Conversazione sugli “Aspetti previdenziali e aspetti fiscali della professione forense


Il neo eletto Presidente dell’Associazione Avvocati di Molfetta, Avv. Donato De Tullio, ha introdotto il numeroso uditorio riunitosi presso la Fabbrica di San Domenico a Molfetta al tema della serata “Aspetti previdenziali e aspetti fiscali della professione forense”.


La legge n.311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005) prevede dal 1°.7.2005 un nuovo sistema di accertamenti per tutti i liberi professionisti. Ciò sarà possibile in quanto dalla stessa data occorrerà esibire per qualunque genere di operazione bancaria il proprio codice fiscale.


Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, Avv. Bruno Logoluso, nel salutare l’iniziativa e la città di Molfetta, ha voluto ringraziare pubblicamente quanti si occupano attivamente del Foro di Trani, in particolare il Consigliere Francesco Logrieco, Tesoriere, ed il Consigliere Corrado Mancini, definendoli due colonne per il C.d.O., l’Avv. Davide Giuseppe De Gennaro, Direttore della Scuola Forense, l’Avv. Nicola Morgese Direttore de “Il Foro di Trani”, ed il figlio Bartolo (e mi si permetta sommessamente di ringraziarlo anche per avermi menzionata, quale componente della redazione del sito web del C.d.O. di Trani, in quel consesso molfettese).


Il Presidente Bruno Logoluso, nelle vesti di relatore, ha sottolineato ai presenti l’importanza fondamentale dell’art. 15 del Codice Deontologico (“Dovere di adempimento previdenziale e fiscale”), secondo cui l’avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali che corrono a suo carico, ed in particolare è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all’ente previdenziale. Ha rammentato che è tutt’oggi in vigore la legge n.536 del 3.8.1949, la quale, all’art.2 [1], prevede una particolare procedura che l’Ordine Forense può utilizzare per colpire l’iscritto che non rispetti l’art.15 del Codice Deontologico. Al termine della quale, simile nella forma a quella disciplinare, si giunge alla sospensione dall’esercizio della professione. Si tratta di un provvedimento non disciplinare immediatamente esecutivo. La sospensione è revocabile se l’iscritto dimostra di aver pagato le somme dovute. Tale procedimento è previsto anche per il mancato pagamento dei contributi previdenziali. La Cassa Previdenziale Forense ne fa segnalazione al Consiglio dell’Ordine. La giurisprudenza del C.N.F. ha sottolineato che l’avvocato deve fatturare in modo corretto e osservare compiutamente gli obblighi.


In conclusione il Presidente Logoluso ha ricordato agli altri e a se stesso questo dovere che il C.N.F. sottolinea di dover rispettare [2].


L’Avv. Riccardo Marchio, Delegato Cassa Previdenziale Forense, ha ricordato quali sono i tre obblighi che gravano sull’avvocato: l’obbligo dichiarativo, l’obbligo contributivo e l’obbligo di iscrizione. L’obbligo dichiarativo compete a tutti coloro che si iscrivono all’albo, anche se non iscritti alla Cassa; qualora non venga rispettato vi sono pesanti sanzioni. L’obbligo contributivo, per cui occorre pagare alla Cassa Previdenziale Forense (10% Irpef, 2% C.p.a.). L’obbligo di iscrizione, il quale sorge solamente se si supera il reddito minimo che per l’anno 2005 è stato fissato in €7.320,00 per l’Irpef e in €10.980,00 per il volume di affari [3]. L’obbligo scatta anche se si supera uno solo dei due limiti minimi.


Ai giovani professionisti il relatore ha suggerito, qualora non ci sia stata subito l’iscrizione, di far richiesta di retrodatazione, ed anche di chiedere il riscatto dei quattro anno universitari e di due (ma è consentito sino a tre) anni di pratica, anche perché è possibile il pagamento della somma in forma dilazionata.


Da ultimo il delegato ha riferito di un progetto di riforma riguardante la Cassa Previdenziale Forense che si rende necessario poiché, diversamente, negli anni 2029 – 2030 la Cassa potrebbe non essere in grado di adempiere ai suoi obblighi poiché le uscite supereranno le entrate. Pertanto, probabilmente, si renderà necessario elevare l’età pensionabile (oggi è 70 anni) e/o aumentare la contribuzione.


Infine, è stata la volta del Dott. Michele Lotito, Consulente Fiscale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, il quale, dopo un cenno sulla tanto contrastata imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita con il D.lgs. 446/1997 [4] e sugli innumerevoli problemi e contrasti che produsse sin da subito [5], poiché alcuni la ritennero illegittima, incostituzionale, anche perché una sorta di duplicazione dell’I.V.A., nonché su quella che ha definito “la favola dei rimborsi” in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea [6], ha relazionato sulle importanti novità in materia di indagini bancarie previste nella Finanziaria 2005.


Dal 1971 vi sono state delle deroghe al segreto bancario, ben definite e delineate, mentre, con il passare degli anni, le maglie delle deroghe si sono sempre più allargate. Sino ad arrivare al 1991 alla legge 413, nella quale, agli artt. 18 –20, sono stati previsti dei condoni tombali grazie ai quali nelle casse del Fisco si sono riversate enormi somme. L’art. 18 ha cambiato gli artt. 32 e 52 del D.P.R. 600/1973 (decreto I.V.A.).


Oggi è stata prevista la facoltà per gli Uffici Finanziari di chiedere la documentazione bancaria. Chi fa l’accertamento può non solo chiedere a quale titolo sono state versate determinate somme ma anche a quale titolo siano state prelevate [7]. Le norme in materia di accertamenti bancari hanno quindi riconosciuto all’amministrazione fiscale, nell’espletamento delle suddette indagini, l’inversione dell’onere della prova.


L’art. 20 è invece una norma più subdola che ha tentato di cambiare l’art.7 del D.P.R. 605/73 circa l’anagrafe tributaria dei conti correnti bancari, peraltro non ancora attuata in mancanza del decreto di istituzione del “centro operativo” presso il Ministero del Tesoro.


La legge finanziaria 2005 ha imposto l’obbligo agli enti finanziari e creditizi di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con essi qualsiasi rapporto, per cui per l’Amministrazione Finanziaria tali accertamenti saranno agevoli.


Dal 1° luglio 2005 [8], sarà sufficiente l’autorizzazione per accedere non solo ai conti professionali degli avvocati ma anche a quelli personali, e non più esclusivamente presso le aziende e gli istituti di credito e l’amministrazione postale, ma le nuove disposizioni prevedono che la richiesta possa essere inoltrata alle banche, alla società Poste Italiane S.p.a., per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio ed alle società fiduciarie.


La Guardia di Finanza e l’Amministrazione Finanziaria potranno chiedere anche per via telematica questi dati alle banche, etc., le quali dovranno rispondere entro 30 giorni [9] dalla data di notifica della richiesta. Ci si chiede se questi controlli potranno essere fatti risalire sino a cinque anni prima. Ulteriore preoccupazione che serpeggia tra gli addetti ai lavori è la discrezionalità con cui potranno essere rilasciate tali autorizzazioni.


Infine qualche annotazione tecnica per i giovani avvocati a cui il Dott. Lotito ha ricordato che il regime per noi professionisti è il regime di cassa (ossia si fattura quando si incassa) e che il modo per determinare l’imponibile è la differenza algebrica tra i costi e gli utili. La fattura contiene l’imponibile, il 2% di c.p.a. che non è deducibile, l’I.v.a. e, se il cliente ha una partita i.v.a. si scomputa la R.a. (ritenuta di acconto) sul totale dell’imponibile.


Al termine della lunga conversazione, anche se non in programma, l’attento uditorio ha riempito la sala di pressanti domande che hanno ricevuto tutte esaurienti risposte dai compiuti relatori.


-avv. Michela Croce-

Note



  1.  “I contributi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute”.

  2. Il C.d.O. di Trani sta per far partire lettere agli iscritti.

  3. I minimi vengono stabiliti ogni anno.

  4. Al tempo il Ministro Visco non era d’accordo, parlava di illegittimità, incostituzionalità.

  5. Creando una sorta di terzo binario: il primo si ottiene seguendo i dettami del codice civile, il secondo per Ires ed il terzo appunto per l’Irap, ossia tre bilanci.

  6. L’Amministrazione Finanziaria esclude coloro i quali non abbiano €15.000,00 di beni ammortizzabili.

  7. Per cui i versamenti bancari non giustificati sono considerati operazioni imponibili non fatturate, mentre i prelevamenti sono assunti come “acquisti senza fattura”.

  8. Per l’ambito soggettivo: ricavi e compensi allargato ai professionisti.

  9. Tale termine è stato ridotto: in precedenza era il doppio, ossia 60 giorni.