MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 febbraio 2006

Modalita’  e  tariffe di accesso al servizio di informatica giuridica

del  Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione

e fruizione del relativo servizio.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14-02-2006)

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, recante regolamento per la concessione della utenza del servizio di  informatica  giuridica  del  Centro elettronico di documentazione della   Corte   suprema   di   cassazione   (C.E.D.),   e  successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n.195,  recante regolamento integrativo della disciplina e dell’accesso relativi  al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224, recante norme di esecuzione dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  1985,  n.  759,  concernente  le modalita’ di accesso al servizio   di   informatica   giuridica  del  centro  elettronico  di documentazione  della  Corte di cassazione ed i parametri relativi, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1990, n. 272; 

  Ritenuta  la  necessita’ di modificare, in seguito all’introduzione del  nuovo  sistema  di  gestione  dei  dati Italgiureweb, le tariffe previste dai decreti ministeriali sopraindicati;   Sentito il Ministro per l’innovazione tecnologica;

 

Decreta:

Art. 1.





  1. Il   pagamento  del  canone  di  abbonamento  al  servizio  di informatica  giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (C.E.D.) consente il collegamento per 1000 minuti l’anno. Per le ricerche compiute in eccedenza a tale limite, l’utente e’  tenuto  al  pagamento:  per la categoria A, di Euro 0,50 per ogni minuto di collegamento; per la categoria B, di Euro 1,00 al minuto e, per la categoria C, di Euro 1,25 al minuto.


  2. Per le concessioni a fatturazione il costo di collegamento e’ di Euro 1,25 al minuto.


  3. I parametri di cui ai commi 1 e 2 sono moltiplicati per 1,5 per le  ricerche  effettuate  tra le ore 10 e le ore 14 e per 0,50 per le ricerche effettuate dalle ore 20 fino alle ore 10.


  4. Il tempo di collegamento e’ dato dall’effettiva occupazione del server del C.E.D., escludendo i tempi intercorrenti tra l’invio della risposta all’utente e la ricezione di una nuova richiesta da parte di quest’ultimo.


  5. Le  somme  dovute ai sensi dei commi precedenti sono versate su conto  corrente  postale  intestato  alla Tesoreria provinciale dello Stato,  competente  per  territorio,  con  imputazione  al  capo XI – Ministero  della giustizia – capitolo 2408, dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.


  6. I  magistrati  della  giurisdizione  ordinaria, amministrativa, contabile  e  militare,  nonche’  gli avvocati ed i procuratori dello Stato,  sono  ammessi  –  anche  successivamente  alla cessazione dal servizio,  purche’  non  iscritti  in  albi  professionali – a fruire gratuitamente del collegamento al C.E.D. sia mediante apparecchiature collocate   presso  gli  uffici  di  appartenenza,  sia  mediante  un collegamento personale compatibile con la rete.


  7. La fruizione gratuita del servizio e’ estesa ai giudici di pace, ai  magistrati onorari ed ai magistrati tributari, limitatamente alla durata delle funzioni.


  8. Il  venir  meno  dei  requisiti  che  giustificano la fruizione gratuita   del   servizio   deve   essere  comunicato  senza  ritardo dall’interessato alla direzione del C.E.D.

 

 Art. 2.

 Ricerche presso uffici giudiziari



  1. Gli  avvocati,  i  praticanti  avvocati,  i  notai,  i  dottori  commercialisti,  i ragionieri, i periti commerciali, i consulenti del lavoro,  gli ingegneri, gli  architetti, i geometri, i periti edili, i dottori  agronomi,  i  dottori  in agraria, gli agrotecnici, i periti agrari,   iscritti  nei  rispettivi  albi  professionali,  nonche’  i dipendenti  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  di  cui all’art.  15,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio  1981,  n.  322, e successive modificazioni, sono ammessi a fruire, a domanda, del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali  degli  uffici giudiziari collegati con il C.E.D., ai sensi dell’art. 14 dello stesso decreto presidenziale.


  2. I soggetti di cui al comma 1 versano la somma di Euro 5 per ogni unita’  di  30 minuti di fruizione del servizio di ricerca o frazione di essa e, inoltre, la somma di Euro 0,05 per ogni pagina stampata. I versamenti si effettuano secondo le modalita’ di cui all’art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 


  3.  Le  modalita’  di fruizione del servizio di cui al comma 1 sono stabilite  dal  capo  dell’ufficio giudiziario, fermo restando quanto stabilito  dall’art.  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 195.


  4. Il Ministro della giustizia non assume responsabilita’ per danni di qualunque natura, diretti o indiretti e derivanti da inesattezze o incompletezze  dei dati contenuti negli archivi o per sospensioni del servizio.

 

Art. 3.

Ammissione ai corsi di formazione



  1. Per ogni concessionario in abbonamento o a fatturazione, possono essere  ammesse due persone a frequentare corsi di addestramento o di aggiornamento  organizzati  dal C.E.D., dietro versamento della somma di  Euro  120  per  ogni  partecipante. Per ogni persona eccedente la somma  dovuta  e’ di Euro 240 e pari importo e’ richiesto agli utenti non   convenzionati   ammessi   a   frequentare  i  corsi.  La  prova dell’avvenuto   versamento   puo’  essere  fornita  fino  al  mattino precedente l’inizio del corso.


  2. Per  l’acquisto  delle  pubblicazioni di servizio e’ versato un rimborso   spese   nella   misura  fissata  d’intesa  con  l’Istituto Poligrafico   dello   Stato.   Il  personale  degli  organi  o  delle amministrazioni  di  cui  all’art.  1, secondo comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica  21 maggio 1981, n. 322, e le categorie che  fruiscono  gratuitamente  del  servizio, indicate all’art. 1 del presente  decreto,  sono  ammesse  gratuitamente  anche  ai corsi, in numero  compatibile  con  le  esigenze  organizzative  del  C.E.D., e ricevono gratuitamente le pubblicazioni di servizio.


  3. I  pagamenti  delle  somme  di  cui  ai  commi  precedenti sono effettuati  mediante  versamento  su  conto  corrente  postale numero 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato in Roma, con imputazione  all’apposito  capo  e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Abrogazioni



  1. Sono abrogati il decreto ministeriale 21 maggio 1987, n. 224 ed il  decreto  ministeriale  2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1990, n. 272.

Art. 5.
Disposizioni transitorie




  1.  La  disciplina  prevista  dal presente decreto si applica dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.


  2. Le  convenzioni  in atto, alla scadenza successiva alla data di cui  al  comma  uno sono rinnovate, con accesso ad Italgiureweb, alle nuove  condizioni previste dal presente decreto. L’utente ha facolta’ di  optare  per  le nuove condizioni anche anteriormente alla data di scadenza della convenzione.


 Roma, 7 febbraio 2006

Ill Ministro della giustizia: Castelli

Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti