Nomi a dominio, un problema ancora aperto


A distanza di dieci anni, l’individuazione di una disciplina giuridica uniforme in materia di domain name resta ancora una delle principali problematiche del diritto delle tecnologie informatiche.
Chi legge gli articoli di questa rivista ben saprà come i domain name, costituendo il passaggio obbligato per ogni genere di attività on-line, assumono importanza fondamentale nel cd. diritto delle nuove tecnologie.
L’introduzione del dominio generico “.eu”, insieme ai nuovi domini tematici “.job” e “.travel”, confermano ancora una volta la rilevanza internazionale della questione, vale a dire la natura giuridica dei domain name.


La teoria più diffusa attualmente annovera i domain name tra i segni distintivi atipici. Ciò, oltre che in numerose sentenze, tra cui la rilevantissima sentenza del tribunale di Modena n. 1571/2004, troverebbe conferma nel codice sulla proprietà industriale (c.p.i.) recentemente entrato in vigore.
L’art. 22 c.p.i. vieta infatti l’adozione o l’uso di un nome a dominio aziendale uguale o simile all’altrui marchio.


Posta la pacifica applicabilità al domain name, in certe situazioni, della disciplina sulla concorrenza e sulla tutela delle privative industriali, si avanzano al contrario seri dubbi sul fatto che il domain name, in quanto tale, costituisca una species atipica della famiglia dei segni distintivi.
Una tale qualificazione business oriented del domain name, e più in generale dell’internet, non tiene in debito conto la pluralità delle attività che possono condursi on line ed è inoltre incompatibile con i principi genetici dei diritti di proprietà industriale (tra cui appunto i segni distintivi) che non potrebbero trovare applicazione on line.


Non è un caso, dunque, che alcuni tra i più illuminati autori abbiano formulato teorie molto più aderenti alla natura tecnologica del domain name: ci si riferisce alla teoria di Patrizio Menchetti che, leggendo attentamente le norme del settore delle telecomunicazioni, disciplinato in Italia dalla legge 249/97, dal D.P.R. 318/97 e dalla delibera n.6/00/CIR dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, intravede nel domain name una “risorsa di numerazione atipica” (http://www.lc.camcom.it/marchi.pdf).
La versatilità della teoria della numerazione atipica, inoltre, non osta alla applicazione delle norme a tutela non solo dei diritti di marchio, ma anche di tutti i numerosi diritti e situazioni giuridiche con i quali il domain name può interferire.


La massima organizzazione in materia di proprietà intellettuale, la Wipo, da tempo segue attentamente l’evoluzione dei domain name cercando di offrire soluzioni alle interferenze più evidenti tra questi e i diritti di proprietà industriale. Il secondo rapporto della Wipo è dedicato proprio alle ipotesi di interferenza tra i domain name e denominazioni diverse dai segni distintivi di natura industriale.
La Wipo non ha mai avallato una definizione della natura giuridica del domain name in termini di segni distintivi.


Ritornando all’ottima sentenza del tribunale di Modena, rileviamo come in essa siano affermati importanti principi:
1) la rilevanza del domain name (in senso lato) sotto il profilo dei diritti di proprietà industriale per la sua funzione tipica distintiva, simile a quella svolta dall’insegna;
2) la conseguente applicabilità, in virtù dell’unitarietà dei segni distintivi, delle relative norme (tra cui l’ex art. 18 l.m.);
3) la dilatazione del presupposto del rapporto di concorrenzialità ai fini dell’applicazione dell’art. 2598 c.c.. Il domain name infatti coprirebbe un raggio talmente ampio di attività da porre chiunque lo detenga in posizione di diretta concorrenza con tutti coloro che svolgono, direttamente o indirettamente, attività connesse al significato di tale domain name.


Ora, per ammettere tale qualificazione, si dovrebbe affermare che anche il domain name, come tutti i segni distintivi, debba possedere il requisito della capacità distintiva, senza il quale un segno distintivo non può dirsi tale.
Tuttavia questo è impossibile: si pensi ai domini generici, coincidenti con parole di significato comune. Inoltre, i domain name rendono impossibile l’applicazione degli ulteriori e fondamentali principi di territorialità (si pensi ai domini .com) e di specialità (il dominio è in posizione di assoluta astrazione rispetto ai servizi e prodotti offerti, ammesso che sia utilizzato a scopi imprenditoriali).


E’ proprio la conseguenza pratica di tale qualificazione a determinare un’insanabile contraddizione con i principi cardine del diritto industriale: si pensi infatti ad una denominazione di uso comune.
Mentre nel mondo fisico una tale denominazione darebbe luogo ad un segno distintivo che non troverebbe cittadinanza giuridica in quanto sprovvisto di capacità distintiva (gli specialisti del diritto industriale conoscono bene il fenomeno della volgarizzazione del marchio), nel mondo virtuale vaste situazioni di monopolio si troverebbero collegate ad un tale segno distintivo… sprovvisto della minima capacità distintiva.


Con ciò non si intende mettere in discussione le conclusioni cui perviene il giudice di Modena in materia del cosiddetto “cybersquatting”. Questo, quando riguardi un domain name corrispondente ad una denominazione di uso comune, non è idoneo a ledere alcun diritto anteriore, non potendo quindi essere ritenuto illecito.
Tuttavia, riconoscendo al domain name la natura giuridica di segno distintivo, ciò non potrebbe più essere sostenuto.


Emerge così una delle più profonde differenze tra i segni distintivi (tipici e atipici) e i domain names: nonostante i numerosi punti di contatto tra i primi e i secondi sono proprio tali differenze a ricordarci come in realtà si tratta di risorse distanti tra loro anni luce.
È per tali ragioni che, tempo fa, parlavamo provocatoriamente dei domain name come di qualcosa “oltre” il marchio.


Le disposizioni del c.p.i. non influiscono su queste considerazioni: esse prevedono, componendole, alcune ipotesi di interferenza tra il domain name e i diritti di proprietà industriale. Tra queste può rientrare anche l’uso e la registrazione di un nome a dominio “aziendale” identico o simile al marchio. Tuttavia le norme del c.p.i. fanno riferimento ad ipotesi compatibili con le norme esistenti che non possono essere lette come una qualificazione giuridica del domain name.
Il ricorso ai principi del diritto industriale per la qualificazione giuridica dei domain name rischia, inoltre, di operare una lettura in termini commerciali o imprenditoriali dell’intera rete internet, che invece è la sede dove fondamentali diritti e interessi possono e debbono trovare piena attuazione e tutela.


Avv. Roberto MANNO


PS: dal 7 dicembre 2005 è possibile depositare le richieste di registrazione del nuovo dominio comunitario “.eu”. Per tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche esposte in questo articolo, si segnala la discussione “domini e marchi” accessibile presso il Forum di discussione di questo portale.