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Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163 )
coordinato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198
(pubblicato silla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007 n. 261 – Suppl. Ordinario n. 228)


( N. d. R. le modifiche e le integrazioni sono in grassetto)


INDICE


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


CAPO I
Definizioni e classificazioni generali


Art. 1 Definizioni
Art. 2 Classificazione per ramo


CAPO II
Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa


Art. 3 Finalità della vigilanza
Art. 4 Ministro delle attività produttive
Art. 5 Autorità di vigilanza
Art. 6 Destinatari della vigilanza
Art. 7 Reclami
Art. 8 Disposizioni comunitarie
Art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
Art. 10 Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità


TITOLO II
 ACCESSO ALL’ATTIVITA ASSICURATIVA


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 11 Attività assicurativa
Art. 12 Operazioni vietate


CAPO II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica


Art. 13 Autorizzazione
Art. 14 Requisiti e procedura
Art. 15 Estensione ad altri rami
Art. 16 Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
Art. 17 Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
Art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
Art. 19 Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
Art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
Art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
Art. 22 Attività in uno Stato terzo


CAPO III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro


Art. 23 Attività in regime di stabilimento
Art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi
Art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri
Art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
Art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale


CAPO IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo


Art. 28 Attività in regime di stabilimento
Art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi


TITOLO III
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 30 Requisiti organizzativi dell’impresa
Art. 31 Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita
Art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita
Art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
Art. 34 Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti
Art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti


CAPO II
Riserve tecniche dei rami vita e danni


Art. 36 Riserve tecniche dei rami vita
Art. 37 Riserve tecniche dei rami danni


CAPO III
Attività a copertura delle riserve tecniche


Art. 38 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività
Art. 39 Valutazione delle attività patrimoniali
Art. 40 Regole sulla congruenza
Art. 41 Contratti collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
Art. 42 Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
Art. 43 Riserve tecniche relative all’attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi


CAPO IV
Margine di solvibilità


Art. 44 Margine di solvibilità
Art. 45 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari
Art. 46 Quota di garanzia
Art. 47 Cessione dei rischi in riassicurazione


CAPO V
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo


Art. 48 Requisiti organizzativi della sede secondaria
Art. 49 Riserve tecniche
Art. 50 Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia
Art. 51 Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri


TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI


Art. 52 Nozione
Art. 53 Attività esercitabili
Art. 54 Requisiti degli esponenti aziendali
Art. 55 Autorizzazione
Art. 56 Altre norme applicabili


TITOLO V
ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 57 Attività di riassicurazione


CAPO II


Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica


Art. 58 Autorizzazione
Art. 59 Requisiti e procedura


CAPO III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo


Art. 60 Attività in regime di stabilimento
Art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi


TITOLO VI
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE


CAPO I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica


Art. 62 Esercizio dell’attività di riassicurazione
Art. 63 Requisiti organizzativi
Art. 64 Riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
Art. 66 Retrocessione dei rischi


CAPO II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo


Art. 67 Attività in regime di stabilimento


TITOLO VII


ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO


CAPO I


Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione


Art. 68 Autorizzazioni
Art. 69 Obblighi di comunicazione
Art. 70 Comunicazione degli accordi di voto
Art. 71 Richiesta di informazioni
Art. 72 Nozione di controllo
Art. 73 Partecipazioni indirette
Art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
Art. 75 Protocolli di autonomia


CAPO II
Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza


Art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali
Art. 77 Requisiti dei partecipanti
Art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione


CAPO III
Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione


Art. 79 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 80 Obblighi di comunicazione
Art. 81 Vigilanza prudenziale


CAPO IV
Gruppo assicurativo


Art. 82 Gruppo assicurativo
Art. 83 Impresa Capogruppo
Art. 84 Impresa di partecipazione Capogruppo
Art. 85 Albo delle imprese Capogruppo
Art. 86 Poteri di indagine
Art. 87 Disposizioni di carattere generale o particolare


TITOLO VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI


CAPO I
Disposizioni generali sul bilancio


Art. 88 Disposizioni applicabili
Art. 89 Disposizioni particolari
Art. 90 Schemi


CAPO II
Bilancio di esercizio


Art. 91 Principi di redazione
Art. 92 Esercizio sociale e termine per l’approvazione
Art. 93 Deposito e pubblicazione
Art. 94 Relazione sulla gestione


CAPO III
Bilancio consolidato


Art. 95 Imprese obbligate
Art. 96 Direzione unitaria
Art. 97 Esonero dall’obbligo di redazione
Art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
Art. 99 Data di riferimento
Art. 100 Relazione sulla gestione


CAPO IV
Libri e registri obbligatori


Art. 101 Libri e registri obbligatori


CAPO V
Revisione contabile


Art. 102 Revisione contabile del bilancio
Art. 103 Attuario nominato dalla società di revisione
Art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile
Art. 105 Revoca dell’incarico all’attuario revisore


TITOLO IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 106 Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
Art. 107 Ambito di applicazione


CAPO II
Accesso all’attività di intermediazione


Art. 108 Accesso all’attività di intermediazione
Art. 109 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
Art. 110 Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
Art. 111 Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari
Art. 112 Requisiti per l’iscrizione delle società
Art. 113 Cancellazione
Art. 114 Reiscrizione
Art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
Art. 116 Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi


CAPO III
Regole di comportamento


Art. 117 Separazione patrimoniale
Art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
Art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati
Art. 120 Informazione precontrattuale e regole di comportamento
Art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza


TITOLO X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI


CAPO I
Obbligo di assicurazione


Art. 122 Veicoli a motore
Art. 123 Natanti
Art. 124 Gare e competizioni sportive
Art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
Art. 126 Ufficio Centrale Italiano
Art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno
Art. 128 Massimali di garanzia
Art. 129 Soggetti esclusi dall’assicurazione


CAPO II
Esercizio dell’assicurazione


Art. 130 Imprese autorizzate
Art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
Art. 132 Obbligo a contrarre
Art. 133 Formule tariffarie
Art. 134 Attestazione sullo stato del rischio
Art. 135 Banca dati sinistri
Art. 136 Funzioni del Ministero delle attività produttive


CAPO III
Risarcimento del danno


Art. 137 Danno patrimoniale
Art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entità
Art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entità
Art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 141 Risarcimento del terzo trasportato
Art. 142 Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
Art. 142 bis Informazioni sulla copertura assicurativa
Art. 142 ter Utenti della strada non motorizzati


CAPO IV
Procedure liquidative


Art. 143 Denuncia di sinistro
Art. 144 Azione diretta del danneggiato
Art. 145 Proponibilità dell’azione di risarcimento
Art. 146 Diritto di accesso agli atti
Art. 147 Stato di bisogno del danneggiato
Art. 148 Procedura di risarcimento
Art. 149 Procedura di risarcimento diretto
Art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto


CAPO V
Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero


Art. 151 Procedura
Art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
Art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
Art. 154 Centro di informazione italiano
Art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano


CAPO VI
Disciplina dell’attività peritale


Art. 156 Attività peritale
Art. 157 Ruolo dei periti assicurativi
Art. 158 Requisiti per l’iscrizione
Art. 159 Cancellazione
Art. 160 Reiscrizione


TITOLO XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE


CAPO I
Coassicurazione comunitaria


Art. 161 Coassicurazione comunitaria
Art. 162 Determinazione dell’oggetto della delega


CAPO II
Assicurazione di tutela legale


Art. 163 Requisiti particolari
Art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri


TITOLO XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile
Art. 166 Criteri di redazione
Art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
Art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
Art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione


CAPO II
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti


Art. 170 Divieto di abbinamento
Art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
Art. 172 Diritto di recesso


CAPO III
Assicurazione tutela legale e assicurazione assistenza


Art. 173 Assicurazione di tutela legale
Art. 174 Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale
Art. 175 Assicurazione di assistenza


CAPO IV
Assicurazione sulla vita


Art. 176 Revocabilità della proposta
Art. 177 Diritto di recesso
Art. 178 Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori


CAPO V
Capitalizzazione


Art. 179 Nozione


CAPO VI
Legge applicabile


Art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni
Art. 181 Contratti di assicurazione sulla vita


TITOLO XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi
Art. 183 Regole di comportamento
Art. 184 Misure cautelari ed interdittive


CAPO II
Obblighi di informazione


Art. 185 Nota informativa
Art. 186 Interpello sulla nota informativa
Art. 187 Integrazione della nota informativa


TITOLO XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 188 Poteri di intervento
Art. 189 Poteri di indagine
Art. 190 Obblighi di informativa
Art. 191 Norme regolamentari


CAPO II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione


Art. 192 Imprese di assicurazione italiane
Art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 195 Imprese di riassicurazione
Art. 196 Modificazioni statutarie
Art. 197 Vigilanza sull’attuazione del programma di attività


CAPO III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione


Art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
Art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
Art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
Art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
Art. 202 Trasferimento del portafoglio, fusione e scissione di imprese di riassicurazione


CAPO IV
Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea


Art. 203 Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa
Art. 204 Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di imprese di assicurazione
Art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
Art. 206 Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare
Art. 207 Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare
Art. 208 Rapporti con la Commissione Europea relativamente ad imprese di Stati terzi
Art. 209 Comunicazioni alla Commissione Europea sulle assicurazioni obbligatorie 


TITOLO XV
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 210 Ambito di applicazione
Art. 211 Area della vigilanza supplementare


CAPO II
Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza


Art. 212 Procedure di controllo interno
Art. 213 Vigilanza informativa
Art. 214 Vigilanza ispettiva


CAPO III
Vigilanza sulle operazioni infragruppo


Art. 215 Operazioni infragruppo rilevanti
Art. 216 Comunicazione delle operazioni rilevanti


CAPO IV
Verifica della solvibilità corretta


Art. 217 Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
Art. 218 Verifica della solvibilità dell’impresa controllante
Art. 219 Calcolo della situazione di solvibilità corretta
Art. 220 Accordi per la concessione di esoneri


TITOLO XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE


CAPO I
Misure di salvaguardia


Art. 221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
Art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia
Art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell’impresa di assicurazione
Art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
Art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
Art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa
Art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilità dell’impresa controllante


CAPO II
Misure di risanamento


Art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti
Art. 230 Commissario per la gestione provvisoria
Art. 231 Amministrazione straordinaria
Art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
Art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria
Art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
Art. 235 Adempimenti iniziali
Art. 236 Adempimenti finali
Art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento
Art. 239 Imprese di assicurazione di stati terzi e imprese di riassicurazione estere


CAPO III
Decadenza e revoca dell’autorizzazione


Art. 240 Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
Art. 241 Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
Art. 242 Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
Art. 243 Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo
Art. 244 Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione


CAPO IV
Liquidazione coatta amministrativa


Art. 245 Liquidazione coatta amministrativa
Art. 246 Organi della procedura
Art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità
Art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
Art. 249 Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 251 Adempimenti iniziali
Art. 252 Accertamento del passivo
Art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
Art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
Art. 255 Appello
Art. 256 Insinuazioni tardive
Art. 257 Liquidazione dell’attivo
Art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
Art. 259 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
Art. 260 Ripartizione dell’attivo
Art. 261 Adempimenti finali
Art. 262 Concordato
Art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
Art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
Art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate 


CAPO V
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato


Art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato


CAPO VI
Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri


Art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili, navi e aeromobili, strumenti finanziari
Art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
Art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, sul bene situato nel territorio della Repubblica
Art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione
Art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
Art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
Art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione
Art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori


CAPO VII
Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo


Art. 275 Amministrazione straordinaria della Capogruppo assicurativa
Art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della Capogruppo assicurativa
Art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
Art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
Art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
Art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
Art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
Art. 282 Gruppi e società non iscritte all’albo


TITOLO XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO


CAPO I
Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti


Art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
Art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada


CAPO II
Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata


Art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata 
Art. 287 Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
Art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Art. 290 Prescrizione dell’azione
Art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale
Art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata


CAPO III
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta


Art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
Art. 294 Esercizio dell’azione di risarcimento
Art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada


CAPO IV
Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di indennizzo italiano


Art. 296 Organismo di indennizzo italiano
Art. 297 Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
Art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
Art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo
Art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
Art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada


CAPO V
Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria


Art. 302 Ambito di intervento
Art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
Art. 304 Diritto di regresso e di surroga


TITOLO XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI


CAPO I
Abusivismo


Art. 305 Attività abusivamente esercitata
Art. 306 Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
Art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza
Art. 308 Abuso di denominazione assicurativa


CAPO II 
Imprese di assicurazione e di riassicurazione


Art. 309 Attività oltre i limiti consentiti
Art. 310 Condizioni di esercizio
Art. 311 Assetti proprietari
Art. 312 Vigilanza supplementare


CAPO III
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti


Art. 313 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
Art. 314 Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
Art. 315 Procedure liquidative
Art. 316 Obblighi di comunicazione
Art. 317 Altre violazioni


CAPO IV
Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato


Art. 318 Pubblicità di prodotti assicurativi
Art. 319 Regole di comportamento
Art. 320 Nota informativa


CAPO V
Doveri nei confronti dell’autorità di vigilanza


Art. 321 Doveri degli organi di controllo
Art. 322 Doveri della società di revisione
Art. 323 Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato


CAPO VI
Intermediari di assicurazione


Art. 324 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari


CAPO VII
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento


Art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 326 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 327 Pluralità di violazioni e misure correttive
Art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie


CAPO VIII
Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento


Art. 329 Intermediari e periti assicurativi
Art. 330 Destinatari delle sanzioni disciplinari
Art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari


TITOLO XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI


CAPO I
Disposizioni tributarie


Art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
Art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e le annotazioni di vincolo sulle attività patrimoniali
Art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti


CAPO II
Contributi di vigilanza


Art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
Art. 337 Periti assicurativi


CAPO III
Disposizioni transitorie


Art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
Art. 339 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
Art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
Art. 341 Imprese in liquidazione coatta
Art. 342 Partecipazioni già autorizzate
Art. 343 Intermediari già iscritti od operanti
Art. 344 Periti di assicurazione già iscritti


CAPO IV
Disposizioni finali


Art. 345 Istituzioni e enti esclusi
Art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
Art. 347 Potesta’ legislativa delle Regioni
Art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
Art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
Art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
Art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
Art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge
Art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private


CAPO V
Abrogazioni


Art. 354 Norme espressamente abrogate
Art. 355 Entrata in vigore







Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Capo I
Definizioni e classificazioni generali


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto  l’articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, come modificato  dalla  legge  costituzionale  18 ottobre  2001, n. 3, con riferimento ai principi  di  unita’,  continuita’  e  completezza dell’ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto  l’articolo  20  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  come sostituito  dall’articolo  1  della  legge  29 luglio  2003,  n. 229,recante  interventi urgenti in materia di qualita’ della regolazione, riassetto  normativo e semplificazione – legge di semplificazione per il 2001;
Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in  materia  di  qualita’  della  regolazione,  riassetto normativo e codificazione   –  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed  in particolare  l’articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle  disposizioni  in  materia di assicurazioni private, cosi’ come modificato  dall’articolo  2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186,  di  conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;
Visto  il  regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per  la  esecuzione  del  regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista  la  legge  24 dicembre  1969,  n. 990, recante assicurazione obbligatoria    della    responsabilita’   civile   derivante   dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina     dell’assicurazione     obbligatoria    della responsabilita’  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto  il  decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  1978,  n.  738,  recante agevolazioni  al  trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista  la  legge  7 febbraio  1979,  n.  48,  recante istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista  la  legge  28 novembre  1984,  n. 792, recante istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione;
Vista  la  legge  22 ottobre  1986, n. 742, recante nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Vista  la  legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista   la   legge   7 agosto  1990,  n.  242,  recante  disciplina dell’assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita’  civile  per danni  causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli  a  motore  e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 novembre  1991, n. 393, recante attuazione  delle  direttive  84/641/CEE,  87/343/CEE e 87/344/CEE in materia  di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e  tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto  il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della   direttiva   88/357/CEE,   concernente   coordinamento   delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione  diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e alla fissazione   delle   disposizioni   volte  ad  agevolare  l’esercizio effettivo  della  libera  prestazione  di  servizi  e che modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista  la  legge  17 febbraio  1992,  n. 166, recante istituzione e funzionamento   del  ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi  per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti  alla  disciplina  della  legge  24 dicembre  1969,  n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi;
Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi   di   garanzia   per   l’assicurazione   obbligatoria   della responsabilita’  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385,  recante  regolamento  recante  semplificazione dei procedimenti amministrativi  in  materia  di  assicurazioni private e di interesse collettivo  di competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti  per la ricostruzione e la ripresa delle attivita’ produttive nelle  zone colpite dalle eccezionali avversita’ atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della  direttiva  92/49/CEE  del  Consiglio,  del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti  l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11,  comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto  il  decreto-legge  28 marzo  2000,  n.  70,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
Visto  il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della  direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Vista  la  legge  12 dicembre  2002,  n.  273,  recante  misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto  il  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della  direttiva  2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della   direttiva   2000/26/CE  in  materia  di  assicurazione  della responsabilita’  civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della  direttiva  2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di   solvibilita’   delle  imprese  di  assicurazione,rispettivamente,  sulla  vita  e  nei rami diversi dall’assicurazione sulla vita;
Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle  opzioni  previste  dall’articolo  5  del  regolamento  (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della  direttiva  2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16 dicembre  2002,  relativa  alla vigilanza supplementare sugli enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e sulle imprese di investimento  appartenenti  ad  un  conglomerato finanziario, nonche’ all’istituto    della    consultazione   preliminare   in   tema   di assicurazioni;
Vista   la  direttiva  2002/92/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito  il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione  dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta  del  Ministro  delle  attivita’  produttive  e del Ministro  per  le  politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per  la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;


E m a n a


il seguente decreto legislativo:


 Art. 1.
Definizioni


  1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:




  • a) assicurazione   contro  i  danni:  le  assicurazioni  indicate all’articolo 2, comma 3;

  • b) assicurazione  sulla  vita:  le  assicurazioni e le operazioni indicate all’articolo 2, comma 1;

  • c) attivita’  assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di assicurazione;

  • d) attivita’  riassicurativa:  l’assunzione  e  la  gestione  dei rischi  ceduti  da un’impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da un’impresa di riassicurazione;

  • e) attivita’  in  regime  di liberta’ di prestazione di servizi o rischio  assunto  in  regime  di  liberta’ di prestazione di servizi: l’attivita’  che  un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio  di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi  il  domicilio,  ovvero,  se persone giuridiche, la sede in un altro  Stato  membro  o  il  rischio  che  un’impresa  assume  da uno stabilimento  situato  nel  territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e’ ubicato il rischio;

  • f) attivita’  in  regime  di  stabilimento  o  rischio assunto in regime  di  stabilimento:  l’attivita’ che un’impresa esercita da uno stabilimento  situato  nel  territorio  di uno Stato membro assumendo obbligazioni  con  contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  nello stesso Stato o il rischio che un’impresa assume  da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e’ ubicato il rischio;

  • g) autorita’ di vigilanza: l’autorita’ nazionale incaricata della vigilanza  sulle  imprese  e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;

  • h) carta   verde:  certificato  internazionale  di  assicurazione emesso  da  un  ufficio  nazionale  secondo  la  raccomandazione n. 5 adottata  il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del  comitato  dei  trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

  • i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

  • l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

  • m) CONSAP:   la   Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici S.p.A.;

  • n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione  ad  assicurati,  contraenti, beneficiari o altre parti lese  aventi  diritto  ad  agire  direttamente  contro  l’impresa  di assicurazione  e  derivante  da  un  contratto  di assicurazione o da operazioni  di  cui  all’articolo  2,  commi  1  e  3, nell’ambito di attivita’  di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva  per  la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi diritto
    allorquando  alcuni  elementi  del debito non sono ancora conosciuti.
    Sono  parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da  un’impresa  di assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di liquidazione   dell’impresa   stessa,   in   seguito   alla   mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu’ della legge applicabile a tali contratti e operazioni;

  • o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha  almeno  il  compito di rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non  identificato  o  per  il  quale  non  vi  e’  stato  adempimento dell’obbligo di assicurazione;

  • p) Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della  caccia:  il  fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 303;

  • q) Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della  strada:  il  fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 285;

  • r) grandi   rischi:   si   intendono  per  grandi  rischi  quelli rientranti  nei  rami  di cui all’articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
          1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6  (corpi  di  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali),  7 (merci trasportate),  11  (r.c. aeromobili)  e  12 (r.c. veicoli marittimi,lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
          2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti professionalmente    un’attivita’    industriale,    commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita’;
          3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio  ed  elementi  naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli  terrestri),  12  (r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e fluviali)  per  quanto  riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria  ai  sensi  dell’articolo  123,  13 (r.c. generale) e 16 (perdite  pecuniarie), purche’ l’assicurato superi i limiti di almeno due  dei  tre  criteri seguenti: 1) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale  risulti  superiore  ai seimilionieduecentomila euro; 2) l’importo     del    volume    d’affari    risulti    superiore    ai dodicimilionieottocentomila   euro;   3)  il  numero  dei  dipendenti occupati   in   media  durante  l’esercizio  risulti  superiore  alle duecentocinquanta unita’. Qualora l’assicurato sia un’impresa facente parte  di  un  gruppo  tenuto  a redigere un bilancio consolidato, le condizioni  di  cui  sopra si riferiscono al bilancio consolidato del
    gruppo;

  • s) impresa:  la  societa’  di  assicurazione o di riassicurazione autorizzata;

  • t) impresa  di  assicurazione:  la  societa’  autorizzata secondo quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie  sull’assicurazione diretta;

  • u) impresa  di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa’ avente sede legale in Italia e la  sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale   in   uno   Stato   terzo,  autorizzata  all’esercizio  delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2;

  • v) impresa  di assicurazione comunitaria: la societa’ avente sede legale  e  amministrazione – centrale in uno Stato membro dell’Unione europea  diverso  dall’Italia  o  in  uno  Stato aderente allo Spazio economico   europeo,   autorizzata   secondo  quanto  previsto  nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;

  • z) impresa  di  assicurazione  extracomunitaria:  la  societa’ di assicurazione  avente  sede  legale e amministrazione centrale in uno Stato  non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico  europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2;

  • aa) impresa   di   partecipazione   assicurativa:   una  societa’ controllante   il   cui   unico   o   principale   oggetto   consiste nell’assunzione   di   partecipazioni  di  controllo,  nonche’  nella gestione  e  valorizzazione  di  tali  partecipazioni,  se le imprese controllate   sono   esclusivamente   o   principalmente  imprese  di assicurazione,  imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione,  sempre  che  almeno  una  di esse sia un’impresa di assicurazione  avente  sede  legale nel territorio della Repubblica e che  non sia una societa’ di partecipazione finanziaria mista secondo
    le   rilevanti   disposizioni   dell’ordinamento   comunitario  sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;

  • bb) impresa  di  partecipazione  assicurativa mista: una societa’  controllante diversa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione o da un’impresa  di  partecipazione  assicurativa,  sempre  che almeno una delle sue imprese controllate sia un’impresa di assicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica  e  che  non sia una societa’  di  partecipazione finanziaria  mista secondo le rilevanti disposizioni    dell’ordinamento    comunitario    sulla    vigilanza supplementare   delle   imprese   appartenenti   ad  un  conglomerato finanziario;

  • cc) impresa   di   riassicurazione:   la   societa’   autorizzata all’esercizio  della  sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione  o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita’ principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

  • dd) ISVAP:   l’Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo;

  •     ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

  • ff) localizzazione:   la   presenza  di  attivita’  mobiliari  ed immobiliari  all’interno  del  territorio  di un determinato Stato. I crediti  sono  considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

  • gg) margine    di   solvibilita’   disponibile:   il   patrimonio dell’impresa,  libero  da  qualsiasi  impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;

  • hh) margine  di  solvibilita’  richiesto:  ammontare  minimo  del patrimonio  netto  del quale l’impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto   nelle  direttive  comunitarie  sull’assicurazione diretta;

  • ii) mercato  regolamentato:  un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto  ai  sensi  della  parte  III, titolo I, del testo unico dell’intermediazione finanziaria,   nonche’   i  mercati  di  Stati appartenenti  all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da  disposizioni  adottate  o  approvate  dalle  competenti autorita’ nazionali  e  che  soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;

  • ll) natante:  qualsiasi  unita’ che e’ destinata alla navigazione marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e’ azionata da propulsione meccanica;

  • mm) Organismo   di  indennizzo  italiano:  l’organismo  istituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 296;

  • nn) partecipazioni:  le  azioni,  le  quote e gli altri strumenti finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

  • oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo  della societa’ e le partecipazioni individuate dall’ISVAP, in  conformita’  ai  principi  stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro  delle  attivita’  produttive,  con  riguardo  alle  diverse fattispecie  disciplinate,  tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa’;

  • pp) portafoglio  del  lavoro  diretto italiano: tutti i contratti stipulati  da  imprese  di  assicurazione  italiane,  ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

  • qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i  contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente e’ essa  stessa  impresa  italiana  o  stabilimento in Italia di imprese aventi  la  sede  legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del  portafoglio  estero  i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui  l’impresa  cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro Stato.  I  contratti  stipulati  da  imprese  italiane attraverso uno stabilimento  costituito  in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;

  • rr) principi   contabili  internazionali:  i  principi  contabili internazionali  e  le  relative  interpretazioni  adottati secondo la procedura  di  cui  all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

  • ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attivita’ rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all’articolo 2;

  • tt) ramo  di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo  di  rischi  od  operazioni  che  descrive  l’attivita’  che l’impresa puo’ esercitare al rilascio dell’autorizzazione;

  • uu) retrocessione: cessione dei  rischi assunti in riassicurazione;

  • vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista  di personalita’ giuridica, di un’impresa di assicurazione o  di riassicurazione  e  che  effettua  direttamente, in tutto o in parte, l’attivita’ assicurativa o riassicurativa;

  • zz) stabilimento:  la  sede  legale  od  una  sede  secondaria di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

  • aaa) Stato  aderente  allo  Spazio  economico  europeo; uno Stato aderente   all’accordo  di  estensione  della  normativa  dell’Unione europea  in  materia,  fra  l’altro, di circolazione delle merci, dei servizi  e  dei  capitali  agli  Stati  appartenenti all’Associazione europea  di  libero  scambio  firmato  ad  Oporto  il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

  • bbb) Stato  membro:  uno  Stato  membro dell’Unione europea o uno Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;

  • ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb)  nel  quale  il  contraente  ha  il  domicilio,  ovvero,  se  il contraente  e’  una  persona  giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;

  • ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell’obbligazione o in cui e’ ubicato il rischio, quando l’obbligazione o il rischio e’ assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);

  • eee) Stato  membro  di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e’ situato lo stabilimento dal quale l’impresa opera;

  • fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
          1)  lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l’assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni  mobili  in  essi  contenuti,  sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
          2)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera bbb) di immatricolazione, quando  l’assicurazione  riguardi  veicoli  di  ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
          3)  lo  Stato  di  cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia durata inferiore o pari a quattro  mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
          4)  lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha il domicilio, ovvero, se l’assicurato e’ una persona giuridica, lo Stato della  sede  della  stessa  alla  quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
          4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e’ stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
         4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e’ verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu’ allo stesso veicolo.

  • ggg) Stato  membro d’origine: lo Stato membro dell’Unione europea o  lo  Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e’ situata la sede legale dell’impresa che assume l’obbligazione o il rischio;

  • hhh) Stato terzo: uno Stato che non e’ membro dell’Unione europea o non e’ aderente allo Spazio economico europeo;

  • iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu’ persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
          1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72;
          2)  una  partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di   societa’  controllate,  societa’  fiduciarie  o  per  interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto,  ovvero  una  partecipazione  che, pur restando al di sotto del limite  sopra  indicato,  da’  comunque la possibilita’ di esercitare un’influenza notevole ancorche’ non dominante;
          3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o comunque sono sottoposte a direzione  unitaria  in  virtu’  di  un  contratto  o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in  maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
          4)   un   rapporto   di   carattere   tecnico,   organizzativo, finanziario,  giuridico  e  familiare  che  possa  influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa. L’ISVAP, con regolamento, puo’ ulteriormente  qualificare  la definizione di stretti legami, al fine di  evitare  situazioni  di  ostacolo all’effettivo  esercizio delle funzioni di vigilanza;

  • lll) testo  unico  bancario:  il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

  • mmm) testo  unico  dell’intermediazione  finanziaria:  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

  • nnn) testo  unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro   e   le   malattie   professionali:  il  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

  • ooo) Ufficio  centrale  italiano: l’ente costituito dalle imprese di  assicurazione  autorizzate  ad esercitare il ramo responsabilita’ civile   autoveicoli  che  e’  stato  abilitato  all’esercizio  delle funzioni  di  Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica   ed   allo   svolgimento  degli  altri  compiti  previsti dall’ordinamento comunitario e italiano;

  • ppp)Ufficio    nazionale   di   assicurazione:   l’organizzazione professionale  che  e’ costituita, conformemente alla raccomandazione n.  5  adottata  il  25 gennaio  1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali   del  comitato  dei  trasporti  interni  della  Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa  imprese  di  assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l’autorizzazione   ad   esercitare  il  ramo  responsabilita’  civile autoveicoli;

  • qqq) unita’ da diporto: il natante definito all’articolo 1, comma 3,  del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

  • rrr) veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato  a circolare sul suolo e che puo’ essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato  ad  una  strada  ferrata, nonche’ i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

Art. 2.
Classificazione per ramo


  1. Nei rami vita la classificazione per ramo e’ la seguente:
    I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
    II. le assicurazioni di nuzialita’ e di natalita’;
    III.  le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali   sono  direttamente  collegate  al  valore  di  quote  di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
    IV.  l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di  non  autosufficienza  che  siano  garantite mediante contratti di lunga  durata,  non rescindibili, per il rischio di invalidita’ grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita’;
    V. le operazioni di capitalizzazione;
    VI.  le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione  di  prestazioni  in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attivita’ lavorativa.


  2.  L’impresa  che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni  di  cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di  cui  al  ramo V del comma 1 se e’ stata autorizzata ad esercitare anche  un  altro  ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti puo’ garantire in via complementare i rischi di   danni   alla   persona,   comprese   l’incapacita’   al   lavoro professionale,  la  morte  in  seguito ad infortunio, l’invalidita’ a seguito  di  infortunio  o  di  malattia.  L’impresa  che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma  1,  in via complementare ai relativi contratti, puo’ garantire prestazioni  di  invalidita’ e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.


  3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e’ la seguente:
    1.  Infortuni  (compresi  gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennita’ temporanee; forme miste; persone trasportate;
    2.  Malattia:  prestazioni  forfettarie;  indennita’  temporanee; forme miste;
    3.  Corpi  di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno  subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
    4.  Corpi  di  veicoli  ferroviari:  ogni danno subito da veicoli ferroviari;
    5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
    6.  Corpi  di  veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
    7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni   danno   subito   dalle   merci   trasportate  o  dai  bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
    8.  Incendio  ed  elementi  naturali:  ogni danno subito dai beni (diversi  dai  beni  compresi  nei  rami  3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio;  esplosione;  tempesta;  elementi  naturali  diversi  dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
    9.  Altri  danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni  compresi  nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,  nonche’  da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
    10.    Responsabilita’   civile   autoveicoli   terrestri:   ogni responsabilita’   risultante   dall’uso   di   autoveicoli  terrestri (compresa la responsabilita’ del vettore);
    11.   Responsabilita’  civile  aeromobili:  ogni  responsabilita’ risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita’ del vettore);
    12.   Responsabilita’   civile   veicoli  marittimi,  lacustri  e fluviali:   ogni   responsabilita’  risultante  dall’uso  di  veicoli fluviali,  lacustri  e  marittimi  (compresa  la  responsabilita’ del vettore);
    13. Responsabilita’ civile generale: ogni responsabilita’ diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
    14.   Credito:  perdite  patrimoniali  derivanti  da  insolvenze; credito all’esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
    15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
    16.   Perdite   pecuniarie   di  vario  genere:  rischi  relativi all’occupazione;  insufficienza  di  entrate  (generale); intemperie; perdite  di  utili;  persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste;  perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite   commerciali   indirette   diverse   da   quelle  menzionate precedentemente;  perdite  pecuniarie  non commerciali; altre perdite pecuniarie;
    17. Tutela legale: tutela legale;
    18.   Assistenza:   assistenza  alle  persone  in  situazione  di difficolta’.


  4.  Nei  rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per piu’ rami e’ cosi’ denominata:
    a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
    b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
    c) per  i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e trasporti;
    d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
    e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;
    f) per  i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilita civile»;
    g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
    h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».


  5. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio  principale,  appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, puo’  garantire  i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita’ di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
    a) sono connessi con il rischio principale;
    b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
    c) sono  garantiti  dallo  stesso  contratto che copre il rischio principale.  I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non  possono  essere  considerati  accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi  compresi  nel  ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori  del  ramo  18  quando  il rischio principale riguardi solo l’assistenza   da   fornire   alle  persone  in  difficolta’  durante
trasferimenti  o  assenze  dal  domicilio  o dal luogo di residenza o quando  riguardino  controversie relative all’utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.


  6. L’ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione  dei  rischi  all’interno  dei  rami nel rispetto del principio   di   equivalenza   dell’autorizzazione   nel   territorio comunitario.


Capo II
Vigilanza sull’attivita’ assicurativa e riassicurativa


Art. 3.
Finalita’ della vigilanza


  1.  La  vigilanza  ha  per  scopo la sana e prudente gestione delle imprese  di  assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza  dei  comportamenti  delle  imprese, degli intermediari e degli  altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilita’,   all’efficienza,   alla   competitivita’   ed   al  buon funzionamento  del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e   degli   altri   aventi   diritto   a   prestazioni assicurative, all’informazione ed alla protezione dei consumatori.


Art. 4.
Ministro delle attivita’ produttive


  1.  Il  Ministro  delle attivita’ produttive adotta i provvedimenti previsti  nel  presente  codice  nell’ambito  delle linee di politica  assicurativa determinate dal Governo.


Art. 5.
Autorita’ di vigilanza


  1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante    l’esercizio   dei   poteri   di   natura   autorizzativa, prescrittiva,accertativa,  cautelare  e  repressiva  previsti dalledisposizioni del presente codice.


  2.  L’ISVAP  adotta  ogni  regolamento  necessario  per  la  sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei  comportamenti  dei  soggetti  vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.


  3.  L’ISVAP  effettua  le  attivita’  necessarie  per promuovere un appropriato  grado  di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed  economiche  e  la  raccolta  di elementi per l’elaborazione delle linee di politica assicurativa.


  4.  L’ISVAP  promuove  le  forme di collaborazione con le autorita’ degli  altri  Stati  membri  al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull’attivita’ assicurativa e riassicurativa in conformita’ alle procedure stabilite dall’ordinamento comunitario.


  5.  L’ordinamento  dell’ISVAP e’ disciplinato dalla legge 12 agosto 1982,  n.  576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di  autonomia  necessari  ai  fini  dell’esercizio  imparziale  delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.


Art. 6.
Destinatari della vigilanza


  1. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
    a) delle   imprese,   comunque   denominate   e  costituite,  che esercitano nel territorio della Repubblica attivita’ di assicurazione o  di  riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni  di  capitalizzazione  e  di  gestione di fondi collettivi costituiti  per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di   vita   o  in  caso  di  cessazione  o  riduzione  dell’attivita’ lavorativa;
    b) dei  gruppi  assicurativi  e  dei  conglomerati finanziari nei quali  sono  incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformita’ alla specifica normativa ad essi applicabile;
    c) dei  soggetti,  enti  e  organizzazioni che in qualunque forma svolgono  funzioni  parzialmente  comprese  nel ciclo operativo delle imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  limitatamente  ai profili assicurativi e riassicurativi;
    d) degli  intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti  di  assicurazione  e  di  ogni  altro  operatore  del mercato assicurativo.


Art. 7.
Reclami


  1.  Le  persone  fisiche  e  giuridiche,  nonche’  le  associazioni riconosciute  per  la  rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno  facolta’  di  proporre  reclamo  all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza  delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti  delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari  e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con  regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.


Art. 8.
Disposizioni comunitarie


  1.  Il  Ministero delle attivita’ produttive e l’ISVAP esercitano i poteri  attribuiti  in  armonia  con  le disposizioni comunitarie, si conformano  ai  regolamenti  e  alle  decisioni dell’Unione europea e provvedono  in  merito  alle  raccomandazioni  concernenti le materie disciplinate dal presente codice.


Art. 9.
Regolamenti e altri provvedimenti


  1.  I   regolamenti   ministeriali   sono   adottati   ai   sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 


  2.  I  regolamenti adottati dall’ISVAP ai sensi del presente codice sono   emanati   dal  presidente  dell’Istituto  nel  rispetto  della procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.


  3.  L’ISVAP  stabilisce,  con regolamento, i termini e le procedure per  l’adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP disciplina,  in particolare, i procedimenti relativi all’accertamento delle  violazioni  ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi  della facolta’ di denuncia di parte, della piena conoscenza degli  atti  istruttori,  del  contraddittorio, della verbalizzazione nonche’  della  distinzione  tra  le  funzioni  istruttorie  e quelle decisorie.   Si   applicano,   in   quanto  compatibili,  i  principi sull’individuazione   e   sulle   funzioni   del   responsabile   del procedimento,  sulla  partecipazione  al  procedimento e sull’accesso agli  atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’ISVAP  determina  i  casi  di  necessita’  ed urgenza o i motivi di riservatezza  per  cui e’ consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.


  4.    Le   disposizioni   del   presente   codice   che   prevedono un’autorizzazione  dell’ISVAP  possono essere applicate dall’Istituto  anche  mediante  il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie  di  atti  o  di  soggetti.  Le  autorizzazioni  rilasciate dall’ISVAP  in  via generale sono rese pubbliche secondo le modalita’ previste per i regolamenti.


  5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall’ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.   I   medesimi  atti,  nonche’  ogni  altro  provvedimento rilevante   relativo   ai   soggetti  sottoposti  a  vigilanza,  sono pubblicati  dall’ISVAP  nel suo bollettino entro il mese successivo a quello   della   loro  adozione  e  sono  altresi’  resi  prontamente disponibili sul suo sito Internet.


  6.  Entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno,  tutti i regolamenti e i provvedimenti  di  carattere  generale  emanati ai sensi del presente codice   sono  pubblicati,  a  cura  del  Ministero  delle  attivita’ produttive,  in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso  dell’anno  precedente  ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli gia’ emanati.


Art. 10.
Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorita’


  1.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in  possesso dell’ISVAP  in  ragione della sua attivita’ di vigilanza sono coperti dal   segreto   d’ufficio   anche   nei   confronti  delle  pubbliche amministrazioni.  Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.


  2.  I  dipendenti  dell’ISVAP,  nell’esercizio  delle  funzioni  di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno l’obbligo di riferire esclusivamente   al presidente  dell’ISVAP  tutte  le  irregolarita’ constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio.


  3.  I  dipendenti  dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.


  4.  L’ISVAP  collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la  Banca  d’Italia,  la  Commissione  nazionale per le societa’ e la borsa  (CONSOB), l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, l’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione(COVIP), l’Ufficio italiano cambi (UIC), e  ciascuna  delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine di  agevolare  l’esercizio delle rispettive funzioni. Non puo’ essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.


  5.  Il  segreto  di  ufficio  non  puo’ essere altresi’ opposto nei confronti del Ministro delle attivita’ produttive e nei confronti dei due  rami  del Parlamento  che  acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni  secondo  le  competenze  e  le  modalita’ stabilite nei rispettivi regolamenti.


  6.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli enti pubblici forniscono dati,  notizie  e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall’ISVAP,  in  conformita’  alle  leggi  disciplinanti i rispettivi ordinamenti.


  7.  L’ISVAP  collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le  autorita’  competenti  dell’Unione  europea  e  dei singoli Stati membri,  al  fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Le  informazioni  ricevute dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad altre  autorita’  italiane o a terzi senza il consenso dell’autorita’ che le ha fornite.


  8.  Nell’ambito  di  accordi  di  cooperazione  e  a  condizione di reciprocita’  e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’ISVAP puo’ scambiare  informazioni con le autorita’ competenti degli Stati terzi rispetto all’Unione europea.


  9.   L’ISVAP   puo’   scambiare   informazioni   con  le  autorita’ amministrative   o   giudiziarie   nell’ambito   di  procedimenti  di liquidazione  o  concorsuali,  in  Italia  o  all’estero, relativi ai soggetti  vigilati.  Nei  rapporti con le autorita’ di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalita’ di cui al comma 7.


Titolo II
ACCESSO ALL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA


Capo I
Disposizioni generali


Art. 11.
Attivita’ assicurativa


  1. L’esercizio dell’attivita’ assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all’articolo 2, e’ riservato alle imprese di assicurazione.


  2.    L’impresa   di   assicurazione   limita   l’oggetto   sociale all’esercizio  dei  soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.


  3.  In  deroga  al comma 2, e’ consentito l’esercizio congiunto dei rami  vita  e  dei  soli  rami  danni  infortuni  e  malattia  di cui all’articolo 2, comma 3. L’impresa e’ tenuta ad una gestione separata per  ciascuna  delle  due attivita’ secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.


  4.  L’impresa  di assicurazione puo’ inoltre svolgere le operazioni connesse  o  strumentali  all’esercizio dell’attivita’ assicurativa o riassicurativa.  Sono  inoltre  consentite le attivita’ relative alla costituzione  ed  alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di  previdenza  integrative,  nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.


Art. 12.
Operazioni vietate


  1.  Sono  vietate  le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni  che  hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento  delle  sanzioni  amministrative e quelle che riguardano il prezzo  del  riscatto  in  caso  di  sequestro di persona. In caso di violazione   del   divieto   il  contratto  e’  nullo  e  si  applica l’articolo 167, comma 2.


  2.  E’  vietata  la costituzione nel territorio della Repubblica di societa’  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  l’esercizio all’estero dell’attivita’ assicurativa.


Capo II
Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica


Art. 13.
Autorizzazione


  1. L’ISVAP alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con provvedimento  da  pubblicare  nel  bollettino, l’impresa che intende esercitare  l’attivita’  nei  rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente,  nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all’articolo 2, comma 3.


  2. L’autorizzazione puo’ essere rilasciata per uno o piu’ rami vita o  danni  e  copre  tutte  le  attivita’  rientranti  nei rami cui si riferisce,  a  meno  che l’impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.


  3.  L’autorizzazione  e’ valida per il territorio della Repubblica, per  quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative  alle  condizioni  di accesso in regime di stabilimento o di prestazione  di  servizi,  nonche’  per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.


Art. 14.
Requisiti e procedura


  1.  L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) sia  adottata  la  forma  di  societa’ per azioni, di societa’ cooperativa  o  di  societa’  di  mutua assicurazione le cui quote di partecipazione  siano  rappresentate  da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente,  degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonche’ nella forma di societa’ europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della societa’ europea;
    b) la    direzione   generale   e   amministrativa   dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
    c) il  capitale,  o il fondo di garanzia, interamente versato sia  di  ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento  adottato  dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni  ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami  esercitati,  e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
    d) venga  presentato,  unitamente  all’atto  costitutivo  e  allo statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura organizzativa  e  gestionale,  accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta   da   un   attuario  iscritto  all’albo  professionale, contenente  l’esposizione  dei  criteri in base ai quali il programma stesso  e’  stato  redatto  e  sono  state  effettuate  le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
    e) i  titolari  di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti  di  onorabilita’ stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio   dell’autorizzazione   prevista dall’articolo 68;
    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  siano  in  possesso  dei requisiti di professionalita’, onorabilita’ ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
    g) non  sussistano,  tra  l’impresa  o  i  soggetti del gruppo di appartenenza   e   altri  soggetti,  stretti  legami  che  ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
    h) siano  indicati  il  nome  e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione  dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri,  se  i  rischi  da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita’ del vettore.


  2.  L’ISVAP  nega  l’autorizzazione  quando  dalla  verifica  delle condizioni  indicate  nel  comma  1  non  risulti garantita la sana e prudente  gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento  dei  mercati  interessati.  Il  provvedimento che nega l’autorizzazione  e’  specificatamente e adeguatamente motivato ed e’ comunicato   all’impresa   interessata  entro  novanta  giorni  dalla presentazione  della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.


  3.  Non  si  puo’  dare  corso al procedimento per l’iscrizione nel registro   delle  imprese  se  non  consti  l’autorizzazione  di  cui all’articolo 13.


  4.  L’ISVAP,  verificata  l’iscrizione  nel registro delle imprese,  iscrive  in un’apposita sezione dell’albo le imprese di assicurazione autorizzate  in  Italia  e  ne  da’  pronta comunicazione all’impresa interessata.  Le  imprese  indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.


  5.   L’ISVAP   determina,   con   regolamento,   la   procedura  di autorizzazione e le forme di pubblicita’ dell’albo.


Art. 15.
Estensione ad altri rami


  1. L’impresa gia’ autorizzata all’esercizio di uno o piu’ rami vita o  danni  che  intende  estendere  l’attivita’ ad altri rami indicati nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall’ISVAP. Si applica l’articolo 14, comma 2.


  2.  Per  ottenere  l’estensione  dell’autorizzazione, l’impresa da’ prova  di  disporre  interamente  del capitale sociale o del fondo di garanzia  minimo  previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere in  regola  con  le  disposizioni  relative alle riserve tecniche, al margine  di  solvibilita’  ed  alla  quota  di  garanzia. Qualora per l’esercizio  dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia piu’ elevata  di  quella  posseduta, l’impresa deve altresi’ dimostrare di disporre di tale quota minima.


  3.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche nel caso  in cui l’impresa, dopo aver ottenuto un’autorizzazione limitata ai  sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere l’esercizio ad altre  attivita’  o  rischi  rientranti nei rami per i quali e’ stata autorizzata in via limitata.


  4.   L’ISVAP   determina,   con   regolamento,   la  procedura  per l’estensione  dell’autorizzazione  ad  altri  rami e il contenuto del programma di attivita’.


  5. L’impresa non puo’ estendere l’attivita’ prima dell’adozione del provvedimento   che   aggiorna  l’albo,  del  quale  e’  data  pronta comunicazione all’impresa medesima.


Art. 16.
Attivita’ in regime di stabilimento in un altro Stato membro


  1.  L’impresa,  qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP.


  2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attivita’  recante,  in particolare, l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni  che  essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.


  3.  L’impresa  trasmette  inoltre  la documentazione comprovante la nomina  di  un  rappresentante generale, che deve essere munito di un
mandato  comprendente  espressamente  anche i poteri di rappresentare l’impresa  in  giudizio  e  davanti  a tutte le autorita’ dello Stato membro  di  stabilimento,  nonche’  di  concludere  e sottoscrivere i contratti  e  gli  altri  atti relativi alle attivita’ esercitate nel territorio  di  tale  Stato.  Il  rappresentante  generale deve avere domicilio   all’indirizzo   della   sede   secondaria.   Qualora   la rappresentanza  sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua  volta  designare  come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.


  4.  Il  rappresentante  generale o, se diversa, la persona preposta alla   gestione  effettiva  della  sede  secondaria  deve  essere  in possesso,  per  tutta  la  durata  dell’incarico,  dei  requisiti  di onorabilita’    e    professionalita’    secondo    quanto   previsto nell’articolo 76.  La  perdita  dei  requisiti  comporta la decadenza dalla  carica  ai  sensi  dell’articolo 76,  comma 2, e l’obbligo per l’impresa  di  provvedere  alla sostituzione del rappresentante o, se diversa,  della  persona  preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.


Art. 17.
Procedura per l’accesso in regime di stabilimento


  1.  L’ISVAP,  entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta  di  cui  all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli impedimenti   previsti   al   comma  2,  trasmette  la  comunicazione all’autorita’  di  vigilanza  dello  Stato membro nel quale l’impresa intende  stabilirsi,  unitamente ad una certificazione attestante che l’impresa  possiede, per l’insieme delle sue attivita’, il margine di solvibilita’ richiesto.


  2.  L’ISVAP  respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza  delle  strutture  amministrative o della stabilita’ della  situazione  finanziaria  dell’impresa,  anche tenuto conto del programma  di  attivita’  presentato, ovvero quando il rappresentante generale   non   possieda   i   requisiti   di   onorabilita’   e  di professionalita’.
  3.    L’ISVAP    informa    prontamente   l’impresa   dell’avvenuta comunicazione  ai  sensi  del  comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.


  4.  L’impresa  non  puo’ insediare la sede secondaria e dare inizio all’attivita’  prima  di  aver  ricevuto  una  comunicazione da parte dell’autorita’  di  vigilanza  dello  Stato  membro nel quale intende stabilirsi  o,  nel  caso  di  silenzio,  prima  che  siano trascorsi sessanta  giorni  dal  momento  in  cui  tale  autorita’  ha ricevuto dall”ISVAP   la   comunicazione   di  cui  all’articolo 16.  L’ISVAP trasmette  prontamente  all’impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta  dalla stessa autorita’ di vigilanza e che pervenga entro il medesimo   termine,  relativamente  alle  disposizioni  di  interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.


  5.   L’impresa,  qualora  intenda  modificare  il  contenuto  della comunicazione  effettuata  ai  sensi  dell’articolo 16, comma 1, deve informarne  l’ISVAP  e  l’autorita’  di  vigilanza dello Stato membro della  sede  secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto  comunicato.  L’ISVAP,  entro  sessanta  giorni  dalla data di ricevimento  delle  informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l’invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l’autorita’   competente  dello  Stato  membro  interessato.  L’ISVAP
trasmette  prontamente  all’impresa  ogni eventuale comunicazione che pervenga  dall’autorita’  di  vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.


Art. 18.
Attivita’in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro


  1.  L’impresa,  qualora  intenda  effettuare  per  la  prima  volta attivita’ in regime di liberta’ di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP.


  2.  Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel quale  sono  indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone di  svolgere l’attivita’, gli Stati membri nei quali intende operare,  la  natura  dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall’ISVAP.


Art. 19.
Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi


  1.  L’ISVAP,  entro  trenta  giorni dalla data di ricevimento della comunicazione  di  cui  all’articolo 18,  trasmette  all’autorita’ di vigilanza  dello  Stato  membro,  nel  quale  l’impresa si propone di operare   in  regime  di  liberta’  di  prestazione  di  servizi,  le necessarie  informazioni e contestualmente ne da’ notizia all’impresa interessata.


  2.  L’ISVAP  respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell’adeguatezza  delle  strutture  amministrative o della stabilita’ della  situazione  finanziaria  dell’impresa,  anche tenuto conto del programma  di  attivita’  presentato.  In  tale  caso  l’ISVAP adotta provvedimento  motivato,  che trasmette all’impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.


  3.  L’impresa  puo’  dare  inizio  all’attivita’ dal momento in cui riceve   dall’ISVAP   l’avviso   dell’avvenuta   trasmissione   delle informazioni di cui al comma 1.


  4.   L’impresa,  qualora  intenda  modificare  il  contenuto  della comunicazione    effettuata,    applica    la    procedura   prevista dall’articolo 17, comma 5.


Art. 20.
Assicurazione  malattia  in  sostituzione  di  un  regime  legale  di previdenza sociale


  1.  L’impresa,  qualora  intenda  assumere rischi del ramo malattia ubicati   in   altri  Stati  membri,  nei  quali  tali  assicurazioni sostituiscono  parzialmente  o  integralmente  la copertura sanitaria fornita   da   un   regime   legale  di  previdenza  sociale  e  sono obbligatoriamente  gestite  secondo  una  tecnica  analoga  a  quella dell’assicurazione   sulla   vita   secondo   quanto  previsto  dalle disposizioni  dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’ISVAP le  tabelle  di  frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti  pubblicati e trasmessi dalle autorita’ di vigilanza degli
Stati   interessati.   L’ISVAP   effettua   prontamente  la  relativa comunicazione all’impresa richiedente.


Art. 21.
Attivita’ svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri


  1.  L’impresa,  qualora  intenda  operare  in regime di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede  secondaria  situata in un altro Stato membro, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP.


  2.  L’impresa  puo’ iniziare l’attivita’ a decorrere dal momento in cui  l’ISVAP  comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma  1.  L’impresa informa preventivamente l’ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata.


  3.  L’esercizio  dell’attivita’  di cui al comma 1 e’ soggetto alle disposizioni  applicabili  alle  imprese  con  sede legale in Italia, nonche’ agli articoli 24, comma 4, e 26.


Art. 22.
Attivita’ in uno Stato terzo


  1.  L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP. 


  2.  L’ISVAP  vieta  all’impresa di procedere all’insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente  stabile  ovvero  ritenga inadeguata, sulla base del programma  di  attivita’ presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.


  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 si applicano anche all’impresa  che  intende effettuare operazioni in regime di liberta’ di prestazione di servizi in uno Stato terzo.


Capo III
Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro


Art. 23.
Attivita’ in regime di stabilimento


  1. L’accesso all’attivita’ dei rami vita o dei rami danni in regime di   stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica,  da  parte  di un’impresa  avente  la  sede  legale  in  un  altro  Stato membro, e’ subordinato  alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di vigilanza  di  tale  Stato,  delle  informazioni  e degli adempimenti previsti   dalle   disposizioni   dell’ordinamento   comunitario.  Se l’impresa  si  propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria    della    responsabilita’   civile   derivante   dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti, la comunicazione
include   la   dichiarazione   che   l’impresa   e’  divenuta  membro dell’Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.


  2.  Il  rappresentante  generale  della sede secondaria deve essere munito  di  un  mandato  comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare  l’impresa  in  giudizio e davanti a tutte le autorita’ della  Repubblica,  nonche’  quello  di  concludere e sottoscrivere i contratti  e  gli  altri  atti relativi alle attivita’ esercitate nel territorio  della  Repubblica.  Il rappresentante generale deve avere domicilio   all’indirizzo   della   sede secondaria.   Qualora   la rappresentanza  sia  conferita  ad una persona giuridica, questa deve avere  la  sede  legale  nel territorio della Repubblica e deve a sua volta  designare  come  proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente
i medesimi poteri.


  3.  Nel  termine  di  trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione  l’ISVAP  indica all’autorita’ di vigilanza dello Stato membro  di  origine  la normativa, giustificata da motivi d’interesse generale, che l’impresa deve osservare nell’esercizio dell’attivita’. 


  4.  L’impresa  puo’  insediare  la  sede  secondaria  e dare inizio all’attivita’  nel  territorio  della  Repubblica  dal momento in cui riceve   dall’autorita’  di  vigilanza  dello  Stato  di  origine  la comunicazione  dell’ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.


  5.   L’impresa,   qualora   intenda   modificare  la  comunicazione effettuata,  ne informa l’ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in   atto  quanto  comunicato.  L’ISVAP  valuta  la  rilevanza  delle informazioni  ricevute  in  relazione alla permanenza dei presupposti che  hanno  giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l’autorita’ competente dello Stato membro interessato.


Art. 24.
Attivita’ in regime di prestazione di servizi


  1.  L’accesso  all’attivita’  dei  rami  vita  o dei rami danni, in regime  di  liberta’  di  prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato  membro,  e’ subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
Se    l’impresa   si   propone   di   assumere   rischi   concernenti l’assicurazione  obbligatoria  della responsabilita’ civile derivante dalla   circolazione   dei   veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  la comunicazione  include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del rappresentante  per  la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l’impresa   e’  divenuta  membro  dell’Ufficio  centrale  italiano  e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
  2.  L’impresa  puo’ iniziare l’attivita’ dal momento in cui l’ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell’autorita’ di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.


  3.   L’impresa   comunica   all’ISVAP,  attraverso  l’autorita’  di vigilanza  dello  Stato  membro  d’origine, ogni modifica che intende apportare  alla  comunicazione  per  l’accesso  nel  territorio della Repubblica in regime di liberta’ di prestazione di servizi.


  4.  Ai fini dell’esercizio dell’attivita’, in regime di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l’impresa non puo’  avvalersi  di  sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista  in  un  semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite   una   persona  indipendente,  ma  incaricata  di  agire  in permanenza per conto dell’impresa stessa.


Art. 25.
Rappresentante per la gestione dei sinistri


  1.   L’impresa,   qualora  intenda  operare  nel  territorio  della Repubblica  in  regime  di  liberta’  di  prestazione  di servizi per l’assicurazione  obbligatoria  della responsabilita’ civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti, nomina un rappresentante   incaricato  della  gestione  dei  sinistri  e  della liquidazione  dei  relativi  risarcimenti.  Al rappresentante possono essere  indirizzate  le  richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.


  2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.


  3.  Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente  i  poteri  di  rappresentare  l’impresa  in giudizio e davanti  a  tutte  le  autorita’  competenti  per  quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche’ di attestare l’esistenza e  la  validita’  dei  contratti  stipulati dall’impresa in regime di liberta’ di prestazione di servizi.


  4.  Le  funzioni  del  rappresentante  per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.


  5.  Le  generalita’  e l’indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.


Art. 26.
Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia


  1.  L’ISVAP  pubblica,  in  appendice  all’albo  delle  imprese  di assicurazione,   l’elenco   delle   imprese   ammesse   ad   accedere all’esercizio  dei  rami  vita  e dei rami danni nel territorio della Repubblica  in regime di stabilimento o in liberta’ di prestazione di servizi.


Art. 27.
Rispetto delle norme di interesse generale


  1.  L’impresa  non puo’ stipulare contratti, nonche’ fare ricorso a forme   di  pubblicita’  che  siano  in  contrasto  con  disposizioni nazionali   di  interesse  generale,  ivi  comprese  quelle  poste  a protezione   degli   assicurati   e  degli  altri  aventi  diritto  a prestazioni assicurative.


Capo IV
Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo


Art. 28
Attivita’ in regime di stabilimento


  1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare  nel  territorio  della  Repubblica  i  rami vita o i rami danni,  e’  preventivamente  autorizzata dall’ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.


  2.   L’autorizzazione   e’  efficace  limitatamente  al  territorio nazionale,  salva  l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni per  l’accesso  all’attivita’  all’estero  in  regime  di liberta’ di prestazione di servizi.


  3.   L’impresa,   qualora   nello   Stato   di   origine   eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo’ essere autorizzata ad esercitare  esclusivamente  i  rami  danni  o  i rami vita, salvo che richieda  l’autorizzazione  all’esercizio  dei  rami  vita e dei rami infortuni e malattia.


  4.  L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica  una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che  abbia  residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall’articolo  23,  comma  2,  nonche’  del  potere  di  compiere  le operazioni  necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale  previsto  dal  comma  5.  Qualora  la  rappresentanza sia conferita  ad  una  persona  giuridica,  si  applica  la disposizione contenuta    nell’articolo    23,   comma 2,   ultimo   periodo.   Il rappresentante  generale  o,  se  diversa,  la  persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la   durata   dell’incarico,   dei   requisiti   di   onorabilita’  e professionalita’ previsti dall’articolo 76.


  5.  L’ISVAP  determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio  dell’autorizzazione  iniziale,  ivi  compreso  l’obbligo di presentare  un programma  di  attivita’,  nonche’  il  possesso  nel territorio  della  Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all’importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a titolo  di  cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca  d’Italia,  di  una  somma,  in  numerario o in titoli, pari ad almeno  alla  meta’  dell’importo  minimo.  Si applica l’articolo 14, commi 2, 3 e 4.


  6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i  procedimenti e le condizioni di estensione dell’attivita’ ad altri rami,  di  esercizio  congiunto  dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15. 


  7.  L’autorizzazione non puo’ essere altresi’ rilasciata quando non sia  rispettato  dallo  Stato  di  origine il principio di parita’ di trattamento  o  di reciprocita’ nei confronti delle imprese aventi la sede  legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano gia’ costituito in tale Stato una sede secondaria.


Art. 29.
Divieto di operare in regime di prestazione di servizi


  1.  E’  vietato  all’impresa  con  sede  legale  in uno Stato terzo l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attivita’ nei rami vita  o  nei  rami  danni  in  regime  di  liberta’ di prestazione di servizi.


  2.  Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate  in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.


  3.  E’  fatto  divieto  ai  soggetti  che  hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere   contratti   con  imprese  che  svolgono  l’attivita’  in violazione  di  quanto  previsto  ai commi 1 e 2. E’ altresi’ vietata qualsiasi  forma  di  intermediazione  per  la  stipulazione  di tali contratti.


  4.  In  caso  di  violazione del divieto il contratto e’ nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.


Titolo III
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA


Capo I
Disposizioni generali


Art. 30.
Requisiti organizzativi dell’impresa


  1.  L’impresa  di  assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami vita   o   dei   rami   danni   opera  con  un’idonea  organizzazione amministrativa  e  contabile  e  con un adeguato sistema di controllo interno.


  2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far si’ che   i  sistemi  di  monitoraggio  dei  rischi  siano  correttamente integrati  nell’organizzazione  aziendale  e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.


  3.   L’impresa  che  esercita  l’attivita’  assicurativa  nel  ramo assistenza  soddisfa  i requisiti di professionalita’ del personale e rispetta  le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall’ISVAP con regolamento.


Art. 31.
Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita


  1.  L’impresa  che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento  in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.


  2.  L’attuario  incaricato deve essere in possesso dei requisiti di  onorabilita’  e  professionalita’  stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP.


  3.  L’impresa  deve  garantire  le  condizioni affinche’ l’attuario incaricato  sia  messo  in  grado  di  espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie.  Gli  organi  preposti  al controllo interno si avvalgono della  collaborazione  dell’attuario incaricato al fine di consentire  la  corretta  rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai  costi  dell’impresa  ed  al  loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell’attuario medesimo.


  4.  L’attuario  deve  dare  immediata  comunicazione  all’impresa e all’ISVAP  della  perdita  dei  requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza  di  cause  di  incompatibilita’ che ne determinano la decadenza dall’incarico.


  5.  In  caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle  disposizioni di attuazione, nonche’ alle regole applicative dei principi  attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito all’attuario  e’  revocato  dall’impresa, direttamente o su richiesta dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’ordine degli attuari.


  6.  In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi causa,  l’impresa  provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un  nuovo  attuario  ed  a  comunicare  all’ISVAP  le  ragioni  della sostituzione,  fornendo  all’ISVAP  e al nuovo attuario, nei medesimi termini,   una   relazione  dettagliata  che  l’attuario  uscente  ha l’obbligo  di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni  formulate  negli  ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi   eccezionali,   l’attuario   si  trovi  nell’impossibilita’  di predisporre la relazione, vi provvede l’impresa.


Art. 32.
Determinazione delle tariffe nei rami vita


  1.  I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell’articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa, mediante  il  ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai  costi  e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e,  in  particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche  necessarie.  A tal fine puo’ essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non possono essere  impiegate  in  modo  sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.


  2.  Le  ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati  all’articolo  33,  nonche’  delle  regole  applicative  dei principi attuariali riconosciute dall’ISVAP con regolamento.


  3.  La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta  all’attuario  e  forma  oggetto  di  una relazione tecnica da conservare  presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i rami  vita  e’  trasmesso  all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella   quale   l’attuario   incaricato   descrive  analiticamente  i procedimenti  seguiti  e le valutazioni operate, con riferimento alle basi  tecniche  adottate,  per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica  evidenza  delle  eventuali  valutazioni  implicite e delle relative   motivazioni,   attesta  la  correttezza  dei  procedimenti
seguiti,  riferisce  sui  controlli  operati in ordine alle procedure impiegate  per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del  portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve  tecniche,  ivi  comprese  le  eventuali  riserve aggiuntive, appostate in bilancio.


  4.  Nel  caso  di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee  ai  premi  ed  ai  relativi  proventi, l’ISVAP puo’ vietare l’ulteriore  commercializzazione  dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.


  5.  E’ consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed
in  corso  di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi  tecniche.  In  caso  di  violazione del divieto il contratto e’ nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.


  6.  L’impresa comunica all’ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.


Art. 33.
Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita


  1.  L’ISVAP  determina,  con  regolamento, per tutti i contratti da stipulare  che  prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non puo’ superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.


  2.  L’ISVAP  puo’  altresi’  determinare nel regolamento piu’ tassi massimi  di  interesse,  diversificati  secondo  la  moneta in cui e’ espresso  il  contratto,  purche’  ciascuno  di  essi  non  superi il sessanta  per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta e’ espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP consulta  preventivamente l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro interessato.


  3.  L’impresa,  nel  definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.


  4.  L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, puo’ stabilire  nel  regolamento,  per  specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Puo’ inoltre stabilire limiti  particolari  per  i  contratti  a  premio  unico o di rendita vitalizia  immediata  senza  facolta’  di riscatto,  per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell’attivo.


  5.  Qualora  L’ISVAP  si  avvalga della facolta’ di cui al comma 4, l’impresa  puo’  scegliere  il  tasso  di  interesse  prudenziale  da adottare,  tenendo conto della moneta in cui e’ espresso il contratto e  degli  attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato  puo’  essere  piu’  elevato del rendimento degli attivi a copertura,  calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.


  6.  I  tassi  massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono  comunicati  dall’ISVAP  alla  commissione  europea  e,  ove  ne facciano  richiesta,  alle  autorita’  di vigilanza degli altri Stati membri.


Art. 34.
Attuario  incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilita’ civile veicoli e natanti


  1.    L’impresa    di   assicurazione   autorizzata   all’esercizio dell’assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita’  civile  dei veicoli  a  motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e  12  di  cui  all’articolo 2,  comma  3, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’ISVAP.


  2.  L’attuario  incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita’  e  professionalita’  stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP.


  3.  L’attuario  incaricato  e’  preposto  alla  verifica delle basi tecniche,  delle  metodologie  statistiche,  delle ipotesi tecniche e finanziarie  utilizzate  ed alla valutazione della coerenza dei premi di  tariffa  con  i  parametri  di  riferimento  adottati. L’attuario  incaricato  verifica  inoltre  la  correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle riserve tecniche.


  4.  Le  funzioni  dell’attuario  incaricato  sono  determinate  dal Ministro  delle  attivita’  produttive  con  il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.


Art. 35.
Determinazione  delle tariffe nei rami responsabilita’ civile veicoli e natanti


  1. Nella formazione delle tariffe l’impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente  ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l’impresa puo’ fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.


  2.  Per  i  rischi  che,  per  le loro caratteristiche, non possono essere  ricondotti  ad  alcuna  delle tariffe stabilite dall’impresa, questa  puo’  avvalersi,  ai  fini  della  conoscenza  degli elementi statistici  necessari  per  la  determinazione del premio puro, delle informazioni  in  possesso  di uno o piu’ organismi costituiti tra le imprese  esercenti  l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.


  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 2 si applicano anche per i rischi  che  presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere  di  particolarita’  o  di eccezionalita’ rispetto a quelli stabiliti dall’impresa.


  4.   Gli   elementi   statistici  utilizzati  dall’impresa  per  la determinazione  del  premio  puro  per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono  essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.


Capo II
Riserve tecniche dei rami vita e danni


Art. 36.
Riserve tecniche dei rami vita


  1.  L’impresa  che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire, per  i  contratti  del  portafoglio  italiano,  riserve tecniche, ivi comprese   le   riserve   matematiche,  sufficienti  a  garantire  le obbligazioni  assunte  e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali  e  delle  regole  applicative  individuate dall’ISVAP con regolamento.


  2.  La  valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente,   per   consentire   all’impresa   di   effettuare,   con tempestivita’,  gli  interventi  necessari.  A  tal  fine  l’attuario incaricato   ha  l’obbligo  di  informare  prontamente  l’organo  con funzioni  di  amministrazione  e  l’organo  che  svolge  funzioni  di controllo   dell’impresa  qualora  rilevi  l’esistenza  di  possibili
condizioni  che  gli  impedirebbero,  a quel momento, di formulare un giudizio  di  piena  sufficienza  delle  riserve  tecniche in base ai principi  da  rispettare  per la redazione della relazione tecnica di cui  all’articolo  32,  comma  3.  L’impresa,  se  non e’ in grado di rimuovere  le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da’ pronta comunicazione all’ISVAP.


  3. L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio  un’apposita riserva tecnica pari all’ammontare complessivo delle  somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali  e  delle  rendite  maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.


    4.  La  riserva  per  la  partecipazione agli utili e ai ristorni  comprende  gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei  contratti  a  titolo  di  partecipazione agli utili tecnici e di ristorni,  purche’  tali  importi  non  siano  stati  attribuiti agli assicurati   o   non  siano  gia’  stati  considerati  nelle  riserve matematiche.


  5.  Per  la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari,  previste  nell’articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.


  6.  Le  riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di  loro  competenza  e  sono  determinate conformemente agli accordi contrattuali  di  riassicurazione,  in  base agli importi lordi delle riserve tecniche.


  7.  L’impresa  che  esercita  i  rami  vita  presenta  all’ISVAP il confronto  tra  le  basi  tecniche,  diverse  dal tasso di interesse, impiegate   nel   calcolo  delle  riserve  tecniche  ed  i  risultati dell’esperienza diretta.


Art. 37.
Riserve tecniche dei rami danni


  1.  L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per  i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre   sufficienti   a   far  fronte,  per  quanto  ragionevolmente prevedibile,  agli  impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le   riserve   sono   costituite,   al   lordo   delle   cessioni  in riassicurazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni  e dei metodi di valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento.


  2.  Nei  confronti  dell’impresa  che esercita l’attivita’ nei rami relativi  all’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile dei  veicoli  e  dei  natanti  la valutazione sulla sufficienza delle riserve  tecniche  spetta  all’attuario  incaricato,  che esercita la funzione  di  controllo in via permanente, per consentire all’impresa di  effettuare,  con  tempestivita’, gli interventi necessari. A tale fine  l’attuario  incaricato  ha  l’obbligo  di informare prontamente
l’organo  con  funzioni  di  amministrazione  e  l’organo  che svolge funzioni  di  controllo  dell’impresa  qualora  rilevi l’esistenza di possibili  condizioni  che  gli  impedirebbero,  a  quel  momento, di formulare  un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base  ai  principi  da  rispettare  per  la  redazione  dell’apposita relazione  tecnica.  L’impresa,  se  non  e’ in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da’ pronta comunicazione all’ISVAP.


  3.  L’impresa  che  esercita  i rami danni costituisce alla fine di ogni  esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri   avvenuti   ma   non   ancora   denunciati   alla  chiusura dell’esercizio,  le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.


  4.  La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia  la  riserva  per  rischi  in  corso.  L’impresa  che esercita le assicurazioni  delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita’ naturali  e  quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare integra per  tali  assicurazioni,  in  relazione  alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.


  5.  La  riserva  sinistri  comprende  l’ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi,  risultino  necessarie  per  far  fronte  al pagamento dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora  pagati,  nonche’  alle  relative  spese  di  liquidazione. La riserva  sinistri  e’  valutata  in  misura pari al costo ultimo, per tener  conto  di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici  e  prospettici  affidabili  e comunque delle caratteristiche specifiche dell’impresa.


  6.  La  riserva  per  i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell’esercizio, e’ valutata tenendo conto della natura  dei  rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.


  7.   Le   riserve   di  perequazione  comprendono  tutte  le  somme accantonate,  conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare  le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di  coprire  rischi  particolari. L’impresa autorizzata ad esercitare l’attivita’  assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione,  destinata a coprire l’eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa autorizzata all’esercizio dell’attivita’ assicurativa nei rami danni, salvo  che  nel  ramo  credito e cauzioni, costituisce una riserva di
perequazione  per  rischi di calamita’ naturali, diretta a compensare nel  tempo  l’andamento  della  sinistralita’.  Le  condizioni  e  le modalita’  per  la  costituzione  della  riserva  di perequazione per rischi  di  calamita’  naturale  e per i danni derivanti dall’energia nucleare  sono  fissate  con  decreto  del  Ministro  delle attivita’ produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, sentito l’ISVAP.


  8.  Per  i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata  poliennale  o  che,  pur  avendo  durata  annuale,  prevedono l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva di  senescenza destinata a compensare l’aggravarsi del rischio dovuto al  crescere  dell’eta’  degli  assicurati,  qualora  i  premi  siano determinati,  per  l’intera  durata  della  garanzia, con riferimento all’eta’   degli   assicurati   al  momento  della  stipulazione  del contratto. Per tali contratti l’impresa puo’ esercitare il diritto di recesso,  a  seguito  di  sinistro, solo entro i primi due anni dalla
stipulazione  del  contratto. Per i contratti di assicurazione contro il  rischio di non autosufficienza l’impresa costituisce una apposita riserva  secondo  appropriati  criteri  attuariali  che tengono conto dell’andamento del rischio per l’intera durata della garanzia. 


  9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli  importi  da  attribuire  agli  assicurati  o  ai beneficiari dei contratti  a  titolo  di  partecipazione  agli  utili  tecnici  e  ai ristorni,  purche’  tali  importi  non  siano  stati  attribuiti agli assicurati.


  10.  L’impresa  autorizzata all’esercizio congiunto dell’attivita’, nei  rami  vita  e  nei  rami  infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.


  11.  Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di  loro  competenza  e  sono  determinate conformemente agli accordi contrattuali  di  riassicurazione,  in  base agli importi lordi delle riserve   tecniche.   La  riserva  premi  relativa  agli  importi  di riassicurazione  e’  calcolata  in  base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente  alla  scelta operata dall’impresa per il calcolo della riserva premi lorda.


Capo III
Attivita’ a copertura delle riserve tecniche


Art. 38.
Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivita’


  1.  Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con  attivi  di  proprieta’  dell’impresa.  Nella scelta degli attivi l’impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e  dell’esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivita’ e la liquidita’    degli    investimenti,   provvedendo   ad   un’adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.


  2. L’impresa puo’ coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie  di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono   ammessi   nel   regolamento  adottato  dall’ISVAP.  L’Istituto stabilisce,  nel  medesimo regolamento, le tipologie, le modalita’, i limiti di impiego e le relative quote massime.


  3.  L’ISVAP,  nel  caso in cui rilevi che per uno o piu’ attivi non sono   state   osservate  le  regole  di  cui  al  comma 2,  comunica all’impresa  l’inammissibilita’  ad  essere  destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.


  4.  Fatti  salvi  i  principi  di  cui  al  comma 1, in circostanze eccezionali  e  su  motivata  richiesta  dell’impresa,  l’ISVAP  puo’ autorizzare, in via temporanea, l’investimento in categorie di attivi a  copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.


  5.  In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in   una   societa’   controllata,  che  per  conto  dell’impresa  di assicurazione  ne  gestisce  in  tutto  o  in parte gli investimenti, l’ISVAP,  nel  verificare  la corretta applicazione delle norme e dei principi  di  cui  al  presente  articolo,  tiene  conto degli attivi detenuti dalla societa’ controllata.


  6.  Per  i  contratti  compresi nel portafoglio italiano, l’impresa puo’  localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in  uno  o piu’ Stati membri. Su richiesta dell’impresa, l’ISVAP puo’ autorizzare  la  localizzazione  di  parte  degli attivi in uno Stato terzo.   In   deroga   alle   disposizioni  del  presente  comma,  la localizzazione  dei  crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche e’ libera, salvo quanto disposto dall’articolo
47.


Art. 39.
Valutazione delle attivita’ patrimoniali


  1.  Gli  attivi  posti  a  copertura  delle  riserve  tecniche sono valutati  al  netto  dei  debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.


  2.  La  valutazione  degli  attivi  posti a copertura delle riserve tecniche e’ effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.


  3.  L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai  criteri di valutazione delle attivita’ patrimoniali.


Art. 40.
Regole sulla congruenza


  1.  Quando  la garanzia assicurativa e’ espressa in una determinata valuta,  l’obbligazione  dell’impresa  si considera esigibile in tale valuta.


  2.   Quando  la  garanzia  assicurativa  non  e’  espressa  in  una determinata  valuta,  l’obbligazione dell’impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio.
Nelle  assicurazioni  dei rami danni l’impresa puo’ altresi’ eseguire la  prestazione  nella stessa valuta in cui e’ stato pagato il premio se,  sin  dalla  stipulazione  del  contratto, risulti obiettivamente prevedibile  che  la  prestazione  debba  essere  corrisposta in tale valuta.


  3.  L’impresa  provvede  alla  copertura delle riserve tecniche nel rispetto  del  principio  della  congruenza.  L’ISVAP  individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altresi’ le tipologie, le modalita’  e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di  strumenti  finanziari  derivati  che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.


Art. 41.
Contratti  direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio


  1.   Qualora   le   prestazioni  previste  in  un  contratto  siano direttamente  collegate  al  valore  delle  quote  di un organismo di investimento  collettivo  del  risparmio  oppure  al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, le  riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la  massima  approssimazione  possibile dalle quote dell’organismo di investimento  collettivo  del  risparmio  oppure  da quelle del fondo interno,  se  e’  suddiviso  in  quote  definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.


  2.   Qualora   le   prestazioni  previste  in  un  contratto  siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento  diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative   a   tali  contratti  sono  rappresentate  con  la  massima approssimazione  possibile  dalle  quote  rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata   sicurezza  e  negoziabilita’  che  corrispondano  il  piu’ possibile   a  quelli  su  cui  si  basa  il  valore  di  riferimento particolare.


  3. L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote  massime  di  cui  al  comma  2  del medesimo articolo non sono applicabili  agli  attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono  direttamente  collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2.
Le disposizioni  relative  alle regole di congruenza non si applicano alle   obbligazioni  derivanti  dai  contratti  di  cui  al  presente articolo.


  4.  Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e  2  comprendano  una  garanzia  di  risultato  dell’investimento  o qualsiasi  altra  prestazione  garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l’articolo 38.


  5.   L’ISVAP   stabilisce,   con   regolamento,  disposizioni  piu’ dettagliate  per  l’individuazione  delle  categorie  di  attivi, che possono  essere  destinati  a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.


Art. 42.
Registro delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche


  1.  L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attivita’ a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi  momento  l’importo  degli  attivi  iscritti  deve  essere, tenendo   conto   delle   annotazioni   dei  movimenti,  almeno  pari all’ammontare delle riserve tecniche.


  2.  Le  attivita’  poste  a  copertura  delle  riserve  tecniche ed iscritte    nel   registro   sono   riservate   in   modo   esclusivo all’adempimento   delle   obbligazioni  assunte  dall’impresa  con  i contratti  ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita’ di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita’ detenute dall’impresa e non iscritte nel registro.


  3.  L’impresa  comunica  all’ISVAP  la  situazione  delle attivita’ risultante  dal  registro.  L’ISVAP  determina,  con  regolamento, le disposizioni  per  la  formazione  e  la  tenuta  del  registro,  con particolare  riguardo  all’annotazione  delle  operazioni effettuate, nonche’  i  termini,  le  modalita’ e gli schemi per le comunicazioni periodiche.


Art. 43.
Riserve  tecniche  relative  all’attivita’  esercitata  in  regime di stabilimento negli Stati terzi


  1.  Per  le  obbligazioni  assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.


  2.   L’ISVAP  verifica  che  nel  bilancio  dell’impresa  risultino iscritte attivita’ sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.


Capo IV
Margine di solvibilita’


Art. 44.
Margine di solvibilita’


  1.  L’impresa  dispone  costantemente di un margine di solvibilita’ sufficiente  per  la  complessiva attivita’ esercitata nel territorio della  Repubblica ed all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le  regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilita’ richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni  del  presente capo e di quelle previste dalla normativa in  materia  di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.


  2.  Il  margine  di  solvibilita’  disponibile e’ rappresentato dal patrimonio  netto  dell’impresa  al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
    a) il  capitale  sociale  versato  o, se si tratta di societa’ di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
    b) le  riserve  legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate  a  copertura  di  specifici  impegni o a rettifica di voci dell’attivo;
    c) gli utili dell’esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
    d) le  perdite dell’esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.


  3.  Possono  inoltre  essere  compresi  nel margine di solvibilita’disponibile:
    a) le  azioni  preferenziali  cumulative e i prestiti subordinati sino   a   concorrenza   del  cinquanta  per  cento  del  margine  di solvibilita’ disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita’ richiesto,  di  cui  il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti   subordinati   a  scadenza  fissa  o  azioni  preferenziali cumulative  a  durata  determinata.  Per  essere  computati  tra  gli elementi  costitutivi  del  margine  di  solvibilita’  disponibile  i
prestiti   subordinati  devono  soddisfare  le  condizioni  stabilite all’articolo  45,  commi  1  e  2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in  base  ai  quali,  in  caso  di  liquidazione  ordinaria  o coatta dell’impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli  altri  creditori  e  vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
    b) i   titoli  a  durata  indeterminata  e  gli  altri  strumenti finanziari,  comprese  le  azioni preferenziali cumulative diverse da quelle  menzionate  alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per  cento  del  margine di solvibilita’ disponibile o, se inferiore, del  margine  di  solvibilita’  richiesto,  limite da assumere per il totale  di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti  subordinati  di cui alla lettera a) del presente comma. Per
essere   computati  tra  gli  elementi  costitutivi  del  margine  di solvibilita’  disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti  finanziari,  comprese  le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.


  4.  Su  motivata  richiesta  dell’impresa,  accompagnata  da idonea documentazione, l’ISVAP puo’ autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita’  disponibile,  per periodi singolarmente non superiori a dodici  mesi,  gli  ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.


  5. L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non  si  tiene conto, nell’ambito della determinazione del patrimonio dell’impresa, agli effetti del margine di solvibilita’.


Art. 45.
Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari


  1.  I  prestiti  subordinati  possono essere inclusi nel margine di solvibilita’  disponibile,  limitatamente  alle  somme effettivamente versate,  purche’  sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso  di  liquidazione  ordinaria  o  coatta dell’impresa, i prestiti abbiano  un  grado  inferiore  rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori  e  vengano  rimborsati  solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.


  2.  I  prestiti  subordinati  possono essere inclusi nel margine di solvibilita’ disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l’emissione:
    a) prevedano  espressamente  che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
    b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in  casi  diversi  dalla liquidazione dell’impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
    c) per  i  prestiti  a  scadenza  fissa,  prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
    d) per  i  prestiti  per  i  quali non e’ stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
    e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su   iniziativa   dell’impresa   emittente  e  previa  autorizzazione dell’ISVAP.


  3.  Per  i  prestiti  a  scadenza  fissa,  l’impresa  e’  tenuta  a sottoporre  all’approvazione  dell’ISVAP, al piu’ tardi un anno prima della  data  di  scadenza  del  prestito,  un  piano  che  indichi le  modalita’  ed  i  mezzi  tramite  i  quali,  alla  scadenza medesima,l’impresa  intende  mantenere  le  condizioni di solvibilita’, tenuto anche  conto  delle  prevedibili esigenze del margine di solvibilita’ richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere all’estinzione del prestito. L’obbligo di presentazione del piano  non  ricorre  se  l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli  ultimi  cinque  anni precedenti la data di scadenza, l’importo del   prestito   computato   ai  fini  del  margine  di  solvibilita’ disponibile,  provvedendo  contestualmente  alla sua sostituzione con elementi idonei.


  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 non precludono la possibilita’  di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a  scadenza  fissa ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.


  5.  Il  rimborso  anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali  non  e’ stabilita una scadenza puo’ essere effettuato soltanto ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.


  6.  Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata  all’ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso,  accompagnata  da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalita’ e dei mezzi con i quali l’impresa intende mantenere  le condizioni di solvibilita’, l’assenza di pregiudizio al margine   di   solvibilita’  disponibile  anche  tenuto  conto  delle prevedibili  esigenze  del  margine  di  solvibilita’  richiesto alla chiusura  dell’esercizio  nel corso del quale si intende procedere al rimborso   anticipato.   L’autorizzazione   dell’ISVAP   puo’  essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.


  7.  Per  i  prestiti,  per  i  quali non e’ stabilita una scadenza, l’esercizio  del preavviso, da comunicare immediatamente all’ISVAP, o la  richiesta  di  rimborso  anticipato comportano la riduzione della percentuale  di  utilizzo  del prestito subordinato dal cinquanta per cento   al   venticinque   per  cento  del  margine  di  solvibilita’ disponibile  o,  se inferiore, del margine di solvibilita’ richiesto.
In  caso  di  esercizio  del  preavviso  si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.


  8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche  con  scadenza determinata, purche’ non inferiore a dieci anni, comprese  le  azioni preferenziali cumulative di cui all’articolo 44, comma   3,   lettera b),   possono  essere  inclusi  nel  margine  di solvibilita’  disponibile,  limitatamente  alle  somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
    a) e’ previsto nei documenti che ne regolano l’emissione che esso puo’ essere modificato solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
    b) e’  esclusa  nei  documenti  che  ne  regolano  l’emissione la rimborsabilita’  su  iniziativa  del  portatore o senza la preventiva autorizzazione dell’ISVAP.  L’autorizzazione  dell’ISVAP puo’ essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del  rimborso  e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta  motivata  all’ISVAP  almeno  sei  mesi  prima  della  data stabilita  per  il  rimborso,  accompagnata  da idonea documentazione attestante,  tramite  indicazione  delle  modalita’ e dei mezzi con i quali  l’impresa  intende  mantenere  le  condizioni di solvibilita’,
l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilita’ disponibile anche tenuto  conto  delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita’ richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;
    c) e’  prevista  nei  documenti  che  ne  regolano l’emissione la possibilita’   di  differire  il  pagamento  degli  interessi  quando l’impresa  non  dispone  del  margine  di solvibilita’ richiesto. Gli interessi  maturati  e  non  corrisposti  sono esclusi dal margine di solvibilita’ disponibile;
    d) e’  stabilito  nei documenti che ne regolano l’emissione che i crediti  del  prestatore  nei confronti dell’impresa sono interamente subordinati  a  quelli  di  tutti  i  creditori  non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
    e) e’  prevista  nei  documenti  che  ne  regolano l’emissione la capacita’  del  debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di  assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che   sia   consentito   all’impresa   di   proseguire   regolarmente l’attivita’. Le perdite, risultanti dal bilancio dell’impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilita’ richiesto, senza  che  si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella  misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato  l’esistenza e l’operativita’ della clausola di assorbimento
delle perdite.


  9.   L’ISVAP   individua,   con   regolamento,  le  condizioni  che garantiscono  pienamente  la stabilita’ dell’impresa di assicurazione in  presenza  delle  quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita’ disponibile.


  10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti  previsti nel presente  articolo  le  azioni  preferenziali  cumulative, i prestiti subordinati,  i  titoli  a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari  sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilita’ corretta  di  un’impresa  di  assicurazione  e  di solvibilita’ della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.


Art. 46.
Quota di garanzia


  1.  Un  terzo  del margine di solvibilita’ richiesto rappresenta la quota di garanzia.


  2.  La  quota  di  garanzia  dell’impresa che esercita i rami vita, fermi  restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o  del  fondo di garanzia, non puo’ in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.


  3.  La  quota  di  garanzia dell’impresa che esercita i rami danni, fermi  restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o  del  fondo di garanzia, non puo’ in nessun caso essere inferiore a due  milioni di euro. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio dei  rami  10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all’articolo 2, comma 3, la quota  di  garanzia  non  puo’  in nessun caso essere inferiore a tre milioni  di  euro.  Qualora  l’autorizzazione  comprenda piu’ rami di assicurazione  si  ha  riguardo  al solo ramo per il cui esercizio e’ richiesto l’importo piu’ elevato.


  4.  La  quota  di  garanzia  e’ coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.


  5.  Gli  importi  di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con   regolamento   adottato   dall’ISVAP,   in  base  all’incremento dell’indice  europeo  dei  prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.


Art. 47.
Cessione dei rischi in riassicurazione


  1.  L’ISVAP  puo’  non  tener  conto, ai fini della copertura delle riserve  tecniche  e  del  calcolo del margine di solvibilita’, della cessione  dei  rischi  in  riassicurazione  ad imprese aventi la sede legale  in  Stati  terzi  che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.


  2.  La  decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni     attinenti    alla    solvibilita’    delle    imprese riassicuratrici.


Capo V
Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo


Art. 48.
Requisiti organizzativi della sede secondaria


  1.  La  sede  secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa  che  ha  sede  legale  in  uno  Stato  terzo, opera con un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l’articolo 30, commi 2 e 3.


  2.  Alla  sede  secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.


Art. 49.
Riserve tecniche


  1.  L’impresa  rispetta,  per  le  assicurazioni  e  le  operazioni comprese  nel  portafoglio  della  sede  secondaria,  le disposizioni relative  alla  disciplina  delle  riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.


  2.  Per  la  localizzazione  degli  attivi  posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, comma  6.  L’ISVAP  puo’  tuttavia  richiedere  che  gli attivi siano localizzati  nel  territorio  della Repubblica, ove cio’ sia ritenuto necessario  per  la  salvaguardia  degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 


  3. L’impresa che e’ autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita  ed  i  rami  infortuni  e  malattia  rispetta  le  disposizioni stabilite  per  le  imprese  con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica.


Art. 50.
Calcolo del margine di solvibilita’ e della quota di garanzia


  1.  L’impresa  dispone,  per  la  sede secondaria, di un margine di solvibilita’  costituito  secondo  le  disposizioni  del  capo IV, in quanto  applicabili,  e calcolato avuto riguardo all’attivita’ svolta dalla   sede  secondaria  secondo  quanto  previsto  con  regolamento adottato dall’ISVAP.


  2.  Il  terzo del minimo del margine di solvibilita’ costituisce la quota  di  garanzia.  La  quota  non puo’ essere inferiore alla meta’ degli  importi  previsti  dall’articolo 46  per  i  rami  ai quali si riferisce l’autorizzazione.


  3.  Le  attivita’  costitutive  del  margine  di  solvibilita’ sono  localizzate,   fino  a  concorrenza  dell’ammontare  della  quota  di garanzia,  nel  territorio  della  Repubblica, mentre per l’eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.


  4.   La  disposizione  del  comma  1  non  si  applica  all’impresa  autorizzata  ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a  vigilanza  globale  di  solvibilita’ esercitata dalla autorita’ di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.


Art. 51.
Agevolazioni per l’impresa operante in piu’ Stati membri


  1. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare   nel   territorio   della  Repubblica  e’  gia’  autorizzata all’esercizio  dei  rami  vita  o  dei rami danni in uno o piu’ Stati membri  o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, puo’ chiedere:
    a) di  poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo 50,  comma  1,  il margine di solvibilita’ in funzione dell’attivita’ globale  esercitata  dalle  proprie  sedi  secondarie  stabilite  nel territorio degli Stati membri;
    b) di  poter  costituire  la  cauzione prevista dall’articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
    c) di  poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali  ha  insediato  una  sede  secondaria, le attivita’ costitutive della  quota minima di garanzia. L’istanza va presentata all’ISVAP ed alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri interessati.


  2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che, dopo  aver  ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica,  insedia  una  sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.


  3.  Nella  domanda  l’impresa  deve indicare l’autorita’ alla quale chiede  che  venga  demandato  il  controllo  di  solvibilita’ per il complesso  delle attivita’ effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli  Stati  membri.  La  domanda  deve  essere motivata. In caso di accoglimento   l’impresa   deve   costituire   la  cauzione  prevista dall’articolo  28,  comma 5, nello Stato membro alla cui autorita’ e’ demandato   il  controllo  della  solvibilita’  per  l’insieme  delle attivita’ esercitate nel territorio dell’Unione europea.


  4.  Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l’accordo di tutte le autorita’ degli Stati membri interessati.
Esse  hanno  effetto  dal momento in cui l’autorita’ prescelta per il controllo  della  solvibilita’ globale, avuta notizia dell’accordo di tutti  gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita’ di essere  disposta  ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorita’ di vigilanza. 


  5. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il  margine di solvibilita’ avendo riguardo all’attivita’ complessiva svolta  dall’insieme  delle  sedi  secondarie  stabilite  negli Stati membri.


Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI


Art. 52.
Nozione


  1.   La   societa’  di  mutua  assicurazione  costituita  ai  sensi dell’articolo  2546  del  codice  civile  puo’ esercitare l’attivita’ assicurativa  nei  rami  vita  o  nei  rami  danni e limitatamente al territorio   della   Repubblica,  senza  che  trovi  applicazione  la disciplina  sui  requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo II,  quando  ricorrono  le  condizioni  rispettivamente stabilite nei commi  2  e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.


  2.  La  societa’ di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami  vita,  deve  prevedere nello statuto la possibilita’ di esigere contributi  supplementari,  o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila. 


  3.  La  societa’ di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei rami  danni,  deve prevedere nello statuto la possibilita’ di esigere contributi  supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta’ dai soci.


  4.  Se  gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi  consecutivi,  a  decorrere  dal  quarto  esercizio la mutua assicuratrice  non  e’  piu’  soggetta alle disposizioni del presente titolo ed e’ tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 13  entro  trenta  giorni  dall’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.


Art. 53.
Attivita’ esercitabili


  1.  L’impresa  di  cui  all’articolo  52,  comma 2, puo’ esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.


  2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non puo’ esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.


  3.  Le  societa’  di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale all’esercizio  dei  soli  rami  vita  o  dei  soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.


Art. 54.
Requisiti degli esponenti aziendali


  1.  Il  Ministro  delle  attivita’  produttive  determina,  con  il regolamento  di  cui  all’articolo  76, i requisiti di onorabilita’ e indipendenza  degli  esponenti  aziendali  e  stabilisce requisiti di professionalita’   che   tengano   conto  delle  dimensioni  e  delle limitazioni all’attivita’ esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.


Art. 55.
Autorizzazione


  1.  L’ISVAP  o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo regionale  a  cio’  preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.


  2.  Le  societa’  autorizzate  sono  iscritte  in apposita sezione, rubricata  altre  mutue  assicuratrici,  dell’albo  delle  imprese di assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4.


  3.  L’ISVAP,  con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni   a  statuto  speciale,  il  procedimento  per  il  rilascio, l’estensione   ed   il   diniego   dell’autorizzazione.   Si  applica l’articolo 14, comma 3.


Art. 56.
Altre norme applicabili


  1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e organizzativa  dell’impresa,  gli  obblighi  di  tenuta  dei registri contabili nonche’ quelli di comunicazione all’autorita’ di vigilanza, tenuto  conto  delle  dimensioni  e  delle  limitazioni all’attivita’ esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.


  2.  Nell’esercizio  dell’attivita’  le  mutue  assicuratrici di cui all’articolo  52  sono  soggette  alle  disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.


  3.  Alla  mutua  assicuratrice  di  cui  al  presente titolo non si applicano  gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo  comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater,     2545-quinquies,    2545-octies,    secondo    comma, 2545-undecies,  terzo  comma,  2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies,  2545-septiesdecies,  2545-octiesdecies del codice civile.


Titolo V
ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI RIASSICURAZIONE


Capo I
Disposizioni generali


Art. 57
Attivita’ di riassicurazione


  1.  L’attivita’  di  riassicurazione  consiste nell’accettazione di rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di riassicurazione  ed  e’  riservata  alle  imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 4.


  2.   Le  imprese  di  riassicurazione  limitano  l’oggetto  sociale all’esercizio  della  riassicurazione  ed  alle operazioni connesse o strumentali.


  3.  E’  vietata  la costituzione nel territorio della Repubblica di societa’  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  l’esercizio all’estero dell’attivita’ riassicurativa.


  4.   L’impresa   di   assicurazione   che  esercita  congiuntamente l’attivita’ di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al  titolo  II relativamente all’assicurazione diretta. All’attivita’ di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano, per   quanto   concerne   l’accesso   all’attivita’,  le  disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all’articolo 59.


Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio dellaRepubblica


Art. 58.
Autorizzazione


  1.  L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e    che    intende    esercitare   esclusivamente   l’attivita’   di riassicurazione  e’  autorizzata  dall’ISVAP,  con  provvedimento  da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.


  2.  L’autorizzazione  e’  rilasciata per uno o piu’ dei rami vita o per  uno o piu’ dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu’ dei rami vita e danni.


  3.  L’autorizzazione  e’ valida per il territorio della Repubblica, nonche’ per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.


Art. 59.
Requisiti e procedura


  1.  L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) sia  adottata  la  forma  di societa’ per azioni costituita ai sensi  dell’articolo  2325 del codice civile o di societa’ europea ai sensi  del  regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Societa’ europea;
    b) la    direzione   generale   e   amministrativa   dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
    c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al  minimo  determinato  in  via  generale,  con regolamento adottato dall’ISVAP,  in  misura  compresa  fra euro cinque milioni ed euro un milione  e  cinquecentomila  sulla  base  dei  rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
    d) venga  presentato,  unitamente  all’atto  costitutivo  e  allo statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura organizzativa  e  gestionale,  accompagnato  da una relazione tecnica sottoscritta   da   un   attuario  iscritto  all’albo  professionale, contenente  l’esposizione  dei  criteri in base ai quali il programma stesso  e’  stato  redatto  e  sono  state  effettuate  le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
    e) i  titolari  di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti  di  onorabilita’ stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i presupposti    per    il    rilascio   dell’autorizzazione   prevista dall’articolo 68;
    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  siano  in  possesso  dei requisiti di professionalita’, onorabilita’ ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
    g) non  sussistano  tra  l’impresa  o  i  soggetti  del gruppo di appartenenza   e   altri  soggetti,  stretti  legami  che  ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.


  2.  L’ISVAP  nega  l’autorizzazione  quando  dalla  verifica  delle condizioni  indicate  nel  comma  1  non  risulti garantita la sana e prudente  gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all’andamento   dei   mercati   interessati.   Il   provvedimento  e’ specificatamente e adeguatamente   motivato   ed   e’  comunicato all’impresa  interessata  entro  novanta  giorni  dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.


  3.  Non  si  puo’  dare  corso al procedimento per l’iscrizione nel registro   delle  imprese  se  non  consti  l’autorizzazione  di  cui all’articolo 58.


  4.  L’ISVAP,  verificata  l’iscrizione  nel registro delle imprese, iscrive  in  apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione autorizzate  in  Italia  e  ne  da’  pronta comunicazione all’impresa interessata.  Le  imprese  indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo.


  5.   L’ISVAP   determina,   con   regolamento,   la   procedura  di autorizzazione e le forme di pubblicita’ dell’albo.


Capo III
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro statomembro o in uno stato terzo


Art. 60.
Attivita’ in regime di stabilimento


  1.  L’esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio  della Repubblica da parte dell’impresa che ha sede legale in  un  altro  Stato  membro  o in uno Stato terzo e’ sottoposto alla preventiva autorizzazione dell’ISVAP.


  2.  L’ISVAP  con  regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti  a  quelle  di cui all’articolo 59, comma 1, la procedura per   l’accesso  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della Repubblica.


  3.  L’ISVAP,  verificata  l’iscrizione  nel registro delle imprese, iscrive  in  apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione estere  e  ne  da’  pronta  comunicazione all’impresa interessata. Le imprese  indicano  negli  atti  e  nella  corrispondenza l’iscrizione all’albo. Si applica l’articolo 59, commi 2 e 3.


Art. 61.
Attivita’ in regime di prestazione di servizi


  1.  E’  consentito, senza necessita’ di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio  dell’attivita’  di  riassicurazione  in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.


Titolo VI
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RIASSICURAZIONE


Capo I
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio dellaRepubblica


Art. 62.
Esercizio dell’attivita’ di riassicurazione


  1.  L’ISVAP  determina,  con  regolamento, le disposizioni relative alla   formazione   e   alla  copertura  delle  riserve  tecniche  ed all’adeguatezza   patrimoniale   per  l’esercizio  dell’attivita’  di riassicurazione  nel  rispetto  dei  principi  generali previsti agli articoli 63,  64 e 65, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.


  2.   L’impresa   di   assicurazione   che  esercita  congiuntamente l’attivita’ di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al  titolo III relativamente all’assicurazione diretta. All’attivita’ di  riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano le  disposizioni  specificamente  stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.


Art. 63.
Requisiti organizzativi


  1.  L’impresa di riassicurazione opera con un’idonea organizzazione amministrativa  e  contabile  e  con un adeguato sistema di controllo interno.


  2.  Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far  si  che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati  nell’organizzazione  aziendale  e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.


Art. 64.
Riserve tecniche del lavoro indiretto


  1.  L’impresa che esercita l’attivita’ di riassicurazione, anche in  via  non  esclusiva,  costituisce  le  riserve  tecniche alla fine di ciascun  esercizio,  al  lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.


  2.  L’iscrizione  in  bilancio  delle  riserve  tecniche del lavoro indiretto  del portafoglio italiano ed estero e’ effettuata, in linea di  principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
L’impresa  valuta  la  congruita’  delle riserve del lavoro indiretto affinche’  risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.


  3.  Per  le  obbligazioni  relative al portafoglio estero l’impresa costituisce  le  riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali  il  portafoglio  si  riferisce,  ove  esistenti,  fatta  salva l’applicazione dei principi di cui al comma 2.


Art. 65.
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto


  1.  Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo   di  affari  assunti  dall’impresa  di  riassicurazione  e,  in particolare,   della  natura,  dell’ammontare  e  della  cadenza  dei pagamenti  dei  sinistri  attesi,  in  modo  tale  che  sia possibile realizzare   condizioni   di   sufficienza,   liquidita’,  sicurezza, qualita’, redditivita’ e correlazione degli investimenti.


  2.  L’impresa  di  riassicurazione  e’  tenuta  ad  una  adeguata e diversificata  dispersione  degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere   al   cambiamento   delle  condizioni  economiche  ed  in particolare  all’andamento  dei  mercati  finanziari  e immobiliari o all’impatto dei sinistri catastrofali.


  3.  L’impresa  di  riassicurazione  deve  tenere un registro da cui risultano  le  attivita’  a copertura delle riserve tecniche dei rami vita  e  dei  rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti  deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.


  4.  Le  attivita’  poste  a  copertura  delle  riserve  tecniche ed iscritte    nel   registro   sono   riservate   in   modo   esclusivo all’adempimento    delle   obbligazioni   assunte   dall’impresa di riassicurazione  con  i  contratti  ai  quali  le  riserve  stesse si riferiscono.  Le  attivita’  di  cui  al presente comma costituiscono patrimonio   separato   rispetto   alle   altre   attivita’  detenute dall’impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.


  5.  L’impresa  di  riassicurazione comunica all’ISVAP la situazione delle  attivita’  risultante  dal  registro.  L’ISVAP  determina, con regolamento,  le  disposizioni  per  la  formazione  e  la tenuta del registro,  con  particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate,  nonche’  i  termini,  le  modalita’  e gli schemi per le comunicazioni periodiche.


Art. 66.
Retrocessione dei rischi


  1.  L’ISVAP  puo’  non  tenere conto, ai fini della copertura delle riserve  tecniche  e  dei  requisiti  di adeguatezza patrimoniale per l’esercizio  dell’attivita’  di  riassicurazione, della retrocessione dei  rischi  a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno  Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio  della  Repubblica  o  nel  territorio  di  un altro Stato membro.


  2.   La   decisione   dell’ISVAP   e’  motivata  esclusivamente  da valutazioni     attinenti    alla    solvibilita’    delle    imprese retrocessionarie.


Capo II
Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Statomembro o in uno Stato terzo


Art. 67.
Attivita’ in regime di stabilimento


  1.  L’ISVAP  determina,  con  regolamento, le disposizioni relative all’adeguatezza   patrimoniale   della   sede   secondaria,  ai  fini dell’esercizio dell’attivita’ di riassicurazione nel territorio della Repubblica,  nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e  66,  avuto  comunque  riguardo  all’esigenza  di  sana  e prudente gestione.


Titolo VII
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO


Capo I
Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione


Art. 68.
Autorizzazioni


  1.  L’ISVAP  autorizza  preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi titolo,  di partecipazioni rilevanti in un’impresa di assicurazione o di  riassicurazione  e  in  ogni  caso l’acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle  azioni  gia’ possedute, una partecipazione superiore al cinque per  cento  del  capitale  dell’impresa  rappresentato  da azioni con diritto di voto.


  2.   L’ISVAP   autorizza   preventivamente   le   variazioni  delle partecipazioni  rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal  medesimo  stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali limiti,  quando le variazioni comportano il controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.


  3.  L’autorizzazione  prevista  dal comma 1 e’ necessaria anche per  l’acquisizione   del   controllo  di  una  societa’  che  detiene  le partecipazioni  di  cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal  presente  articolo  si  applicano anche all’acquisizione, in via diretta  o  indiretta,  del  controllo   derivante da un contratto con l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.


  4.   L’ISVAP  individua,  con  regolamento,  i  soggetti  tenuti  a richiedere   l’autorizzazione   quando   i  diritti  derivanti  dalle partecipazioni  rilevanti  spettano  o  sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.


  5.  L’ISVAP  rilascia  l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte  a  garantire  una  gestione  sana  e  prudente  dell’impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione,  avuto  riguardo  ai possibili effetti  dell’operazione  sulla  stabilita’,  sull’efficienza e sulla protezione  degli  assicurati  dall’impresa  interessata.  L’ISVAP si pronuncia  entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’autorizzazione  si  intende  concessa se l’ISVAP non provvede entro tale  termine. Qualora l’ISVAP richieda le informazioni od esegua gli accertamenti  di  cui  all’articolo 71,  che  siano  necessari per il rilascio  dell’autorizzazione,  il  termine  resta  sospeso  sino  al ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.


  6.  Se  alle  operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti   a   Stati  terzi  che  non  assicurano  condizioni  di reciprocita’,  l’ISVAP  comunica  la  richiesta  di autorizzazione al Ministro  delle  attivita’  produttive,  su  proposta  del  quale  il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri puo’ vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell’autorizzazione.


  7.  L’ISVAP  puo’  sospendere  o  revocare l’autorizzazione, tenuto conto  delle  partecipazioni  acquisite  o  rafforzate per effetto di accordi   di  cui  all’articolo  70  o  di  altri  eventi  successivi all’autorizzazione.


  8.  I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l’autorizzazione  sono  adeguatamente  motivati  e  sono  prontamente
comunicati  al  richiedente  e  all’impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.


  9. L’ISVAP determina con regolamento, in conformita’ con i principi stabiliti   dal   Ministro   delle   attivita’  produttive  ai  sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.


Art. 69.
Obblighi di comunicazione


  1.   Chiunque  intende  divenire  titolare  di  una  partecipazione rilevante  in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da’ comunicazione   all’ISVAP.  Negli  altri  casi  le  variazioni  delle partecipazioni  sono  comunicate  quando  il titolare ha superato, in aumento  o  in  diminuzione,  la  misura  stabilita  con  regolamento adottato dall’ISVAP.


  2.  Le  societa’  fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni  che  appartengono  a  terzi,  comunicano all’ISVAP le generalita’ dei fiducianti.


  3.  L’ISVAP,  al  fine  di  verificare  l’osservanza degli obblighi indicati  nel presente articolo, puo’ chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.


  4.  L’ISVAP,  con  regolamento,  determina  presupposti, modalita’, termini  e  contenuto  delle  comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o   e’   attribuito   ad  un  soggetto  diverso  dal  titolare  della partecipazione.


Art. 70.
Comunicazione degli accordi di voto


  1.  Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per   effetto  l’esercizio  concertato  del  voto  in  un’impresa  di assicurazione o di riassicurazione o in una societa’ che la controlla e’   comunicato   all’ISVAP   dai   partecipanti  ovvero  dai  legali rappresentanti  dell’impresa  cui l’accordo si riferisce entro cinque giorni  dalla  stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.


  2.  Quando  dall’accordo  derivi una concertazione del voto tale da  pregiudicare   la   sana   e   prudente   gestione   dell’impresa  di assicurazione  o  di  riassicurazione,  l’ISVAP  puo’  sospendere  il diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso.


  3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 69.


Art. 71.
Richiesta di informazioni


  1.  L’ISVAP  puo’  chiedere  alle  imprese  di  assicurazione  e di riassicurazione  e  alle societa’ e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni   nelle  imprese  medesime  l’indicazione nominativa  dei  titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal  libro  dei  soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.


  2.  L’ISVAP  puo’  altresi’  richiedere  agli  amministratori delle societa’  e  degli  enti  titolari  di  partecipazioni  in imprese di assicurazione   e   di  riassicurazione  l’indicazione  dei  soggetti controllanti.


  3.  L’ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le  societa’  controllanti,  controllate  e collegate alle imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione,  puo’  chiedere  informazioni, ordinare  l’esibizione  di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime societa’.


  4.  Per  gli  accertamenti  di  cui ai commi 1, 2 e 3, l’ISVAP puo’ chiedere  informazioni  ai soggetti, anche stranieri, titolari di una  partecipazione in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.


  5.  L’ISVAP  puo’  inoltre  chiedere alle societa’ fiduciarie, alle societa’  di  intermediazione  mobiliare  ed  a  chiunque  ne  sia  a conoscenza   informazioni   sulle   operazioni   di   assunzione   di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.


  6.  L’ISVAP,  in  relazione alle richieste che interessano societa’ con  titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della  cui  assistenza puo’ avvalersi per le indagini che interessano le medesime societa’.


Art. 72.
Nozione di controllo


  1.  Ai  fini  del  presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  societa’, nei casi previsti dall’articolo  2359,  primo  e secondo comma, del codice civile ed in presenza  di  contratti  o  di  clausole  statutarie  che abbiano per oggetto o  per  effetto  il  potere  di  esercitare  l’attivita’  di direzione e coordinamento.


  2.  Il  controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante,   salvo  prova  contraria,  allorche’  ricorra  una  delle seguenti situazioni:
    a) esistenza  di  un  soggetto  che, sulla base di accordi, ha il diritto  di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del   consiglio   di   sorveglianza  ovvero  dispone  da  solo  della maggioranza  dei  voti  ai  fini  delle  deliberazioni  relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
    b) possesso  di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca  della  maggioranza  dei  componenti  dell’organo  che  svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
    c) sussistenza   di   rapporti,  anche  tra  soci,  di  carattere assicurativo,  riassicurativo,  finanziario  e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
      1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
      2)  il  coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
      3)   l’attribuzione   di  poteri  maggiori  rispetto  a  quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
      4)  l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base  alla  titolarita’  delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
    d) l’assoggettamento   a   direzione   comune,   in   base   alla composizione  degli  organi  amministrativi  o  per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.


Art. 73.
Partecipazioni indirette


  1.  Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo, si   considerano   anche   le  partecipazioni  acquisite  o  comunque possedute:
    a) per il tramite di societa’ controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta persona;
    b) a  titolo  di  deposito,  garanzia  pignoratizia  o usufrutto qualora  il  depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario possa   esercitare  discrezionalmente  i  diritti  di  voto  ad  esse inerenti;
    c) che  sono  oggetto  di  contratto  di  riporto  o di contratti derivati,  dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che  del  riportatore  ovvero  nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell’impresa.


Art. 74.
Sospensione  del  diritto  di  voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione


  1.  Non  possono  essere  esercitati  i diritti di voto e gli altri diritti,   che   consentono  di  influire  sull’impresa,  inerenti  a partecipazioni  per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 68  non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti  di  voto  e  gli  altri  diritti, che consentono di influire sull’impresa,   non   possono   essere  altresi’  esercitati  per  le partecipazioni  per  le  quali siano state omesse le comunicazioni di
cui agli articoli 69 e 70.


  2.  In  caso  di  inosservanza  del  divieto, la deliberazione o il diverso  atto,  adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, e’ impugnabile, secondo le previsioni  del  codice  civile.  L’impugnazione puo’ essere proposta anche  dall’ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e’ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi  dall’iscrizione  ovvero,  se questa e’ soggetta solo a deposito presso  l’ufficio  del  registro  delle imprese, entro sei mesi dalla data  di  questo.  Le  partecipazioni  per  le  quali non puo’ essere esercitato  il  diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.


  3.  Le  partecipazioni  per  le  quali  le  autorizzazioni previste dall’articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.


  4.  Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o  dalle  clausole  statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo  68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.


Art. 75.
Protocolli di autonomia


  1.  Al  fine  dell’applicazione  del  presente  capo,  l’ISVAP puo’ richiedere,  in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle  imprese  di  assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese   sottoposte   a   vigilanza  prudenziale,  una  responsabile dichiarazione,  nel  contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto in  via  generale  o  in  via  particolare,  attestante  la  natura e l’entita’  dei  rapporti finanziari ed operativi, nonche’ le misure e gli  impegni  che  i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l’autonomia dell’impresa.


  2.  L’ISVAP  puo’  sospendere  il  diritto  di voto dei titolari di partecipazioni   che   hanno   rifiutato  la  dichiarazione  o  hanno comunicato  dati  falsi  o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.


Capo II
Requisiti di onorabilita’ professionalita’ e indipendenza


Art. 76.
Requisiti  di  professionalita’,  onorabilita’  e  indipendenza degli esponenti aziendali


  1.   I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di direzione  e  di  controllo  presso  le imprese di assicurazione e di riassicurazione  devono possedere i requisiti di professionalita’, di onorabilita’ e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita’ produttive, sentito l’ISVAP.


  2.  Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza   dall’ufficio.   Essa   e’  dichiarata  dal  consiglio  di amministrazione  o  dal  consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione  entro  trenta  giorni  dalla  nomina o dalla conoscenza del difetto  sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e’ pronunciata dall’ISVAP.


  3.  Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice  civile  o  dallo  statuto  dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.


  4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e’ dichiarata con le modalita’ indicate nel comma 2.


Art. 77.
Requisiti dei partecipanti


  1.   Il  Ministro  delle  attivita’  produttive,  sentito  l’ISVAP, determina,  con regolamento, i requisiti di onorabilita’ dei titolari di partecipazioni rilevanti.


  2.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  1,  il Ministro delle attivita’   produttive   stabilisce   le   soglie  partecipative  per l’applicazione  del medesimo  comma  1. A questo fine si considerano anche   le  partecipazioni  possedute  per  il  tramite  di  societa’ controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta persona.


  3.  In  mancanza  dei  requisiti  non  possono  essere esercitati i diritti  di  voto  e  gli  altri  diritti, che consentono di influire sull’impresa  di assicurazione  o  di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la  deliberazione  o  il  diverso  atto,  adottati  con  il voto o il contributo  determinanti  delle  partecipazioni previste dal comma 1, sono   impugnabili   secondo   le   previsioni   del  codice  civile. L’impugnazione  puo’  essere proposta anche dall’ISVAP entro sei mesi dalla  data della deliberazione o, se questa e’ soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione ovvero, se questa  e’  soggetta  solo  a  deposito presso l’ufficio del registro delle   imprese,   entro   sei  mesi  dalla  data  del  deposito.  Le partecipazioni  per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di voto  sono  computate  ai  fini  della  regolare  costituzione  della relativa assemblea.


  4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti  privi  dei requisiti di onorabilita’ devono essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.


Art. 78.
Consiglio  di  gestione,  consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione


  1.  Se  non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno   riferimento   al   consiglio   di   amministrazione   e  agli amministratori  si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.


  2.  Se  non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno  riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge  la  funzione  di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.


Capo III
Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione


Art. 79.
Partecipazioni   assunte   dalle   imprese   di  assicurazione  e  di  riassicurazione


  1.   L’impresa  di  assicurazione  e  di  riassicurazione,  con  il patrimonio  libero, puo’ assumere partecipazioni, anche di controllo, in  altre  societa’  ancorche’ esercitino attivita’ diverse da quelle consentite alle stesse imprese.


  2. Quando la partecipazione in una societa’ controllata, assunta ai sensi  del  comma  1, ha carattere di strumentalita’ o di connessione con  l’attivita’ assicurativa o riassicurativa, l’ISVAP puo’ chiedere che cio’ risulti da un programma di attivita’.


  3.  Se  la partecipazione comporta il controllo di una societa’ che esercita  attivita’  diverse  da  quelle  consentite  alle imprese di assicurazione   e   di   riassicurazione,  l’operazione  e’  soggetta all’autorizzazione  preventiva  dell’ISVAP. Si applica l’articolo 68, commi 5, 7 e 8.


  4.  Le  disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni   altra   assunzione  di  partecipazioni  che  non  avvenga  con patrimonio  libero  o  che  riguardi  partecipazioni  in  imprese  di assicurazione  o  di  riassicurazione  estere.  In deroga al presente capo,  nel  caso  di  assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese  di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.


Art. 80.
Obblighi di comunicazione


  1.   L’impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  comunica tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione in  altra  societa’,  qualora  la  partecipazione  stessa, da sola od unitamente  ad  altra  gia’  posseduta,  comporti  il controllo della societa’ partecipata.


  2.  E’ altresi’ preventivamente comunicata l’intenzione di assumere ogni  altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra gia’ posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o  al  totale  degli  investimenti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione  ovvero  rispetto  all’entita’  dei diritti di voto o alla  rilevanza  degli altri diritti che consentono di influire sulla societa’ partecipata.


  3.   L’ISVAP,   tenuto   conto   dell’esigenza   di  verificare  la  concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale  dell’impresa  di  assicurazione  o  di riassicurazione, stabilisce  con  regolamento  presupposti,  modalita’ e termini delle comunicazioni  previste  dai  commi  1  e  2, anche con riguardo alle ipotesi  nelle  quali il diritto di voto spetta o e’ attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.


Art. 81.
Vigilanza prudenziale


  1.  L’ISVAP,  al  fine  di  verificare  l’osservanza degli obblighi indicati  negli  articoli 79  e  80,  puo’  chiedere  informazioni ai soggetti comunque interessati.


  2.  Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilita’ dell’impresa,   avuto   riguardo   alla   natura   ed   all’andamento dell’attivita’  svolta  dalla  societa’  partecipata, alla dimensione dell’investimento  in  relazione  al  patrimonio libero dell’impresa, l’ISVAP  ordina  che  la  stessa  sia  alienata ovvero opportunamente ridotta,  anche  al  di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine  compatibile con l’esigenza che l’operazione possa aver luogo senza  pregiudizio  per la stabilita’ dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.


  3.  Nel  caso  in  cui  l’impresa non ottemperi all’ordine, l’ISVAP nomina  un commissario con i compiti previsti dall’articolo 229 o, se ricorrono  i  presupposti di cui all’articolo 230, un commissario per la  gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro  delle  attivita’ produttive l’adozione del provvedimento di amministrazione  straordinaria  oppure  la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’.


  4.  La  mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 2 comporta, in   ogni   caso,   l’esclusione   dell’investimento  dagli  elementi costitutivi del margine di solvibilita’ dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.


Capo IV
Gruppo assicurativo


Art. 82.
Gruppo assicurativo


  1.  A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e’ alternativamente composto:
    a) dall’impresa  di  assicurazione  o di riassicurazione italiana capogruppo  e  dalle  imprese  assicurative,  riassicurative  e dalle societa’ strumentali da questa controllate;
    b) dall’impresa   italiana   di   partecipazione  assicurativa  o riassicurativa    capogruppo    e    dalle    imprese   assicurative, riassicurative e dalle societa’ strumentali da questa controllate.


  2.  Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa’ che esercitano l’attivita’  bancaria  e  le  altre  societa’  che  sono sottoposte a vigilanza  consolidata  in  conformita’ al testo unico bancario. Sono parimenti   escluse   le   societa’   che   esercitano  attivita’  di intermediazione finanziaria e le altre societa’ che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della societa’ di intermediazione mobiliare o di gestione  collettiva  del  risparmio  in  conformita’  al testo unico dell’intermediazione finanziaria.


Art. 83.
Impresa capogruppo


  1.  Capogruppo  e’  l’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana  ovvero  l’impresa  di  partecipazione assicurativa con sede legale  in  Italia,  che controlla, direttamente o indirettamente, le societa’ componenti il gruppo assicurativo e che non e’, a sua volta, controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana  o  da  un’altra  impresa  di  partecipazione assicurativa o riassicurativa   con   sede   legale  in  Italia,  che  possa  essere considerata capogruppo.


  2.  L’ISVAP  accerta  che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.


Art. 84.
Impresa di partecipazione capogruppo


  1.  Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso  la  societa’  di  partecipazione assicurativa o riassicurativa  capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti  di  professionalita’,  di  onorabilita’  e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.


  2.  Alla  societa’  di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo   si  applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui all’articolo 190, commi 3, 4 e 5.


  3.  Alle  imprese  di  partecipazione  capogruppo  si  applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.


Art. 85.
Albo delle imprese capogruppo


  1.  L’impresa  capogruppo  e’  iscritta  in un apposito albo tenuto dall’ISVAP.


  2.   La   capogruppo  comunica  all’ISVAP  l’esistenza  del  gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.


  3. L’ISVAP puo’ procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di  un  gruppo  assicurativo  e  alla sua iscrizione nell’albo e puo’ richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.


  4.  Le  societa’ appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo dei gruppi assicurativi. 


  5.  L’ISVAP  determina,  con  regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.


Art. 86.
Poteri di indagine


  1.  Ai  fini  della  verifica  dei  dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP puo’ effettuare ispezioni, direttamente  o  tramite  soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso  le societa’, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.


  2.  Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa’ diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza  dei  dati  e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.


  3. Nei confronti delle societa’ appartenenti al gruppo assicurativo e  dei  titolari  di  partecipazioni  nelle  medesime  societa’, sono attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71.


Art. 87.
Disposizioni di carattere generale o particolare


  1.  L’ISVAP,  al  fine  di  assicurare  una  stabile  ed efficiente gestione  del gruppo, puo’ impartire alla capogruppo, con regolamento o   con   provvedimenti   di   carattere   particolare,  disposizioni concernenti  il  gruppo  assicurativo  complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio,  ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.


  2. Le procedure di gestione del rischio includono:
    a) un  governo  societario  del  gruppo  e  delle  sue componenti efficace  e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie  da  parte  degli  organi  con funzione di amministrazione, direzione  e  controllo  delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
    b) procedure  atte  a  far  si  che i sistemi di monitoraggio dei rischi  siano correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e che  siano  prese  tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei  sistemi  posti in essere nelle imprese di cui all’articolo 82 al fine  di  consentire  la  quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.


  3.  I  meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per  quanto  concerne  la  verifica  e  la quantificazione dei rischi assunti  e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese   del   gruppo.  La  capogruppo  adotta  i  provvedimenti  di attuazione  delle disposizioni impartite dall’ISVAP e ne fa osservare l’applicazione  nei  confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l’ISVAP.


  4.  Gli  amministratori  delle  societa’  controllate sono tenuti a fornire  alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.


Titolo VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI


Capo I
Disposizioni generali sul bilancio


Art. 88.
Disposizioni applicabili


  1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale  nel  territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.


  2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione  si  applicano  anche alle sedi secondarie di imprese aventi  sede  legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni  ovvero  la  riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi  sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.


  3.  Le  disposizioni  relative ai rami vita si applicano anche alle imprese  di  assicurazione  che  esercitano solo l’attivita’ nei ramo malattia   esclusivamente   o   principalmente   secondo   i   metodi dell’assicurazione dei rami vita.


Art. 89.
Disposizioni particolari


  1.  Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di  attuazione,  si  applicano  le  disposizioni  del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo  26 maggio  1997,  n.  173,  ed  al  decreto  legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.


  2.  E’  consentita la tenuta di una contabilita’ plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice civile,  l’ISVAP,  con regolamento, puo’ prescrivere o consentire che la   nota   integrativa  sia  redatta  in  migliaia  di  euro  oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le societa’ quotate.


Art. 90.
Schemi


  1.  L’ISVAP,  con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano  dei  conti  che  le  imprese  adottano nella loro gestione, il prospetto  delle  attivita’  a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita’. 


  2. L’ISVAP, con regolamento, puo’ emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o piu’ dettagliate, nonche’ stabilire la documentazione necessaria all’espletamento delle funzioni  di  vigilanza  ai  fini  delle  verifiche  sul  bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.


  3.  Le  modalita’ di tenuta del sistema contabile devono consentire il   raccordo  con  i  conti  di  bilancio  secondo  quanto  disposto dall’ISVAP con regolamento.


  4.  I  poteri  dell’ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi  contabili  internazionali  nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio  di  esercizio  o  il bilancio consolidato in conformita’ ai principi  contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza dei  dati  del  bilancio  consolidato,  l’ISVAP puo’ richiedere dati, notizie  ed  informazioni  alle  societa’ ed agli enti controllati da imprese   di  assicurazione  e  di  riassicurazione  ovvero  eseguire
ispezioni  presso  i  medesimi  enti  e  societa’. Nel caso in cui la societa’   o   l’ente  sia  sottoposto  alla  vigilanza  di  un’altra autorita’, l’ISVAP ne richiede la collaborazione.


Capo II
Bilancio di esercizio


Art. 91.
Principi di redazione


  1.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui all’articolo  88,  comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione  europea  e  che  non  redigono  il bilancio consolidato, redigono   il  bilancio  di  esercizio  in  conformita’  ai  principi contabili internazionali.


  2.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui all’articolo  88,  comma  1, e le sedi secondarie di cui all’articolo 88,  comma 2, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono  il bilancio in conformita’ al decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173.  Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo  2447-bis,  primo comma, lettera a), del codice civile, va  allegato  al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall’articolo 89.


Art. 92.
Esercizio sociale e termine per l’approvazione


  1.  L’esercizio  sociale  ha  inizio  il  1° gennaio  e  termina il 31 dicembre di ogni anno.


  2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364, secondo  comma,  del codice civile puo’ essere prorogato dall’impresa di  assicurazione  sino  al  30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano   ovvero   quando   sia  autorizzata  anche  all’attivita’ riassicurativa  e  la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato. 


  3.  Le  imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio  di  esercizio  entro  il  30 giugno  dell’anno successivo a quello  a  cui  si  riferisce  il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto,   il   termine   puo’   essere   prorogato  dall’impresa  di riassicurazione  sino  al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.


  4.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione,  che si avvalgono  della facolta’ prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all’ISVAP, specificando le ragioni della proroga.


Art. 93.
Deposito e pubblicazione


  1.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui all’articolo  88,  comma  1, e le sedi secondarie di cui all’articolo 88,  comma  2,  sono  tenute  al  deposito  e  alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile.


  2.  Le  imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all’obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della societa’  di  revisione insieme alla relazione dell’attuario nominato dalla medesima societa’.


  3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato  al  bilancio,  un  prospetto contenente l’indicazione delle attivita’  che  sono  state  assegnate, alla chiusura dell’esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.


  4.  Le  imprese  di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano,  in  allegato  al  bilancio,  una  relazione  dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l’impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.


  5.  Le  imprese  di  assicurazione depositano altresi’ il prospetto dimostrativo  della situazione del margine di solvibilita’, che viene sottoscritto anche dall’attuario incaricato per i rami vita.


Art. 94.
Relazione sulla gestione


  1.  Il  bilancio  deve  essere  corredato  da  una  relazione degli amministratori  sull’andamento  della  gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano:
    a) l’evoluzione del portafoglio assicurativo;
    b) l’andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
    c) le  forme  riassicurative  maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
    d) le  attivita’  di  ricerca  e  di  sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
    e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
    f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
    g) il  numero  e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle   azioni   o   quote   dell’impresa  controllante  detenute  in portafoglio,  di  quelle  acquistate  e  di quelle alienate nel corso dell’esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
    h) i  rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti,  controllate  e  consociate,  nonche’  i  rapporti  con imprese collegate;
    i) l’evoluzione   prevedibile  della  gestione,  con  particolare riguardo  allo  sviluppo  del portafoglio assicurativo, all’andamento dei  sinistri  e  alle  eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
    l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.


  2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni  o  quote  detenute,  acquistate  o alienate per il tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona.


Capo III
Bilancio consolidato


Art. 95.
Imprese obbligate


  1.  Le  imprese  di  assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale  nel  territorio  della  Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all’articolo 88, comma 2, che controllano una o piu’  societa’,  redigono  il  bilancio  consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.


  2.  Allo  stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una  o  piu’  imprese  di  assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.


  3.  Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.


Art. 96.
Direzione unitaria


  1.  L’obbligo  di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o piu’ imprese di assicurazione o riassicurazione aventi  sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione  assicurativa  di cui all’articolo 95, comma 2, tra le quali  non  esistano  le  relazioni  di cui all’articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtu’ di un contratto o di una  clausola  dei  rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.
La  direzione  unitaria  tra  le imprese puo’ concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.


  2.  Sono  in  ogni  caso  assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle  sottoposte  alla  direzione  unitaria  di  uno  dei  seguenti soggetti controllanti:
    a) un’impresa  o  un  ente,  costituito  in  Italia,  diverso  da un’impresa  di assicurazione o riassicurazione ovvero da una societa’ di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2;
    b) un’impresa  o  un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all’articolo 97;
    c) una persona fisica.


  3.  Nei  casi  di  cui  ai commi 1 e 2 e’ tenuta alla redazione del bilancio  consolidato  l’impresa  che,  in  base  ai dati dell’ultimo bilancio  d’esercizio  approvato,  presenta  l’ammontare maggiore del totale dell’attivo.


  4.   L’impresa  soggetta  all’obbligo  di  redazione  del  bilancio consolidato  che  operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei  commi  1  e  2 e’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente  in  base  al  comma  3,  quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) l’impresa   non   ha   emesso   titoli   quotati   in  mercati regolamentati;
    b) la  redazione del bilancio consolidato non e’ richiesta almeno sei   mesi   prima  della  fine  dell’esercizio  da  tanti  soci  che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.


  5.  In  caso  di  esonero  dall’obbligo  di  redazione del bilancio consolidato  ai  sensi  del  comma  4,  le  ragioni dell’esonero sono indicate  nella  nota  integrativa  al  bilancio d’esercizio. La nota integrativa  indica  altresi’ la denominazione e la sede dell’impresa che  redige  il  bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia  dello  stesso,  della  relazione  sulla  gestione  e di quella dell’organo   di  controllo  sono  depositati  presso  l’ufficio  del
registro  delle  imprese  del  luogo  ove  e’  la  sede  dell’impresa esonerata.


  6.  Restano  salve le disposizioni relative alle societa’ che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.


Art. 97.
Esonero dall’obbligo di redazione


  1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti  delle  imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta  controllate  direttamente  o  indirettamente  da altra impresa tenuta  alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo  ovvero  da  un’impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione costituita in un altro Stato membro.


  2. L’esonero e’ subordinato alle seguenti circostanze:
    a) che  l’impresa  controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
    b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento  delle  azioni  o  quote  dell’impresa  controllata  ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non  sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
    c) che  l’impresa  controllata e le imprese da questa controllate da  includere  nel  consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
    d) che  l’impresa  controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro,  rediga  e  sottoponga  a  controllo  il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.


  3.  Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio  di  esercizio.  La  nota  integrativa  indica  altresi’  la denominazione   e   la  sede  dell’impresa  che  redige  il  bilancio consolidato  ai  sensi  del presente articolo. Una copia del bilancio della  controllante,  della  relazione  sulla  gestione  e  di quella dell’organo  di  controllo, redatti in lingua italiana, e’ depositata presso  l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove e’ la sede
dell’impresa controllata. 


Art. 98.
Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza


  1.  L’ISVAP  individua,  con regolamento, i soggetti non sottoposti agli  obblighi  di  redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli  95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.


Art. 99.
Data di riferimento


  1.  La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data  di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante obbligata  alla  redazione.  Nel  caso quest’ultima sia un’impresa di partecipazione  assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data di  riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle imprese assicurative controllate.


Art. 100.
Relazione sulla gestione


  1.  Il  bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli  amministratori  sulla  situazione complessiva delle imprese in esso  incluse  e  sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei vari  settori,  con  particolare  riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le informazioni che riguardano:
    a) le  attivita’  di  ricerca  e  di  sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
    b) il   numero   e  il  valore  nominale  delle  azioni  o  quote dell’impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di societa’ fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della quota di capitale corrispondente;
    c) l’evoluzione   prevedibile  della  gestione,  con  particolare riguardo  allo  sviluppo  del portafoglio assicurativo, all’andamento dei  sinistri  e  alle  eventuali  modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
    d) i  fatti  di  rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.   


Capo IV
Libri e registri obbligatori


Art. 101.
Libri e registri obbligatori


  1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica  e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi,  ferme  restando  le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.


  2.  Le  imprese  autorizzate  all’esercizio dei rami vita, oltre al registro  delle  attivita’  a  copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
    a) i contratti emessi;
    b) i  contratti  stornati  per risoluzione ai sensi dell’articolo 1924,   secondo   comma,   del  codice  civile,  ovvero  per  mancato perfezionamento  ovvero per i quali e’ stato esercitato il diritto di recesso di cui all’articolo 177;
    c) i contratti scaduti;
    d) i  contratti  per  i  quali  e’ stato esercitato il diritto di riscatto di cui all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
    e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
    f) i sinistri denunciati;
    g) i sinistri pagati;
    h) i reclami ricevuti.


  3.  Le  imprese  autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al registro  delle  attivita’  a  copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
    a) i contratti emessi;
    b) i sinistri denunciati;
    c) i sinistri pagati;
    d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
    e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;
    f) i  sinistri  gia’ classificati alle lettere c) oppure d) per iquali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
    g) i reclami ricevuti.


  4.  L’ISVAP  adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei  registri  assicurativi  previsti  dai commi 2 e 3 e determina le informazioni,  i  termini  e le modalita’ per la loro conservazione e compilazione  nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
  5.  L’ISVAP  individua,  con  regolamento, i libri e i registri per l’attivita’   delle   imprese  di  riassicurazione,  determinando  le informazioni,  i  termini  e le modalita’ per la loro conservazione e compilazione  nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.


Capo V
Revisione contabile


Art. 102.
Revisione contabile del bilancio


  1.  Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con  sede  legale  nel territorio della Repubblica e’ corredato dalla relazione  di  una  societa’  di revisione che sia iscritta nell’albo speciale  previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e che  sia  amministrata  da  almeno  un  attuario  iscritto  nell’albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.


  2. La relazione della societa’ di revisione, dalla quale risulta il giudizio  sul  bilancio  ai  sensi  dell’articolo 156 del testo unico dell’intermediazione   finanziaria,   e’  corredata  dalla  relazione dell’attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche  dell’impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.


  3.  Alle  imprese  di  cui  al comma 1 si applicano le disposizioni sulla  revisione  contabile  di  cui  alla sezione VI del capo II del titolo  III  del  testo  unico  dell’intermediazione  finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l’articolo 2409-bis del codice civile.


  4.  L’impugnazione  della  deliberazione assembleare che approva il bilancio  delle  imprese  di  assicurazione e di riassicurazione, per mancata  conformita’  alle  norme  che  ne  disciplinano i criteri di redazione,  puo’  essere  proposta dall’ISVAP nel termine di sei mesi dall’iscrizione  della  relativa  deliberazione  nel  registro  delle imprese.


  5.  L’ISVAP,  qualora  venga  a conoscenza del mancato conferimento dell’incarico  alla  societa’ di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.


Art. 103.
Attuario nominato dalla societa’ di revisione


  1.  Se  tra  gli  amministratori della societa’ di revisione non e’  presente  un  attuario  iscritto  nell’albo  previsto dalla legge, la relazione  presentata  dalla societa’ e’ corredata dalla relazione di un  attuario,  iscritto  nell’albo  professionale  e  nominato  dalla medesima  societa’  di  revisione,  che  riporta  il  giudizio di cui all’articolo 102, comma 2.


  2.  L’incarico  dell’attuario  ha durata pari a tre esercizi e puo’ essere  rinnovato per non piu’ di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la societa’ di revisione revoca l’incarico all’attuario, ne  da’  immediata  e  motivata  comunicazione  all’ISVAP.  La revoca dell’incarico  ha  effetto  nel  momento  in  cui diviene efficace il conferimento dell’incarico ad altro attuario.


  3.  L’incarico  non  puo’  essere  conferito  ad un attuario che si trovi,   nei   confronti   dell’impresa   di   assicurazione   o   di riassicurazione o nei confronti dell’attuario che presso l’impresa di assicurazione  esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita  o  per  1’assicurazione  della responsabilita’ civile derivante dalla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni  di  incompatibilita’ indicate dall’articolo 160 del testo unico dell’intermediazione finanziaria.


  4.  L’attuario  e il legale rappresentante dell’impresa trasmettono all’ISVAP,  entro  quindici giorni dal conferimento dell’incarico, le dichiarazioni  dalle  quali  risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilita’.


Art. 104.
Accertamenti sulla gestione contabile


  1.  L’ISVAP  puo’  far  svolgere  alla  societa’  di  revisione una verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture contabili  dei  fatti  di  gestione,  in ordine alla conformita’ alle scritture  contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale  e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di tale  verifica  la  societa’ di revisione si avvale dell’attuario. Le spese sono a carico dell’impresa.


Art. 105.
Revoca dell’incarico all’attuario revisore


  1.  Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento  dell’incarico  dell’attuario  di  cui  all’articolo 102, comma  1,  o  dell’attuario  nominato  dalla societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini  della  vigilanza sull’attivita’ della societa’ di revisione, ne informa la CONSOB.


  2.  Qualora  l’ISVAP  accerti  la  perdita  dei  requisiti  di  cui all’articolo  102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilita’ prevista dall’articolo 103, comma 3, ovvero gravi   irregolarita’   nello   svolgimento  dell’incarico  da  parte dell’attuario  di  cui  all’articolo  103,  comma 1, puo’ disporre la revoca dell’incarico, sentito l’interessato.


  3.  Il  provvedimento  di  revoca  e’ comunicato all’attuario, alla societa’   di   revisione   e   all’impresa  di  assicurazione  o  di riassicurazione.  In  tal  caso  la  societa’ di revisione provvede a conferire l’incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l’effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.


  4.  In  caso  di  inadempienza  l’ISVAP  provvede  al  conferimento dell’incarico  ad  altro  attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell’Ordine degli attuari.


  5.   L’ISVAP  informa  la  CONSOB  dei  provvedimenti  assunti  nei confronti  dell’attuario  di  cui  all’articolo 102,  comma  1, e da’ comunicazione  all’Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti  degli  attuari  di  cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.


  6.   L’Ordine   degli  attuari  comunica  all’ISVAP  gli  eventuali provvedimenti  adottati  nei  confronti  degli  attuari  di  cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.


Titolo IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE


Capo I
Disposizioni generali


Art. 106.
Attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativi


  1.  L’attivita’  di  intermediazione  assicurativa e riassicurativa consiste   nel   presentare   o   proporre  prodotti  assicurativi  e riassicurativi  o  nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale  attivita’  e,  se  previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione,  segnatamente  in  caso  di  sinistri,  dei contratti stipulati.


Art. 107.
Ambito di applicazione


  1.  Le  disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di   accesso   e   di  esercizio  dell’attivita’  di  intermediazione assicurativa  e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della  Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di  servizi  nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica,  nonche’  i  servizi  di  intermediazione  assicurativa e riassicurativa  connessi  con  rischi  e  impegni situati al di fuori dell’Unione   europea,   quando   sono  offerti  da  intermediari  di
assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.


  2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
    a) le   attivita’   direttamente   esercitate  dalle  imprese  di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
    b) le  attivita’ di sola informazione fornite a titolo accessorio nel   contesto   di   un’altra  attivita’  professionale  sempre  che l’obiettivo   di   tale   attivita’  non  sia  quello  di  assistenza all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione;
    c)  le attivita’ di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
      1)  il  contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
      2)  salvo  il  caso  di  cui  al numero 4), non si tratta di un contratto   di   assicurazione  sulla  vita  o  contro  i  rischi  di responsabilita’ civile;
      3) l’intermediazione non e’ svolta professionalmente;
      4) l’assicurazione e’ accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati,  garantisce  la  perdita  o il danneggiamento del bagaglio ovvero  copre  i  rischi del ramo vita e della responsabilita’ civile connessi al viaggio stesso;
      5)  l’importo  del premio annuale non eccede cinquecento euro e la  durata  complessiva  del  contratto  di  assicurazione,  compresi eventuali rinnovi, non e’ superiore a cinque anni.


  3.  Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d),  sono  sottoposte, limitatamente all’attivita’ di intermediazione assicurativa,  alla  vigilanza dell’ISVAP, che la esercita mediante i poteri  previsti  dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l’osservanza  delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al  capo  III,  informando  e  collaborando  con  le  altre autorita’ interessate.


Capo II
Accesso all’attivita’ di intermediazione


Art. 108.
Accesso all’attivita’ di intermediazione


  1.  L’attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativa e’ riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109. 


  2. L’attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativa non puo’   essere  esercitata  da  chi  non  e’  iscritto  nel  registro, applicandosi  in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.


  3. E’ inoltre consentita l’attivita’ agli intermediari assicurativi e  riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un   altro  Stato  membro  e  che  operano  secondo  quanto  previsto dall’articolo 116, comma 2.


  4.  L’esercizio  dell’attivita’ di intermediario di assicurazione e riassicurazione  e’  vietato agli enti pubblici, agli enti o societa’ da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a  tempo  pieno  ovvero  a  tempo  parziale,  quando  superi la meta’ dell’orario lavorativo a tempo pieno.


Art. 109.
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi


  1.   L’ISVAP   disciplina,   con   regolamento,   la  formazione  e l’aggiornamento   del  registro  unico  elettronico  nel  quale  sono iscritti  gli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. 


  2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
    a)  gli  agenti di assicurazione, in qualita’ di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu’ imprese di assicurazione o di riassicurazione;
    b) i  mediatori  di  assicurazione o di riassicurazione, altresi’ denominati  broker,  in  qualita’  di  intermediari  che  agiscono su incarico  del  cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
    c) i  produttori  diretti  che, anche in via sussidiaria rispetto all’attivita’     svolta     a    titolo    principale,    esercitano l’intermediazione  assicurativa  nei rami vita e nei rami infortuni e malattia  per conto e sotto la piena responsabilita’ di un’impresa di assicurazione  e  che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
    d) le  banche  autorizzate  ai  sensi  dell’articolo 14 del testo unico  bancario,  gli  intermediari  finanziari  inseriti nell’elenco speciale  di  cui  all’articolo  107  del  testo  unico  bancario, le societa’   di   intermediazione   mobiliare   autorizzate   ai  sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la societa’   Poste   Italiane   –   Divisione  servizi  di  bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
    e) i  soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attivita’ di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.
  Non   e’   consentita  la  contemporanea  iscrizione  dello  stesso intermediario in piu’ sezioni del registro.


  3.  Nel  registro  sono  altresi’ indicati gli intermediari persone fisiche,   di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  abilitati  ma temporaneamente  non operanti, per i quali 1’adempimento dell’obbligo di  copertura  assicurativa  di  cui  all’articolo  110,  comma 3, e’ sospeso   sino   all’avvio   dell’attivita’,  che  forma  oggetto  di tempestiva comunicazione all’ISVAP a pena di radiazione dal registro. 


  4.  L’intermediario  di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale  di  dipendenti,  collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione   provvede,  per  conto  dei  medesimi, all’iscrizione  nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L’intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale  di  dipendenti,  collaboratori, produttori o altri incaricati addetti  all’intermediazione  e’ tenuto a dare all’impresa preponente contestuale  notizia  della  richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia.  L’impresa  di  assicurazione,  che  si avvale di produttori diretti,  provvede  ad  effettuare la comunicazione all’ISVAP al fine
dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).


  5.  L’ISVAP rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario interessato,  un’attestazione  di  avvenuta  iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.


  6.   L’ISVAP,   con   regolamento,   stabilisce   gli  obblighi  di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonche’ le forme  di pubblicita’ piu’ idonee ad assicurare l’accesso pubblico al registro.


Art. 110.
Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche


  1.  Per  ottenere  l’iscrizione  nella  sezione del registro di cui all’articolo  109,  comma  2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godere dei diritti civili;
    b)   non   aver   riportato  condanna  irrevocabile,  o  sentenza irrevocabile  di  applicazione  della  pena  di cui all’articolo 444, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,  per delitto contro la pubblica  amministrazione,  contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della  reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre  anni,  o  per  altro  delitto  non colposo per il quale la legge commini  la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l’applicazione  della  pena  accessoria dell’interdizione da pubblici uffici,  perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
    c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la  riabilitazione,  ne’  essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa’ od enti che siano  stati  assoggettati  a  procedure  di  fallimento,  concordato preventivo  o  liquidazione  coatta  amministrativa, almeno per i tre esercizi  precedenti  all’adozione  dei relativi provvedimenti, fermo restando  che  l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
    d) non   versare   nelle   situazioni  di  decadenza,  divieto  o sospensione  previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
    e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.


  2.  Ai  fini  dell’iscrizione  nella  sezione  del  registro di cui  all’articolo  109,  comma  2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre  possedere adeguate cognizioni e capacita’ professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneita’, consistente in  un  esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attivita’. L’ISVAP, con regolamento, determina le modalita’  di  svolgimento  della  prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.


  3. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed all’articolo 112,  comma  3,  la  persona  fisica,  ai  fini dell’iscrizione nella sezione  del  registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b),  deve  altresi’  stipulare  una  polizza  di  assicurazione della responsabilita’    civile    per    l’attivita’   svolta   in   forza dell’iscrizione  al  registro  con  massimale di almeno un milione di euro  per  ciascun  sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno globalmente  per  tutti  i  sinistri,  valida  in tutto il territorio dell’Unione  europea,  per  danni  arrecati  da  negligenze ed errori professionali  propri  ovvero  da negligenze, errori professionali ed infedelta’  dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato  deve  rispondere  a  norma  di  legge. I limiti di copertura possono  essere  elevati  dall’ISVAP,  con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.


Art. 111.
Requisiti  particolari  per l’iscrizione dei produttori diretti e dei  collaboratori degli intermediari


  1.  Il  possesso  dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 110,  comma  1,  e’  richiesto  anche  per i produttori diretti ed e’ accertato dall’impresa per conto della quale i medesimi operano.


  2.  Le  imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono  ad  impartire  una  formazione  adeguata  in  rapporto ai prodotti intermediati ed all’attivita’ complessivamente svolta.


  3.  Il  possesso  dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 110,  comma  1,  e’  richiesto  anche  per  i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed e’ accertato dall’intermediario per conto del quale essi operano.


    4.  I  soggetti  iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui all’articolo  109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacita’  professionali  adeguate  all’attivita’  ed ai prodotti sui quali  operano,  accertate  mediante  attestato  con  esito  positivo relativo  alla  frequenza  a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell’intermediario assicurativo.


  5.  Le  disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi’ ai  soggetti  addetti  all’attivita’  di  intermediazione  svolta nei locali dove l’intermediario opera.


Art. 112.
Requisiti per l’iscrizione delle societa’


  1.  Per  ottenere  l’iscrizione  nella  sezione del registro di cui all’articolo  109,  comma  2,  lettere a), b) ed e), la societa’ deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) avere la sede legale in Italia;
    b) non  essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo,   amministrazione  straordinaria  o  liquidazione  coatta amministrativa;
    e) non   essere   sottoposta  ai  divieti  e  decadenze  previste dall’articolo  10,  comma  4,  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.


  2.  Ai  fini  dell’iscrizione  nella  sezione  del  registro di cui all’articolo  109,  comma  2,  lettere a), b) ed e), la societa’ deve inoltre   avere   affidato   la   responsabilita’  dell’attivita’  di intermediazione  ad  almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle societa’ iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera    b),    il   rappresentante   legale   e,   ove   nominati, l’amministratore  delegato  e  il  direttore  generale  devono essere iscritti nella medesima sezione del registro. 


  3.  Ai  fini  dell’iscrizione,  la  societa’  deve  altresi’  avere stipulato  la  polizza  di assicurazione della responsabilita’ civile professionale  di  cui  all’articolo 110, comma 3, per l’attivita’ di intermediazione  svolta  dalla societa’, dalle persone fisiche di cui al  comma  2,  nonche’  per  i  danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedelta’ dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.


  4.  Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la societa’ deve inoltre  disporre  di  un  capitale sociale non inferiore all’importo stabilito  con regolamento adottato dall’ISVAP. E’ fatto obbligo alla societa’ che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita’ persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.


  5.  Qualora  la  societa’  richieda  l’iscrizione  alla sezione del registro  di  cui  all’articolo 109, comma 2, lettera e), e’ altresi’ necessaria  l’iscrizione  delle persone fisiche addette all’attivita’ di  intermediazione.  E’  in  ogni  caso  preclusa l’iscrizione nella sezione  del  registro  di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), per  la societa’ che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra societa’.


Art. 113.
Cancellazione


  1.   L’ISVAP  dispone  la  cancellazione  dell’intermediario  dalla relativa sezione del registro in caso di:
    a) radiazione;
    b) rinunzia all’iscrizione;
    c) mancato  esercizio  dell’attivita’, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
    d) perdita  di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
    e) mancato   versamento   del  contributo  di  vigilanza  di  cui all’articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP;
    f) limitatamente  agli  intermediari  iscritti  alle  sezioni del registro  di  cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di  efficacia  delle  garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
    g) limitatamente  agli  intermediari  iscritti  nella sezione del registro  di  cui  all’articolo  109,  comma  2,  lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 115.


  2.  L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  relativa ai produttori diretti dell’impresa o ai soggetti iscritti  alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera   e),   e’   presentata   dall’impresa   o,  rispettivamente, dall’intermediario   iscritto   alla  sezione  del  registro  di  cui all’articolo  109,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  d).  Nel  caso di interruzione  del  rapporto  con  il produttore diretto ovvero con il
soggetto  iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma  2,  lettera  e), l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario sono tenuti a darne comunicazione all’ISVAP. L’intermediario iscritto alla  sezione  del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a),  comunica  all’impresa  preponente  ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera e).


  3.  Non  si  procede  alla  cancellazione  dal  registro,  anche se richiesta  dall’intermediario  o  dall’impresa,  fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.


 Art. 114.
Reiscrizione


  1. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del  provvedimento di radiazione, puo’ richiedere di esservi iscritto nuovamente,   purche’   siano   decorsi   almeno  cinque  anni  dalla cancellazione  e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110,  111  e  112.  In  caso  di  cancellazione derivante da condanna  irrevocabile  o  da  fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.


  2. L’intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del  contributo di vigilanza, puo’ essere iscritto nuovamente purche’ abbia  provveduto  al  pagamento  di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.


  3.  L’intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro  di cui all’articolo  109,  comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro  per  non  aver  provveduto  al versamento del contributo al Fondo  di garanzia, puo’ esservi nuovamente iscritto purche’ provveda al  pagamento  delle  somme  dovute  sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.


  4.  Se  l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede  una  nuova  iscrizione,  essa  viene disposta previa verifica della  sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l’idoneita’ gia’ conseguita ai  sensi  dell’articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell’articolo 111, commi 2 e 4.


Art. 115.
Fondo   di   garanzia   per   i   mediatori  di  assicurazione  e  di riassicurazione


  I.  L’intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro  di cui all’articolo  109,  comma  2,  lettera  b),  deve aderire al Fondo di garanzia   costituito   presso  la  CONSAP  per  risarcire  il  danno patrimoniale  causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o  di  riassicurazione  derivante dall’esercizio  dell’attivita’  di mediatore  assicurativo  o riassicurativo che non sia stato risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di  cui,  rispettivamente,  all’articolo 110, comma 3, e all’articolo 112, comma 3.


  2.  L’amministrazione  del Fondo spetta ad un comitato nominato con  decreto  del  Ministro delle attivita’ produttive, che e’ composto da un  dirigente  del Ministero delle attivita’ produttive, con funzioni di  presidente,  da  un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze,  da  un  funzionario  dell’ISVAP,  da  un  funzionario della CONSAP,  da  due  rappresentanti  degli  intermediari  iscritti nella corrispondente  sezione  del  registro,  da  un  rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.


  3.  Le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti  di  intervento  sono  stabilite  con regolamento del Ministro delle   attivita’  produttive,  sentito  l’ISVAP.  Il  contributo  e’ determinato  annualmente  con  decreto  del  Ministro delle attivita’ produttive, sentito l’ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore  allo  zero  virgola  cinquanta per cento delle provvigioni annualmente  acquisite,  anche  al  fine  di  garantire  comunque  la copertura  degli  oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.


  4.  Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso  il  quale e’ costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non  sono  ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto   che   li   amministra   ne’   dei  creditori  dei  singoli intermediari, o nell’interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o  dalle  imprese.  Il fondo non puo’ essere compreso nelle procedure concorsuali  che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.


  5.  Il  fondo  e’  surrogato  nei  diritti degli assicurati e delle imprese  di  assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.


Art. 116.
Attivita’ in regime di stabilimento e di prestazione di servizi


  1.   L’iscrizione   consente   agli   intermediari  assicurativi  e riassicurativi,   indicati   nelle   sezioni   del  registro  di  cui all’articolo  109,  comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con sede  legale  nel  territorio della Repubblica di operare negli altri Stati  membri,  in  regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi  previa comunicazione all’ISVAP. L’ISVAP informa le autorita’ di  vigilanza  degli altri Stati membri relativamente alle istanze di
estensione  dell’attivita’  sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari  iscritti  nel  registro italiano e rende nota, mediante annotazione  integrativa  dell’iscrizione  al registro, l’indicazione degli  altri  Stati  membri  nei  quali  tali intermediari operano in regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione di servizi.


  2.   Gli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  che  hanno residenza  o  sede  legale  nel  territorio di un altro Stato membro, possono  esercitare l’attivita’ in regime di stabilimento o di libera prestazione  di  servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo  all’apposita  comunicazione  che l’ISVAP  riceva  dall’autorita’  di  vigilanza  dello Stato membro di origine.  L’ISVAP  disciplina,  con regolamento, la pubblicita’ delle comunicazioni ricevute dalle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri relative all’attivita’ svolta dagli intermediari di tali Stati nel  territorio  della  Repubblica  mediante  annotazione nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 109, comma 2.


  3.   L’ISVAP   rende  note  le  disposizioni  che  disciplinano  lo svolgimento  delle  attivita’  di intermediazione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.


  4.  L’ISVAP  puo’ adottare nei confronti dell’intermediario che non osservi  le  disposizioni  di interesse generale un provvedimento che sospende,  per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso  di accertata violazione, l’ulteriore svolgimento dell’attivita’ sul territorio italiano.


Capo III
Regole di comportamento


Art. 117.
Separazione patrimoniale


  1.  I  premi  pagati  all’intermediario  e  le  somme  destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati  per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato,  del  quale  puo’  essere  titolare  anche  l’intermediario espressamente  in  tale  qualita’,  e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.


  2.  Sul  conto  separato  non  sono  ammesse  azioni,  sequestri  o pignoramenti  da  parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese  di  assicurazione.  Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori  ma  nei  limiti  della  somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.


  3.  Sul  conto  separato  non  operano  le  compensazioni  legale e giudiziale  e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto   ai   crediti   vantati   dal   depositario  nei  confronti dell’intermediario.


Art. 118.
Adempimento  delle  obbligazioni  pecuniarie  attraverso intermediari assicurativi


  1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o   ai   suoi  collaboratori  si  considera  effettuato  direttamente all’impresa   di   assicurazione.  Salvo  prova  contraria  a  carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli  altri  aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente  percepite  dall’avente  diritto  solo col rilascio di quietanza scritta.


  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario   iscritto  nella  sezione  del  registro  di  cui all’articolo  109,  comma  2,  lettera  b),  esclusivamente  se  tali attivita’  sono  espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa.  A  tal  fine  l’intermediario e’ tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell’ambito    dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo 120.


  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario   iscritto   alla  sezione  del  registro  di  cui all’articolo  109,  comma  2,  lettera  b), anche nel caso di polizza assunta  in  coassicurazione  ed  ha  effetto  nei  confronti di ogni impresa  coassicuratrice  se  le  attivita’ previste dal comma 1 sono incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.


  4.  Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non  veritiera  e’  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.


Art. 119.
Doveri e responsabilita’ verso gli assicurati


  1.  L’impresa  di  assicurazione  per  conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita’ accertata in sede penale.


  2.  L’impresa  di  assicurazione,  o un intermediario iscritto alla sezione  del  registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b),    risponde   in   solido   dei   danni   arrecati   dall’operato dell’intermediario   iscritto   alla  sezione  del  registro  di  cui all’articolo  109,  comma  2,  lettera  d),  cui abbia dato incarico, compresi  quelli  provocati  dai  soggetti  iscritti alla sezione del registro  di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni  siano  conseguenti a responsabilita’ accertata in sede penale.
Possono   essere  distribuiti  attraverso  gli  intermediari  di  cui all’articolo  109,  comma  2,  lettera  d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono  garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera  scelta  dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.


  3.  L’intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro  di cui all’articolo  109,  comma  2,  lettere  a),  b) o d), e’ responsabile dell’attivita’  di  intermediazione  assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).


Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento


  1.  Gli  intermediari  assicurativi  iscritti  al  registro  di cui all’articolo  109,  comma  2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della  conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo  o  di  rinnovo,  forniscono  al  contraente  le informazioni stabilite   dall’ISVAP,  con  regolamento,  nel  rispetto  di  quanto disposto con il presente articolo.


  2.   In   relazione   al   contratto   proposto,  gli  intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
    a) se  forniscono  consulenze  fondate su una analisi imparziale, dovendo  in  tal  caso  le  proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente  ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di  consigliare  il  prodotto  idoneo  a  soddisfare le richieste del contraente;
    b) se  propongono  determinati  prodotti  in virtu’ di un obbligo contrattuale  con una o piu’ imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
    c) se  propongono  determinati  prodotti  in  assenza di obblighi contrattuali  con  imprese  di  assicurazione,  nel  qual  caso  essi comunicano,  su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di  assicurazione  con  le  quali  hanno  o potrebbero avere rapporti d’affari,  fermo  restando  l’obbligo  di  avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.


  3.   In   ogni   caso,   prima  della  conclusione  del  contratto, l’intermediario  assicurativo  di  cui al comma 1, anche in base alle informazioni  fornite  al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato    alle    sue    esigenze,   previamente   illustrando   le caratteristiche  essenziali del contratto e le prestazioni alle quali e’ obbligata l’impresa di assicurazione.


  4.  L’ISVAP,  tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli   assicurati,   della   diversa  tipologia  dei  rischi,  delle cognizioni    e   della   capacita’   professionale   degli   addetti all’attivita’ di intermediazione, disciplina con regolamento:
    a) le  regole  di  presentazione e di comportamento nei confronti del   contraente,  con  riferimento  agli  obblighi  di  informazione relativi all’intermediario  medesimo  e  ai  suoi rapporti, anche di natura    societaria,    con   l’impresa   di   assicurazione,   alle caratteristiche  del  contratto  proposto  in relazione all’eventuale prestazione  di  un  servizio  di  consulenza  fondata su una analisi imparziale  o  all’esistenza  di obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o piu’ imprese di assicurazione;
    b) le  modalita’  con  le  quali  e’  fornita  l’informazione  al contraente,  prevedendo  i  casi  nei quali puo’ essere effettuata su richiesta,  fermo  restando che le esigenze di protezione richiedono, di  regola,  l’uso  della  lingua  italiana  e la comunicazione su un supporto  accessibile  e  durevole,  al  piu’  tardi  subito  dopo la conclusione del contratto;
    c) le   modalita’  di  tenuta  della  documentazione  concernente l’attivita’ svolta;
    d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 329.


  5.  Sono  esclusi  dagli  obblighi  informativi gli intermediari di assicurazione  che  operano  nei  grandi  rischi  e  gli intermediari riassicurativi.


Art. 121.
Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza


  1.  In  caso  di  vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
    a) l’identita’ dell’intermediario e il fine della chiamata;
    b) l’identita’  della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
    c) una  descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
    d) il  prezzo  totale,  comprese  le  imposte,  che il contraente dovra’ corrispondere.


  2. In ogni caso l’informazione e’ fornita al contraente prima della conclusione  del  contratto  di  assicurazione.  Puo’  essere fornita verbalmente  solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una  copertura  immediata del rischio. In tali casi l’informazione e’ fornita  su  un  supporto  durevole  subito  dopo  la conclusione del contratto.


  3.    L’ISVAP,   con   regolamento,   determina   le   informazioni sull’intermediario  e  sulle  caratteristiche del contratto, che sono comunicate  al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.


Titolo X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI


Capo I
Obbligo di assicurazione


Art. 122.
Veicoli a motore


  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e  i  rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso  pubblico  o  su  aree  a  queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione  per  la  responsabilita’  civile  verso  i  terzi prevista  dall’articolo 2054  del  codice  civile e dall’articolo 91, comma  2,  del  codice  della  strada.  Il  regolamento, adottato dal Ministro   delle   attivita’   produttive,  su  proposta  dell’ISVAP, individua   la   tipologia   di   veicoli   esclusi  dall’obbligo  di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.


  2.  L’assicurazione  comprende  la responsabilita’ per i danni alla persona  causati  ai  trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e’ effettuato il trasporto.


  3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro    la    volonta’    del   proprietario,   dell’usufruttuario, dell’acquirente  con  patto  di  riservato dominio o del locatario in caso  di  locazione  finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283,  comma  1,  lettera  d),  a  partire  dal giorno successivo alla denuncia  presentata  all’autorita’  di pubblica sicurezza. In deroga all’articolo  1896,  primo  comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato  ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo  periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del
contributo previsto dall’articolo 334.


  4.  L’assicurazione  copre  anche  la  responsabilita’  per i danni causati   nel   territorio  degli  altri  Stati  membri,  secondo  le condizioni  ed  entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di  ciascuno  di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore,  ferme  le  maggiori  garanzie  eventualmente previste dal contratto   o  dalla  legislazione  dello  Stato  in  cui  stazionano abitualmente.


Art. 123.
Natanti


  1.  Le unita’ da diporto, con esclusione delle unita’ non dotate di motore,  non  possono  essere  poste  in  navigazione in acque ad uso pubblico  o  su  aree  a  queste  equiparate  se  non  siano  coperte dall’assicurazione  della responsabilita’ civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente con  patto  di  riservato  dominio  e quella del locatario in caso di locazione  finanziaria,  per  danni  alla  persona.  Il  regolamento, adottato   dal   Ministro  delle  attivita’  produttive  su  proposta dell’ISVAP,  individua  la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.


  2.  Sono  altresi’  soggetti  all’obbligo assicurativo i natanti di stazza  lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di  motore inamovibile  di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti  ad  uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.


  3.  L’obbligo  assicurativo  e’  esteso  ai  motori  amovibili,  di qualsiasi  potenza,  indipendentemente dall’unita’ alla quale vengono applicati,  risultando in tal caso assicurato il natante sul quale e’ di volta in volta collocato il motore.


  4.  Alle  unita’  da  diporto,  ai natanti e ai motori amovibili si applicano,   in   quanto   compatibili,   le   norme   previste   per l’assicurazione obbligatoria  della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.


Art. 124.
Gare e competizioni sportive


  1.  Le  gare  e  le  competizioni  sportive  di qualsiasi genere di veicoli  a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche  se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilita’ civile. 


  2.  L’assicurazione  copre  la responsabilita’ dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e  alle  cose,  esclusi  i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.


Art. 125.
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri


  1.  Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ed  immatricolati  o  registrati in Stati esteri nonche’ per i motori amovibili  di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che  circolino  temporaneamente  nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione.


  2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto:
    a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto  con  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle  attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, ovvero
    b) quando   il   conducente   sia   in  possesso  di  certificato internazionale  di  assicurazione  emesso  dall’Ufficio  nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.


  3.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione:
    a) e’  assolto  mediante  contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto all’articolo 126, comma 2, lettera  a),  concernente  la  responsabilita’ civile derivante dalla circolazione  del  veicolo  nel  territorio  della Repubblica e degli altri  Stati  membri,  alle  condizioni  e  fino  ai  limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
    b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso  garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione  dei  medesimi  veicoli  e  quando  con atto dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione  di  responsabilita’  civile  per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
    c) si  considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.


  4.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti di targa di immatricolazione rilasciata  da  uno  Stato  membro diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo  di  assicurazione  si  considera  assolto quando l’Ufficio centrale  italiano  si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati  dalla  circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di  accordi  stipulati  con  i  corrispondenti  uffici  nazionali  di assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.


  5.  Nell’ipotesi  di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio centrale  italiano  provvede  alla  liquidazione  dei  danni,  garantendone  il pagamento  agli  aventi  diritto,  nei limiti dei massimali minimi di legge  o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di  assicurazione  alla  quale  si  riferisce  la  carta verde. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  ed in quelle di cui al comma 4,  l’Ufficio  centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni  cagionati  in  Italia,  garantendone  il pagamento agli aventi diritto  nei  limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.


5-bis. L’Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.


  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta’ di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali,  o  di  proprieta’  di  Stati esteri o di organizzazioni internazionali.


  7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si  applicano  per  l’assicurazione  della responsabilita’ civile per danni  cagionati  dalla  circolazione  dei  veicoli  aventi  targa di immatricolazione  rilasciata  da  uno  Stato estero e individuati nel regolamento  adottato,  su  proposta dell’ISVAP,  dal Ministro delle attivita’ produttive.


Art. 126.
Ufficio centrale italiano


  1.  L’Ufficio  centrale  italiano  e’ abilitato all’esercizio delle funzioni  di  Ufficio  nazionale  di assicurazione e allo svolgimento degli  altri  compiti  stabiliti  dall’ordinamento  comunitario e dal presente  codice  a  seguito  di  riconoscimento  del  Ministro delle attivita’ produttive, che ne approva lo statuto con decreto.


  2.   L’Ufficio   centrale   italiano,   oltre  ai  compiti  di  cui all’articolo 125, svolge le seguenti attivita’:
    a) stipula  e  gestisce,  in  nome  e  per  conto  delle  imprese aderenti,  l’assicurazione  frontiera  disciplinata  nel  regolamento adottato,  su  proposta  dell’ISVAP,  dal  Ministro  delle  attivita’ produttive   e  provvede  alla  liquidazione  e  al  pagamento  degli indennizzi dovuti;
    b) assume,  nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere  b)  e  c),  ed  al  comma  4  dell’articolo 125, ai fini del risarcimento  dei  danni  cagionati  dalla circolazione in Italia dei veicoli   a   motore   e   natanti,  la  qualita’  di  domiciliatario dell’assicurato,  del  responsabile  civile  e  della loro impresa di assicurazione;
    c) e’  legittimato  a  stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma  2,  lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell’articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che  i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti  immatricolati  o  registrati all’estero  possono esercitare direttamente   nei   suoi  confronti  secondo  quanto  previsto  agli articoli 145,  comma  1,  146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio  centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione diretta  contro  l’impresa  di  assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall’articolo 144. 


  3.  Ai  fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento  nei  confronti  dell’Ufficio  centrale  italiano  i  termini  di  cui all’articolo  163-bis,  primo comma, e 318, secondo comma, del codice di  procedura  civile  sono  aumentati del doppio, risultando percio’ stabiliti  in  centottanta  giorni  per  il  giudizio  di  fronte  al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace.  I  termini  di  cui  all’articolo  163-bis, secondo comma, del
codice  di  procedura  civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.


  4.  L’Ufficio  centrale  italiano e’ abilitato ad emettere le carte verdi  richieste  per  la circolazione all’estero di veicoli a motore immatricolati  in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici  nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.


  5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri,  che  in  base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da   veicoli   a  motore  immatricolati  in  Italia  non  coperti  da assicurazione,  l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti  del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.


  6.  In  caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla  circolazione  di  veicoli  a  motore o natanti immatricolati o registrati all’estero, l’Ufficio centrale italiano puo’ richiedere ai competenti  organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle  modalita’  dell’incidente,  alla residenza e al domicilio delle parti  e  alla  targa  di  immatricolazione  o  altro  analogo  segno distintivo.


Art. 127.
Certificato di assicurazione e contrassegno


  1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e’  comprovato  da  apposito  certificato  rilasciato dall’impresa di assicurazione  o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.


  2.  L’impresa di assicurazione e’ obbligata nei confronti dei terzi danneggiati  per  il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto  disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.


  3. All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di  assicurazione  consegna  un  contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno  di scadenza del periodo di assicurazione per cui e’ valido il certificato.  Il  contrassegno  e’  esposto  sul  veicolo al quale si riferisce  l’assicurazione  entro  cinque  giorni  dal  pagamento del premio o della rata di premio.


  4.  L’ISVAP,  con  regolamento,  stabilisce  le  modalita’  per  il rilascio,    nonche’    le   caratteristiche   del   certificato   di assicurazione, del contrassegno   e   di   eventuali   documenti provvisoriamente  equipollenti  e  le  modalita’  per  l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.


Art. 128.
Massimali di garanzia


1.   Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e’ stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.


2. I contratti dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l’11 giugno 2012.


3. Ogni cinque anni dalla data dell’11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall’indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L’aumento effettuato e’ arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.


4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e’ stabilito l’adeguamento di cui al comma 3.


5. Alla data dell’11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta’ degli ammontari di cui al comma 1.


Art. 129.
Soggetti esclusi dall’assicurazione


  1.  Non e’ considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal  contratto  di  assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 


  2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e  quella  di  cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati  terzi  e  non  hanno  diritto  ai benefici derivanti dai contratti  di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
    a) i  soggetti  di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
    b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli  ascendenti  e  i  discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto  di  cui  al  comma  1  e  di quelli di cui alla lettera a), nonche’  gli  affiliati  e  gli  altri parenti e affini fino al terzo grado  di  tutti  i  predetti soggetti, quando convivano con questi o siano  a  loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
    c) ove  l’assicurato  sia  una societa’, i soci a responsabilita’ illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).


Capo II
Esercizio dell’assicurazione


Art. 130.
Imprese autorizzate


  1.  L’assicurazione  puo’  essere  stipulata  con qualsiasi impresa autorizzata  ad  esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime  di  stabilimento  e  di  liberta’  di prestazione di servizi, l’assicurazione  della  responsabilita’  civile  per  i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.


  2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della  Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in   uno   Stato  terzo  autorizzate  ad  esercitare  l’assicurazione obbligatoria    della    responsabilita’   civile   derivante   dalla circolazione   dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  esclusa  la responsabilita’  del  vettore,  designano  in  ogni  Stato  membro un mandatario   incaricato  della  gestione  e  della  liquidazione  dei
sinistri nei casi di cui all’articolo 151.


  3.  Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in regime di  liberta’  di  prestazione  di  servizi,  non  abbia  nominato  il rappresentante  per  la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.


Art. 131.
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto


  1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita’ delle offerte dei servizi assicurativi, nonche’ un’adeguata informazione ai soggetti  che  devono  adempiere  all’obbligo  di  assicurazione  dei veicoli  e  dei  natanti,  le  imprese  mettono  a  disposizione  del pubblico,  presso  ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa  e  le  condizioni  di contratto praticate nel territorio della Repubblica.


  2.   La  pubblicita’  dei  premi  e’  attuata  mediante  preventivi personalizzati  rilasciati  presso ogni punto di vendita dell’impresa di  assicurazione,  nonche’  mediante siti internet che permettono di ricevere  il  medesimo  preventivo  per  i  veicoli  e  per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.


  3.  L’ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.


Art. 132.
Obbligo a contrarre


  1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni  di  polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente  per  ogni  rischio  derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  le proposte per l’assicurazione obbligatoria  che  sono  loro presentate,  fatta salva la necessaria verifica  della  correttezza  dei  dati  risultanti dall’attestato di rischio,  nonche’  dell’identita’  del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.


  2.   Le   imprese   di   assicurazione   possono   richiedere   che l’autorizzazione   sia   limitata,  ai  fini  dell’assolvimento  agli obblighi   derivanti   dal   comma   1,  ai  rischi  derivanti  dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti. 


  3.  Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza dell’obbligo   a   contrarre   di  cui  al  comma 1,  le  imprese  di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro   automobilistico  ed  all’archivio  nazionale  dei  veicoli previsto  dal  codice  della  strada  secondo condizioni economiche e tecniche  strettamente  correlate  ai  costi  del servizio erogato in ragione dell’esigenza di consultazioni anche sistematiche nell’ambito delle    attivita’   di   prevenzione   e   contrasto   delle   frodi nell’assicurazione  obbligatoria.  Con  decreto  del  Ministro  delle attivita’   produttive,   di   concerto   con   il   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  adottate le disposizioni di attuazione.


Art. 133.
Formule tariffarie


  1.  Per  i  ciclomotori,  i  motocicli,  le autovetture e per altre categorie   di  veicoli  a  motore  che  possono  essere  individuate dall’ISVAP,  con  regolamento,  i  contratti di assicurazione debbono essere  stipulati  in  base  a condizioni di polizza che prevedano ad ogni  scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio  applicato  all’atto  della  stipulazione  o  del  rinnovo, in relazione  al  verificarsi  o  meno di sinistri nel corso di un certo periodo  di  tempo,  oppure  in  base  a  clausole  di franchigia che prevedano  un  contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o
in  base a formule miste fra le due tipologie. L’individuazione delle categorie  di  veicoli  e’ effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.


  2.  Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all’anagrafe  nazionale  delle  persone abilitate alla guida prevista dal  codice  della  strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative  all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche  strettamente  correlate  ai costi del servizio erogato. Con decreto  del  Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.


Art. 134.
Attestazione sullo stato del rischio


  1.  L’ISVAP,  con  regolamento,  determina  le indicazioni relative all’attestazione  sullo  stato  del  rischio  che,  in  occasione  di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o,  se  persona  diversa,  al  proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente  con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.


1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita’ stabilite dall’ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.


  2.  Il regolamento puo’ prevedere l’obbligo, a carico delle imprese di   assicurazione,   di  inserimento  delle  informazioni  riportate sull’attestato  di  rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti  pubblici  ovvero,  qualora  gia’ esistente, da enti privati, al fine  di  consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti di  assicurazione  di  cui  all’articolo  122,  comma 1. In ogni caso l’ISVAP   ha   accesso   gratuito   alla  banca  dati  contenente  le informazioni sull’attestazione.


  3.  La  classe  di  merito  indicata  sull’attestato  di rischio si riferisce  al  proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita’,  comunque  non  inferiore  a  dodici  mesi, ed individua i termini  relativi  alla  decorrenza  ed  alla  durata  del periodo di osservazione.


  4.  L’attestazione  e’  consegnata  dal  contraente  all’impresa di assicurazione,  nel  caso  in  cui  sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.


Art. 135.
Banca dati sinistri


  1.  Allo  scopo  di  rendere  piu’  efficace  la  prevenzione  e il contrasto    di   comportamenti   fraudolenti   nel   settore   delle assicurazioni  obbligatorie  per  i veicoli a motore immatricolati in Italia,  e’  istituita  presso l’ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.


  2.  Le  imprese  sono  tenute  a  comunicare  i  dati riguardanti i sinistri  dei  propri  assicurati, secondo le modalita’ stabilite con regolamento  adottato  dall’ISVAP.  I  dati  relativi alle imprese di assicurazione  che  operano nel territorio della Repubblica in regime di  libera  prestazione  dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti  dall’ISVAP  alle  rispettive  autorita’ di vigilanza degli Stati membri interessati.


  3.  Le  procedure  di organizzazione e di funzionamento, nonche’ le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall’ISVAP,  con  regolamento,  secondo quanto previsto dall’articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.


Art. 136.
Funzioni del Ministero delle attivita’ produttive


  1.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  delle  funzioni  del Ministero  delle attivita’ produttive, l’ISVAP e’ tenuto a comunicare al  Ministero  dati,  informazioni  e  notizie  relativi alle tariffe dell’assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita’   civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.


  2.  Per  le  finalita’  di  cui  al comma 1, e’ istituito presso il Ministero  delle  attivita’  produttive  un  comitato  di  esperti in materia  di  assicurazione  obbligatoria della responsabilita’ civile derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il  compito  di  osservare  l’andamento  degli  incrementi  tariffari praticati  dalle  imprese  di  assicurazione  operanti nel territorio della  Repubblica,  valutando in particolare le differenze tariffarie
applicate  sul  territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso  dell’anno  non  abbiano  denunciato incidenti. Con decreto del Ministro  delle attivita’ produttive, e’ disciplinata la costituzione e  il  funzionamento  del  comitato di esperti, fermo restando che ai predetti  esperti  non  puo’  essere  attribuita  alcuna indennita’ o emolumento comunque denominato.


  3. Al fine della diffusione di un’adeguata informazione agli utenti e  della  realizzazione  di un sistema di monitoraggio permanente sui premi  relativi  all’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile   derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  il Consiglio  nazionale  dei consumatori e degli utenti e’ autorizzato a stipulare apposita convenzione con l’Istituto nazionale di statistica e  a co-finanziare, secondo modalita’ e criteri stabiliti con decreto del  Ministro delle attivita’ produttive, programmi di informazione e orientamento  rivolti  agli  utenti dei servizi assicurativi promossi dalle  associazioni  dei  consumatori  e degli utenti, a valere sulle  disponibilita’  finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.


Capo III
Risarcimento del danno


Art. 137.
Danno patrimoniale


  1.  Nel  caso  di  danno  alla  persona,  quando  agli  effetti del risarcimento   si   debba   considerare  l’incidenza  dell’inabilita’  temporanea  o dell’invalidita’  permanente  su  un reddito di lavoro comunque  qualificabile,  tale  reddito  si  determina, per il lavoro dipendente,  sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti  e  al  lordo  delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta  il  piu’  elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro  autonomo,  sulla  base  del reddito netto che risulta il piu’ elevato  tra  quelli  dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul  reddito  delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi  previsti  dalla  legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.


  2.  E’  in  ogni  caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa  risulti  che  il  reddito  sia  superiore  di oltre un quinto rispetto  a  quello  risultante  dagli  atti indicati nel comma 1, il giudice  ne  fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.


  3.  In  tutti  gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini   del  risarcimento  non  puo’  essere  inferiore  a  tre  volte l’ammontare annuo della pensione sociale.


Art. 138.
Danno biologico per lesioni di non lieve entita’


  1.   Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e con il Ministro  della  giustizia,  si  provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
    a) delle  menomazioni  alla  integrita’  psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
    b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita’ comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.


  2.  La  tabella  unica  nazionale  e’  redatta  secondo  i seguenti principi e criteri:
   a) agli  effetti  della tabella per danno biologico si intende la lesione  temporanea  o  permanente  all’integrita’ psico-fisica della persona   suscettibile  di  accertamento  medico-legale  che  esplica un’incidenza  negativa  sulle  attivita’  quotidiane  e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito;
    b) la  tabella  dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’eta’ e del grado di invalidita’;
   c) il  valore  economico  del  punto  e’ funzione crescente della percentuale  di  invalidita’  e  l’incidenza  della menomazione sugli aspetti  dinamico-relazionali  della  vita  del danneggiato cresce in modo   piu’   che   proporzionale  rispetto  all’aumento  percentuale assegnato ai postumi;
   d) il   valore   economico  del  punto  e’  funzione  decrescente dell’eta’  del  soggetto,  sulla  base  delle  tavole  di  mortalita’ elaborate  dall’ISTAT,  al  tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
   e) il  danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento e’ determinato  in  misura corrispondente alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno.


  3.  Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali,  l’ammontare del danno  determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo’ essere aumentato  dal  giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.


  4.  Gli  importi  stabiliti  nella  tabella  unica  nazionale  sono aggiornati  annualmente,  con  decreto  del  Ministro delle attivita’ produttive,  in  misura  corrispondente  alla  variazione dell’indice nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.


Art. 139.
Danno biologico per lesioni di lieve entita’


  1.  Il  risarcimento  del  danno  biologico  per  lesioni  di lieve entita’,  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla circolazione dei veicoli  a motore e dei natanti, e’ effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
    a) a  titolo  di  danno  biologico permanente, e’ liquidato per i postumi  da  lesioni  pari  o  inferiori al nove per cento un importo crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale  di  invalidita’;  tale  importo  e’  calcolato  in  base all’applicazione  a  ciascun  punto percentuale  di  invalidita’ del relativo  coefficiente  secondo  la correlazione esposta nel comma 6.
L’importo  cosi’  determinato si riduce con il crescere dell’eta’ del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di  eta’  a partire dall’undicesimo anno di eta’. Il valore del primo punto e’ pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
    b) a  titolo  di  danno  biologico  temporaneo,  e’  liquidato un importo  di  euro  trentanove  virgola trentasette per ogni giorno di inabilita’  assoluta;  in  caso di inabilita’ temporanea inferiore al cento  per  cento,  la  liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno. 


  2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione  temporanea  o  permanente  all’integrita’ psico-fisica della persona   suscettibile  di  accertamento  medico-legale  che  esplica un’incidenza  negativa  sulle  attivita’  quotidiane  e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito.


  3.  L’ammontare  del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo’  essere  aumentato  dal  giudice  in  misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.


  4.   Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro della  salute,  di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche  sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle  attivita’  produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica  tabella  delle  menomazioni  alla  integrita’  psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidita’.


  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto   del   Ministro   delle   attivita’  produttive,  in  misura corrispondente  alla  variazione  dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.


  6.  Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per  un  punto  percentuale  di  invalidita’  pari  a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore  pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1,  per  un punto percentuale di invalidita’ pari a 3 si applica un coefficiente  moltiplicatore  pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3,  per  un punto percentuale di invalidita’ pari a 5 si applica un coefficiente  moltiplicatore  pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7,  per  un punto percentuale di invalidita’ pari a 7 si applica un coefficiente  moltiplicatore  pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1,  per  un punto percentuale di invalidita’ pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.


Art. 140.
Pluralita’ di danneggiati e supero del massimale


  1.  Qualora vi siano piu’ persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i  diritti  delle  persone  danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione  sono  proporzionalmente  ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.


  2.   L’impresa   di   assicurazione   che,  decorsi  trenta  giorni dall’incidente  e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato  ad  alcuna  di esse una somma superiore alla quota spettante,  risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.


  3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito  rimanesse  insoddisfatto,  hanno diritto di ripetere, da chi abbia  ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.


  4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate    sussiste   litisconsorzio   necessario,   applicandosi l’articolo   102   del  codice  di  procedura  civile.  L’impresa  di assicurazione  puo’  effettuare  il deposito di una somma, nei limiti del  massimale,  con  effetto  liberatorio  nei confronti di tutte le persone   aventi   diritto   al   risarcimento,  se  il  deposito  e’ irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.


Art. 141.
Risarcimento del terzo trasportato


  1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito   dal   terzo   trasportato   e’   risarcito  dall’impresa  di assicurazione  del  veicolo  sul  quale  era  a  bordo al momento del sinistro  entro  il  massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto  all’articolo  140,  a  prescindere  dall’accertamento della responsabilita’  dei  conducenti  dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo  il  diritto  al  risarcimento dell’eventuale maggior danno nei
confronti  dell’impresa  di assicurazione del responsabile civile, se il  veicolo  di  quest’ultimo e’ coperto per un massimale superiore a quello minimo.


  2.  Per  ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti  dell’impresa  di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo  al  momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.


  3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e’ esercitata nei  confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato  era  a  bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo  145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile puo’  intervenire  nel  giudizio  e  puo’  estromettere  l’impresa di assicurazione   del  veicolo,  riconoscendo  la  responsabilita’  del proprio   assicurato.   Si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni del capo IV.


  4.  L’impresa  di  assicurazione  che ha effettuato il pagamento ha diritto  di  rivalsa  nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile   civile   nei   limiti   ed  alle  condizioni  previste dall’articolo 150.


Art. 142.
Diritto di surroga dell’assicuratore sociale


  1.  Qualora  il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente  gestore  dell’assicurazione  sociale  ha  diritto di ottenere direttamente dall’impresa  di  assicurazione il rimborso delle spese sostenute  per  le  prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi   e  dei  regolamenti  che  disciplinano  detta  assicurazione, sempreche’  non sia gia’ stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.


  2.  Prima  di  provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione e’ tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante  che  lo  stesso  non  ha diritto ad alcuna prestazione da parte  di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove  il  danneggiato  dichiari  di  avere diritto a tali prestazioni, l’impresa  di  assicurazione  e’  tenuta  a  darne  comunicazione  al competente  ente  di  assicurazione  sociale  e potra’ procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a  coprire  il  credito  dell’ente  per  le  prestazioni erogate o da erogare.
  3.  Trascorsi  quarantacinque  giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi   surrogare   nei   diritti  del  danneggiato,  l’impresa  di assicurazione  potra’  disporre  la liquidazione definitiva in favore del  danneggiato.  L’ente  di  assicurazione  sociale  ha  diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se  il  comportamento  del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione.


  4.  In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non puo’ esercitare   l’azione   surrogatoria   con  pregiudizio  del  diritto dell’assistito  al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.


Art. 142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa).


  1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all’articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.


Art. 142-ter (Utenti della strada non motorizzati).


  1. L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita’ civile dei conducenti.


Capo IV
Procedure liquidative


Art. 143.
Denuncia di sinistro


  1.  Nel  caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi  sia  obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o,  se  persone diverse,  i  rispettivi  proprietari  sono  tenuti a denunciare   il  sinistro  alla  propria  impresa  di  assicurazione, avvalendosi  del  modulo  fornito  dalla   medesima, il cui modello e’ approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro.


  2.  Quando  il  modulo  sia  firmato  congiuntamente  da entrambi i conducenti  coinvolti  nel sinistro si presume, salvo prova contraria da  parte  dell’impresa  di  assicurazione,  che  il  sinistro si sia verificato  nelle  circostanze, con le modalita’ e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.


Art. 144.
Azione diretta del danneggiato


  1.  Il  danneggiato  per  sinistro causato dalla circolazione di un veicolo  o di un natante, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, ha  azione  diretta  per  il  risarcimento  del  danno  nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione.


  2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non puo’  opporre  al  danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole  che  prevedano  l’eventuale  contributo  dell’assicurato al risarcimento  del  danno.  L’impresa  di  assicurazione  ha  tuttavia diritto  di  rivalsa  verso  l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto  contrattualmente  diritto  di  rifiutare  o ridurre la propria prestazione.


  3.  Nel  giudizio  promosso  contro  l’impresa  di assicurazione e’ chiamato anche il responsabile del danno.


  4.  L’azione  diretta  che  spetta  al  danneggiato  nei  confronti dell’impresa  di assicurazione e’ soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.


Art. 145.
Proponibilita’ dell’azione di risarcimento


  1.  Nel  caso  si  applichi  la  procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli  e  dei  natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, puo’  essere  proposta  solo  dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui  il  danneggiato  abbia  chiesto  all’impresa di assicurazione il risarcimento  del  danno,  a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  anche  se  inviata  per conoscenza, avendo osservato le modalita’ ed i contenuti previsti all’articolo 148.


  2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli  e  dei  natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, puo’  essere  proposta  solo  dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui   il   danneggiato   abbia   chiesto   alla  propria  impresa  di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  inviata  per conoscenza all’impresa di assicurazione  dell’altro  veicolo  coinvolto,  avendo  osservato  le
modalita’ ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.


Art. 146.
Diritto di accesso agli atti


  1.  Fermo  restando  quanto  previsto per l’accesso ai singoli dati personali  dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati  il  diritto  di  accesso  agli  atti  a  conclusione dei procedimenti  di  valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.


  2.  L’esercizio  del  diritto  di  accesso non e’ consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o  prove  di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di  controversia  giudiziaria  tra  l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorita’ giudiziaria. 


  3.  Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non e’ messo in condizione di prendere visione degli atti  richiesti ed estrarne copia a sue spese, puo’ inoltrare reclamo all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto. 


  4.  Il  Ministro  delle  attivita’  produttive,  di concerto con il Ministro  della  giustizia,  con  regolamento  adottato  su  proposta dell’ISVAP,  individua  la  tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi  dall’accesso  e  determina  gli  obblighi delle imprese, gli oneri  a  carico  dei  richiedenti,  nonche’  i  termini  e  le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.


Art. 147.
Stato di bisogno del danneggiato


  1.  Nel  corso  del  giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento  che,  a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di  bisogno,  possono  chiedere  che  sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.


  2.  Il  giudice  civile  o  penale, sentite le parti, qualora da un sommario  accertamento  risultino gravi elementi di responsabilita’ a carico   del   conducente,  con  ordinanza  immediatamente  esecutiva provvede  all’assegnazione  della  somma  ai  sensi  del comma 1, nei limiti  dei quattro quinti della presumibile entita’ del risarcimento che sara’ liquidato con la sentenza. Se la causa civile e’ sospesa ai sensi  dell’articolo  75,  comma  3,  del codice di procedura penale, l’istanza e’ proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e’ pendente la causa.


  3. L’istanza puo’ essere riproposta nel corso del giudizio.


  4. L’ordinanza e’ irrevocabile fino alla decisione del merito.


Art. 148.
Procedura di risarcimento


  1.  Per  i  sinistri  con  soli  danni  a  cose,  la  richiesta  di risarcimento,  presentata secondo le modalita’ indicate nell’articolo 145,  deve  essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo  143  e  recare  l’indicazione  del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui  le  cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare  l’entita’ del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di   tale  documentazione,  l’impresa  di  assicurazione  formula  al danneggiato  congrua e motivata offerta  per  il  risarcimento  ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine  di  sessanta  giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia   sia   stato  sottoscritto  dai  conducenti  coinvolti  nel sinistro.


  2.  L’obbligo  di  proporre  al  danneggiato congrua offerta per il risarcimento  del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene  di  fare  offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato  lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve  essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita’   indicate   al   comma  1.  La  richiesta  deve  contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e  la  descrizione  delle circostanze nelle quali si e’ verificato il sinistro  ed  essere  accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione  del  danno  da  parte  dell’impresa,  dai  dati relativi all’eta’,  all’attivita’ del danneggiato, al suo reddito, all’entita’ delle  lesioni  subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione   con   o   senza   postumi   permanenti,   nonche’  dalla dichiarazione  ai  sensi  dell’articolo 142,  comma  2, o, in caso di decesso,   dallo  stato  di  famiglia  della  vittima.  L’impresa  di assicurazione  e’  tenuta  a  provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.


  3.  Il  danneggiato,  pendenti  i termini di cui al comma 2 e fatto salvo   quanto   stabilito   al  comma  5,  non  puo’  rifiutare  gli accertamenti  strettamente  necessari alla valutazione del danno alla persona  da parte dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
  4.  L’impresa di assicurazione puo’ richiedere ai competenti organi di  polizia  le  informazioni  acquisite relativamente alle modalita’ dell’incidente,  alla  residenza  e  al  domicilio delle parti e alla targa  di  immatricolazione  o  altro analogo segno distintivo, ma e’ tenuta  al  rispetto  dei  termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso  di  sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.


  5.  In  caso  di  richiesta  incompleta  l’impresa di assicurazione richiede  al  danneggiato  entro  trenta giorni dalla ricezione della stessa  le  necessarie  integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi  1  e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.


  6.  Se  il  danneggiato  dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.


  7.  Entro  ugual  termine l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta e’ imputata nella liquidazione definitiva del danno.


     8.   Decorsi   trenta   giorni  dalla  comunicazione  senza  che l’interessato   abbia  fatto  pervenire  alcuna  risposta,  l’impresa corrisponde  al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita’, tempi ed effetti di cui al comma 7.


  9.  Agli  effetti  dell’applicazione  delle  disposizioni di cui al presente  articolo,  l’impresa  di  assicurazione non puo’ opporre al danneggiato   l’eventuale   inadempimento  da  parte  dell’assicurato dell’obbligo  di  avviso  del  sinistro  di cui all’articolo 1913 del codice civile.


  10.  In  caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta  ai  sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta’ di quella liquidata,  al  netto  di  eventuale  rivalutazione  ed interessi, il giudice  trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo.


  11.   L’impresa,  quando  corrisponde  compensi  professionali  per l’eventuale  assistenza  prestata  da  professionisti,  e’  tenuta  a richiedere  la  documentazione  probatoria  relativa alla prestazione stessa  e  ad  indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci  di  danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia provveduto   direttamente   al   pagamento  dei  compensi  dovuti  al professionista,   ne  da’  comunicazione  al  danneggiato,  indicando l’importo corrisposto.


Art. 149.
Procedura di risarcimento diretto


  1.  In  caso  di  sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati  per  la  responsabilita’  civile  obbligatoria, dal quale siano  derivati  danni  ai  veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di  assicurazione  che  ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.


  2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche’ i danni alle cose trasportate di proprieta’ dell’assicurato o del  conducente.  Essa  si applica anche al danno alla persona subito dal  conducente  non  responsabile  se  risulta  contenuto nel limite previsto  dall’articolo  139. La procedura non si applica ai sinistri che  coinvolgono  veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito   dal   terzo   trasportato   come  disciplinato dall’articolo 141.


  3.  L’impresa,  a  seguito  della  presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni   per   conto   dell’impresa   di   assicurazione  del  veicolo responsabile,  ferma  la  successiva  regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.


  4.  Se  il  danneggiato  dichiara  di  accettare  la somma offerta, l’impresa  di  assicurazione  provvede  al  pagamento  entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e’ tenuto a  rilasciare  quietanza  liberatoria  valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.


  5.  L’impresa  di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta  o  che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in  tale  modo  corrisposta  e’  imputata  all’eventuale liquidazione definitiva del danno.


  6.   In  caso  di  comunicazione  dei  motivi  che  impediscono  il risarcimento  diretto  ovvero  nel  caso  di mancata comunicazione di offerta   o   di   diniego   di  offerta  entro  i  termini  previsti dall’articolo  148 o di mancato accordo, il danneggiato puo’ proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della  propria  impresa  di assicurazione. L’impresa di assicurazione del  veicolo  del  responsabile  puo’  chiedere  di  intervenire  nel giudizio   e  puo’  estromettere  l’altra  impresa,  riconoscendo  la responsabilita’  del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso,
la  successiva  regolazione  dei  rapporti  tra  le  imprese medesime secondo  quanto  previsto  nell’ambito  del  sistema  di risarcimento diretto.


Art. 150.
Disciplina del sistema di risarcimento diretto


  1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita’ produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
    a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita’ delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di  assicurazione;
    b) il contenuto e le modalita’ di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
    c) le  modalita’, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
    d) i   limiti   e  le  condizioni  di  risarcibilita’  dei  danni accessori;
    e) i   principi   per   la   cooperazione   tra   le  imprese  di assicurazione,  ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.


  2.  Le  disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri  Stati  membri  che  operano nel territorio della Repubblica ai sensi  degli  articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.


  3.  L’ISVAP  vigila  sul  sistema  di  risarcimento  diretto  e sui principi   adottati  dalle  imprese  per  assicurare  la  tutela  dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita’ delle imprese.


Capo V
Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero


Art. 151.
Procedura


  1.  Il  presente  capo  stabilisce disposizioni specifiche relative agli  aventi  diritto  al  risarcimento  per danni a cose o a persone derivanti  da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di  residenza  degli  stessi,  provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.


  2.  Fatte  salve  la  legislazione  di  Stati  terzi  in materia di responsabilita’  civile e le norme di diritto internazionale privato, le  disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno  Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone  derivanti  da  sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali  di  assicurazione  hanno  aderito  al  sistema della carta verde,  ogniqualvolta  tali  sinistri  siano  provocati  dall’uso  di
veicoli  che  sono  assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.


  3.  Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite  uno  stabilimento  situato  in  uno  Stato membro diverso da quello  di  residenza  della persona avente diritto al risarcimento e stazionante  abitualmente  in  uno  Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.


  4.  Gli  articoli 300  e  301  si  applicano  anche  agli incidenti provocati  dai  veicoli  di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio  comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 125.


  5.  Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento   possono   agire   direttamente   contro  l’impresa  di assicurazione che copre la responsabilita’ civile del responsabile.


Art. 152.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri


  1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione  di  tutti  gli  Stati  membri il nome e l’indirizzo del proprio  mandatario  per  la  liquidazione  dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.


  2.  Il mandatario risiede o e’ stabilito nel territorio dello Stato membro  per il quale e’ designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento  nella  o  nelle  lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.


  3.  Il mandatario, che puo’ operare per conto di una o piu’ imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della  liquidazione  dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.


  4.  La  nomina  del  mandatario  non  esclude  la  facolta’  per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile  del  sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione con  la  quale  e’  assicurato  il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.


  5.  L’impresa  di  assicurazione del responsabile del sinistro o il suo  mandatario,  entro  tre  mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata  ovvero  indica  i  motivi  per  i quali non ritiene di fare offerta.


Art. 153.
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica


  1.  I  soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati  da  sinistri  della  circolazione  stradale provocati da veicoli  stazionanti  abitualmente  e  assicurati  in  un altro Stato membro  e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde,  hanno  diritto  di richiedere il risarcimento del danno oltre che  al  responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con  la  quale  e’  assicurato  il veicolo che ha causato il sinistro ovvero  anche  al  suo  mandatario  designato  nel  territorio  della Repubblica.


  2.  In  caso  di  mancata  designazione  del  mandatario  da  parte dell’impresa  di  assicurazione con la quale e’ assicurato il veicolo che  ha  causato  il  sinistro  e  nei casi di inadempimento a quanto disposto  dall’articolo  152, comma 5, il danneggiato puo’ rivolgersi all’Organismo   di   indennizzo   italiano  secondo  quanto  previsto all’articolo 298.


Art. 154.
Centro di informazione italiano


  1.  E’  istituito presso l’ISVAP il Centro di informazione italiano per  consentire  agli  aventi  diritto  di chiedere il risarcimento a seguito  di  un  sinistro  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore  nei casi previsti dall’articolo 151. A tale fine l’ISVAP puo’ stipulare  apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati  che  gia’  detengano  e gestiscano le informazioni di cui al comma 2,  per  l’organizzazione  e  il  funzionamento  del  Centro di
informazione italiano.


  2.  Il  Centro  di informazione italiano e’ incaricato di tenere un registro da cui risulta:
    a) la  targa  di  immatricolazione  di  ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
    b) i  numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di detti  veicoli  per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilita’ del vettore;
    c) le  imprese  di  assicurazione  che coprono la responsabilita’ civile  derivante  dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui  al  ramo  10  di  cui  all’articolo 2,  comma  3,  diversi dalla responsabilita’  del  vettore,  e i mandatari per la liquidazione dei sinistri  designati  da  tali  imprese di assicurazione conformemente all’articolo 152.


  3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento  nell’accesso  alle  informazioni  di  cui  al  comma 2, lettere a), b) e c).


  4.  Le  imprese  di  assicurazione  che  coprono la responsabilita’ civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli,  che stazionano abitualmente   nel territorio   della  Repubblica,  sono  tenute  a comunicare  in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli  assicurati,  ai  numeri  di polizza, alla data di cessazione della  copertura  assicurativa,  ai  nominativi  dei mandatari per la liquidazione  dei  sinistri  nominati  in  ciascuno Stato membro e, a richiesta,  tempestivamente  i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario  o  dell’usufruttuario  o  dell’acquirente  con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 


  5.  Le procedure, i tempi e le modalita’ di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita’ del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonche’  le  modalita’ di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione  ed  i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite  con regolamento adottato dall’ISVAP, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali.  Con lo stesso regolamento sono individuati  i  dati  contenuti  nella  banca  dati  sinistri, di cui all’articolo 135,  che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.


  6.  Per  le  esigenze  di  funzionamento del Centro di informazione italiano,  l’ISVAP  e’ autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione  dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalita’  della  banca  dati  sinistri.  L’ISVAP,  con  regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.


  7.  Il  trattamento  e  la  comunicazione  dei  dati personali sono consentiti,  con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali, nei limiti stabiliti  dal  presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate  per  un  periodo  di  sette anni dalla data di cessazione dell’immatricolazione  del  veicolo  o  di  scadenza del contratto di assicurazione.


  8.  Il  Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti   dagli   altri   Stati   membri   per  l’attuazione  delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.


Art. 155.
Accesso al Centro di informazione italiano


  1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’articolo 151, hanno  diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
    a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;
    b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
    c) nome  ed  indirizzo  del  mandatario  per  la liquidazione dei sinistri   dell’impresa   di  assicurazione  nello  Stato  membro  di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
      1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
      2)  il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;
      3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.


  2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro   di   informazione   italiano   il  nome  e  l’indirizzo  del proprietario  o dell’usufruttuario  o  dell’acquirente  con patto di riservato  dominio  o  del locatario in caso di locazione finanziaria del  veicolo  che  ha  causato  il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
    a) all’impresa di assicurazione;
    b) all’ente di immatricolazione del veicolo.


  3.  Fermi restando i poteri dell’autorita’ giudiziaria, le forze di polizia nonche’ gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del  codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia  di  prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore  delle  assicurazioni  obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati   del   Centro   di   informazione   italiano.   Le  imprese  di assicurazione,   l’Ufficio   centrale   italiano   e  l’Organismo  di
indennizzo  italiano  possono  richiedere  al  Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato. 


  4.  L’ISVAP  ha  accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati  dell’archivio  nazionale  dei veicoli di cui agli articoli 225, comma  1,  lettera  b),  e  226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.


  5.  Il  Centro  di  informazione  italiano  coopera con i centri di informazione  istituiti  dagli  altri  Stati  membri per l’attuazione delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.


  5 bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.


Capo VI
Disciplina dell’attivita’ peritale


Art. 156.
Attivita’ peritale


  1.   L’attivita’   professionale   di   perito   assicurativo   per l’accertamento  e  la  stima  dei  danni  alle  cose  derivanti dalla circolazione,  dal  furto  e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti  soggetti alla disciplina del presente titolo non puo’ essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.


  2.  Le  imprese  di  assicurazione  possono effettuare direttamente l’accertamento  e  la  stima  dei  danni  alle  cose  derivanti dalla circolazione,  dal  furto  e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.


  3.  Nell’esecuzione  dell’incarico  i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.


Art. 157.
Ruolo dei periti assicurativi


  1.  L’ISVAP  cura  l’istituzione  e  il  funzionamento  del ruolo e determina,   con  regolamento,  gli  obblighi  di  comunicazione,  la procedura  di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicita’ piu’ idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.


  2.  Nel  ruolo  sono  iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attivita’  in  proprio  e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 158.


Art. 158.
Requisiti per l’iscrizione


  1.  Per  ottenere  l’iscrizione  nel  ruolo  la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) godere dei diritti civili;
    b) non   aver   riportato   condanna   irrevocabile,  o  sentenza irrevocabile  di  applicazione  della  pena  di cui all’articolo 444, comma  2,  del  codice  di procedura penale, per un delitto contro la pubblica  amministrazione,  contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della  reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre  anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la  pena  della  reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo  a  cinque  anni,  o  per  il  reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile   comportante   l’applicazione   della  pena  accessoria dell’interdizione  dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
    c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la  riabilitazione,  ne’  essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa’ od enti che siano  stati  assoggettati  a  procedure  di  fallimento,  concordato preventivo  o  liquidazione  coatta  amministrativa, almeno per i tre esercizi  precedenti  all’adozione  dei relativi provvedimenti, fermo restando  che  l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
    d) non   versare   nelle   situazioni  di  decadenza,  divieto  o sospensione  previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
    e) aver   conseguito   un  diploma  di  scuola  media  secondaria superiore o di laurea triennale;
    f) aver  svolto  tirocinio  di  durata  biennale presso un perito abilitato;
    g) aver  superato  una prova di idoneita’ secondo quanto previsto dal comma 3.


  2.  Fermo  il  disposto  dell’articolo 156,  non possono esercitare l’attivita’  di perito assicurativo ne’ essere iscritti nel ruolo gli intermediari  di  assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli  e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a  tempo  pieno  ovvero  a  tempo  parziale,  quando  superi la meta’ dell’orario lavorativo a tempo pieno.


  3.  Ai  fini  dell’iscrizione,  il  perito  deve possedere adeguate cognizioni  e  capacita’ professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite  una  prova  di idoneita’, consistente in un esame su materie tecniche,   giuridiche   ed   economiche   rilevanti   nell’esercizio dell’attivita’.  L’ISVAP  determina,  con regolamento,  i  titoli di ammissione  e  le  modalita’  di  svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.


Art. 159.
Cancellazione dal ruolo


  1.   La   cancellazione  dal  ruolo  e’  disposta  dall’ISVAP,  con provvedimento motivato, in caso di:
    a) rinuncia all’iscrizione;
    b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
    c) sopravvenuta   incompatibilita’  ai  sensi  dell’articolo 158, comma 2;
    d) radiazione;
    e) mancato   versamento   del  contributo  di  vigilanza  di  cui all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP. 


  2.  Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal  perito,  fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero  siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.


Art. 160.
Reiscrizione


  1.  Il  perito,  che  sia  stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento  di  radiazione,  puo’  richiedere  di esservi iscritto nuovamente,   purche’   siano   decorsi   almeno  cinque  anni  dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2.


  2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento,  il  perito  puo’  essere  nuovamente  iscritto  al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.


  3.  Il  perito,  la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento   del   contributo  di  vigilanza,  puo’  essere  iscritto nuovamente  purche’  abbia  provveduto  al  pagamento  di  quanto non corrisposto sino alla cancellazione.


  4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova   iscrizione,   essa   viene  disposta  previa  verifica  della sussistenza  dei  requisiti  di  cui  all’articolo 158,  commi 1 e 2, rimanendo valida l’idoneita’ gia’ conseguita.


Titolo XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE


Capo I
Coassicurazione comunitaria


Art. 161.
Coassicurazione comunitaria


  1.  Le  assicurazioni  contro i danni stipulate per la copertura di rischi   situati  nel  territorio  della  Repubblica  possono  essere ripartite  in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese  che  hanno  la  sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti  allo  Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore  delegatario  e  i  rischi  da  coprire  siano  quelli rientranti  tra  i  grandi  rischi  di  cui  all’articolo 1, comma 1, lettera r).


Art. 162.
Determinazione dell’oggetto della delega


  1.   Le   assicurazioni   sono   stipulate   con  contratto  unico,sottoscritto  da  tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.


  2. La delega e’ attribuita ad uno dei coassicuratori affinche’ curi la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti. 


  3.  Il  coassicuratore  delegatario  esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi. 


  4.   Il  coassicuratore  delegatario  determina  le  condizioni  di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.


Capo II
Assicurazione di tutela legale


Art. 163.
Requisiti particolari


  1.  L’impresa che esercita l’assicurazione di tutela legale osserva nei  rapporti  con  gli  assicurati  le  disposizioni  previste  agli articoli 173  e  174  e  rispetta  i  requisiti  per  la gestione dei sinistri di cui all’articolo 164.


  2.  La  disciplina  di  cui  al  presente  capo non si applica alle assicurazioni  di tutela legale che concernono controversie derivanti dall’utilizzazione  di  navi  marittime  o  connesse  comunque a tale utilizzazione    ed    all’attivita’   esercitata   dall’impresa   di assicurazione  della  responsabilita’ civile per resistere all’azione dei danneggiati ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile.


Art. 164.
Modalita’ per la gestione dei sinistri


  1.  L’impresa che esercita l’attivita’ assicurativa nel ramo tutela legale  adotta,  per  la  gestione  dei  sinistri  e  per la relativa attivita’ di consulenza, una delle modalita’, di cui deve essere data preventiva comunicazione all’ISVAP, previste dal comma 2. 


  2. L’impresa puo’:
    a) svolgere  direttamente  l’attivita’ di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
    b) affidarla ad un’impresa distinta;
    c) prevedere   nel  contratto  il  diritto  per  l’assicurato  di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia   il   diritto   di   esigere   l’intervento   dell’impresa  di assicurazione,  a  un  avvocato  o  ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.


  3.  Qualora  l’impresa si avvalga della facolta’ di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) se  l’impresa  e’ multiramo, il personale di cui si avvale non deve  svolgere,  per  conto  della  stessa, attivita’ di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall’impresa;
    b) indipendentemente  dal  fatto  che  l’impresa  sia multiramo o specializzata,  il  personale  non  deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni contro i danni che   abbia   con   la   prima   legami   finanziari,  commerciali  o amministrativi, attivita’ di gestione dei sinistri o di consulenza in altri  rami  esercitati  dall’impresa  con  la  quale  intercorrono i predetti legami.


  4.  L’impresa  deve  dichiarare  nel contratto se intende avvalersi della   facolta’   di  cui  al  comma  2,  lettera b),  indicando  la denominazione  sociale dell’impresa alla quale affida la gestione dei sinistri.  Quando  l’impresa  ha  legami  con  un’altra  impresa  che esercita  le  assicurazioni  contro  i danni, il personale incaricato della  gestione  dei  sinistri  o  della relativa consulenza non puo’ esercitare  la stessa o analoga attivita’ in altri rami esercitati da
quest’ultima  impresa.  L’impresa  cui  sia  affidata la gestione dei sinistri e’ soggetta alla vigilanza dell’ISVAP. 


  5.  L’impresa  puo’ adottare una diversa modalita’ operativa previa comunicazione  all’ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.


Titolo XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE


Capo I
Disposizioni generali


Art. 165.
Raccordo con le disposizioni del codice civile


  1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice,i  contratti  di  assicurazione,  coassicurazione  e  riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.


Art. 166.
Criteri di redazione


  1.  Il  contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. 


  2. Le clausole che indicano decadenze, nullita’ o limitazione delle garanzie  ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.


Art. 167.
Nullita’ dei contratti conclusi con imprese non autorizzate


  1.  E’ nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa non  autorizzata  o  con  un’impresa  alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.


  2.  La  nullita’  puo’  essere  fatta  valere solo dal contraente o dall’assicurato.  La  pronuncia di nullita’ obbliga alla restituzione dei  premi  pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le   somme  eventualmente  corrisposte  o  dovute  dall’impresa  agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


Art. 168.
Effetti  del  trasferimento  di  portafoglio,  della  fusione e della  scissione


  1.  Ad  integrazione  di  quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma,  del  codice  civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato  in  conformita’  a  quanto previsto dagli articoli 198 e 200,  non  e’ causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno  il  domicilio  o,  se  persone  giuridiche, la sede legale nel territorio  della  Repubblica  possono  recedere  entro il termine di sessanta    giorni   dalla   pubblicazione   del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una sede  secondaria  all’estero  di un’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.


  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1, se il trasferimento riguarda contratti  per  l’assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita’ civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti,  i  soggetti  che  hanno  diritto ad un risarcimento possono agire  direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata stipulata   l’assicurazione,   nei  confronti  dell’impresa  italiana cedente  sino  alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione
rilasciato dall’ISVAP.


  3.  Ad  integrazione  di  quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di  assicurazione  di  altri  Stati membri, che sia stato autorizzato dall’autorita’   di   vigilanza   dello   Stato   membro  di  origine dell’impresa  cedente  ed effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non e’ causa  di  risoluzione  dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno  il  domicilio  o,  se  persone  giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro  il  termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 199, comma 6.


  4.  Ad  integrazione  di  quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.


Art. 169.
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione


  1.  Ad  integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma,  del  codice  civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione  alla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento  di  liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.


  2.  Gli assicurati hanno facolta’ di recesso, dopo la pubblicazione del  provvedimento  di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.


  3.  In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della  responsabilita’  civile per i danni causati dalla circolazione dei  veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di  pubblicazione  del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti  delle somme minime per cui e’ obbligatoria l’assicurazione, a coprire  i  rischi  fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale e’ stato pagato il premio.


Capo II
Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivantedalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti


Art. 170.
Divieto di abbinamento


  1.  Ai  fini  dell’adempimento  dell’obbligo  di  assicurazione dei veicoli  a  motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di    un    contratto    per   l’assicurazione   obbligatoria   della responsabilita’   civile  alla  conclusione  di  ulteriori  contratti assicurativi, bancari o finanziari.


  2.  In  deroga  al  comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono   pattuire  idonee  forme  di  garanzia,  se  le  stesse  non determinano  spese  aggiuntive  e  se  il  premio risulta inferiore a quello   che   sarebbe  stato  altrimenti  applicato  in  assenza  di franchigia con recupero garantito.


  3.  In  deroga  al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l’assicurazione  obbligatoria  della responsabilita’ civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  in  abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano  l’unica  offerta dell’impresa  e  siano  osservate le disposizioni  previste  dal  testo  unico  bancario e dal testo unico dell’intermediazione  finanziaria  per  l’offerta  dei  contratti dai medesimi disciplinati.


  4.  I  contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari  e  finanziari,  possono  essere  contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall’articolo 172.


Art. 171.
Trasferimento di proprieta’ del veicolo o del natante


  1.  Il  trasferimento  di  proprieta’  del  veicolo  o  del natante determina,  a  scelta  irrevocabile  dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
    a) la  risoluzione  del  contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprieta’, con diritto al rimborso del rateo di premio   relativo  al  residuo  periodo  di  assicurazione  al  netto dell’imposta   pagata   e   del   contributo   obbligatorio   di  cui all’articolo 334;
    b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
    c) la  sostituzione  del  contratto  per l’assicurazione di altro veicolo  o,  rispettivamente,  di un altro natante di sua proprieta’, previo l’eventuale conguaglio del premio.


  2.  Eseguito  il  trasferimento  di proprieta’, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.


  3.  La garanzia e’ valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del  rilascio  del  nuovo  certificato  e,  ove  occorra,  del  nuovo contrassegno  relativo  al  veicolo o al natante secondo le modalita’ previste  dal  regolamento  adottato,  su  proposta  dell’ISVAP,  dal Ministro delle attivita’ produttive.


Art. 172.
Diritto di recesso


  1.  In  caso  di  variazioni  tariffarie,  escluse  quelle connesse all’applicazione  di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori  al  tasso  programmato  di  inflazione, il contraente puo’ recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata  con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo  telefax,  inviati  alla  sede dell’impresa o all’intermediario presso  il  quale  e’  stata  stipulata la polizza entro il giorno di scadenza  del  contratto.  In  tal  caso  non si applica a favore del contraente  il  termine  di  tolleranza  previsto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile.


  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  la disdetta del contratto  e’  inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.


  3.   Le   disposizioni   del   presente  articolo  sono  derogabili esclusivamente in senso piu’ favorevole al contraente.


Capo III
Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza


Art. 173.
Assicurazione di tutela legale


  1.  L’assicurazione  di  tutela legale e’ il contratto con il quale l’impresa  di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a  prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di  altra  natura,  occorrenti  all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di  danni  subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata  nei  suoi  confronti, purche’ non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.


  2.   Qualora   l’assicurazione   di   tutela  legale  sia  prestata cumulativamente  con  altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo  contenuto,  le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo  premio  debbono  essere  indicati  in  un’apposita distinta sezione del contratto.


Art. 174.
Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale


  1.   Il   contratto   di   assicurazione   di  tutela  legale  deve espressamente  prevedere in funzione di tutela dell’assicurato che il medesimo,  qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario   o  amministrativo  oppure  nel  caso  di  conflitto  di interessi  con  l’impresa  stessa,  abbia  la  facolta’ di scelta del professionista,   purche’   quest’ultimo  sia  abilitato  secondo  la normativa applicabile.


  2.  In  caso  di  disaccordo  tra  l’assicurato  e  l’impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorita’ giudiziaria o  demandare  la  decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che  provvede  secondo  equita’.  Tale  seconda  facolta’ deve essere esplicitamente prevista nel contratto.


  3.  Fermo  restando  il  diritto dell’assicurato di avvalersi della facolta’  di  cui  al comma 1, non e’ necessario che le condizioni di contratto  prevedano  espressamente  la medesima facolta’ quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) l’assicurazione  di  tutela  legale e’ limitata a controversie derivanti dall’utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
    b) la  medesima  e’ collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza  da  prestare  in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
    c) ne’   l’impresa  di  assicurazione  della  tutela  legale  ne’ l’impresa  di  assicurazione dell’assistenza esercitano il ramo della responsabilita’ civile.


  4.  Nell’ipotesi  di cui al comma 3, qualora l’impresa assicuri per la  tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere  assistite  e  rappresentate  da  avvocati,  o  altri soggetti abilitati  dalla  legislazione  vigente, indipendenti dall’impresa di assicurazione.


  5.  Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l’assicurato e  l’impresa  di  assicurazione  o  esista  disaccordo in merito alla gestione  dei  sinistri, l’impresa richiama per iscritto l’attenzione dell’assicurato sulla possibilita’ di avvalersi dei diritti di cui al presente    articolo   ovvero   sulla   possibilita’   di   avvalersi dell’arbitrato di cui al comma 2.


Art. 175.
Assicurazione di assistenza


  1.  L’assicurazione  di  assistenza  e’  il  contratto con il quale l’impresa  di  assicurazione,  verso  il  pagamento  di un premio, si impegna  a  fornire all’assicurato una prestazione di immediato aiuto entro  i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’assicurato stesso  si  trovi  in  una  situazione  di difficolta’ al seguito del verificarsi di un evento fortuito.


  2.  L’aiuto  puo’  essere  in denaro o in natura. Le prestazioni in natura   possono   essere   fornite  anche  utilizzando  personale  e attrezzature di terzi.


Capo IV
Assicurazione sulla vita


Art. 176.
Revocabilita’ della proposta


  1.   La   proposta   relativa   ad   un  contratto  individuale  di assicurazione  sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, e’ revocabile.


  2.  Le  somme  eventualmente  pagate  dal  contraente devono essere restituite  dall’impresa  di  assicurazione  entro  trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.


  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.


Art. 177.
Diritto di recesso


  1.  Il  contraente  puo’  recedere  da  un contratto individuale di assicurazione  sulla  vita  entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto e’ concluso.


  2.  L’impresa  di  assicurazione  deve  informare il contraente del diritto  di  recesso  di cui al comma 1. I termini e le modalita’ per l’esercizio  dello  stesso  devono  essere  espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.


  3.  L’impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della  comunicazione  relativa  al recesso, rimborsa al contraente il premio  eventualmente  corrisposto,  al netto della parte relativa al periodo  per  il  quale  il  contratto ha avuto effetto. L’impresa di assicurazione  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese effettivamente sostenute  per  l’emissione  del  contratto,  a  condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.


  4.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.


Art. 178.
Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori


  1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un  contratto  di  assicurazione  sulla  vita  di cui ai rami III e V dell’articolo  2,  comma 1, spetta all’impresa l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.


Capo V
Capitalizzazione


Art. 179.
Nozione


  1.  La capitalizzazione e’ il contratto mediante il quale l’impresa di  assicurazione  si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito  in  corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attivita’.


  2.  Quando  i  contratti  prevedono  il periodico sorteggio ai fini dell’anticipato  pagamento  del  capitale  convenuto,  nei successivi sorteggi  deve  essere  estratto  un  numero  uguale  o  crescente di contratti,   non  superiore,  nell’anno,  a  cinque  per  ogni  cento contratti  emessi.  I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.


  3.  I  contratti  di  capitalizzazione  non  possono  avere  durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti  possono  essere  stabiliti  sia in misura costante sia in misura   variabile,   purche’  quest’ultima  modalita’  sia  prevista contrattualmente.


  4.  Il  contraente puo’ recedere dal contratto nei termini e con le modalita’  di  cui  all’articolo  177.  Il  riscatto  e’ consentito a partire  dal  secondo  anno  ed  a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un’intera annualita’.


Capo VI
Legge applicabile


Art. 180.
Contratti di assicurazione contro i danni


  1.  I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge  italiana,  ferme  le  norme di diritto internazionale privato, quando  lo  Stato  membro  di ubicazione del rischio e’ la Repubblica italiana.


  2.  Le  parti  possono  convenire di assoggettare il contratto alla legislazione   di   un   altro   Stato,   salvo  i  limiti  derivanti dall’applicazione di norme imperative.


  3.   Le  disposizioni  specifiche  relative  ad  una  assicurazione obbligatoria,  previste  dallo Stato che impone l’obbligo, prevalgono su  quelle  della legge applicabile al contratto; quando quest’ultimo preveda  una  garanzia destinata ad operare in piu’ Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato. 


  4.  I  contratti  di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.


  5.  Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le  disposizioni  della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.


Art. 181.
Contratti di assicurazioni sulla vita


  1.  I  contratti  di  assicurazione  sulla vita sono regolati dalla legge  italiana,  ferme  le  norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione e’ la Repubblica italiana.


  2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla  legislazione  di  un  altro  Stato,  salvo  i  limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative.


  3.  I  contratti  di  assicurazione  sulla  vita nei quali lo Stato membro  dell’obbligazione  e’  diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell’obbligazione.


  4.  Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le  disposizioni  della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.


Titolo XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO


Capo I
Disposizioni generali


Art. 182.
Pubblicita’ dei prodotti assicurativi


  1.  La  pubblicita’  utilizzata  per  i  prodotti  delle imprese di assicurazione   e’   effettuata   avendo  riguardo  alla  correttezza dell’informazione  ed  alla  conformita’  rispetto al contenuto della nota  informativa  e  delle  condizioni  di  contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.


  2.  I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita’ sia autonomamente effettuata dagli intermediari. 


  3. L’ISVAP puo’ richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del   materiale  pubblicitario,  nelle  sue  diverse  forme,  che  e’ utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.


  4.  L’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a  novanta giorni, la diffusione della pubblicita’ in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.


  5.  L’ISVAP  vieta  la  diffusione  della  pubblicita’  in  caso di accertata  violazione  delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.


  6.  L’ISVAP  vieta  la  commercializzazione dei prodotti in caso di mancata  ottemperanza  ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all’articolo 184, comma 2.


  7.    L’ISVAP,   con   regolamento,   stabilisce   i   criteri   di riconoscibilita’  della  pubblicita’  e  di  chiarezza  e correttezza dell’informazione.


Art. 183.
Regole di comportamento


  1.  Nell’offerta  e  nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
    a) comportarsi  con  diligenza,  correttezza  e  trasparenza  nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
    b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
    c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di  interesse ove cio’ sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di  conflitto,  agire  in  modo  da  consentire  agli  assicurati  la necessaria  trasparenza  sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire  i  conflitti  di  interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
    d) realizzare  una  gestione  finanziaria  indipendente,  sana  e prudente  e  adottare  misure  idonee  a  salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.


  2.   L’ISVAP   adotta,  con  regolamento,  specifiche  disposizioni relative   alla  determinazione  delle  regole  di  comportamento  da osservare  nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attivita’ si svolga  con  correttezza  e  con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.


  3.  L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche’ della natura dei  rischi  e  delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le categorie  di  soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione  riservata  alla  clientela  non  qualificata  e determina modalita’,   limiti  e  condizioni  di  applicazione  delle  medesime disposizioni   nell’offerta   e   nell’esecuzione  dei  contratti  di assicurazione   dei   rami   danni,   tenendo  in  considerazione  le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.


Art. 184.
Misure cautelari ed interdittive


  1.  Avuto  riguardo  all’obiettivo  di protezione degli assicurati, l’ISVAP  sospende  in  via  cautelare, per un periodo non superiore a novanta  giorni,  la  commercializzazione  del  prodotto  in  caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.


  2.  L’ISVAP  vieta  la  commercializzazione  in  caso  di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al pubblico,  mediante le forme piu’ utili alla generale conoscibilita’, dei provvedimenti adottati.


Capo II
Obblighi di informazione


Art. 185.
Nota informativa


  1.  Le  imprese  di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime   di   liberta’  di  prestazione  di  servizi,  consegnano  al contraente,  prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni  di  assicurazione,  una  nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.


  2.  La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie,  che  sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell’impresa di assicurazione, affinche’ il contraente e  l’assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli   obblighi   contrattuali  e,  ove  opportuno,  sulla  situazione patrimoniale dell’impresa.


  3.  L’ISVAP  disciplina,  con regolamento, il contenuto e lo schema della  nota  informativa  in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni  relative  all’impresa, le informazioni sul contratto con particolare  riguardo  alle  garanzie  e  alle  obbligazioni  assunte dall’impresa,  alle  nullita’, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in  corso  di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed  ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in  caso  di  reclamo  e  all’organismo o all’autorita’ eventualmente competente.


  4.  Nelle  assicurazioni  di  cui  ai  rami  I,  II,  III,  IV  e V dell’articolo  2,  comma  1,  l’ISVAP  determina, con regolamento, le informazioni   supplementari   che   sono   necessarie   alla   piena comprensione  delle  caratteristiche  essenziali  del  contratto  con particolare  riguardo  ai  costi  ed  ai rischi del contratto ed alle operazioni    in   conflitto   di   interesse.   Al   contraente   di un’assicurazione  sulla  vita  sono altresi’ comunicate, per tutto il periodo  di  durata  del  contratto,  le  informazioni  indicate  nel regolamento  adottato dall’ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione  ed  ai  risultati  della gestione delle attivita’ nelle quali e’ investito il premio o il capitale assicurato.


Art. 186.
Interpello sulla nota informativa


  1.  L’impresa  puo’  trasmettere  preventivamente all’ISVAP la nota informativa,  unitamente  alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di  informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando  che la valutazione dell’ISVAP non puo’ essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.


  2.  L’ISVAP  provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento  della  documentazione, esauriente  e  completa,  relativa al contratto. Decorso tale termine senza  che  l’ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un  giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP puo’ disporre la  revoca,  previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano meno  i  presupposti  dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del provvedimento  richiesto.  L’ISVAP  indica all’impresa  le eventuali integrazioni alla nota informativa.


  3.  Nel  periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento dell’ISVAP   l’impresa   non  procede  alla  commercializzazione  del prodotto.


  4.  L’ISVAP  stabilisce,  con  regolamento,  le disposizioni per la comunicazione  della  nota  informativa,  le  modalita’ da osservare, prima  della  pubblicazione  della  nota  informativa, per diffondere notizie  o  per  svolgere  indagini  di  mercato  o  per  raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.


Art. 187.
Integrazione della nota informativa


  1.  L’ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, puo’ chiedere  all’impresa  di  apportare  modifiche alla nota informativa utilizzata,   quando   occorre   fornire   informazioni  ulteriori  e necessarie per la protezione degli assicurati.


Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI


Capo I
Disposizioni generali


Art. 188.
Poteri di intervento


  1.  L’ISVAP,  per  l’esercizio  delle  funzioni  di vigilanza sulla gestione   tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle  imprese  di assicurazione e di riassicurazione e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, puo’:
    a) convocare  i  componenti  degli  organi  amministrativi  e  di controllo,  i  direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della societa’ di revisione, l’attuario   revisore,  l’attuario  incaricato  per  i  rami  vita  e l’attuario   incaricato   per   l’assicurazione   obbligatoria  della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;
    b) ordinare   la   convocazione   dell’assemblea,   degli  organi amministrativi  e  di  controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,  indicando  gli argomenti da inserire all’ordine del giorno  e  sottoponendo  al  loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
    c) procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
    d) convocare   i  soggetti  che  svolgono  funzioni  parzialmente comprese  nel  ciclo  operativo  delle  imprese di assicurazione e di riassicurazione  per  accertamenti  esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.


  2.   L’ISVAP,   per   l’esercizio   delle   funzioni  di  vigilanza sull’osservanza  delle  leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice  da  parte  degli  operatori  del  mercato  assicurativo, puo’ convocare   i  legali  rappresentanti  delle  societa’  che  svolgono attivita’ di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.


  3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a   garanzia   dell’autonomia   e  dell’indipendenza  della  gestione dell’impresa  di  assicurazione  o di riassicurazione, puo’ convocare chiunque  detenga  una  partecipazione  rilevante  in  un’impresa  di assicurazione o di riassicurazione.


Art. 189.
Poteri di indagine


  1.  L’ISVAP  puo’  chiedere  informazioni, ordinare l’esibizione di documenti  ed  il  compimento  di  accertamenti  e verifiche ritenute necessarie,  rivolgendo  la richiesta alle imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  ai  soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese  nel  ciclo  operativo  delle  imprese di assicurazione e di riassicurazione   per  indagini  esclusivamente  rivolte  ai  profili assicurativi  o  riassicurativi,  agli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi,  ai  periti  assicurativi,  nonche’  ai  soggetti che svolgono attivita’ riservate privi di autorizzazione.


  2.   L’ISVAP   puo’  effettuare  ispezioni  presso  le  imprese  di  assicurazione   e  di  riassicurazione  e  presso  gli  uffici  degli intermediari  di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono  funzioni  parzialmente  comprese  nel ciclo operativo delle imprese  medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e   dei   soggetti   che   svolgono   attivita’  riservate  privi  di autorizzazione.


Art. 190.
Obblighi di informativa


  1.  L’ISVAP  puo’  chiedere  ai soggetti vigilati la comunicazione, anche  periodica,  di  dati  e  notizie  e  la trasmissione di atti e documenti  con  i  termini  e  le  modalita’  da  esso  stabilite con regolamento.


  2.  I  poteri  previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei   confronti   della   societa’  di  revisione  delle  imprese  di assicurazione   e   di   riassicurazione,   dell’attuario   revisore, dell’attuario incaricato nei rami vita e dell’attuario incaricato per l’assicurazione  obbligatoria  della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L’ISVAP stabilisce, con regolamento,  le  modalita’ e i termini per la trasmissione, da parte
dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.


  3.  L’organo  che  svolge la funzione di controllo in un’impresa di assicurazione  o  di riassicurazione informa senza indugio l’ISVAP di tutti  gli  atti  o  i fatti, che possano costituire un’irregolarita’ nella  gestione  dell’impresa  ovvero  una violazione delle norme che disciplinano  l’attivita’  assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo   statuto   dell’impresa,   indipendentemente   dal   sistema   di amministrazione  e  controllo adottato, assegna all’organo che svolge la  funzione  di  controllo  i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.


  4.  I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all’ISVAP gli  atti  o  i  fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano  costituire  una  grave  violazione delle norme disciplinanti l’attivita’  delle societa’ sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare  la  continuita’  dell’impresa  o comportare un giudizio negativo,   un   giudizio   con   rilievi   o  una  dichiarazione  di impossibilita’  di  esprimere  un  giudizio  sul bilancio. I medesimi
soggetti forniscono all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.   5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  primo periodo, e 4 si applicano  anche  ai  soggetti  che esercitano i compiti ivi previsti presso  le  societa’ che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da  queste  controllate  ai  sensi dell’articolo 72.


Art. 191.
Norme regolamentari


  1.  L’ISVAP,  per  l’esercizio  delle  funzioni  di vigilanza sulla gestione   tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle  imprese  di assicurazione  e  di  riassicurazione  e  sulla  trasparenza  e sulla correttezza  dei  comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione  e  di  riassicurazione,  adotta, con i regolamenti per l’attuazione  delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
    a) la correttezza della pubblicita’, le regole di presentazione e di  comportamento  delle imprese e degli intermediari nell’offerta di prodotti  assicurativi,  tenuto  conto  delle  differenti esigenze di protezione degli assicurati;
    b) gli  obblighi  informativi  prima  della conclusione e durante l’esecuzione   del  contratto,  ivi  compresi  quelli  relativi  alla promozione  e  al  collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
    c) la  verifica  dell’adeguatezza delle procedure di gestione del rischio,  ivi  comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed  appropriati  meccanismi  di  controllo  interno  delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
    d) l’adeguatezza  patrimoniale,  ivi compresa la formazione delle riserve  tecniche,  la copertura e la valutazione delle attivita’, la composizione  ed il calcolo del margine di solvibilita’ delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
    e) la  costituzione e l’amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno  specifico  affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni  sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all’attivita’  di  investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e’ investito il patrimonio;
    f) gli  schemi  di  bilancio,  il  piano dei conti, le forme e le modalita’ di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli  schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilita’ e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di  esercizio  e  consolidato  delle  imprese  di  assicurazione e di riassicurazione;
    g) l’individuazione  dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
    h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione,   ivi   compresa   la   verifica   delle  operazioni intragruppo  ed  il calcolo della solvibilita’ corretta delle imprese di  assicurazione  e  delle  societa’  che  controllano le imprese di assicurazione;
    i) le  procedure  relative al rilascio dei provvedimenti previsti per  l’accesso  all’attivita’,  per  il  rispetto delle condizioni di esercizio,   per   l’assunzione   di  partecipazioni  e  gli  assetti proprietari,  per  le  operazioni  straordinarie,  per  le  misure di salvaguardia,  di  risanamento  e  di  liquidazione  delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.


  2.  I  regolamenti  di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita’   per  il  raggiungimento  del  fine  con  il  minor sacrificio per i soggetti destinatari.


  3.  I  regolamenti devono risultare coerenti con le finalita’ della vigilanza  di cui all’articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di  competitivita’  e  di sviluppo dell’innovazione nello svolgimento delle attivita’ dei soggetti vigilati.


  4.  I  regolamenti  sono  adottati  nel  rispetto  di  procedure di consultazione  aperte  e trasparenti che consentano la conoscibilita’ della  normativa  in  preparazione  e  dei  commenti  ricevuti  anche mediante  pubblicazione  sul  sito  Internet dell’Istituto. All’avvio della consultazione l’ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione, che  effettua  nel  rispetto  dei  principi enunciati all’articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.


  5.  L’ISVAP  puo’  richiedere,  in  ogni  fase del procedimento, il parere  del  Consiglio  di  Stato  e  si  esprime pubblicamente sulle osservazioni  ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. 


  6.  I  regolamenti  adottati  dall’ISVAP sono fra loro coordinati e formano un’unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.


Capo II
Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delleimprese di assicurazione e di riassicurazione.


Art. 192.
Imprese di assicurazione italiane


  1.  Le  imprese  di  assicurazione  con  sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attivita’ esercitata nel territorio  della  Repubblica  sia  per  quella svolta nel territorio degli  altri  Stati membri in regime di stabilimento e di liberta’ di prestazione di servizi.


  2.  L’ISVAP  esercita  le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e   patrimoniale   dell’impresa,  con  particolare  riferimento  alla sufficienza   delle   riserve   tecniche   in   rapporto  all’insieme dell’attivita’  svolta, alla disponibilita’ di attivi congrui ai fini dell’integrale  copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilita’.  Nei  confronti delle imprese autorizzate all’esercizio
del  ramo  assistenza  la  vigilanza dell’ISVAP si estende anche alle verifiche  sul  personale  e  sui  mezzi  tecnici  di  cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.


  3. L’ISVAP, anche su segnalazione dell’autorita’ di vigilanza dello Stato   membro   della  sede  secondaria  o  dello  Stato  membro  di prestazione  di  servizi,  adotta  le misure idonee a porre fine alle irregolarita’  commesse  in  altri  Stati  membri  dalle  imprese  di assicurazione  con  sede  legale in Italia o alle attivita’ svolte in tali  Stati che possano compromettere la stabilita’ finanziaria delle stesse.  Delle misure adottate e’ data comunicazione all’autorita’ di vigilanza  dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.


  4.  L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinche’ le  imprese  di  assicurazione  che  svolgono  attivita’ in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un  margine  di solvibilita’ sufficiente, avuto riguardo anche a tali attivita’    e    di   riserve   tecniche   adeguate   agli   impegni complessivamente assunti.


Art. 193.
Imprese di assicurazione di altri Stati membri


  1.  Le  imprese  di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati  membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorita’ dello  Stato membro d’origine anche per l’attivita’ svolta, in regime di  stabilimento  od in regime di liberta’ di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.


  2.  Fermo  quanto disposto al comma 1, l’ISVAP, qualora accerti che l’impresa  di  assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana  che  e’ tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.


  3.  Qualora  l’impresa  non  si  conformi  alle norme di legge e di attuazione,  l’ISVAP  ne informa l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro   di   origine,  chiedendo  che  vengano  adottate  le  misure necessarie a far cessare le violazioni.


  4.   Quando   manchino   o  risultino  inadeguati  i  provvedimenti dell’autorita’  dello  Stato  di  origine,  quando  le  irregolarita’ commesse  possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza  per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi  diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP puo’ adottare nei confronti   dell’impresa  di  assicurazione,  dopo  averne  informato l’autorita’  di  vigilanza  dello  Stato membro di origine, le misure necessarie,  compreso  il  divieto  di  stipulare  nuovi contratti in regime  di  stabilimento  o di liberta’ di prestazione di servizi con
gli effetti di cui all’articolo 167.


  5.  Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione operi  attraverso  una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni  della  legge  italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.


  6.  Le  misure  che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attivita’ in regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione di   servizi   sono   notificate   all’impresa   interessata.   Nelle comunicazioni  con  l’ISVAP  l’impresa  di assicurazione fa uso della lingua italiana.


  7.  Delle  misure  adottate  l’ISVAP  ordina  la  menzione, a spese dell’impresa  di  assicurazione,  su  quotidiani  o  attraverso altri sistemi  di pubblicita’ individuati nel provvedimento, per il periodo di  tempo  ritenuto  necessario.  Dei  provvedimenti adottati l’ISVAP informa l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine.


Art. 194.
Imprese di assicurazione di Stati terzi


  1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale  in  Stati  terzi  sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP per l’attivita’ svolta nel territorio della Repubblica.


Art. 195.
Imprese di riassicurazione


  1.  Le  imprese  di  riassicurazione  che  hanno la sede legale nel territorio  della  Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia  per  l’attivita’  esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime  di  prestazione  di  servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.


  2.  Nei  confronti delle imprese di cui al comma 1 l’ISVAP esercita le  funzioni  di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica  della  situazione  patrimoniale e finanziaria dell’impresa, con  particolare  riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in  rapporto all’insieme dell’attivita’ svolta ed alla disponibilita’ di attivi congrui ai fini dell’integrale copertura delle stesse.


  3.   Le   medesime   disposizioni   si   applicano,   limitatamente all’attivita’  esercitata  nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie  di  imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.


Art. 196.
Modificazioni statutarie


  1.  L’ISVAP  approva,  nel  rispetto  della procedura stabilita con regolamento,   le   modificazioni  degli  statuti  delle  imprese  di assicurazione  e  di  riassicurazione  quando non contrastino con una sana e prudente gestione.


  2. Non si puo’ dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’approvazione prevista dal comma 1.


Art. 197.
Vigilanza sull’attuazione del programma di attivita’


  1.  Per  i  primi  tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede legale  nel  territorio  della  Repubblica  e’  tenuta  a  presentare all’ISVAP   una  relazione  semestrale  relativa  all’esecuzione  del programma di attivita’.


  2.  Qualora  dalla  relazione  risulti  un  grave  squilibrio nella situazione  finanziaria dell’impresa, l’ISVAP puo’ adottare le misure necessarie   per   il   rispetto  del  programma  e  per  ristabilire l’equilibrio della gestione.


  3.  L’impresa  comunica  all’ISVAP  ogni  variazione  apportata  al programma  di  attivita’,  nonche’  ogni variazione intervenuta nelle persone  che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo  e  nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell’impresa  di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di  attivita’  sono sottoposte all’approvazione dell’ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.


  4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,  anche  alle  sedi  secondarie, stabilite nel territorio della  Repubblica,  di imprese di assicurazione aventi la sede legale in  Stati  terzi,  ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.


Capo III
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese diassicurazione e di riassicurazione


Art. 198.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane


  1.   Il   trasferimento,   parziale   o   totale,  del  portafoglio dell’impresa  di  assicurazione  con sede legale nel territorio della Repubblica  e’  sottoposto,  a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva   dell’ISVAP,   secondo   la   procedura   stabilita   con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.


  2.  Se  il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione che  ha sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica che  l’impresa  cessionaria  disponga  dell’autorizzazione necessaria all’esercizio delle attivita’ trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e  del  margine  di  solvibilita’  richiesto.  Quando  il portafoglio comprende  obbligazioni  e  rischi assunti al di fuori del territorio della  Repubblica, l’ISVAP verifica inoltre che l’impresa soddisfi le condizioni   previste   per  l’accesso  all’attivita’  in  regime  di stabilimento   o   di  prestazione  di  servizi  nello  Stato  membro dell’impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi  secondarie  situate  in  altri  Stati  membri, e’ necessario il parere  favorevole  delle  autorita’  di vigilanza interessate. Se il trasferimento  comprende contratti stipulati in altri Stati membri in liberta’  di prestazione di servizi, e’ altresi’ necessario il parere favorevole   delle   autorita’   di   vigilanza  degli  Stati  membri dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.


  3.  Se  il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione che  ha  la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui  il  portafoglio  sia  trasferito  ad  una  sede secondaria della medesima   impresa  stabilita  in  Italia,  spetta  all’autorita’  di vigilanza  dello  Stato  membro  dell’impresa  cessionaria  attestare all’ISVAP   che   la  medesima  e’  autorizzata  all’esercizio  delle attivita’ trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attivita’  a  copertura  delle  riserve  tecniche  e  del  margine di solvibilita’   richiesto.  L’ISVAP  verifica,  nel  caso  in  cui  il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato  membro, che l’impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l’accesso  in  regime  di  liberta’  di prestazione  di  servizi per l’attivita’  esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.


  4.  Se  le  autorita’  di  vigilanza  di  cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano  entro  novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte   dell’ISVAP,   si  considera  che  esse  abbiano  dato  parere favorevole.


  5.  Il  portafoglio  puo’  essere  trasferito  anche  ad imprese di assicurazione  che  hanno  la  sede  legale  in  uno  Stato  terzo  a condizione che:
    a) l’impresa   cessionaria  sia  autorizzata  ad  esercitare  nel territorio  della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita’ ad essa trasferite;
    b) il   trasferimento   sia   limitato   ai  contratti  stipulati dall’impresa  cedente  nel  territorio  della Repubblica in regime di stabilimento;
    c) il   portafoglio   sia   attribuito   alla   sede   secondaria dell’impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
    d) la  sede  secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle  attivita’  a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto.
  Puo’  essere  trasferito  ad  imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito  da  contratti  stipulati,  in regime di stabilimento o di liberta’  di  prestazione  di  servizi,  nello  Stato terzo in cui e’ situata la sede legale dell’impresa cessionaria.
  Non  puo’  essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede  secondaria dell’impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.


  6. Se il trasferimento e’ effettuato ad un’impresa di assicurazione con  sede  legale  nel territorio della Repubblica o ad un’impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria  situata  nel  territorio  della Repubblica, esso comporta altresi’  l’applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell’articolo 2112 del codice civile.


Art. 199.
Trasferimento  del  portafoglio  di imprese di assicurazione di altri Stati membri


  1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio  della Repubblica comunica senza indugio all’ISVAP di aver richiesto  alla  propria  autorita’  di vigilanza l’autorizzazione al trasferimento  del  portafoglio  dei  contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in liberta’ di prestazione di servizi. 


  2.  Se  il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione con  sede  legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP da’ il suo assenso  all’autorita’  di  vigilanza dello Stato membro dell’impresa cedente,   dopo   aver   verificato   che  l’impresa  cessionaria  e’ autorizzata  all’esercizio  delle attivita’ trasferite e che dispone, tenuto  conto  del  trasferimento,  delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto. La medesima procedura  si  applica  se il portafoglio trasferito da un’impresa di assicurazione  di  altro Stato membro all’impresa con sede legale nel
territorio  della  Repubblica  comprende  obbligazioni  assunte al di fuori del territorio italiano.


  3. Se il portafoglio e’ trasferito ad una sede secondaria in Italia di  un’impresa  di  assicurazione  che  ha sede legale in altro Stato membro,  l’ISVAP  da’ il suo assenso all’autorita’ di vigilanza dello Stato di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
    a) l’impresa   cessionaria   soddisfa   le   condizioni   per  lo svolgimento  dell’attivita’  in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
    b) l’autorita’   di  vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine dell’impresa  cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto  conto  del  trasferimento,  delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto.


  4.  Se  il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione  che  ha  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro o ad una sua sede secondaria  stabilita  in  altro  Stato  membro,  l’ISVAP  da’ il suo assenso  all’autorita’  di  vigilanza  dello  Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
    a) l’impresa   cessionaria   soddisfa   le   condizioni   per  lo svolgimento  dell’attivita’  in  libera  prestazione  di  servizi nel territorio della Repubblica;
    b) l’autorita’   di  vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine dell’impresa  cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto  del  trasferimento,  delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto.


  5.  Se  il  portafoglio  e’  trasferito  ad una sede secondaria nel territorio  della  Repubblica di un’impresa che ha sede legale in uno Stato  terzo,  l’ISVAP  da’ il suo assenso all’autorita’ di vigilanza dello   Stato  membro  di  origine  dell’impresa  cedente  dopo  aver verificato che:
    a) la   sede   secondaria   e’  autorizzata  all’esercizio  delle attivita’ trasferite;
    b) l’autorita’ dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ha  accertato  che  l’impresa  cessionaria  dispone, tenuto conto del trasferimento,  delle  attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto.
  Non  puo’  essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.


  6.  L’ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti  emessi  dalle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.


Art. 200.
Trasferimento  del  portafoglio  di imprese di assicurazione di Stati terzi


  1.  Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria   nel   territorio   della  Repubblica  di  un’impresa  di assicurazione di uno Stato terzo e’ sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione   preventiva   dell’ISVAP,  secondo  la  procedura stabilita  con  regolamento,  con  provvedimento  da  pubblicare  nel Bollettino.


  2. Il trasferimento puo’ essere effettuato a favore di:
    a) un’impresa   avente   la  sede  legale  nel  territorio  della Repubblica   o  in  un  altro  Stato  membro,  a  condizione  che  il portafoglio  ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
    b) un’impresa  avente  la  sede  legale  in  uno  Stato  terzo, a condizione  che  il  portafoglio  ceduto  sia  trasferito ad una sede secondaria  della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.


  3.  Nel  caso  di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria soddisfa  le  condizioni  rispettivamente  previste all’articolo 198, commi  2  e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di  un’impresa  con  sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.


  4.  Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’ISVAP verifica che la sede    secondaria    dell’impresa    cessionaria   sia   autorizzata all’esercizio delle attivita’ trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento,  delle  attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del   margine   di   solvibilita’   richiesto.  Se  il  controllo  di solvibilita’,  relativo alle attivita’ esercitate in stabilimento sul territorio  della Repubblica, e’ demandato all’autorita’ di vigilanza di  un  altro  Stato  membro dove l’impresa e’ altresi’ stabilita, la verifica   compete   alla   medesima   autorita’,   che  ne  rilascia attestazione all’ISVAP.


  5.  Ai  trasferimenti  di  portafoglio  disciplinati  dal  presente articolo  si  applica  l’articolo  198,  comma  6,  sussistendone  le condizioni ivi previste.


Art. 201.
Fusione e scissione di imprese di assicurazione


  1.   L’ISVAP   autorizza,   secondo   la  procedura  stabilita  con regolamento,  le  fusioni  e  le  scissioni,  alle quali prenda parte almeno  un’impresa  di  assicurazione  con sede legale nel territorio della  Repubblica,  quando  non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si puo’ dare corso all’iscrizione nel registro delle  imprese  del  progetto  di  fusione  o  di  scissione  e della deliberazione  assembleare  che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione dell’ISVAP.


  2.  Se  la  fusione  e’  attuata  per  incorporazione, l’impresa di assicurazione  incorporante  che  ha sede legale nel territorio della Repubblica  deve  dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, delle  attivita’  a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita’  richiesto. Se la fusione da’ luogo alla costituzione di una  nuova  impresa  con sede legale nel territorio della Repubblica, l’impresa    deve    disporre    dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’  assicurativa  e dimostrare di possedere, tenuto conto della  fusione, le attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilita’ richiesto.


  3.  La  fusione  e’  autorizzata  dall’ISVAP  con  provvedimento da pubblicare  nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l’autorizzazione  sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l’autorizzazione  non  puo’  essere  data  se  non dopo che sia stato acquisito  il  parere favorevole delle autorita’ di vigilanza di tali Stati.


  4.  Se  la  fusione  da’  luogo all’incorporazione di un’impresa di assicurazione  con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica in un’impresa  con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di  una  nuova  impresa  con  sede  legale  in un altro Stato membro, l’ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:
    a) l’impresa  incorporante,  o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa  le  condizioni relative all’accesso all’attivita’ in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
    b) l’impresa  incorporante  o  la  nuova impresa di assicurazione dispongono  delle  attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto, tenuto conto della fusione.
  Il provvedimento dell’ISVAP e’ pubblicato nel Bollettino.


  5.  Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una  scissione,  si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.


  6.  Per  quanto  applicabili,  le  disposizioni  dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.


Art. 202.
Trasferimento del portafoglio; fusione e scissione di imprese di riassicurazione


  1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione con  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica  e  la medesima operazione  effettuata  dalla  sede secondaria di un’impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a  cura  della  cedente,  all’autorizzazione  preventiva  dell’ISVAP, secondo  la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare   nel   Bollettino.   L’ISVAP   verifica   che   l’impresa cessionaria,  qualora  stabilita  nel  territorio  della  Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attivita’ a  copertura  delle  riserve  tecniche  e del margine di solvibilita’ richiesto.


  2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali  prenda  parte  almeno  un’impresa  di riassicurazione con sede legale  nel  territorio  della  Repubblica, e’ autorizzata secondo le disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata    la   corrispondente   disciplina   delle   imprese   di riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.


Capo IV
Cooperazione con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri ecomunicazioni alla Commissione europea


Art. 203.
Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attivita’ assicurativa


  1.  L’ISVAP  consulta  in  via  preliminare le autorita’ competenti degli  altri  Stati  membri in merito al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio   dell’attivita’  richiesta  da  qualsiasi  impresa  di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
    a) sia  controllata da un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
    b) sia  controllata  da un’impresa che controlla un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
    c) sia  controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla  un’impresa  di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.


  2.  L’ISVAP,  altresi’,  consulta  in  via preliminare le autorita’ competenti  degli  altri  Stati  membri preposte alla vigilanza degli enti  creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione  ad  un’impresa  di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
    a) sia  controllata  da una banca o da un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
    b) sia  controllata  da  un’impresa  che  controlla  una  banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
    c) sia  controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla   una   banca  o  un’impresa  di  investimento  autorizzata nell’Unione europea.


  3.  L’ISVAP  scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita’ competenti   rilevanti   ai   sensi   delle   rilevanti  disposizioni dell’ordinamento  comunitario  sulla  vigilanza  supplementare  delle imprese  appartenenti  ad un conglomerato finanziario le informazioni utili  a  valutare  l’idoneita’  degli  azionisti  e la reputazione e l’esperienza  dei  soggetti  ai  quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra impresa  dello  stesso  gruppo,  anche  ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell’attivita’.


Art. 204.
Autorizzazione  relativa  all’assunzione  del controllo di imprese di assicurazione


  1.   L’ISVAP,   nei   casi   in   cui   e’   previsto  il  rilascio dell’autorizzazione   di   cui   all’articolo  68,  consulta  in  via preliminare   le   autorita’  competenti  degli  altri  Stati  membri allorche’ l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un’acquirente che, in virtu’ dell’acquisizione, diventa un’impresa madre,    come    definita    secondo   le   rilevanti   disposizioni dell’ordinamento  comunitario  sulla  vigilanza  supplementare  delle
imprese  appartenenti  ad  un  conglomerato finanziario, dell’impresa acquisita  o  ne  acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
    a) un’impresa   di  assicurazione,  una  banca  o  un’impresa  di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
    b) un’impresa   madre,   come   definita   secondo  le  rilevanti disposizioni    dell’ordinamento    comunitario    sulla    vigilanza supplementare   delle   imprese   appartenenti   ad  un  conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
    c) una  persona,  fisica  o  giuridica,  che  controlla una delle imprese di cui alla lettera a).


Art. 205.
Poteri di indagine in collaborazione con le autorita’ di altri Stati membri


  1.   L’ISVAP  puo’  svolgere  direttamente,  o  attraverso  persone appositamente  incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle  imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un  altro  Stato  membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini  dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere all’ispezione  l’ISVAP  informa  l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro  della  sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.


  2.  L’autorita’  di  vigilanza  dello  Stato  membro  d’origine  di un’impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in  regime  di  stabilimento puo’ svolgere direttamente, o attraverso persone  appositamente  incaricate,  ispezioni  nei locali della sede secondaria  da  questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile  ai  fini  dell’esercizio  della vigilanza sull’impresa stessa.
Prima  di  procedere  all’ispezione  l’autorita’ di vigilanza informa l’ISVAP,  il  quale,  ove  lo  richieda,  ha  diritto  di partecipare all’ispezione stessa.


Art. 206.
Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare


  1.  L’ISVAP  puo’  chiedere  alle  autorita’ competenti di un altro Stato  membro  di  effettuare  accertamenti  ovvero  concordare altre modalita’  per  le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare,   se   intende   acquisire   informazioni  riguardanti un’impresa  avente  sede  legale  in  un  altro  Stato membro che sia un’impresa di assicurazione controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un’impresa che sia:
    a) un’impresa  controllata dall’impresa di assicurazione soggetta a   vigilanza   supplementare   avente   sede  nel  territorio  della Repubblica;
    b) un’impresa  controllante l’impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
    c) un’impresa controllata da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione  soggetta  a  vigilanza  supplementare  avente sede nel territorio  della  Repubblica  o un’impresa comunque con quest’ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.


  2.  L’autorita’  di  vigilanza  competente di un altro Stato membro puo’  chiedere  all’ISVAP  di  procedere a verifiche ispettive presso imprese  con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica comprese nell’area  della vigilanza supplementare di competenza dell’autorita’ richiedente.  L’ISVAP procede direttamente ovvero puo’ consentire che la  verifica  sia  effettuata  dalle  autorita’  che  hanno  fatto la richiesta  ovvero  da  una societa’ di revisione iscritta all’albo di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile   iscritto  nel  registro  previsto  dalla  legge.  Qualora
l’autorita’  richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo’ prendervi parte. La verifica puo’ riguardare le seguenti imprese:
    a) imprese   di   assicurazione   controllate  o  partecipate  da un’impresa  di  assicurazione  avente  sede  legale in un altro Stato membro;
    b) imprese  controllate  o  imprese controllanti di un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
    c) imprese  controllate  da  un’impresa controllante l’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.


  3.  Gli  accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza  dei  dati  e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza supplementare.


  4.  L’ISVAP puo’ concordare con le autorita’ competenti degli Stati terzi   modalita’   per  l’ispezione  di  succursali  di  imprese  di assicurazione   e   di   riassicurazione   insediate  nei  rispettivi territori.


Art. 207.
Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare


  1.  Se  un’impresa  controllata  o  partecipata  da  un’impresa  di assicurazione  di cui all’articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro  Stato membro, l’ISVAP puo’ chiedere all’autorita’ di vigilanza dello  Stato  di  origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita’.


  2.  L’ISVAP  fornisce alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri  le  informazioni  alle medesime necessarie per verificare che gli  elementi  costitutivi  del margine di solvibilita’ di imprese di assicurazione  soggette  alla  vigilanza  dell’ISVAP,  controllate  o partecipate   da   imprese  di  assicurazione  soggette  a  vigilanza supplementare  da  parte  di  tali  autorita’, possano effettivamente essere  resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilita’ corretta di tali imprese.


Art. 208.
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi


  1. L’ISVAP informa la Commissione europea:
    a) di    ogni    autorizzazione    all’esercizio   dell’attivita’ assicurativa  rilasciata  ad  un’impresa  di  assicurazione  di nuova costituzione  che  sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
    b) di  ogni  autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese di  assicurazione  aventi  la  sede  legale  in  uno  Stato terzo, di partecipazioni  di  controllo  in  imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
  Se   l’autorizzazione   e’   stata   rilasciata  ad  un’impresa  di assicurazione  che  si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la  struttura  dei  rapporti  di controllo e’ specificamente indicata nella comunicazione che l’ISVAP invia alla Commissione europea.


  2.   L’ISVAP  informa  la  Commissione  europea  delle  difficolta’ incontrate  dalle  imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica  nell’accesso e nell’esercizio dell’attivita’ in regime di stabilimento in uno Stato terzo.


  3.  Su  decisione  della  Commissione  europea, l’ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle  condizioni  di  cui  al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi.  Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione  della  Commissione sia prorogata dal Consiglio dell’Unione europea.


  4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese  di  assicurazione  di Stati terzi, o societa’ dalle medesime controllate   ed   autorizzate  da  uno  Stato  dell’Unione  europea, costituiscano  una  impresa  di  assicurazione  e  nel  caso  in  cui acquisiscano  partecipazioni  in imprese di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.


Art. 209.
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie


  1.  L’ISVAP  comunica  alla Commissione europea le assicurazioni di cui   la  legge  italiana  dispone  l’obbligatorieta’,  indicando  le disposizioni,  legislative  e  di attuazione, vigenti per ciascuna di esse  e  specifica  le  informazioni  che e’ necessario riportare nel documento  che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.


Titolo XV
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE


Capo I
Disposizioni generali


Art. 210.
Ambito di applicazione


  1.  Per  la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che  hanno  sede  legale  nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in un’impresa  di  assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un’impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 217.


  2.  Per  la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che  hanno  sede  legale  nel territorio della Repubblica e che siano controllate   da   un’impresa   di  partecipazione  assicurativa,  da un’impresa  di  assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un’impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 218.


  3.  Per  la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che   hanno   sede  legale  in  uno  Stato  terzo,  si  applicano  le disposizioni  di  cui  all’articolo  218,  salvo che le medesime sedi siano  gia’  soggette  alla  vigilanza complessiva  di  solvibilita’ esercitata dall’autorita’ di vigilanza di un altro Stato membro.


Art. 211.
Area della vigilanza supplementare


  1.   Sono   incluse   nell’area   della   vigilanza   supplementare sull’impresa di assicurazione:
    a) le   imprese   controllate   o   partecipate  dall’impresa  di assicurazione di cui all’articolo 210;
    b) le   imprese   controllanti  o  partecipanti  nell’impresa  di assicurazione di cui all’articolo 210;
   c) le   imprese   controllate   o   partecipate   da   un’impresa controllante  o  partecipante  in  un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.


  2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la  societa’  che  esercita  il  controllo ai sensi dell’articolo 72, commi  1  e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la  societa’  che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale  di  un’altra societa’, i quali realizzano una situazione di legame   durevole  con  la  societa’  partecipata  o  che  consentono l’esercizio di un’influenza notevole in virtu’ di particolari vincoli contrattuali.  E’  altresi’  impresa partecipante l’impresa legata ad un’altra  impresa  quando  sono  sottoposte ad una direzione unitaria
ovvero  quando  gli  organi di amministrazione, direzione e controllo sono  composti  in  maggioranza dalle stesse persone. E’ in ogni caso considerata  partecipazione  il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un’impresa. Nei confronti delle imprese  di  cui  all’articolo 210, comma 3, per l’individuazione dei rapporti  di  controllo  e  di  partecipazione si fa riferimento allo stato  patrimoniale  della  sede  secondaria  redatto  secondo quanto previsto dal titolo VIII.


  3.  L’ISVAP  puo’,  in  casi eccezionali, escludere dall’area della vigilanza  supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale  in  uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento  delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all’articolo 219.


  4.  L’ISVAP  puo’,  con prudente apprezzamento, escludere dall’area della  vigilanza  supplementare  un’impresa di cui al comma 1, quando l’impresa  presenta  un  interesse  trascurabile  rispetto allo scopo della   vigilanza   supplementare  oppure  quando  e’  inopportuno  o fuorviante  considerare  la  situazione  finanziaria  di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.


Capo II
Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza


Art. 212.
Procedure di controllo interno


  1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati   e  delle  informazioni  utili  ai  fini  dell’esercizio  della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione. 


  2.  Le  imprese  di  cui  all’articolo  211, comma 1, sono tenute a fornire  alla  capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell’esercizio   della   vigilanza   supplementare   sull’impresa  di assicurazione o sul gruppo assicurativo.


Art. 213.
Vigilanza informativa


  1. Le imprese di cui all’articolo 210 trasmettono all’ISVAP, con le modalita’ ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni   utili   all’esercizio  della  vigilanza  supplementare sull’impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.


  2.  Quando  le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210 non forniscono  all’ISVAP  i dati e le informazioni richieste, l’Istituto puo’  rivolgersi  direttamente  alle  imprese incluse nell’area della vigilanza  supplementare  sull’impresa assicurativa per acquisire con le modalita’ ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni,   ferma  restando  la  cooperazione  fra  le  autorita’ prevista dall’articolo 10.


Art. 214.
Vigilanza ispettiva


  1.  Ai  fini  della  verifica  dei  dati e delle informazioni sulla vigilanza   supplementare   sull’impresa   di  assicurazione  di  cui all’articolo 210,  l’ISVAP  puo’ effettuare ispezioni, direttamente o tramite  soggetti  incaricati,  presso  le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
    a) le imprese controllate dall’impresa di assicurazione italiana;
    b) le imprese controllanti l’impresa di assicurazione italiana;
    c) le imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione   italiana  o  le  imprese  comunque  con  quest’ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.


  2.  Ai  fini  della  verifica  dei  dati e delle informazioni sulla vigilanza   supplementare   sull’impresa   di  assicurazione  di  cui all’articolo 210  nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b)  e  c),  del  comma  1,  ovvero  delle  imprese  di  assicurazione controllate  o  partecipate  dall’impresa  di assicurazione  di  cui all’articolo 210,  che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l’articolo 206.


  3.  Gli  accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza  dei  dati  e delle informazioni utili per l’esercizio della  vigilanza  supplementare  sull’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210.


Capo III
Vigilanza sulle operazioni infragruppo


Art. 215.
Operazioni infragruppo rilevanti


  1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel  territorio  della  Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede  legale in uno Stato terzo, nonche’ le sedi secondarie istituite nel  territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi sede  legale  in  altro  Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono soggette  alla  vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono  realizzate  tra  le  medesime  entita’  e  le  imprese,  di cui all’articolo 211,  comma 1, o che intercorrono con una persona fisica
che   controlla   o   detiene   una  partecipazione  nell’impresa  di assicurazione  o  in  un’impresa  inclusa  nell’area  della vigilanza supplementare.


  2.  Le  operazioni  infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
    a) i finanziamenti;
    b) le  garanzie,  gli  impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d’ordine;
    c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita’;
    d) gli investimenti;
    e) le operazioni di riassicurazione;
    f) gli accordi di ripartizione dei costi.


  3.  Le  imprese  di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione  del  rischio  e  di  controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l’accertamento, la  quantificazione,  il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L’ISVAP verifica l’idoneita’ delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.


  4. L’ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e  2  al  fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilita’ di un’impresa di assicurazione o possano arrecare  pregiudizio  agli  interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


Art. 216.
Comunicazione delle operazioni rilevanti


  1.   L’ISVAP,  avuto  riguardo  alla  tipologia  e  alla  rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformita’ all’articolo 215,   comma   4,   le   operazioni  da  assoggettare  a comunicazione  periodica  successiva,  con  cadenza almeno annuale, e quelle  da  assoggettare  ad  un  regime  di comunicazione preventiva fissando,  altresi’,  le  modalita’  e i termini per le comunicazioni stesse.


  2. Se risulta che un’operazione soggetta a comunicazione preventiva determina  gli  effetti  negativi di cui all’articolo 215, comma 3, o puo’  arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,  l’ISVAP  vieta all’impresa, con provvedimento motivato il compimento dell’operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione. 


  3.  Se  la  documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva  risulta  incompleta  o  insufficiente, l’ISVAP richiede i necessari  elementi  integrativi.  In  tale  ipotesi  il  termine  e’ interrotto  e  decorre  nuovamente  dalla  data  di  ricezione  della documentazione  integrativa.  Il termine e’ invece sospeso se l’ISVAP formula   rilievi   o  chiede  ulteriori  informazioni  in  relazione all’operazione   e   continua   a  decorrere  dalla  ricezione  della documentazione prodotta.


  4.   L’ISVAP,   qualora   accerti  che  le  operazioni  soggette  a comunicazione  periodica  successiva  o  quelle per le quali e’ stata omessa  la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti  negativi per la solvibilita’ dell’impresa di assicurazione o pregiudizio  per  gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto   a   prestazioni   assicurative,   ordina   all’impresa   di assicurazione  di  porre  in  atto  le misure idonee a rimuovere tali conseguenze  negative  o  pregiudizievoli,  assegnando  a tal fine un termine congruo.


Capo IV
Verifica della solvibilita’ corretta


Art. 217.
Solvibilita’ corretta delle imprese di assicurazione


  1.  Le  imprese  di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, calcolano   la   situazione   di  solvibilita’  corretta  secondo  le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.


  2.  Ai  fini del calcolo della situazione di solvibilita’ corretta, fatta  salva  l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni  interne  al  gruppo,  non  si  tiene  conto delle imprese controllate  ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile.


  3.  Le  imprese  di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, trasmettono   all’ISVAP,   unitamente  al  bilancio  d’esercizio,  un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita’ corretta alla data  di  chiusura  dell’esercizio  al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera b).


Art. 218.
Verifica della solvibilita’ dell’impresa controllante


  1.  Le  imprese  di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, effettuano  una verifica della solvibilita’ dell’impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.


  2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o  di  assicurazione  avente  sede legale in uno Stato terzo e’ a sua volta   controllata   da   una   o  piu’  imprese  di  partecipazione assicurativa,  di  riassicurazione,  o  di  assicurazione aventi sede legale  in  uno  Stato  terzo,  la  verifica della solvibilita’ della controllante  puo’  essere  effettuata  solo  a  livello  dell’ultima impresa   controllante   che   sia   un’impresa   di   partecipazione assicurativa,  di  riassicurazione  o  di  assicurazione  avente sede legale in uno Stato terzo.


  3. L’ISVAP puo’ richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui  al  comma  1  sia  effettuata  a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
  4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate    dall’impresa   di   partecipazione assicurativa,  dall’impresa  di  riassicurazione  o  dall’impresa  di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.


  5.  Le  imprese  di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, trasmettono  all’ISVAP,  unitamente  al  bilancio  di  esercizio,  un prospetto   dimostrativo   della  situazione  di  solvibilita’  della controllante  secondo  il  modello  di cui all’articolo 219, comma 1, lettera d).


Art. 219.
Calcolo della situazione di solvibilita’ corretta


  1. L’ISVAP disciplina con regolamento:
    a) i  metodi di calcolo della solvibilita’ corretta, i criteri di valutazione  delle  attivita’  e  delle  passivita’,  i  termini e le modalita’ delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero  dall’obbligo  di  calcolo della solvibilita’ corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
    b) il  modello  del  prospetto  dimostrativo  della situazione di solvibilita’  corretta,  i  criteri  applicativi  del  calcolo  della solvibilita’  corretta,  l’eliminazione  del doppio o plurimo computo degli   elementi   costitutivi   del   margine  di  solvibilita’,  il trattamento,  il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi   del   margine  di  solvibilita’,  l’eliminazione  della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
    c) il  trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate  aventi  sede legale nel territorio della Repubblica o in un  altro  Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie,  delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi   sede   legale   in   uno   Stato  terzo,  delle  imprese  di riassicurazione  controllate  o partecipate aventi sede legale in uno Stato  terzo  ai fini dell’inclusione nel calcolo della situazione di solvibilita’  corretta,  determinando  agli  stessi  fini gli effetti derivanti  dall’indisponibilita’  delle informazioni relativamente ad
imprese  controllate  o  partecipate  aventi  sede legale in un altro Stato;
    d) il  modello  del  prospetto  dimostrativo  della situazione di solvibilita’ della societa’ che controlla l’impresa di assicurazione, i  criteri  e  le  modalita’  di  verifica  della  solvibilita’ della medesima  societa’,  i  principi  generali,  i  metodi di calcolo, il trattamento   dell’impresa   controllante  ai  fini  del  margine  di solvibilita’  teorico  ed  i casi di esonero dall’obbligo di verifica della solvibilita’ dell’impresa controllante;
    e) le  modalita’  tecniche  per  il  calcolo  della situazione di solvibilita’  corretta,  garantendo  la  permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.


Art. 220.
Accordi per la concessione di esoneri


  1. Se un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, e’  controllata  da un’altra impresa di assicurazione o da un’impresa di  riassicurazione  o  da  un’impresa di partecipazione assicurativa aventi  sede  legale in un altro Stato membro, l’ISVAP puo’ esonerare l’impresa di cui all’articolo 210, comma 1, dall’obbligo di calcolare la  situazione  di solvibilita’ corretta, se l’Istituto ha concordato con   le   autorita’  di  vigilanza  competenti  degli  Stati  membri interessati  di  attribuire l’esercizio della vigilanza supplementare all’autorita’ di vigilanza dell’altro Stato membro.


  2. Se un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, e un’altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro  sono  controllate  dalla  stessa  impresa  di  partecipazione assicurativa,  dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa  di  assicurazione  avente  sede  legale  in uno Stato terzo, l’ISVAP   puo’   esonerare   l’impresa   di   assicurazione   di  cui all’articolo 210,  comma  2,  dall’obbligo  di effettuare la verifica della  solvibilita’  della  controllante, se l’Istituto ha concordato con  le  autorita’ degli altri Stati membri interessati di attribuire
l’esercizio  della vigilanza supplementare all’autorita’ di vigilanza dell’altro Stato membro.


Titolo XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE


Capo I
Misure di salvaguardia


Art. 221.
Violazione delle& norme sulle riserve tecniche o sulle attivita’ a copertura


  1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa, che  ha  sede  legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni  sulle  riserve  tecniche  e sulle attivita’ a copertura delle  medesime,  l’ISVAP  ne  contesta  la violazione e le ordina di conformarsi  alle  norme  violate,  assegnando un termine congruo per l’attuazione  degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la  protezione  degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


  2. L’ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo’ vietare all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica   e   successivamente  puo’  consentirne,  con  specifiche autorizzazioni,  una  disponibilita’  limitata,  comunque  informando preventivamente  le  autorita’  di vigilanza degli altri Stati membri nei  quali  l’impresa  opera.  L’ISVAP  puo’  inoltre  chiedere  alle autorita’  di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l’impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.


  3.  Se  l’impresa non ottempera nel termine assegnato all’ordine di cui al comma 1, l’ISVAP puo’:
    a) nominare  un commissario con i compiti di cui all’articolo 229 per l’eliminazione delle violazioni;
    b) vietare  l’assunzione  di  nuovi affari, per un periodo fino a sei  mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e  degli  altri  aventi  diritto  a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all’articolo 167;
    c) disporre,  avuto  riguardo  alla gravita’ della violazione, il vincolo  sui  singoli  attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita’ previste dall’articolo 224.


  4.  Il  divieto  di  assunzione  di nuovi affari e’ comunicato alle autorita’  di  vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera  ed  e’  pubblicato  nel  bollettino.  Il  provvedimento  viene revocato  prima  del  termine,  se  l’impresa  ha  eliminato  o posto completo  rimedio alla violazione contestata. La revoca e’ comunicata alle  autorita’  di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento e’ pubblicato nel bollettino.


Art. 222.
Violazione  delle  norme sul margine di solvibilita’ o sulla quota di garanzia


  1.  Qualora  l’impresa,  che  ha  sede  legale nel territorio della Repubblica,  non  disponga  del  margine di solvibilita’ nella misura necessaria,  l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la  presentazione,  entro  un termine congruo, ma non pregiudizievole per  la  protezione  degli  interessi  degli assicurati e degli altri aventi   diritto   a   prestazioni   assicurative,  di  un  piano  di risanamento.


  2.  Se il margine di solvibilita’ si riduce al di sotto della quota di  garanzia o se la quota non e’ piu’ costituita in conformita’ alle pertinenti  disposizioni  di legge o dei provvedimenti di attuazione, l’ISVAP   richiede,   ai   fini  della  successiva  approvazione,  la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a  breve  termine, nel quale sono indicate le misure che l’impresa si propone   di   adottare   per   ristabilire   la  propria  situazione
finanziaria.


  3.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e  2,  l’ISVAP puo’ vietare all’impresa  di  compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio  della  Repubblica e successivamente puo’ consentirne, con specifiche  autorizzazioni,  una  disponibilita’  limitata,  comunque informando  preventivamente  le  autorita’  di  vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera. L’ISVAP puo’ inoltre chiedere alle  autorita’  di  vigilanza  degli  altri  Stati membri, nei quali l’impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.


  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, l’ISVAP puo’ anche disporre il vincolo  sui  singoli  attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita’ previste dall’articolo 224.


  5.  Nei  confronti  dell’impresa  di  assicurazione  autorizzata ad esercitare  sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle   due   gestioni  del  margine  di  solvibilita’  nella  misura prescritta  per ciascuna delle due gestioni, l’ISVAP puo’ autorizzare il  trasferimento  di  elementi  espliciti  eccedenti  il  margine di solvibilita’  da una gestione all’altra per l’attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.


  6.  Qualora  il  piano  di  risanamento o il piano di finanziamento riguardino  una  societa’  cooperativa  e  prevedano  un  aumento  di capitale   sociale,  il  limite  individuale  di  sottoscrizione  del capitale  sociale  e’  elevato  sino  al triplo. In tal caso, ai fini dell’iscrizione   nel  registro  delle  imprese  della  deliberazione assembleare  di aumento del capitale sociale, la societa’ cooperativa e’ tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall’ISVAP.


Art. 223.
Misure   di   intervento  a  tutela  della  solvibilita’  prospettica dell’impresa di assicurazione


  1.  Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti degli   assicurati   e  degli  altri  aventi  diritto  a  prestazioni assicurative  siano  a  rischio  per effetto del deterioramento della posizione  finanziaria  dell’impresa  di  assicurazione, l’ISVAP puo’ imporre,  al  fine  di  garantire  che  l’impresa  sia  in  grado  di soddisfare   i  requisiti  di  solvibilita’  nel  breve  periodo,  la costituzione  di  un margine di solvibilita’ piu’ elevato, rispetto a quello  risultante  dall’ultimo  bilancio approvato, tenuto conto del  piano  di risanamento finanziario predisposto dall’impresa e riferito ai tre esercizi successivi.


  2.  L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano,  in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano  di  risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno  stato  patrimoniale  ed  un  conto  economico per ciascuno degli esercizi  considerati,  le  previsioni  relative alla raccolta premi, agli  oneri  per  sinistri  liquidati  e  riservati  ed alle spese di gestione,  la  prevedibile  situazione  di tesoreria, una esposizione relativa  ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilita’  e  delle  riserve  tecniche  ed  una  esposizione della politica  di  riassicurazione  nel  suo  complesso  e  delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.


  3.  L’ISVAP,  valutata la situazione dell’impresa di assicurazione, puo’  ridurre  il  valore  di  tutti  gli  elementi che rientrano nel margine  di  solvibilita’  disponibile  e  cio’ anche nel caso in cui abbiano  subito  una  significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.


  4.  In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualita’ dei contratti di riassicurazione rispetto all’esercizio precedente ovvero nel  caso  in  cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento  del  rischio  o  prevedano un trasferimento di modesta entita’,   l’ISVAP   puo’  diminuire  il  coefficiente  di  riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilita’ richiesto.


  5.  L’ISVAP  non rilascia attestazioni di solvibilita’ dell’impresa di  assicurazione,  alla  quale  ha richiesto il piano di risanamento finanziario,  fino  a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli  altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative  siano  a rischio.


Art. 224.
Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita’ patrimoniali


  1.  Quando  il  vincolo riguardi beni immobili, l’ISVAP ordina alla conservatoria  dei  registri  immobiliari  l’iscrizione di ipoteca, a favore  dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari  di  godimento  dell’impresa  che  sono  localizzati  nel territorio della Repubblica.


  2.  L’ISVAP  puo’  ordinare l’apposizione del vincolo su ogni altro attivo,  diverso  da  quelli  di cui al comma 1, nelle forme previste dalla  legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorita’ ed i soggetti  cui  compete  l’esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento  degli  atti  e  delle  operazioni  necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall’ISVAP. 


  3.  Dei provvedimenti adottati e’ data comunicazione alle autorita’ di  vigilanza  degli  altri  Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni.


Art. 225.
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione


  1.  In  caso  di  revoca  parziale dell’autorizzazione l’ISVAP, per salvaguardare  gli  interessi  degli  assicurati e degli altri aventi diritto  a prestazioni assicurative e dei lavoratori dipendenti, puo’ vietare  all’impresa  che  ha sede nel territorio della Repubblica di compiere   atti   di  disposizione  sui  propri  beni,  qualora  tale provvedimento  non  sia gia’ stato adottato per il caso di violazione delle  norme sulle riserve tecniche, sulle attivita’ a copertura, sul margine di solvibilita’ richiesto o sulla quota di garanzia.


  2.  L’ISVAP  puo’  altresi’  disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti  nel  registro  a  copertura  delle  riserve tecniche con le modalita’ previste dall’articolo 224.


  3.  Dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi del commi 1 e 2 e’ data comunicazione  alle  autorita’  di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita’ puo’ essere    richiesto   di   adottare   misure   analoghe,   cooperando nell’adozione  di  ogni provvedimento  idoneo  a  salvaguardare  gli  interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


Art. 226.
Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi


  1.  L’ISVAP  vieta  alle  imprese  di assicurazione, che hanno sede legale  in  altri  Stati  membri  e  che operano nel territorio della Repubblica  in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica,  quando  cio’  sia richiesto dalle autorita’ di vigilanza dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che devono  costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime
autorita’,  l’ISVAP  adotta altresi’ i provvedimenti di vincolo delle singole attivita’ patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalita’ di cui all’articolo 224.


  2.  L’ISVAP  applica  le  disposizioni  di cui al presente capo nei confronti  delle  imprese  di  assicurazione che hanno sede legale in Stati  terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere   dalla   sede   secondaria  stabilita  nel  territorio  della Repubblica.


  3.  Se  la  violazione  riguarda  le  disposizioni  sul  margine di solvibilita’  ed  e’  posta  in essere da un’impresa di assicurazione extracomunitaria  che  sia  stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall’ISVAP anche  per  le  attivita’  effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli  altri  Stati  membri,  l’adozione  dei  provvedimenti  di  cui all’articolo 222 spetta all’ISVAP. Dei provvedimenti adottati e’ data
comunicazione  alle  autorita’  di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita’ puo’ essere    richiesto   di   adottare   misure   analoghe,   cooperando nell’adozione  di  ogni  provvedimento  idoneo  a  salvaguardare  gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


  4.  Nel  caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita’ per il complesso   delle   attivita’   esercitate   dalle   sedi  secondarie dell’impresa  di assicurazione  extracomunitaria  e’  sottoposto  al controllo  esclusivo  dell’autorita’  di  vigilanza di un altro Stato membro,  per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui beni  posseduti  dall’impresa  nel  territorio  della  Repubblica  la medesima autorita’ puo’ avvalersi della cooperazione dell’ISVAP.


Art. 227.
Misure in caso di situazione di solvibilita’ corretta negativa


  1.  Quando  il calcolo della situazione di solvibilita’ corretta di cui   all’articolo 217   evidenzia  un  risultato  negativo,  l’ISVAP richiede  all’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1,  di  presentare,  entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per  la  protezione  degli  interessi  degli  assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi  le  cause della deficienza ed illustri le iniziative che l’impresa  si  impegna  a  realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilita’ corretta e per garantire la solvibilita’ futura.


  2.  L’impresa  tiene  conto  di eventuali piani di risanamento o di finanziamento  a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.


  3.  L’ISVAP,  ai  fini  dell’approvazione,  puo’ indicare le misure integrative  o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilita’ corretta.


  4.  L’ISVAP,  se  valuta  gravemente  deficitaria  la situazione di  solvibilita’  corretta, richiede all’impresa di cui all’articolo 210, comma   1,  immediati   interventi  atti  a  eliminare  o  ridurre  la deficienza della situazione di solvibilita’ corretta. 


  5.  Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 222, commi 3 e 4.


  6.  Se  risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative   sulla   vigilanza   supplementare  o  se,  all’esito dell’intervento  richiesto  dall’ISVAP,  permane  una  situazione  di solvibilita’    corretta   gravemente   deficitaria   nei   confronti dell’impresa  di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.


Art. 228.
Misure   a   seguito  della  verifica  di  solvibilita’  dell’impresa controllante


  1.   L’ISVAP,   se   in   base  alla  verifica  sulla  solvibilita’ dell’impresa  controllante  di  cui  all’articolo 218, ritiene che la solvibilita’  di un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2, e’ compromessa o rischia di esserlo, richiede all’impresa di assicurazione o all’impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di  presentare  un  programma  di  intervento  atto  a  garantire  lasolvibilita’, anche futura, dell’impresa stessa.


  2.  Quando  le  condizioni  di  solvibilita’  in  capo  all’impresa controllante  non  sono  ripristinate,  ovvero  in  caso  di  mancata presentazione  o  mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l’ISVAP,  fatta  salva  l’applicazione  delle  disposizioni di cui al titolo VII, capo III, puo’:
    a) assoggettare  a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di  cui  all’articolo 215,  nonche’  le  operazioni  tra  le  imprese controllate  dall’impresa  di  assicurazione di cui all’articolo 210, comma  2, e le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l’impresa medesima da rapporti di controllo;
    b) imporre    l’accantonamento    degli   utili   che   sarebbero distribuibili  alla controllante in un’apposita riserva di patrimonio netto.


Capo II
Misure di risanamento


Art. 229.
Commissario per il compimento di singoli atti


  1.  L’ISVAP,  nel  caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge  e  dei  relativi provvedimenti di attuazione, puo’ disporre la nomina  di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell’impresa conforme a legge.


  2. Il provvedimento, in ogni caso, e’ preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e puo’ essere disposto decorso inutilmente il   termine  contestualmente  assegnato  per  far  cessare  i  fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.


  3.    Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   il   comma   1 dell’articolo 232,  i  commi  2,  3 e 4 dell’articolo 233, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.


Art. 230.
Commissario per la gestione provvisoria


  1.  L’ISVAP  puo’  disporre,  quando  ricorrono  i  presupposti per l’amministrazione  straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano ragioni  di  assoluta  urgenza,  che uno o piu’ commissari assumano i poteri  di  amministrazione dell’impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione  e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.


  2.  La  gestione  provvisoria non puo’ avere durata superiore a due mesi.  L’ISVAP  puo’  stabilire  speciali cautele e limitazioni nella gestione  dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, i commi 3, 4 e  8  dell’articolo 234,  i commi 1 e 2 dell’articolo 235, il comma 1 dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.


  3.   Qualora   durante   la   gestione  provvisoria  intervenga  lo scioglimento  degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell’articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari    straordinari   fino   all’insediamento   degli   organi straordinari. In tal caso si applica l’articolo 231, comma 4.


  4.  Al  termine  della  gestione provvisoria gli organi subentranti prendono  in  consegna  l’azienda  dai  commissari  con  le modalita’ previste dall’articolo 235, comma 1.


Art. 231.
Amministrazione straordinaria


  1.  Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, puo’  disporre  con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell’impresa quando:
    a) risultino  gravi  irregolarita’  nell’amministrazione,  ovvero gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dell’impresa;
    b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
  Lo  scioglimento  puo’  essere  richiesto  all’ISVAP  dagli  organi amministrativi  ovvero  dall’assemblea straordinaria dell’impresa con istanza  motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.


  2.  La  proposta e’ preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte  dell’ISVAP, con assegnazione all’impresa di un termine congruo per  presentare  le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.


  3.  Le  funzioni  delle  assemblee e degli organi diversi da quelli indicati  nel  comma  1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione  straordinaria,  salvo  quanto previsto dall’articolo 234, comma 7.


  4. Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive e la proposta dell’ISVAP   sono   comunicati   dai   commissari  straordinari  agli interessati,  che  ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento di cui all’articolo 235, comma 1.


  5.  L’amministrazione  straordinaria  ha la durata di un anno dalla data  di  emanazione  del  decreto  di  cui  al comma 1, salvo che il decreto  preveda  un termine piu’ breve o che l’ISVAP ne autorizzi la chiusura  anticipata. La procedura puo’ essere prorogata, su proposta dell’ISVAP,  dal  Ministro  delle attivita’ produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.


Art. 232.
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario


  1.  I  provvedimenti  e  le  procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali   o   di   qualsiasi   altra  presenza  delle  imprese  di assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri. 


  2.  L’ISVAP  informa  prontamente  le  autorita’ di vigilanza degli altri  Stati  membri  dell’avvenuta  adozione  di un provvedimento di gestione  provvisoria  o  di  amministrazione  straordinaria  e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare. 


  3.  Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno  sede  legale  in  un  altro Stato membro, producono, a seguito della   comunicazione  all’ISVAP  e  senza  necessita’  di  ulteriori adempimenti,  i  loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel  territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se  la  legge  italiana  non  preveda tali misure di risanamento o ne subordini  l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono  state  adottate  dall’autorita’  di  vigilanza dell’altro Stato membro.


Art. 233.
Organi della procedura di amministrazione straordinaria


  1.   L’ISVAP   nomina   uno  o  piu’  commissari  straordinari  per l’amministrazione   dell’impresa   ed  un  comitato  di  sorveglianza composto  da  tre a cinque componenti, il cui presidente e’ designato nell’atto di nomina.


  2.  L’ISVAP puo’ revocare o sostituire i commissari ed i componenti  del  comitato  di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento della  procedura  ed  in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.


  3.  Le  indennita’  spettanti  ai  commissari,  al presidente ed ai componenti  del comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP.
La spesa e’ a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.


  4.  Agli  organi  della  procedura  si  applicano  i  requisiti  di professionalita’  e  di  onorabilita’  stabiliti  per  i soggetti che svolgono,  rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l’impresa di assicurazione o di riassicurazione.


Art. 234.
Poteri e funzionamento degli organi straordinari


  1.  I  commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri  di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare la   situazione   aziendale,   a  rimuovere  le  irregolarita’  e  ad amministrare  l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile,  statutarie  o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti  ai  titolari  di partecipazioni non si applicano agli atti
dei   commissari.   In  caso  di  impugnazione  delle  decisioni  dei commissari  i  soci  non possono chiedere al tribunale la sospensione dell’esecuzione   delle   decisioni   dei   commissari   soggette  ad autorizzazione  o  comunque  attuative di provvedimenti dell’ISVAP. I commissari,   nell’esercizio   delle  loro  funzioni,  sono  pubblici ufficiali.


  2.  Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce  pareri  ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall’ISVAP con regolamento.


  3.   Le   funzioni  degli  organi  straordinari  hanno  inizio  con l’insediamento ai sensi dell’articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il  passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all’articolo 236.


  4.  L’ISVAP,  in  via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato   di   sorveglianza,   puo’  stabilire  speciali  cautele  e limitazioni  nella  gestione  dell’impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l’inosservanza delle prescrizioni dell’ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non   ne   abbiano   avuto   conoscenza.  I  commissari  straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione   dell’ISVAP   per  la  realizzazione  di  piani  di risanamento  che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre societa’.


  5.  L’esercizio  dell’azione  sociale  di  responsabilita’ contro i componenti  dei  disciolti  organi  amministrativi  e  di controllo e contro  il  direttore generale, la societa’ di revisione e l’attuario revisore  spetta  ai  commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,  previa autorizzazione dell’ISVAP. Gli organi succeduti all’amministrazione    straordinaria    proseguono   le   azioni   di responsabilita’, riferendone periodicamente all’ISVAP.
  6.  I  commissari,  sentito  il  comitato  di  sorveglianza, previa autorizzazione  dell’ISVAP,  possono, nell’interesse della procedura, sostituire  la  societa’  di revisione e l’attuario da essa nominato, nonche’  l’attuario  incaricato nei rami vita e l’attuario incaricato nel  ramo  dell’assicurazione  obbligatoria  per  la  responsabilita’ civile  derivante  dalla  circolazione  dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi  soggetti  compete  soltanto  il corrispettivo per la durata residua dell’incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.  Il  nuovo  incarico  puo’ avere durata massima fino al termine
dell’amministrazione straordinaria.


  7.   I   commissari,   previa  autorizzazione  dell’ISVAP,  possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell’articolo 231, comma  3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell’organo convocato.


  8.   Quando   i  commissari  siano  piu’  d’uno,  essi  decidono  a maggioranza   dei   componenti   in   carica  ed  i  loro  poteri  di rappresentanza  sono validamente esercitati con la firma congiunta di due  di  essi. E’ consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o piu’ commissari.


  9.   Il   comitato  di  sorveglianza  delibera  a  maggioranza  dei componenti  in  carica  ed  in  caso  di  parita’ prevale il voto del presidente.


Art. 235.
Adempimenti iniziali


  1.  I  commissari  straordinari  si insediano prendendo in consegna l’azienda  dagli  organi  amministrativi  disciolti  con  un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle   operazioni  assiste  almeno  un  componente  del  comitato  di sorveglianza.


  2.  Qualora,  per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti  o  per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne,  i  commissari  provvedono  d’autorita’  ad insediarsi, con l’assistenza  di  un  notaio  e,  ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.


  3.  Il  commissario  provvisorio  di cui all’articolo 230 assume la gestione   dell’impresa   ed   esegue   le   consegne  ai  commissari straordinari secondo le modalita’ indicate nei commi 1 e 2.


  4.  Quando  il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio   dell’amministrazione   straordinaria   non   sia   stato approvato,  i  commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro   delle  imprese,  in  sostituzione  del  bilancio,  di  una relazione  sulla  situazione  patrimoniale ed economica redatta sulla base  delle informazioni disponibili. La relazione e’ accompagnata da un  rapporto  del  comitato di sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni distribuzione di utili.


Art. 236.
Adempimenti finali


  1.  I  commissari  straordinari  e  il comitato di sorveglianza, al termine    delle    loro   funzioni,   redigono   separati   rapporti sull’attivita’ svolta e li trasmettono all’ISVAP.


  2.    La    chiusura    dell’esercizio    in    corso    all’inizio dell’amministrazione  straordinaria  e’  protratta ad ogni effetto di legge  fino  al  termine  della  procedura.  I commissari redigono un progetto   di   bilancio   che   viene   presentato   all’ISVAP,  per l’approvazione,     entro     quattro     mesi     dalla     chiusura dell’amministrazione  straordinaria  e successivamente pubblicato nei modi di legge.


  3.  I  commissari,  prima  della  cessazione  delle  loro funzioni, provvedono  perche’ siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con  funzioni  di  amministrazione prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalita’ previste dall’articolo 235, comma 1.


Art. 237.
Adempimenti in materia di pubblicita’


  1.  Il  decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria    e’    pubblicato    nella   Gazzetta   Ufficiale   e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell’ISVAP, nel Bollettino.


  2.  I  provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresi’ pubblicati,  a  cura  dell’ISVAP,  mediante  estratto  nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.


  3.  Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina, i commissari  straordinari depositano l’atto di nomina per l’iscrizione nel registro delle imprese.


  4.  L’ISVAP,  qualora  sia  informato  da  un  altro  Stato  membro dell’adozione  di  un  provvedimento  di risanamento nei confronti di un’impresa  che  ha  una  succursale nel territorio della Repubblica, puo’  provvedere  alla pubblicazione della decisione con le modalita’ che  ritiene  piu’  opportune.  Nella  pubblicazione sono specificati l’autorita’  che  ha  emesso  il  provvedimento,  l’autorita’  cui e’ possibile  proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell’eventuale amministratore straordinario.


Art. 238.
Esclusivita’ delle procedure di risanamento


  1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.


  2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l’articolo  2409  del  codice civile. Se vi e’ fondato sospetto che i soggetti  con  funzioni  di amministrazione, in violazione dei propri doveri,  abbiano  compiuto  gravi  irregolarita’  nella  gestione che possano  arrecare  danno  all’impresa  ovvero  ad una o piu’ societa’ controllate,  l’organo  con  funzioni  di  controllo  o i soci che il codice  civile  abilita  a  presentare  denuncia al tribunale possono denunciare  i  fatti  all’ISVAP.  L’ISVAP  decide,  con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.


Art. 239.
Imprese   di   assicurazione   di   Stati   terzi  e  di  imprese  di  riassicurazione estere


  1.  Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo,   ha  insediato  una  sede  secondaria  nel  territorio  della Repubblica,  le  misure  di  risanamento  sono disposte nei confronti della sede italiana.


  2.  Nei  confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni  ed  assumono  i  poteri  di  amministrazione spettanti agli organi  di  amministrazione dell’impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.


  3.  Nel  caso  in  cui  l’impresa  di assicurazione abbia insediato succursali  in  altri  Stati  membri,  l’ISVAP  coordina  le  proprie funzioni  con  quelle  delle  autorita’  di  tali Stati. I commissari collaborano  con  gli  organi  designati  in  altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.


  4.  Se  un’impresa  di  riassicurazione,  che ha sede legale in uno Stato  membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel  territorio  della  Repubblica,  le  misure  di  risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.


  5.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del presente capo.


Capo III
Decadenza e revoca dell’autorizzazione


Art. 240.
Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione


  1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando:
    a) non da’ inizio all’attivita’ entro i primi dodici mesi;
    b) rinuncia espressamente all’autorizzazione;
    c) non esercita l’attivita’ per un periodo superiore a sei mesi;
    d)   trasferisce   l’intero   portafoglio  ad  altra  impresa  di assicurazione;
    e) si verifica una causa di scioglimento della societa’.
  Qualora l’impresa non abbia dato inizio all’attivita’ entro i primi dodici  mesi  ovvero  non  abbia  esercitato la stessa per un periodo superiore  a  sei  mesi,  in  presenza  di  giustificati  motivi e su richiesta   dell’impresa  interessata,  l’ISVAP  puo’  consentire  un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.


  2.  Se  l’inattivita’,  la  rinuncia o la cessazione dell’attivita’ riguardano  soltanto  alcuni  dei  rami  per  i  quali  l’impresa  di assicurazione   e’   stata   autorizzata,   la   decadenza   concerne esclusivamente tali rami.


  3. L’ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza  dall’autorizzazione  e, nel caso riguardi il complesso dei rami  esercitati, dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione. Il provvedimento e’ comunicato dall’ISVAP alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri. 


  4.  L’impresa di assicurazione limita l’attivita’ alla gestione dei contratti  in  corso  e  non  assume  nuovi  affari  a far data dalla pubblicazione   del   provvedimento   di   decadenza.   La   medesima disposizione  si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o piu’ rami di attivita’.


  5.   Le  clausole  di  tacito  rinnovo  perdono  efficacia  con  la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata  superiore  all’anno  il  contraente  puo’  recedere, mediante comunicazione  scritta  all’impresa, con effetto dalla scadenza della prima  annualita’  successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.


  6.  Se  la  decadenza  dall’autorizzazione  consegue al verificarsi delle  situazioni  di  cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l’ISVAP, quando  ricorrono le condizioni previste all’articolo 245, non adotta il  provvedimento  di decadenza e propone al Ministro delle attivita’ produttive  la  revoca  dell’autorizzazione  e la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa di assicurazione. 


  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche all’impresa  di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e’ autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l’autorita’ di vigilanza dello Stato terzo ha adottato  un provvedimento di decadenza nei confronti dell’impresa di assicurazione,  analogo provvedimento e’ adottato nei confronti della sede secondaria.


Art. 241.
Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione


  1.  L’impresa  di assicurazione informa tempestivamente l’ISVAP del verificarsi  di  una  causa  di scioglimento della societa’. L’ISVAP, verificata   la  sussistenza  dei  presupposti  per  la  liquidazione ordinaria  nei  casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con il   provvedimento  di  decadenza  dall’autorizzazione  o  con  altro  successivo,  la  nomina  dei  liquidatori  prima  dell’iscrizione nel registro  delle  imprese  degli  atti  che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa’. Non si puo’ dar corso all’iscrizione nel registro  delle  imprese  degli  atti  che deliberano o dichiarano lo
scioglimento  della  societa’  se non consti l’accertamento di cui al presente comma.


  2.  I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilita’ e di professionalita’  prescritti  con  il  regolamento del Ministro delle attivita’  produttive  di  cui  all’articolo 76.  Qualora  perdano  i relativi   requisiti,   i   liquidatori  decadono  dalla  carica.  Se l’assemblea  non  provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla  conoscenza  del  sopravvenuto  difetto  dei requisiti, l’ISVAP propone   al  Ministro  delle  attivita’  produttive  l’adozione  del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.


  3.  La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e  di  attivita’  a  copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono   all’ISVAP   il  bilancio  annuale  redatto  secondo  le disposizioni previste nel titolo VIII. L’impresa rimane soggetta alla vigilanza  dell’ISVAP  sino  alla  cancellazione  della  societa’ dal registro delle imprese.


  4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 245, se la procedura di  liquidazione  non  si  svolge  con  regolarita’ o con speditezza, l’ISVAP,  con  provvedimento pubblicato sul Bollettino, puo’ disporre la  sostituzione dei liquidatori, nonche’ dei componenti degli organi di  controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.


  5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche all’impresa  di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che  e’  autorizzata  ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati e’ limitata alla medesima sede secondaria.


Art. 242.
Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione


  1. L’autorizzazione e’ revocata quando l’impresa di assicurazione:
    a) non  si  attiene,  nell’esercizio  dell’attivita’,  ai  limiti imposti  nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attivita’;
    b) non  soddisfa  piu’  alle  condizioni di accesso all’attivita’ assicurativa;
    c) e’  gravemente  inadempiente  alle  disposizioni  del presente codice;
    d) non  ha  realizzato,  entro  i  termini  stabiliti,  le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non  ha  realizzato  entro  i  termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta  a  vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento;
    e) viene  assoggettata a liquidazione coatta ovvero e’ dichiarato lo stato di insolvenza dall’autorita’ giudiziaria.


  2.  L’autorizzazione  all’esercizio  del ramo della responsabilita’ civile  per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti,  fermo quanto previsto al comma 1, e’ altresi’ revocata nel  caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all’obbligo a contrarre, di cui all’articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica   violazione   delle   disposizioni  sulle  procedure  di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.


  3.  La  revoca puo’ riguardare tutti i rami esercitati dall’impresa di  assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5.


  4.  La  revoca  dell’autorizzazione  e’  disposta  con  decreto del Ministro  delle  attivita’  produttive, su proposta dell’ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l’impresa e’ contestualmente posta  in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l’ISVAP ne dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione.
Il  Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, puo’ tuttavia consentire che l’impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro  un  termine  perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).


  5.  Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l’impresa di assicurazione, nel   caso  di  revoca  limitata  ad  alcuni  rami,  non  osserva  le disposizioni  di  cui all’articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione  di  scioglimento  e la nomina dei liquidatori non sono iscritte  nel  registro  delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.


  6.   I   decreti  del  Ministro  delle  attivita’  produttive  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono  comunicati  dall’ISVAP  alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri.


Art. 243.
Revoca  dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo


  1.   La   revoca  dell’autorizzazione,  rilasciata  all’impresa  di assicurazione  che  ha sede legale in uno Stato terzo per l’attivita’ della  sede  secondaria nel territorio della Repubblica, e’ disposta, in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalita’ e per gli effetti di cui all’articolo 242.


  2.  La  revoca e’ altresi’ disposta quando l’autorita’ di vigilanza dello   Stato   terzo  ha  adottato  nei  confronti  dell’impresa  un provvedimento   di  revoca  dell’autorizzazione  all’esercizio  delle attivita’  assicurative  nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le   autorita’  dello  Stato  membro  che  controllano  lo  stato  di solvibilita’  dell’impresa medesima per il complesso delle operazioni da  essa effettuate nel territorio dell’Unione europea hanno adottato analogo  provvedimento  per deficienze nella costituzione del margine di  solvibilita’  e  della  quota  di garanzia. Nei casi previsti dal
presente  comma  la  revoca  e’  disposta  per  il complesso dei rami esercitati.


  3.  La  revoca puo’ altresi’ essere disposta quando le autorita’ di vigilanza  dello  Stato  nel  quale  l’impresa  ha  sede legale hanno operato  in  violazione della condizione di parita’ e reciprocita’ di trattamento  riservata  alle  imprese  di  assicurazione italiane ivi operanti,   ovvero   quando   le  medesime  autorita’  hanno  imposto restrizioni  alla  libera disponibilita’ dei beni posseduti in Italia dall’impresa   o  hanno  ostacolato  il  trasferimento  dei  capitali necessari  all’impresa  di  assicurazione  per  il  normale esercizio dell’attivita’ nel territorio della Repubblica.


  4.   L’ISVAP  puo’  tuttavia  consentire  che  l’impresa  ponga  in liquidazione   ordinaria,   entro  un  termine  perentorio,  la  sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca  e’  adottato  per  i  motivi indicati al comma precedente. Il Ministro  delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei  liquidatori  non  e’  iscritta  nel  registro  delle imprese nel termine assegnato.


Art. 244.
Decadenza  e  revoca  dell’autorizzazione  rilasciata  all’impresa di riassicurazione


  1.  La  decadenza  dall’autorizzazione  rilasciata  all’impresa  di riassicurazione  e’  disposta  nei  casi  previsti dall’articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2,  3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti    alla   corrispondente   disciplina   delle   imprese   di riassicurazione.


  2.   La   revoca   dell’autorizzazione  rilasciata  all’impresa  di riassicurazione  e’  disposta  nei  casi  previsti dall’articolo 242, comma  1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 242, commi 3,  4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.


  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche all’impresa  di  riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro  o  in  uno  Stato  terzo  e  che e’ autorizzata ad operare in stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica,  fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati e’ limitata alla medesima sede secondaria.   Quando   l’autorita’   di   vigilanza  dell’impresa  di riassicurazione    ha    disposto    la   decadenza   o   la   revoca dell’autorizzazione  all’esercizio  delle  attivita’  riassicurative, analogo   provvedimento   e’   adottato   nei  confronti  della  sede secondaria.


Capo IV
Liquidazione coatta amministrativa


Art. 245.
Liquidazione coatta amministrativa


  1.  Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, puo’   disporre,   con   decreto,   la   revoca   dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa,  anche  quando  ne  sia  in  corso  l’amministrazione straordinaria  ovvero  la  liquidazione  secondo  le norme ordinarie, qualora  le  irregolarita’ nell’amministrazione o le violazioni delle disposizioni  legislative,  amministrative  o  statutarie  ovvero  le
perdite previste siano di eccezionale gravita’. 


  2.  La  liquidazione coatta puo’ essere proposta dall’ISVAP, con il medesimo  procedimento  indicato  nel  comma  1,  anche  a seguito di istanza   motivata   degli   organi   amministrativi,  dell’assemblea straordinaria,   dei   commissari   straordinari  o  dei  liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.


  3. Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive e la proposta dell’ISVAP   sono   comunicati   dai   commissari   liquidatori  agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento. 


  4.  Dalla  data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi  amministrativi  e  di controllo, nonche’ di ogni altro organo dell’impresa  che  sia ancora in carica. Cessano altresi’ le funzioni dell’assemblea  dei  soci,  fatte  salve  le  ipotesi  previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.


  5.  La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell’ISVAP, che si avvale,  qualora  l’impresa  operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorita’ di vigilanza di tali Stati.
I  provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di  imprese  italiane  si  applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.


  6.  L’ISVAP,  qualora  sia  necessario  od  opportuno ai fini della  liquidazione,  puo’ autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.


  7.  Le  imprese  di  assicurazione  non  sono  soggette a procedure concorsuali  diverse  dalla  liquidazione coatta prevista dalle norme del   presente   capo.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.


Art. 246.
Organi della procedura


  1.  L’ISVAP nomina uno o piu’ commissari liquidatori ed un comitato di   sorveglianza  composto  da  tre  a  cinque  componenti,  il  cui presidente  e’  designato  nell’atto  di  nomina.  I liquidatori e il comitato  di  sorveglianza  sono  nominati  per un periodo triennale, rinnovabile  senza  limiti  di  tempo  tenuto  conto  dei risultati e dell’operato degli organi della procedura.


  2.  L’ISVAP puo’ revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.


  3.  Le  indennita’  spettanti  ai  commissari  ed ai componenti del comitato  di  sorveglianza  sono  determinate  dall’ISVAP  in base ai criteri  da  esso  stabiliti.  La  spesa  e’  a  carico  dell’impresa sottoposta alla procedura.


  4.  Agli  organi  della  procedura  si  applicano  i  requisiti  di professionalita’  e  di  onorabilita’  stabiliti  per  i soggetti che svolgono,  rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l’impresa di assicurazione o di riassicurazione.


Art. 247.
Adempimenti in materia di pubblicita’


  1.  I  provvedimenti  di  liquidazione  coatta  amministrativa sono pubblicati   a  cura  dell’ISVAP  nella  Gazzetta  Ufficiale  e,  per estratto,   nella  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  europea  e  sono altresi’ riprodotti nel Bollettino.


  2. L’ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di  libera  prestazione di servizi, dall’autorita’ di vigilanza dello Stato  membro  di  origine,  puo’  disporre  la  pubblicazione  della decisione  secondo  le  modalita’  che  ritiene piu’ opportune. Nella pubblicazione  e’  indicata  l’autorita’  di vigilanza competente, la legislazione   dello   Stato  membro  che  trova applicazione  e  il nominativo  del  liquidatore.  La  pubblicazione e’ redatta in lingua italiana.  I  provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese
di  altri  Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza  ulteriori  formalita’,  nell’ordinamento  italiano  secondo la normativa dello Stato di origine.


  3.  Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina  i commissari  depositano  in  copia l’atto di nomina degli organi della liquidazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.


Art. 248.
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza


  1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale,  su  richiesta  di uno o piu’ creditori ovvero su istanza del pubblico  ministero  o  d’ufficio, sentito l’ISVAP e i rappresentanti legali  dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera   di   consiglio.   Quando   l’impresa   sia   sottoposta   ad amministrazione  straordinaria,  il  tribunale  dichiara l’insolvenza anche  su  ricorso  dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi,  l’ISVAP  e  i cessati rappresentanti legali. Si applicano le
disposizioni   dell’articolo  195,  primo,  secondo  periodo,  terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare. 


  2.  Se  un’impresa  si  trova  in  stato  di  insolvenza al momento dell’emanazione    del    provvedimento    di   liquidazione   coatta amministrativa  e  l’insolvenza  non e’ stata dichiarata ai sensi del comma  1,  il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede legale, su  ricorso  dei  commissari  liquidatori  o  su istanza del pubblico ministero  o  d’ufficio,  sentiti  l’ISVAP,  i cessati rappresentanti legali  dell’impresa  e  i commissari se nominati, accerta tale stato con  sentenza  in  camera  di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo  195,  terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.


  3.  Nel  caso dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato   d’insolvenza  si  manifesta,  oltre  che  nei  modi  indicati nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione  di  notevole,  evidente  e  non transitoria insufficienza delle  attivita’  patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.


  4.  La  dichiarazione  giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell’articolo 203 della legge fallimentare.


Art. 249.
Effetti  nei  confronti  dell’impresa,  dei  creditori e sui rapporti giuridici preesistenti


  1.  Dalla  data  di  emanazione  del  provvedimento  che dispone la liquidazione  coatta  nei  confronti  dell’impresa  non  puo’  essere promossa  o  proseguita alcuna azione ne’, per qualsiasi titolo, puo’ essere  parimenti  promosso  o  proseguito  alcun  atto di esecuzione forzata  o  cautelare.  Per  le  azioni  civili  di  qualsiasi natura derivanti   dalla   liquidazione   e’  competente  esclusivamente  il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale.
  2.  Dalla  data  del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti  previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare.


Art. 250.
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori


  1.   I   commissari  liquidatori  hanno  la  rappresentanza  legale dell’impresa,   esercitano  tutte  le  azioni  ad  essa  spettanti  e procedono   alle   operazioni   di  accertamento  del  passivo  e  di liquidazione  dell’attivo.  I  commissari,  nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.


  2.  Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle  disposizioni  previste nel regolamento adottato dall’ISVAP. Il comitato  di sorveglianza vigila sulla regolarita’ della liquidazione e,  a tal fine, periodicamente verifica l’adeguatezza delle procedure amministrative  attuate  dai  commissari  e svolge accertamenti sugli atti  della  liquidazione  con  particolare  riguardo  ai rapporti di natura patrimoniale.


  3.  L’ISVAP,  in  via generale con regolamento o in via particolare con  istruzioni specifiche, puo’ emanare direttive per lo svolgimento della  procedura  e  puo’  stabilire  che  per  talune  categorie  di operazioni  o  di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere  del  comitato  di  sorveglianza e l’autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente   responsabili   dell’inosservanza  delle  prescrizioni dell’ISVAP.  Esse  sono  comunque  inopponibili  ai  terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.


  4.  I  commissari presentano semestralmente all’ISVAP una relazione tecnica  sulla  situazione  contabile  e  patrimoniale dell’impresa e sull’andamento  della  liquidazione,  accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP fornisce alle autorita’ degli altri Stati  membri  le  informazioni che siano richieste sullo svolgimento della  procedura  di liquidazione dell’impresa rispetto alla quale e’ l’autorita’  competente.  I  commissari  informano  periodicamente  i creditori,   secondo   le   modalita’   stabilite   dall’ISVAP,   con regolamento, sull’andamento della liquidazione.


  5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ e dell’azione dei   creditori  sociali  contro  i  componenti  dei  cessati  organi amministrativi  e  di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro  la  societa’  di  revisione  e  l’attuario  revisore, nonche’ dell’azione  del  creditore  sociale  contro la societa’ o l’ente che esercita   l’attivita’   di  direzione  e  coordinamento,  spetta  ai commissari,    sentito    il   comitato   di   sorveglianza,   previa
autorizzazione dell’ISVAP.


  6.  Ai  commissari  liquidatori  e  al  comitato di sorveglianza si applica l’articolo 234, commi 8 e 9.


  7.  I  commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP e con il parere favorevole  del  comitato  di  sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello  svolgimento  delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata  dal  Ministro delle attivita’ produttive, ovvero da terzi, ma  sotto  la  propria  responsabilita’,  con  oneri  a  carico della liquidazione.    In    casi   eccezionali,   i   commissari,   previa autorizzazione  dell’ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.


Art. 251.
Adempimenti iniziali


  1.  I  commissari  liquidatori  si  insediano prendendo in consegna l’azienda  dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una  situazione  dei  conti  e  formano l’inventario. Alle operazioni assiste  almeno  un  componente  del  comitato di sorveglianza e puo’ essere presente un rappresentante dell’ISVAP. 


  2. Si applica l’articolo 235, commi 2 e 4.


Art. 252.
Accertamento del passivo


  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a   credito   di   ciascuno   secondo  le  scritture  e  i  documenti dell’impresa.  La  comunicazione  s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.


  2.  La  comunicazione e’ effettuata all’ultimo indirizzo risultante agli  atti  dell’impresa. E’ onere del creditore interessato, in caso di  variazione,  informare  senza indugio i commissari. Nei confronti dei   creditori  irreperibili,  o  per  i  quali  non  vi  sia  prova dell’avvenuta  ricezione  all’ultimo   indirizzo  risultante agli atti dell’impresa,  la  comunicazione  e’ effettuata presso la cancelleria del  tribunale  del  luogo  dove  ha  sede  legale l’impresa mediante inserimento  nel  fascicolo relativo al deposito dello stato passivo.
In  tal  caso  la  comunicazione  puo’  essere  redatta  in  un unico documento.


  3.  L’informazione  iniziale  ai  creditori  che hanno la residenza abituale,  il  domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla  Repubblica,  comprese  le  pubbliche  amministrazioni  di tali Stati, avviene con le modalita’ indicate all’articolo 253.


  4. L’ISVAP puo’ stabilire ulteriori forme di pubblicita’ allo scopo di  rendere  nota  la scadenza dei termini per la presentazione delle domande  di  insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.


  5.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  raccomandata, i creditori  possono  presentare  o  inviare, mediante raccomandata con avviso  di  ricevimento,  i  loro  reclami ai commissari, allegando i documenti   giustificativi.   Negli  stessi  termini  e  modalita’  i creditori  che  hanno  la  residenza abituale, il domicilio o la sede legale   in   un   altro   Stato   membro,   comprese   le  pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.


  6.  Entro  novanta  giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  i creditori che non abbiano ricevuto  la  comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai  commissari,  mediante  raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento  dei  propri  crediti,  presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entita’ dei propri diritti. Con le stesse  modalita’  e  termini,  salvo  che  l’ammissione  non avvenga d’ufficio,  i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o  la  sede  legale  in  un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni,   inviano   ai   commissari   copia   dei  documenti giustificativi  di  cui  sono  in  possesso  e indicano la natura del
credito,  la  data  in cui e’ sorto e il relativo importo. I medesimi creditori  segnalano,  inoltre,  se  diversi dagli assicurati e dagli altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,  gli  eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.


  7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e  non  oltre  i  novanta  giorni  successivi,  presentano  all’ISVAP l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone  i diritti e l’ordine di prelazione, e l’elenco di coloro cui  e’ stato negato il riconoscimento delle pretese. E’ accordato ai creditori,   persone   fisiche  o  giuridiche,  che  hanno  residenza abituale,  domicilio  o  la  sede  legale  in  un altro Stato membro, incluse  le  pubbliche  amministrazioni,  lo  stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.


  8.   Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  7  i  commissari depositano,   dopo   averne   data   comunicazione  all’ISVAP,  nella cancelleria  del  tribunale del luogo ove l’impresa ha sede legale, a disposizione  degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con  l’indicazione  delle  somme riconosciute e di coloro ai quali e’ stato negato il riconoscimento delle pretese.


  9.  Successivamente i commissari, con le stesse modalita’ di cui al comma  1,  comunicano senza indugio a coloro ai quali e’ stato negato in  tutto  o  in  parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa  nei  loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo e’ dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.   10.  Espletati  gli  adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.


Art. 253.
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri


  1.  All’apertura  della  procedura  di  liquidazione  i  commissari informano   per   iscritto   mediante   raccomandata  con  avviso  di ricevimento,  senza  indugio  e individualmente, i creditori noti che hanno  la  residenza  abituale,  il  domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.


  2.  L’avviso  indica  i  termini  da  rispettare  per  ottenere  il  riconoscimento  del  credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti  dal  loro  mancato  rispetto,  i  soggetti  legittimati  a ricevere   la   richiesta  di  insinuazione  dei  crediti,  ove  tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalita’ di presentazione dei reclami  previsti  dall’articolo  252,  comma  5, e delle opposizioni previste  dall’articolo 254, comma 1. L’avviso indica, inoltre, che i
creditori  privilegiati  o  assistiti  da  una  garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica,  altresi’, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare  la  data  dalla  quale i contratti cessano di produrre i loro  effetti,  nonche’  i  diritti  e  gli  obblighi dell’assicurato rispetto al contratto medesimo.


  3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana  e  recano  un’intestazione  in  tutte  le  lingue ufficiali dell’Unione  europea  volta  a  chiarire  la  natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.


  4.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma 1 i termini indicati dagli articoli 252,  comma  5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato  nell’articolo  252,  comma  6,  decorre dalla pubblicazione nella  Gazzetta  ufficiale dell’Unione europea prevista dall’articolo 247, comma 1.


  5. L’ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l’informazione dei creditori.


Art. 254.
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi


  1.  Possono  proporre  opposizione  allo stato passivo, i creditori esclusi  o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.


  2.  L’opposizione e’ disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.


Art. 255.
Appello


  1.  Contro  la  sentenza  del  tribunale  che decide sulle cause di opposizione puo’ essere proposto appello, anche dai commissari, entro il  termine  di  quindici  giorni  dalla  data di notificazione della stessa,  osservandosi  per  il  giudizio  di  appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.


Art. 256.
Insinuazioni tardive


  1.  Dopo  il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti  tutti  i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui  beni  in  possesso  dell’impresa,  che  non  abbiano ricevuto la comunicazione  ai  sensi  dell’articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi  nello  stato  passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti  secondo  quanto  previsto  dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.


  2.  Tali  soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda,  salvo  che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell’articolo 260, comma 5.


Art. 257.
Liquidazione dell’attivo


  1.  I  commissari  hanno  tutti  i poteri occorrenti per realizzare l’attivo,  salve  le  limitazioni stabilite dall’autorita’ che vigila sulla  liquidazione.  Per  gli  atti  previsti dall’articolo 35 della legge  fallimentare,  in  deroga a quanto disposto dall’articolo 206, secondo    comma,   della   medesima,   i   commissari   acquisiscono preventivamente  il  parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel  rispetto  delle  direttive  che sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.


  2.   I  commissari,  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di sorveglianza  e  previa  autorizzazione dell’ISVAP, possono cedere le attivita’  e le passivita’, l’azienda, rami d’azienda, nonche’ beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo’ avvenire in  qualsiasi  stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passivita’ risultanti dall’atto di cessione.


  3.  I  commissari  possono  trasferire  il  portafoglio,  nella sua totalita’  o  per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di  scioglimento  dei  contratti  di  assicurazione  ceduti, ad altra impresa  che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione  approvata  dall’ISVAP  e  pubblicata  nel  Bollettino. I rischi  sono  assunti  dall’impresa  cessionaria  alla  scadenza  del termine di sessanta giorni.


  4.  Per  tutto  il  periodo  di  tempo  relativo  ai premi pagati i contratti  di  assicurazione  in  corso non possono essere disdettati dall’impresa cessionaria a pena di nullita’ della disdetta


  5.  Anche  ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto,  i  commissari  possono  contrarre  mutui,  effettuare altre operazioni  finanziarie  passive  e  costituire in garanzia attivita’ aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP.


Art. 258.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione


  1.  Gli  attivi  a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei  rami  danni,  che  alla  data  del provvedimento di liquidazione coatta  risultano  iscritti nell’apposito registro, sono riservati in via  prioritaria  al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.


  2.  Dalla  pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica  all’impresa  se  anteriore,  la  composizione  degli attivi indicati  nel  registro  ed  il  registro medesimo non possono essere modificati  dai  commissari,  ad  eccezione  della correzione di meri errori  materiali,  senza  l’autorizzazione  dell’ISVAP. I commissari includono  nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilita’, i proventi  finanziari  maturati  sugli  attivi,  nonche’ l’importo dei
premi   incassati   nel   periodo   compreso   fra  l’apertura  della liquidazione  e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di  trasferimento  del  portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso.  Se  il ricavato della liquidazione degli attivi e’ inferiore alla  valutazione  indicata  nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all’ISVAP.


  3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano  con  priorita’  rispetto  agli  altri titolari di crediti sorti  anteriormente  al  provvedimento  di  liquidazione,  ancorche’ assistiti da privilegio o ipoteca:
    a) gli  aventi  diritto  ai  capitali  o  indennizzi  per polizze scadute  o  sinistrate  entro  il sessantesimo giorno successivo alla data  di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
    b) i   titolari   di   crediti   derivanti   da   operazioni   di capitalizzazione;
    c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
    d) i  titolari  dei  contratti  in  corso  alla  data di cui alla lettera a), in proporzione dell’ammontare delle riserve matematiche;
    e) i  titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve   matematiche,  proporzionalmente  alla  frazione  di  premio corrispondente  al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i  crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).


  4.  Sugli  attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si  soddisfano, con priorita’ rispetto agli altri titolari di crediti sorti  anteriormente  al  provvedimento  di  liquidazione,  ancorche’ assistiti da privilegio o ipoteca:
    a) gli  aventi  diritto  a  capitali  o  indennizzi  per sinistri verificatisi  entro  il  sessantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
    b) i  titolari  dei  contratti  in  corso  alla  data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio  non  ancora  corso.  Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche  dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i  crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).


  5.  Se  gli  attivi  a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti  di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti risultano  insufficienti  per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma  4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.


  6.  Al  pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle  attivita’  di  ogni specie ancorche’ assistite da privilegio o ipoteca.


Art. 259.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione


  1.  In  caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l’articolo 1930 del codice civile. 


  2.  In  caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore  o  del  riassicurato  si  applica l’articolo 1931 del codice civile.


Art. 260.
Ripartizione dell’attivo


  1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 111   della   legge   fallimentare,   alla  ripartizione  dell’attivo liquidato.  Le  indennita’  e  i rimborsi spettanti agli organi della procedura  di  amministrazione  straordinaria  e  ai commissari della gestione  provvisoria  che  abbiano  preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.


  2.  I  commissari,  sentito  il  comitato  di sorveglianza e previa autorizzazione  dell’ISVAP,  possono  distribuire  acconti o eseguire riparti  parziali,  sia  a  favore  di tutti gli aventi diritto sia a favore  di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita’ e accertate tutte le passivita’.


  3.  Nell’effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di  creditori  o  di  altri  interessati  per  le quali non sia stata definita  l’ammissione  allo  stato  passivo,  accantonano  le  somme corrispondenti  ai  riparti  non  effettuati  a favore di ciascuno di detti  soggetti,  al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento   dei   diritti  o,  in  caso  contrario,  della  loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.


  4.  Nei  casi  previsti  dal  comma  3, i commissari, con il parere  favorevole  del  comitato  di  sorveglianza  e  previa autorizzazione dell’ISVAP,  possono  acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.


  5.  La  presentazione  oltre  i termini dei reclami e delle domande previste  dall’articolo  252,  commi  5  e 6, fa concorrere solo agli eventuali  riparti  successivi,  nei  limiti  in  cui le pretese sono accolte  dai  commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.


  6.  Coloro  che  hanno  proposto  insinuazione  tardiva,  ai  sensi dell’articolo  256,  concorrono  solo  ai  riparti  eseguiti  dopo la presentazione del ricorso.


Art. 261.
Adempimenti finali


  1.  Liquidato  l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i commissari  sottopongono  il  bilancio  finale  di  liquidazione,  il rendiconto  finanziario  e  il  piano di riparto, accompagnati da una relazione   propria   e  da  quella  del  comitato  di  sorveglianza, all’ISVAP,  che  ne  autorizza  il deposito presso la cancelleria del tribunale.


  2.  Dell’avvenuto  deposito  e’ data notizia mediante pubblicazione nel   Bollettino.   L’ISVAP   puo’  stabilire  forme  integrative  di pubblicita’.


  3.  Nel  termine  di  venti  giorni dalla data di pubblicazione nel  Bollettino,  gli  interessati  possono proporre le loro contestazioni con  ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 254, commi 1 e 2.


  4.  Decorso  il  termine  indicato  senza  che siano state proposte contestazioni  ovvero  definite queste ultime con sentenza passata in giudicato,  i  commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformita’ di quanto previsto dall’articolo 260. 


  5.  Le  somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei  modi  stabiliti  dall’ISVAP  per  il  successivo versamento agli aventi  diritto,  fatta salva la facolta’ prevista dall’articolo 260, comma 4.


  6.  Si  applicano  le  disposizioni del codice civile in materia di liquidazione  delle  societa’ di capitali relative alla cancellazione della societa’ e al deposito dei libri sociali.


  7.  La  pendenza  di  ricorsi  e  giudizi,  ivi  compreso quello di accertamento  dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli  adempimenti  finali  previsti  ai commi da 1 a 6 e la chiusura della  procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e’ subordinata all’esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 260, commi 3 e 4.


  8.  Successivamente  alla  chiusura della procedura di liquidazione coatta,   i   commissari  liquidatori  mantengono  la  legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita’ connesse ai  giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 233, il comma 8 dell’articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell’articolo 250.


  9.  Nei casi di cessione ai sensi dell’articolo 257, commi 2 e 3, i commissari  sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai  rapporti  oggetto  della  cessione  nei  quali  sia subentrato il cessionario.


Art. 262.
Concordato


  1.  In  qualsiasi  stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari,  con  il  parere  del  comitato  di  sorveglianza, ovvero l’impresa  ai  sensi  dell’articolo  152,  secondo comma, della legge fallimentare,   con  il  parere  degli  organi  liquidatori,  possono proporre  un  concordato  al tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale. La proposta di concordato e’ autorizzata dall’ISVAP.


  2.  La  proposta  di  concordato  indica  la percentuale offerta ai creditori  chirografari,  il  tempo  del  pagamento  e  le  eventuali garanzie.


  3.  La  proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori  sono   depositati  nella  cancelleria  del  tribunale.  L’ISVAP  puo’ stabilire altre forme di pubblicita’.


  4.  Entro  trenta  giorni  dal  deposito,  gli  interessati possono proporre  opposizione  con  ricorso depositato nella cancelleria, che viene   comunicato  ai  commissari.  In  assenza  di  opposizioni  il concordato diventa esecutivo.


  5.  In  caso  di  opposizione  il  tribunale decide con sentenza in camera  di  consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere  reso  dall’ISVAP. La sentenza e’ pubblicata mediante deposito in  cancelleria  e  nelle  altre  forme  stabilite dal tribunale. Del deposito  viene data  comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 254.


  6.   Durante  la  procedura  di  concordato  i  commissari  possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’articolo 260.


  7.  Alla proposta di concordato e all’intervento nella procedura in qualita’  di assuntore del concordato medesimo e’ legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle attivita’ produttive, la CONSAP.


Art. 263.
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura


  1.  I  commissari,  con  l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono  all’esecuzione del concordato secondo le direttive che sono  stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.


  2.  Eseguito  il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei soci  perche’  sia  deliberata  la  modifica  dell’oggetto sociale in relazione  alla revoca dell’autorizzazione all’attivita’ assicurativa o  riassicurativa.  Nel  caso  in  cui  non  abbia  luogo la modifica dell’oggetto  sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa’ e il deposito dei libri sociali previsti dalle  disposizioni  del  codice  civile in materia di scioglimento e
liquidazione delle societa’ di capitali.


  3. Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare.


Art. 264.
Imprese  di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere


  1.  Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo,  ha  insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e’ disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.


  2.  Se  un’impresa  di  riassicurazione,  che ha sede legale in uno Stato  membro  o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel  territorio  della Repubblica, la liquidazione coatta e’ disposta nei  confronti  della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma 3.


  3.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del presente capo.


Art. 265.
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate


  1.  Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone  la liquidazione coatta dell’impresa che esercita l’attivita’ di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.   2.  Nel caso di assoluta mancanza di attivita’ da liquidare l’ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte  dei  creditori  o  di  altri  soggetti  interessati  che venga presentata  nel  termine  perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  provvedimento  di  liquidazione.  In  tal  caso i commissari  possono  chiedere  all’ISVAP,  dopo  aver  provveduto  al
deposito   dello   stato  passivo,  l’autorizzazione  a  chiudere  la liquidazione senza ulteriori formalita’. 


  3.  Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.


Capo V
Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato


Art. 266.
Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato


  1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di  reato  un  illecito  amministrativo  a  carico  di  un’impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione ne da’ comunicazione all’ISVAP. Nel  corso  del  procedimento,  ove  il  pubblico ministero ne faccia richiesta,  viene  sentito  l’ISVAP,  che  ha  facolta’ di presentare relazioni scritte.


  2.  In  ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice   dispone,  anche  d’ufficio,  l’acquisizione  dall’ISVAP  di aggiornate    informazioni   sulla   situazione   dell’impresa,   con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 


  3.  La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa di  assicurazione  o  di  riassicurazione  le  sanzioni  interdittive previste  dall’articolo  9,  comma  2,  lettere  a) e b), del decreto legislativo   8 giugno  2001,  n.  231,  decorsi  i  termini  per  la conversione  delle  sanzioni  medesime, e’ trasmessa per l’esecuzione dall’autorita’   giudiziaria  all’ISVAP.  A  tal  fine  l’ISVAP  puo’ proporre  o  adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo
presenti  le  caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita’   di  salvaguardia  della  stabilita’  e  di  tutela  degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


 4.  Le  sanzioni  interdittive  indicate  nell’articolo 9, comma 2, lettere  a)  e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono   essere   applicate   in   via  cautelare  alle  imprese  di assicurazione  o  di  riassicurazione.  Alle medesime non si applica,
altresi’,  l’articolo 15  del  decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231.


  5.  Il  presente  articolo  si applica, in quanto compatibile, alle sedi  secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.


Capo VI
Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa diassicurazione adottate da altri Stati membri


Art. 267.
Rapporti  di  lavoro,  contratti  su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari


  1.  In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura  di  liquidazione,  da  parte  di un altro Stato membro nei confronti  dell’impresa  di  assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:
    a) i  rapporti  di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in Italia;
    b) i contratti stipulati con l’impresa di assicurazione che danno diritto  all’utilizzo  o all’acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;
    c) i  diritti  dell’impresa di assicurazione su un bene immobile, su  una  nave  o su un aeromobile, che richiedono un’iscrizione in un pubblico registro italiano.


  2.   Agli   atti   a   titolo  oneroso,  stipulati  successivamente all’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione,  per  effetto  dei  quali  l’impresa  di  assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro   pubblico   o   l’immissione  in  un  sistema  di  deposito accentrato,   si  applica  la  legge  italiana  se,  rispettivamente, l’immobile  e’  situato  nel  territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell’aeromobile ovvero il registro o il sistema di  deposito  accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.


Art. 268.
Diritti   reali  di  terzi  su  beni  situati  nel  territorio  della Repubblica


  1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di  liquidazione,  da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa  di  assicurazione  che  ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi  beni  determinati  o  universalita’  di  beni indeterminati, di proprieta’   dell’impresa   di   assicurazione  che  si  trovano  nel territorio della Repubblica.


  2.  E’  assimilato  ad  un  diritto  reale  il diritto, iscritto in pubblico  registro  e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.


  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 non osta alle azioni di nullita’,    annullamento    o    di   inopponibilita’   degli   atti pregiudizievoli   per   la   massa   dei   creditori  previste  dalla legislazione  dello  Stato  membro  dell’impresa  nei confronti della quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.


Art. 269.
Diritti  del  venditore,  in  caso  di riserva di proprieta’ sul bene situato nel territorio della Repubblica


  1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di  liquidazione,  da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto  con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti  del venditore fondati sulla riserva di proprieta’, allorche’ il  bene  si  trovi,  al  momento  dell’adozione  del provvedimento o dell’apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.


  2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di  liquidazione  da  parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato  un  contratto  di  cui  al comma 1, la cui consegna si sia verificata   prima   dell’adozione   dei  provvedimenti  stessi,  non costituisce  causa  di scioglimento del contratto e non impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprieta’ dietro pagamento o adempimento delle  obbligazioni  pattuite,  qualora  tale  bene  si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.


  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti non ostano alle azioni  di  nullita’, di annullamento o di inopponibilita’ degli atti pregiudizievoli   per   la   massa   dei   creditori  previste  dalla legislazione  dello  Stato  membro  dell’impresa  nei confronti della quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.


Art. 270.
Diritto   alla   compensazione   nei   rapporti   con   l’impresa  di assicurazione


  1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di  liquidazione,  da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa  di  assicurazione  che  ha sede legale in tale Stato, non pregiudica  il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti  con  l’impresa  di  assicurazione  secondo  quanto previsto dall’articolo 56 della legge fallimentare.


  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1  non osta alle azioni di annullamento,   di   nullita’   o   di   inopponibilita’  degli  atti pregiudizievoli   per   la   massa   dei   creditori  previste  dalla legislazione  dello  Stato  membro  dell’impresa  nei confronti della quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.


Art. 271.
Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani


  1.  Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di un  provvedimento  di risanamento o di una procedura di liquidazione, da  parte  di  un  altro  Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge  italiana  i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa di   assicurazione,  relativi  alle  operazioni  di  compensazione  e novazione,  al  riacquisto  ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonche’  ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformita’ al testo
unico  dell’intermediazione  finanziaria, compresa la possibilita’ di esperire  le azioni di nullita’, di annullamento o di inopponibilita’ dei  pagamenti  o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.


Art. 272.
Condizione   di   proponibilita’  delle  azioni  relative  agli  atti pregiudizievoli


  1.  L’azione  di  annullamento,  di  nullita’ o di inopponibilita’, fondata  su  disposizioni  previste  dalla  legislazione  dello Stato membro  nel  quale  ha  sede  legale  l’impresa  di assicurazione nei confronti della quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione,  e’ improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo   beneficiato  dell’atto  pregiudizievole  per  la  massa  dei creditori,  prova  che  tale atto e’ soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l’impresa e che la legge applicabile  alla  fattispecie  non  consente di impugnare l’atto con
alcun mezzo.


Art. 273.
Cause   pendenti  relative  allo  spoglio  di  beni  dell’impresa  di assicurazione


  1.  Gli  effetti  di  un  provvedimento  di  risanamento  o  di una procedura  di  liquidazione,  adottati  da  un altro Stato membro nei confronti  di  un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato,  su  un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni,  nonche’ di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.


Art. 274.
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori


  1.  I  commissari  o  i  liquidatori, nominati dall’autorita’ dello Stato  membro  nel  quale  ha  sede legale l’impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione,  che  intendano  agire nel territorio della Repubblica, per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina  con  la  presentazione  di una copia, conforme all’originale, rilasciata  dall’autorita’  che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi  altra certificazione resa dalla competente autorita’ dello stesso  Stato.  Ai  medesimi  commissari o ai liquidatori puo’ essere richiesta  una  traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.


  2.  Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di  origine  dell’impresa  di  assicurazione,  persone  incaricate di assistere  o,  all’occorrenza,  di  rappresentare  i  commissari  o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica  con  particolare  riferimento ai rapporti con i creditori italiani.


  3.  Fermo  restando  quanto  disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori  esercitano  nel  territorio  della Repubblica gli stessi poteri  che  hanno  il  diritto  di  esercitare nello Stato membro di origine  dell’impresa  di  assicurazione,  ma  non  possono  svolgere compiti  riservati  alla  forza  pubblica  o funzioni attribuite alla magistratura.


  4. I commissari e i liquidatori nominati dall’autorita’ dello Stato membro   di   origine  dell’impresa  di  assicurazione  sono  tenuti, nell’esercizio  delle  loro funzioni nel territorio della Repubblica, al  rispetto  della  legge italiana in particolare per quanto attiene alle  modalita’  di  realizzazione degli attivi e alla  disciplina dei rapporti    di    lavoro   subordinato   con   particolare   riguardo all’informazione   dei  dipendenti.  I  commissari  o  i  liquidatori nominati dall’autorita’ dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, nonche’ ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorita’,  possono  chiedere,  fermi  restando  eventuali  specifici obblighi  di  pubblicita’  previsti  dalla  legge  italiana,  che  un provvedimento  di  risanamento  o  la  decisione  di  apertura di una procedura  di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.


Capo VII
Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppoassicurativo


Art. 275.
Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa


  1.  Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.


  2.  L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 231, puo’ essere disposta quando:
    a) risultino  gravi inadempienze nell’esercizio dell’attivita’ di direzione  e  di  coordinamento  per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall’ISVAP;
    b) una   delle   societa’   del  gruppo  assicurativo  sia  stata sottoposta  alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della   liquidazione   coatta   amministrativa,  dell’amministrazione straordinaria  ovvero  ad  altra  analoga procedura prevista da leggi speciali  o  dalla legislazione di altri Stati membri, nonche’ quando sia   stato   nominato   l’amministratore   giudiziario   secondo  le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi  irregolarita’  nella  gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.


  3.  L’amministrazione  straordinaria  della capogruppo dura un anno dalla  data  di  emanazione  del decreto del Ministro delle attivita’ produttive,  salvo  che  sia  prescritto  un  termine  piu’ breve dal provvedimento  medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata.
In casi eccezionali la procedura puo’ essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.


  4.  I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa  autorizzazione  dell’ISVAP,  possono  revocare  o sostituire, anche  in parte, gli amministratori delle societa’ del gruppo al fine di  realizzare  i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari.  I  nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al  termine  dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori  revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente  ai  compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua  del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei
mesi.


  5.   I   commissari   straordinari   possono   richiedere,   previa autorizzazione  dell’ISVAP  sentiti  i  cessati  amministratori della societa’,  l’accertamento  giudiziale dello stato di insolvenza dellesocieta’ appartenenti al gruppo.


  6.  I  commissari straordinari possono richiedere alle societa’ del gruppo  i  dati,  le  informazioni  e  ogni  altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.


Art. 276.
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa


  1.  Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.


  2.  La  liquidazione  coatta amministrativa della capogruppo, oltre che  nei casi previsti dall’articolo 245, puo’ essere disposta quando le  inadempienze  nell’esercizio  dell’attivita’  di  direzione  e di coordinamento   per   l’esecuzione   delle  istruzioni  di  vigilanza impartite dall’ISVAP siano di eccezionale gravita’.


  3.  I  commissari  liquidatori  depositano annualmente nel registro delle   imprese   una   relazione   sulla   situazione   contabile  e sull’andamento  della  liquidazione,  corredata  da notizie sia sullo svolgimento  delle  procedure  cui sono sottoposte altre societa’ del gruppo  sia  sugli  eventuali  interventi a tutela degli assicurati e degli  altri  aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione e’  accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP puo’  prescrivere  speciali  forme  di  pubblicita’  per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.


  4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 275, commi 5 e 6. 


  5.  Quando  sia  accertato  giudizialmente  lo stato di insolvenza, compete  ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 67  della  legge fallimentare nei confronti delle altre societa’  del  gruppo.  L’azione  puo’  essere  esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell’articolo 67 della legge  fallimentare,  che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori  al  provvedimento  di  liquidazione coatta, e per gli atti indicati  al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.


Art. 277.
Amministrazione straordinaria delle societa’ del gruppo assicurativo


  1.   Salvo   quanto  previsto  nel  presente  articolo,  quando  la capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a liquidazione  coatta  amministrativa,  alle  societa’  del  gruppo si applicano,  ove  ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente   titolo.   L’amministrazione   straordinaria   puo’  essere richiesta   all’ISVAP   anche   dai  commissari  straordinari  e  dai commissari liquidatori della capogruppo.


  2.   Quando   presso   societa’   del  gruppo  sia  stato  nominato l’amministratore  giudiziario  secondo  le  disposizioni  del  codice civile  in  materia  di  denuncia al tribunale di gravi irregolarita’ nella   gestione,   la   procedura  si  converte  in  amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza  in  camera  di  consiglio  che la societa’ e’ soggetta alla procedura  di  amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli  atti  all’ISVAP.  Gli  organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione   straordinaria   provvedono   con   urgenza  al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita’ stabilite dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.


  3.  Quando le societa’ del gruppo da sottoporre all’amministrazione straordinaria  siano  soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e’  adottato  sentita  l’autorita’  che  esercita  la vigilanza, alla quale,  in  caso  di urgenza, potra’ essere fissato un termine per la formulazione del parere.


  4.  La durata dell’amministrazione straordinaria delle societa’ del gruppo e’ indipendente da quella della procedura cui e’ sottoposta la capogruppo.


Art. 278.
Liquidazione   coatta   amministrativa   delle  societa’  del  gruppo assicurativo


  1.   Salvo   quanto  previsto  nel  presente  articolo,  quando  la capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a liquidazione  coatta  amministrativa,  alle  societa’  del  gruppo si applicano,  qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,  le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di  assicurazione  e  di  riassicurazione  resta  ferma  comunque  la disciplina  del capo IV. La liquidazione coatta puo’ essere richiesta all’ISVAP   anche   dai  commissari  straordinari  e  dai  commissari liquidatori della capogruppo.


  2.  Quando presso societa’ del gruppo siano in corso il fallimento, la  liquidazione  coatta  o  altre  procedure  concorsuali, queste si convertono   nella  liquidazione  coatta  disciplinata  dal  presente articolo.  Fermo  restando  l’accertamento  dello stato di insolvenza gia’  operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza  in  camera  di  consiglio  che la societa’ e’ soggetta alla procedura  di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne,  dandone  notizia  con  le  forme  di pubblicita’ stabilite dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 


  3.  Ai  commissari  liquidatori  sono  attribuiti i poteri previsti dall’articolo 276, comma 5.


Art. 279.
Procedure proprie delle singole societa’ del gruppo assicurativo


  1.  Quando  la  capogruppo  non  sia  sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa’ del gruppo  sono  soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all’ISVAP  a  cura dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria che li ha  emessi.  Le  autorita’  amministrative o giudiziarie che vigilano sulle  procedure  informano l’ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento  delle  medesime,  rilevante  ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.


  2.  In  deroga  al  comma 1, la societa’ del gruppo non e’ soggetta alla  procedura  ad  essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell’impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  capogruppo.  Si  applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.


Art. 280.
Disposizioni comuni agli organi delle procedure


  1.  Fermo  quanto  disposto  dagli  articoli 233 e 246, le medesime persone  possono  essere  nominate  negli organi dell’amministrazione straordinaria  e della liquidazione coatta amministrativa di societa’ appartenenti  allo  stesso gruppo, quando cio’ sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.


  2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in  conflitto  con quello della societa’, a cagione della qualita’ di commissario  di  altra societa’ del gruppo, ne da’ notizia agli altri commissari,  ove  esistano,  nonche’  al  comitato  di sorveglianza e all’ISVAP.  In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri  del  comitato  di  sorveglianza  che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo’ prescrivere speciali  cautele  e  formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza   delle   quali  i  commissari  sono  personalmente
responsabili. Ferma la facolta’ di revocare e sostituire i componenti gli  organi  delle  procedure,  l’ISVAP  puo’  impartire  direttive o disporre,  ove  del  caso,  la  nomina di un commissario per compiere determinati atti.


  3.  Le  indennita’  spettanti  ai  commissari  e  ai componenti del comitato  di  sorveglianza  sono  determinate  dall’ISVAP  in base ai criteri  dallo  stesso  stabiliti  e sono a carico delle societa’. Le indennita’   sono   determinate  valutando  in  modo  complessivo  le prestazioni  connesse  alle  cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.


Art. 281.
Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale


  1.   Quando   la   capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione straordinaria  o  a  liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’articolo 276, comma 5, nonche’ per tutte le controversie  fra  le  societa’ del gruppo e’ competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo. 


  2.   Quando   la   capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione straordinaria  o  a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso   i   provvedimenti  amministrativi  concernenti  o  comunque connessi   alle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  e  di liquidazione  coatta amministrativa della capogruppo e delle societa’ del  gruppo  e’  competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.


Art. 282.
Gruppi e societa’ non iscritte all’albo


  1.  Le  disposizioni  degli  articoli di  cui  al  presente capo si applicano  anche  nei  confronti  dei  gruppi  e delle societa’ per i quali,   pur  non  essendo  intervenuta  l’iscrizione,  ricorrano  le condizioni per l’inserimento nell’albo dei gruppi assicurativi.


Titolo XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO


Capo I
Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivantidalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti


Art. 283.
Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica


  1.  Il  Fondo  di  garanzia per le vittime della strada, costituito presso  la  CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli  e  dei  natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
    a) il  sinistro  sia  stato  cagionato  da  veicolo o natante non identificato;
    b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
    c) il  veicolo  o  natante  risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di  liberta’ di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si   trovi   in  stato  di  liquidazione  coatta  o  vi  venga  posta successivamente;
    d) il  veicolo  sia  posto in circolazione contro la volonta’ del proprietario,   dell’usufruttuario,   dell’acquirente  con  patto  di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria. 
   d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
   d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non piu’ corrispondente allo stesso veicolo.


  2.  Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e’ dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e’ dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento e’ dovuto per i danni alla persona, nonche’ per i danni alle cose.Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento e’ dovuto  per  i danni alla persona, nonche’ per i danni alle cose. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  d), il risarcimento e’ dovuto, limitatamente   ai   terzi  non  trasportati  e  a  coloro  che  sono
trasportati  contro la propria volonta’ ovvero che sono inconsapevoli della  circolazione  illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.


  3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e’ risarcito nei  limiti  dei  minimi  di  garanzia  previsti,  per  ogni  persona danneggiata  e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo 128  relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita’  permanente,  la  qualifica  di  convivente  a carico e la percentuale  di  reddito  del  danneggiato  da  calcolare a favore di ciascuno  dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del  testo  unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


  4.  Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter) il danno e’ risarcito  nei  limiti  dei massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo  128  per  i  veicoli  o  i  natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno. 


  5.  Il  Fondo di garanzia per le vittime della strada e’ surrogato, per  l’importo  pagato,  nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso  l’impresa  posta  in  liquidazione  coatta, beneficiando dello stesso  trattamento  previsto per i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha  provveduto  alla  liquidazione  del danno, ai sensi dell’articolo 150,  ha  diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le  vittime  della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.


Art. 284.
Sinistri verificatisi in altro Stato membro


  1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le vittime della strada e’ tenuto altresi’  a  risarcire  i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa  con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime  di  stabilimento o di liberta’ di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l’articolo 283, comma 5.


  2. Il Ministro delle attivita’ produttive autorizza, con decreto da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni  con  i  fondi  di  garanzia  degli  altri  Stati  membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.


Art. 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada


  1.   Il   Fondo   di  garanzia  per  le  vittime  della  strada  e’ amministrato,  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  delle  attivita’ produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.


  2.   Il   Ministro   delle  attivita’  produttive  disciplina,  con regolamento,  le  condizioni  e  le  modalita’ di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonche’ la composizione del comitato di cui al comma 1.


  3.  Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilita’  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP,  gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada,  un  contributo  commisurato  al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.


  4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  2  determina la misura del contributo,  nel  limite  massimo  del  quattro  per cento del premio imponibile,  tenuto  conto dei risultati della liquidazione dei danni che  sono  determinati  nel  rendiconto  annualmente  predisposto dal comitato di gestione del fondo.


Capo II
Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata


Art. 286.
Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata


  1.  La  liquidazione  dei  danni per i sinistri di cui all’articolo 283,  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  d), d-bis) e d-ter), e’ effettuata a cura di un’impresa   designata   dall’ISVAP   secondo   quanto  previsto  nel regolamento   adottato   dal  Ministro  delle  attivita’  produttive.
L’impresa  provvede  alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.


  2.  Le  somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed  al  netto delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 292, sono rimborsate  dalla  CONSAP  –  Fondo  di garanzia per le vittime della strada,  secondo  le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di  garanzia  per  le vittime della strada, soggette all’approvazione del Ministro delle attivita’ produttive su proposta dell’ISVAP.


  3.  Le  imprese  designate sono sottoposte, per l’attivita’ oggetto delle  convenzioni,  alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni  di  liquidazione  dei  danni  emanate  in  via generale o particolare dalla CONSAP.


Art. 287.
Esercizio dell’azione di risarcimento


  1.  Nelle  ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) d), d-bis) e d-ter),  l’azione  per  il  risarcimento  dei  danni causati dalla circolazione  dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione,  puo’  essere  proposta  solo  dopo  che siano decorsi sessanta  giorni  da  quello  in  cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento  del  danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed  alla  CONSAP  –  Fondo  di  garanzia per le vittime della strada. Nell’ipotesi   prevista  dall’articolo  283,  comma  1,  lettera  c), l’azione per il risarcimento dei danni puo’ essere proposta solo dopo
che  siano  decorsi  sei  mesi  dal  giorno  in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.


  2.  Il  danneggiato  che,  nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma  1,  lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata ed alla  CONSAP  – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non e’ tenuto   a   rinnovare   la  domanda  qualora  successivamente  venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile.


 3.  L’azione  per  il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente  nei  confronti  dell’impresa  designata.  La CONSAP – Fondo   di  garanzia  per  le  vittime  della  strada  puo’  tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.


  4.  Nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.


  5.  Nel  giudizio  promosso  ai  sensi  dell’articolo 283, comma 1, lettera  c),  deve  essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di assicurazione.


Art. 288.
Diritti  degli  assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada


  1.   Gli   assicurati   con   imprese  che  esercitano  i  rami  di responsabilita’ civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste  in  liquidazione  coatta  possono far valere, nei limiti delle somme  indicate  dall’articolo  283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto  nei  confronti  della  CONSAP  –  Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per il territorio in cui e’ avvenuto il sinistro.


Art. 289.
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti


  1.  Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di  assicurazione  sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia  stato  pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa designata  per  il  risarcimento  dei  danni  entro  i limiti fissati dall’articolo 283, comma 4.


  2.  Se  il  decreto  di  liquidazione coatta interviene prima della formazione  del  giudicato,  il  processo prosegue, nei confronti del commissario  liquidatore  e  dell’impresa designata, decorsi sei mesi dalla  pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita’ fissati dall’articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa designata. 


  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.


Art. 290.
Prescrizione dell’azione


  1.  L’azione  diretta  che  spetta  al  danneggiato  nei  confronti dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere  a),  b)  d), d-bis) e d-ter),  e’  soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.


  2.  L’azione  che  spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata,  nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), e’  proponibile  fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta.


Art. 291.
Pluralita’ di danneggiati e supero del massimale


  1.  Qualora vi siano piu’ persone danneggiate nello stesso sinistro ed   il   risarcimento   dovuto  dal  responsabile  superi  le  somme assicurate,   i  diritti  delle  persone  danneggiate  nei  confronti dell’impresa  designata  sono  proporzionalmente  ridotti  fino  alla concorrenza del limite di risarcibilita’ rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell’articolo 283.


  2.  L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando  l’esistenza  di  altre  persone  danneggiate, pur avendone ricercata  l’identificazione  con  la normale diligenza, ha pagato ad alcuna  di  esse  una  somma superiore alla quota spettante, risponde verso  le  altre  persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.


  3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito  rimanesse  insoddisfatto,  hanno diritto di ripetere, da chi abbia  ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1. 


  4.  Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e le    persone   danneggiate   sussiste   litisconsorzio   necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di  assicurazione designata puo’ effettuare il deposito di una somma, nei  limiti  del  massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte  le  persone  aventi diritto al risarcimento, se il deposito e’ irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.


Art. 292.
Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata


  1.  L’impresa  designata  che,  anche  in  via  di  transazione, ha risarcito  il  danno  nei  casi  previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere  a)  b)  d), d-bis) e d-ter),  ha  azione  di  regresso  nei  confronti dei responsabili  del  sinistro  per  il  recupero dell’indennizzo pagato nonche’ degli interessi e delle spese.


  2.  Nel  caso  previsto  dall’articolo 283,  comma  1,  lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e’ surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e  del  danneggiato  verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.


Capo III
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa inliquidazione coatta


Art. 293.
Liquidazione  dei  danni  a  cura  del  commissario  dell’impresa  in liquidazione coatta


  1.   Il   commissario  dell’impresa  in  liquidazione  puo’  essere autorizzato,  nel  decreto  che  dispone  la  liquidazione  coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada  ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni   causati   dalla   circolazione  dei  veicoli  e  dei  natanti verificatisi   anteriormente   alla   pubblicazione  del  decreto  di liquidazione,  nonche’  di quelli verificatisi successivamente e fino alla  scadenza  dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale e’ stato pagato il premio.


  2.  La  CONSAP  –  Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada anticipa  al  commissario  le  somme  occorrenti  per  le  spese  del procedimento  di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel  regolamento  di  cui  all’articolo 285,  comma  2.  In  caso  di insufficienza  dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.


  3.  Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale gia’ dipendente dall’impresa posta in  liquidazione  coatta.  Il  personale  e’  retribuito con i minimi previsti  nei  contratti  collettivi  di  categoria in relazione alle mansioni espletate.


Art. 294.
Esercizio dell’azione di risarcimento


  1.  Gli  aventi  diritto  al  risarcimento  dei danni presentano al commissario  la  domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se   sia   stata   precedentemente   inviata   all’impresa  posta  in liquidazione coatta.


  2.  Nessuna  azione  per  il  risarcimento puo’ essere proposta nei confronti  della  procedura  prima  che  siano decorsi sei mesi dalla richiesta.  Le  sentenze  e  gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada puo’ intervenire nel processo, anche in grado di appello.


  3.  Se  il decreto di liquidazione coatta e’ pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l’articolo 289, comma 1.


Art. 295.
Diritti  degli  assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada


  1.  Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della responsabilita’  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono    far    valere,    nei    limiti   delle   somme   indicate nell’articolo 283,  comma  4,  i  diritti derivanti dal contratto nei confronti  della  CONSAP  –  Fondo  di  garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.


Capo IV
Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di indennizzo italiano


Art. 296.
Organismo di indennizzo italiano


  1.  Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della  strada, e’ riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.


  2.  L’Organismo  di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue  funzioni  puo’  avvalersi  dell’Ufficio  centrale italiano secondo le modalita’ stabilite con apposita convenzione.


Art. 297.
Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano


  1.  L’Organismo  di  indennizzo italiano e’ incaricato di risarcire gli  aventi  diritto  che  abbiano  residenza  nel  territorio  della Repubblica,  per  danni  a  cose  o  a  persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di:
    a) un  veicolo  assicurato  tramite  uno  stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
    b) un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;
    c) un  veicolo  di  cui  risulti  impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l’impresa di assicurazione.


  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  l’Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l’assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.


Art. 298.
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati


  1.  Nei  casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli  aventi  diritto  possono  presentare all’Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
    a) qualora  l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito  una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di  risarcimento  entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno  presentato la propria richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione  del  veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
    b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un  mandatario  per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica;  in  tale  caso gli aventi diritto non possono presentare all’Organismo  di  indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto  una  risposta  motivata  entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.


  2.  L’Organismo  di  indennizzo  italiano  si  astiene  o  cessa di intervenire  a  favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso  o  intraprendano  un’azione  legale  direttamente  contro l’impresa   di   assicurazione  ovvero  contro  il  responsabile  del sinistro.


  3.   L’intervento   dell’Organismo   di   indennizzo   italiano  e’ sussidiario  rispetto  alla  richiesta  nei confronti della persona o delle  persone  che  hanno  causato  il sinistro ovvero nei confronti dell’impresa  di  assicurazione  o del suo mandatario. L’Organismo di indennizzo   italiano  non  puo’  subordinare  il  risarcimento  alla dimostrazione  che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.


  4.  Gli  aventi  diritto  presentano  all’Organismo  di  indennizzo italiano  la  propria  richiesta di risarcimento nelle forme previste dal  regolamento,  adottato  dal Ministro delle attivita’ produttive, che da’ attuazione al presente titolo.


  5.  L’Organismo  di  indennizzo  italiano interviene entro due mesi dalla  data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta  motivata dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario per  la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al  risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo di indennizzo.


  6.  L’Organismo  di  indennizzo  italiano informa immediatamente di aver  ricevuto  una  richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che  interverra’  entro  due  mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
    a) l’impresa  di  assicurazione  con  la  quale  e’ assicurato il veicolo   che   ha  causato  il  sinistro  o  il  mandatario  per  la liquidazione dei sinistri;
    b) l’organismo   di   indennizzo   dello   Stato   membro   dello stabilimento  dell’impresa  di  assicurazione  che  ha  stipulato  il contratto;
    c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
    d) l’ufficio  nazionale  per  l’assicurazione  dello Stato ove e’ avvenuto  il  sinistro, se il sinistro e’ stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e’ accaduto il sinistro.


  7.  L’organismo  di  indennizzo italiano cui e’ stata presentata la richiesta   di   risarcimento   e’   tenuto   a  rispettare,  per  la determinazione  della responsabilita’ e la quantificazione del danno, le  norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove e’ avvenuto il sinistro.


Art. 299.
Rimborsi tra organismi di indennizzo


  1.  L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 298, acquisisce un  credito,  nei  confronti dell’Organismo di indennizzo dello Stato membro  ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il  sinistro,  per  quanto  anticipato a titolo di risarcimento e per quanto  sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione  del  danno,  nella  misura e con le modalita’ stabilite dall’accordo  fra  gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di
indennizzo e i fondi di garanzia.


  2.  Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri  avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite  nel territorio della Repubblica, l’Organismo di indennizzo italiano  e’  tenuto  al  rimborso  della  somma eventualmente pagata dall’organismo  di  indennizzo  dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.


  3.  L’Organismo  di  indennizzo  italiano  e’ surrogato nei diritti degli  aventi  diritto  al risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione  o  del responsabile  del sinistro nella misura in cui l’organismo  di  indennizzo  dello  Stato  membro  di residenza degli aventi  diritto  ha  risarcito  questi  ultimi  per  il danno subito.
L’impresa  e’  tenuta a rimborsare entro trenta giorni l’Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di risarcimento  e  di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette  ed  indirette  di  cui  al  comma  1,  a  semplice richiesta corredata   della   prova dell’avvenuto   pagamento.  L’importo  da rimborsare   puo’   costituire  oggetto  di  contestazione  da  parte dell’impresa esclusivamente nel caso in cui l’organismo di indennizzo estero  abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana di  aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi
diritto.


Art. 300.
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati


  1.  Nei  casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l’Organismo   di   indennizzo  italiano,  ricevuta  la  richiesta  di risarcimento, ne informa immediatamente:
    a) il  fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha  causato  il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un  veicolo  non assicurato, nonche’ il Fondo di garanzia dello Stato membro  in  cui  e’  accaduto  il  sinistro  se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
    b) il  fondo  di  garanzia  dello  Stato  membro  in  cui  si  e’ verificato  il  sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.


  2.  L’Organismo  di  indennizzo  italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento,  e’  tenuto  a  rispettare, per la determinazione della responsabilita’  e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove e’ avvenuto il sinistro. 


  3.  L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi  diritto,  secondo  quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e  di  quanto  sostenuto  a titolo di spese dirette e indirette nella misura   e  secondo  le  modalita’  stabilite  dall’accordo  fra  gli organismi  di  indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
    a) al  Fondo  di  garanzia  dello  Stato membro in cui il veicolo staziona  abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione;
    b) al  Fondo  di garanzia dello Stato membro ove si e’ verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
    c) al  Fondo  di garanzia dello Stato membro ove si e’ verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.


Art. 301.
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada


  1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della strada rimborsa l’organismo  di  indennizzo  dello  Stato membro nel quale gli aventi diritto  al  risarcimento  risiedono  della  somma  con  la  quale il predetto  organismo  ha  risarcito tali aventi diritto, nonche’ delle spese  dirette  e  indirette  di  cui  all’articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
    a) sinistri  avvenuti  in  uno  Stato membro diverso da quello di residenza  degli  aventi  diritto  al  risarcimento  e  causati da un veicolo  stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non e’ possibile identificare l’impresa di assicurazione;
    b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un  veicolo  non  identificato  o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.


  2.  Il  Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada, dopo aver rimborsato  l’organismo  di  indennizzo,  ha  diritto  di  esercitare l’azione di regresso prevista dall’articolo 292.


Capo V
Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’eserciziodell’attivita’ venatoria


Art. 302.
Ambito di intervento


  1.  Il  Fondo  di  garanzia per le vittime della caccia, costituito presso   la   CONSAP,   risarcisce  i  danni  causati  nell’esercizio dell’attivita’  venatoria  per i quali vi e’ obbligo di assicurazione nei casi in cui:
    a) l’esercente l’attivita’ venatoria non sia identificato;
    b) l’esercente  l’attivita’  venatoria responsabile dei danni non risulti    coperto    dall’assicurazione    obbligatoria    per    la responsabilita’ civile;
    c) l’esercente   l’attivita’   venatoria  sia  assicurato  presso un’impresa  operante  nel  territorio  della  Repubblica in regime di stabilimento  o  di  prestazione  di  servizi  e  che, al momento del sinistro,  si  trovi  in  stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.


  2.  Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento e’ dovuto solo per  i  danni  alla  persona  che  abbiano  comportato  la  morte  od un’invalidita’  permanente  superiore al venti per cento. Nel caso di cui  alla  lettera  b),  il  risarcimento  e’ dovuto per i danni alla persona  nonche’ per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo  stabilito  nel  regolamento  di  attuazione del presente capo.  Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento e’ dovuto per i  danni  alla persona nonche’ per i danni alle cose il cui ammontare sia  superiore  all’importo  di  euro  cinquecento. La percentuale di
inabilita’  permanente,  la  qualifica  di  convivente  a carico e la percentuale  di  reddito  del  danneggiato  da  calcolare a favore di ciascuno  dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del  testo  unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


  3.  In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno e’ risarcito nei limiti  dei  minimi  di  garanzia previsti nella legge che disciplina l’esercizio dell’attivita’ venatoria.


Art. 303.
Fondo di garanzia per le vittime della caccia


  1.   Il   Fondo   di  garanzia  per  le  vittime  della  caccia  e’ amministrato,  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  delle  attivita’ produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.


  2.   Il   Ministro   delle  attivita’  produttive  disciplina,  con regolamento,  le  condizioni  e  le  modalita’ di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche’ la composizione del comitato di cui al comma 1. 


  3.  Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilita’  venatoria  sono  tenute  a  versare annualmente alla CONSAP,  gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,  un  contributo  commisurato  al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione. 


  4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  2  determina la misura del contributo,  nel  limite  massimo  del  cinque  per  cento del premio imponibile,  tenuto  conto dei risultati della liquidazione dei danni che  sono  determinati  nel  rendiconto  annualmente  predisposto dal comitato di gestione del fondo.


Art. 304.
Diritto di regresso e di surroga


  1.  Il  Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via   di  transazione,  ha  risarcito  il  danno  nei  casi  previsti all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti  del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo pagato, nonche’ degli interessi e delle spese.


  2.  Nel  caso  previsto  all’articolo 302,  comma 1, lettera c), il Fondo  di  garanzia  per  le vittime della caccia che ha risarcito il danno e’ surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e  del  danneggiato  verso  l’impresa  posta  in liquidazione coatta, beneficiando  dello  stesso  trattamento  previsto  per  i crediti di assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a).


Titolo XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI


Capo I
Abusivismo


Art. 305.
Attivita’ abusivamente esercitata


  1.  Chiunque  svolge  attivita’  assicurativa  o  riassicurativa in difetto  di  autorizzazione  e’  punito  con  la  reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.


  2.  Chiunque esercita l’attivita’ di intermediazione assicurativa o riassicurativa   in   difetto   di  iscrizione  al  registro  di  cui all’articolo 109 e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.


  3.  Se  vi  e’  fondato  sospetto che una societa’ svolga attivita’ assicurativa  o  riassicurativa  in  violazione  del  comma  1  o  di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma


2,   l’ISVAP  richiede  al  tribunale  l’adozione  dei  provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.


  4.  Le  imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di  intermediari  non  iscritti  alle  sezioni  del  registro  di cui all’articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  un  minimo  di  euro  diecimila ad un massimo di euro centomila.


  5. L’esercizio dell’attivita’ di perito di assicurazione in difetto di  iscrizione  al ruolo previsto dall’articolo 156 e’ punito a norma dell’articolo 348 del codice penale.


Art. 306.
Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza


  1.  Fuori  dai  casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque   ostacola   le   funzioni   di  vigilanza  con  il  rifiuto dell’accesso  ai  locali  o  con  il diniego all’ordine di esibizione della   documentazione   concernente   l’attivita’   assicurativa   o riassicurativa  o  di  intermediazione assicurativa o riassicurativa, che  viene opposto ai funzionari dell’ISVAP incaricati di accertare i fatti  che  possono  configurare una violazione dell’articolo 305, e’
punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.


  2.  Fuori  dai  casi  previsti  al comma 1 ed all’articolo 2638 del codice  civile,  chiunque  non  ottempera  nei termini alle richieste dell’ISVAP  ovvero  ritarda  l’esercizio delle sue funzioni e’ punito con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.


Art. 307.
Collaborazione con la Guardia di finanza


  1.   Nell’esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza,  l’ISVAP  puo’ avvalersi  della  Guardia  di  finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti  richiesti  agendo  con  i  poteri  di  indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.


  2.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all’ISVAP.


Art. 308.
Abuso di denominazione assicurativa


  1.  L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al  pubblico,  delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di  assicurazione,  compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero  di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre    in    inganno   sulla   legittimazione   allo   svolgimento dell’attivita’  assicurativa  o riassicurativa e’ vietato ai soggetti diversi,   rispettivamente,   da   quelli  autorizzati  all’esercizio dell’attivita’ di assicurazione o di riassicurazione.


  2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione    al   pubblico,   delle   parole   intermediario   di assicurazione,   intermediario   di  riassicurazione,  produttore  di assicurazione,   agente   di   assicurazione,  broker,  mediatore  di assicurazione,  mediatore  di  riassicurazione, produttore diretto di assicurazione,  perito  di  assicurazione  ovvero  di  altre parole o locuzioni,  anche  in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione  allo  svolgimento  di  attivita’  di  intermediazione assicurativa,  riassicurativa  o  di  attivita’ peritale e’ vietato a
soggetti  diversi  da quelli iscritti nel registro degli intermediari di  assicurazione  e di riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156.


  3.  L’ISVAP  determina,  con  regolamento,  le  ipotesi in cui, per l’esistenza  di  controlli  amministrativi  o  in base ad elementi di fatto,  le  parole  o  le  locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere   utilizzate   da  soggetti  diversi  dalle  imprese  o  dagli intermediari.


  4.  Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 e’ punito con la   sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  duemila  a  euro ventimila.


Capo II
Imprese di assicurazione e di riassicurazione


Art. 309.
Attivita’ oltre i limiti consentiti


  1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o  in  Stati  terzi e che esercitano l’attivita’ assicurativa oltre i limiti  dell’autorizzazione  in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15,  16,  18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.


  2.  Le  mutue  assicuratrici  di cui all’articolo 52 che esercitano l’attivita’   assicurativa  oltre  i  limiti  dell’autorizzazione  in violazione  degli  articoli 53  e  55  sono  punite  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 


  3.  Alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro  cinquantamila  sono  soggetti  gli intermediari che, in proprio oppure  attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.


Art. 310.
Condizioni di esercizio


  1.  L’inosservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi  1,  3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  43,  48,  49,  56,  62, 63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo,  189,  comma  1,  190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212,  213,  217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di  attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.


  2.  L’inosservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90,  92,  93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione  e’  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.


Art. 311.
Assetti proprietari


  1. L’omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e  80  o delle relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 


  2.  L’incompletezza  o l’erroneita’ delle comunicazioni sono punite con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.


  3.  La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell’obbligo  di comunicazione di cui all’articolo 70, comma 1, e nel caso  di  violazione  delle  disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.


  4.  Se  le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.


Art. 312.
Vigilanza supplementare


  1.  L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 213 o delle relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza o  l’erroneita’  della  comunicazione  sono  punite  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.


  2.  L’omissione  della comunicazione preventiva di cui all’articolo 216,  comma  1, o delle relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se   l’omissione   riguarda   un’operazione   da  cui  puo’  derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
L’incompletezza  o  l’erroneita’  della comunicazione preventiva sono punite  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.


  3.  L’omissione  della  comunicazione  periodica  successiva di cui all’articolo  216,  comma  1, o delle relative norme di attuazione e’ punita   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  euro millecinquecento ad euro quindicimila. L’incompletezza o l’erroneita’ delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.


Capo III
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti


Art. 313.
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto


  1.  L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 e’ punita con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro mille ad euro diecimila.


Art. 314.
Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento


  1.  Il  rifiuto  o  l’elusione  dell’obbligo  a  contrarre  di  cui all’articolo  132,  comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.


  2.  La  violazione  o  l’elusione  dell’obbligo  a contrarre di cui all’articolo  132,  comma  1,  che  sia  attuata  con  riferimento  a determinate  zone territoriali o a singole categorie di assicurati e’ punita  con  una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.


  3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all’articolo 170 e’  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.


Art. 315.
Procedure liquidative


  1.  Nei  casi  previsti  dagli  articoli 148,  149  e  150  o dalle disposizioni   di   attuazione  la  formulazione  dell’offerta  o  la corresponsione  della  somma  che  siano effettuate fino a centoventi giorni   dalla   scadenza   del   termine  utile  ovvero  la  mancata comunicazione  del  diniego  dell’offerta  nel  medesimo  termine  e’ punita:
    a) in  caso  di  ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
    b) in  caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
    c) in  caso  di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
    d) in  caso  di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.


  2.  Qualora,  oltre  i  centoventi  giorni dal termine utile, siano omesse  la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego  o  il  pagamento  della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti  dagli  articoli 148,  149  e  150  o  delle disposizioni di attuazione  e’  punita  con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila  ad  euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.


  3.  Qualora  l’impresa  formuli  l’offerta  in  ritardo rispetto al termine  utile  e  contestualmente provveda al pagamento della somma, l’inosservanza  degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o  delle  disposizioni  di  attuazione  e’  punita  con  le  sanzioni rispettivamente  previste  ai  commi  1 e 2, diminuite del trenta per cento.


Art. 316.
Obblighi di comunicazione


  1.   L’omissione   delle   comunicazioni  periodiche  di  cui  agli articoli 135,  comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.


  2.  L’incompletezza  o  l’erroneita’  delle comunicazioni di cui al comma  1  e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento  ad  euro  cinquemila,  salvo  che  essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.


Art. 317.
Altre violazioni


  1.  L’inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma  11,  o  delle  relative norme di attuazione, e’ punita, con la sanzione  amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.


  2.  L’inosservanza  dell’obbligo di consegna del contrassegno o del certificato  di  assicurazione  o  dell’attestazione  sullo stato del rischio  e’  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.


  3. L’inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.


Capo IV
Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato


Art. 318.
Pubblicita’ di prodotti assicurativi


  1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 


  2.  La  diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei   provvedimenti   cautelari  e  interdittivi  adottati  ai  sensi dell’articolo   182,   commi  4  e  5,  e’  punita  con  la  sanzione amministrativa  pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si  applica  a  chi  effettua  annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5.


Art. 319.
Regole di comportamento


  1.  L’inosservanza  delle  disposizioni  di  cui all’articolo 183 o delle  relative  norme  di  attuazione  quando la commercializzazione riguarda  prodotti  assicurativi  di  cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione  del  ramo  VI, o all’articolo 2, comma 3, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. 


  2.   La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e  cautelari adottati  ai  sensi  degli  articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.


Art. 320.
Nota informativa


  1.  Chiunque  ometta  la  consegna  della  nota  informativa di cui all’articolo  185 prima della conclusione del contratto e’ punito con la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.


Capo V
Doveri nei confronti dell’autorita’ di vigilanza


Art. 321.
Doveri degli organi di controllo


  1.  Ai  componenti  degli  organi  di  controllo  di  un’impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  che  omettono le comunicazioni previste  dall’articolo  190,  commi  1 e 3,  si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 


  2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi  delle  societa’ che controllano un’impresa di assicurazione o di  riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3.


  3.  L’ISVAP  informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori  adottati  nei  confronti  dei  soggetti per i quali sia richiesta l’iscrizione al registro dei revisori contabili.


  4.  Il  Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.


Art. 322.
Doveri della societa’ di revisione


  1.   I   legali  rappresentanti  della  societa’  di  revisione  di un’impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione che omettono le comunicazioni  previste  dall’articolo  190,  commi  1,  2  e 4, sono segnalati   dall’ISVAP   alla   CONSOB   ai  fini  dell’adozione  dei provvedimenti    di    cui   all’articolo   163   del   testo   unico dell’intermediazione finanziaria.


  2.  La  medesima  segnalazione e’ disposta nei confronti dei legali rappresentanti  delle societa’ di revisione che sono incaricate dalle societa’   che   controllano   un’impresa   di   assicurazione  o  di riassicurazione  o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.


  3. La CONSOB informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.


Art. 323.
Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato


  1.   All’attuario   incaricato   dalla  societa’  di  revisione  di un’impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  che  omette le comunicazioni  previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro cinquemila ad euro cinquantamila.


  2.  All’attuario  incaricato  da  un’impresa  di  assicurazione che omette  le comunicazioni previste dall’articolo 31 o dall’articolo 34 si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.


  3.   L’Ordine  degli  attuari  informa  l’ISVAP  dei  provvedimenti adottati  a  seguito  della  comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.


  4.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravita’ l’ISVAP puo’ disporre la revoca dell’incarico.


Capo VI
Intermediari di assicurazione


Art. 324.
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari


  1.  L’inosservanza  delle  disposizioni  di  cui agli articoli 109, commi  4  e  6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme  di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di  cui  all’articolo  109  e’  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  mille  ad  euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.


  2.  Nei casi di particolare gravita’ o di ripetizione dell’illecito i  limiti  minimo  e  massimo  della  sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.


Capo VII
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento


Art. 325.
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie


  1.  Ad  eccezione  delle  sanzioni  di  cui al capo V, irrogate nei confronti  delle  persone  fisiche  responsabili della violazione, le sanzioni  pecuniarie  sono  applicate  nei  confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.


  2.  Qualora  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dimostrino  che la violazione  e’  stata  commessa da propri dipendenti o collaboratori, con  abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione  e’  comminata  al  dipendente  o  al collaboratore alla cui azione   o   omissione   e’   imputabile  l’infrazione.  L’impresa  e l’intermediario   ne   rispondono  come  responsabili  civili,  salvo rivalsa.


  3.  Le  imprese  rispondono in solido con l’autore della violazione nel  caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai  quali  siano  state  affidate  funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.


Art. 326.
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie


  1.   L’ISVAP,  ad  eccezione  dei  casi  di  assoluta  mancanza  di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per  gli  interessi  degli  assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni   assicurative,   nel   termine   di   centoventi  giorni dall’accertamento  dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta per  i  soggetti  residenti  all’estero,  provvede alla contestazione degli   addebiti  nei  confronti  dei  possibili  responsabili  della
violazione.  Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149  e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo’ essere sospesa  dall’ISVAP  fino a novanta giorni qualora l’impresa dimostri che  sono  in  corso  accertamenti  dovuti  ad un fondato sospetto di frode.  Alla  scadenza del periodo di sospensione senza che l’impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui  ai  commi  2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende  la  procedura.  La  sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.


  2.  Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 328, comma 1, entro i  successivi  sessanta  giorni  le  parti  del  procedimento possono provvedere  al  pagamento  nella  misura piu’ favorevole fra la terza parte  del  massimo  ed  il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.


  3.  Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei  casi in cui tale facolta’ non e’ prevista, possono proporre, nel termine  di  cui  al  comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti  e chiedere l’audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.


  4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attivita’ produttive,  e’  composta  da  un  magistrato, anche in pensione, con qualifica  non  inferiore  a  consigliere della Corte di cassazione o qualifiche  equivalenti  ovvero da un docente universitario di ruolo, anche  a  riposo,  che  la  presiede, e da un dirigente del Ministero delle  attivita’ produttive ed un dirigente dell’ISVAP. Il mandato ha durata  quadriennale  ed  e’  rinnovabile  per  una  sola  volta.  E’ stabilita  con  regolamento  del Ministro delle attivita’ produttive, nel  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento, la procedura
dinanzi  alla  Commissione consultiva e il regime di incompatibilita’ dei  componenti.  La Commissione consultiva opera presso l’ISVAP, che provvede  alle  spese  per  il  suo  funzionamento ed al compenso dei componenti.


  5.  A  seguito  dell’esercizio  della facolta’ di reclamo di cui al comma   3,   la   Commissione  consultiva  acquisisce  le  risultanze istruttorie,  esamina  gli  scritti  difensivi e dispone l’audizione, alla  quale  le  parti  possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la   Commissione   consultiva  puo’  disporre  l’archiviazione  della contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie. Se,  invece,  ritiene  provata  la  violazione, trasmette al Ministro delle  attivita’  produttive  la  proposta motivata di determinazione della   sanzione  amministrativa  pecuniaria,  avuto  riguardo  anche all’eventuale  attenuazione  o eliminazione delle conseguenze dannose ed  all’adozione  di  misure  idonee a prevenire la ripetizione della violazione.  Si  applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


  6.  Il Ministero delle attivita’ produttive, sulle risultanze della proposta  della  Commissione  consultiva  o  ad istanza dell’ISVAP in assenza  di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene   successivamente   comunicato   dall’ISVAP   alle   parti  del procedimento.


  7.   Le   controversie   relative  ai  ricorsi  avverso  i  decreti ministeriali   che   applicano   la   sanzione   sono  devolute  alla giurisdizione   esclusiva   del  giudice  amministrativo.  I  ricorsi medesimi,  da  proporsi  al  tribunale  amministrativo regionale sono notificati  anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.


  8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le  sentenze  dei  giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati  nel  Bollettino  dell’ISVAP. Il Ministero delle attivita’ produttive,  su richiesta dell’ISVAP, tenuto conto della violazione e degli  interessi  coinvolti,  puo’  stabilire modalita’ ulteriori per dare pubblicita’ al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.


Art. 327.
Pluralita’ di violazioni e misure correttive


  1.   Qualora   vengano   accertate  piu’  violazioni  della  stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali   sia   prevista   l’applicazione  di  sanzioni  amministrative pecuniarie,  attraverso  una pluralita’ di azioni od omissioni la cui reiterazione     sia     dipesa     dalla     medesima    disfunzione dell’organizzazione   dell’impresa   o   dell’intermediario,  l’ISVAP provvede  alla  contestazione  degli addebiti secondo quanto previsto all’articolo   326,   comma   1,  primo  periodo,  e  con  lo  stesso provvedimento   fissa   un   termine   perentorio,  non  superiore  a
centottanta  giorni  entro  il  quale  la  parte  deve effettuare gli interventi  necessari  per  eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facolta’.


  2.  La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1,  deve  darne  comunicazione  all’ISVAP,  entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalita’, caratteristiche   ed   effetti   attesi.  La  comunicazione  preclude l’esercizio  della  facolta’  di  estinguere  le  violazioni  con  il pagamento  in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, nei casi in cui cio’ sia consentito dall’articolo 328.


  3.  Se  la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti,  ovvero  omette  di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento  di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine  per  il  pagamento  in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326,  comma 2,  ove  consentito, o per presentare il reclamo previsto dall’articolo  326,  comma 3, rimanendo preclusa l’applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 5 e 6.


  4.  Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facolta’ prevista dal  comma 2, l’ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato  per  eliminare  la  disfunzione  riscontrata, verifica che siano  state  adottate  le  misure correttive e ne comunica gli esiti alla  parte  del  procedimento.  L’adozione  delle  misure correttive secondo   le   modalita’   e   le   caratteristiche   indicate  nella comunicazione   all’ISVAP   rende   applicabile   un’unica   sanzione amministrativa  pecuniaria,  sostitutiva  di  quelle  derivanti dalle violazioni  della  medesima  disposizione,  che  sara’ determinata in
misura  non  inferiore  ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila.   Eventuali   rilievi   formulati   dall’ISVAP   non precludono   l’applicazione   della  sanzione  sostitutiva,  ma  sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.


  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell’esito delle verifiche   effettuate   dall’ISVAP,   la   parte   puo’   presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’ISVAP sulle misure correttive  adottate. In ogni caso l’ISVAP trasmette alla Commissione consultiva  sui  procedimenti  sanzionatori una relazione sullo stato delle  misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.


Art. 328.
Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie


  1.  Alle  sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308,  comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facolta’ di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta. 


 2.  Nei  casi  in  cui  e’  consentita la facolta’ di estinguere il procedimento  con  il  pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente  al  reclamo  prima  della  fissazione  della seduta di trattazione  dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue   con   il   contestuale  pagamento  di  una  sanzione  pari all’importo dell’oblazione, maggiorato del dieci per cento.


  3.  Il  Ministro  delle  attivita’  produttive,  di concerto con il Ministro  dell’economia e delle finanze, determina con regolamento le modalita’,  i  termini  di  pagamento  e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.   4.  Le  sanzioni  inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.


Capo VIII
Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento


Art. 329.
Intermediari e periti assicurativi


  1.  Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori  diretti,  i  collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi  che nell’esercizio della loro attivita’, anche nei casi puniti  ai  sensi  dell’articolo  324,  violino le norme del presente codice  o  le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita’  dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con
una delle seguenti sanzioni:
    a) richiamo;
    b) censura;
    c) radiazione.


  2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e’ disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e’ disposta per fatti di particolare gravita’. La radiazione e’ disposta per fatti di eccezionale gravita’ e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
  3.  I  provvedimenti  disciplinari  sono notificati all’interessato mediante  lettera  raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.


Art. 330.
Destinatari delle sanzioni disciplinari


  1.  Le  sanzioni  disciplinari  sono  applicate nei confronti delle persone  fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori  e  gli  altri soggetti ausiliari dell’intermediario di assicurazione  o  di  riassicurazione,  o  nel  ruolo  dei  periti di assicurazione responsabili della violazione.


  2.  Nel  caso  di  esercizio  dell’attivita’ in forma societaria la radiazione comporta altresi’ la cancellazione della societa’ nei casi di  particolare  gravita’ o di sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare.


Art. 331.
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari


  1.  Ai  fini  dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari l’ISVAP, nel  termine  di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero   nel   termine   di  centottanta  per  i  soggetti  residenti all’estero,  provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei  possibili  responsabili  della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.


  2.  I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo   avverso   la   contestazione   degli  addebiti  e  chiedere l’audizione   dinnanzi  al  Collegio  di  garanzia  sui  procedimenti disciplinari.


  3.  Il  Collegio  di  garanzia  e’  istituito  presso l’ISVAP ed e’ composto  da  un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della  corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di  presidente  ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti  esperti  in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite  le  associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata  quadriennale ed e’ rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia  puo’  essere costituito in piu’ sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l’ISVAP lo ritenga necessario  per  garantire  condizioni  di efficienza e tempestivita’ nella  definizione  dei  procedimenti disciplinari. L’ISVAP nomina il
Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio   nel  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento  e determina  il  regime  delle  incompatibilita’  ed  il  compenso  dei componenti, che e’ posto a carico dell’Istituto.


  4.  A  seguito  dell’esercizio  della facolta’ di reclamo di cui al comma  2  ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi   e  dispone  l’audizione,  alla  quale  le  parti  possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se  non  ritiene  provata la violazione, il Collegio di garanzia puo’ disporre    l’archiviazione    della    contestazione    o   chiedere l’integrazione  delle  risultanze  istruttorie.  Se,  invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell’ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare. 


  5.  Il  Presidente  dell’ISVAP,  ricevuta la proposta formulata dal Collegio  di  garanzia,  decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.


  6.  Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano  la  sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.


  7.  I  provvedimenti  che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione,  le  sentenze  dei  giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP.


Titolo XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI


Capo I
Disposizioni tributarie


Art. 332.
Fondo  di  integrazione a copertura del margine di solvibilita’ delle  imprese di assicurazione


  1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi  4,  5  e  6  dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione  del  reddito  imponibile  della societa’ nell’esercizio e nella  misura  in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.


  2.   La   voce   riserve  di  rivalutazione  prevista  nello  stato patrimoniale  del  bilancio  delle imprese di assicurazione contiene, fra l’altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 gia’ iscritto nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.


Art. 333.
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attivita’ patrimoniali


  1.  Le  iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall’articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio  della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.


  2. La relativa spesa e’ posta a carico dell’impresa.


Art. 334.
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti


  1.  Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si  applica  un  contributo,  sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni  e  agli  altri  enti  che  erogano  prestazioni a carico del Servizio   sanitario   nazionale,   nei   confronti  dell’impresa  di assicurazione,   del   responsabile   del   sinistro  o  dell’impresa designata,  per  il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.


  2.  Il  contributo  si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per  cento,  sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in  polizza  e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto di   rivalersi   nei  confronti  del  contraente  per  l’importo  del contributo.


  3.  Per  l’individuazione  e  la  denuncia  dei  premi  soggetti al contributo,  per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.


Capo II
Contributi di vigilanza


Art. 335.
Imprese di assicurazione e di riassicurazione


  1.   Sono   tenute  a  versare  all’ISVAP  un  contributo  annuale, denominato  contributo di vigilanza sull’attivita’ di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
    a) le  imprese  di  assicurazione  con sede legale nel territorio della  Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  I  dell’albo  di  cui all’articolo 14, comma 4;
    b) le    sedi   secondarie   delle   imprese   di   assicurazione extracomunitarie   stabilite   nel  territorio  della  Repubblica  ed iscritte  alla sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo,
    c) le   altre   mutue  di  assicurazione,  con  sede  legale  nel territorio  della  Repubblica  ed iscritte alla sezione III dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
    d) le  imprese  di riassicurazione con sede legale nel territorio della  Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  IV  dell’albo  di cui all’articolo 59, comma 4,
    e) le   sedi   secondarie   delle   imprese   di  riassicurazione extracomunitarie   stabilite   nel  territorio  della  Repubblica  ed iscritte alla sezione V dell’albo di cui all’articolo 60, comma 3.


  2.  Il  contributo  di  vigilanza  e’ commisurato ad un importo non superiore  al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di gestione calcolata dall’ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente.


  3.   Il  contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  altre  mutue  di assicurazione e’ commisurato all’uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.


  4. Il contributo di vigilanza e’ determinato entro il 30 maggio con decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’ISVAP,  in  modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di  vigilanza  sulle  imprese.  Il  decreto  e’  pubblicato  entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP. 


  5.  Il  contributo  e’  versato  direttamente  all’ISVAP  entro  il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di   previsione.   L’eventuale   residuo  confluisce  nell’avanzo  di amministrazione  e  viene  considerato nell’ambito del fabbisogno per l’esercizio successivo.


  6.  La  riscossione  coattiva  avviene  tramite  ruolo e secondo le modalita’ di cui all’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.


Art. 336.
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione


  1.  Gli  iscritti  al  registro degli intermediari di assicurazione sono   tenuti  al  pagamento  all’ISVAP  di  un  contributo  annuale, denominato    contributo   di   vigilanza   sugli   intermediari   di assicurazione  e  riassicurazione nella misura massima di: euro cento per  le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma  2,  lettera  a);  euro  cinquecento  per le persone giuridiche iscritte  al  registro  di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a); euro  cento  per  le  persone  fisiche  iscritte  al  registro di cui all’articolo  109,  comma  2,  lettera  b);  euro  cinquecento per le persone  giuridiche  iscritte  al  registro  di cui all’articolo 109, comma  2,  lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al  registro  di  cui  all’articolo  109,  comma  2, lettera c), euro diecimila  per  le  persone  giuridiche  iscritte  al registro di cui all’articolo   109,  comma  2,  lettera  d).  Il  contributo  non  e’ deducibile dal reddito dell’intermediario.


  2. Il contributo di vigilanza e’ determinato entro il 30 maggio con decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’ISVAP,  in  modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di  vigilanza  sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto e’ pubblicato   entro  il  30 giugno  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel Bollettino dell’ISVAP.


  3.  Si applica l’articolo 335, commi 5 e 6. L’attestazione relativa al  pagamento  e’  comunicata  all’ISVAP  nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.


Art. 337.
Periti assicurativi


  1.  Gli  iscritti  nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento  all’ISVAP  di un contributo annuale, denominato contributo di  vigilanza  sui  periti  assicurativi nella misura massima di euro cento.


  2. Il contributo di vigilanza e’ determinato entro il 30 maggio con decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito l’ISVAP,  in  modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di  vigilanza  sui periti iscritti al ruolo. Il decreto e’ pubblicato entro   il  30 giugno  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel  Bollettino dell’ISVAP.


  3.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono versati ad apposita  unita’  previsionale  di  base  dello  stato  di previsione dell’entrata  del  bilancio  dello  Stato, per essere riassegnati con decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze allo stato di previsione  del  Ministero  delle attivita’ produttive, ai fini della successiva attribuzione all’ISVAP.


  4.  L’attestazione  relativa  al  pagamento e’ comunicata all’ISVAP nelle  forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.  In  caso  di  mancato pagamento si applica la disposizione di cui all’articolo 335, comma 6.


Capo III
Disposizioni transitorie


Art. 338.
Imprese di assicurazione e di riassicurazione gia’ autorizzate


  1.  Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del  presente  codice  sono  autorizzate ai sensi dell’articolo 7 del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174, o dell’articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in  vigore  dei  predetti  decreti  hanno conservato l’autorizzazione rilasciata  sulla  base  di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell’albo previsto dall’articolo 14, comma 4.


  2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  codice  sono autorizzate   ai  sensi  dell’articolo  81  del  decreto  legislativo 17 marzo  1995,  n.  174,  o dell’articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  175,  o  che  alla data di entrata in vigore dei predetti  decreti  hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base  di  disposizioni  previgenti,  sono  iscritte  di diritto nella sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.


  3.  Le  mutue  di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo  1995,  n.  174,  e  17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata  in  vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono  iscritte  di diritto nella sezione III dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.


  4.  Le  imprese  di  riassicurazione,  che  alla data di entrata in vigore  del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di   entrata   in   vigore  del  predetto  decreto  hanno  conservato l’autorizzazione  rilasciata  sulla  base di disposizioni previgenti, sono  iscritte  di  diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.


  5.    Le    sedi   secondarie   di   imprese   di   riassicurazione extracomunitarie,  che  alla  data  di entrata in vigore del presente codice  sono  autorizzate  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica  13 febbraio  1959,  n. 449, o che alla data di entrata in vigore   del   predetto  decreto  hanno  conservato  l’autorizzazione rilasciata  sulla  base  di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto  nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.


  6.  Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  174,  o  dell’articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  175,  o  che  alla  data di entrata in vigore dei predetti decreti  hanno  conservato  l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni  previgenti,  sono iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall’articolo 26.


  7.  Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  174,  o  dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  175,  o  che  alla  data di entrata in vigore dei predetti decreti  hanno  conservato  l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni  previgenti,  e  le  sedi secondarie di imprese italiane stabilite  in  altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del   codice   operano  nel  territorio  della  Repubblica  ai  sensi
dell’articolo  49  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo  60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte   di   diritto   nell’elenco  delle  imprese  in  regime  di prestazione di servizi previsto dall’articolo 26.


Art. 339.
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita


  1.  Per  i  contratti  stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese  di  assicurazione  con  sede  legale  nel  territorio  della Repubblica   e   le  sedi  secondarie  di  imprese  di  assicurazioni extracomunitarie  continuano  ad  utilizzare  i  principi  di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data. 


  2.  Le imprese di cui al comma 1, gia’ tenute a cedere all’Istituto nazionale  delle  assicurazioni  una  quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle  riserve  tecniche  limitatamente  all’importo  che  si ottiene deducendo  dalle  riserve  tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare    corrispondente    alle    cessioni   legali   effettuate anteriormente alla cessazione dell’obbligo. Restano fermi gli effetti delle  convenzioni  stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.


Art. 340.
Margine di solvibilita’ disponibile nei rami vita


  1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che esercita  i  rami  vita,  l’ISVAP  puo’ autorizzare a comprendere nel margine  di solvibilita’  disponibile, per periodi singolarmente non superiori   a   dodici   mesi,   una   aliquota  degli  utili  futuri dell’impresa,  nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all’articolo 44, comma 4.


  2.  Ai  fini  della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta una  relazione,  redatta e sottoscritta dall’attuario incaricato, che convalidi  la  plausibilita’  della  realizzazione di detti utili nel futuro  ed  un  piano  che  illustri  come in seguito potranno essere rispettati   i  limiti,  anche  in  relazione  al  venir  meno  della possibilita’  di  utilizzo  degli  utili  futuri,  alla  scadenza del periodo transitorio.


Art. 341.
Imprese in liquidazione coatta


  1.  Le  disposizioni  di  cui  all’articolo  252  si applicano alle imprese  poste  in liquidazione coatta in data successiva all’entrata in  vigore  del  decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  175.  Le liquidazioni coatte,  intervenute  in  data  anteriore  all’entrata  in vigore dei medesimi   decreti,   continuano   ad   essere   disciplinate   dalla legislazione  vigente  al  momento  della  pubblicazione del relativo provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e  3,  250,  252,  comma  2,  261,  262 e 263 si applicano a tutte le
procedure  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente codice.


  2.  Resta  in  vigore  il  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle attivita’ produttive,  recante  norme  per  agevolare, senza oneri a carico del bilancio  dello  Stato, l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti  l’assicurazione  obbligatoria della responsabilita’ civile derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti, poste   in   liquidazione  coatta  amministrativa,  che  siano  stati
riassunti dal commissario liquidatore nell’ambito delle misure per il perseguimento   di   politiche  attive  di  sostegno  del  reddito  e dell’occupazione  di  cui  all’articolo  2,  comma  28,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Art. 342.
Partecipazioni gia’ autorizzate


  1.  Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate   o   di   controllo   gia’  consentite  in  applicazione dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.


Art. 343.
Intermediari gia’ iscritti od operanti


  1.  I  soggetti  che  alla  data  di entrata in vigore del presente codice  sono  iscritti  all’Albo  degli  agenti  di  assicurazione  o all’Albo    nazionale   dei   mediatori   di   assicurazione   e   di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del   registro   previsto   dall’articolo   109,  comma   2,  previa dimostrazione  dell’assolvimento  dell’obbligo  di stipulazione della polizza di responsabilita’ civile, di cui agli articoli 110, comma 3,e  112,comma  3,  salvo  quanto disposto all’articolo 109, comma 3, entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice.


  2.  I  soggetti che sono stati cancellati dall’Albo degli agenti di assicurazione   o   dall’Albo   dei   mediatori  di  assicurazione  e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice possono essere   nuovamente  iscritti  a  condizione  che  la  richiesta  sia effettuata  entro  dodici  mesi  dall’entrata  in vigore del presente codice  e  che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento  disciplinare  definitivo.  L’iscrizione,  salvo quanto disposto  all’articolo  109, comma 3, e’ subordinata all’assolvimento
dell’obbligo  di stipulazione della polizza di responsabilita’ civile di cui all’articolo 110, comma 3. 


  3.  Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n.  48,  e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti  per l’iscrizione di diritto rispettivamente all’albo degli agenti  di  assicurazione  o  dei  mediatori  di  assicurazione  o di riassicurazione  hanno  titolo  per l’iscrizione nella corrispondente sezione  del  registro  previsto  dall’articolo  109,  se  il periodo richiesto  e’  completato  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del presente codice. In pendenza del termine per l’iscrizione essi  possono  continuare  ad  esercitare l’attivita’ precedentemente svolta.
  4.  I  soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l’attivita’  di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi,  con  le  modalita’  stabilite all’articolo 109, comma 4, nella  corrispondente  sezione del registro entro i successivi dodici mesi.   In   pendenza  del  termine  per  l’iscrizione  essi  possono continuare ad esercitare l’attivita’ precedentemente svolta.


  5.  Il  Fondo di cui all’articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi  al  Fondo  di  garanzia  per  l’attivita’  dei  mediatori di assicurazione  e  di riassicurazione, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera  f),  della  legge  28 novembre  1984,  n. 792, e continua ad operare  nei  casi  previsti dal decreto del Ministro dell’industria,del  commercio  e dell’artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell’11 maggio 1985. 


  6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non  sono  soggette  agli  obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.


Art. 344.
Periti di assicurazione gia’ iscritti


  1.   I  periti  di  assicurazione  che  esercitano  l’attivita’  di accertamento   e   stima   dei   danni   alle  cose  derivanti  dalla circolazione,  dal  furto  e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti  nel  ruolo  di  cui  all’articolo 2 della legge 17 febbraio 1992,   n.   166,   sono   iscritti  di  diritto  al  ruolo  previsto dall’articolo 156.


Capo IV
Disposizioni finali


Art. 345.
Istituzioni e enti esclusi


  1.  Sono  esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
    a) le   Amministrazioni   pubbliche,   gli   enti  di  previdenza amministrati  per  legge dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli  istituti,  gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono,   in   favore  dei  lavoratori  o  di  singole  categorie professionali,  forme  di  previdenza  e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
    b) la  Cassa  di  previdenza  per  l’assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
    c) la  SACE  Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente  alle  attivita’  che  beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
    d) il  Fondo di solidarieta’ nazionale per la riassicurazione dei rischi  agricoli  istituito  presso  l’ISMEA  dall’articolo 127 delle legge  23 dicembre  2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del   decreto-legge   13 settembre   2002  n.  200,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
    e) gli  enti  che  garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso  qualora  le  prestazioni  siano  erogate in natura o qualora l’importo  della  prestazione  non superi il valore medio delle spese funerarie  determinato  nella misura di cui all’articolo 15, comma 1, lettera  d),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
    f) le  societa’ di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile  1886,  n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore  degli  iscritti  di  capitali  o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
    g) le  associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi  della  legge  7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre   1919,  n.  1759,  modificato  dal  regio  decreto-legge 21 ottobre  1923,  n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925,  n.  473,  a  sua  volta  modificata  dall’articolo 9 del regio decreto-legge   12 luglio  1934,  n.  1290,  convertito  dalla  legge 12 febbraio 1935, n. 303.


  2.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma 1, la SACE S.p.a. e’ sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attivita’ che beneficiano della garanzia dello Stato.  Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice  le  attivita’  della  SACE  S.p.a.  che non beneficiano della garanzia dello Stato.


  3.  Le societa’ di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono  impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o  rendite  complessivamente  superiori  a euro centomila per ciascun esercizio  sono  sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.  Qualora  le  medesime  societa’  stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le  informazioni  di  cui  al  titolo  IX,  capo III, e XII in quanto compatibili.


  4.  Le  casse  di  assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.


Art. 346.
Attivita’ di assistenza prestata da enti e societa’ non assicurative


  1.  Non  costituisce  esercizio  di attivita’ assicurativa nel ramo assistenza:
    a) la  prestazione  di  servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualita’ di semplice intermediario, di un aiuto;
    b) l’attivita’  di assistenza effettuata da un soggetto residente o  avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione  che  l’attivita’  stessa  risulti  limitata alle seguenti prestazioni:
      1)  soccorso  sul  posto,  effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;
      2)  trasporto  del veicolo fino all’officina piu’ vicina o piu’ idonea  ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola  con  lo  stesso  mezzo  di  soccorso,  del  conducente  e dei passeggeri  fino  al  luogo  piu’  vicino,  dal  quale  sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.


  2.  La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l’incidente od il guasto siano avvenuti all’estero ed il  soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un  organismo,  analogo  ad  altro esistente in Italia, del quale chi riceve l’assistenza e’ membro, che fornisce la prestazione in base ad un  accordo  di  reciprocita’  con l’organismo nazionale, su semplice presentazione  della  tessera  di  membro  e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.


  3.  L’attivita’  di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata  da  un’impresa  di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa  nel  ramo  assistenza  e,  fatto  salvo quanto previsto all’articolo  2,  comma  5,  puo’  essere  fornita  solo  da  imprese autorizzate al ramo 18.


  4.  L’ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di  esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII,  relative  all’impresa di assicurazione che esercita unicamente l’attivita’  di  assistenza,  allorche’ l’attivita’ comporti soltanto prestazioni  in  natura,  sia  limitata  ad  un  ambito  territoriale puramente  locale  e  l’importo  complessivo  annuale  dei ricavi non superi duecentomila euro.


Art. 347.
Potesta’ legislativa delle Regioni


  1.  Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi  dell’articolo  117,  secondo  comma,  lettere  e) ed l), della Costituzione.


  2.  Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base  alle  norme  di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie  regolate  dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione   nel   rispetto   delle  disposizioni  di  principio  non derogabili contenute nel codice medesimo. 


  3.  Sono  riservati  alla  competenza  del Ministro delle attivita’ produttive e all’ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i  provvedimenti  nei  confronti  delle imprese di assicurazione e di riassicurazione   ammesse  al  mutuo  riconoscimento,  delle  imprese comunitarie  che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento  o  di  prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari  di  assicurazione  e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.


  4.  Nei  casi  in  cui la normativa regionale preveda l’adozione di provvedimenti  nei  confronti  delle mutue di assicurazione di cui al titolo  IV,  con  particolare  riferimento al rilascio ed alla revoca dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attivita’,  all’approvazione delle modificazioni statutarie e all’approvazione delle operazioni di trasferimento  del  portafoglio,  di  trasformazione  e  di fusione o scissione,   l’ISVAP   esprime,  ai  fini  di  vigilanza,  un  parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all’ISVAP.   5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia’ emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.


Art. 348.
Esercizio congiunto dei rami vita e danni


  1.  In  deroga  all’obbligo  di  limitazione  dell’oggetto  sociale all’esercizio  dei  rami  vita  o  dei  rami  danni,  della  relativa riassicurazione  e delle operazioni connesse a tali attivita’, di cui all’articolo  11,  comma  2,  e’ consentito l’esercizio congiunto dei rami  vita  e  danni  alle  imprese  a cio’ autorizzate alla data del 15 marzo 1979.


  2.  L’impresa  che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami  vita  e  danni  ha  l’obbligo di tenere, per ciascuna delle due attivita’,   una   gestione   distinta.   L’ISVAP   stabilisce,   con regolamento,  i  criteri  e  le  modalita’  di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l’obbligo di:
    a) indicare  nello  statuto quale parte del capitale, o del fondo di  garanzia  se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali e’ attribuita a ciascuna gestione;
    b) tenere  le  scritture  contabili  in  modo  che,  per ciascuna gestione,  siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilita’ del margine di solvibilita’ richiesto;
    c) attribuire   gli   elementi   costitutivi   del   margine   di solvibilita’,   specifici   di  ciascuna  attivita’,  al  margine  di solvibilita’ della corrispondente gestione.


  3. L’impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 puo’, previa  autorizzazione  dell’ISVAP,  utilizzare  per  l’una o l’altra gestione  gli  elementi  costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilita’ disponibile.


  4.  Le  imprese  di  assicurazione  con  sede legale in altri Stati membri,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente codice operano  in  regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono  autorizzate  nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno  o  piu’  rami  vita  e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi  rami  nel  territorio  della  Repubblica  sia  in regime di stabilimento che in regime di liberta’ di prestazione di servizi.


  5.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle imprese  che  successivamente  alla  data  di  cui al comma 1 vengono autorizzate  ad  esercitare  congiuntamente  i  rami  vita  e  i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al  comma  2,  lettera  b),  con  il bilancio in corso alla data del rilascio dell’autorizzazione.


Art. 349.
Imprese  di  assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica


  1.  Le  imprese  di  assicurazione  che  hanno  sede  legale  nella Confederazione  elvetica  e  che  intendono esercitare nel territorio della  Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui  al  capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall’ISVAP con regolamento.


  2.  Le  imprese  di  cui  al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall’autorita’ competente che  attesti  che  l’impresa  dispone  del  margine  di  solvibilita’ calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.


  3.  Ai  fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma  1  possono  attribuire  alla  sede  secondaria  stabilita  nel territorio  della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle  societa’  del  gruppo  con sede legale in Italia. In tale caso l’impresa  capogruppo e’ iscritta all’albo di cui all’articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.


Art. 350.
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi


  1.  I  provvedimenti  adottati  dall’ISVAP  a norma del capo II del titolo  IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro  degli  intermediari  di  assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.


 2.  I  provvedimenti  adottati  dall’ISVAP  a norma del capo VI del titolo  X  in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.


Art. 351.
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa


  1.  L’articolo  4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e’ sostituito dal seguente:
  «Art.  4  (Funzioni  dell’ISVAP). – 1. L’ISVAP, in conformita’ alla normativa  dell’Unione  europea in materia assicurativa e nell’ambito delle  linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le  funzioni  di  vigilanza  previste  nel codice delle assicurazioni private.
  2.  L’ISVAP  svolge  attivita’  consultiva  e  di  segnalazione nei confronti  del Parlamento e del Governo, nell’ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
  3. L’ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull’attivita’ svolta.
  4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’ISVAP e’ soggetto al controllo della Corte dei conti.».


  2. Nell’articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982,  n.  576,  le  parole:  «del  contributo  determinato  ai sensi dell’articolo  25»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza».


  3.  Nell’articolo  23,  primo  comma,  primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; «all’articolo 67, primo comma, del testo  unico  delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,  n.  449,  e  successive  modificazioni»  sono sostituite dalle seguenti:   «agli   articoli 335,   336   e   337  del  codice  delle assicurazioni private».


  4.  Nell’articolo  29,  primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576,  le  parole:  «del  contributo di vigilanza versato annualmente, dagli  enti e dalle imprese di cui all’articolo 4, primo comma, della presente  legge,  ai  sensi  dell’articolo 67, primo comma, del testo unico   delle   leggi  sull’esercizio  delle  assicurazioni  private, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,  n.  449,  e  successive  modificazioni»  sono sostituite dalle seguenti:  «complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui  agli  articoli 335,  336  e  337  del codice delle assicurazioni
private».
  Nel  secondo comma le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell’economia e delle finanze».


  5.  Dopo  l’articolo  1  del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e’ inserito il seguente:
  «Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). –
1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16,  17,  19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si  intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui   all’articolo  90,  comma  1,  del  codice  delle  assicurazioni private.».


  6.  Nel  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n. 173, le parole: «titoli  quotati  in  borsa»  sono sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.


    7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n. 173, le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell’articolo  89,  comma 1, del codice delle assicurazioni private».


  8.  Nel  comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173, le parole: «all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n. 174» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo  41,  commi  1  e  2,  del  codice  delle assicurazioni private».


  9.  Il  comma  5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,  e’  sostituito  dal seguente: «5. E’ eccezionalmente consentito  il  trasferimento  di  investimenti  dalla  classe D alla classe  C  dell’attivo,  sulla  base del valore corrente rilevato nel momento   del  trasferimento,  qualora  si  determini  un  valore  di attivita’ superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della  liberazione  dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote  di attivita’, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La nota  integrativa  deve  indicare  le  motivazioni  del trasferimento
operato,    nonche’    specificare    l’importo    e   la   tipologia dell’investimento.»
.


  10.  Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n. 173, le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e  2, del presente decreto, nonche’ quelle previste agli articoli 23, comma  2,  24,  25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come   modificati   dall’articolo   80  del  presente  decreto»  sono sostituite   dalle   seguenti:  «all’articolo  36  del  codice  delle assicurazioni private».


  11.  Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,  le  parole:  «agli  articoli 24  e  25  del  decreto legislativo  17  marzo 1995, n. 174, come modificati dall’articolo 79 del  presente  decreto,  nonche’  quella prevista all’articolo 34 del presente  decreto»  sono  sostituite dalle seguenti: «all’articolo 37 del codice delle assicurazioni private».


  12.  Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175» sono sostituite dalle seguenti:   «di  cui  all’articolo  2,  comma  3,  del  codice  delle assicurazioni  private»  e  le  parole:  «che  rientrano nel campo di applicazione  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  all’articolo  2, comma 1, del codice delle assicurazioni private».


  13.  Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,  le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente   decreto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:  «di  cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private». 


  14.  Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,  le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del presente   decreto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:  «di  cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».


Art. 352.
Coordinamento formale con altre norme di legge


  1.  Nel  comma 3 dell’articolo 120 del codice per la protezione dei dati  personali  le  parole:  «dell’articolo  2,  comma 5-quater, del decreto-legge  28 marzo  2000,  n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dall’articolo  135  del  codice  delle assicurazioni private».


  2.  Nell’articolo  2,  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio  2005,  n.  38,  le  parole:  «del decreto legislativo 26 maggio  1997,  n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 95, comma 2, del codice delle  assicurazioni  private». Nell’articolo 1, comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  30 maggio  2005,  n.  142, le parole: «dei decreti  legislativi  17  marzo  1995,  n. 174 e 175» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell’articolo  1,  comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private».


  3.  Nell’articolo  1,  comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio   2005,   n.  142,  le  parole:  «lettera  e)  del  decreto legislativo  17  aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo   1,   comma   1,   lettera cc),   del   codice  delle assicurazioni private».


  4.  Nell’articolo  1,  comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative  disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle assicurazioni private».


  5.  Nell’articolo  1,  comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  le  parole: «e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».


  6.  Nell’articolo  1,  comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  le  parole: «e dell’articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».


  7.  Nell’articolo  13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni  private,  incluse  le  disposizioni  di cui alla legge 12 agosto  1982,  n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII,  capo  III,  e  dal  titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private».


  8.  Sono  fatti  salvi  i  poteri  attribuiti  alla  Commissione di vigilanza  sui  fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.


Art. 353.
Integrazioni  alle  disposizioni relative all’imposta sui premi delle assicurazioni private


  1.  Dopo  l’articolo  1  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216, e inserito il seguente:
  «Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli  a  motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie della  responsabilita’  civile per i danni causati dalla circolazione dei  veicoli  e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura  del  dodicivirgolacinque  per  cento. Tale misura resta ferma anche  nel  caso  in  cui  con  lo stesso contratto siano assicurati, insieme  al  rischio della responsabilita’ civile, anche altri rischi
inerenti  al  veicolo  o  al  natante  o  ai danni causati dalla loro circolazione.
  2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti  di  assicurazione  di  cui al precedente comma, rilasciate all’impresa  assicuratrice  dall’assicurato  o dal danneggiato o loro aventi  causa,  anche  se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo  e  anche  se comprensive, oltre che dell’in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 16.
  3.  Tutte  le  operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti  corrisposti  dal  Fondo di garanzia delle vittime della strada,   nonche’   quelli   inerenti   i   rapporti   fra  CONSAP  – Concessionaria   servizi   assicurativi   pubblici  S.p.a.,  gestione autonoma  del  Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della strada e le imprese  assicuratrici,  sono  esenti  da  qualsiasi  tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita’ della registrazione.».


  2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e’  inserita  la  voce:  «assicurazioni  assistenza»  ed  e’ prevista un’aliquota pari al dieci per cento.


  3.  Dopo  l’articolo  2  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216, e’ inserito il seguente:
  «Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella coassicurazione). – 1. Nel   caso   di  subentro  di  un  assicuratore  in  un  rapporto  di coassicurazione  non  e’  dovuta nuovamente l’imposta in relazione al premio ceduto all’assicuratore subentrante.».


  4.  Dopo  l’articolo  4  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216, e’ inserito il seguente:
  «Art.  4-bis  (Imposta  sui  premi dovuta sui contratti conclusi da imprese  che  operano  in  libera  prestazione  di  servizi). – 1. Le
imprese  che  intendono  operare  nel  territorio della Repubblica in libera  prestazione  di  servizi  devono  nominare  un rappresentante fiscale  ai  fini  del  pagamento  dell’imposta  prevista dalla legge 29 ottobre  1961,  n.  1216,  e  successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
  2.  Il  rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato  e  la  nomina  deve  essere  comunicata  al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma e all’ISVAP.
  3.  Le  imprese  di  cui  al comma 1, che dispongono nel territorio della  Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
  4.  Il  rappresentante  fiscale  deve  tenere  un  registro, in cui vengono  elencati  distintamente  i contratti assunti dall’impresa in regime  di  stabilimento  e di liberta’ di prestazione di servizi con l’indicazione  per ciascuno di essi delle generalita’ del contraente, del  numero  del  contratto,  della data di decorrenza e di quella di scadenza,  della  natura  del  rischio assicurato, dell’ammontare del premio  o  delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e dell’ammontare  di  questa.  Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico  con  riguardo  alla  data di incasso del premio, o della rata  di  premio,  e  i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese  successivo  alla  predetta  data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
  5.  Il  rappresentante  deve  presentare  ogni  mese  al competente ufficio  dell’Agenzia  delle  entrate  di  Roma la denuncia dei premi incassati  nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell’aliquota d’imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.
  6.  Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste
dagli articoli 12, 24 e 28».


  5.  Dopo  l’articolo  6  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216, e’ inserito il seguente:
  «Art.  6-bis  (Imposta  sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione  comunitaria). – 1. L’impresa che assume la posizione di  coassicuratore  delegatario,  se  stabilita nel territori o della Repubblica,  e’ tenuta al pagamento dell’imposta di cui alla presente  legge  sull’importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto  stipulato con le modalita’ ed alle condizioni previste per la  coassicurazione  comunitaria, salvo il diritto a  ecuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
  2. L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se  non  e’  stabilita  nel  territorio della Repubblica, e’ tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell’imposta di cui al comma 1.».


Capo V
Abrogazioni


Art. 354.
Norme espressamente abrogate


  1.  Fermo  quanto  disposto  dall’articolo 20, comma 3, lettera b), della  legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
    il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
    il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
    il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
    la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
    il  decreto-legge  23 dicembre  1976,  n.  857,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
    il  decreto-legge  26 settembre  1978,  n.  576,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
    la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
    gli  articoli 5,  commi  1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
    la legge 28 novembre 1984. n. 792;
    la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
    la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
    la legge 7 agosto 1990, n. 242;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
    il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
    l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
    la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
    gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
    il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
    l’articolo   12  del  decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
    il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
    il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
    il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2,  4,  5,  14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,  23,  24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
    l’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
    l’articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
    l’articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    il   decreto-legge   28 marzo   2000,   n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
    l’articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
    il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
    gli  articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
    l’articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
    il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
    il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
    l’articolo  9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,n. 38.


  2. I regolamenti emanati dall’ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano  inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.


  3.  E’  abrogata  ogni  altra  disposizione  incompatibile  con  il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da   regolamenti   o   da   altre  norme  si  intende  riferito  alle corrispondenti  disposizioni  del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.


  4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle  norme  abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto   compatibili,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei provvedimenti   adottati   ai   sensi   del   presente  codice  nelle corrispondenti  materie  e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura  sanzionatoria  prevista dall’articolo 326, gli articoli di cui  ai  capi  II,  III,  IV  e  V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.


  5.  Rimangono  in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti  provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti
atti:
    a) i   decreti  del  Ministro  dell’industria,  del  commercio  e dell’artigianato  in  data  26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  4 giugno  1971,  e  in data 12 ottobre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del 26 ottobre 1972, adottati  ai  sensi  dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
    b) il  decreto  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita’   produttive,  in  data  3 luglio  2003,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n. 211 dell’11 settembre 2003, adottato ai sensi dell’articolo  5  della  legge  5 marzo  2001, n. 57, come modificato dall’articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 


  6. L’ISVAP, allo scopo di attuare l’obiettivo di semplificazione di cui  alla  legge  23 luglio  2003,  n. 229, adotta, nell’ambito delle proprie  competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico  regolamento  per  ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.   7.  I  contratti  gia’  conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.


Art. 355.
Entrata in vigore


  1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
  2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2005


CIAMPI
Berlusconi,Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola,Ministro  delle attività produttive
La Malfa,Ministro per le politiche comunitarie
Baccini,Ministro  per la funzione pubblica
Siniscalco,Ministro dell’economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia


Visto, il Guardasigilli: Castelli