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LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251


Modifiche  al  codice  penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
 in materia   di  attenuanti  generiche,  di  recidiva, 
di  giudizio  di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi,
di usura e di prescrizione.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre)


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


 Art. 1.


1. L’articolo 62-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente:


“Art.  62-bis  – (Circostanze attenuanti generiche).
– Il giudice, indipendentemente  dalle  circostanze previste nell’articolo 62, puo’ prendere  in  considerazione  altre  circostanze  diverse, qualora le ritenga  tali  da  giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate  in  ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come  una  sola circostanza, la quale puo’ anche concorrere con una o piu’ delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
   Ai  fini  dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri  di  cui  all’articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, in relazione ai  delitti  previsti  dall’articolo  407,  comma  2, lettera a), del codice  di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni”.


2.  All’articolo  416-bis  del  codice  penale  sono  apportate le seguenti modificazioni:


   a)  al primo comma, le parole: “da tre a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “da cinque a dieci anni“;
   b)   al   secondo  comma,  le  parole:  “quattro”  e  “nove”  sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “sette” e “dodici“;
   c)   al   quarto  comma,  le  parole:  “quattro”  e  “dieci”  sono sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti: “sette” e “quindici” e le  parole:  “cinque”  e “quindici” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “dieci” e “ventiquattro“.


3.  All’articolo  418,  primo comma, del codice penale, le parole: “fino  a  due anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due a quattro anni“.


Art. 2.


1.  Al primo comma dell’articolo 644 del codice penale, le parole: “da  uno  a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493” sono sostituite  dalle  seguenti:  “da  due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000“.


Art. 3.


1.   Il  quarto  comma  dell’articolo  69  del  codice  penale  e’ sostituito dal seguente:


 “Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche alle circostanze  inerenti  alla  persona  del  colpevole,  esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonche’ dagli articoli 111 e 112,  primo  comma,  numero  4),  per cui vi e’ divieto di prevalenza delle  circostanze  attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena  di  specie  diversa  o  determini  la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato”.


Art. 4.


1. L’articolo 99 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


“Art.  99 – (Recidiva).
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto  non colposo, ne commette un altro, puo’ essere sottoposto ad un  aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
   La pena puo’ essere aumentata fino alla meta’:
   1) se il nuovo delitto non colposo e’ della stessa indole;
   2)  se  il  nuovo delitto non colposo e’ stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
   3)  se  il  nuovo  delitto non colposo e’ stato commesso durante o dopo  l’esecuzione  della  pena,  ovvero  durante  il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
   Qualora concorrano piu’ circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l’aumento di pena e’ della meta’.
   Se  il  recidivo  commette un altro delitto non colposo, l’aumento della  pena,  nel  caso  di cui al primo comma, e’ della meta’ e, nei casi previsti dal secondo comma, e’ di due terzi.
   Se  si  tratta di uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2,  lettera  a), del codice di procedura penale, l’aumento della pena per  la  recidiva  e’  obbligatorio  e,  nei casi indicati al secondo comma, non puo’ essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
   In  nessun  caso l’aumento di pena per effetto della recidiva puo’ superare  il  cumulo  delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo”.


Art. 5.


1.  All’articolo  81  del  codice  penale, dopo il terzo comma, e’ aggiunto il seguente: 


“Fermi  restando  i  limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso  formale  o  in  continuazione  con  quello  piu’ grave sono commessi  da  soggetti  ai  quali  sia  stata  applicata  la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantita’ di pena  non  puo’  essere  comunque  inferiore  ad  un terzo della pena stabilita per il reato piu’ grave”.


2.  All’articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:


“2-bis
Si  applicano  le  disposizioni  di  cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale”.


Art. 6.


1. L’articolo 157 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


“Art.157 – (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).
La prescrizione  estingue  il  reato  decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non  inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si  tratta  di  contravvenzione,  ancorche’  puniti  con la sola pena pecuniaria.
   Per  determinare  il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla  pena  stabilita  dalla  legge per il reato consumato o tentato, senza  tener  conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento   per  le  circostanze  aggravanti,  salvo  che  per  le aggravanti  per  le  quali  la  legge  stabilisce  una pena di specie diversa  da  quella  ordinaria  e per quelle ad effetto speciale, nel qual  caso  si  tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
   Non  si  applicano  le  disposizioni  dell’articolo  69 e il tempo necessario a prescrivere e’ determinato a norma del secondo comma.
   Quando   per   il  reato  la  legge  stabilisce  congiuntamente  o alternativamente   la  pena  detentiva  e  la  pena  pecuniaria,  per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
   Quando  per  il  reato  la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
   I  termini  di  cui  ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati  di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonche’ per  i  reati  di  cui  all’articolo  51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
   La    prescrizione    e’    sempre    espressamente   rinunciabile dall’imputato.
   La  prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la  pena  dell’ergastolo,  anche  come  effetto  dell’applicazione di circostanze aggravanti”.


2. All’articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: “o continuato” e le parole: “o la continuazionesono soppresse.


3. L’articolo 159 del codice penale e’ sostituito dal seguente:


“Art. 159 – (Sospensione del corso della prescrizione).
Il corso della  prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del  procedimento  o  del  processo  penale o dei termini di custodia cautelare  e’ imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
   1) autorizzazione a procedere;
   2) deferimento della questione ad altro giudizio;
   3)  sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di  impedimento  delle  parti  e  dei  difensori  ovvero su richiesta dell’imputato  o  del  suo  difensore.  In  caso  di  sospensione del processo  per  impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non puo’  essere  differita  oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile  cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso  contrario  al  tempo  dell’impedimento  aumentato  di  sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta’ previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
   Nel  caso  di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della  prescrizione  si  verifica  dal  momento  in  cui  il pubblico ministero  presenta  la  richiesta  e  il  corso  della  prescrizione riprende  dal  giorno  in  cui  l’autorita’  competente  accoglie  la richiesta.
   La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e’ cessata la causa della sospensione”.


4.  All’articolo  160,  terzo comma, del codice penale, le parole: “ma  in  nessun  caso  i  termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la meta‘” sono sostituite dalle seguenti: “ma in  nessun  caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati  oltre  i  termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta  eccezione  per  i  reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale“.


5.  All’articolo  161  del  codice  penale,  il  secondo  comma e’ sostituito dal seguente:


“Salvo  che  si  proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis  e  3-quater,  del  codice  di procedura penale, in nessun caso l’interruzione  della  prescrizione puo’ comportare l’aumento di piu’ di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della meta’ nei casi di  cui  all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo  99,  quarto  comma,  e  del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105”.


Art. 7.


1.  Dopo  l’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente:


 “Art. 30-quater – (Concessione dei permessi premio ai recidivi).
1.  I  permessi  premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia  stata  applicata  la  recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma,  del  codice  penale,  nei  seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo  30-ter:
   a)  alla  lettera  a) dopo l’espiazione di un terzo della pena;
   b) alla lettera b) dopo l’espiazione della meta’ della pena;
   c)  alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni”.


2.  Al comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ premesso il seguente:


“01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli  previsti  dal  libro  II,  titolo XII, capo III, sezione I, e dagli  articoli  609-bis,  609-quater e 609-octies del codice penale, dall’articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di procedura penale e dall’articolo  4-bis  della presente legge, puo’ essere espiata nella propria  abitazione  o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza,  quando  trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione  della  pena,  o  dopo  l’inizio  della stessa, abbia compiuto  i  settanta  anni  di eta’ purche’ non sia stato dichiarato delinquente  abituale, professionale o per tendenza ne’ sia stato mai condannato  con  l’aggravante  di  cui  all’articolo  99  del  codice penale”.


3.  Il comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ sostituito dai seguenti:


“1.  La  pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,  nonche’  la pena dell’arresto,  possono  essere  espiate nella propria abitazione o in altro  luogo  di  privata  dimora  ovvero  in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
   a)  donna incinta o madre di prole di eta’ inferiore ad anni dieci con lei convivente;
   b)  padre,  esercente  la  potesta’, di prole di eta’ inferiore ad anni  dieci  con  lui  convivente,  quando  la  madre  sia deceduta o altrimenti  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla prole;
   c)  persona  in  condizioni  di  salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
   d)  persona  di  eta’  superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
   e)  persona  minore  di  anni  ventuno  per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.  1.  Al  condannato,  al  quale sia stata applicata la recidiva prevista  dall’articolo  99,  quarto  comma,  del codice penale, puo’ essere  concessa  la  detenzione  domiciliare  se  la  pena detentiva inflitta,  anche  se  costituente  parte residua di maggior pena, non supera tre anni”.


4. Il comma 1-bis dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ sostituito dal seguente:


“1-bis.
La detenzione  domiciliare  puo’  essere  applicata  per l’espiazione  della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due  anni,  anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior pena, indipendentemente  dalle  condizioni  di  cui  al  comma 1 quando non ricorrono  i  presupposti  per  l’affidamento  in  prova  al servizio sociale  e  sempre  che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che  il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si  applica  ai  condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale”.


5.  Dopo  l’articolo  50  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, e’ inserito il seguente:


“Art.  50-bis – (Concessione della semiliberta’ ai recidivi).
1. La  semiliberta’ puo’ essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata  applicata  la  recidiva  prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice  penale,  soltanto  dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel  comma  1 dell’articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa”.


6.  Il comma 1 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ sostituito dal seguente:


 “1.  L’assegnazione  al  lavoro  all’esterno,  i  permessi premio, l’affidamento  in  prova  al  servizio  sociale,  nei  casi  previsti dall’articolo  47,  la  detenzione  domiciliare e la semiliberta’ non possono  essere  concessi  al  condannato  che sia stato riconosciuto colpevole  di  una  condotta  punibile  a norma dell’articolo 385 del codice penale”.


7.  Dopo  il comma 7 dell’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’ aggiunto il seguente:


“7-bis.
L’affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  nei casi previsti   dall’articolo   47,   la   detenzione   domiciliare  e  la semiliberta’  non  possono  essere  concessi  piu’  di  una  volta al condannato   al  quale  sia  stata  applicata  la  recidiva  prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale”.


Art. 8.


1.  Dopo  l’articolo  94  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, e’ inserito il seguente:


“Art.  94-bis  –  (Concessione  dei benefici ai recidivi). 
1. La sospensione  dell’esecuzione  della pena detentiva e l’affidamento in prova  in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o  alcooldipendente,  cui  sia  stata  applicata la recidiva prevista dall’articolo  99,  quarto  comma,  del codice penale, possono essere concessi  se  la  pena  detentiva  inflitta  o ancora da scontare non supera   i  tre  anni.  La  sospensione  dell’esecuzione  della  pena detentiva  e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di  persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente,  cui  sia  stata applicata  la  recidiva  prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta”.


Art. 9.


1.  All’articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 e’ sostituito dal seguente:


9. 
La  sospensione  dell’esecuzione  di  cui al comma 5 non puo’ essere disposta:
   a)  nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
   b)  nei  confronti  di  coloro  che,  per  il  fatto oggetto della condanna  da  eseguire,  si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
   c)  nei  confronti  dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale”.


Art. 10.


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


2.  Ferme  restando  le  disposizioni  dell’articolo  2 del codice penale  quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’articolo  6  non  si  applicano ai procedimenti e ai processi in corso  se  i  nuovi  termini di prescrizione risultano piu’ lunghi di quelli previgenti.


3.  Se,  per  effetto  delle  nuove  disposizioni,  i  termini  di  prescrizione   risultano  piu’  brevi,  le  stesse  si  applicano  ai procedimenti  e  ai  processi pendenti alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ad  esclusione dei processi gia’ pendenti in primo  grado  ove  vi  sia  stata  la dichiarazione  di apertura del dibattimento,  nonche’ dei processi gia’ pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.


La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara’ inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addi’ 5 dicembre 2005


CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli