LEGGE 20 febbraio 2006, n.46
Modifiche al codice di procedura penale,
in materia di inappellabilita’ delle sentenze di proscioglimento.


(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22-02-2006)

 

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.



  1. L’articolo 593 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  593  (Casi  di  appello). 


      1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

      2. L’imputato  e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze  di  proscioglimento  nelle ipotesi di cui all’articolo 603,
        comma  2,  se  la nuova prova e’ decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare,    non   disponga   la   rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilita’ dell’appello.   Entro   quarantacinque   giorni  dalla  notifica  del provvedimento  le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

      3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e’ stata applicata la sola pena dell’ammenda».

Art. 2.




  1. All’articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole:  «, quando  l’appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.

Art. 3.




  1. All’articolo  405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:



    • «1-bis.  Il  pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta  di  archiviazione  quando  la  Corte  di  cassazione si e’ pronunciata   in  ordine  alla  insussistenza  dei  gravi  indizi  di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

Art. 4.



  1.   L’articolo 428 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)


      1. Contro  la  sentenza  di  non  luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
            a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
            b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

      2. La persona offesa puo’ proporre ricorso per cassazione nei soli casi  di  nullita’  previsti  dall’articolo  419, comma 7. La persona
        offesa  costituita  parte civile puo’ proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606.

      3. Sull’impugnazione  decide  la  Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127».

Art. 5.



  1.   All’articolo  533 del codice di procedura penale, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:


    •   «1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole  del  reato  contestatogli  al  di  la’ di ogni ragionevole dubbio.  Con  la  sentenza  il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza».

Art. 6.



  1. Al  comma  1  dell’articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  primo  periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministerosono soppresse;

    • b) al  secondo  periodo,  le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi  casi  puo»  sono  sostituite dalle seguenti: «La parte civile
      puo’ altresi
      ».

Art. 7.



  1. L’articolo 580 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  580 (Conversione del ricorso in appello).


      1.  Quando contro la  stessa  sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso  in  cui  sussista  la  connessione  di  cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello».

Art. 8.



  1.  Al comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:


      • «d)  mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha  fatto  richiesta  anche  nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2»;

    •  b) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:


      • «e) mancanza,  contraddittorieta’  o  manifesta illogicita’ della motivazione,  quando  il  vizio  risulta  dal testo del  provvedimento impugnato  ovvero  da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Art. 9.



  1. L’articolo 577 del codice di procedura penale e’ abrogato.

  2. All’articolo  36,  comma  1,  del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa» sono soppresse.

Art. 10.



  1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

  2. L’appello  proposto  contro  una  sentenza  di  proscioglimento dall’imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore  della  presente  legge  viene  dichiarato  inammissibile  con ordinanza non impugnabile.

  3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilita’  di  cui al comma 2 puo’ essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

  4. La  disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui  sia  annullata,  su  punti  diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o  di  una  corte  di  appello  che  abbia  riformato una sentenza di assoluzione.

  5. Nei  limiti delle modificazioni apportate dall’articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all’articolo 585,  comma  4,  del  codice  di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi’ 20 febbraio 2006


CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri


Visto, il Guardasigilli: Castelli