DECRETO LEGISLATIVO 20 giugno 2005, n.122


Disposizioni  per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la  tutela  dei  diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Ritenuto  di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari,  ad  eccezione  di  quelle  aventi ad oggetto questioni meramente  formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita’ produttive;


 E m a n a


il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Definizioni


  1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:
    a) per  «acquirente»:  la  persona  fisica  che  sia  promissaria acquirente  o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o  possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato,  a  se’  o  ad  un  proprio  parente in primo grado, della proprieta’ o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un  immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorche’ non socio di  una  cooperativa  edilizia,  abbia  assunto  obbligazioni  con la cooperativa  medesima  per  ottenere  l’assegnazione  in proprieta’ o l’acquisto  della  titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
    b) per  «costruttore»:  l’imprenditore  o la cooperativa edilizia che  promettano  in  vendita  o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing,  che  abbia  o  possa  avere  per  effetto  la cessione o il trasferimento   non immediato  in  favore  di  un  acquirente  della proprieta’ o della titolarita’ di un diritto reale di godimento su di un  immobile  da  costruire,  sia  nel  caso  in  cui lo stesso venga edificato   direttamente  dai  medesimi,  sia  nel  caso  in  cui  la realizzazione  della  costruzione  sia  data  in  appalto  o comunque
eseguita da terzi;
    c) per  «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi in  cui  il  costruttore  sia  sottoposto  o  sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in  relazione  all’immobile  oggetto  del contratto,   ovvero   a  fallimento,  amministrazione  straordinaria, concordato preventivo,liquidazione coatta amministrativa;
    d) per  «immobili  da  costruire»:  gli  immobili per i quali sia stato  richiesto  il  permesso  di  costruire  e  che siano ancora da edificare  o  la  cui costruzione  non risulti essere stata ultimata versando  in  stadio  tale  da  non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilita’.


 Art. 2.
Garanzia fideiussoria


  1.  All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalita’ il  trasferimento  non  immediato della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime  finalita’,  ovvero in un momento precedente, il costruttore e’  obbligato, a pena di nullita’ del contratto che puo’ essere fatta valere  unicamente  dall’acquirente,  a  procurare  il  rilascio ed a consegnare  all’acquirente  una  fideiussione,  anche  secondo quanto previsto   dall’articolo   1938   del   codice   civile,  di  importo corrispondente  alle  somme  e  al  valore  di  ogni  altro eventuale
corrispettivo  che  il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le   modalita’   stabilite  nel  contratto,  deve  ancora  riscuotere dall’acquirente  prima  del trasferimento della proprieta’ o di altro diritto  reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e’ pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche’ i contributi pubblici gia’ assistiti da autonoma garanzia.


  2.  Per  le  societa’  cooperative,  l’atto  equipollente  a quello indicato  al  comma  1  consiste  in  quello con il quale siano state versate  somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere  l’assegnazione in proprieta’ o l’acquisto della titolarita’ di  un  diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.


Art. 3.
Rilascio, contenuto e modalita’ di escussione della fideiussione


  1.  La  fideiussione  e’  rilasciata  da  una  banca, da un’impresa esercente  le  assicurazioni  o  da  intermediari finanziari iscritti nell’elenco  speciale  di  cui all’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e  successive modificazioni; essa deve garantire,  nel  caso in cui il costruttore incorra in una situazione di  crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di  ogni  altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si e’ verificata.


  2.  La  situazione  di  crisi  si  intende  verificata in una delle seguenti date:
    a) di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto;
    b) di  pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
    c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
    d) di  pubblicazione  della  sentenza  che  dichiara  lo stato di insolvenza  o,  se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria.


  3.  La  fideiussione  puo’ essere escussa a decorrere dalla data in cui  si  e’  verificata  la  situazione  di crisi di cui al comma 2 a condizione  che,  per  l’ipotesi  di cui alla lettera a) del medesimo comma,  l’acquirente  abbia  comunicato  al  costruttore  la  propria volonta’  di  recedere  dal  contratto  e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale  non  abbia  comunicato  la  volonta’  di  subentrare nel contratto preliminare.


  4.  La  fideiussione  deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione  del  debitore  principale di cui all’articolo 1944,  secondo  comma,  del  codice  civile e deve essere escutibile, verificatesi  le  condizioni  di  cui al comma 3, a richiesta scritta dell’acquirente,   corredata  da  idonea  documentazione  comprovante l’ammontare   delle  somme  e  il  valore  di  ogni  altro  eventuale corrispettivo  che  complessivamente  il  costruttore ha riscosso, da inviarsi  al  domicilio  indicato  dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


  5.  Il  mancato  pagamento  del  premio  o della commissione non e’ opponibile all’acquirente.


  6.  Il  fideiussore  e’  tenuto  a pagare l’importo dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui  al  comma  4.  Qualora  la restituzione degli importi oggetto di fideiussione   non   sia  eseguita  entro  il  suddetto  termine,  il fideiussore  e’  tenuto  a  rimborsare  all’acquirente  le  spese  da quest’ultimo  effettivamente  sostenute e strettamente necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.


  7.   L’efficacia   della   fideiussione   cessa   al   momento  del trasferimento  della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione.


 Art. 4.
Assicurazione dell’immobile


  1.  Il  costruttore  e’  obbligato  a  contrarre  ed  a  consegnare  all’acquirente   all’atto  del  trasferimento  della  proprieta’  una polizza    assicurativa    indennitaria    decennale    a   beneficio dell’acquirente  e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura  dei  danni  materiali  e  diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti
costruttivi  delle  opere,  per  vizio  del suolo o per difetto della costruzione,  e  comunque  manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.


 Art. 5.
Applicabilita’ della disciplina


  1.  La  disciplina  prevista  dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti  aventi  ad  oggetto  il  trasferimento non immediato della proprieta’  o  di  altro diritto reale di godimento di immobili per i quali  il  permesso  di  costruire  o  altra denuncia o provvedimento abilitativo  sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 6.
Contenuto del contratto preliminare


  1.  Il  contratto  preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell’articolo  2  sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprieta’ o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono contenere:
    a) le  indicazioni  previste  agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del codice civile;
    b) la  descrizione  dell’immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto;
    c) gli   estremi   di  eventuali  atti  d’obbligo  e  convenzioni urbanistiche  stipulati per l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l’elencazione dei vincoli previsti;
    d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento   alla   struttura   portante,   alle   fondazioni,  alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
    e) i  termini  massimi  di  esecuzione  della  costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
    f) l’indicazione  del  prezzo  complessivo  da  corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le  modalita’ per il suo pagamento, la specificazione dell’importo di eventuali  somme  a titolo di caparra; le modalita’ di corresponsione del   prezzo  devono  essere rappresentate  da  bonifici  bancari  o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte  venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque   in  grado  di  assicurare  la  prova  certa  dell’avvenuto pagamento;
    g) gli estremi della fideiussione di cui all’articolo 2;
    h) l’eventuale    esistenza    di    ipoteche    o   trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull’immobile con la specificazione del  relativo  ammontare,  del  soggetto a cui favore risultano e del titolo  dal  quale  derivano,  nonche’  la pattuizione espressa degli obblighi  del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi  debbano  essere  adempiuti  prima  o  dopo  la  stipula del contratto definitivo di vendita;
    i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non  ancora  rilasciato,  nonche’  di  ogni  altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;
    l)    l’eventuale    indicazione    dell’esistenza   di   imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi.


  2. Agli stessi contratti devono essere allegati:
    a) il  capitolato  contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi,  individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori  omogenei, nonche’ l’elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti;
    b) gli elaborati del progetto in base al quale e’ stato richiesto o  rilasciato  il  permesso  di  costruire  o  l’ultima variazione al progetto  originario,  limitatamente  alla  rappresentazione  grafica degli  immobili  oggetto  del  contratto,  delle  relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali.


  3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.


 Art. 7.
Modificazioni  all’articolo  39  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385


  1.  All’articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) Il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
    «6.  In  caso  di  edificio o complesso condominiale per il quale puo’   ottenersi  l’accatastamento  delle  singole  porzioni  che  lo costituiscono,  ancorche’  in  corso  di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato  o  di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione  immobiliare  da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione,  hanno  diritto  alla suddivisione del finanziamento in quote   e,   correlativamente,   al   frazionamento   dell’ipoteca  a garanzia.»;
    b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6  entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta  di  suddivisione  del  finanziamento in quote corredata da documentazione  idonea  a  comprovare l’identita’ del richiedente, la data  certa  del titolo e l’accatastamento delle singole porzioni per le quali e’ richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine e’  aumentato  a  centoventi  giorni,  se  la  richiesta  riguarda un finanziamento da suddividersi in piu’ di cinquanta quote.
    6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente puo’ presentare ricorso al presidente del tribunale   nella   cui  circoscrizione  e’  situato  l’immobile;  il presidente  del  tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico  di  frazionamento  sottoscritto  esclusivamente  dal notaio stesso.  Dall’atto  di  suddivisione  del finanziamento o dal diverso successivo  termine  stabilito  nel  contratto  di mutuo decorre, con riferimento  alle  quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso.
    6-quater.   Salvo   diverso   accordo   delle  parti,  la  durata dell’ammortamento  e’  pari  a  quella  originariamente  fissata  nel contratto  di  mutuo  e l’ammortamento stesso e’ regolato al tasso di interesse  determinato  in  base  ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del    competente   Ufficio   del   territorio   annota   a   margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa  ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso relativo
.».


Art. 8.
Obbligo  di  cancellazione  o  frazionamento dell’ipoteca antecedente alla compravendita


  1.   Il  notaio  non  puo’  procedere  alla  stipula  dell’atto  di compravendita  se,  anteriormente o contestualmente alla stipula, non si  sia  proceduto  alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento  di  un  titolo  per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile.


Art. 9.
Diritto di prelazione


  1.  Qualora  l’immobile  sia  stato  consegnato all’acquirente e da questi  adibito  ad  abitazione  principale  per se’ o per un proprio parente  in  primo  grado, all’acquirente medesimo, anche nel caso in cui  abbia  escusso  la  fideiussione,  e’ riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo raggiunto nell’incanto   anche   in  esito  alle  eventuali  offerte  ai  sensi dell’articolo 584 del codice di procedura civile.


  2.  Ai  fini  dell’esercizio del diritto di prelazione, l’autorita’ che  procede  alla  vendita  dell’immobile  provvede a dare immediata comunicazione  all’acquirente,  con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario,  della  definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni  dall’adozione  del relativo provvedimento, con indicazione di tutte  le  condizioni  alle quali la vendita dovra’ essere conclusa e l’invito ad esercitare la prelazione.


  3.  Il  diritto di prelazione e’ esercitato dall’acquirente, a pena di  decadenza,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  data di ricezione  della  comunicazione  di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato  a  mezzo  ufficiale giudiziario all’autorita’ che procede alla vendita dell’immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.


  4.  Qualora  l’acquirente  abbia acquistato l’immobile, per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme   riscosse   in  sede  di  escussione  della  fideiussione,  la differenza  deve essere restituita al fideiussore, qualora l’immobile acquistato  abbia  consistenza  e  caratteristiche  tipologiche  e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove  non  ricorra  tale  condizione,  l’eventuale eccedenza  da  restituire  al  fideiussore deve risultare da apposita stima.


  5.  E’  escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell’aggiudicatario.


Art. 10.
Esenzioni   e   limiti  alla  esperibilita’  dell’azione  revocatoria fallimentare


  1.   Gli   atti   a  titolo  oneroso  che  hanno  come  effetto  il trasferimento  della proprieta’ o di altro diritto reale di godimento di  immobili  da  costruire,  nei  quali  l’acquirente  si  impegni a stabilire,  entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli  stessi,  la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data  della  stipula  del  preliminare,  non sono soggetti all’azione revocatoria  prevista  dall’articolo  67  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.


  2.  Non sono, altresi’, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti   dei   premi   e  commissioni  relativi  ai  contratti  di fideiussione  e  di assicurazione di cui agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa nei termini d’uso.


Art. 11.
Introduzione dell’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267


  1.  Dopo  l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’ inserito il seguente:
    «72-bis.  (Contratti  relativi ad immobili da costruire).
In caso di  situazione  di  crisi  del  costruttore ai sensi dell’articolo 2, comma  1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si  intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a  garanzia  della  restituzione  di  quanto  versato al costruttore, dandone   altresi’  comunicazione  al  curatore. 
In  ogni  caso,  la fideiussione  non  puo’  essere  escussa  dopo  che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto
.».


Art. 12.
Istituzione  e finalita’ del Fondo di solidarieta’ per gli acquirenti di beni immobili da costruire


  1.  E’  istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il  Fondo  di  solidarieta’  per  gli  acquirenti di beni immobili da costruire,  di  seguito denominato: «Fondo», al fine di assicurare un indennizzo,  nell’ambito  delle  risorse  del  medesimo  Fondo,  agli acquirenti  che,  a  seguito  dell’assoggettamento  del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di  somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di  proprieta’ o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di  accordo  negoziale  con  il  costruttore ovvero l’assegnazione in proprieta’  o  l’acquisto  della  titolarita’  di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.


  2.   Ai  fini  dell’accesso  alle  prestazioni  del  Fondo,  devono risultare   nei  confronti  del  costruttore,  a  seguito  della  sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in   epoca  antecedente  al  31 dicembre  1993  ne’  aperte  in  data successiva a quella di emanazione del presente decreto. 


  3.  L’accesso  alle prestazioni del Fondo e’ consentito nei casi in cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.


Art. 13.
Requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo


  1.  Per  l’accesso  alle  prestazioni  del  Fondo  devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
    a) aver  subito,  a  seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi  per  effetto dell’insolvenza del costruttore, perdite di somme di  denaro  versate  o  di  altri  beni trasferiti dall’acquirente al costruttore    medesimo   come   corrispettivo   per   l’acquisto   o l’assegnazione dell’immobile da costruire;
    b) non  aver  acquistato  la  proprieta’ o altro diritto reale di godimento  sull’immobile  da  costruire  ovvero non averne conseguito l’assegnazione.


  2.  Il  requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto   dell’acquisto   della   proprieta’   o   del  conseguimento dell’assegnazione in virtu’ di accordi negoziali con gli organi della procedura  concorsuale  ovvero  di aggiudicazione di asta nell’ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.


  3.  Nei  casi  di  cui  al comma 2 l’indennizzo spetta solo qualora l’importo  complessivo  delle  somme  versate  e  del valore dei beni corrisposti  al  costruttore  e  delle  somme versate per l’effettivo acquisto  del  bene sia superiore al prezzo originariamente convenuto con  il  costruttore ed e’ determinato in misura pari alla differenza tra  il  predetto  importo  complessivo ed il prezzo originario, fino comunque  a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti al costruttore.


  4.  Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di perdita della  proprieta’  del  bene  per  effetto  del  successivo  positivo esperimento  dell’azione  revocatoria,  soltanto nel caso in cui essa sia  stata  promossa  ai  sensi  dell’articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.


Art. 14.
Struttura e funzionamento del Fondo


  1.  Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali   interregionali  individuate  con  il  decreto  di  cui all’articolo  16,  sulla  base  della  quantita’  e della provenienza territoriale  delle  richieste  di  indennizzo  presentate  entro  il termine  di decadenza stabilito nell’articolo 18, comma 1, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni. L’articolazione in sezioni non comporta un decentramento territoriale del Fondo.


  2.  Per  ciascuna sezione autonoma e’ tenuta dal Fondo una distinta contabilita’, anche ai fini della rendicontazione periodica.


  3. Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti fra le  sezioni  autonome, in proporzione dell’ammontare delle risorse di cui  ciascuna  di  esse  dispone in virtu’ dei contributi che le sono imputati ai sensi dell’articolo 17, comma 5.


  4.  Le  risorse  di  ciascuna  sezione,  al  netto  degli  oneri di gestione,  sono  destinate  alla  soddisfazione  delle  richieste  di indennizzo  dei  soggetti  aventi  diritto in relazione agli immobili ubicati  nel  territorio di competenza della sezione medesima. A tale  fine  il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli aventi  diritto,  salve  le  risultanze  della  successiva  attivita’
istruttoria,  determina  per  ciascuna  sezione  l’ammontare  massimo complessivo  delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi, sulla  base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto   del   versamento  della  prima  annualita’  del  contributo obbligatorio  di  cui  all’articolo  17,  la  prima  quota annuale di indennizzo da erogare.


  5.  Le  ulteriori  quote  annuali di indennizzo sono determinate in funzione   delle   variazioni  della  misura  annua  del  contributo, stabilita  con  il decreto di cui all’articolo 17, comma 4, e del suo gettito  effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.


  6.  In caso di integrale soddisfazione delle richieste degli aventi diritto,   anche   prima   della  scadenza  del  termine  massimo  di operativita’  del  Fondo,  le  eventuali somme residue di una sezione sono   attribuite   alle  altre  sezioni,  che  non  abbiano  risorse sufficienti, proporzionalmente all’ammontare residuo degli indennizzi da corrispondersi da parte di ciascuna di queste.


  7. Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per il  recupero  dell’indennizzo corrisposto all’acquirente. A tale fine il  Fondo  si  surroga  nei diritti dell’acquirente nell’ambito della procedura  implicante la situazione di crisi aperta nei confronti del costruttore,  progressivamente  in  ragione  e nei limiti delle somme corrisposte  a titolo di indennizzo, nonche’ dei relativi interessi e spese.   L’indennizzato   ha  facolta’  di  agire  nell’ambito  della procedura  per  l’eventuale residua parte del credito non soddisfatta dall’indennizzo ricevuto dal Fondo.


  8. Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7 sono imputate alla sezione autonoma del Fondo che ha erogato l’indennizzo.


Art. 15.
Gestione del Fondo


  1. La gestione del Fondo e’ attribuita alla CONSAP – Concessionaria di  servizi  assicurativi  pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del  Ministero  dell’economia  e delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.


  2. La concessione si conforma al principio di affidare alla CONSAP, quale  concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrita’, la liquidazione delle relative spese,  nonche’  al  principio di garantire la verifica periodica, da parte  dell’amministrazione  concedente,  della  corrispondenza della gestione  del  Fondo alle finalita’ indicate dal presente decreto. Ai relativi oneri e alle spese di gestione si provvede nell’ambito delle risorse  finanziarie  del  Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  la concessione definisce, tra l’altro, le modalita’ di esercizio concernenti:
    a) iniziative  informative  da  assumersi ad opera del Fondo, con oneri  a  suo  carico, al fine di garantire l’effettiva fruizione dei benefici previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;
    b) la  rilevazione  dei  dati  necessari per la definizione delle aree  territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo, ai  sensi  dell’articolo  14,  comma 1, nonche’ per la determinazione annua    della   misura   del   contributo   obbligatorio,   di   cui all’articolo 17, comma 4;
    c) l’istruttoria delle richieste di indennizzo;
    d) la  liquidazione  degli indennizzi e la loro erogazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche;
    e) la  ripetizione delle somme gia’ erogate, nei casi di revoca o riforma dell’attribuzione, nonche’ l’esercizio del diritto di surroga previsto dall’articolo 14, comma 7;
    f) la   previsione  dell’ammontare  complessivo  delle  somme  da destinare  all’erogazione  degli  indennizzi, nonche’ al sostenimento degli oneri di gestione;
    g) la  destinazione  ad  investimenti  a  redditivita’  certa  ed adeguata  delle somme disponibili, compatibilmente con le esigenze di liquidita’ del Fondo;
    h) la  presentazione  al Ministero dell’economia e delle finanze, per  il  successivo  inoltro  alla  Corte  dei  conti, del rendiconto annuale,   approvato   dal   Consiglio   di   amministrazione   della concessionaria,  accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull’attivita’ svolta.


  4.   La   concessione   stabilisce,   altresi’,   le  modalita’  di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.


Art. 16.
Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo


  1. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono  definite  le  aree  territoriali  e  le  corrispondenti sezioni autonome  del  Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo.


  2. Possono  altresi’ essere stabiliti ulteriori criteri e modalita’ per  la  concreta  gestione  del  Fondo,  con particolare riferimento all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 14.


Art. 17.
Contributo obbligatorio


  1.  Per  reperire  le  risorse  destinate al Fondo, e’ istituito un contributo  obbligatorio  a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di  procurare  il  rilascio  e  di  provvedere  alla  consegna  della fideiussione   di  cui  all’articolo  2;  il  contributo  e’  versato direttamente dal soggetto che rilascia la fideiussione.


  2.  Il  contributo obbligatorio e’ dovuto per un periodo massimo di quindici  anni  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto  ovvero, se antecedente, sino alla data nella quale risultino  acquisite  al  Fondo  risorse sufficienti ad assicurare il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli aventi diritto.   L’eventuale   ricorrenza  della  predetta  condizione  per l’anticipata cessazione della debenza del contributo e’ accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.


  3.  Per la prima annualita’ la misura del contributo e’ fissata nel quattro  per  mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione ed  il versamento e’ effettuato, entro il mese successivo a quello di rilascio  della  fideiussione,  con  le  modalita’  stabilite  e rese pubbliche dal soggetto gestore del Fondo.


  4.  Per  le  annualita’  successive,  la  misura  del contributo e’ stabilita  con  decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministro dell’economia  e delle finanze, entro il limite massimo del   cinque   per   mille   dell’importo   complessivo  di  ciascuna fideiussione;  con  il  medesimo  decreto  possono  essere stabilite, altresi’,  modalita’ per il versamento diverse o ulteriori rispetto a quelle fissate nel comma 3.


  5.  Le  somme  versate  a  titolo  di  contributo obbligatorio sono imputate  alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale e’ ubicato l’immobile oggetto di fideiussione. 


  6.  Qualora  il  versamento del contributo obbligatorio non avvenga entro  il  termine  di  cui al comma 3, sono dovuti interessi di mora calcolati,  a  decorrere dal giorno della scadenza del termine fino a comprendere  quello dell’effettivo versamento, al saggio di interesse legale.


  7.  I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi dell’articolo 2 sono  tenuti  a  trasmettere  entro  il  31 dicembre  di ogni anno al soggetto  gestore  del Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’,   ai   sensi  dell’articolo  47  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante attestazione delle fideiussioni rilasciate,  con indicazione dei dati dei soggetti interessati, degli importi e degli estremi identificativi degli atti fideiussori.


Art. 18.
Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande


  1.  La  domanda  di  accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata  dagli  aventi  diritto,  a  pena  di  decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6.


  2.  Ciascun  soggetto puo’ ottenere dal Fondo l’indennizzo una sola volta, anche nel caso in cui abbia subito piu’ perdite in relazione a diverse  e  distinte  situazioni  di crisi. Gli importi delle perdite indennizzabili  sono  rivalutati, in base alle variazioni dell’indice ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati, alla data di entrata in vigore del presente decreto.


  3.  Il  richiedente  deve  fornire  la  prova  della  sussistenza e dell’entita’  della  perdita.  A tale fine costituisce prova anche il provvedimento  che  ha  definitivamente  accertato il credito in sede concorsuale.


  4.  Nello  svolgimento  dell’attivita’  istruttoria  il gestore del Fondo,  al  fine  di  determinare  criteri di valutazione uniformi in merito  a  situazioni  e documentazioni ricorrenti, puo’ acquisire il parere  di  un apposito comitato, costituito con il decreto di cui al comma  6  e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, del Ministero delle attivita’ produttive e delle categorie interessate.


  5.  Il  gestore  del Fondo, all’esito dell’istruttoria, nei termini stabiliti   in   sede  di  concessione,  delibera  il  riconoscimento dell’indennita’  e la relativa liquidazione ovvero la reiezione della richiesta.


  6.  Con  decreto  del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, sono dettate disposizioni relative  alle  modalita’,  anche telematiche, di presentazione della domanda  ed  al  contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche’  in merito allo svolgimento dell’attivita’ istruttoria di cui al presente articolo.


  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


    Dato a Roma, addi’ 20 giugno 2005


CIAMPI


Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco,  Ministro  del-l’economia e delle finanze
Lunardi Ministro delle infra-strutture  e dei trasporti
Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali
Scajola,   Ministro   delle   attivita’  produttive


Visto, il Guardasigilli: Castelli