DECRETO LEGGE 30 dicembre 2005, n.273
Definizione e proroga dei termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonche’ per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
( Omissis )
Art. 10.
- Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all’articolo 180:
1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»; - b) all’articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».
( Oomissis )
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli