REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani – Sezione Civile composto dai seguenti magistrati:
dott. Vito SAVINO – Presidente
dott. Antonio LOVECCHIO – Giudice
dott. Luciano GUAGLIONE – Giudice rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A (*)
nella causa civile in primo grado, iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3179/2004, avente ad oggetto: IMPUGNAZIONE DELIBERA ESCLUSIONE SOCIO COOPERATIVA
T R A
XY, residente in Bar-letta, rappresentato e difeso dall’avv. …………, in virtù di procura a margine dell’atto di citazione, ed elettivamente domi-ciliato presso il di lui studio – ATTORE –
E
Cooperativa ZZ in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di-fesa dall’ avv………………., in virtù di procura a margine della comparsa di risposta, ed elettivamente domiciliata in Trani presso lo studio dell’avv………… – CONVENUTA –
All’udienza del 7.06.2005 la causa veniva as-segnata a sentenza sulle conclusioni dei pro-curatori delle parti, avv. …………., per l’attore e l’avv. …………….., per la Cooperativa convenuta, i quali chiedevano l’ac-coglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5.11.2004 XY esponeva: che con nota prot. 39/s/03 la Cooperativa- ZZ a r.1. gli aveva comunicato provvedimento di esclusione da socio disposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9 del 2.10.2003 (non allegata), “a seguito della gravità dei fatti accaduti in data 28-29.10.03”; che con racc.ta del 16.10.03, esso attore, ai sensi dell’art. 13, ult. co. dello Statuto sociale aveva impugnato detta delibera innanzi al Consiglio dei probiviri, evidenziando come la genericità della contestazione non consentisse né di inquadrare il presunto addebito in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 12 dello statuto né di poter addurre argomentazioni a difesa; che analoghe considerazioni erano state ribadite (con racc.ta del 12.11.03) a fronte dell’invito al deposito di memoria difensiva formulato dal Presidente del Consiglio dei Probiviri; che, tuttavia, senza attendere la pronuncia di tale organo, con nota prot. 32/S/04 la Cooperativa comunicava che con delibera n. 24 del 3.09.2004 (pure non allegata) il Consiglio di Ammi-nistrazione aveva confermato, a far data dal 3.09.2004, la precedente decisione di espul-sione “con conseguente divieto di conferimento uve e di qualsiasi altra attività riservata ai soci”; che il provvedimento in questione era illegittimo sia sul piano procedurale, perché emesso in violazione dell’art. 13 dello Statuto (che riserva al Collegio dei Probiviri la decisione sull’impugnazione dell’esclusione del socio), sia sul piano sostanziale, in quanto affetto dallo stesso difetto di motivazione proprio della originaria delibera asseritamente confermata; che dall’intera vicenda era derivato in capo ad esso attore un danno patrimoniale e di immagine, da liquidarsi in se-parata sede.
Tanto premesso, l’attore conveniva in giu-dizio la Cooperativa ZZ a.r.1., con sede in …….., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire dichiarare la nullità, o comunque l’inefficacia, delle predette delibere del Con-siglio di Amministrazione n. 9 del 2.10.2003 e n. 24 del 3.09.2004, e dunque l’illegittimità del provvedimento di esclusione con le stesse adottato, con la conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione di esso attore nella compagine sociale ed al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), da li-quidarsi in separata sede, oltre che alla rifusione delle spese e competenze processuali.
Malgrado la regolare notificazione della citazione, la convenuta non provvedeva a noti-ficare la comparsa di risposta nel termine di sessanta giorni assegnatole ex art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 5 del 2003, né a costi-tuirsi in giudizio nel termine di legge, sicché l’attore gli notificava istanza di fissazione d’udienza in data 18.01.2005, depositandola il successivo 20.01.2005.
La Cooperativa convenuta si costituiva tardivamente con comparsa depositata il 29.01.2005 e, senza contestare i fatti dedotti dall’atto-re, eccepiva preliminarmente il difetto di giu-risdizione dell’adito Tribunale, per essere la controversia devoluta dall’art. 29 dello Sta-tuto alla decisione dei probiviri, quali “arbi-tri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità”.
Contestava poi il presunto difetto di moti-vazione della delibera del Consiglio di Ammini-strazione in data 3.09.2004, che, in difetto di produzione avversa, allegava in copia nel pro-prio fascicolo unitamente al verbale di sopral-luogo in pari data, nel corso del quale sarebbe stata accertato – alla presenza dello stesso XY, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di due componenti del Col-legio dei Probiviri – il motivo posto a fonda-mento delle delibere di esclusione, e cioè la completa discordanza fra la qualità dell’uva presente in produzione nell’appezzamento del socio e quella dichiarata dal medesimo (come Lambrusco) al momento del conferimento.
Concludeva, pertanto, per la declaratoria del difetto di giurisdizione del Tribunale e, in subordine, per il rigetto nel merito della domanda, con vittoria di spese e competenze processuali.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa, all’udienza del 7 giugno 2005, veniva tratte-nuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con esercizio della facoltà prevista dall’art. 16, comma 5, del d.lgs. n. 5 del 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Tribunale la tardività della costituzione in giudizio della Cooperativa convenuta, che ha provveduto a no-tificare la propria comparsa di risposta (via fax) solo in data 29.01.2005, e quindi succes-sivamente sia alla scadenza del termine di ses-santa giorni dalla notifica della citazione (avvenuta il 5.11.2004) sia alla notifica del-l’istanza di fissazione dell’udienza di discus-sione (18.01.2005).
Ne deriva la piena operatività nella fatti-specie delle preclusioni assertive ed istrut-torie previste dal rito societario, essendo la convenuta decaduta (giusta eccezione di parte attrice sollevata nella memoria ex art.16 d.lg. n. 5 del 2003) dal potere di sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio, di produrre documenti e di formulare istanze istruttorie (in base al combinato disposto degli artt. 4, 5, 7, 10 e 13 d.lgs. n. 5/03).
Ciò comporta anzitutto l’inammissibilità, per intervenuta decadenza, dell’eccezione pre-liminare d’incompetenza del Tribunale per la presenza di clausola compromissoria (dovendosi correttamente qualificare in tali termini il rilievo pregiudiziale operato dalla convenuta), trattandosi chiaramente di eccezione in senso proprio, avente ad oggetto una questione di me-rito, e non di giurisdizione (cfr. Cass., 30 dicembre 2003, n. 19865).
Ne deriva pure l’inutilizzabilità processuale della delibera del Consiglio di Ammini-strazione in data 3.09.2004 (allegata in copia dalla convenuta nel proprio fascicolo, unita-mente al verbale di sopralluogo in pari data), stante la tardività della produzione.
Non ha pregio il rilievo di parte convenuta, secondo cui la domanda dovrebbe essere comunque rigettata per difetto di prova, in carenza di deposito – da parte dell’attore – delle delibere impugnate , non potendo il Tribunale pronunciarsi sulla presunta illegittimità di una deliberazione senza poterne neppure esaminare il contenuto.
E’ pacifico, invero, che nessuna delle delibere impugnate è stata trasmessa al XY, il quale ne ha ricevuto indiretta co-municazione a mezzo delle prodotte missive.
Costituiscono ius receptum nella giurispru-denza di legittimità le seguenti affermazioni: che la comunicazione della delibera di esclu-sione del socio ha la funzione di far decorrere il termine per l’impugnazione e di rendere e-dotto il socio delle ragioni della sanzione a-dottata al fine di consentirgli l’esercizio delle proprie difese (cfr. Cass. 17 luglio 1999, n. 7592); che la comunicazione puntuale delle situazioni di fatto addebitate al socio, poste a base della delibera di esclusione, non costituisce un requisito oggettivo della deli-bera, che la invalida ove carente, ma un requi-sito funzionale della comunicazione, volto a porre il socio escluso nella condizione di svolgere adeguatamente l’opposizione nei ter-mini di legge (cfr. Cass., 17 settembre 1993, n. 9577); che, pertanto, non è sufficiente che detta comunicazione delinei gli effetti asseritamente derivati da un’imprecisata condotta a-scritta, dovendo invece indicare con sufficien-te precisione la condotta addebitata, sia in ordine all’esistenza della condotta stessa sia in ordine agli affetti da essa derivanti ed alla correlazione logica con il provvedimento di esclusione (cfr. Cass. 19 ottobre 1989, n. 4207).
Ciò premesso, va rilevato che nel caso con-creto entrambe le missive con le quali sono state comunicate le impugnate delibere di esclusione sono prive di qualsivoglia idonea motivazione, facendo generico riferimento la prima ” a fatti accaduti in data 28-29/09/03″ e la seconda ad un ipotetico “sopralluogo”, del quale non vengono specificati né l’epoca né il luogo (facendosi solo richiamo a terreni di proprietà del socio).
Pertanto, considerato che la causa va decisa alla luce del principio di concludenza della domanda (ex art. 13, comma 3°, del d.lgs n. 5/03), ritiene il Tribunale che la carenza dei requisiti minimi afferenti il contenuto delle suddette comunicazioni (in carenza di prova che il socio fosse comunque a conoscenza degli ad-debiti mossi)rende il provvedimento di esclusione inidoneo a produrre l’effetto voluto (cfr. Cass., 21 novembre 1997, n. 11637).
L’accertata nullità delle delibere del Con-siglio di Amministrazione n. 9 del 2.10.2003 e n. 24 del 3.09.2004 comporta la condanna della Cooperativa convenuta alla reintegrazione del-l’attore nella compagine sociale.
Può trovare accoglimento anche la domanda accessoria di condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni subiti dal XY, da liquidarsi in separata sede, non po-tendosi ragionevolmente dubitare dell’idoneità del comportamento posto in essere dalla Coope-rativa (illegittima esclusione dalla compagine sociale) a produrre conseguenze dannose (patri-moniali e non) nella sfera giuridica del socio (cfr. Cass., 27 novembre 1982, n. 6425).
L’esito del giudizio giustifica la condanna della Cooperativa convenuta a rimborsare al-l’attore le spese e competenze processuali, li-quidate come in dispositivo, secondo l’ordina-rio criterio della soccombenza.
La presente sentenza va dichiarata provvi-soriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., limi-tatamente ai capi di natura condannatoria, in virtù del principio di diritto posto da Cass. 10 novembre 2004, n. 21367.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, defini-tivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 5.11.2004, da XY nei confronti della Cooperativa ZZ a r.1., con sede in Barletta, in persona del suo legale rappresentante pro tem-pore, l’accoglie e così provvede:
- dichiara la nullità delle impugnate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa convenuta n. 9 del 2.10.2003 e n. 24 del 3.09.2004, contenenti esclusione del so-cio XY dalla compagine sociale;
- per l’effetto, condanna la Cooperativa con-venuta all’immediata reintegrazione dell’at-tore nella compagine sociale;
- condanna la Cooperativa convenuta al risar-cimento dei danni (patrimoniali e non) subiti dal XY, da liquidarsi in separata se-de;
- condanna, infine, la convenuta a rimborsare all’attore le spese e competenze processuali, liquidate in complessivi (omissis);
- dichiara la presente sentenza provvisoria-mente esecutiva per legge, limitatamente ai ca-pi di natura condannatoria.
Così deciso, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, addì 5 luglio 2005.
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Nota:
(*) avverso la sentenza è stato proposto appello, attualmente pendente.