TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE NORME MODIFICATE DALLA LEGGE N. 251 DEL 2005


MODIFICHE AL CODICE PENALE
( in grassetto le modifiche e le integrazioni )













































Testo pre vigente


Testo in vigore dall’8 dicembre 2005


Art. 62 bis. Circostanze attenuanti generiche


1. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.


Art.  62-bis  Circostanze attenuanti generiche.


– Il giudice, indipendentemente  dalle  circostanze previste nell’articolo 62, puo’ prendere  in  considerazione  altre  circostanze  diverse, qualora le ritenga  tali  da  giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate  in  ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come  una  sola circostanza, la quale puo’ anche concorrere con una o piu’ delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.


   Ai  fini  dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri  di  cui  all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai  delitti  previsti  dall’articolo  407,  comma  2, lettera a), del codice  di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni.


Art. 69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.


1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.


2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.


3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.


4 Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato .


 


Art. 69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.


1. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.


2. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.


3. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.


4. Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche alle circostanze  inerenti  alla  persona  del  colpevole,  esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonche’ dagli articoli 111 e 112,  primo  comma,  numero  4),  per cui vi e’ divieto di prevalenza delle  circostanze  attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena  di  specie  diversa  o  determini  la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato


Art. 81 Concorso formale. Reato continuato.


1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.


2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge 


3.Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.


 


Art. 81 Concorso formale. Reato continuato.


1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.


2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge 


3. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.


4. Fermi  restando  i  limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso  formale  o  in  continuazione  con  quello  piu’ grave sono commessi  da  soggetti  ai  quali  sia  stata  applicata  la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantita’ di pena  non  puo’  essere  comunque  inferiore  ad  un terzo della pena stabilita per il reato piu’ grave


 Art. 99 Recidiva.


1. Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.


2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:




  1. se il nuovo reato è della stessa indole;


  2. se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;


  3. se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l’aumento di pena può essere fino alla metà


4. Se il recidivo commette un altro reato, l’aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.


5. In nessun caso l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.


 


Art.  99 Recidiva.


Chi, dopo essere stato condannato per un delitto  non colposo, ne commette un altro, puo’ essere sottoposto ad un  aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.


La pena puo’ essere aumentata fino alla meta’:



  1.  se il nuovo delitto non colposo e’ della stessa indole;

  2.  se  il  nuovo delitto non colposo e’ stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

  3. se  il  nuovo  delitto non colposo e’ stato commesso durante o dopo  l’esecuzione  della  pena,  ovvero  durante  il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena. 

Qualora concorrano piu’ circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena e’ della meta’. 


Se  il  recidivo  commette un altro delitto non colposo, l’aumento della  pena,  nel  caso  di cui al primo comma, e’ della meta’ e, nei casi previsti dal secondo comma, e’ di due terzi.


Se  si  tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2,  lettera  a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per  la  recidiva  e’  obbligatorio  e,  nei casi indicati al secondo comma, non puo’ essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.


In  nessun  caso l’aumento di pena per effetto della recidiva puo’ superare  il  cumulo  delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo


Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.


1. La prescrizione estingue il reato:



  1. in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

  2. in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

  3. in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

  4. in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

  5. in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;

  6. in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.

2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.


3. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.


4. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.


 


Art.157 – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.


La prescrizione  estingue  il  reato  decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non  inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si  tratta  di contravvenzione,  ancorche’  puniti  con la sola pena pecuniaria.


Per  determinare  il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla  pena  stabilita  dalla  legge per il reato consumato o tentato, senza  tener  conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento   per  le  circostanze  aggravanti,  salvo  che  per  le aggravanti  per  le  quali  la  legge  stabilisce  una pena di specie diversa  da  quella  ordinaria  e per quelle ad effetto speciale, nel qual  caso  si  tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.


Non  si  applicano  le  disposizioni  dell’articolo  69 e il tempo necessario a prescrivere e’ determinato a norma del secondo comma.


Quando   per   il  reato  la  legge  stabilisce  congiuntamente  o alternativamente   la  pena  detentiva  e  la  pena  pecuniaria,  per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.


Quando  per  il  reato  la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.


I  termini  di  cui  ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati  di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonche’ per  i  reati  di  cui  all’articolo  51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.


La    prescrizione    e’    sempre    espressamente   rinunciabile dall’imputato.


La  prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la  pena  dell’ergastolo,  anche  come  effetto  dell’applicazione di circostanze aggravanti”.


Art. 158 Decorrenza del termine della prescrizione.


1.Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.


2.Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.


Art. 158 Decorrenza del termine della prescrizione.


1.Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.


2.Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.


Art. 159 Sospensione del corso della prescrizione


1.Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.


2.La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.


3.La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità competente accoglie la richiesta.


 


Art. 159 Sospensione del corso della prescrizione.


Il corso della  prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del  procedimento  o  del  processo  penale o dei termini di custodia cautelare  e’ imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
   1) autorizzazione a procedere;
   2) deferimento della questione ad altro giudizio;
   3)  sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di  impedimento  delle  parti  e  dei  difensori  ovvero su richiesta dell’imputato  o  del  suo  difensore.  In  caso  di  sospensione del processo  per  impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non puo’  essere  differita  oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile  cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso  contrario  al  tempo  dell’impedimento  aumentato  di  sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta’ previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.


Nel  caso  di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della  prescrizione  si  verifica  dal  momento  in  cui  il pubblico ministero  presenta  la  richiesta  e  il  corso  della  prescrizione riprende  dal  giorno  in  cui  l’autorita’  competente  accoglie  la richiesta.


La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e’ cessata la causa della sospensione


Art. 160 Interruzione del corso della prescrizione.


1.Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.


2.Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.


3. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà.


Art. 160 Interruzione del corso della prescrizione.


1.Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.


2.Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.


3. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in  nessun  caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati  oltre  i  termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta  eccezione  per  i  reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.


Art. 161 Effetti della sospensione e della interruzione.


1.La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.


2.Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.


 


Art. 161 Effetti della sospensione e della interruzione.


1.La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.


2. Salvo  che  si  proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis  e  3-quater,  del  codice  di procedura penale, in nessun caso l’interruzione  della  prescrizione puo’ comportare l’aumento di piu’ di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della meta’ nei casi di  cui  all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo  99,  quarto  comma,  e  del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105


Art. 416-bis Associazione di tipo mafioso.


1.Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.


2.Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.


3.L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.


4.Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.


5.L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.


6.Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.


7.Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.


8.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.


Art. 416-bis Associazione di tipo mafioso.


1.Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a deci anni.


2.Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.


3.L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.


4.Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.


5.L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.


6.Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.


7.Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.


8.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso


Art. 418 Assistenza agli associati.


1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato  o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione fino a due anni.


2. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.


3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.


Art. 418 Assistenza agli associati.


1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato  o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.


2. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.


3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.


Art. 644 Usura.


1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 643, si fa dare o promettere , sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 3.098 euro a 15.493 euro.


2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.


3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.


4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.


5.Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:



  1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

  2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

  3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

  4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

  5. se il reato è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.


Art. 644 Usura.


1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 643, si fa dare o promettere , sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.


2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.


3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.


4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.


5.Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:



  1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

  2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

  3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

  4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

  5. se il reato è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni


MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
( in grassetto le modifiche e le integrazioni














Testo pre vigente


Testo in vigore dall’8 dicembre 2005


Art. 656 Esecuzione delle pene detentive.


1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna  a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.


2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.


3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’ esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.


4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.


5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza, nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (4), l’esecuzione della pena avrà corso immediato.


6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.


7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.


8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione.


8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica


9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.


10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.


Art. 656 Esecuzione delle pene detentive.


1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna  a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.


2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.


3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’ esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.


4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.


5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza, nonchè la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 (4), l’esecuzione della pena avrà corso immediato.


6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.


7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.


8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione.


8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica


9. La  sospensione  dell’esecuzione  di  cui al comma 5 non puo’ essere disposta:
   a)  nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
   b)  nei  confronti  di  coloro  che,  per  il  fatto oggetto della condanna  da  eseguire,  si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
   c)  nei  confronti  dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale
.


10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza


Art. 671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.


1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione  l’applicazione della disciplina del concorso formale  o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.


2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.


3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente


Art. 671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.


1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione  l’applicazione della disciplina del concorso formale  o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.


2 bis Si  applicano  le  disposizioni  di  cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale.


2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.


3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.


MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354
Norme sull’ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
( in grassetto le modifiche e le integrazioni




















Testo pre vigente


Testo in vigore dall’8 dicembre 2005

    

Art. 30-quater Concessione dei permessi premio ai recidivi.


1.  I  permessi  premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia  stata  applicata  la  recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma,  del  codice  penale,  nei  seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo  30-ter:    
   a)  alla  lettera  a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;
   b) alla lettera b) dopo l’espiazione della meta’ della pena;
   c)  alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni


Articolo 47 Ter Detenzione domiciliare.


1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduto o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richieda costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di 21 anni, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.


1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al sevizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis.


1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l’applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.


1-quater. Se l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l’applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4.


2. (Abrogato).


3. (Abrogato.


4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.


4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale.


5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.


6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.


7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.


8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.


9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.


9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.


Articolo 47 Ter Detenzione domiciliare.


01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli  previsti  dal  libro  II,  titolo XII, capo III, sezione I, e dagli  articoli  609-bis,  609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di procedura penale e dall’articolo  4-bis  della presente legge, puo’ essere espiata nella propria  abitazione  o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza,  quando  trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione  della  pena,  o  dopo  l’inizio  della stessa, abbia compiuto  i  settanta  anni  di eta’ purche’ non sia stato dichiarato delinquente  abituale, professionale o per tendenza ne’ sia stato mai condannato  con  l’aggravante  di  cui  all’articolo  99  del  codice penale


1.  La  pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,  nonche’  la pena dell’arresto,  possono  essere  espiate nella propria abitazione o in altro  luogo  di  privata  dimora  ovvero  in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
   a)  donna incinta o madre di prole di eta’ inferiore ad anni dieci con lei convivente;
   b)  padre,  esercente  la  potesta’, di prole di eta’ inferiore ad anni  dieci  con  lui  convivente,  quando  la  madre  sia deceduta o altrimenti  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla prole;
   c)  persona  in  condizioni  di  salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
   d)  persona  di  eta’  superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
   e)  persona  minore  di  anni  ventuno  per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.


1.  1.  Al  condannato,  al  quale sia stata applicata la recidiva prevista  dall’articolo  99,  quarto  comma,  del codice penale, puo’ essere  concessa  la  detenzione  domiciliare  se  la  pena detentiva inflitta,  anche  se  costituente  parte residua di maggior pena, non supera tre anni.


1-bis. La detenzione  domiciliare  puo’  essere  applicata  per l’espiazione  della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due  anni,  anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior pena, indipendentemente  dalle  condizioni  di  cui  al  comma 1 quando non ricorrono  i  presupposti  per  l’affidamento  in  prova  al servizio sociale  e  sempre  che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che  il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si  applica  ai  condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.


1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l’applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.


1-quater. Se l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l’applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4.


2. (Abrogato).


3. (Abrogato.


4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.


4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale.


5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.


6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.


7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.


8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.


9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.


9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura

        

Art.  50-bis Concessione della semiliberta’ ai recidivi.


1. La  semiliberta’ puo’ essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata  applicata  la  recidiva  prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice  penale,  soltanto  dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel  comma  1 dell’articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa


Art. 58-quater. Divieto di concessione di benefici.


1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti dal comma 1 dell’articolo 4-bis che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 del codice penale.


2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma.


3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.


4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.


5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.


6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato.


7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.


Art. 58-quater. Divieto di concessione di benefici.


1.  L’assegnazione  al  lavoro  all’esterno,  i  permessi premio, l’affidamento  in  prova  al  servizio  sociale,  nei  casi  previsti dall’articolo  47,  la  detenzione  domiciliare e la semiliberta’ non possono  essere  concessi  al  condannato  che sia stato riconosciuto colpevole  di  una  condotta  punibile  a norma dell’articolo 385 del codice penale.


2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’art. 47, comma 11, dell’art. 47-ter, comma 6, o dell’art. 51, primo comma.


3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.


4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni.


5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.


6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato.


7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura


7-bis. L’affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  nei casi previsti   dall’articolo   47,   la   detenzione   domiciliare  e  la semiliberta’  non  possono  essere  concessi  piu’  di  una  volta al condannato   al  quale  sia  stata  applicata  la  recidiva  prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale


MODIFICHE AL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309
Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzionecura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza
( in grassetto le modifiche e le integrazioni











Testo pre vigente


Testo in vigore dall’8 dicembre 2005

        

Art.  94-bis Concessione  dei benefici ai recidivi. 


1. La sospensione  dell’esecuzione  della pena detentiva e l’affidamento in prova  in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o  alcooldipendente,  cui  sia  stata  applicata la recidiva prevista dall’articolo  99,  quarto  comma,  del codice penale, possono essere concessi  se  la  pena  detentiva  inflitta  o ancora da scontare non supera   i  tre  anni.  La  sospensione  dell’esecuzione  della  pena detentiva  e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di  persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente,  cui  sia  stata applicata  la  recidiva  prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta


DISCIPLINA TRANSITORIA
dettata dall’art. 10 della Legge 05 dicembre n. 25 n. 251









  • Ferme  restando  le  disposizioni  dell’articolo  2 del codice penale  quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’articolo  6  non  si  applicano ai procedimenti e ai processi in corso  se  i  nuovi  termini di prescrizione risultano piu’ lunghi di quelli previgenti.

  • Se,  per  effetto  delle  nuove  disposizioni,  i  termini  di  prescrizione   risultano  piu’  brevi,  le  stesse  si  applicano  ai procedimenti  e  ai  processi pendenti alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ad  esclusione dei processi gia’ pendenti in primo  grado  ove  vi  sia  stata  la dichiarazione  di apertura del dibattimento,  nonche’ dei processi gia’ pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.