LEGGE 28 dicembre 2005, n.263


Interventi  correttivi  alle  modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche’ ulteriori modifiche  al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n.  642,  al  codice  civile,  alla  legge  21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni  in  tema di diritto alla pensione di reversibilita’ del coniuge divorziato.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28-12-2005- Suppl. Ordinario n.209)


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


Art. 1.



  1. All’articolo  2,  comma  3,  lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a)  all’articolo  183  del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
        Il  giudice  istruttore  fissa  altresi’  una  nuova udienza se deve procedersi a norma dell’articolo 185“;

      • 2) il sesto comma e’ sostituito dai seguenti:


        • Se  richiesto,  il  giudice  concede  alle  parti i seguenti termini perentori:
          1)  un  termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate  alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia’ proposte;
          2)  un  termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed  eccezioni  nuove,  o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni  che  sono  conseguenza  delle  domande  e  delle eccezioni medesime  e  per  l’indicazione  dei  mezzi  di  prova  e  produzioni documentali;
          3)  un  termine  di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
          Salva  l’applicazione  dell’articolo  187,  il giudice provvede sulle richieste  istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione  dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
          Nel  caso  in  cui  vengano  disposti  d’ufficio  mezzi  di prova con l’ordinanza  di  cui  al  settimo comma, ciascuna parte puo’ dedurre, entro  un  termine  perentorio  assegnato dal giudice con la medesima ordinanza,  i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi  nonche’  depositare  memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio  parimenti  assegnato  dal  giudice,  che  si  riserva  di provvedere ai sensi del settimo comma.
          Con  l’ordinanza  che  ammette  le prove il giudice puo’ in ogni caso disporre,  qualora  lo  ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio   disposto   dal  giudice  istruttore  si applicano le disposizioni di cui al terzo comma
          “;

      • 3)  al  settimo  comma,  le  parole:  “di  cui  al  sesto comma” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al settimo comma“;

    • b)  all’articolo  184  del codice di procedura civile ivi richiamato,sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1) al primo comma, le parole: “dal sesto comma” sono sostituite dalle seguenti: “dal settimo comma“;
        2) il secondo comma e’ abrogato.

  2. All’articolo  2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:


    • “c-quater) all’articolo 185, al primo comma e’ premesso il seguente:


      • ll  giudice  istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti,fissa   la  comparizione  delle  medesime  al  fine  di  interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha altresi’  facolta’  di  fissare  la  predetta udienza di comparizione personale   a   norma   dell’articolo  117.  Quando  e’  disposta  la comparizione   personale,   le   parti   hanno   facolta’   di  farsi rappresentare  da  un  procuratore  generale o speciale il quale deve essere  a  conoscenza  dei  fatti della causa. La procura deve essere conferita  con  atto  pubblico o scrittura privata autenticata e deve
        attribuire  al  procuratore  il  potere di conciliare o transigere la controversia.  Se  la  procura  e’  conferita  con scrittura privata, questa  puo’  essere  autenticata anche dal difensore della parte. La mancata  conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da  parte  del  procuratore  e’  valutata  ai sensi del secondo comma dell’articolo 116
        “;

    • c-quinquies)  all’articolo  187,  quarto  comma,  le  parole: “di cui all’articolo   184”   sono   sostituite   dalle   seguenti:  “di  cui all’articolo 183, ottavo comma“”.

  3. All’articolo  2,  comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a)  al numero 1), all’articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1) il numero 2) del secondo comma e’ sostituito dal seguente:
        2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di  somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonche’ gli altri titoli  di  credito  ai  quali  la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia“;

      • 2) al numero 3) del secondo comma, le parole: “o le scritture private autenticate,  relativamente  alle  obbligazioni di somme di denaro in essi contenute” sono soppresse;
        3)  al  terzo  comma  e’  aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il precetto deve contenere trascrizione integrale,ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma“;

    • b) al numero 5), all’ articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1).  al  secondo comma, le parole: “nel comune” sono sostituite dalle seguenti:  “in uno dei comuni del circondario” e dopo le parole: “in mancanza”   sono inserite le seguenti: “ovvero   in  caso  di irreperibilita’ presso la residenza dichiarata o il  domicilio eletto“;
        2) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
        Il   pignoramento  deve  inoltre  contenere  l’avvertimento  che  il debitore,  ai  sensi  dell’articolo  495, puo’ chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto   al   creditore   pignorante   e  ai  creditori  intervenuti, comprensivo  del  capitale,  degli interessi e delle spese, oltre che delle  spese  di  esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita’, sia  da  lui  depositata  in  cancelleria,  prima che sia disposta la vendita  o  l’assegnazione  a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa  istanza  unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto
        dell’importo  del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,  dedotti  i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale
        “;
        3) al quinto comma, le parole: “di cui all’articolo 499, terzo comma” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “di cui all’articolo 499, quarto comma“;

    • c)  il  numero  7)  e’ sostituito dal seguente:


      • “7) l’articolo 499 e’ sostituito dal seguente:


        • Art.  499.  –  (Intervento).
          Possono intervenire nell’esecuzione i creditori  che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo   esecutivo,   nonche’   i   creditori  che,  al  momento  del pignoramento,  avevano  eseguito  un  sequestro.  sui  beni pignorati ovvero  avevano  un  diritto  di  pegno  o  un  diritto di prelazione risultante  da  pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di  somma  di  denaro  risultante  dalle  scritture  contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.
          Il  ricorso  deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui  e’  disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo  di  esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma  ricavata  e  la  dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio  nel  comune  in  cui  ha  sede  il  giudice competente per l’esecuzione.  Se  l’intervento  ha  luogo per un credito di somma di denaro  risultante  dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve   essere   allegato,  a  pena  di  inammissibilita’,  l’estratto autentico  notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
          Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve  notificare  al  debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito,  copia  del  ricorso, nonche’ copia dell’estratto autentico notarile  attestante il credito  se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
          Ai  creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta’ di indicare, con atto notificato o all’udienza in  cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni  del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare  le  spese  necessarie  per  l’estensione.  Se i creditori intervenuti,  senza  giusto  motivo, non estendono il pignoramento ai  beni  indicati  ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni,  il  creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
          Con  l’ordinanza  con  cui e’ disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi  degli  articoli  530,  552  e  569 il giudice fissa, altresi’, udienza  di  comparizione  davanti a se’ del debitore e dei creditori intervenuti  privi  di  titolo  esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere piu’ di sessanta giorni.
          All’udienza  di  comparizione  il  debitore deve dichiarare quali dei crediti  per  i  quali  hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa   misura. Se  il  debitore  non  compare,  si  intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in  assenza  di  titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva   comunque   ai  soli  effetti  dell’esecuzione.  I  creditori intervenuti  i  cui  crediti  siano  stati  riconosciuti da parte del debitore  partecipano  alla  distribuzione  della  somma ricavata per l’intero  ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia  stato  riconoscimento  parziale.  I  creditori intervenuti i cui crediti  siano  stati  viceversa  disconosciuti  dal  debitore  hanno diritto,  ai sensi dell’articolo 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e   dimostrino  di  avere  proposto,  nei  trenta  giorni  successivi all’udienza  di  cui al presente comma, l’azione necessaria affinche’ essi possano munirsi del titolo esecutivo
          “”;

    • d) dopo il numero 7) e’ inserito il seguente:


      • “7-bis) L’articolo 500 e’ sostituito dal seguente:


        • Art.  500.  –  (Effetti dell’intervento).
          L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da’ diritto  a  partecipare  alla  distribuzione  della somma ricavata, a partecipare  all’espropriazione  del  bene pignorato e a provocarne i singoli atti
          “”;

    • e)  il  numero  8)  e’ sostituito dal seguente:


      • 8) l’articolo 510 e’ sostituito dal seguente:


        • Art. 510. – (Distribuzione della somma ricavata).
          Se vi e’ un solo creditore  pignorante  senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione,  sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante  il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
          In  caso  diverso  la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo  alle  cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle  somme  che  spetterebbero  ai  creditori  intervenuti privi di titolo  esecutivo  i  cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
          L’accantonamento e’ disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinche’ i predetti creditori possano munirsi di titolo  esecutivo  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo di tempo non superiore  a  tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle  parti  o  anche  d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti  a se’ del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti,   con   l’eccezione  di  coloro  che  siano  gia’  stati integralmente soddisfatti, e da’ luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per  la distribuzione della somma accantonata e’ disposta anche prima che  sia  decorso  il  termine  fissato  se  vi e’ istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
          Il  residuo  della  somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui  al  terzo  comma  ovvero  dopo  che sia decorso il termine nello stesso  previsto,  e’ consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione
          “”;

    • f) al numero 17), all’articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi  richiamato,  le  parole:  “a un dottore commercialista o esperto contabile” sono sostituite dalle seguenti: “a un commercialista“;

    • g) dopo il numero 17) e’ inserito il seguente:
      17-bis)   all’articolo  534-ter,  le  parole:  “.con  incanto”  sono soppresse e la parola: “notaio”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “professionista“”;

    • h)  al  numero 20.2), all’articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:



      • I  provvedimenti  di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile“;

    • i) il numero 21) e’ sostituito dal seguente:


      • 21)  all’articolo  560,  i  commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
        “Il   giudice   dell’esecuzione   dispone,   con   provvedimento  non impugnabile,  la  liberazione  dell’immobile  pignorato,  quando  non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o  parte  dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se  concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.
        Il  provvedimento  costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed e’ eseguito  a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto   di   trasferimento   nell’interesse  dell’aggiudicatario  o dell’assegnatario se questi non lo esentano.
        Il  giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 569,stabilisce  le modalita’ con cui il custode deve adoperarsi affinche’ gli  interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.  Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice   dell’esecuzione,   all’amministrazione   e   alla  gestione dell’immobile  pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita’
        “”;

    • l) al numero 25), all’articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1)  al  secondo  comma,  le  parole:  “e  delle  mappe  censuarie, il certificato  di  destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso” sono  soppresse  e,  dopo  le  parole:  “all’immobile pignorato” sono inserite  le  seguenti:  “effettuate  nei  venti  anni anteriori alla trascrizione del pignoramento“;

      • 2)  al  terzo  comma, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:
        Un  termine  di  centoventi giorni e’ inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata  debba  essere  completata” e, al secondo periodo, dopo le parole:  “non  e’ concessa,” sono inserite le seguenti: “oppure se la documentazione  non  e’  integrata  nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,”;

    • m) al numero 26), all’articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1)  al  secondo  periodo  del  primo  comma,  la parola: “novanta” e’ sostituita dalla seguente: “centoventi“;

      • 2)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole:  “Il giudice con la medesima ordinanza”  sono  inserite  le seguenti: “stabilisce le modalita’ con cui deve essere prestata la cauzione,”;

    • n) dopo il numero 26) e’ inserito il seguente:


      • 26-bis)  all’articolo  570,  le  parole: “e del valore dell’immobile determinato   a   norma  dell’articolo  568”  sono  sostituite  dalle seguenti:   “,   del   valore   dell’immobile   determinato  a  norma dell’articolo  568,  del  sito  Internet  sul  quale e’ pubblicata la relativa  relazione  di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore“”;

    • o) al numero 27), all’articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1)  al  primo  comma,  le  parole:  “Se  un termine piu’ lungo non e’ fissato  dall’offerente,  l’offerta non puo’ essere revocata prima di venti giornisono soppresse;

      • 2) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:


        • L’offerta e’ irrevocabile, salvo che:
          1)  il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573;
          2) il giudice ordini l’incanto;
          3)  siano  decorsi  centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta
          “;

    • p) al numero 27), all’articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato,  al  quarto comma, le parole: “anche in questi casisono soppresse;

    • q) al numero 31), all’articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato,  al  quinto  comma,  le  parole:  “Nel caso di diserzione della” sono sostituite dalle seguenti: “Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla” e dopo le parole: “primo comma” sono inserite le  seguenti:  “,  salvo  che  ricorra  un documentato e giustificato motivo,”;

    • r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1)  all’articolo  591  del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:


        • 1.1)  al primo comma, le parole: “non crede di” sono sostituite dalle seguenti: “decide di non“;
          1.2)  al  secondo  comma, le parole: “In quest’ultimo caso il giudice puo'” sono sostituite dalle seguenti: “Il giudice puo’ altresi’“;

      • 2)  l’articolo  591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato e’ sostituito dal seguente:


        • Art.  591-bis.  (Delega  delle  operazioni di vendita).
          Il giudice dell’esecuzione,  con  l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, puo’, sentiti gli interessati,  delegare  ad  un notaio avente preferibilmente sede nel circondario  o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi  elenchi  di  cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione  del  presente  codice,  il compimento delle operazioni di vendita  secondo  le  modalita’  indicate al terzo comma del medesimo articolo  569.  Con  la  medesima  ordinanza il giudice stabilisce il termine  per  lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita’ della  pubblicita’,  il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo  571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto.
          Il professionista delegato provvede:
          1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568,  terzo  comma,  tenendo  anche  conto  della  relazione  redatta dall’esperto  nominato  dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma,  e  delle  eventuali  note  depositate  dalle  parti  ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
          2)  agli  adempimenti  previsti  dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma;
          3)  alla  deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
          4)  alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581;
          5)  a  ricevere  o  autenticare  la  dichiarazione  di  nomina di cui all’articolo 583;
          6)  sulle  offerte  dopo  l’incanto  a  norma dell’articolo 584 e sul versamento  del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;
          7) sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590;
          8)   alla   fissazione  del  nuovo  incanto  e  del  termine  per  la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591;
          9) alla   fissazione   dell’ulteriore  incanto  nel  caso  previsto dall’articolo 587;
          10) ad    autorizzare    l’assunzione    dei   debiti   da   parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
          11) alla esecuzione delle formalita’ di registrazione, trascrizione e voltura  catastale  del  decreto di trasferimento, alla comunicazione dello  stesso  a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per  le  comunicazioni  di  atti  volontari  di trasferimento nonche’ all’espletamento delle formalita’ di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di  trasferimento  pronunciato  dal  giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
          12)  alla  formazione  del  progetto  di  distribuzione  ed  alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;
          13)  ad  ordinare  alla  banca  o all’ufficio postale la restituzione delle  cauzioni  e  di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico  o  deposito  intestato  alla  procedura dagli offerenti non risultati  aggiudicatari.  La  restituzione  ha  luogo nelle mani del depositante  o  mediante  bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
          Nell’avviso  di  cui  all’articolo  570  e’  specificato che tutte le attivita’,  che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute  in  cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere   o   dal  giudice  dell’esecuzione,  sono  eseguite  dal professionista  delegato  presso  il  suo  studio  ovvero  nel  luogo indicato  nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo  173-quater  delle disposizioni di attuazione del presente codice.
          E  professionista  delegato  provvede  altresi’  alla  redazione  del verbale   delle   operazioni   di  vendita,  che  deve  contenere  le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalita’  delle  persone  presenti, la descrizione delle attivita’ svolte,   la   dichiarazione   dell’aggiudicazione   provvisoria  con l’identificazione dell’aggiudicatario.
          Il verbale e’ sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed  allo  stesso  nondeve  essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
          Se  il  prezzo  non  e’  stato versato nel termine, il professionista delegato  ne  da’  tempestivo  avviso  al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
          Avvenuto il versamento del prezzo con le modalita’ stabilite ai sensi degli  articoli  574,  585  e  590,  secondo comma, il professionista delegato  predispone  il  decreto  di trasferimento e trasmette senza indugio  al  giudice  dell’esecuzione  il  fascicolo.  Al decreto, se previsto   dalla  legge,  deve  essere  allegato  il  certificato  di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale.  Il  professionista  delegato provvede alla trasmissione del  fascicolo  al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo  all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591.  Contro  il  decreto  previsto nel presente comma e’ proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
          Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
          I  provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione  in  ogni  caso  di  delega  al  professionista delle operazioni di vendita
          “;

    • s) al numero 42), all’articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: 


      •  “L’istanza  puo’ essere proposta fino a venti giorni prima della  scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o,  nel  caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza, il giudice provvede nei  dieci  giorni  successivi al deposito e, se l’accoglie, dispone, nei  casi  di cui al secondo comma dell’articolo 490, che, nei cinque giorni  successivi  al  deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso  sia  comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale e’ pubblicata la relazione di stima“;

    • t) dopo il numero 43), e’ aggiunto il seguente:


      • 43-bis) all’articolo 631, primo comma, dopo le parole: “all’udienza” sono  inserite  le  seguenti: “, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,“”.

  4. All’articolo  2,  comma  3,  lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80,  all’articolo  709-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni:


    • a)  le  parole:  “,  quarto, quinto, sesto e settimo” sono sostituite dalle seguenti: “e dal quarto e al decimo“;

    • b)  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui il processo   debba   continuare  per  la  richiesta  di  addebito,  per l’affidamento  dei  figli o per le questioni economiche, il tribunale emette  sentenza  non  definitiva  relativa alla separazione. Avverso tale  sentenza e’ ammesso soltanto appello immediato che e’ deciso in camera di consiglio“.

  5. All’articolo  2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:


      • a-bis) dopo l’articolo 161 e’ inserito il seguente:


        • Art.  161-bis.  –  (Rinvio  della  vendita dopo la prestazione della cauzione).  Il  rinvio della vendita puo’ essere disposto solo con il consenso  dei  creditori  e  degli  offerenti  che  abbiano  prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice“”;

    • b)  alla  lettera b), all’articolo 169-bis ivi richiamato, le parole:


      • “e  ai  dottori commercialisti” sono sostituite dalle seguenti: “e ai commercialisti“;

    • c)  alla  lettera c), all’articolo 169-ter ivi richiamato, le parole:


      • “,  dei  dottori  commercialisti e esperti contabili” sono sostituite dalle seguenti: “e dei commercialisti“;

    • d) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:


      • “c-bis) l’articolo 173 e’ abrogato“;

    • e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1)  all’articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6) sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: “previa acquisizione o aggiornamento  del  certificato  di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa“;

      • 2)  all’articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: “con incantosono soppresse;

      • 3)   dopo  l’articolo  173-quater  ivi  richiamato,  e’  aggiunto  il seguente:


        • “Art.  173-quinquies.  –  (Ulteriori modalita’ di presentazione delle offerte  d’acquisto).  – Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo  569,  terzo  comma,  del  codice,  puo’ disporre che la presentazione  delle  offerte  di acquisto ai sensi dell’articolo 571 del  medesimo  codice  possa  avvenire  anche mediante l’accredito, a mezzo  di  bonifico  o deposito su conto bancario o postale intestato alla  procedura  esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione e la ricezione dei documenti   informatici   e   teletrasmessi,   di  una  dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
          L’accredito  di  cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto.
          Quando l’offerta presentata con le modalita’ di cui al primo comma e’ accolta,  il  termine  per  il  versamento del prezzo e di ogni altra somma e’ di novanta giorni
          “;

    • f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1)  all’articolo  179-bis  ivi  richiamato,  le  parole:  “,  dottori commercialisti  e  esperti contabili” sono sostituite dalle seguenti: “e commercialisti“;

      • 2)  all’articolo  179-ter  ivi  richiamato, le parole: “, dei dottori commercialisti  e  degli  esperti contabili”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “e dei commercialisti“.

  6. All’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni,  i  commi  3-quater  e 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:


    • 3-quater.  Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

    • 3-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, lettere b-bis), b-ter),  c-bis),  c-ter),  c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano  ai  procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

    • 3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a  43-bis),  e  3-ter,  lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano  in  vigore  il  1°  gennaio  2006  e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia  e’  gia’  stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza  delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori  non  muniti  di  titolo  esecutivo  conserva  efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006“.

  7. Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente  a  quanto  previsto  dall’articolo  2, commi 3-quater, 3-quinquies  e  3-sexies,  del  decreto-legge  14  marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo.

Art. 2.



  1. 1.   Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:


    • a) all’articolo 92, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:


      • Se  vi  e’  soccombenza  reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente   indicati   nella   motivazione,   il   giudice  puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti“;

    • b) all’articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:


        • “Il  biglietto  e’ consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia  ricevuta,  o  e’  rimesso  all’ufficiale giudiziario per la notifica“;

      • 2) dopo il secondo comma, e’ aggiunto il seguente:


        • Le  comunicazioni  possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta  elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi“;

    • c) all’articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1)  al  primo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole:


        • ovvero al portiere dello stabile in cui e’ la sede. La notificazione puo’  anche  essere  eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla  persona  fisica  che  rappresenta  l’ente  qualora nell’atto da notificare  ne  sia  indicata  la  qualita’  e  risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale“;

      • 2)  al  secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:


        •  “,ovvero  alla  persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da  notificare  ne  sia  indicata la qualita’ e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale“;

      • 3) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:


        • Se  la  notificazione  non  puo’  essere  eseguita a norma dei commi precedenti,  la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che  rappresenta  l’ente,  puo’  essere  eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143“;

    • d) l’articolo 147 e’ sostituito dal seguente:
      Art.  147.  –  (Tempo  delle  notificazioni).
      Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21“;

    • e) all’articolo 149, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente:


      • La  notifica  si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della   consegna  del  plico  all’ufficiale  giudiziario  e,  per  il destinatario,  dal  momento  in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto“;

    • f) all’articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:


      • “La  proroga prevista dal quarto comma si applica altresi’ ai termini per  il  compimento  degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
        Resta  fermo  il  regolare  svolgimento delle udienze e di ogni altra attivita’  giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e’ considerata lavorativa
        “;

    • g)  all’articolo  163-bis,  primo comma, le parole: “sessanta giorni” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “novanta  giorni”  e  le  parole: “centoventi  giorni”  sono sostituite dalle seguenti: “centocinquanta giorni’“;

    • h) all’articolo 170, quarto comma, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti:


      • “Il giudice puo’ autorizzare per singoli atti, in qualunque stato  e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al  presente  comma  possano  avvenire  anche a mezzo telefax o posta elettronica   nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare, concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici  e  teletrasmessi.  La parte che vi procede in relazione  ad  un  atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria  del  giudice  che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine  il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di  telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni“;

    • i)  all’articolo  186-bis,  primo  comma,  e’  aggiunto,  in fine, il seguente  periodo: 


      • “Se  l’istanza  e’ proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione”;

    • l)  all’articolo  186-ter,  primo  comma,  e’  aggiunto,  in fine, il seguente  periodo: 


      • Se  l’istanza  e’ proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione“;

    • m)  all’articolo  186-quater,  il  quarto  comma  e’  sostituito  dal seguente:


      • L’ordinanza   acquista   l’efficacia   della   sentenza  impugnabile sull’oggetto  dell’e  stanza se la parte intimata non manifesta entro trenta  giorni  dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con  ricorso  notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volonta’ che sia pronunciata la sentenza“;

    • n) all’articolo 255, il primo comma e’ sostituito dal seguente:


      • Se  il  testimone  regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore  puo’  ordinare  una  nuova  intimazione  oppure  disporne ‘accompagnamento  all’udienza  stessa  o ad altra successiva. Con la medesima  ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato  motivo,  puo’  condannarlo  ad  una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro“;

    • o)  all’articolo  256,  le  parole:  “ll  giudice puo’ anche ordinare l’arresto del testimone” sono soppresse;

    • p) all’articolo 269, il quinto comma e’ sostituito dal seguente:


      • Nell’ipotesi  prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni  ricollegate  alla  prima  udienza  di  trattazione, ma i termini  eventuali  di  cui  al  sesto  comma  dell’articolo 183 sono fissati  dal  giudice  istruttore  nella  udienza di comparizione del terzo“;

    • q) l’articolo 283 e’ sostituito dal seguente:


      • Art.  283. – (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello).
        Il  giudice  dell’appello,  su  istanza  di  parte,  proposta  con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi  e  fondati  motivi,  anche  in  relazione alla possibilita’ di insolvenza  di  una  delle  parti,  sospende  in  tutto  o  in  parte l’efficacia  esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione
        “;

    • r) all’articolo 293, il primo comma e’ sostituito dal seguente:


      • La  parte che e’ stata dichiarata contumace puo’ costituirsi in ogni momento  del  procedimento  fino  all’udienza  di  precisazione delle conclusioni“;

    • s)   all’articolo   642,   secondo  comma,  dopo  le  parole:  “grave pregiudizio  nel  ritardo,”  sono inserite le seguenti: “ovvero se il ricorrente   produce   documentazione   sottoscritta   dal  debitore, comprovante il diritto fatto valere;” e la parola: “ma” e’ soppressa;

    • t)  all’articolo  787,  primo  comma, le parole: “il notaio delegato” sono sostituite dalle seguenti: “il professionista delegato“;

    • u) all’articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:


      • 1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:


        • Quando  occorre  procedere  alla  vendita  di  immobili,  il giudice istruttore  provvede  con  ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita’ della vendita“;

      • 2) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:


        • La  vendita  si  svolge  davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti”;

      • 3) al quarto comma, la parola: “notaio” e’ sostituita dalla seguente:”professionista”.

  2. All’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a)  al  primo  comma,  le  parole: “tre giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sette giorni“;

    • b) dopo il secondo comma, e’ aggiunto il seguente: 


      • L’intimazione a cura del difensore contiene:
        1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonche’ gli  estremi  dell’ordinanza  con  la quale e’ stata ammessa la prova testimoniale;
        2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;
        3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonche’ il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
        4) l’avvertimento  che,  in  caso  di  mancata  comparizione  senza giustificato  motivo,  la  persona citata potra’ essere condannata al pagamento  di  una  pena  pecuniaria  non  inferiore a 100 curo e non superiore a 1.000 euro
        “.

  3. All’articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a) al secondo comma, le parole: “, ancorche’ festivo” sono soppresse;

    • b)  al  terzo  comma,  le  parole: “Nei giorni festivi si chiude alle dodici” sono soppresse.

  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

Art. 3.



  1. All’articolo  563  del  codice  civile  sono apportate le seguenti modificazioni:


    • a)  al primo comma, dopo le partile: “e non sono trascorsi venti anni dalla” sono inserite le seguenti: “trascrizione della“;

    • b)  al  quarto  comma,  dopo le parole: “notificato e trascritto, nei confronti  del  donatario”  sono  inserite  le  seguenti: “e dei suoi aventi causa“.

Art. 4.



  1. All’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:


    • 3-bis.  Il  notificante  di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle  facolta’  previste  dalla  presente  legge puo’ anche servirsi delle   procedure   informatiche,   gia’   disciplinate  dal  decreto legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  e dai testo unico di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
      a)  il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa  e  stragiudiziale  trasmettendoli  per via telematica all’ufficio  postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione  di  notificazione  e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;
      b)  l’  ufficio  pestale  trae  dall’atto ricevuto telematicamente un originale  e  la  copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi  il  timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le  buste ed i moduli di cui all’articolo 2 e, inserita la copia o le copie  nella  busta,  provvede  alla  spedizione  per  la notifica al destinatario,  restituendo  all’avvocato  notificante, sempre a mezza del   servizio   postale,  l’originale  dell’atto  vidimato,  con  la relazione di notificazione;
      e)  su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione   dell’atto,   l’ufficio  postale  da  conferma  in  via telematica dell’avvenuta consegna dell’atto
      “.

Art. 5.



  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1 dicembre  1970,  n. 898, e successive modificaziioni, si interpretano nel  senso  che per titolarita’ dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve  intendersi  l’avvenuto  riconoscimento dell’assegno medesimo da parte  del  tribunale  ai  sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.

Art. 6.



  1. 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale.

La presente legge,  munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


    Data a Roma, addi’ 28 dicembre 2005


CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli