SEMINARIO SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
INTRODOTTA CON LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80
RUVO DI PUGLIA, 12 LUGLIO 2005
IL REGIME DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO CIVILE NOVELLATO
La riforma al Codice di Procedura Civile ad opera della Legge n. 80/2005 introduce alcune novità in tema di comunicazioni e notificazioni che potrebbero far pensare ad una spinta verso l’applicazione delle nuove tecnologie nel processo civile in vista del processo civile telematico.
Prima di affrontare il problema delle novità introdotte dalla legge n. 80/2005 appare opportuno soffermarsi sugli istituti generali della comunicazione e della notificazione.
Entrambe hanno la finalità di portare a conoscenza delle parti costituite o di terzi il contenuto di atti aventi contenuto giuridico.
Tuttavia la comunicazione differisce dalla notificazione per il contenuto, per il soggetto che forma l’atto e per il soggetto che procede alla trasmissione dell’atto.
Infatti il regime della comunicazione è disciplinato dall’art. 136 c.p.c. :
a) il contenuto della comunicazione è di solito un avviso contenente un estratto o un sunto del provvedimento giudiziale che si intende portare a conoscenza; di solito tale atto viene denominato Biglietto di Cancelleria
b) il soggetto che forma la comunicazione è il Cancelliere;
c) il soggetto che procede alla trasmissione dell’atto è l’Ufficiale Giudiziario che trasmette attraverso la notificazione.
Il regime della notificazione è disciplinato dall’art. 137 c.p.c.:
a) il contenuto dell’atto che si porta a conoscenza dei destinatari è conforme all’originale ed è l’intero atto che deve avere rilevanza giuridica.
b) il soggetto che forma l’atto da notificare è solitamente il difensore;
c) il soggetto che effettua la notificazione può essere il difensore, l’Ufficiale Giudiziario.
Le comunicazioni
Il legislatore del 2005 ha previsto una innovazione nel regime delle comunicazioni negli artt. 133, 134, 176 e 183 u.c. c.p.c. prevedendo la possibilità di comunicazione dei provvedimenti giudiziali a mezzo fax ed a mezzo e mail.
Prescindendo dalla diversità di locuzione utilizzata dal legislatore negli artt. 133 e 134 ( l’avviso può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica… ) rispetto a quella utilizzata nell’art. 176 c.p.c. ( Le ordinanze pronunciate … fuori dell’udienza sono comunicate … anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica…. ), le comunicazioni effettuate con mezzi alternativi rispetto alla notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario costituiscono solo una possibilità e non un obbligo. Infatti ivi si prevede che il difensore indichi nel primo scritto difensivo utile il numero di fax e indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso. Il legislatore non dispone un obbligo per il difensore all’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica. Si osservi che nelle norme citate si specifica: A tal fine il difensore indica. L’uso del termine a tal fine con la facoltatività della trasmissione della comunicazione con strumenti alternativi alla notificazione da parte del Cancelliere evidenzia da un lato la non obbligatorietà di tali strumenti alternativi e dall’altro la non obbligatorietà per il difensore di indicare il fax o l’indirizzo di e mail. D’altronde le stesse norme non prevedono sanzioni di nullità degli atti nell’ipotesi di mancata indicazione da parte del difensore del numero di fax o dell’indirizzo di e mail.
L’uso dei due strumenti alternativi alla notificazione classica della comunicazione impone un analisi su tali strumenti alternativi.
Il telefax e la posta elettronica si distinguono per le modalità di trasmissione e per l’apparecchiatura che consente l’invio.
Telefax
Il telefax è una modalità di trasmissione diretta attraverso la quale dal fax del mittente il documento viene inviato direttamente al fax del destinatario.
Tuttavia la mera indicazione del numero di telefax da parte del mittente può non dare la piena prova dell’avvenuta ricezione del documento da parte del destinatario. Infatti, se quest’ultimo se nei settaggi del suo fax non avrà indicato il suo numero di fax, il rapporto di trasmissione che sarà rilasciato dal fax del mittente non conterrà alcun elemento di prova concreta che il fax sia arrivato a quel destinatario.
Può altresì accadere che il fax del destinatario sia intasato di documenti ricevuti non stampati per inceppamento della carta, per esaurimento della cartuccia dell’inchiostro, per mancanza improvvisa di energia elettrica ovvero per un malfunzionamento del fax.
Nell’ipotesi in cui il difensore destinatario del documento usi un modem fax tutte le problematiche connesse con la sicurezza informatica, l’uso del p.c. e gli eventuali errori di programma costituiscono un potenziale pericolo che il suo p.c. non possa offrirgli in visione quanto inviatogli.
La normativa non prevede per il mittente né un obbligo di accertamento dell’avvenuta ricezione del documento da parte del destinatario, né la fissazione di modalità di accertamento.
Il cancelliere, quale Pubblico Ufficiale ha soltanto l’onere di inviare la comunicazione al numero di fax indicato dal difensore e di attestare l’avvenuto invio.
Se il destinatario non ha ricevuto il documento, avrà soltanto la possibilità di richiedere ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. di essere rimesso nei termini, fornendo la prova della mancata ricezione a causa di un malfunzionamento del fax o del modem-fax.
Sembrerebbe che per il difensore si prospettino una serie di difficoltà derivanti dai pericoli di un malfunzionamento del suo strumento elettronico.
Tuttavia va evidenziato che il legislatore consente l’invio delle comunicazioni a condizione del rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione del documento teletrasmesso.
Nell’ipotesi del telefax non vi è una normativa o una disciplina regolamentare che imponga taluni protocolli per l’uso del fax quale strumento di comunicazione nel processo civile.
Ne consegue che allo stato la comunicazione potrà avere effettivo valore probatorio solo se il Cancelliere si sarà accertato che il documento inviato a mezzo fax sia effettivamente ricevuto per esempio attraverso l’attestazione della ricezione del documento da parte del destinatario per via telefonica ovvero attraverso il reinvio del documento da parte del destinatario siglato per ricezione.
Posta elettronica
Diversa è l’ipotesi delle comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica.
Il legislatore del 2005 non ha previsto in modo generico l’uso di tale strumento attraverso la mera indicazione dell’indirizzo di posta elettronica.
Infatti, la posta elettronica non è una forma di trasmissione diretta ma avviene attraverso l’intermediazione di terzi ( i provider di posta elettronica).
In buona sostanza il messaggio di posta elettronica viene inviato dal mittente al provider di posta che gestisce la messaggistica elettronica del mittente il quale la consegna al provider di posta che gestisce la messaggistica del destinatario che, a sua volta, la consegna al destinatario nella sua casella di posta elettronica.
Come è intuibile tale sistema non fornisce la certezza dell’avvenuta ricezione del messaggio di posta inviato ancorché si imposti il proprio programma di posta elettronica dell’avviso di avvenuta ricezione.
Non va sottovalutato, altresì, tutta la problematica connessa con la sicurezza informatica che coinvolge inevitabilmente anche la messaggistica a mezzo e mail
Infatti la ricezione di un documento attraverso la posta elettronica non da certezza assoluta della provenienza del documento dal mittente che formalmente potrebbe sembrare avere inviato il messaggio. E’ noto il fenomeno della fake e-mail
A ciò si aggiunga la possibilità che il messaggio di posta elettronica possa essere intercettato nel suo tragitto e modificato da potenziali cracker,
Per questi motivi il legislatore non ha previsto il semplice invio a mezzo posta elettronica delle comunicazioni a qualsiasi indirizzo che venga fornito dal difensore.
Il legislatore del 2005, come per il fax, consente la comunicazione a mezzo posta elettronica purchè nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici .
La locuzione usata dal legislatore del 2005 è la stessa usata nel D. L.vo n. 5 del 17 gennaio 2003 recante la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario.
Infatti l’art. 17 del predetto D. L.vo consente la trasmissione a mezzo fax ed e mail nel rispetto della normativa in tema di trasmissione di documenti informatici e teletrasmessi.
Tuttavia, rispetto al fax, una normativa regolamentare di utilizzo sicuro della posta elettronica esiste.
Il nostro legislatore si è sensibilizzato negli ultimi tempi alla informatizzazione della P.A. e quindi anche dell’Amministrazione della Giustizia introducendo una serie di disposizioni normative per l’uso delle procedure informatizzate dirette essenzialmente alla velocizzazione dei processi informativi e gestionali ed un risparmio di costi determinati dall’uso delle dette procedure informatizzate.
Si richiama all’attenzione del lettore il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 costituente il Regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.
In tale normativa è prevista la formazione degli atti e dei provvedimenti del processo come documenti informatici aventi valore legale ai sensi dell’art. 2702 c.c. purchè sottoscritti con firma digitale. ( art. 4)
Quanto alle comunicazioni, l’art. 6 ne consente l’invio per via telematica oltre che attraverso il Sistema Informatico Civile anche all’indirizzo di posta elettronica o dal difensore con le modalità previste dall’art. 7, dall’esame del quale si evince che l’indirizzo di posta elettronica dovrà essere un indirizzo qualificato, comunicato al Consiglio dell’Ordine che, a sua volta, lo abiliterà nel Sistema Informatico Civile.
Con Decreto del Ministro Giustizia 14 ottobre 2004 sono state dettate le Regole Tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. Il Decreto fissa le regole per la formazione, trasmissione, ricezione, notifica degli atti e/o documenti informatici in funzione dell’avvio del Processo telematico. Tuttavia alcuni principi cardini in tema di valore probatorio da attribuire al documento informatico si rinvengono in tale decreto con particolare riferimento all’uso della Posta Elettronica Certificata.
Tuttavia fino al febbraio di quest’anno mancava la regolamentazione circa la genuinità dell’invio attraverso l’attestazione di un terzo qualificato.
Con D.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005 il legislatore ha dettato il regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell’art 27 della legge 18 gennaio 2003 n. 3.
Da ultimo il D. L.vo 7 marzo 2005 n. 82 ( Codice dell’Amministrazione Digitale) all’art. 21 attribuisce valore probatorio, ai sensi del novellato art. 2712 c.c., al documento informatico anche se sottoscritto con firma elettronica non qualificata, nel mentre attribuisce valore probatorio ai sensi dell’art. 2702 c.c. al documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Precedentemente all’entrata in vigore del Codice dell’Amministrazione Digitale la Giurisprudenza si era occupata del valore probatorio da attribuire al documento informatico pervenendo ad un assimilazione dello stesso ai documenti descritti dall’art. 2712 c.c.
La Suprema Corte con la sentenza innovativa n. 11445 del 6 settembre 2001, anticipando quanto fissato dal Codice dell’Amministrazione Digitale, statuì che i documenti informatici privi di firma digitale vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall’art. 2712 c.c., con la conseguenza che, anche per essi, il disconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché, mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto provato il fatto costituente giusta causa di licenziamento di un esattore di casello autostradale sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico del datore di lavoro, la cui funzionalità risultava attestata, così come altre circostanze esterne, dalla espletata prova testimoniale) .
La P.E.C. ( Posta Elettronica Certificata) è lo strumento attraverso il quale si può dare certezza dell’invio e della ricezione del messaggio elettronico inviato attraverso l’e-mail.
Appare opportuno analizzare la P.E.C. per comprenderne la portata e distinguerla dalla posta elettronica semplice e dalla firma digitale.
La differenza che può rinvenirsi tra la P.E.C. e la posta elettronica ordinaria è la stessa che vi è tra la corrispondenza inviata via posta ordinaria o prioritaria e quella inviata via posta raccomandata o assicurata a.r..
Con la prima non si ha alcuna prova dell’invio e della ricezione; con la seconda sia l’invio che la ricezione è attestata dall’Ufficio Postale.
Con la P.E.C. potranno aversi tre modalità di trasmissione e conseguentemente di attestazione dell’invio e/o della ricezione del messaggio inviato via e mail.:
a) l’invio attraverso un dominio di posta certificata verso un destinatario dotato di posta certificata
b) l’invio attraverso l’invio attraverso un dominio di posta convenzionale verso un destinatario dotato di posta certificata;
c) l’invio attraverso un dominio di posta certificata verso un destinatario dotato di posta convenzionale.
La differenza tra i tre tipi di invio è intuitiva: nel primo caso si avrà la certezza e la prova sia dell’invio che della ricezione del messaggio. Nel secondo e nel terzo caso si avrà alternativamente solo la certezza e la prova dell’invio o della ricezione.
I seguenti schemi tratti dall’allegato Tecnico alle linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata individuano visivamente gli elementi caratteristici di un domini di posta certificata e le sue interazioni con un altro dominio di posta, sia certificata che non certificata
Tuttavia l’invio del messaggio o del documento con la P.E.C. non deve confondersi con l’invio del documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Infatti, l’invio certificato del messaggio o del documento come la raccomandata a.r. da piena prova dell’avvenuto invio e della ricezione del messaggio e/o del documento; l’invio del documento con firma digitale da prova non solo dell’invio e della ricezione del messaggio e/o del documento ma attesta l’attribuzione del documento e del messaggio al mittente
Si immagini l’invio attraverso una raccomandata di un documento non autenticato nelle firme che avrà valore legale diverso dell’invio con raccomandata di un documento autenticato nelle firme.
Nel caso del documento informatico, nel primo caso esso è liberamente valutato dal Giudice mentre il secondo fa piena prova fino a querela di falso ( art. 2702 c.c. richiamato dall’art. 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale)
Per quello che può riguardare il tema delle comunicazioni ai sensi dei novellati artt. 133, 134, 176 e 183 u.c. c.p.c. la comunicazione effettuata attraverso la P.E.C. non potrà essere facilmente disconosciuta dal destinatario e non potrà essere impugnata se non con la querela di falso.
Invece le comunicazioni attraverso posta non certificate saranno liberamente valutabili dal Giudice che potrà anche in caso di contestazione circa la mancata ricezione del documento consentire una rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. susssistendone i presupposti.
Le notificazioni
Sul tema delle notificazioni il legislatore del 2005 ha innovato solo la disciplina dell’intimazione ai testimoni
In particolare il novellato art. 250 c.p.c. consente al difensore di effettuare l’intimazione ai testimoni attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Per l’invio dell’intimazione ai testimoni a mezzo telefax o posta elettronica valgano le considerazioni formulate in tema di comunicazioni.
Per quanto riguarda l’invio dell’intimazione a mezzo raccomandata il legislatore ha recepito quanto previsto dall’art. 152 c.p.p. e 56 disposizioni di attuazione del c.p.p.
Infatti così come prescritto dall’art. 56 disposizioni di attuazione del c.p.p., l’art. 250 c.p.c. all’ultimo comma stabilisce: il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.
Per gli altri atti quali la citazione, le memorie la disciplina non è stata innovata fatto salvo quanto previsto dall’art. 70 ter delle disposizioni di attuazione al c.p.c. novellato dalla normativa in esame che consente al difensore dell’attore di integrare l’atto introduttivo con l’invito al convenuto di notificare la comparsa ai sensi dell’art. 4 del d. l.vo 17 gennaio 2003 n. 5 e nell’ipotesi in cui il convenuto acceda a tale invito il processo prosegue nelle forme del rito societario.
Orbene in tale ipotesi anche il regime delle comunicazioni e delle notificazioni soggiace al regime prescritto dal rito societario.
In particolare l’art. 17 del d. l.vo n. 5/2003 in tema di Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento statuisce:
1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:
a) con trasmissione dell’atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell’atto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Come potrà agevolmente notarsi per le comunicazioni e notificazioni effettuate attraverso l’uso del fax e dell’e mail valgono le considerazioni sopra svolte avendo previsto il legislatore l’uso di tali strumenti alternativi solo se vi è il rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Infatti il Tribunale di Rovigo con decreto del 20 gennaio 2005 n. 373 ha negato valore probatorio all’invio della memoria di risposta priva della firma digitale e trasmessa come allegato di posta elettronica ordinaria perché non corrispondente a quanto prescritto dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123. Il Tribunale ha ritenuta tale forma di trasmissione tamquam non esset.
Altresì, la norma prevede uno scambio tra difensori dei documenti cartacei purchè vi sia attestazione mercè sottoscrizione sull’originale dell’avvenuta ricezione del documento.
Al di fuori di tali ipotesi il difensore potrà procedere alla notifica senza l’intermediazione dell’Ufficiale solo se si avvale della disciplina dettata dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 che consente la notifica diretta a mezzo posta ovvero attraverso consegna al destinatario ovvero al suo difensore purchè iscritto nello stesso Albo del difensore notificante. Allo stato tale normativa non prevede una notifica a mezzo fax o a mezzo e-mail.
Tuttavia tale forma di notifica non ha avuto fino ad oggi un grande successo per le incombenze a carico del difensore che non solo deve farsi autorizzare dal proprio Consiglio dell’Ordine a notificare, ma deve tenere un registro cronologico debitamente numerato e vidimato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o suo delegato sul quale devono essere annotate tutte le operazioni effettuate.
Ovviamente l’uso di tale forma di notifica è limitato agli atti diretti alle parti del processo e non anche per quelli diretti al Giudice che dovranno essere oggetto di deposito in Cancelleria, fatto salvo quanto previsto dalle norme sul Processo Telematico quando andrà in vigore.
Le novità introdotte nella novella alla novella ( d.d.l. n. 3439 licenziato dal Senato)
Il testo approvato dal Senato di modifica del codice di rito nel disegno di legge n. 3439 prevede per le comunicazioni e le notificazioni alcune integrazioni e precisazioni
- a) L’art. 136 c.p.c. viene integrato con la possibilità della comunicazione a mezzo fax ed a mezzo e mail sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
- b) L’art. 147 c.p.c. elimina la distinzione dei due periodi dell’anno circa gli orari per le notifiche che devono effettuarsi nel limite temporale intercorrente tra le ore 7 e le ore 21 valido per tutto l’anno.
- c) L’art. 149 c.p.c. viene integrato con un comma che indica il tempo per il perfezionamento della notifica che il soggetto notificante si ha al momento della consegna del plico all’Ufficiale Giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell’atto. Trattasi del recepimento sotto il profilo normativo di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 447 del 26/11/2002 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’attuale art. 149 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 4, comma 3, L. 20 novembre 1992 n. 890
- d) L’art. 155 c.p.c. assimila il Sabato alla Domenica quanto al termine per la notifica con la conseguenza che la notifica di un atto ad eseguirsi nella giornata di Sabato come ultimo giorno è posticipata al Lunedì successivo.
- e) L’art. 170 c.p.c. offre la possibilità al Giudice di autorizzare lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie attraverso l’uso del telefax o dell’e mail nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informativi o teletrasmessi.
- f) L’art. 3 della legge 21/01/1994 n. 53 introduce il seguente comma :
«3-bis. Il notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In tal caso:
a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;
b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all’articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell’atto, l’ufficio postale dà conferma in via telematica dell’avvenuta consegna dell’atto».
Si riscontra solo una dimenticanza del legislatore: il d.l.vo 23/01/2002 n. 10 è stato abrogato dall’art. 75 del d. l.vo n. 82/2005 e il T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 è stato in gran parte sostituito dal d. l.vo n 82/2005 che all’art. 75 ne ha abrogato parte delle norme.
Conclusioni
La mancata previsione nella normativa in esame ( legge n 80/2005) dell’uso della posta elettronica e del fax, sebbene attraverso il rispetto della normativa in tema di trasmissione e ricezione di documenti informatici o teletrasmessi, come strumenti per la notifica e come veicolo di trasmissione di atti e documenti in sintonia con il nuovo codice dell’Amministrazione Digitale e l’evoluzione tecnologica, già presenti in altri Paesi, non consente di ritenere perfettamente adeguato il nuovo processo civile alle esigenze di competitività che il legislatore ha posto a base della novella introdotta con decretazione d’urgenza.
Brevi riflessioni sull’impianto legislativo
Da un esame della normativa nel suo complesso ci si chiede quale incidenza in termini di competitività assume la modifica del codice di procedura civile attraverso una decretazione d’urgenza diretta a dettare Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Sul punto è doveroso evidenziare che durante il dibattito parlamentare è stato sostenuto che da qui a qualche ora, in Italia vi sarà un nuovo codice di procedura civile di cui nessuno ha discusso. La Commissione giustizia ha espresso un parere in sede consultiva, l’Accademia non è stata interpellata, gli operatori del diritto non sono stati ascoltati e sentiti. Con decreto-legge si rende immediatamente operativo un nuovo codice di procedura civile!
….. il nostro ultimo codice di procedura civile è stato approvato dopo che Accademia, giudici, avvocati e specialisti avevano discusso di una bozza Carnelutti, di una bozza Chiovenda, di una bozza Redenti, di una bozza Mortara, di una bozza Rocco, di due bozze Solmi, per giungere finalmente al codice di procedura civile poi approvato. Il Governo di centrodestra del 2005 introduce nel nostro sistema un nuovo codice di procedura civile ad horas. ( intervento dell’On.le Francesco Bonito nella seduta dell’11 maggio 2005 riportato a pag. 34 del Resoconto stenografico)
Il Senatore Massimo Brutti nel corso del dibattito parlamentare al Senato in sede di approvazione e discussione della legge in esame, ha riferito che lungi dal favorire la competitività tal riforme renderanno più lungo, farraginoso e irragionevole il processo civile ( dal Resoconto Stenografico della seduta del 12 maggio 2005 )
Invero deve ritenersi che l’intento del Governo sia stato quello di eliminare i c.d. tempi morti del processo civile al fine di condurre lo stesso nell’alveo di una sua durata ragionevole onde rendere più celere la soddisfazione del diritto conteso, così da evitare l’intervento della Corte di Strasburgo.
Ma la rigida previsione delle preclusioni e la definizione dei temi di decisione in una unica udienza può ritenersi soddisfacente per le esigenze di velocizzazione del processo civile se, poi, tra l’udienza di trattazione e l’udienza di assunzione delle prove e quella della precisazione delle conclusioni passano svariati anni?
E che dire della possibilità che l’attore in presenza di una corposa comparsa di costituzione depositata alla prima udienza contenente eccezioni rilevabili d’ufficio e documenti che non gli consentano nella stessa udienza di esaminare e di approntare idonee difese, introduca un nuovo giudizio con l’intento di riunirlo al primo ex art. 273 o 274 c.p.c.?
Infine va rilevato che a pochissimi giorni dall’emanazione della legge n. 80/2005 di conversione del d.l. 35/2005, il Senato ha licenziato il disegno di legge n. 3439 che detta interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
La normativa introdotta, altresì, induce a riflessioni tra problemi interpretativi e pratici esposti, che sono stati oggetto di approfondimento ad opera degli altri relatori del Ciclo di Seminari.
Orbene le novità apportate dalla legge n. 80/2005 e quelle in discussione al Senato saranno sufficienti a contemperare l’esigenza di un processo civile competitivo e il diritto ad un processo giusto volto alla tutela sostanziale dei diritti contesi?
Ai posteri l’ardua sentenza!
-avv. Francesco Tedeschi-