LEGGE 17 agosto 2005, n.168


Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005,   n.  115
recante  disposizioni  urgenti  per  assicurare  la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni in  materia  di  organico  del  personale della carriera diplomatica,
delega  al  Governo  per  l’attuazione  della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso
e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto)


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Promulga
la seguente legge:


Art. 1.


   1.  Il  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti  per  assicurare  la  funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione,   è convertito  in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


   2. La tabella 2 di cui al nono comma dell’articolo 101 del decreto del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,  è  sostituita  dalla  tabella  di cui all’allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.


   3.  All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a  euro  1.495.750  per  l’anno  2006  e a euro 2.061.700 a decorrere dall’anno  2007,  si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  per  i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del    bilancio    triennale   2005-2007,   nell’ambito   dell’unita’ previsionale  di  base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


   4.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


   5.  Al  fine  di  superare la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione  europea  per  non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE,  relativa ai veicoli fuori uso, il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  con  le  modalita’  stabilite  ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della  legge  1°  marzo  2002,  n.  39,  disposizioni  integrative  e correttive  del  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.


   6. All’articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: “dodici” e’ sostituita dalla seguente: “ventiquattro”. 


  7.  All’articolo  10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le  parole:  “dodici  mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quindici mesi”.


   8.  All’articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004,  n.  239,  le  parole:  “dodici  mesi”  sono  sostituite  dalle seguenti: “diciotto mesi”.


   9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


      Data a La Maddalena, addi’ 17 agosto 2005


CIAMPI


Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Moratti,    Ministro   dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca
Lunardi,  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Buttiglione,  Ministro  per i beni e le attività culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno,   Ministro   delle  politiche agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri


Visto, il Guardasigilli: Castelli


Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 giugno 2005


(testo in vigore dal: 23-8-2005)


   All’articolo 1:
   al comma 2, dopo la parola: “nominati”, sono inserite le seguenti:
“per gli anni 2005 e 2006”;
   al   comma  3,  le  parole:  “dalla  presente  disposizione”  sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del comma 1”;
   al  comma  5,  le parole: “, per l’importo di 18 milioni di euro,” sono soppresse.


   Dopo l’articolo 1, e’ inserito il seguente:
   “ART.  1-bis. – (Interventi urgenti per l’universita)
– 1. Per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono  essere  prorogate  le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente  della  Repubblica  30  novembre  2004,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell’articolo 1-ter  del  decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si  provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311″.


   All’articolo  2,  al  comma  1,  le parole: “30 ottobre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.


   Dopo l’articolo 2, e’ inserito il seguente:
   “ART. 2-bis. – (Strumenti didattici innovativi nelle universita) –
1.  Allo  scopo  di  fornire  alle  universita’  strumenti  didattici innovativi  fondati  su  reti  di connettivita’ senza fili nonche’ di favorire  l’acquisto  da  parte  degli  studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:
   a)  la  somma  di 2,5 milioni di euro nell’anno 2005, destinata al cofinanziamento   di   progetti  per  la  realizzazione  di  reti  di connettivita’ senza fili nelle universita’;
   b)  la  somma  di  10  milioni  di  euro nell’anno 2005, destinata all’erogazione  di  un  contributo  di  200  euro  per  l’acquisto di personal  computer  da  parte  degli  studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;
   c)  la somma di 2,5 milioni di euro nell’anno 2005, destinata alla costituzione  di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti  erogati  da  istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.
   2.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro per l’innovazione   e   le   tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro dell’istruzione, dell’universita’  e della ricerca e con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono  stabilite,  entro  i limiti delle disponibilita’ finanziarie di cui  al  comma  1,  le modalita’ di erogazione dei finanziamenti agli istituti  universitari  di  cui  alla  lettera  a),  le  modalita’ di erogazione  dei  contributi  di cui alla lettera b) e le modalita’ di finanziamento  del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonche’ le modalita’ di gestione e comunicazione delle iniziative.
   3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1, lettere a), b) e c), si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2005, di cui all’articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311″.


   All’articolo  3, al comma 1, dopo le parole: “legge 4 giugno 2004, n. 143,” sono inserite le seguenti: “che deve essere emanato entro il
30 settembre 2005,”.


   Dopo l’articolo 3, e’ inserito il seguente:
   “ART.  3-bis. – (Concorso riservato per dirigente scolastico) –
1. Ferma  restando  la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione  del  fabbisogno  di  personale di cui all’articolo 39 della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche’  i  vincoli  di  assunzione  del  personale  delle  pubbliche amministrazioni  previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente  scolastico  all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007 sono riservati,  in  via  prioritaria,  al  conferimento  di  nomine  agli aspiranti   inclusi   nelle   graduatorie   del  corso-concorso  come rideterminate  ai  sensi  dell’articolo 1-octies del decreto-legge 31
gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005,  n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per  la  parte  residua,  all’indizione  del  corso-concorso  di  cui all’articolo  1-sexies  del  citato  decreto-legge  n.  7  del  2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005″. 


   All’articolo 4:
al comma 1, primo periodo
, dopo le parole: “dall’articolo 4, comma 3, del” sono inserite le seguenti: “regolamento di cui al”;  
dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
   “2-bis.
 Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per  partecipare  al  concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte  ed  orali  previste  dal  bando,  anche se l’ammissione alle medesime   o   la   ripetizione  della valutazione  da  parte  della commissione   sia   stata   operata   a   seguito   di  provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”;  
nella  rubrica,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: “e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale”.


  All’articolo 5:
al comma 1 e’ premesso il seguente
:
   “01. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285, e successive modificazioni, dopo le parole: “La targa e’  personale”,  sono  inserite  le  seguenti:  “e abbinata a un solo veicolo””;
al comma 1:
   alla  lettera  a),  capoverso  1-ter
,  dopo le parole: “patente di guida;”  sono  inserite le seguenti: “coloro che, titolari di patente di  guida,  hanno  avuto  la  patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo  142,  comma  9,  mantengono  il  diritto alla guida del ciclomotore”  e le parole: “di cui al comma 1-quater” sono sostituite dalle  seguenti:  “e  dall’attestazione  di  frequenza ad un corso di formazione  presso  un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis”;
   alla lettera b), il capoverso 1-quater e’ sostituito dal seguente:
   “1-quater.  I  requisiti  fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi  compresa  quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione  potra’  essere  limitata  all’esistenza di condizioni psico-fisiche  di  principio  non  ostative  all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale”; 
   dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
   “1-bis.  Gli  istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano,  limitatamente  alla  perdita  ovvero  alla  verifica  dei requisiti  fisici  e  psichici,  anche ai conducenti dei ciclomotori.
Analogamente, si applicano al certificato di idoneita’ alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validita’ della patente della  categoria  A, di cui all’articolo 126 del medesimo decreto. La conferma  di  validita’  del  certificato di idoneita’ alla guida dei ciclomotori e’ effettuata con le modalita’ stabilite dal Dipartimento per  i  trasporti  terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
   la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “(Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori)”.


   Dopo l’articolo 5, e’ inserito il seguente:
   “ART.  5-bis.  –  (Modificazioni al codice della strada).

 1. Nel decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l’articolo 130, e’ inserito il seguente:
   “ART.  130-bis.  –  (Revoca  della  patente  di  guida  in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone).
– 1. La patente di  guida  e’ revocata ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 130,  comma  1,  lettera  a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella  violazione  di  una  delle  norme  di comportamento indicate o richiamate  nel  titolo  V,  provocando  la  morte  di altre persone, qualora   la  citata  violazione  sia  stata  commessa  in  stato  di ubriachezza,  e  qualora  dall’accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 dell’articolo  186  risulti  un  valore  corrispondente  ad  un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del  medesimo  articolo, ai sensi dell’articolo 92 del codice penale, ovvero   sotto   l’azione   di   sostanze   stupefacenti,   ai  sensi dell’articolo 93 del codice penale”;
   b)  all’articolo  208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: “di cui  al  comma  2”  sono  inserite  le seguenti: “per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado,   corsi   didattici   finalizzati   all’educazione   stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi”;
   c) all’articolo 213:
   1)  al  comma  2,  sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,”;
   2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:
   “2-quinquies
.   Quando   oggetto  della  sanzione  accessoria  del sequestro   amministrativo   del  veicolo  e’  un  ciclomotore  o  un motociclo,  l’organo  di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo  ed  il  suo  trasporto,  secondo  le  modalita’ previste dal regolamento,  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo  214-bis,  dove e’ custodito per trenta giorni. Di cio’ e’  fatta  menzione  nel  verbale  di contestazione della violazione.
Decorsi  trenta  giorni  dal  momento  in  cui  il  veicolo  e’ fatto trasportare  nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis,  il proprietario del veicolo puo’ chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del  comma 2-bis. Le disposizioni del comma  2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e’ stato sottoposto a sequestro amministrativo.
   2-sexies. E’ sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle  violazioni  amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7,  170  e  171  o  per  commettere  un  reato, sia che la violazione amministrativa  o  il  reato  sia  stato  commesso  da  un  detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste  ipotesi l’autorita’ di polizia che accerta la violazione deve disporre  il  sequestro  del  veicolo,  nonche’ la sua rimozione e il trasporto   in  apposito  luogo  di  custodia  individuato  ai  sensi
dell’articolo  214-bis,  in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili”;
   d) all’articolo 214:
   1)  al  comma  1,
  sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,”;
   2) dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente:
   “1-ter.
   Quando  oggetto  della  sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo e’ un ciclomotore o un motociclo, l’organo di  polizia  che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il  suo  trasporto  in  un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi  dell’articolo  214-bis,  secondo  le  modalita’  previste  dal regolamento.  Di  cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della  violazione.  Il documento di circolazione e’ trattenuto presso l’organo  di  polizia,  con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia”;
   3)  al comma 2, sono premesse le seguenti parole: “Nei casi di cui al comma 1,”;
   4)  al  comma  8, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: “E’ disposta, inoltre, la confisca del veicolo””.  


  All’articolo 6:
   al  comma  2
,  le  parole: “nell’esercizio chiuso o in corso al 31dicembre 2006 devono ridurre” sono sostituite dalle seguenti: “devono ridurre nell’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006”;
   il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
   “4.
  Il comma 2-bis dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e’ sostituito dal seguente:
   “2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita’ culturali,  di  concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti le federazioni  sportive  dilettantistiche  e  gli  enti  di  promozione sportiva,  da  emanare  a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre  2006,  sono  stabilite  le  nuove  modalita’  tecniche  per l’iscrizione    all’assicurazione    obbligatoria    degli   sportivi dilettanti,  nonche’  la  natura,  l’entita’  delle  prestazioni  e i relativi  premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di  promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con  la  quale  stipulare  le relative convenzioni. A decorrere dalla data  di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le  disposizioni  in  materia  di  assicurazione obbligatoria  degli sportivi,  di  cui  al decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 28 aprile 2005″”;
   dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
   “4-bis
.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.


  All’articolo  7,  al comma 1, primo periodo, le parole: “15 luglio 2005”  sono  sostituite  dalle  seguenti: “10 agosto 2005” e il terzo periodo   e’   sostituito   dal   seguente:   “Per   fare  fronte  al corrispondente  onere,  pari a 45 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede  quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l’anno 2005 mediante corrispondente  versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 3.2.3.1 – Occupazione  –  capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali di cui all’autorizzazione di
spesa  prevista  dall’articolo  4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003,   n.  350,  e  successiva  riassegnazione  ad  apposita  unita’ previsionale  di base del medesimo stato di previsione, e quanto a 15 milioni  di  euro  a  carico  del  Fondo  per  l’occupazione  di  cui all’articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236″.


  Dopo l’articolo 7, e’ inserito il seguente:
   “ART.   7-bis.   –  (Attivita’  socialmente  utili  presso  uffici giudiziari)
– 1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all’articolo  1,  comma  262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i  lavoratori  impegnati in attivita’ socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorche’ la titolarita’ della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali”.


  All’articolo  8,  al comma 1, capoversi 3-quater e 3-quinquies, le parole:  “15  novembre  2005”  sono  sostituite  dalle  seguenti: “1° gennaio 2006”.


  All’articolo 9:
   al comma 1,
alinea, le parole: “del decreto” sono sostituite dalle seguenti:  “delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto”;
   al comma 2, capoverso, al primo periodo, e al secondo periodo dopo le  parole:  “per  un  ulteriore  mandato  di”,  la  parola: “due” e’ sostituita dalla seguente: “quattro”;
   dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
   “2-bis
.  In  attesa  della  riforma  organica  della  magistratura onoraria  di  tribunale  e  in deroga a quanto previsto dall’articolo 42-quinquies,  primo  comma,  dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed  i  vice  procuratori  onorari  gia’ confermati, che esercitano le funzioni  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  anche  per effetto di proroga nell’incarico, sono  ulteriormente  confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell’incarico”;
 nella  rubrica  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari”.


  Dopo l’articolo 9, e’ inserito il seguente:
   “ART.  9-bis.  –  (Modifiche  al testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30 maggio 2002, n. 115). – 1. Al testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 13 (L), il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
   “6
.  Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)”;
   b) all’articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: “civile,” sono inserite le seguenti: “senza tener conto degli interessi,”;
   c) l’articolo 15 (R) e’ sostituito dal seguente:
   “ART.  15 (L). – (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed  al  pagamento  del  contributo  unificato).  –
  1. Il funzionario
verifica  l’esistenza  della  dichiarazione  della parte in ordine al valore  della  causa  oggetto  della  domanda  e  della  ricevuta  di versamento;  verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa e’ diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
   2. Il funzionario procede, altresi’, alla verifica di cui al comma 1  ogni  volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”;
   d)  all’articolo  112 (L), al comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
   “d)  d’ufficio  o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata  in  ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione  del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92”;
   e) all’articolo 113 (L), il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
   “1.  Contro  il  decreto  che  decide sulla richiesta di revoca ai sensi  della  lettera  d),  comma 1, dell’articolo 112, l’interessato puo’ proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’articolo 97”;
   f) l’articolo 150 (L) e’ sostituito dal seguente:
   “ART.  150  (L).  –  (Restituzione  di  beni sequestrati). – 1. La restituzione   dei   beni  sequestrati  e’  disposta  dal  magistrato d’ufficio  o  su  richiesta  dell’interessato  esente  da  bollo;  e’ comunque  disposta  dal  magistrato  quando  la sentenza e’ diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e’ redatto verbale.
   2. La restituzione e’ concessa a condizione che prima siano pagate le  spese  per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate,salvo  che  siano  stati  pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza  di  non  luogo  a  procedere  o sentenza di proscioglimento ovvero  che  le  cose  sequestrate  appartengano  a  persona  diversa dall’imputato  o  che  il  decreto  di sequestro sia stato revocato a norma dell’articolo 324 del codice di procedura penale.
   3.  Le  spese  di  custodia  e  di conservazione sono in ogni caso dovute   dall’avente   diritto   alla  restituzione  per  il  periodo successivo  al trentesimo  giorno  decorrente  dalla  data in cui il medesimo   ha   ricevuto   la   comunicazione  del  provvedimento  di restituzione.
   4.  Il  provvedimento  di  restituzione  e’  comunicato all’avente diritto  ed  al  custode.  Con  il  medesimo  provvedimento  e’  data comunicazione  che  le  spese  di custodia e conservazione delle cose sequestrate,    decorsi   trenta   giorni   dalla   ricezione   della comunicazione,  sono  in  ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione  e  che  le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla   rituale   comunicazione  senza  che  l’avente  diritto  abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende”;
   g) l’articolo 151 (L) e’ sostituito dal seguente:
   “ART. 151 (L). – (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito  e  vendita in casi particolari).
– 1. Se l’avente diritto
alla  restituzione  delle  cose  affidate in custodia a terzi, ovvero alla  cancelleria,  e’ ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli  atti  al  magistrato,  il  quale  ordina  la  vendita delle cose sequestrate  da  eseguirsi  non  oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
   2.   Con  il  provvedimento  che  ordina  la  vendita  delle  cose sequestrate,  il  magistrato stabilisce le modalita’ della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
   3.  La  vendita  e’ disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni  non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza  rilevante dispendio. Il provvedimento e’ comunicato all’aventediritto.
   4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci  giorni  continui  nell’albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
   5.  L’elenco  dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
   6.  Le  operazioni  di  distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi  tributo  od  onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita’ per l’annotazione nei pubblici registri.
   7.  Allo  stesso  modo  si  provvede  per  i  beni  affidati  alla cancelleria  per  i quali l’avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro”;
   h) l’articolo 154 (L) e’ sostituito dal seguente:
   “ART.  154  (L).  –  (Destinazione del ricavato della vendita e di somme  e  valori).
  –  1.  Decorsi  tre mesi dalla vendita delle cose
sequestrate,  se  nessuno  ha  provato  di  avervi  diritto, le somme ricavate  dalla  vendita  sono  devolute  alla  cassa  delle ammende,dedotte le spese di cui all’articolo 155.
   2.  Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende  decorsi  tre mesi dalla rituale comunicazione dell’avviso di cui  all’articolo  150,  comma  4,  senza  che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro.
   3.  Se  l’avente  diritto  alla  restituzione di somme o di valori sequestrati  e’  ignoto  o  irreperibile,  le  somme  e i valori sono devoluti  alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la  sentenza  e’  passata in giudicato o il provvedimento e’ divenuto definitivo”;
   i) all’articolo 248 (R), il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
   “1.  Nei  casi  di  cui  all’articolo  16, entro trenta giorni dal deposito  dell’atto  cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’articolo 137 del  codice  di  procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto,  quale  risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente  scaglione  dell’articolo  13, con espressa avvertenza che si procedera’ ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi
al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese””.


  All’articolo 10:
   il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
   “1
.  All’articolo  8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le  parole:  “alla stessa data” sono sostituite dalle seguenti: “alla data  di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non  superiore  a  400  milioni  di  euro  che determinano erogazioni nell’anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro””;
   al comma 2, le parole: “pari a 40 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 80 milioni di euro”.


  Dopo l’articolo 10, e’ inserito il seguente:
   “ART.  10-bis.  –  (Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica  degli investimenti pubblici).
– 1. All’articolo 7, comma 2,
secondo  periodo,  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole: “una sola volta” sono soppresse”.


  All’articolo 11, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
   “1-bis.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 non si applica alle discariche  di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di  matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e’ fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.


  Dopo l’articolo 11, e’ inserito il seguente:
   “ART.  11-bis.  –  (Modifica  all’articolo  3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24). – 1. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2004,  n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con esclusione di quello relativo ai limiti di eta’””.


  Dopo l’articolo 12, e’ inserito il seguente:
   “ART.  12-bis.  – (Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215).  –  1.  Al  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente:
   “ART.  6.  –  (Gestione  delle eccedenze).
– 1. A decorrere dal 1° gennaio  2006  e  fino  al  31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento  dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facolta’ di disporre il  collocamento  in  ausiliaria  degli ufficiali e dei sottufficiali dell’Esercito,  della  Marina  e  dell’Aeronautica  che  ne  facciano domanda  e  che  si  trovino  a non piu’ di cinque anni dal limite di eta’.
   2.  La  facolta’  di cui al comma 1 puo’ essere esercitata entro i limiti  del  contingente  annuo  massimo  di  personale  di  ciascuna categoria  indicata  dalla  tabella  C allegata al presente decreto e comunque   nel   limite   delle   risorse   disponibili   nell’ambito dell’autorizzazione  di  spesa  di  cui  all’articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.
   3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e’ equiparato a tutti  gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta’. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante,  il trattamento pensionistico e l’indennita’ di buonuscita che  allo  stesso  sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta’, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi  di  classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498,  per  il  reimpiego  nell’ambito del comune o della provincia di
residenza   presso   l’amministrazione   di   appartenenza  od  altra amministrazione.
   4.  Le  domande  di  cessazione  dal servizio ai sensi del comma 1 devono  essere  presentate  all’amministrazione  di  appartenenza, da parte  del  personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed  hanno validita’ solo per l’anno in corso. In caso di accoglimento della  domanda,  il personale  e’  collocato in ausiliaria a partire dalla  data  del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l’anno, puo’ ripresentarla, con le stesse modalita’, negli anni successivi.
   5.  Qualora,  nell’ambito  di  ciascuna categoria di personale, il numero  di  domande  sia  superiore al contingente di cui al comma 2, viene   collocato   in  ausiliaria  l’ufficiale  o  il  sottufficiale anagraficamente  piu’  anziano e, a parita’ di eta’, l’ufficiale o il sottufficiale piu’ anziano in grado”;
   b) dopo la tabella B, e’ aggiunta la seguente:


 “TABELLA C
(articolo 6, comma 2)


UNITA’ DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA


























































































Anno


Ufficiali


Marescialli


Totale


2006


18


340


358


2007


18


330


348


2008


15


255


270


2009


30


500


530


2010


18


350


368


2011


33


550


583


2012


35


595


630


2013


35


595


630


2014


38


650


688


2015


35


595


630


2016


33


570


603


2017


45


795


840


2018


12


205


217


2019


12


205


217


2020


6


90


96


Totale


383


6625


7008


  All’articolo  13,  al comma 1, le parole: “per ciascuno degli anni 2005,  2006  e  2007”  sono  sostituite  dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2005”.


  Dopo l’articolo 13, sono inseriti i seguenti:
   “ART.  13-bis.  –  (Disposizioni  concernenti  il  personale della carriera  prefettizia).
  –  1.  Per  il  rinnovo  del contratto della carriera  prefettizia  relativo  al biennio 2004-2005 e’ stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2005.
   2.  All’onere  derivante  dall’attuazione  del  comma  1, pari a 5 milioni  di  euro  a  decorrere  dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente   riduzione   dell’autorizzazione   di  spesa  di  cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
   3.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   ART.    13-ter.   –   (Disposizioni   concernenti   il   personale dell’amministrazione  civile  dell’interno). – 1. Per far fronte alla
molteplicita’  e  complessita’  dei  compiti  attribuiti al personale dell’amministrazione  civile  dell’interno  appartenente  al comparto Ministeri,  connessi  all’applicazione  della normativa in materia di depenalizzazione,  di  immigrazione  e  di  asilo,  il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei  servizi  istituzionali  e’ incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
   2.  All’onere  derivante  dall’attuazione del presente articolo si provvede,  per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e  2007, mediante corrispondente   riduzione   della  autorizzazione  di  spesa  recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
   3.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varazioni di bilancio”.


  Dopo l’articolo 14, sono inseriti i seguenti:
   ”  ART.  14-bis.  –  (Modifiche  all’articolo  53  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448).
– 1. All’articolo 53, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti:
“Dette  aree  sono  assegnate,  in  adesione a sua richiesta e previo versamento  dell’indennizzo  di  2,6  milioni  di euro, al patrimonio disponibile  della regione Liguria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di  Genova  nell’esercizio  dei  rispettivi  poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attivita’ produttive in  forme  ambientalmente  compatibili,  nonche’  per  la definizione dell’assetto  infrastrutturale dell’area. Allo scopo sono utilizzate, tra  l’altro,  sia  le  risorse indicate all’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  sia  quelle  indicate  all’articolo  5 del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80”.
   2.  All’articolo  53,  comma  2,  secondo  periodo, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  le  parole: “nell’articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.
   ART. 14-ter. – (Disposizioni concernenti le autorita’ portuali). – 1.  Alle autorita’ portuali istituite ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall’anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall’anno 2003 non si applica per l’anno 2005 il comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l’anno 2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”  dello  stato  di  previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze  per  l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali.
   3.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   ART.  14-quater.  –  (Giochi olimpici invernali Torino 2006). – 1.Per  la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per  i  Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell’articolo 21  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte e’  autorizzato  per l’anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo  del  25  per  cento  dei  primi tre titoli delle entrate del penultimo  anno  precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto  previsto  dall’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
   2.  All’onere  di  cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l’anno 2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale”  dello  stato  di  previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze  per  l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   3.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   4.  Dopo il comma 25 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,n. 311, e’ inserito il seguente:
   “25-bis.  Limitatamente  all’anno  2005  per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall’articolo  21  della  legge  1° agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese di cui  al comma 24 e’ calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005”.
   5.  All’onere  derivante  dall’attuazione  del  comma 4, pari a 40 milioni  di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   6.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   ART.   14-quinquies.   –  (Differimento  di  termine).  –  1.  Per consentire  il  completamento  degli  accertamenti  tecnici in corso, d’intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi  anche  in  relazione  al  numero,  all’estensione  ed alle tipologie  delle  concessioni esistenti ed all’abusivismo, il termine di  cui  all’articolo  32,  comma  22, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e’ differito al 31 ottobre 2005.
   ART.  14-sexies. – (Incarichi dirigenziali). – 1. All’articolo 19, comma  2,  secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  parole:  “non  puo’ eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri  incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “non puo’ essere inferiore a tre anni ne’ eccedere il termine di cinque anni”.
   2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza   dei   contratti   dei   relativi   dirigenti  per  effetto dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
   3.   All’articolo   19,   comma  6,  terzo  periodo,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, dopo le parole: “anche presso amministrazioni  statali,”  sono  inserite le seguenti: “ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,”.
   4.  All’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma  1,  terzo  periodo,  le  parole: “cinque anni” sono sostituite
dalle seguenti: “tre anni”.
   ART.   14-septies.   –  (Modifiche  all’articolo  60  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165) – 1. Al fine di verificare lo
stato  di  ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai  processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla  semplificazione  delle procedure, all’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a)  al primo periodo, le parole: “l’ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “l’ispettorato  per  la  funzione  pubblica,  che  opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica”;
   b)  il  secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “L’ispettorato stesso  si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra  ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero  dell’economia  e delle finanze, funzionari particolarmente esperti  in  materia,  in  posizione  di  comando  o fuori ruolo, del Ministero   dell’interno,   e   nell’ambito  di  personale  di  altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il  quale si applicano l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n. 127, e l’articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni”;
   c)  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  “buon  andamento” sono inserite  le  seguenti: “, l’efficacia dell’attivita’ amministrativa, con  particolare  riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,”.
   2.  Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal  citato  articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.
   ART.  14-octies.  –  (Modifica  all’articolo  17-bis  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) – 1. All’articolo 17-bis, comma 1,
primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “un’apposita” e’ inserita la seguente: “separata”.
   ART. 14-novies. – (Comitato nazionale italiano per il collegamento tra  il  Governo  italiano e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) – 1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 2 e’ aggiunto il seguente comma:
   “I  membri  del  Comitato  di  cui  all’articolo 3, i membri della Giunta  di cui all’articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il  segretario generale di cui all’articolo 6 durano in carica cinque anni”;
   b) all’articolo 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
   “Il  segretario  generale,  di  cui  all’articolo  6, e’ membro di diritto  del  Comitato,  ove  non  risulti tra i componenti di cui al presente articolo”;
   c) all’articolo 4, e’ aggiunto in fine il seguente comma:
   “Il  segretario  generale,  di  cui  all’articolo  6, e’ membro di diritto  della  Giunta,  ove  non  risulti tra i componenti di cui al comma precedente”;
   d)  all’articolo  6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:
   “Nell’ambito del Comitato e’ costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti  al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.
   Il  Collegio  amministrativo  predispone  il  regolamento  per il funzionamento  e  la  gestione  del  Segretariato stabilendo anche la consistenza  numerica,  i  requisiti,  le modalita’ di assunzione, le norme   sullo   stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico,  di previdenza  e  di  quiescenza  del personale assunto direttamente dal Comitato.  Le  stesse  modalita’  predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.
   Il regolamento e’ sottoposto all’esame del Comitato che lo rimette all’approvazione  del Ministero delle politiche agricole e forestali, il  quale  vi  provvede  di concerto con quello dell’economia e delle finanze.
   Per  il  controllo  dei  fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato  e’  costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci  effettivi  e  due  supplenti.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro  dell’economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.
   Il  Collegio  esercita  le sue funzioni secondo le norme contenute negli   articoli  2403  e  seguenti  del  codice  civile,  in  quanto applicabili.
   I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
   Un  delegato  della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima,  partecipa  ai  lavori  del  Collegio  sindacale a norma di legge.
   Con  provvedimento  dei  Ministri  competenti,  di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  possono essere comandati presso  il  Comitato  dipendenti  di  ruolo  e  non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
   L’onere   per  il  complessivo  trattamento  economico  dovuto  al personale   comandato  ai  sensi  del  comma  nono  fa  carico  sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato”.
   2.  All’attuazione  del  comma  1  si  provvede  nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   ART.  14-decies.  –  (Modifiche  al  testo unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n. 267) – 1. Al testo unico di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
   a)   all’articolo   60,   comma   1,   numero   10),   la  parola: “maggioritario”  e’  sostituita  dalle seguenti: “superiore al 50 per cento”;
   b)  all’articolo  63, comma 1, numero 1), dopo le parole: “azienda soggetti  a  vigilanza”  sono  inserite  le  seguenti: “in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione”.
   ART.  14-undecies.  –  (Rimborsi  delle  spese  per  consultazioni elettorali regionali) – 1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2,
terzo   periodo,   della   legge  3  giugno  1999,  n.  157,  per  la presentazione  della  richiesta  dei  rimborsi  delle  spese  per  le consultazioni  elettorali  relative  al  rinnovo  dei  Consigli delle regioni  a  statuto  ordinario  del  3-4  e  del 17-18 aprile 2005 e’ differito al 30 settembre 2005.
   ART.  14-duodecies.  –  (Archivio  storico  della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri)  –  1.  All’articolo 42 del codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
   “3-bis.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti  presso  il  proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  proprio decreto.  Con  lo  stesso  decreto  sono  stabilite  le  modalita’ di conservazione,  di  consultazione  e  di  accesso  agli  atti  presso l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
   ART.  14-terdecies.  –  (Posti  di  funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali) – 1.
Nell’ambito  dei  posti  di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero  delle  politiche agricole e forestali e’ compreso il posto di  vice-presidente  del  consiglio nazionale dell’agricoltura di cui all’articolo  4,  comma  2,  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente  della  Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti  di  funzione  indicati  nella  tabella  A allegata al medesimo decreto.
   2.  Al  fine  di  assicurare  l’effettivo  rispetto  del principio dell’invarianza   della  spesa,  l’onere  derivante  dal  trattamento economico  spettante  al  titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello  generale,  rispetto  al  numero  degli  incarichi di livello dirigenziale  generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  23  marzo  2005,  n. 79, e’ compensato sopprimendo  contestualmente  al  conferimento  dell’incarico  presso l’amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.
   ART. 14-quaterdecies. – (Elenco per la designazione del segretario generale  delle  Camere  di commercio) – 1. La lettera a) del  comma 3 dell’articolo  20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e’ sostituita dalla seguente:
   “a)  i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle    Camere   di   commercio,   dell’Unioncamere   e   di   altre amministrazioni  o  enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali  individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo”.
   ART.  14-quinquiesdecies.  –  (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005,  n. 35) – 1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 3:
   1)  al  comma  6-duodecies,  primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2007” sono soppresse;
   2)  al  comma  6-quaterdecies,  secondo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  “;  dall’anno 2008 si provvede ai sensi dell’articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468”;
   b) all’articolo 13-ter, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
   “1.  Per assicurare la piena funzionalita’ degli enti gestori, per i  mesi  di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell’anno 2005 sono  sospesi  i  termini  per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle  cartelle  di  pagamento  e  per  le  procedure  di riscossione relative  ai  contributi  previdenziali e assistenziali concernenti i datori  di  lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo,  con  recupero  dei  relativi  importi entro il 20 dicembre 2005”.
   ART.  14-sexiesdecies. – (Disposizione in materia di trasferimento
dei  magistrati da sedi disagiate). –
1. All’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
   “2.  Se  la  permanenza  in  servizio presso la sede disagiata del magistrato  trasferito  ai  sensi  dell’articolo  1  a sedi disagiate supera   i   cinque   anni,  il  medesimo  ha  diritto,  in  caso  di trasferimento  a  domanda,  ad  essere  preferito  a  tutti gli altri aspiranti,  con  esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998”.
   2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei  posti  pubblicati in data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   ART.  14-septiesdecies.  – (Modifica all’articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n. 311). – 1. All’articolo 1, comma 132, della legge
30  dicembre  2004,  n. 311, le parole: “Salvo diversa determinazione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri – Dipartimento della funzione pubblica,” sono soppresse.
   ART.  14-duodevicies.  – (Contratti per la prestazione dei servizi di  telefonia  fissa).  –  1. Al fine di garantire la continuita’ del servizio, nonche’ la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa  per  la  realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti  per  la  prestazione  dei  servizi  di  telefonia fissa in essere,  attuativi  della  convenzione  stipulata dalla CONSIP Spa in data  6  febbraio  2003,  ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26
della  legge  23  dicembre  1999, n. 488, e successive modificazioni, sono  prorogati,  salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga  e’  disposta  fino alla sottoscrizione da parte della CONSIP Spa  della  nuova  convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura  ad  evidenza  pubblica  e’  indetta entro i termini di cui all’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
   ART. 14-undevicies. – (Regime transitorio per l’operativita’ delle norme   tecniche   per   le  costruzioni).  –  1.  Dopo  il  comma  2 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
   “2-bis.  Al  fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e’ consentita, per un periodo di  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita’   di   applicazione,  in  alternativa,  della  normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.  1086,  e  alla  legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione,  fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”.
   ART.   14-vicies.   –  (Gestione  finanziaria  del  Fondo  per  la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche). – 1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  28,  e  successive  modificazioni, le parole: “30 settembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.
   ART.  14-vicies  semel.  –  (Disposizioni per il potenziamento dei centri  fieristici).  –  1. Allo scopo di incentivare l’attivita’ dei centri  fieristici  per l’esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, e’ consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell’articolo 73 del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,   proprietari  o  gestori  di  centri  fieristici,  di
escludere  dal  reddito  imponibile  ai  fini  dell’IRES e dal valore aggiunto  ai  fini  dell’IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell’investimento in beni strumentali,   materiali  e  immateriali,  effettuato  nell’esercizio stesso e nei tre successivi.
   2.  L’agevolazione  di  cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla  concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma  1,  e  non puo’ eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti   calcolati   con   l’aliquota   massima.   Per   fruire dell’agevolazione,    il   richiedente   inoltra   apposita   domanda all’Agenzia delle entrate che la esamina secondo l’ordine cronologico di  presentazione  fino  ad  esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni  di  euro  per l’anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l’anno 2007.
   3.  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo, per investimenti si intende   la  realizzazione  nel  territorio  dello  Stato  di  nuovi impianti,  il  completamento  di  opere  sospese,  l’ampliamento,  la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni   strumentali  nuovi,  anche  mediante  contratti  di  locazione finanziaria.   L’investimento   immobiliare   e’   limitato  ai  beni strumentali per natura.
   4.  Con  decreto  del  Ministro  dell’economia e delle finanze, da emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge   di   conversione  del  presente  decreto,  sono  adottate  le disposizioni attuative del presente articolo ed e’ stabilita la quota dell’esclusione  di  cui  al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
   5.  All’onere  derivante  dall’attuazione del presente articolo si provvede,   per   l’anno   2006,  mediante  corrispondente  riduzione dell’autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  come  rideterminata  dalla  tabella C della legge 30 dicembre   2004,  n.  311,  e  per  l’anno  2007  mediante  riduzione dell’autorizzazione  di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   6.  Il  Ministro  dell’economia  e delle finanze e’ autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   ART.  14-vicies  bis.  –  (Proroga  di  termine).  – 1. Il termine indicato  all’articolo  1  del  regolamento  di  cui  al  decreto del Ministro  della  salute  6  aprile  2004, n. 174, e’ prorogato di due anni.
   ART.   14-vicies  ter.  –  (Disposizioni  in  materia  di  servizi sostitutivi di mensa). – 1. Al fine di concorrere al conseguimento di piu’ elevati livelli di produttivita’, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attivita’  produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono disciplinati:
   a)  le  caratteristiche  e  i  requisiti  anche  finanziari  delle societa’ di capitali che svolgono l’attivita’ di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;
   b)  i  requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti  e  bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonche’  degli  altri  esercizi  convenzionabili  con  le societa’ di cui alla lettera a) per l’erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;
   c)  i  criteri  per  l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economicamente  piu’  vantaggiosa  e  le  modalita’  per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;
   d)  le  caratteristiche  del  buono  pasto  e  la regolamentazione dell’utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
   2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   ART. 14-vicies quater. – (Riconoscimento di prestazioni economiche in  caso  di  provvedimenti di rettifica per errore). – 1. Al fine di salvaguardare  il  principio  dell’affidamento,  i soggetti che hanno chiesto  ed  ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall’istituto assicuratore ai sensi dell’articolo 9,  commi  5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato  illegittimo  dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191  del  5-10  maggio  2005,  continuano  a  percepire  le  medesime prestazioni  a  condizione  che  siano  titolari,  oltre  che  di  un
eventuale  reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un  reddito  proprio  assoggettabile  all’imposta  sul  reddito delle persone   fisiche  per  un  importo  non  superiore  ad  euro  3.000, rivalutabile    annualmente   secondo   gli   indici   ISTAT.   Nella determinazione  di  detto  importo  non  si  tiene  conto del reddito derivante  dall’abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in  cui  il  reddito  posseduto  sia superiore al limite previsto dal presente  comma,  le  prestazioni  sono  ridotte  in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.
   2.  All’attuazione  del  presente  articolo si provvede nei limiti delle  risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   ART.  14-vicies  quinquies.  –  (Disposizioni per la funzionalita’ dell’Autorita’  per  l’energia  elettrica  e il gas). – 1. Al fine di garantire  il  pieno  assolvimento  dei  suoi  compiti istituzionali, attraverso  il  completamento  degli  organici  e  la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all’Autorita’ per l’energia elettrica e  il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle  imprese  ai  sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14  novembre  1995,  n.  481, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
   2.  Per  il  rispetto  del patto di stabilita’ interno, agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  500.000  euro  annui  a decorrere dall’anno  2005,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”  dello  stato  di  previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze  per  l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali.  Il  Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio”.


ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 2)


 “TABELLA 2 (di cui al nono comma dell’articolo 101)


DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
































Organico nel 2006Organico nel 2007
Ambasciatore

25


28

Ministro Plenipotenziario

208


208

Consigliere di Ambasciata

242


242

Consigliere di Legazione

270


270

Segretario di Legazione

387


387

Totale unità

1132


1135