DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.272 
 Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche’ la funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2005) 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza di prevenire e contrastare  il  crimine  organizzato  ed  il  terrorismo  interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle prossime  Olimpiadi invernali, nonche’ di assicurare la funzionalita’ dell’Amministrazione dell’interno;
  Ritenuta   altresi’  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza  di garantire  l’efficacia  dei  programmi terapeutici di recupero per le tossicodipendenze anche in caso di recidiva;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  dell’interno,  di  concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;


 E m a n a
il seguente decreto-legge:


( Omissis )


Art. 4.
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti  in programmi di recupero



  1. L’articolo  94-bis  del  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto  dall’articolo  8  della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e’ soppresso.

  2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell’articolo 656  del  codice  di procedura penale non si applica nei confronti di condannati,  tossicodipendenti  o  alcooldipendenti,  che  abbiano in corso  un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per  l’assistenza  ai  tossicodipendenti  ovvero  nell’ambito  di una struttura   autorizzata   e   l’interruzione   del   programma   puo’ pregiudicarne   la   disintossicazione.  In  tale  caso  il  pubblico ministero    stabilisce    i   controlli   per   accertare   che   il tossicodipendente  o  l’alcooldipendente  prosegua  il  programma  di
    recupero  fino  alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la  sospensione  dell’esecuzione  quando accerta che la persona lo ha interrotto.

( Omissis )


Art. 6.
Entrata in vigore



  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


  Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Tremonti,   Ministro   dell’economia  e delle finanze
Baccini,   Ministro   per  la  funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli