DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n.5


Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16-01-2006- Suppl. Ordinario n.13)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di   conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  recante  delega  al  Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del   fallimento,  del  concordato  preventivo,  dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,  espressi  in  data  16 novembre  2005,  e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 novembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla   proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle attivita’ produttive;


Emana


il seguente decreto legislativo:


Capo I
Modifiche al titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 1.
Sostituzione dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267




  1.  L’articolo  1  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, e’ sostituito dal seguente:



    • «Art.   1   (Imprese   soggette   al  fallimento  e  al  concordato preventivo).  



      • Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo  gli  imprenditori che esercitano un’attivita’ commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. 
        Ai  fini  del  primo  comma,  non  sono  piccoli  imprenditori  gli esercenti  un’attivita’ commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
            a) hanno  effettuato  investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
            b) hanno  realizzato,  in  qualunque  modo  risulti, ricavi lordi calcolati   sulla   media   degli   ultimi  tre  anni  o  dall’inizio dell’attivita’  se  di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.
        I  limiti  di  cui  alle  lettere a) e b) del secondo comma possono essere  aggiornati  ogni  tre  anni,  con  decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».

Art. 2.
Modifiche all’articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Il  secondo  comma  dell’articolo  3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ abrogato.

Art. 3.
Abrogazione dell’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  4  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, e’ abrogato.

Capo II
Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 4.
Sostituzione dell’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267




  1. L’articolo  6  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, e’ sostituito dal seguente:



    • «Art.  6  (Iniziativa  per  la  dichiarazione  di fallimento).



      • Il fallimento  e’  dichiarato  su  ricorso  del  debitore, di uno o piu’ creditori o su richiesta del pubblico ministero. 
        Nel  ricorso  di  cui  al  primo  comma  l’istante puo’ indicare il recapito  telefax  o  l’indirizzo  di  posta  elettronica  presso cui dichiara  di  voler  ricevere  le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.».

Art. 5.
Sostituzione dell’articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  7  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.   7  (Iniziativa  del  pubblico  ministero).


      • Il  pubblico ministero  presenta  la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6:
            1) quando  l’insolvenza  risulta  nel  corso  di  un procedimento penale,  ovvero  dalla  fuga, dalla irreperibilita’ o dalla latitanza dell’imprenditore,   dalla  chiusura  dei  locali  dell’impresa,  dal trafugamento,  dalla  sostituzione  o  dalla  diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;
            2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.».

Art. 6.
Abrogazione dell’articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  8  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, e’ abrogato.

Art. 7.
Modifiche all’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:


    •   «Il  trasferimento  della  sede  intervenuto  nell’anno antecedente all’esercizio  dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. 
      L’imprenditore,  che ha all’estero la sede principale dell’impresa, puo’  essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se e’ stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero. 
      Sono  fatte  salve  le  convenzioni  internazionali  e la normativa dell’Unione europea.
      Il  trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza  della  giurisdizione  italiana,  se  e’ avvenuto dopo il deposito  del  ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7.».

Art. 8.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo l’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:


    •   «Art.  9-bis  (Disposizioni  in  materia  di  incompetenza). 


      • La sentenza  che  dichiara  l’incompetenza  e’  trasmessa  in  copia  al tribunale  dichiarato  incompetente,  il  quale  dispone  con decreto l’immediata  trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.   Il   tribunale   dichiarato  competente,  entro  venti  giorni  dal ricevimento  degli  atti, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza  ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone  la  prosecuzione  della  procedura fallimentare, provvedendo
        alla nomina del giudice delegato e del curatore. 
        Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. 
        Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo   18,   l’appello,   per   le  questioni  diverse  dalla competenza,  e’  riassunto,  a  norma  dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. 
        Nei giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la  riassunzione  della  causa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo   50  del  codice  di  procedura  civile  e  ordina  la cancellazione della causa dal ruolo.

    •   Art.   9-ter  (Conflitto  positivo  di  competenza).


      • Quando  il  fallimento  e’  stato  dichiarato  da piu’ tribunali, il procedimento prosegue  avanti  al  tribunale  competente che si e’ pronunciato per primo.
        Il tribunale che si e’ pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio  il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice  di  procedura  civile,  dispone la trasmissione degli atti al tribunale  che  si  e’  pronunziato  per primo. Si applica l’articolo 9-bis, in quanto compatibile.».

Art. 9.
Sostituzione dell’articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  10  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  10  (Fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa).


      • Gli  imprenditori individuali e collettivi possono essere  dichiarati  falliti  entro  un  anno  dalla cancellazione dal registro   delle   imprese,   se   l’insolvenza   si  e’  manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. 
        In  caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori  collettivi, e’ fatta salva la facolta’ di dimostrare il momento  dell’effettiva  cessazione  dell’attivita’ da cui decorre il termine del primo comma.».

Art. 10.
Modifiche all’articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  11  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:


    • «L’erede   puo’   chiedere   il  fallimento  del  defunto,  purche’ l’eredita’  non  sia  gia’ confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede  il  fallimento  del  defunto  non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).».

Art. 11.
Abrogazione dell’articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  13  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ abrogato.

Art. 12.
Sostituzione dell’articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  14  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.   14   (Obbligo   dell’imprenditore  che  chiede  il  proprio fallimento).


      • L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e  fiscali  obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera  esistenza  dell’impresa,  se  questa  ha  avuto  una minore durata.  Deve  inoltre  depositare  uno  stato  particolareggiato  ed estimativo  delle  sue attivita’, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione  dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l’elenco nominativo di coloro che vantano  diritti  reali  e  personali  su  cose  in  suo  possesso  e l’indicazione  delle  cose  stesse  e  del  titolo  da  cui  sorge il diritto.».

Art. 13.
Sostituzione dell’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  15  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  15  (Istruttoria  prefallimentare).


      • Il procedimento per la dichiarazione  di  fallimento  si  svolge  dinanzi  al  tribunale  in composizione  collegiale  con le modalita’ dei procedimenti in camera di consiglio. 
        Il  tribunale  convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore  ed  i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene  il  pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
        Il  decreto  di  convocazione  e’  sottoscritto  dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e’ delega alla trattazione del procedimento   ai   sensi   del  quinto  comma.  Tra  la  data  della notificazione,  a  cura  di  parte, del decreto di convocazione e del ricorso,  e  quella  dell’udienza  deve  intercorrere  un termine non inferiore a quindici giorni liberi.
        Il  decreto  contiene  l’indicazione  che  il procedimento e’ volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa  un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la  presentazione  di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche.  In  ogni  caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari,  che  l’imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
        I  termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal  presidente  del  tribunale,  con  decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
        Il  tribunale  puo’  delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto  del contraddittorio, all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. 
        Le parti possono nominare consulenti tecnici. 
        Il  tribunale,  ad  istanza di parte, puo’ emettere i provvedimenti cautelari  o  conservativi  a  tutela  del  patrimonio o dell’impresa oggetto  del  provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del  procedimento  e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara  il  fallimento,  ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.
        Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti  scaduti  e  non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare e’ complessivamente inferiore a euro venticinquemila.
        Tale  importo e’ periodicamente aggiornato con le modalita’ di cui al terzo comma dell’articolo 1.».

Art. 14.
Modifiche all’articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  16  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  secondo  commai  numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:


      • «3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili  e fiscali obbligatorie, nonche’ dell’elenco dei creditori, entro   tre   giorni,  se  non  e’  stato  ancora  eseguito  a  norma dell’articolo 14;
        4)  stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si  procedera’  all’esame  dello  stato  passivo,  entro  il  termine perentorio   di  non  oltre  centoventi  giorni  dal  deposito  della sentenza;
        5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali  su  cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta  giorni prima dell’adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.»;

    • b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:


      • «La  sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai  sensi  dell’articolo  133,  primo  comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione  della  sentenza  nel  registro  delle  imprese  ai  sensi dell’articolo 17, secondo comma.»;

    • c) il quarto comma e’ abrogato.

Art. 15.
Sostituzione dell’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  17  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). 


      • Entro  il  giorno  successivo  al  deposito  in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e’ notificata, su richiesta  del  cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura  civile  al  debitore,  eventualmente  presso  il domicilio eletto  nel  corso  del procedimento previsto dall’articolo 15, ed e’ comunicata  per  estratto,  ai  sensi dell’articolo 136 del codice di procedura  civile,  al  curatore  ed  al  richiedente  il fallimento. L’estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
        La  sentenza  e’  altresi’  annotata  presso l’ufficio del registro delle  imprese  ove  l’imprenditore  ha  la  sede legale e, se questa differisce  dalla  sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e’ stata aperta.
        A  tale  fine,  il  cancelliere,  entro  il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l’estratto della sentenza all’ufficio   del   registro   delle   imprese   indicato  nel  comma precedente.».

Art. 16.
Sostituzione dell’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267




  1. L’articolo  18  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:



    • «Art. 18 (Appello).



      • Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo’  essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con  ricorso  da  depositarsi  entro  trenta  giorni  presso la corte d’appello.
        L’appello  non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo 19, primo comma.
        Il  termine  per l’appello decorre per il debitore dalla data della notificazione  della  sentenza  a norma dell’articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese  ai  sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione  di  cui  all’articolo  327,  primo comma, del codice di procedura civile.
        Il  presidente,  nei  cinque  giorni  successivi  al  deposito  del ricorso,  fissa  con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l’udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando  termine  al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione  per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonche’ un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie.
        All’udienza   il   collegio,   sentite   le   parti   presenti   in contraddittorio  tra  loro  ed  assunti,  anche d’ufficio, i mezzi di prova  necessari  ai  fini  della  decisione,  provvede con sentenza, emessa  ai  sensi  dell’articolo  281-sexies  del codice di procedura civile. In caso di particolare complessita’, la corte puo’ riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni. 
        La  sentenza che revoca il fallimento e’ notificata al curatore, al creditore  che  ha  chiesto  il  fallimento  e  al  debitore,  se non opponente,  e  deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell’articolo 17.
        La sentenza che rigetta l’appello e’ notificata al ricorrente. 
        Se  il fallimento e’ revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
        Le  spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal  tribunale,  su  relazione  del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.».

Art. 17.
Sostituzione dell’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267




  1. L’articolo  19  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:



    • «Art.  19  (Sospensione della liquidazione dell’attivo).



      • Proposto l’appello,  il  collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, puo’, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo.
        Se  e’  proposto  ricorso  per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.
        L’istanza  si  propone  con  ricorso. Il presidente, con decreto in calce  al  ricorso,  ordina  la  comparizione  delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.».

Art. 18.
Abrogazione dell’articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267




  1. L’articolo  21  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ abrogato.

Art. 19.
Sostituzione dell’articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  22  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento).


      • Il  tribunale,  che  respinge  il  ricorso  per  la dichiarazione   di   fallimento,   provvede   con  decreto  motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
        Entro  quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o  il  pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il  decreto  alla  Corte d’appello che, sentite le parti, provvede in camera  di  consiglio  con  decreto  motivato.  Il  debitore non puo’ chiedere  in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione   delle   spese   ovvero  al  risarcimento  del  danno  per responsabilita’  aggravata  ai  sensi  dell’articolo 96 del codice di procedura civile. 
        Il  decreto  della  Corte  di  appello  e’  comunicato  a  cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all’articolo 15. 
        Se  la Corte d’appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o  del  pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale,  per  la  dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione  di  parte,  accerti  che  sia  venuto  meno  alcuno dei presupposti necessari.
        I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d’appello.».

Capo III
Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 20.
Sostituzione dell’articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  23  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art. 23 (Poteri del tribunale fallimentare).


      • Il tribunale che ha dichiarato   il   fallimento   e’   investito  dell’intera  procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati  motivi,  degli  organi  della  procedura, quando non e’ prevista  la  competenza  del  giudice  delegato;  puo’ in ogni tempo sentire  in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei  creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che  non  sono  di competenza del giudice delegato, nonche’ i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
        I  provvedimenti  del  tribunale  nelle  materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.».

Art. 21.
Sostituzione dell’articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  24  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  24  (Competenza  del tribunale fallimentare).


      • Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e’ competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. 
        Salvo  che  non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742  del  codice  di  procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile.».

Art. 22.
Sostituzione dell’articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  25  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  25  (Poteri  del  giudice  delegato).


      • Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita’ della procedura e:
            1)  riferisce  al  tribunale  su  ogni  affare  per  il  quale e’ richiesto un provvedimento del collegio;
            2)  emette  o  provoca dalle competenti autorita’ i provvedimenti urgenti  per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che  incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione;
            3)  convoca  il  curatore  e  il  comitato dei creditori nei casi prescritti  dalla  legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
            4)  su  proposta  del  curatore,  liquida  i  compensi  e dispone l’eventuale  revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera e’   stata   richiesta   dal  medesimo  curatore  nell’interesse  del fallimento;
            5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
            6)  autorizza  per  iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti  determinati  e  per  i  giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;
            7)  su  proposta  del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
            8)  procede  all’accertamento  dei  crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V. 
        Il   giudice  delegato  non  puo’  trattare  i  giudizi  che  abbia autorizzato,  ne’  puo’  far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
        I  provvedimenti  del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.».

Art. 23.
Sostituzione dell’articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  26  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  26 (Reclamo  contro  i  decreti  del  giudice delegato e del tribunale)


      • Salvo  che  non  sia  diversamente  disposto,  contro i decreti  del  giudice  delegato e del tribunale, puo’ essere proposto reclamo  al  tribunale  o  alla  corte  di appello, che provvedono in camera di consiglio.
        Il  reclamo e’ proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. 
        Il  reclamo  e’  proposto  nel  termine perentorio di dieci giorni, decorrente    dalla   comunicazione   o   dalla   notificazione   del provvedimento  per  il  curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori  e  per chi ha chiesto o nei cui confronti e’ stato chiesto il  provvedimento;  per  gli  altri  interessati,  il termine decorre dall’esecuzione  delle  formalita’ pubblicitarie disposte dal giudice delegato.  La  comunicazione  integrale  del  provvedimento fatta dal
        curatore  mediante  lettera  raccomandata  con avviso di ricevimento, telefax  o  posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, equivale a notificazione. 
        Indipendentemente  dalla  previsione  di  cui  al  terzo  comma, il reclamo  non  puo’  proporsi  decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. 
        Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento. 
        Il  reclamo si propone con ricorso che deve contenere l’indicazione del  tribunale  o  della  corte  di  appello  competente, del giudice delegato   e   della   procedura  fallimentare;  le  generalita’  del ricorrente   e  l’elezione  del  domicilio  in  un  comune  sito  nel circondano  del  tribunale competente; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui  si  basa  il  reclamo  e  le relative conclusioni; l’indicazione specifica,  a  pena  di  decadenza,  dei  mezzi  di  prova  di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
        Il  presidente  del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati   del   ricorso   e   del   decreto  di  fissazione dell’udienza.  Tra  la  notifica  e l’udienza devono intercorrere non meno  di  dieci  giorni  liberi  e  non piu’ di venti; il resistente, almeno  cinque  giorni  prima  dell’udienza fissata, deposita memoria difensiva contenente l’indicazione dei documenti prodotti. 
        Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gliinteressati che intendono intervenire nel giudizio.
        Nel  corso  dell’udienza  il  collegio,  sentiti  il reclamante, il curatore  e gli eventuali controinteressati, assume, anche d’ufficio, le  informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
        Entro  trenta  giorni  dall’udienza di convocazione delle parti, il collegio  provvede  con  decreto  motivato  con  il  quale  conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.».

Art. 24.
Sostituzione dell’articolo 27 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 27  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  27 (Nomina  del  curatore).


      • Il curatore e’ nominato con la sentenza  di  fallimento,  o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.».

Art. 25.
Sostituzione dell’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 28  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    •  «Art.  28 (Requisiti  per  la  nomina a curatore).


      • Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
            a) avvocati,  dottori  commercialisti,  ragionieri  e  ragionieri commercialisti;
            b) studi  professionali  associati o societa’ tra professionisti, sempre  che  i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui   alla  lettera a).  In  tale  caso,  all’atto  dell’accettazione dell’incarico,  deve  essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
            c) coloro   che   abbiano  svolto  funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo in societa’ per azioni, dando prova di adeguate capacita’  imprenditoriali  e  purche’  non  sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
        Nel  provvedimento  di  nomina,  il  tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. 
        Non  possono  essere  nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha  concorso  al  dissesto  dell’impresa durante i due anni anteriori alla  dichiarazione  di  fallimento,  nonche’  chiunque  si  trovi in conflitto di interessi con il fallimento.».

Art. 26.
Modifiche all’articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 29,  primo  comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  la  parola: «comunicare» e’ sostituita dalle seguenti: «far pervenire».

Art. 27.
Sostituzione dell’articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 31  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.    31 (Gestione    della    procedura).


      • Il    curatore   ha l’amministrazione  del  patrimonio  fallimentare  e  compie  tutte le operazioni  della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del  comitato  dei  creditori,  nell’ambito  delle  funzioni  ad esso attribuite.
        Egli  non puo’ stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato,  salvo  che  in  materia  di  contestazioni  e  di  tardive dichiarazioni  di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento,  e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del  giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
        Il  curatore non puo’ assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.».

Art. 28.
Sostituzione dell’articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 32  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore).


      • Il curatore esercita  personalmente  le  funzioni  del  proprio  ufficio  e  puo’ delegare  ad  altri  specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e’ detratto dal compenso del curatore.
        Il  curatore  puo’ essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi  coadiuvare  da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilita’. Del compenso riconosciuto a tali  soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.».

Art. 29.
Modifiche all’articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 33  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    •  a) al  primo  comma  le  parole: «entro un mese»” sono sostituite dalle  seguenti  «entro sessanta giorni»  e le parole «sul tenore della vita privata di lui e della famiglia»,” sono soppresse

    •  b) il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:


      • «Il  curatore  deve  inoltre  indicare  gli  atti  del  fallito  gia’ impugnati  dai  creditori, nonche’ quelli che egli intende impugnare. Il  giudice delegato puo’ chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
        Se  si  tratta  di  societa’,  la  relazione  deve  esporre i fatti accertati  e  le  informazioni  raccolte  sulla responsabilita’ degli amministratori   e   degli   organi   di   controllo,   dei  soci  e, eventualmente, di estranei alla societa’.
        Il   giudice   delegato  ordina  il  deposito  della  relazione  in cancelleria,  disponendo  la  segretazione  delle parti relative alla responsabilita’  penale  del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore  intende  proporre  qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti  cautelari,  nonche’  alle  circostanze  estranee  agli interessi  della  procedura  e  che  investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, e’ trasmessa al pubblico ministero.
        Il  curatore,  ogni  sei  mesi  successivi alla presentazione della relazione  di  cui  al  primo  comma,  redige  altresi’  un  rapporto riepilogativo  delle  attivita’  svolte,  con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della  sua  gestione. Copia del rapporto e’ trasmessa al comitato dei creditori,  unitamente  agli  estratti  conto  dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi  componenti  possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del  rapporto  e’ trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per
        via  telematica  all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni  successivi  alla  scadenza  del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.».

Art. 30.
Sostituzione dell’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 34  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  34 (Deposito  delle  somme  riscosse). 


      • Le somme riscosse a qualunque  titolo  dal  curatore  sono  depositate  entro  il termine massimo  di  dieci  giorni  dalla  corresponsione  sul conto corrente intestato  alla  procedura  fallimentare  aperto  presso  un  ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
        La  mancata  costituzione  del  deposito  nel termine prescritto e’ valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. 
        Se  e’  prevedibile  che  le  somme  disponibili non possano essere immediatamente  destinate  ai  creditori, su richiesta del curatore e previa  approvazione  del comitato dei creditori, il giudice delegato puo’   ordinare   che   le  disponibilita’  liquide  siano  impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato. 
        Il  prelievo  delle somme e’ eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.».

Art. 31.
Sostituzione dell’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 35  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  35 (Integrazione dei poteri del curatore).


      •  Le riduzioni di crediti,  le  transazioni,  i  compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni  di  diritti  di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione  di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredita’ e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate  dal  curatore,  previa  autorizzazione  del  comitato dei creditori.
        Se  gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il  giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia’ stati approvati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter. 
        Il  limite di cui al secondo comma puo’ essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.».

Art. 32.
Sostituzione dell’articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 36  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  36 (Reclamo  contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori).


      • Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le  autorizzazioni  o  i  dinieghi  del  comitato  dei  creditori e i relativi  comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla  scadenza  del  termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice  delegato,  sentite  le  parti,  decide con decreto motivato, omessa ogni formalita’ non indispensabile al contraddittorio.
        Contro  il  decreto  del  giudice  delegato  e’  ammesso ricorso al tribunale  entro  otto  giorni  dalla  data  della  comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore  e  il  reclamante, omessa ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame. 
        Se  e’ accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore,  questi  e’ tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorita’  giudiziaria.  Se  e’  accolto  il  reclamo  concernente un comportamento   omissivo  del  comitato  dei  creditori,  il  giudice delegato  provvede in sostituzione di quest’ultimo con l’accoglimento del reclamo.».

Art. 33.
Integrazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo  l’articolo 36  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ inserito il seguente:


    • «Art.  36-bis (Termini  processuali).


      • Tutti i termini processuali previsti  negli  articoli 26  e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.».

Art. 34.
Modifiche all’articolo 37  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 37  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il  secondo  comma  e’  sostituito dal seguente:


      • «Il tribunale provvede  con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.»;

    • b) dopo  il  secondo  comma,  e’  aggiunto, in fine, il seguente:


      • «Contro  il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, e’ ammesso  reclamo  alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto.».

Art. 35.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo  l’articolo 37  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ inserito il seguente:


    •   «Art.  37-bis (Sostituzione  del  curatore  e  dei  componenti  del comitato  dei  creditori).


      • In  sede  di  adunanza per l’esame dello stato  passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano  la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare  nuove  designazioni  in ordine ai componenti del comitato dei  creditori  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui all’articolo 40, nonche’  chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le  ragioni  della  richiesta  e  un  nuovo  nominativo. Il tribunale provvede  alla  nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. 
        Dal  computo  dei crediti, su istanza di uno o piu’ creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. 
        Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di  quelli  allo  stato  ammessi,  indipendentemente dall’entita’ dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori  sia  attribuito,  oltre  al  rimborso  delle  spese di cui all’articolo 41,  un  compenso  per  la loro attivita’, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.».

Art. 36.
Modifiche all’articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 38  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) il  primo  comma  e’  sostituito  dal  seguente


      • «Il curatore adempie  ai  doveri  del  proprio  ufficio,  imposti  dalla  legge  o derivanti  dal  piano  di  liquidazione  approvato,  con la diligenza richiesta  dalla  natura  dell’incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente  vidimato  da  almeno  un componente del comitato dei creditori,  e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.»;

    • b) al  secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:


      • «, ovvero del comitato dei creditori».

Art. 37.
Modifiche all’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 39  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al   primo  comma,  le  parole:  «ministro  per  la  grazia  e  giustizia»”   sono   sostituite   dalle   seguenti:  «Ministro  della giustizia»;

    • b) dopo   il   secondo  comma,  e’  inserito  il  seguente:” 


      • «Se nell’incarico  si  sono  succeduti  piu’  curatori,  il  compenso  e’ stabilito  secondo  criteri  di  proporzionalita’ ed e’ liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.»;

    • c) al terzo comma, le parole: «,se vi e’ luogo» sono soppresse.

Art. 38.
Sostituzione dell’articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 40  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  40 (Nomina  del  comitato).


      • Il  comitato  dei creditori e’ nominato  dal  giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento  sulla  base  delle  risultanze  documentali,  sentiti  il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente,  hanno dato la disponibilita’ ad assumere l’incarico ovvero  hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.
        Salvo  quanto  previsto  dall’articolo 37-bis,  la  composizione  del comitato  puo’  essere  modificata  dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. 
        Il  comitato  e’  composto  di  tre  o  cinque  membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita’ e qualita’   dei   crediti  ed  avuto  riguardo  alla  possibilita’  di soddisfacimento dei crediti stessi.
        Il   comitato,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina,  provvede,  su convocazione  del  curatore,  a  nominare  a  maggioranza  il proprio presidente.
        La   sostituzione  dei  membri  del  comitato  avviene  secondo  le modalita’ stabilite nel secondo comma.
        Il  componente  del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
        Ciascun  componente  del  comitato  dei  creditori puo’ delegare in tutto  o  in  parte  l’espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti   aventi   i  requisiti  indicati  nell’articolo 28,  previa comunicazione al giudice delegato.».

Art. 39.
Sostituzione dell’articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 41  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  41 (Funzioni  del  comitato)


      • Il  comitato  dei  creditori vigila  sull’operato  del  curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri  nei  casi  previsti  dalla  legge,  ovvero  su  richiesta del tribunale  o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
        Il   presidente   convoca  il  comitato  per  le  deliberazioni  di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. 
        Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel  termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e’ pervenuta al presidente. Il voto puo’ essere espresso in riunioni  collegiali  ovvero  per  mezzo  telefax  o  con altro mezzo elettronico  o  telematico, purche’ sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
        In caso di inerzia, di impossibilita’ di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
        Il  comitato  ed  ogni  componente possono ispezionare in qualunque tempo  le  scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
        I  componenti  del  comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre  all’eventuale  compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 37-bis, terzo comma.».( n.d.r. con errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 66 del 20/03/06 è stato corretto il termine ” nelle forme di cui all’art. 7 bis quarto comma” nel modo indicato in corsivo nel testo)
        Ai  componenti  del  comitato  dei  creditori si applica, in quanto compatibile,   l’articolo 2407   del   codice   civile.  L’azione  di responsabilita’  puo’  essere  proposta  anche durante lo svolgimento della procedura.».

Capo IV
Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 40.
Modifiche all’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 42  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:


    • «Il  curatore,  previa  autorizzazione  del comitato dei creditori, puo’ rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la  procedura  fallimentare  qualora i costi da sostenere per il loro acquisto  e  la loro conservazione risultino superiori al presumibile  valore di realizzo dei beni stessi.».

Art. 41.
Modifiche all’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 43  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:


    • «L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.».

Art. 42.
Modifiche all’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 44  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:


    • «Fermo   quanto  previsto  dall’articolo 42,  secondo  comma,  sono acquisite al fallimento tutte le utilita’ che il fallito consegue nel corso  della  procedura  per  effetto  degli  atti  di cui al primo e secondo comma.».

Art. 43.
Modifiche all’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 46  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  primo comma, il numero 3 e’ sostituito dal seguente:


      • «3) i frutti  derivanti  dall’usufrutto  legale  sui beni dei figli, i beni costituiti  in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e’ disposto dall’articolo 170 del codice civile;»; 

    • b) al primo comma, il numero 4) e’ soppresso;

    • c) il  secondo  comma  e’  sostituito  dal  seguente


      • «I  limiti previsti  nel  primo  comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del  giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.».

Art. 44.
Modifiche all’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 47,  primo  comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «se e’ stato nominato,» sono soppresse.

Art. 45.
Sostituzione dell’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 48  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  48 (Corrispondenza diretta al fallito).


      • L’imprenditore del  quale  sia stato dichiarato il fallimento, nonche’ gli amministratori o  i  liquidatori  di  societa’  o  enti  soggetti  alla procedura di fallimento   sono   tenuti   a  consegnare  al  curatore  la  propria corrispondenza   di   ogni   genere,   inclusa   quella  elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.».

Art. 46.
Sostituzione dell’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267




  1. L’articolo 49  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:



    • «Art.  49 (Obblighi  del  fallito).



      • L’imprenditore  del quale sia stato  dichiarato  il  fallimento,  nonche’  gli  amministratori  o i liquidatori  di societa’ o enti soggetti alla procedura di fallimento sono  tenuti  a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
        Se  occorrono  informazioni  o  chiarimenti  ai fini della gestione della  procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente  al  giudice  delegato,  al  curatore o al comitato dei creditori.
        In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice  puo’  autorizzare  l’imprenditore o il legale rappresentante della  societa’  o  enti  soggetti  alla  procedura  di  fallimento a comparire per mezzo di mandatario.».

Art. 47.
Abrogazione dell’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 50  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ abrogato.

Art. 48.
Sostituzione dell’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 51  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.    51 (Divieto  di  azioni  esecutive e cautelari individuali).


      • Salvo  diversa  disposizione  della legge, dal giorno della   dichiarazione   di   fallimento  nessuna  azione  individuale esecutiva   o  cautelare,  anche  per  crediti  maturati  durante  il fallimento,  puo’  essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.».

Art. 49.
Modifiche all’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 52  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:


    • «Ogni  credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai  sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonche’ ogni diritto reale  o  personale,  mobiliare  o immobiliare, deve essere accertato secondo  le  norme  stabilite  dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».

Art. 50.
Modifiche all’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 54  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, il terzo comma e’ sostituito dal seguente:


    • «L’estensione  del diritto di prelazione agli interessi e’ regolata dagli  articoli 2749,  2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile,   intendendosi  equiparata  la  dichiarazione  di  fallimento all’atto  di  pignoramento.  Per  i  crediti  assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto  di  riparto  nel  quale  il credito e’ soddisfatto anche se parzialmente.».

Art. 51.
Modifiche all’articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Al terzo comma dell’articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «a norma degli articoli 95 e 113»” sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis».

Art. 52.
Sostituzione dell’articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  58  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  58 (Obbligazioni  e titoli di debito).


      • I crediti derivanti da  obbligazioni  e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per  il  loro valore nominale detratti i rimborsi gia’ effettuati; se e’ previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene   distribuito   tra   tutti  i  titoli  che  hanno  diritto  al sorteggio.».

Art. 53.
 Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1.  Dopo  l’articolo 67  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ inserito il seguente:


    • «Art.  67-bis (Patrimoni  destinati ad uno specifico affare).


      • Gli atti  che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto  dall’articolo 2447-bis,  primo comma, lettera a) del codice civile,  sono  revocabili  quando  pregiudicano  il  patrimonio della societa’.  Il  presupposto soggettivo dell’azione e’ costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della societa’.». 

Art. 54.
Sostituzione dell’articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 69  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.   69 (Atti  compiuti  tra  i  coniugi).


      • Gli  atti  previsti dall’articolo 67,  compiuti  tra  coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu’ di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono revocati  se  il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.».

Art. 55.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo  l’articolo 69  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ inserito il seguente


    • «Art.   69-bis (Decadenza   dall’azione).


      • Le  azioni  revocatorie disciplinate  nella  presente  sezione  non  possono  essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.».

Art. 56.
Abrogazione dell’articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  71  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, e’ abrogato.

Art. 57.
Sostituzione dell’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 72  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.   72 (Rapporti   pendenti).


      • Se   un   contratto  e’  ancora ineseguito  o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei   confronti   di  una  di  esse,  e’  dichiarato  il  fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente  Sezione,  rimane  sospesa  fino  a  quando il curatore, con l’autorizzazione  del  comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel  contratto  in  luogo  del  fallito,  assumendo  tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.
        Il   contraente  puo’  mettere  in  mora  il  curatore,  facendogli assegnare  dal  giudice  delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
        La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell’articolo 72-bis.
        In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento. 
        L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei  confronti  della  parte  inadempiente  spiega i suoi effetti nei confronti  del  curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della  trascrizione  della domanda; se il contraente intende ottenere con  la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene,  ovvero  il  risarcimento  del  danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
        Sono  inefficaci  le  clausole  negoziali  che  fanno  dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. 
        Qualora  l’immobile  sia  stato  oggetto  di preliminare di vendita trascritto  ai  sensi  dell’articolo 2645-bis  del codice civile e il curatore,  ai  sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto,  l’acquirente  ha diritto di far valere il proprio credito nel  passivo,  senza  che  gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a condizione   che   gli   effetti  della  trascrizione  del  contratto preliminare   non   siano   cessati  anteriormente  alla  data  della dichiarazione di fallimento.».

Art. 58.
Sostituzione dell’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 72-bis  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267, introdotto  dall’articolo 11  del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  72-bis (Fallimento  del  venditore  e  contratti relativi ad immobili  da costruire).


      • In caso di fallimento del venditore, se la cosa  venduta  e’  gia’  passata  in  proprieta’  del  compratore, il contratto non si scioglie.
        Qualora  l’immobile  sia  stato  oggetto  di preliminare di vendita trascritto  ai  sensi  dell’articolo 2645-bis  del codice civile e il curatore,  a  norma  dell’articolo 72,  scelga  lo  scioglimento  del contratto,  l’acquirente  ha diritto di far valere il proprio credito nel  passivo,  senza  che  gli  sia dovuto il risarcimento del danno.
        All’acquirente  spetta il privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice  civile,  a  condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
        In   caso   di   situazione  di  crisi  del  costruttore  ai  sensi dell’articolo 2,  comma 1,  lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210,  il  contratto  si  intende  sciolto  se,  prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso  la  fideiussione  a  garanzia  della  restituzione di quanto versato  al  costruttore, dandone altresi’ comunicazione al curatore.
        In  ogni  caso,  la  fideiussione non puo’ essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».

Art. 59.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:


    • «72-ter (Effetti  sui  finanziamenti  destinati  ad  uno  specifico affare).


      • Il fallimento della societa’ determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b),  del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione.
        In  caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori,  puo’  decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa’ assumendone gli oneri relativi. 
        Ove  il  curatore  non subentri nel contratto, il finanziatore puo’ chiedere  al  giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare  o  di continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi;  in  tale  ipotesi  il finanziatore puo’ trattenere i proventi dell’affare  e  puo’  insinuarsi  al  passivo  del  fallimento in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.
        Nelle  ipotesi  previste  nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
        Qualora,  nel  caso  di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle  ipotesi  previste  nel  secondo  e nel terzo comma, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

    •   «72-quater (Locazione  finanziaria).


      • Al  contratto  di  locazione finanziaria  si  applica,  in  caso  di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72. Se e’ disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
        In  caso  di  scioglimento  del contratto, il concedente ha diritto alla  restituzione  del  bene  ed  e’  tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da  altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo in linea  capitale; per le somme gia’ riscosse si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a).
        Il  concedente  ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza  fra  il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
        In  caso  di fallimento delle societa’ autorizzate alla concessione di  finanziamenti  sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue;  l’utilizzatore  conserva  la  facolta’ di acquistare, alla scadenza  del contratto, la proprieta’ del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.».

Art. 60.
Modifiche all’articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 73,  primo  comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  le parole: «del giudice delegato; ma» sono sostituite dalle
    seguenti
    : «del comitato dei creditori;».

Art. 61.
Modifiche all’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 74  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  primo comma, le parole: «dei commi secondo, terzo e quarto dell’art.  72»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «dell’articolo 72,
      primo e secondo comma»;

    • b) il  secondo  comma e’ sostituito dal seguente:


      • «Se il curatore subentra,  deve  pagare  integralmente il prezzo anche delle consegne gia’ avvenute o dei servizi gia’ erogati.».

Art. 62.
Modifiche all’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 76  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, al primo  comma, le parole: «e’ risolto» sono sostituite dalle seguenti: «si scioglie».

Art. 63.
Modifiche all’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 77  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, al secondo  comma  la  parola:  «Egli»  e’  sostituita  dalla  seguente: «L’associato».

Art. 64.
Sostituzione dell’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 78  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  78 (Conto  corrente, mandato, commissione).


      • I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. 
        Il   contratto  di  mandato  si  scioglie  per  il  fallimento  del mandatario.
        Se  il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il  credito  del  mandatario  e’  trattato a norma dell’articolo 111, primo comma, n. 1), per l’attivita’ compiuta dopo il fallimento.».

Art. 65.
Modifiche all’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo 79  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  primo  comma, le parole: «il giorno della dichiarazione di fallimento»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal  giorno  della dichiarazione di fallimento»;
      b) al  secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  il credito e’ regolato a norma dell’articolo 111, primo comma, n. 1).».

Art. 66.
Sostituzione dell’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo 80  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  80 (Contratto di locazione di immobili).


      • Il fallimento del locatore  non  scioglie  il  contratto  di  locazione d’immobili e il curatore subentra nel contratto. 
        In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo’ in qualunque tempo  recedere  dal  contratto,  corrispondendo  al locatore un equo indennizzo  per  l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e’  determinato  dal  giudice  delegato,  sentiti gli interessati. Il credito  per l’indennizzo e’ regolato dall’articolo 111, primo comma, n. 1), e dall’articolo 2764 del codice civile.».

Art. 67.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo  l’articolo 80  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ inserito il seguente:


    • «Art.  80-bis (Contratto di affitto d’azienda).


      • Il fallimento non e’  causa  di  scioglimento  del  contratto  di affitto d’azienda, ma entrambe   le   parti   possono   recedere   entro  sessanta  giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra  le  parti,  e’  determinato  dal  giudice  delegato, sentiti gli interessati.
        L’indennizzo   dovuto   dalla   curatela  e’  regolato dall’articolo 111, primo comma, n. 1).».

Art. 68.
Sostituzione dell’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  81  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  81  (Contratto  di  appalto). 

    • Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione  del  comitato  dei  creditori  non  dichiara di voler subentrare  nel  rapporto  dandone  comunicazione all’altra parte nel termine  di  giorni  sessanta  dalla  dichiarazione  di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
      Nel  caso  di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si  scioglie  se la considerazione della qualita’ soggettiva e’ stata un  motivo  determinante  del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.».

Art. 69.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo  l’articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ inserito il seguente:


    • «Art.  83-bis  (Clausola  arbitrale).


      • Se il contratto in cui e’ contenuta  una  clausola  compromissoria  e’  sciolto  a  norma delle disposizioni   della  presente  sezione,  il  procedimento  arbitrale pendente non puo’ essere proseguito.».

Capo V
Modifiche al titolo II, capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 70.
Sostituzione dell’articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  84  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •  «Art.  84  (Dei  sigilli).


      • Dichiarato il fallimento, il curatore procede,  secondo  le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione  dei  sigilli  sui  beni  che  si  trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore. 
        Il curatore puo’ richiedere l’assistenza della forza pubblica. 
        Se  i  beni  o  le  cose si trovano in piu’ luoghi e non e’ agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli puo’  essere  delegata  a uno o piu’ coadiutori designati dal giudice delegato.
        Per i beni e le cose sulle quali non e’ possibile apporre i sigilli si  procede  a  norma  dell’articolo  758  del  codice  di  procedura civile.».

Art. 71.
Abrogazione dell’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  85  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ abrogato.

Art. 72.
Sostituzione dell’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  86  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  86  (Consegna  del  denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione).

    • Devono essere consegnate al curatore:
          a) il  denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo 34;
          b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
          c) le   scritture  contabili  e  ogni  altra  documentazione  dal medesimo   richiesta   o   acquisita  se  non  ancora  depositate  in cancelleria.
      Il  giudice delegato puo’ autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche  presso  terzi.  In  ogni  caso,  il  curatore  deve esibire le scritture  contabili  a  richiesta  del  fallito  o  di  chi ne abbia diritto.  Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione  richiesta,  l’interessato  puo’  proporre  ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato. 
      Puo’  essere  richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.».

Art. 73.
Sostituzione dell’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  87  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  87  (Inventario).


      • Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario  nel  piu’  breve  termine  possibile  secondo  le norme stabilite  dal  codice  di  procedura  civile, presenti o avvisati il fallito  e  il  comitato  dei  creditori,  se nominato, formando, con l’assistenza   del  cancelliere,  processo  verbale  delle  attivita’ compiute. Possono intervenire i creditori.
        Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
        Prima  di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o, se si  tratta  di  societa’,  gli  amministratori  a dichiarare se hanno notizia  che esistano altre attivita’ da comprendere nell’inventario, avvertendoli  delle pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
        L’inventario e’ redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli  intervenuti.  Uno  degli  originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 74.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo  l’articolo  87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’ inserito il seguente:


    • «Art.  87-bis  (Inventario  su  altri  beni).


      • In deroga a quanto previsto  dagli  articoli 52  e  103, i beni mobili sui quali i terzi vantano  diritti  reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere  restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte  interessata  e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.
        I   beni   di  cui  al  primo  comma  possono  non  essere  inclusi nell’inventario.
        Sono  inventariati  i beni di proprieta’ del fallito per i quali il terzo  detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu’ di un titolo  negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell’articolo 88.».

Art. 75.
Modifiche all’articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  89  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma e’ sostituito dal seguente:


    • «Il  curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre  notizie  che  puo’  raccogliere,  deve  compilare l’elenco dei creditori,  con  l’indicazione  dei  rispettivi  crediti e diritti di prelazione,  nonche’  l’elenco  di  tutti  coloro che vantano diritti reali  e  personali,  mobiliari  e immobiliari, su cose in possesso o nella  disponibilita’  del  fallito,  con  l’indicazione  dei  titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.».

Art. 76.
Sostituzione dell’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  90  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  90  (Fascicolo  della  procedura).


      • Immediatamente dopo la pubblicazione  della  sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo,  anche  in  modalita’  informatica,  munito di indice, nel quale  devono  essere  contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi   attinenti  al  procedimento,  opportunamente  suddivisi  in sezioni,  esclusi  quelli  che,  per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
        Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere   visione  di  qualunque  atto  o  documento  contenuti  nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore  e  degli  atti  eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito. 
        Gli  altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di  estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro  specifico  ed  attuale  interesse,  previa  autorizzazione  del giudice delegato, sentito il curatore.».

Capo VI
Modifiche al titolo II, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 77.
Sostituzione dell’articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  92  del  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  92  (Avviso  ai  creditori  ed agli altri interessati).


      • Il curatore,  esaminate  le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione,  comunica  senza  indugio ai creditori e ai titolari di diritti  reali  o personali su beni mobili e immobili di proprieta’ o in  possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell’impresa o la   residenza   del  creditore,  ovvero  a  mezzo  telefax  o  posta elettronica:
            1) che   possono   partecipare   al  concorso  depositando  nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell’articolo seguente;
            2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
            3)  ogni  utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.
        Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione puo’ essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.».

Art. 78.
Sostituzione dell’articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  93  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  93  (Domanda  di  ammissione  al  passivo). 


      • La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di  beni  mobili  e  immobili,  si  propone con ricorso da depositare presso  la  cancelleria  del  tribunale  almeno  trenta  giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. 
        Il ricorso puo’ essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e puo’ essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purche’ sia possibile fornire la prova della ricezione.
        Il ricorso contiene:
            1)  l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita’ del creditore;
            2)  la  determinazione  della  somma  che si intende insinuare al passivo,  ovvero  la  descrizione  del  bene  di  cui  si  chiede  la restituzione o la rivendicazione;
            3)  la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
            4)  l’eventuale  indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione  alla  graduazione  del credito, nonche’ la descrizione del bene  sul  quale  la  prelazione  si esercita, se questa ha carattere speciale;
            5)  l’indicazione  del  numero  di  telefax, l’indirizzo di posta elettronica  o  l’elezione  di domicilio in un comune nel circondario ove  ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E’ facolta’  del  creditore indicare, quale modalita’ di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed  e’  onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalita’.
        Il  ricorso  e’  inammissibile se e’ omesso o assolutamente incerto uno  dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e’  omesso  o  assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e’ considerato chirografario.
        Se  e’ omessa l’indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive  a  quella  con  la  quale  il  curatore da’ notizia della esecutivita’   dello   stato   passivo,   si   effettuano  presso  la cancelleria.
        Al  ricorso  sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore  ovvero  del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.
        I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a  pena  di  decadenza,  almeno  quindici  giorni  prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
        Con  la  domanda  di  restituzione  o rivendicazione, il terzo puo’ chiedere  la  sospensione  della  liquidazione dei beni oggetto della domanda.
        Il  ricorso  puo’ essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti  ai  sensi  dell’articolo  2418,  secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
        Il  giudice ad istanza della parte puo’ disporre che il cancelliere prenda  copia  dei  titoli  al portatore o all’ordine presentati e li restituisca  con l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.».

Art. 79.
Sostituzione dell’articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  94  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  94 (Effetti della domanda).


      • La domanda di cui all’articolo 93  produce  gli  effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.».

Art. 80.
Sostituzione dell’articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  95  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione).


      • Il curatore  esamina  le  domande  di  cui  all’articolo 93 e predispone elenchi  separati  dei  creditori  e  dei titolari di diritti su beni mobili   e   immobili  di  proprieta’  o  in  possesso  del  fallito, rassegnando  per  ciascuno  le  sue motivate conclusioni. Il curatore puo’  eccepire  i  fatti  estintivi,  modificativi  o  impeditivi del diritto  fatto  valere,  nonche’ l’inefficacia del titolo su cui sono fondati  il  credito  o  la  prelazione,  anche  se  e’ prescritta la relativa azione.
        Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del  tribunale  almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame  dello  stato passivo, dandone comunicazione ai creditori, ai titolari  di  diritti  sui  beni  ed  al fallito, ed avvertendoli che possono  esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza.
        All’udienza  fissata  per  l’esame  dello stato passivo, il giudice delegato,  anche  in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei  limiti  delle  conclusioni  formulate  ed  avuto  riguardo  alle eccezioni  del  curatore,  a  quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo’ procedere ad  atti  di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.
        Il fallito puo’ chiedere di essere sentito. 
        Delle operazioni si redige processo verbale.».

Art. 81.
Sostituzione dell’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  96  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  96  (Formazione  ed  esecutivita’ dello stato passivo).


      • Il giudice  delegato,  con  decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge  o  dichiara  inammissibile  la  domanda  proposta  ai sensi dell’articolo  93.  Il  decreto e’ succintamente motivato se sussiste contestazione  da  parte  del  curatore  sulla  domanda  proposta. La dichiarazione  di  inammissibilita’  della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
        Con  il  provvedimento  di  accoglimento  della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell’eventuale diritto di prelazione. 
        Oltre  che  nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
            1)  i  crediti  condizionati  e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55;
            2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
            3)  i  crediti  accertati  con  sentenza  del giudice ordinario o speciale   non   passata   in   giudicato,  pronunziata  prima  della dichiarazione  di  fallimento. Il curatore puo’ proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
        Se  le  operazioni  non  possono  esaurirsi in una sola udienza; il giudice  ne  rinvia  la prosecuzione a non piu’ di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
        Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato  passivo  e  lo  rende  esecutivo  con  decreto  depositato  in cancelleria.
        Il  decreto  che  rende  esecutivo  lo stato passivo e le decisioni assunte  dal  tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

Art. 82.
Sostituzione dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  97  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 97 (Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del  passivo).


      • Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita’  dello  stato  passivo,  comunica  a  ciascun  creditore l’esito  della  domanda  e  l’avvenuto  deposito in cancelleria dello stato  passivo,  affinche’ possa essere esaminato da tutti coloro che hanno  presentato  domanda  ai  sensi dell’articolo 93, informando il creditore  del  diritto  di  proporre  opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
        La  comunicazione  e’  data  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento,  ovvero  tramite  telefax  o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalita’ di comunicazione.».

Art. 83.
Sostituzione dell’articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  98  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art. 98 (Impugnazioni).


      • Contro il decreto che rende esecutivo lo stato  passivo  puo’  essere  proposta  opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
        Con  l’opposizione  il  creditore  o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in  parte  o  sia  stata  respinta;  l’opposizione  e’  proposta  nei confronti del curatore.
        Con  l’impugnazione  il  curatore,  il  creditore  o il titolare di diritti  su  beni  mobili  o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l’impugnazione e’ rivolta  nei  confronti  del creditore concorrente, la cui domanda e’ stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. 
        Con  la  revocazione  il  curatore,  il  creditore o il titolare di diritti  su  beni  mobili  o  immobili,  decorsi  i  termini  per  la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si  scopre  che essi sono stati determinati da falsita’, dolo, errore essenziale  di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La  revocazione  e’ proposta nei confronti del creditore concorrente, la  cui  domanda  e’ stata accolta, ovvero nei confronti del curatore
        quando  la domanda e’ stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
        Gli  errori  materiali  contenuti nello stato passivo sono corretti con  decreto  del  giudice  delegato  su  istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.».

Art. 84.
Sostituzione dell’articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  99  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  99  (Procedimento). 


      • Le  impugnazioni di cui all’articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del   tribunale  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui all’articolo 97  ovvero  in  caso  di  revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
        Il ricorso deve contenere:
            1)  l’indicazione  del  tribunale,  del  giudice  delegato  e del fallimento;
            2)  le  generalita’ dell’impugnante e l’elezione del domicilio in un  comune  sito  nel  circondario del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
            3)  l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
            4)  l’indicazione  specifica,  a  pena di decadenza, dei mezzi di prova  di  cui  il  ricorrente  intende  avvalersi  e  dei  documenti prodotti.
        Il  tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente  un  termine  per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione  dell’udienza  alla  parte  nei  confronti  della quale la domanda  e’  proposta,  al  curatore ed al fallito. Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi. 
        Il giudice delegato non puo’ far parte del collegio. 
        La  parte  nei  confronti  della  quale la domanda e’ proposta deve costituirsi   almeno   dieci   giorni   prima  dell’udienza  fissata, depositando  memoria  difensiva  contenente,  a pena di decadenza, le eccezioni  processuali  e di merito non rilevabili d’ufficio, nonche’ l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 
        Nel  medesimo  termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono intervenire nel giudizio. 
        Nel corso dell’udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le  parti,  i  mezzi  di  prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti.
        Il  tribunale,  se  necessario,  puo’  assumere  informazioni anche d’ufficio e puo’ autorizzare la produzione di ulteriori documenti. 
        Il fallito puo’ chiedere di essere sentito. 
        Il  tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via provvisoria,  le  domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti.  Qualora  il  tribunale  non  abbia  pronunciato  in via definitiva, provvede con decreto motivato non reclamabile entro venti giorni dall’udienza.
        Il  decreto  e’  comunicato  dalla  cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.»

Art. 85.
Abrogazione dell’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  100  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ abrogato.

Art. 86.
Sostituzione dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  101  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  101 (Domande tardive di crediti).


      • Le domande di ammissione al  passivo  di  un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili  e  immobili,  depositate  in  cancelleria oltre il termine di trenta  giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e  non  oltre  quello  di  dodici  mesi  dal  deposito del decreto di esecutivita’ dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare  complessita’  della  procedura,  il  tribunale,  con  la sentenza  che  dichiara  il  fallimento,  puo’ prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.
        Il  procedimento  di  accertamento  delle domande tardive si svolge nelle  stesse  forme di cui all’articolo 95. Il curatore da’ avviso a coloro  che  hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
        Il  creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia’ distribuite nei  limiti  di  quanto  stabilito  nell’articolo 112. Il titolare di diritti  su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e’ dipeso da causa non imputabile, puo’ chiedere che siano sospese le attivita’ di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto.
        Decorso  il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo e’ dipeso da causa a lui non imputabile.».

Art. 87.
Sostituzione dell’articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  102  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  102  (Previsione di insufficiente realizzo).


      • Il tribunale, con  decreto  motivato  da  adottarsi  prima dell’udienza per l’esame dello  stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni  prima  dell’udienza  stessa, corredata da una relazione sulle prospettive  della  liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed   il   fallito,   dispone  non  farsi  luogo  al  procedimento  di accertamento  del  passivo  relativamente  ai  crediti concorsuali se risulta che non puo’ essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei  creditori  che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. 
        Il  tribunale  dispone  in  conformita’ a quanto previsto nel primo comma  anche  se  la  condizione di insufficiente realizzo emerge nel corso  delle  eventuali  udienze successive a quella fissata ai sensi dell’articolo 16.
        Il  curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che  abbiano  presentato  domanda  di  ammissione al passivo ai sensi degli  articoli 93  e  101,  i quali, nei quindici giorni successivi, possono  presentare  reclamo  alla corte di appello, che provvede con decreto  in  camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.».

Art. 88.
Sostituzione dell’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  103  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.   103   (Procedimenti  relativi  a  domande  di  rivendica  e restituzione).


      • Ai  procedimenti  che  hanno ad oggetto domande di restituzione  o  di  rivendicazione,  si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non  e’  stato  acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto,  anche  nel  corso dell’udienza di cui all’articolo 95, puo’ modificare  l’originaria  domanda  e chiedere l’ammissione al passivo del  controvalore  del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore  perde  il  possesso  della  cosa  dopo averla acquisita, il titolare  del  diritto puo’ chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.».

Capo VII
Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 89.
Sostituzione alla rubrica del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. La  rubrica  del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942,   n.   267,   e’  sostituita  dalla  seguente:  «Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione dell’attivo.».

Art. 90.
Sostituzione dell’articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  104  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:



    • «Art.  104  (Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito).



      • Con la  sentenza  dichiarativa del fallimento, il tribunale puo’ disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami  dell’azienda,  se  dalla  interruzione  puo’  derivare un danno grave, purche’ non arrechi pregiudizio ai creditori.
        Successivamente,  su  proposta  del  curatore, il giudice delegato, previo  parere  favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto   motivato,   la   continuazione   temporanea  dell’esercizio dell’impresa,  anche  limitatamente  a  specifici  rami dell’azienda, fissandone la durata.
        Durante  il  periodo  di  esercizio  provvisorio,  il  comitato dei creditori e’ convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato   sull’andamento   della   gestione   e   per  pronunciarsi sull’opportunita’ di continuare l’esercizio.
        Se   il  comitato  dei  creditori  non  ravvisa  l’opportunita’  di continuare  l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
        Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attivita’ mediante  deposito  in  cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza  indugio  il  giudice  delegato  e il comitato dei creditori di circostanze  sopravvenute  che  possono  influire  sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.
        Il tribunale puo’ ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in  qualsiasi  momento laddove ne ravvisi l’opportunita’, con decreto in  camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.
        Durante  l’esercizio  provvisorio  i contratti pendenti proseguono, salvo   che  il  curatore  non  intenda  sospenderne  l’esecuzione  o scioglierli.
        I  crediti   sorti   nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  sono soddisfatti  in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).
        Al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.».

Art. 91.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo  l’articolo  104  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,sono inseriti i seguenti:


    • «Art.  104-bis  (Affitto  dell’azienda  o  di rami dell’azienda).


      • Anche  prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’articolo  104-ter  su proposta del curatore, il giudice delegato, previo  parere  favorevole  del  comitato  dei  creditori,  autorizza l’affitto  dell’azienda  del  fallito  a  terzi anche limitatamente a specifici  rami  quando  appaia  utile  al  fine  della piu’ proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.
        La  scelta  dell’affittuario  e’  effettuata  dal  curatore a norma dell’articolo  107,  sulla  base  di stima, assicurando, con adeguate forme  di pubblicita’, la massima informazione e partecipazione degli interessati.  La scelta dell’affittuario deve tenere conto, oltre che dell’ammontare  del  canone  offerto, delle garanzie prestate e della attendibilita’ del piano di prosecuzione   delle   attivita’ imprenditoriali,   avuto  riguardo  alla  conservazione  dei  livelli occupazionali.
        Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall’articolo  2556  del  codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee  garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal  contratto  e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto  che  puo’  essere  esercitato,  sentito  il  comitato  dei creditori,   con  la  corresponsione  all’affittuario  di  un  giusto indennizzo  da corrispondere ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).
        La  durata  dell’affitto  deve  essere  compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
        Il  diritto  di  prelazione  a  favore dell’affittuario puo’ essere concesso   convenzionalmente,   previa  espressa  autorizzazione  del giudice   delegato  e  previo  parere  favorevole  del  comitato  dei creditori.  In  tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del  prezzo  di vendita dell’azienda o del singolo ramo, il curatore, entro  dieci  giorni,  lo  comunica  all’affittuario,  il  quale puo’ esercitare   il   diritto  di  prelazione  entro  cinque  giorni  dal ricevimento della comunicazione. 
        La  retrocessione  al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta  la  responsabilita’  della  procedura per i debiti maturati sino  alla  retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112  e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.».

    • «Art.  104-ter (Programma di liquidazione).


      • Entro sessanta giorni dalla  redazione dell’inventario, il curatore predispone un programma di  liquidazione  da  sottoporre,  acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all’approvazione del giudice delegato.   Il programma deve indicare le modalita’ e i termini previsti per la realizzazione dell’attivo, specificando:
            a) l’opportunita’    di    disporre    l’esercizio    provvisorio dell’impresa,  o  di  singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104,  ovvero  l’opportunita’ di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104-bis;
            b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
            c) le   azioni   risarcitorie,  recuperatorie  o  revocatorie  da esercitare;
            d) le  possibilita’ di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
            e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti. 
        Il  curatore  puo’  essere  autorizzato  dal  giudice  delegato  ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.
        Il  comitato  dei  creditori puo’ proporre al curatore modifiche al programma  presentato.  L’approvazione  del programma di liquidazione tiene  luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi  della  presente legge per l’adozione di atti o l’effettuazione di operazioni inclusi nel programma.
        Per  sopravvenute  esigenze,  il  curatore  puo’ presentare, con le modalita’  di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione. 
        Prima  della approvazione del programma, il curatore puo’ procedere alla   liquidazione   di  beni,  previa  autorizzazione  del  giudice delegato,  sentito  il  comitato dei creditori se gia’ nominato, solo quando  dal  ritardo  puo’  derivare  pregiudizio  all’interesse  dei creditori.
        Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo’ non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o piu’ beni, se l’attivita’ di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo  caso,  il curatore ne da’ comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni esecutive  o  cautelari  sui  beni  rimessi  nella disponibilita’ del debitore.».

Art. 92.
Sostituzione dell’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  105  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.  105  (Vendita  dell’azienda,  di rami, di beni e rapporti in blocco). 


      • La  liquidazione  dei  singoli  beni  ai  sensi  degli articoli seguenti  del  presente  capo  e’  disposta  quando  risulta prevedibile  che  la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami,  di  beni  o  rapporti  giuridici  individuabili  in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. 
        La  vendita  del  complesso  aziendale  o  di  rami dello stesso e’ effettuata con le modalita’ di cui all’articolo 107, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.
        Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda,   il   curatore,   l’acquirente  e  i  rappresentanti  dei lavoratori  possono  convenire  il  trasferimento  solo  parziale dei lavoratori  alle  dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
        Salva   diversa   convenzione,   e’   esclusa   la  responsabilita’ dell’acquirente  per  i  debiti  relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
        Il curatore puo’ procedere altresi’ alla cessione delle attivita’ e delle  passivita’  dell’azienda  o  dei  suoi rami, nonche’ di beni o rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco,  esclusa  comunque la responsabilita’ dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
        La  cessione  dei  crediti  relativi  alle aziende cedute, anche in mancanza  di  notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei   confronti   dei   terzi,   dal   momento   dell’iscrizione  del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e’ liberato se paga in buona fede al cedente. 
        I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita’ e il loro grado a favore del cessionario. 
        Il  curatore  puo’  procedere  alla  liquidazione anche mediante il conferimento   in   una  o  piu’  societa’,  eventualmente  di  nuova costituzione,  dell’azienda  o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti,  con  i  relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilita’ dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile  ed  osservate  le  disposizioni  inderogabili contenute nella presente  sezione.  Sono  salve  le  diverse disposizioni previste in leggi speciali.
        Il  pagamento del prezzo puo’ essere effettuato mediante accollo di debiti  da  parte  dell’acquirente  solo  se  non  viene  alterata la graduazione dei crediti.».

Art. 93.
Sostituzione dell’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  106  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  106  (Vendita  dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni,  mandato  a riscuotere).


      • Il curatore puo’ cedere i crediti, compresi  quelli  di  natura  fiscale  o  futuri, anche se oggetto di contestazione;   puo’ altresi’   cedere   le   azioni   revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia’ pendenti. 
        Per  la  vendita della quota di societa’ a responsabilita’ limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile. 
        In  alternativa  alla  cessione  di cui al primo comma, il curatore puo’ stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.».

Art. 94.
Sostituzione dell’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  107  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  107 (Modalita’ delle vendite).


      • Le vendite e gli altri atti di  liquidazione  sono  effettuati  dal  curatore,  tramite procedure competitive  anche  avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di  stime  effettuate,  salvo  il  caso di beni di modesto valore, da parte  di  operatori  esperti,  assicurando,  con  adeguate  forme di pubblicita’,   la   massima   informazione   e  partecipazione  degli interessati.
        Per  i  beni  immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita,   e’  data  notizia  mediante  notificazione  da  parte  del curatore,  a  ciascuno  dei  creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
        Il  curatore  puo’  sospendere  la  vendita  ove  pervenga  offerta irrevocabile  d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
        Degli  esiti  delle  procedure,  il  curatore  informa  il  giudice delegato  ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.
        Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo’ subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione  del  codice  di procedura civile; altrimenti su istanza del  curatore  il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilita’ dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’articolo 51. 
        Con  regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti  requisiti  di onorabilita’ e professionalita’ dei soggetti specializzati  e  degli  operatori esperti dei quali il curatore puo’ avvalersi  ai sensi del primo comma, nonche’ i mezzi di pubblicita’ e trasparenza delle operazioni di vendita.».

Art. 95.
Sostituzione dell’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  108  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  108 (Poteri del giudice delegato).


      • Il giudice delegato, su istanza   del   fallito,  del  comitato  dei  creditori  o  di  altri interessati,  previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo’ sospendere,  con  decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano  gravi  e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli  stessi  soggetti  entro  dieci  giorni  dal deposito di cui al quarto  comma  dell’articolo  107,  impedire il perfezionamento della vendita  quando  il  prezzo  offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
        Per  i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il  prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle  iscrizioni  relative  ai  diritti di prelazione, nonche’ delle trascrizioni  dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.».

Art. 96.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo  l’articolo  108  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:


    • «Art.  108-bis  (Modalita’  della  vendita di navi, galleggianti ed aeromobili)


      •  La  vendita  di  navi,  galleggianti  ed  aeromobili iscritti  nei  registri  indicati  dal  codice  della  navigazione e’ eseguita  a  norma  delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.».

    • «Art.  108-ter  (Modalita’  della  vendita  di  diritti sulle opere dell’ingegno; sulle  invenzioni  industriali;  sui  marchi). 


      •  Il trasferimento  dei  diritti  di  utilizzazione  economica delle opere dell’ingegno,  il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali,  il  trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.».

Art. 97.
Modifiche all’articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  109  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma, le parole: «Il giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale».

Capo VIII
Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 98.
Sostituzione dell’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  110  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  110.  (Procedimento  di  ripartizione).


      • Il curatore, ogni quattro  mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 97  o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto  delle  somme  disponibili  ed  un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. 
        Il  giudice,  sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del  progetto  di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali e’ in corso uno dei giudizi di cui  all’articolo  98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento o altra modalita’ telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        I  creditori,  entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione  della  comunicazione  di  cui  al  secondo  comma, possono proporre  reclamo  contro  il  progetto di riparto nelle forme di cui all’articolo 26.
        Decorso  tale  termine,  il  giudice  delegato,  su  richiesta  del curatore,  dichiara  esecutivo  il  progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e’ dichiarato esecutivo con  accantonamento  delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.  Il  provvedimento  che  decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.».

Art. 99.
Modifiche all’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al primo comma, il numero 1) e’ sostituito dal seguente: 


      •  «1) per il pagamento dei crediti prededucibili;»;

    • b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:


      • «Sono  considerati debiti prededucibili quelli cosi’ qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti  sono  soddisfatti  con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).».

Art. 100.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo  l’articolo  111  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:


    •   «Art.  111-bis  (Disciplina  dei  crediti prededucibili).


      • I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalita’ di cui al capo V,  con  esclusione  di  quelli  non  contestati  per  collocazione e ammontare,  anche  se  sorti  durante  l’esercizio  provvisorio, e di quelli  sorti  a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei  soggetti  nominati  ai  sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso,  se  contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26.
        Per  i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di verificazione dello  stato  passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita,  si  provvede  all’accertamento ai sensi del secondo comma dell’articolo 101.
        I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e  gli  interessi  con  il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare  e  immobiliare,  secondo  un  criterio  proporzionale, con esclusione  di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno  ed  ipoteca  per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. 
        I  crediti  prededucibili  sorti  nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l’attivo e’ presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di  tali  crediti.  Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se l’importo e’ superiore a euro 25.000,00; l’importo puo’ essere aggiornato ogni cinque anni con decreto  del  Ministro  della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della vita.
        Se  l’attivo  e’  insufficiente,  la  distribuzione  deve  avvenire secondo   i  criteri  della  graduazione  e  della  proporzionalita’, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.». 

    •   «Art.   111-ter   (Conti  speciali).


      • La  massa  liquida  attiva immobiliare e’ costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni  immobili,  come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei  loro  frutti  e pertinenze, nonche’ dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme. 
        La  massa  liquida attiva mobiliare e’ costituita da tutte le altre entrate.
        Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni  immobili  oggetto  di  privilegio  speciale  e di ipoteca e dei singoli  beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale,  con  analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere  specifico  e  della  quota di quelle di carattere generale imputabili  a  ciascun  bene  o  gruppo  di  beni secondo un criterio proporzionale.».

    •   «Art.  111-quater  (Crediti  assistiti  da  prelazione).


      • I crediti assistiti  da  privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale,   le  spese  e  gli  interessi,  nei  limiti  di  cui  agli articoli 54   e  55,  sul  prezzo  ricavato  dalla  liquidazione  del patrimonio  mobiliare,  sul  quale concorrono in un’unica graduatoria con  i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
        I  crediti  garantiti  da  ipoteca  e  pegno  e quelli assistiti da privilegio  speciale  hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese  e  gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.».

Art. 101.
Sostituzione dell’articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  112  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente).


      • I creditori  ammessi a norma dell’articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni  posteriori  alla  loro  ammissione  in  proporzione del rispettivo  credito,  salvo  il  diritto  di  prelevare  le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause  di  prelazione  o se il ritardo e’ dipeso da cause ad essi non imputabili.».

Art. 102.
Sostituzione dell’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  113  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  113  (Ripartizioni parziali). 


      • Nelle ripartizioni parziali, che non possono  superare  l’ottanta  per  cento  delle  somme  da ripartire,  devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
            1) ai creditori ammessi con riserva;
            2) ai  creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
            3) ai  creditori  opponenti la cui domanda e’ stata accolta ma la sentenza non e’ passata in giudicato;
            4) ai  creditori  nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
        Le  somme  ritenute  necessarie per spese future, per soddisfare il compenso  al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute;  in  questo  caso,  l’ammontare  della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.
        Devono  essere  altresi’ trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti  provvisoriamente  esecutivi  e  non  ancora passati in giudicato.».

Art. 103.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267




  1. Dopo l’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ inserito il seguente:



    • «Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva).



      • Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con  riserva,  su  istanza del curatore o della parte interessata, il giudice  delegato  modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.».

Art. 104.
Sostituzione dell’articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  114  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.   114  (Restituzione  di  somme  riscosse).


      • I  pagamenti effettuati  in  esecuzione  dei  piani  di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione. 
        I  creditori  che  hanno  percepito  pagamenti  non  dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.».

Art. 105.
Sostituzione dell’articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  115  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  115  (Pagamento  ai  creditori).


      • Il curatore provvede al pagamento   delle   somme   assegnate   ai  creditori  nel  piano  di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purche’ tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
        Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore  attribuisce  le  quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione   sia  stata  tempestivamente  comunicata,  unitamente  alla documentazione  che  attesti,  con  atto  recante  le  sottoscrizioni autenticate  di  cedente  e  cessionario,  l’intervenuta cessione. In questo  caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.».

Art. 106.
Sostituzione dell’articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  116  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  116  (Rendiconto  del  curatore).


      • Compiuta la liquidazione dell’attivo  e  prima del riparto finale, nonche’ in ogni caso in cui cessa  dalle  funzioni,  il  curatore  presenta  al  giudice delegato l’esposizione  analitica delle operazioni contabili e della attivita’ di gestione della procedura.
        Il  giudice  ordina  il  deposito  del conto in cancelleria e fissa l’udienza  fino  alla  quale  ogni interessato puo’ presentare le sue osservazioni  o contestazioni. L’udienza non puo’ essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. 
        Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza, il curatore da’ immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che  hanno  proposto  opposizione,  ai  creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto  e  presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all’udienza.
        Se  all’udienza  stabilita  non  sorgono  contestazioni o su queste viene  raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti,  fissa  l’udienza  innanzi  al  collegio  che provvede in camera di consiglio.».

Art. 107.
Sostituzione dell’articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  117  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  117  (Ripartizione finale)


      • Approvato il conto e liquidato il  compenso  del  curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. 
        Nel  riparto  finale  vengono  distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente  fatti.  Tuttavia,  se la condizione non si e’ ancora verificata  ovvero  se  il  provvedimento  non  e’  ancora passato in giudicato,  la  somma  e’  depositata  nei modi stabiliti dal giudice delegato,  perche’,  verificatisi  gli  eventi indicati, possa essere versata   ai   creditori  cui  spetta  o  fatta  oggetto  di  riparto supplementare   fra  gli  altri  creditori.  Gli  accantonamenti  non impediscono la chiusura della procedura.
        Il  giudice  delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, puo’ disporre  che  a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in  luogo  delle  somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
        Per  i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca gia’  indicati  ai  sensi  dell’articolo  34. Decorsi cinque anni dal deposito,  le  somme  non  riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi,   se   non   richieste   da   altri   creditori,   rimasti insoddisfatti,  sono  versate  a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
        dell’economia  e  delle  finanze,  ad apposita unita’ previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 
        Il  giudice,  anche  se e’ intervenuta l’esdebitazione del fallito,omessa  ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei   creditori  rimasti  insoddisfatti  che  abbiano  presentato  la richiesta  di  cui  al  quarto  comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti.».

Capo IX
Modifiche al titolo II, capo VIIIdel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 108.
Modifiche all’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  primo comma, numero 1), le parole: «nei termini stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito»;

    • b) al  primo  comma,  numero  2),  le  parole:  «il  compenso del curatore  e  le  spese  di procedura» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione»;

    • c) al primo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente: 


      • « 4)  quando  nel  corso  della  procedura  si  accerta che la sua prosecuzione   non  consente  di  soddisfare,  neppure  in  parte, i  creditori  concorsuali,  ne’  i  crediti  prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo’ essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33.»;

    • d) dopo il primo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente: 


      • «Ove si tratti di fallimento di societa’ il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di  fallimento  della  societa’  determina  anche  la  chiusura della procedura  estesa  ai  soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei confronti  del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.».

Art. 109.
Modifiche all’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  119  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e’ sostituito dai seguenti:


    • «Quando   la   chiusura  del  fallimento  e’  dichiarata  ai  sensi dell’articolo  118,  primo  comma, n. 4), prima dell’approvazione del programma  di  liquidazione,  il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
      Contro  il  decreto  che  dichiara  la  chiusura  o  ne respinge la richiesta e’ ammesso reclamo a norma dell’articolo 26. 
      Con  i  decreti  emessi  ai  sensi  del primo e del terzo comma del presente  articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare  gli  effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito  del  passaggio  in  giudicato  della  sentenza di revoca del fallimento  o  della  definitivita’  del  decreto di omologazione del concordato fallimentare.».

Art. 110.
Modifiche all’articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  120  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e’ sostituito dai seguenti:


    •  «Le  azioni  esperite  dal  curatore  per  l’esercizio  di  diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. 
      I  creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. 
      Il  decreto  o la sentenza con la quale il credito e’ stato ammesso al   passivo  costituisce  prova  scritta  per  gli  effetti  di  cui all’articolo 634 del codice di procedura civile.».

Art. 111.
Modifiche all’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni


    • a) al  secondo  comma,  le  parole: «non soggetta a gravame» sono soppresse;

    • b) al secondo comma, il numero 2) e’ sostituito dal seguente


      • «2)  stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma  dell’articolo  16,  eventualmente  abbreviandoli  non oltre la meta’;  i  creditori  gia’  ammessi  al passivo nel fallimento chiuso possono  chiedere  la  conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.»;

    • c) dopo il secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente: 


      • «La sentenza puo’ essere appellata a norma dell’articolo 18.».

Art. 112.
Modifiche all’articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  122  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:


    • «Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».

Art. 113.
Modifiche all’articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    •     a) al  primo  comma la parola: «70» e’ sostituita dalla seguente: «67-bis»;

    •     b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente


      • «Sono  privi  di  effetto  nei confronti dei creditori gli atti a titolo  gratuito  e  quelli  di  cui all’articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.».

Art. 114.
Sostituzione dell’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  124  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  124  (Proposta  di  concordato).


      • La proposta di concordato puo’  essere  presentata da uno o piu’ creditori o da un terzo, anche prima  del  decreto  che  rende esecutivo lo stato passivo, purche’ i dati  contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di  predisporre  un  elenco  provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre  all’approvazione  del  giudice  delegato.  Essa  non puo’ essere  presentata  dal  fallito, da societa’ cui egli partecipi o da societa’ sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi  dalla  dichiarazione  di fallimento e purche’ non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
        La proposta puo’ prevedere:
            a) la  suddivisione  dei  creditori  in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
            b)  trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse,  indicando  le  ragioni  dei  trattamenti  differenziati dei medesimi;
            c) la  ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o  altre  operazioni  straordinarie,  ivi  compresa l’attribuzione ai creditori, nonche’ a societa’ da questi partecipate, di azioni, quote ovvero  obbligazioni,  anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
        La  proposta  puo’  prevedere  che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purche’ il piano ne preveda   la   soddisfazione   in   misura  non  inferiore  a  quella realizzabile,   in  ragione  della  collocazione preferenziale,  sul ricavato  in  caso  di  vendita,  avuto riguardo al valore di mercato attribuibile  al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una  societa’  di  revisione  designati dal tribunale. Il trattamento stabilito  per  ciascuna  classe  non puo’ aver l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
        La  proposta  presentata  da  un  terzo puo’ prevedere la cessione, oltre  che  dei  beni  compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni  di  pertinenza  della  massa, purche’ autorizzate dal giudice delegato,  con  specifica  indicazione dell’oggetto e del fondamento della  pretesa.  Il  terzo  puo’  limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori   ammessi   al   passivo,   anche provvisoriamente,  e  a  quelli  che  hanno proposto opposizione allo stato  passivo o domanda di ammissione  tardiva  al  tempo  della proposta.  In  tale  caso,  verso  gli  altri  creditori  continua  a rispondere  il  fallito,  fermo  quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.».

Art. 115.
Sostituzione dell’articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267




  1. L’articolo  125  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:



    • «Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori).



      • La proposta di concordato e’ presentata con ricorso al giudice delegato, il  quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con    specifico   riferimento   ai   presumibili   risultati   della liquidazione.
        Qualora  la  proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al  primo  comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo  dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a)  e  b),  tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma.
        Una  volta  espletati  tali  adempimenti  preliminari,  il  giudice delegato,  acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta  venga  comunicata  ai  creditori, specificando dove possono essere   reperiti  i  dati  per  la  sua  valutazione.  Nel  medesimo provvedimento  il  giudice  delegato fissa un termine non inferiore a venti  giorni  ne’  superiore  a  trenta,  entro il quale i creditori devono  far  pervenire  nella  cancelleria  del  tribunale  eventuali dichiarazioni  di  dissenso.  Se le proposte sono piu’ di una, devono essere portate in votazione contemporaneamente.
        Se   la   societa’  fallita  ha  emesso  obbligazioni  o  strumenti finanziari  oggetto della proposta di concordato, la comunicazione e’ inviata  agli  organi  che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinche’ possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine  previsto  dal  terzo  comma  e’  prolungato  per  consentire l’espletamento delle predette assemblee.».

Art. 116.
Sostituzione dell’articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  126  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  126  (Concordato  nel  caso di numerosi creditori).


      • Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice  delegato  puo’  autorizzare il curatore a dare notizia della proposta   di  concordato,  anziche’  con  comunicazione  ai  singoli creditori,  mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale.».

Art. 117.
Sostituzione dell’articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  127  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  127  (Voto  nel  concordato).


      • Se la proposta e’ presentata prima  che  lo  stato  passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto  i  creditori  che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto  al  voto  sono  quelli  indicati  nello  stato  passivo reso esecutivo  ai  sensi  dell’articolo  97.  In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche  i  creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
        I  creditori  muniti  di  privilegio, pegno o ipoteca, ancorche’ la garanzia  sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto  di  prelazione,  salvo  quanto  previsto dal terzo comma. La rinuncia puo’ essere anche parziale, purche’ non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori. 
        Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in  tutto  o  in  parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta  dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
        I  creditori  muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato  prevede,  ai  sensi  dell’articolo  124,  terzo comma, la soddisfazione  non  integrale,  sono  considerati chirografari per la parte residua del credito.
        Sono  esclusi  dal  voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del  debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che  sono  diventati  cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento. 
        La   stessa   disciplina  si  applica  ai  crediti  delle  societa’ controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. 
        I  trasferimenti  di  crediti  avvenuti  dopo  la  dichiarazione di fallimento  non  attribuiscono  diritto  di  voto,  salvo  che  siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.».

Art. 118.
Sostituzione dell’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  128  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  128  (Approvazione  del  concordato).



      1. Il  concordato  e’ approvato   se   riporta   il   voto  favorevole  dei  creditori  che  rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. 
        Ove  siano  previste  diverse classi di creditori, il concordato e’ approvato   se   riporta   il   voto  favorevole  dei  creditori  che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime.
        I  creditori  che  non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. 
        La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli  crediti,  che  avvenga  per  effetto  di una sentenza emessa successivamente   alla  scadenza  del  termine  fissato  dal  giudice delegato   per   le   votazioni,  non  influisce  sul  calcolo  della maggioranza.».

Art. 119.
Sostituzione dell’articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  129  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.   129  (Giudizio  di  omologazione). 


      •  Decorso  il  termine stabilito  per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
        Se  la proposta e’ stata approvata, il giudice delegato dispone che ne  sia  data  immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori  dissenzienti  e  fissa un termine non inferiore a quindici giorni  e  non  superiore  a  trenta  giorni  per  la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato,e per il deposito  della  relazione conclusiva del curatore; se la proposta di concordato e’ stata presentata dal curatore, la relazione e’  redatta  e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede  se  sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo  comma  e  il  proponente  richiede  che il tribunale proceda all’approvazione del concordato.
        L’opposizione  e  la  richiesta  di  omologazione si propongono con ricorso a norma dell’articolo 26. 
        Se  nel  termine  fissato  non  vengono  proposte  opposizioni,  il tribunale,  verificata la regolarita’ della procedura e l’esito della votazione,  omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
        Se sono state proposte opposizioni ovvero se e’ stata presentata la richiesta  di  omologazione, si  procede  ai sensi dell’articolo 26, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in quanto compatibili.
        Il  tribunale  provvede  con  decreto  motivato  pubblicato a norma dell’articolo 17.
        Quando  sono  previste  diverse  classi di creditori, il tribunale, riscontrato  il  raggiungimento della maggioranza di cui all’articolo 128,  primo  comma,  primo  periodo,  puo’  omologare  il  concordato nonostante  il  dissenso  di  una  o  piu’ classi di creditori, se la maggioranza  delle  classi  ha  approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano  risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
        Al  fine  di  quanto  previsto  dal  settimo  comma,  le  classi di creditori   non   ammessi   al   voto  ai  sensi  del  secondo  comma dell’articolo  127  sono  considerate  favorevoli  ai  soli  fini del requisito della maggioranza delle classi.».

Art. 120.
Sostituzione dell’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  130  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  130  (Efficacia  del  decreto). 


      • La proposta di concordato diventa  efficace  dal  momento  in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
        Quando  il  decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.».

Art. 121.
Sostituzione dell’articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  131 del regio decreto n. 267 del 1942 e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  131  (Reclamo). 


      • Il  decreto del tribunale e’ reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. 
        Il  reclamo  e’  proposto  con  ricorso  da  depositare  presso  la cancelleria  della  corte  d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
        Il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione delle  parti  entro  sessanta  giorni  dal  deposito,  assegnando  al ricorrente  un  termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione  del  decreto per la notifica del ricorso e del decreto al   curatore  e  alle  altre  parti;  assegna  altresi’  alle  parti resistenti   termine  perentorio  per  il  deposito  di  memorie  non inferiore a trenta giorni.
        Il curatore da’ immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
        All’udienza  il  collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.
        Il   decreto,   comunicato   al   debitore  e  pubblicato  a  norma dell’articolo  17,  puo’  essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.».

Art. 122.
Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.

Art. 123.
Modifiche all’articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  primo  comma,  le parole: «nella sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «nel decreto»;

    • b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:


      • «Accertata  la  completa  esecuzione  del  concordato, il giudice delegato  ordina  lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche  iscritte  a  garanzia  e  adotta  ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita’ del concordato.».

Art. 124.
Sostituzione dell’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  137  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  137  (Risoluzione del concordato).


      • Se le garanzie promesse non  vengono  costituite  in  conformita’  del  concordato  o  se  il proponente  non  adempie  regolarmente  agli  obblighi  derivanti dal concordato  e  dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei  creditori  devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell’articolo  26  sesto,  settimo  e  ottavo  comma. Al procedimento partecipa  anche  l’eventuale  garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o piu’ creditori o anche d’ufficio. 
        Il  decreto  che  risolve  il  concordato  riapre  la  procedura di fallimento ed e’ provvisoriamente esecutivo. 
        Il decreto e’ reclamabile ai sensi dell’articolo 131. 
        Il  ricorso  per  la  risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza  del  termine  fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
        Le  disposizioni  di  questo  articolo  non si applicano quando gli obblighi  derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
        Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso  cui  il  terzo,  ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilita’ per effetto del concordato.».

Art. 125.
Modifiche all’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al primo comma, le parole: «Nessun’altra azione di nullita’ e’ ammessa» sono sostituite dalle seguenti: «Non e’ ammessa alcuna altra azione di nullita’. Si procede a norma dell’articolo 137.»;

    • b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
      «Il  decreto  che  annulla  il  concordato riapre la procedura di fallimento  ed  e’ provvisoriamente esecutivo. Esso e’ reclamabile ai sensi dell’articolo 131.»;

    • c) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
      «Il  ricorso  per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi  dalla  scoperta  del  dolo  e, in ogni caso, non oltre due anni dalla  scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.».

Art. 126.
Sostituzione dell’articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  139  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.   139  (Provvedimenti  conseguenti  alla  riapertura).


      • La sentenza  che  riapre  la  procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.».

Art. 127.
Sostituzione dell’articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267




  1. L’articolo  141  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:



    • «Art. 141 (Nuova proposta di concordato).



      • Reso esecutivo il nuovo stato  passivo,  il  proponente  e’  ammesso  a  presentare una nuova proposta  di concordato. Questo non puo’ tuttavia essere omologato se prima  dell’udienza  a  cio’  destinata non sono depositate, nei modi stabiliti  del  giudice  delegato,  le  somme  occorrenti  per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.».

Capo X
Modifiche al titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 128.
Modifiche al titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Il titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:

«Capo IX
Della esdebitazione




    •  Art.  142 (Esdebitazione).


      • Il fallito persona fisica e’ ammesso al  beneficio  della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
            1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le  informazioni  e  la  documentazione  utile  all’accertamento  del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
            2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
            3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
            4)  non  abbia  beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
            5)   non   abbia   distratto   l’attivo   o   esposto  passivita’ insussistenti,  cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa  la  ricostruzione  del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
            6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta  fraudolenta  o  per  delitti  contro l’economia pubblica, l’industria  e  il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con  l’esercizio  dell’attivita’  d’impresa, salvo che per tali reati sia  intervenuta  la  riabilitazione.  Se e’ in corso il procedimento penale  per  uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.
        L’esdebitazione  non  puo’  essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. 
        Restano esclusi dall’esdebitazione:
            a) gli  obblighi  di  mantenimento  e  alimentari  e  comunque le obbligazioni  derivanti  da  rapporti  non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46;
            b) i  debiti  per  il  risarcimento  dei  danni da fatto illecito extracontrattuale  nonche’  le  sanzioni  penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
        Sono  salvi  i  diritti  vantati  dai  creditori  nei  confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

    • Art.  143  (Procedimento  di esdebitazione).


      • Il tribunale, con il decreto  di  chiusura  del  fallimento  o  su  ricorso  del  debitore presentato  entro  l’anno successivo, verificate le condizioni di cui all’articolo   142 e tenuto altresi’ conto  dei  comportamenti collaborativi  del  medesimo,  sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti  del  debitore gia’ dichiarato fallito i debiti concorsuali  non soddisfatti integralmente.
        Contro  il  decreto  che  provvede  sul  ricorso,  il  debitore,  i creditori  non  integralmente  soddisfatti,  il  pubblico ministero e qualunque  interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26.

    • Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti).


      • Il  decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti  anche  nei  confronti  dei creditori anteriori alla apertura della  procedura  di liquidazione che non hanno presentato la domanda di  ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola  eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.».

Art. 129.
Abrogazione dell’articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  145  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ abrogato.

Capo XI
Modifiche al titolo II, capo X del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 130.
Sostituzione dell’articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  146  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  146  (Amministratori,  direttori  generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di societa’ a responsabilita’ limitata). 


      • Gli amministratori e i liquidatori della societa’ sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’articolo 49. Essi devono essere  sentiti  in  tutti  i  casi  in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
        Sono  esercitate  dal  curatore  previa  autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
            a) le  azioni  di  responsabilita’  contro  gli amministratori, i componenti  degli  organi  di  controllo,  i  direttori  generali e i liquidatori;
            b) l’azione  di  responsabilita’  contro  i soci della societa’ a responsabilita’ limitata, nei casi previsti dall’articolo 2476, comma settimo, del codice civile.».

Art. 131.
Sostituzione dell’articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  147  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  147  (Societa’  con soci a responsabilita’ illimitata).


      • La sentenza  che  dichiara il fallimento di una societa’ appartenente ad uno  dei  tipi  regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto  del  codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. 
        Il  fallimento  dei  soci  di  cui  al  comma primo non puo’ essere dichiarato  decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla  cessazione  della  responsabilita’ illimitata anche in caso di trasformazione,  fusione  o  scissione,  se  sono  state osservate le  formalita’   per   rendere   noti  ai  terzi  i  fatti  indicati.  La dichiarazione  di  fallimento e’ possibile solo se l’insolvenza della societa’  attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilita’ illimitata. 
        Il   tribunale,   prima   di  dichiarare  il  fallimento  dei  soci illimitatamente  responsabili,  deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.
        Se  dopo  la  dichiarazione  di  fallimento  della societa’ risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su  istanza  del  curatore,  di  un  creditore,  di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
        Allo  stesso  modo  si  procede,  qualora  dopo la dichiarazione di fallimento  di  un  imprenditore individuale risulti che l’impresa e’ riferibile ad una societa’ di cui il fallito e’ socio illimitatamente responsabile.
        Contro  la  sentenza  del  tribunale  e’  ammesso  appello  a norma dell’articolo 18.
        In  caso  di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante   puo’  proporre  reclamo  alla  corte  d’appello  a  norma dell’articolo 22.».

Art. 132.
Sostituzione dell’articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  148  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  148  (Fallimento  della  societa’  e  dei  soci).


      • Nei casi previsti   dall’articolo   147,  il  tribunale  nomina,  sia  per  il fallimento  della  societa’,  sia per quello dei soci un solo giudice delegato  e  un  solo  curatore,  pur  rimanendo  distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu’ comitati dei creditori.
        Il  patrimonio della societa’ e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
        Il  credito  dichiarato  dai creditori sociali nel fallimento della societa’  si  intende  dichiarato  per  l’intero  e  con  il medesimo eventuale  privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il   creditore   sociale   ha  diritto  di  partecipare  a  tutte  le ripartizioni  fino  all’integrale  pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti  dei  soci  per  la  parte  pagata  in  piu’  della  quota rispettiva.
        I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
        Ciascun  creditore  puo’  contestare  i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

Art. 133.
Modifiche all’articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  150  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:


    • «Contro  il  decreto  emesso  a  norma  del primo comma puo’ essere proposta  opposizione  ai  sensi  dell’articolo  645  del  codice  di procedura civile.».

Art. 134.
Sostituzione dell’articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  151  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  151  (Fallimento  di  societa’  a  responsabilita’ limitata: polizza  assicurativa  e  fideiussione bancaria).


      • Nei fallimenti di societa’  a responsabilita’  limitata  il  giudice,  ricorrendone  i presupposti,  puo’  autorizzare  il  curatore  ad escutere la polizza assicurativa   o   la   fideiussione  bancaria  rilasciata  ai  sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.».

Art. 135.
Modifiche all’articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  152  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e’ sostituito dai seguenti:


    1. «La   proposta  e  le  condizioni  del  concordato,  salva  diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
          a) nelle  societa’  di  persone,  sono  approvate  dai  soci  che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
          b) nelle  societa’  per  azioni,  in  accomandita  per azioni e a responsabilita’  limitata,  nonche’  nelle societa’ cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
      In  ogni  caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b),  del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed e’  depositata  ed  iscritta  nel  registro  delle  imprese  a  norma dell’articolo 2436 del codice civile.».

Art. 136.
Modifiche all’articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al primo comma sono soppresse le parole: «Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell’articolo 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.»;

    • b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:


      • «Contro  il  decreto  di  chiusura  del  fallimento  del socio e’ ammesso reclamo a norma dell’articolo 26.».

Capo XII
Modifiche al titolo II, capo XI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 137.
Sostituzione della rubrica del capo XI, del titolo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. La rubrica del capo XI del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267, e’ sostituita dalla seguente:

«Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.».


Art. 138.
Sostituzione dell’articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  155  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  155  (Patrimoni  destinati ad uno specifico affare).


      • Se e’ dichiarato   il  fallimento  della  societa’,  l’amministrazione  del patrimonio  destinato  previsto  dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),  del  codice  civile  e’  attribuita  al curatore che vi provvede con gestione separata.
        Il  curatore  provvede  a  norma  dell’articolo 107 alla cessione a terzi  del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se   la   cessione  non  e’  possibile,  il  curatore  provvede  alla liquidazione  del  patrimonio  secondo  le  regole della liquidazione della societa’ in quanto compatibili.
        Il  corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o  il  residuo  attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo  fallimentare,  detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano  effettuato  apporti,  ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.».

Art. 139.
Sostituzione dell’articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  156  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di  separatezza).


      • Se a seguito del fallimento della societa’ o nel corso  della  gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato e’  incapiente  provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla  sua  liquidazione  secondo  le  regole della liquidazione della societa’ in quanto compatibili.
        I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda  di insinuazione al passivo del fallimento della societa’ nei casi   di   responsabilita’  sussidiaria o illimitata previsti dall’articolo  2447-quinquies,  terzo  e  quarto  comma,  del  codice civile.
        Se  risultano  violate  le  regole  di  separatezza  fra uno o piu’ patrimoni  destinati  costituiti dalla societa’ e il patrimonio della societa’  medesima,  il curatore puo’ agire in responsabilita’ contro gli  amministratori  e  i  componenti degli organi di controllo della societa’ ai sensi dell’articolo 146.».

Art. 140.
Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.

Capo XIII
Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 141.
Sostituzione dell’articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  164  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  164  (Decreti del giudice delegato).


      •  I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.».

Art. 142.
Sostituzione dell’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  166  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    • «Art.  166 (Pubblicita’ del decreto).


      • Il decreto e’ pubblicato, a cura  del  cancelliere,  mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato  in  via  telematica  per  la  iscrizione  all’ufficio del registro  delle  imprese.  Il  tribunale  puo’,  inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu’ giornali, da esso indicati. 
        Se  il  debitore  possiede  beni  immobili  o altri beni soggetti a pubblica  registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.».

Capo XIV
Modifiche al titolo III, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 143.
Modifiche all’articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al  primo  comma,  le  parole:  «e  la  direzione  del giudice delegato» sono soppresse;

    • b) dopo il secondo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente:


      • «Con  il  decreto  previsto  dall’articolo  163  o con successivo decreto,  il tribunale puo’ stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e’ dovuta l’autorizzazione di cui al secondo comma.».

Art. 144.
Modifiche all’articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1.   All’articolo 169, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la parola: «articoli» e’ inserita la seguente: «45,».

Capo XV
Modifiche al titolo III, capo V,del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 145.
Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. La rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e’  sostituita  dalla seguente:

«Dell’omologazione e dell’esecuzione   del   concordato   preventivo. Degli  accordi  di ristrutturazione di debiti.».


Art. 146.
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Dopo l’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ inserito il seguente:


    •   «Art.  182-ter  (Transazione  fiscale). 


      • Con  il  piano  di  cui all’articolo  160  il  debitore  puo’  proporre  il  pagamento, anche parziale,  dei  tributi  amministrati  dalle  agenzie  fiscali  e dei relativi  accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti  risorse  proprie  dell’Unione  europea. La proposta puo’ prevedere  la  dilazione  del  pagamento. Se il credito tributario e’ assistito  da  privilegio,  la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali  garanzie  non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori  che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che  hanno  una  posizione  giuridica  ed  interessi  economici omogenei a quelli  delle  agenzie  fiscali;  se  il credito tributario ha natura chirografaria,  il trattamento non puo’ essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.
        Copia    della    domanda    e   della   relativa   documentazione, contestualmente   al   deposito  presso  il  tribunale,  deve  essere presentata  al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione   ed   all’ufficio   competente  sulla  base  dell’ultimo domicilio   fiscale   del   debitore,  unitamente  alla  copia  delle dichiarazioni  fiscali  per  le  quali  non  e’ pervenuto l’esito dei controlli automatici nonche’ delle dichiarazioni integrative relative al  periodo sino alla data di resentazione della domanda, al fine di consentire  il  consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non   oltre  trenta  giorni  dalla data  della  presentazione,  deve trasmettere  al  debitore una certificazione attestante l’entita’ del debito  iscritto  a  ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine,  deve  procedere  alla  liquidazione  dei tributi risultanti dalle   dichiarazioni   ed  alla  notifica  dei  relativi  avvisi  di irregolarita’,  unitamente ad una certificazione attestante l’entita’ del   debito  derivante   da  atti  di  accertamento  ancorche’  non definitivi,  per  la  parte  non  iscritta  a ruolo, nonche’ da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del   decreto   di   cui   all’articolo  163,  copia  dell’avviso  di irregolarita’  e  delle  certificazioni  devono  essere  trasmessi al Commissario     giudiziale     per     gli    adempimenti    previsti dall’articolo 171,  primo comma, e dall’articolo 172. In particolare, per  i  tributi  amministrati  dall’agenzia  delle  dogane, l’ufficio competente   a   ricevere   copia   della  domanda  con  la  relativa documentazione  prevista  al  primo  periodo, nonche’ a rilasciare la certificazione  di  cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
        Relativamente  ai  tributi  non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla  data  di  presentazione  della domanda, l’adesione o il diniego alla  proposta  di  concordato  e’  approvato  con atto del direttore dell’ufficio,   su   conforme   parere   della  competente  direzione regionale,  ed  e’  espresso  mediante voto favorevole o contrario in sede   di   adunanza   dei   creditori,   ovvero  nei  modi  previsti dall’articolo 178, primo comma.
        Relativamente  ai  tributi  iscritti  a  ruolo e gia’ consegnati al concessionario  del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione  della  domanda,  quest’ultimo provvede ad esprimere il voto  in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio,  previo  conforme  parere  della  competente  direzione regionale.
        La  chiusura  della  procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181,  determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.   Ai  debiti  tributari  amministrati  dalle  agenzie  fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182-bis.».

Capo XVI
Abrogazione del titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 147.
Abrogazione del titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. Il  titolo  IV  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267, e’ abrogato.

  2. Sono   soppressi   tutti   i  riferimenti  all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Capo XVII
Modifiche al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


Art. 148.
Sostituzione dell’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. L’articolo  195  del  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267, e’ sostituito dal seguente:


    •   «Art.   195  (Accertamento  giudiziario  dello  stato  d’insolvenza anteriore  alla  liquidazione coatta amministrativa).


      • Se un’impresa soggetta  a  liquidazione  coatta  amministrativa  con esclusione del fallimento  si  trova  in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove  l’impresa  ha  la  sede  principale, su richiesta di uno o piu’ creditori,  ovvero  dell’autorita’ che ha la vigilanza sull’impresa o di  questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della  sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
        Con   la   stessa  sentenza  o  con  successivo  decreto  adotta  i provvedimenti  conservativi  che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione. 
        Prima  di  provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita’ di cui all’articolo 15, e l’autorita’ governativa che ha la vigilanza sull’impresa.
        La  sentenza  e’ comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136  del codice di procedura civile, all’autorita’ competente perche’ disponga  la liquidazione. Essa e’ inoltre notificata, affissa e resa pubblica   nei   modi   e  nei  termini  stabiliti  per  la  sentenza dichiarativa di fallimento.
        Contro  la  sentenza  predetta  puo’  essere  proposto  appello  da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. 
        Il   tribunale   che  respinge  il  ricorso  per  la  dichiarazione d’insolvenza  provvede  con  decreto  motivato.  Contro il decreto e’ ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.
        Il  tribunale  provvede  su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione  d’insolvenza  a  norma  di  questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a  liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si  verifica  la  cessazione  della  procedura e sussiste lo stato di insolvenza.  Si  applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.
        Le  disposizioni  di  questo  articolo  non  si applicano agli enti pubblici.».

Art. 149.
Modifiche all’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267



  1. All’articolo  213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al primo comma, le parole: «del Regno» sono soppresse;

    • b) al terzo comma, le parole: «2456 e 2457» sono sostituite dalle seguenti: «2494 e 2495».

Capo XVIII
Disciplina transitoria,abrogazioni ed entrata in vigore


Art. 150.
Disciplina transitoria



  1. I  ricorsi  per  dichiarazione  di  fallimento  e le domande di concordato  fallimentare  depositate prima dell’entrata in vigore del presente  decreto, nonche’ le procedure di fallimento e di concordato fallimentare  pendenti  alla  stessa  data,  sono definiti secondo la legge anteriore.

Art. 151.
Abrogazione in materia di transazione fiscale



  1. L’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e’ abrogato.

Art. 152.
Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito



  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni


    • a) art.  2,  comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la  disciplina  dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle  liste  elettorali,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

    • b) art.  3,  comma  1,  lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole: «o dichiarato fallito, ovvero non sia in  corso,  nei  suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento».

Art. 153.
Entrata in vigore



  1. Il  presente  decreto  entra  in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46,   47,   151  e  152,  che  entrano  in  vigore  il  giorno  della pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara’ inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addi’ 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,   Ministro   dell’economia  e delle finanze
Scajola,   Ministro   delle   attivita’ produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli