Documento su Rc auto


 La Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura – OUA, in esecuzione del deliberato della propria Assemblea di Fiuggi del 15-17.7.05 all’esito del dibattito sul punto


preso atto
della rinnovata intenzione del Governo di procedere a significativa revisione dei criteri legali di risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione stradale, attraverso la previsione dell’indennizzo diretto da parte della compagnia assicuratrice del danneggiato salva la rivalsa di questa avverso la compagnia del danneggiante


letto
dagli organi di stampa dell’incontro del 18.7.2005 tra l’ANIA, alcune associazioni di consumatori e il Ministro per le Attività Produttive, ad oggetto tale previsione di riforma legislativa che ne avrebbe ottenuto parere favorevole


richiamati
i deliberati e gli interventi sulla materia della riforma della R.C.A. che questo Organismo ha insistentemente svolto nel corso della presente legislatura, volti a denunciare la perdurante attitudine del Governo ad interventi nella materia assicurativa sporadici e privi di un approccio organico, capace di dare risposte di sistema alle esigenze di ridefinizione di un ambito di grande impatto sociale ed economico


rilevato
che le asserite esigenze di riduzione dei costi assicurativi non si intende come possano essere soddisfatte attraverso la negazione della liquidazione dell’intervento legale già in fase stragiudiziale, che costituisce invece opera di assistenza che, grazie all’apporto degli avvocati -la cui esperienza e qualificazione professionali sono garanzia di serietà ed onestà-, lungi dal poter essere qualificato come inutile o peggio strumentale, è funzionale al conseguimento della soddisfazione piena e puntuale dei diritti delle parti lese contestualmente alla legittima aspettativa delle imprese assicuratrici di non vedere dilatato il proprio obbligo risarcitorio oltre i limiti del danno corrispettivo


lamentato
che tale logica si accompagna alla intollerabile pretesa di alcune istanze comunitarie ma anche nazionali di vedere nei costi legali, con riferimento ai recenti rinnovati attacchi al sistema tariffario forense che è al contrario garanzia di serietà ed adeguatezza del servizio professionale nell’interesse dei clienti, una delle cause di aggravamento ed inefficienza del sistema produttivo, che ha in ben altre fonti le ragioni autentiche della sua scarsa competitività


dedotto
che il pur condivisibile intento di semplificare le procedure di risarcimento assicurativo da circolazione stradale, allo scopo del contenimento dei relativi costi delle polizze, non può realizzarsi a condizione di una eccessiva sommarizzazione dei criteri risarcitori ed a scapito del diritto di difesa dei danneggiati e, finalmente, della tutela dei loro stessi interessi, come dimostrano le statistiche che ne accertano la maggiore soddisfazione risarcitoria in caso di intervento legale


denunciata
la intollerabile metodologia finora adottata di non consentire interlocuzione con tutti i soggetti legittimati all’esercizio dei diritti coinvolti nel progetto di riforma, tra cui certamente gli avvocati, soggetti qualificati della giurisdizione e tutori dei diritti dei cittadini


riaffermato
che l’Avvocatura esprime, senza interessi propri o peggio corporativi, la sua legittimazione al riguardo, nella logica ispiratrice, da un lato, di voler assicurare un effettivo esercizio della tutela dei diritti dei danneggiati, espressione della crescente esigenza di realizzare concretamente i principi di pienezza di condizione autenticamente umana di cui all’art. 2 della nostra Carta fondamentale; dall’altro, di sottrarsi e financo contrastare i fenomeni degenerativi di strumentalizzazione di tale tutela, attraverso il pieno recupero di trasparenza e professionalità nel rapporto fra il danneggiato e le istituzioni, di cui l’avvocato è chiamato a svolgere mediazione appunto altamente professionale


contesta
pertanto la assoluta inadeguatezza della previsione di riforma, in quanto inefficace ad ottenere gli scopi che afferma di voler perseguire e, contemporaneamente, lesiva dei diritti della difesa e della autentica tutela degli interessi dei danneggiati



denuncia
la intollerabilità di un intervento che ancora una volta, per risolvere problemi specifici, inciderebbe negativamente sull’accesso alla giurisdizione, limitandolo e comprimendo intollerabilmente la domanda di giustizia ed il diritto di difesa


insiste
perchè venga sospesa una attività normativa fatta solo di provvedimenti ‘spot’, in attesa che sia approntata e completata, dentro e fuori il Parlamento, una fase di elaborazione e progettazione complessiva che passi per l’ineludibile apporto di confronto anche con le rappresentanze dell’Avvocatura, dei magistrati, della società civile.


Roma, 20 luglio 2005