indicate  con  la denominazione    comune   internazionale,   il   nome   chimico, la denominazione  comune italiana o l’acronimo, se esiste. E’, tuttavia, ritenuto  sufficiente,  ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche’ idonea ad identificarla.

      4. Le  sostanze  e  le  piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette  alla  disciplina  del  presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela».

  4. All’articolo  26  del  testo  unico  delle  leggi in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


    • «1.  Salvo  quanto stabilito nel comma 2, e’ vietata nel territorio dello  Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all’articolo 14».

  5. All’articolo  31  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma  1,  le  parole:  «I,  II,  III,  IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B».

  6. All’articolo  34  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


    • «1.  Presso  ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o piu’ militari  della  Guardia  di  finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita  delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche’ per la sorveglianza   a   carattere   continuativo   durante   i   cicli  di lavorazione».

  7. All’articolo  35  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma  1,  le  parole:  «I,  II,  III, IV e VI» sono sostituite dalle seguenti: « I e II, sezioni A e B».

  8. All’articolo  36  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  comma  1,  le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II»;

    • b) al  comma  3,  le parole: « delle preparazioni ottenute » sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».

  9. All’articolo  38  del  testo  unico  delle  leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1.  La  vendita  o  cessione,  a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle  sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all’articolo  14  deve  essere fatta alle persone autorizzate a norma del  presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e’ necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori  di  farmacie  aperte  al pubblico o ospedaliere per quanto attiene  ai  medicinali  compresi  nella  tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso. I titolari  o  i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono   utilizzare   il  bollettario  «buoni  acquisto»  anche  per richiedere,  a  titolo  gratuito, i medicinali compresi nella tabella II,  sezioni  A,  B  e  C,  ad  altre  farmacie  aperte al pubblico o ospedaliere,   qualora   si   configuri   il   carattere  di  urgenza terapeutica»;

    • b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:


      • «1-bis.  Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello   di  bollettario  «buoni  acquisto»  adatto  alle  richieste cumulative».

  10. Il  comma  1  dell’articolo  40 del testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «1.  Il  Ministero  della  salute,  nel  rispetto  delle  normative comunitarie,   al   momento   dell’autorizzazione  all’immissione  in commercio,   determina,   in   rapporto   alla   loro  compo-sizione, indicazione  terapeutica  e  posologia,  le confezioni dei medicinali contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che possono essere messe  in  commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all’articolo  14,  la  sezione  della  tabella II in cui collocare il medicinale stesso».

  11. All’articolo  41  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al comma 1, lettera d), le parole: «previste dall’articolo 14» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «, sezione A, di cui all’articolo 14»;

    • b) al  comma  1-bis,  la  parola: « farmaci » e’ sostituita dalla seguente: « medicinali».

  12. All’articolo  42  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) la  rubrica  e’  sostituita  dalla  seguente:  «  Acquisto  di medicinali  a  base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi»;

    • b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unita’ operativa  di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni  sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si  determini  la necessita’ di approvvigionarsi di medicinali a base di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  compresi nella tabella II, sezioni  A,  B  e  C,  di cui all’articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali.
        La   prima   delle   predette  copie  rimane  per  documentazione  al richiedente;  le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta  all’ingrosso;  queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico  e  trasmettono  l’altra all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento
        »;

    • c) al  comma  2,  le  parole:  «delle predette preparazioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dei  predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;

    • d) al  comma  3, le parole: « delle preparazioni acquistate» sono sostituite  dalle  seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle  preparazioni  stesse»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dei medicinali stessi».

  13.  L’articolo  43  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari).


      1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi  nella  tabella  II,  sezione  A, di cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

      2. La  prescrizione  dei  medicinali  indicati  nella  tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 puo’ comprendere un solo medicinale per  una  cura  di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della  prescrizione  dei medicinali di cui all’allegato III-bis per i quali  la  ricetta puo’ comprendere fino a due medicinali diversi tra loro  o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

      3. Nella ricetta devono essere indicati:
            a) cognome   e   nome   dell’assistito  ovvero  del  proprietario dell’animale ammalato;
            b) la   dose   prescritta,   la   posologia   ed   il   modo   di somministrazione;
            c) l’indirizzo  e  il  numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata;
            d) la   data  e  la  firma  del  medico  chirurgo  o  del  medico veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata;
            e) il   timbro   personale  del  medico  chirurgo  o  del  medico veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata.

      4. Le  ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco   per   i  medicinali  non  forniti  dal  Servizio  sanitario nazionale,  ed  in  triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e’ comunque conservata  dall’assistito  o dal proprietario dell’animale ammalato.
        Il  Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

      5. La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella II, sezione  A,  di  cui  all’articolo  14,  qualora  utilizzati  per  il trattamento  di  disassuefazione  dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei   o   di  alcooldipendenza,  e’  effettuata  utilizzando  il ricettario  di  cui  al  comma  1  nel rispetto del piano terapeutico predisposto  da  una  struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata  autorizzata  ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attivita’  di  diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.  La  persona  alla  quale  sono consegnati in affidamento i medicinali  di cui al presente comma e’ tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

      6. I  medici  chirurghi  e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi  attraverso  autoricettazione,  a  trasportare  e  a detenere i   medicinali  compresi  nell’allegato  III-bis  per  uso professionale  urgente,  utilizzando il ricettario di cui al comma 1.
        Una  copia  della  ricetta  e’  conservata  dal medico chirurgo o dal medico   veterinario   che   tiene   un  registro  delle  prestazioni effettuate,  annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali  di  cui  si  e’  approvvigionato e che successivamente ha somministrato.  Il  registro  delle  prestazioni  non  e’  di modello ufficiale   e  deve  essere  conservato  per  due  anni  a  far  data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono  conservate,  come  giustificativo  dell’entrata,  per lo stesso periodo del registro.

      7. Il  personale  che  opera  nei distretti sanitari di base o nei servizi  territoriali  o  negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende  sanitarie locali e’ autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa,  ad  esclusione del trattamento domiciliare degli stati di  tossicodipendenza  da  oppiacei,  le  quantita’  terapeutiche dei medicinali   compresi   nell’allegato   III-bis   accompagnate  dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.

      8. Gli   infermieri   professionali  che  effettuano  servizi  di assistenza  domiciliare  nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che  ivi  effettuano  servizio,  sono  autorizzati  a  trasportare le quantita’  terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate   dalla   certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

      9. La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 e’ effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

      10. La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella tabella II, sezione E, di cui all’articolo 14 e’ effettuata con ricetta medica».

  14. L’articolo  45  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  45 (Dispensazione dei medicinali).


      1. 1. La dispensazione dei medicinali  compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14  e’  effettuata  dal  farmacista  che  si  accerta  dell’identita’ dell’acquirente  e  prende  nota  degli  estremi  di  un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

      2. Il  farmacista  dispensa  i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal   comma   1  dell’articolo  43  nella  quantita’  e  nella  forma farmaceutica prescritta.

      3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta  secondo  le  disposizioni  stabilite  nell’articolo  43,  di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.

      4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B  e  C, e’ effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica  da  rinnovarsi  volta  per  volta. Il farmacista appone sulla ricetta  la  data  di  spedizione  e  il  timbro  della farmacia e la conserva  tenendone  conto  ai  fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1.

      5. Il  farmacista  conserva  per  due  anni,  a partire dal giorno dell’ultima  registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1,  le  ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni  A,  B  e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio  sanitario  nazionale,  il farmacista e’ tenuto a conservare una   copia   della  ricetta  originale  o  fotocopia  della  ricetta originale, recante la data di spedizione.

      6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D,  e’  effettuata  dal  farmacista  dietro  presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

      7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E,  e’  effettuata  dal  farmacista  dietro  presentazione di ricetta medica.

      8. Decorsi  trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non puo’ essere piu’ spedita.

      9. Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni   del   presente  articolo  e’  soggetto  alla  sanzione amministrativa  pecuniaria  del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

      10. Il  Ministro  della  salute  provvede a stabilire, con proprio decreto,  tenuto  conto  di  quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio  2004  in materia di tracciabilita’ di medicinali, la forma ed  il  contenuto  dei  moduli  idonei al controllo del movimento dei medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti».

  15. All’articolo  46  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  comma  1,  le  parole:  «delle preparazioni indicate nelle tabelle  I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei  medicinali  compresi  nella  tabella  II,  sezioni  A,  C  e D, prevista»;

    • b) al  comma  4,  le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

  16. All’articolo  47  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  comma  1,  le  parole:  «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste » sono sostituite dalle seguenti: «dei  medicinali  compresi  nella  tabella  II,  sezioni  A,  C  e D, prevista»;

    • b) al  comma  4,  le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

  17. All’articolo  54  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  comma  1,  le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B,»;

    • b) al  comma  2,  le parole: «I, II, e III» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezione A,».

  18. L’articolo  60  del  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  60  (Registro  di  entrata  e  uscita).


      1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle  tabelle  previste  dall’articolo 14, e’ iscritto in un registro speciale  nel  quale,  senza  alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine  cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza  o medicinale, e’ tenuto in evidenza il movimento di entrata e  di  uscita  delle  stesse  sostanze o medicinali. Tale registro e’ numerato  e  firmato  in  ogni  pagina  dal responsabile dell’azienda unita’  sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina  gli  estremi  della  autorizzazione  ministeriale  e dichiara nell’ultima  il numero delle pagine di cui il registro e’ costituito.
        Il  registro  e’  conservato  da  parte  degli  enti  e delle imprese autorizzati  alla  fabbricazione,  per  la  durata  di dieci anni dal giorno  dell’ultima  registrazione. Detto termine e’ ridotto a cinque anni  per  le  officine  autorizzate  all’impiego  e  per  le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.

      2. I  responsabili  delle  farmacie  aperte  al  pubblico  e delle farmacie   ospedaliere   riportano  sul  registro  il  movimento  dei medicinali  di  cui  alla  tabella  II,  sezioni  A, B e C secondo le modalita’ indicate al comma precedente.

      3. Le  unita’  operative  delle  strutture  sanitarie  pubbliche e private,  nonche’  le unita’ operative dei servizi territoriali delle aziende  sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei  medicinali  di  cui  alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.

      4. I  registri  di  cui  ai  commi  1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

      5. In  alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della   salute   stabilisce  con  proprio  decreto  le  modalita’  di registrazione  su  supporto  informatico  della  movimentazione delle sostanze  e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14.

      6. Il  registro  di  cui  al  comma  3  e’  vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
        Il   registro  e’  conservato,  in  ciascuna  unita’  operativa,  dal responsabile  dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data dell’ultima registrazione.

      7. Il   dirigente   medico   preposto   all’unita’  operativa  e’ responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e  quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.

      8. Il  direttore  responsabile  del  servizio  farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto  di  cui  al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria».

  19. All’articolo  61  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


    • «1.  Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e  imprese  autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope  nonche’  dei  medicinali,  compresi  nelle tabelle di cui all’articolo  14,  e’  annotata  ciascuna  operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione».

  20. All’articolo  62  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


    • «1.  Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e  imprese  autorizzati  all’impiego  ed  al  commercio  di  sostanze stupefacenti  o psicotrope nonche’ dei medicinali di cui alle tabelle previste  dall’articolo  14  ed il registro delle farmacie per quanto concerne  i  medicinali  di  cui  alla  tabella II,  sezioni  A  e C, dell’articolo  14,  sono  chiusi  al  31 dicembre  di  ogni  anno. La chiusura  si  compie  mediante  scritturazione riassuntiva di tutti i dati  comprovanti  i  totali  delle qualita’ e quantita’ dei prodotti avuti in carico e delle quantita’ e qualita’ dei prodotti impiegati o commercializzati  durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale differenza o residuo».

  21. All’articolo  63  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


    • «1.  Gli  enti  o  le  imprese  autorizzati  alla  fabbricazione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope nonche’ dei medicinali compresi nelle  tabelle  di  cui  all’articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione,  numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero  della salute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita’  di  materie  prime  poste  in lavorazione, con indicazione della  loro  esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche’ i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione». 

  22. Il  comma  1  dell’articolo  65 del testo unico delle leggi in materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di tossicodipendenza,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:


    • «1.  Gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  alla  produzione, alla fabbricazione  e  all’impiego  di  sostanze stupefacenti o psicotrope nonche’  dei  medicinali,  compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14,  trasmettono  al  Ministero della salute, alla Direzione centrale per  i  servizi  antidroga  e alla competente unita’ sanitaria locale annualmente,  non  oltre  il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  i  dati riassuntivi dell’anno precedente e precisamente:
          a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
          b) la  quantita’  e  qualita’  delle  sostanze  utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;
          c) la  quantita’  e  la qualita’ dei medicinali venduti nel corso dell’anno;
          d) la  quantita’  e  la  qualita’  delle  giacenze  esistenti  al 31 dicembre
      ».

  23. All’articolo  66  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


    • «1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che abbiano   effettuato   importazioni   o   esportazioni   di  sostanze stupefacenti  o  psicotrope  nonche’  di  medicinali  compresi  nelle tabelle  di  cui  all’articolo  14,  trasmettono  al  Ministero della salute,  entro  quindici  giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso  del  trimestre  precedente.  Gli enti e le imprese autorizzati alla  fabbricazione trasmettono, altresi’, un rapporto sulla natura e quantita’  delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione  degli  stupefacenti  o  sostanze  psicotrope nonche’ dei medicinali  ricavati,  e  di  quelli  venduti nel corso del trimestre precedente.  In  tale  rapporto,  per  l’oppio grezzo, nonche’ per le foglie  e  pasta  di coca e’ indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente».

  24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

  25. All’articolo  79  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


    • «1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o  un  circolo  privato  di  qualsiasi  specie a luogo di convegno di persone   che  ivi  si  danno  all’uso  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope e’ punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a  dieci  anni  e  con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l’uso riguarda  le  sostanze  e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione  A,  previste  dall’articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro  anni  e  con  la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’uso riguarda  i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14».

  26. All’articolo  82  del  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma  4,  le  parole:  «le  sostanze  di  cui  alle  tabelle II e IV previste»  sono  sostituite dalle seguenti: «i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista».

  27. All’articolo  114  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:


    • «2.  Il  perseguimento  degli  obiettivi  previsti dal comma 1 puo’ essere  affidato  dai  comuni  e dalle comunita’ montane o dalle loro associazioni  alle  competenti aziende unita’ sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116». 

  28.  All’articolo  115  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1 la parola: «ausiliari» e’ soppressa.

  29. All’articolo  120  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1.  Chiunque  fa  uso  di  sostanze  stupefacenti  e di sostanze psicotrope puo’ chiedere al servizio   pubblico per   le tossicodipendenze  o  ad  una  struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo  116  e  specificamente per l’attivita’ di diagnosi, di cui  al  comma  2,  lettera  d),  del  medesimo  articolo  di  essere sottoposto  ad  accertamenti  diagnostici  e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo»;

    • b) al  comma  3,  le  parole:  «dell’unita»  sono  sostituite dalle seguenti:  «delle  aziende unita» e dopo le parole: «unita’ sanitarie locali,» sono  inserite  le  seguenti:  «e  con le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;

    • c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:


      • «4.  Gli  esercenti  la  professione  medica  che assistono persone dedite  all’uso  di  sostanze  stupefacenti  e di sostanze psicotrope possono,  in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico per  le  tossicodipendenze  e  delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;

    • d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:


      • «7.  Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, salvo l’obbligo  di  segnalare all’autorita’ competente tutte le violazioni commesse   dalla   persona   sottoposta   al   programma  terapeutico alternativo  a  sanzioni  amministrative  o  ad  esecuzione  di  pene detentive,  non  possono  essere  obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto   per  ragione  della  propria  professione,  ne’  davanti all’autorita’ giudiziaria ne’ davanti ad altra autorita’. Agli stessi si   applicano   le  disposizioni  dell’articolo 200  del  codice  di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili».

  30. All’articolo  122  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


      • «1.  Il  servizio  pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private  autorizzate ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari accertamenti  e sentito l’interessato, che puo’ farsi assistere da un medico  di  fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo’ prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente  lo  consentano,  in collaborazione con i centri di cui  all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta’ sociale  e  delle  associazioni  di  cui all’articolo 115, iniziative volte  ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione   professionale,  attivita’  di  pubblica  utilita’  o  di solidarieta’  sociale.  Nell’ambito  dei programmi terapeutici che lo prevedono,  possono  adottare metodologie di disassuefazione, nonche’ trattamenti  psico-sociali  e farmacologici adeguati. Il servizio per le  tossicodipendenze  controlla  l’attuazione del  programma da parte del tossicodipendente»;

    • b) al  comma  2,  le  parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e’ inserita la seguente:«e»;

    • c) al  comma  3,  le  parole:  «riabilitative iscritte in un albo regionale  o  provinciale»  sono  sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;

    • d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:


      • «4.  Quando  l’interessato  ritenga  di attuare il programma presso strutture   private   autorizzate   ai   sensi   dell’articolo 116  e specificamente  per  l’attivita’  di  diagnosi,  di  cui  al comma 2,lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo’ cadere su qualsiasi struttura  situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo».

  31. All’articolo  127  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 8 e’ sostituito dal seguente:


    •  «8.  I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere  la   somministrazione   delle   sostanze  stupefacenti o  psicotrope  incluse  nella  tabella  I di cui all’articolo 14 e delle sostanze  non  inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l’uso dei    medicinali   oppioidi   prescrivibili,   purche’   i   dosaggi somministrati   e  la  durata  del  trattamento  abbiano  l’esclusiva finalita’  clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti a successivi programmi riabilitativi».

  32. Al  testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte  le seguenti tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14  del  citato  testo  unico,  come  modificati  dai commi 2 e 3 del presente articolo: ))

Art. 5.
Adempimenti finalizzati all’esercizio del diritto  di voto dei cittadini italiani residenti all’estero



  1. Per le finalita’ di cui all’articolo 5, comma 4, del regolamento di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104,  e  in previsione della scadenza elettorale, e’ autorizzata, per l’anno  2006,  la  spesa  di euro 4 milioni per l’aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari.

  2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell’ambito  dell’unita’ previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Art. 5-bis.
Lotta alla contraffazione



  1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,come  modificato  dall’articolo  2,  comma  4-bis,  lettera  a),  del decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al primo periodo, le  parole:  «da  100  euro»  sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro».

Art. 6.
Entrata in vigore



  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.