DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 febbraio 2005, n.68


Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata,
a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto  l’articolo 27,  commi  8,  lettera  e),  e  9,  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto  l’articolo 14  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari   in   materia   di   documentazione amministrativa;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Espletata  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla direttiva 98/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata  dalla  direttiva  98/48/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20 luglio 1998, attuata con legge 21 giugno 1986, n. 317,  cosi’ come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza  unificata,  ai  sensi dell’articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, espresso nella riunione del 20 maggio 2004; 
Vista la nota del 29 marzo 2004, con la quale e’ stato richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali; 
Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14 giugno 2004; 
Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2005; 
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per  l’innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze;


 E m a n a
 il seguente regolamento:


Art. 1.
Oggetto e definizioni


  1.  Il  presente  regolamento  stabilisce  le  caratteristiche e le modalita’  per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) busta  di  trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata;
    b) Centro    nazionale    per    l’informatica   nella   pubblica amministrazione,  di  seguito denominato: «CNIPA», l’organismo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39,   come   modificato   dall’articolo 176,   comma 3,  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    c) dati   di  certificazione,  i  dati  inseriti  nelle  ricevute indicate  dal  presente  regolamento,  relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;
    d) dominio di posta elettronica certificata, l’insieme di tutte e sole  le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell’estensione,  ad  uno  stesso  dominio  della  rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
    e) log  dei  messaggi,  il  registro informatico delle operazioni relative  alle  trasmissioni  effettuate  mediante  posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
    f) messaggio  di  posta  elettronica  certificata,  un  documento informatico   composto   dal   testo   del  messaggio,  dai  dati  di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
    g) posta   elettronica   certificata,   ogni   sistema  di  posta elettronica   nel   quale   e’  fornita  al  mittente  documentazione elettronica   attestante   l’invio   e   la   consegna  di  documenti informatici;
    h) posta  elettronica,  un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;
    i) riferimento  temporale,  l’informazione  contenente  la data e l’ora  che  viene  associata  ad  un  messaggio  di posta elettronica certificata;
    l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona  giuridica,  la  pubblica  amministrazione  e qualsiasi ente, associazione  o  organismo,  nonche’  eventuali  unita’ organizzative interne  ove  presenti,  che  sia  mittente  o  destinatario di posta elettronica certificata;
    m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei  dati  o  dei  programmi  in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero  l’interruzione,  totale  o  parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.


Art. 2.
Soggetti del servizio di posta elettronica certificata


  1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
    a) il  mittente,  cioe’  l’utente  che  si avvale del servizio di posta  elettronica  certificata  per  la  trasmissione  di  documenti prodotti mediante strumenti informatici;
    b) il  destinatario, cioe’ l’utente che si avvale del servizio di posta  elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
    c) il  gestore  del  servizio,  cioe’  il  soggetto,  pubblico  o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.


Art. 3.
Trasmissione del documento informatico


  1.  Il  comma 1  dell’articolo 14  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sostituito dal seguente:
  «1.  Il  documento  informatico  trasmesso  per  via  telematica si intende  spedito  dal  mittente  se  inviato al proprio gestore, e si intende  consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico  da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».


Art. 4.
Utilizzo della posta elettronica certificata


  1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione e’ valida agli effetti di legge.
  2.  Per  i  privati  che  intendono utilizzare il servizio di posta elettronica  certificata,  il  solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico,  e’  quello espressamente  dichiarato  ai fini di ciascun procedimento  con  le  pubbliche  amministrazioni  o  di ogni singolo rapporto  intrattenuto  tra  privati  o  tra  questi  e  le pubbliche amministrazioni.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo il dichiarante e puo’ essere revocata nella stessa forma.
  3.  La  volonta’  espressa  ai  sensi del comma 2 non puo’ comunque dedursi  dalla  mera  indicazione dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza  o  in  altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
  4.  Le  imprese,  nei  rapporti  tra  loro  intercorrenti,  possono dichiarare  la  esplicita  volonta’  di  accettare  l’invio  di posta elettronica  certificata mediante indicazione nell’atto di iscrizione al  registro  delle  imprese.  Tale  dichiarazione  obbliga  solo  il dichiarante e puo’ essere revocata nella stessa forma.
  5.  Le  modalita’  attraverso  le  quali  il  privato  comunica  la disponibilita’  all’utilizzo  della posta elettronica certificata, il proprio  indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo  o  l’eventuale  cessazione della disponibilita’, nonche’ le modalita’  di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione  relativa  sono  definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 17.
  6.  La  validita’  della  trasmissione e ricezione del messaggio di posta  elettronica  certificata  e’  attestata  rispettivamente dalla ricevuta  di  accettazione  e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6.
  7.  Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di  posta  elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.


 Art. 5.
 Modalita’ della trasmissione e interoperabilita’


  1.  Il  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest’ultimo  trasmesso  al destinatario direttamente o trasferito al gestore  di  posta  elettronica  certificata  di  cui  si  avvale  il destinatario  stesso;  quest’ultimo  gestore  provvede  alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
  2.  Nel  caso  in  cui  la  trasmissione  del  messaggio  di  posta elettronica  certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l’interoperabilita’  dei  servizi  offerti,  secondo  quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.


Art. 6.
Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna


  1.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata utilizzato dal mittente  fornisce  al  mittente  stesso  la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova  dell’avvenuta  spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
  2.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata utilizzato dal destinatario  fornisce  al  mittente,  all’indirizzo  elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
  3.  La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il  suo messaggio di posta elettronica certificata e’ effettivamente pervenuto  all’indirizzo  elettronico  dichiarato  dal destinatario e certifica  il  momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
  4.  La  ricevuta di avvenuta consegna puo’ contenere anche la copia completa  del  messaggio  di posta elettronica certificata consegnato secondo   quanto   specificato   dalle   regole   tecniche   di   cui all’articolo 17.
  5.  La  ricevuta di avvenuta consegna e’ rilasciata contestualmente alla  consegna  del  messaggio di posta elettronica certificata nella casella  di  posta  elettronica messa a disposizione del destinatario dal  gestore,  indipendentemente  dall’avvenuta  lettura da parte del soggetto destinatario.
  6.  La  ricevuta  di  avvenuta  consegna e’ emessa esclusivamente a fronte  della  ricezione  di una busta di trasporto valida secondo le modalita’ previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
  7.  Nel  caso  in  cui il mittente non abbia piu’ la disponibilita’ delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le  informazioni  di  cui all’articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili  ai  terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 7.
Ricevuta di presa in carico


  1.  Quando  la  trasmissione  del  messaggio  di  posta elettronica certificata  avviene tramite piu’ gestori il gestore del destinatario rilascia  al  gestore del mittente la ricevuta che attesta l’avvenuta presa in carico del messaggio.


Art. 8.
Avviso di mancata consegna


  1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile  il  gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore  successive  all’invio,  la  mancata  consegna  tramite un avviso secondo   le   modalita’   previste  dalle  regole  tecniche  di  cui all’articolo 17.


Art. 9.
Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto


  1.   Le  ricevute  rilasciate  dai  gestori  di  posta  elettronica certificata   sono  sottoscritte  dai  medesimi  mediante  una  firma elettronica  avanzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi  asimmetriche  a  coppia,  una  pubblica  e  una  privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l’integrita’ e  l’autenticita’ delle ricevute stesse secondo le modalita’ previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
  2.  La busta di trasporto e’ sottoscritta con una firma elettronica di  cui  al  comma 1  che  garantisce  la provenienza, l’integrita’ e l’autenticita’ del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalita’ previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.


Art. 10.
Riferimento temporale


  1.  Il  riferimento  temporale e la marca temporale sono formati in conformita’   a   quanto   previsto  dalle  regole  tecniche  di  cui all’articolo 17.
  2.   I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  appongono  un riferimento  temporale  su  ciascun  messaggio  e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.


Art. 11.
Sicurezza della trasmissione


  1.  I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  trasmettono il messaggio   di   posta   elettronica   certificata  dal  mittente  al destinatario  integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
  2.   Durante  le  fasi  di  trasmissione  del  messaggio  di  posta elettronica   certificata,   i   gestori   mantengono  traccia  delle operazioni  svolte  su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel   suddetto   registro   sono  conservati  dal  gestore  di  posta elettronica certificata per trenta mesi.
  3.  Per  la  tenuta  del  registro  i gestori adottano le opportune soluzioni  tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la  sicurezza,  l’integrita’  e  l’inalterabilita’  nel  tempo  delle informazioni in esso contenute.
  4.  I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l’esistenza  di  servizi  di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute.


Art. 12.
Virus informatici


  1.  Qualora  il  gestore  del  mittente  riceva  messaggi con virus informatici e’ tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente  dell’impossibilita’ di dar corso alla trasmissione; in tale caso  il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalita’ definite dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.
  2.  Qualora  il  gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici  e’  tenuto  a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente  il  gestore  del  mittente,  affinche’  comunichi al mittente medesimo l’impossibilita’ di dar corso alla trasmissione; in tale  caso  il  gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per  trenta  mesi secondo le modalita’ definite dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.


Art. 13.
Livelli minimi di servizio


  1.  I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  sono tenuti ad assicurare  il  livello  minimo  di  servizio  previsto  dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.


Art. 14.
Elenco dei gestori di posta elettronica certificata


  1.  Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di  posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
  2.   Le  pubbliche  amministrazioni  ed  i  privati  che  intendono esercitare  l’attivita’  di  gestore di posta elettronica certificata inviano  al  CNIPA  domanda  di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata.
  3.  I  richiedenti  l’iscrizione  nell’elenco  dei gestori di posta elettronica   certificata  diversi  dalle  pubbliche  amministrazioni devono  avere  natura  giuridica  di  societa’ di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
  4.  I  gestori  di  posta  elettronica  certificata  o,  se persone giuridiche,  i  loro  legali  rappresentanti  ed  i soggetti preposti all’amministrazione   devono,   inoltre,  possedere  i  requisiti  di onorabilita’   richiesti   ai   soggetti  che  svolgono  funzioni  di amministrazione,  direzione  e  controllo  presso  le  banche  di cui all’articolo 26  del  testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
  5.  Non  possono  rivestire  la carica di rappresentante legale, di componente  del  consiglio  di  amministrazione,  di  componente  del collegio sindacale, o  di  soggetto    comunque    preposto all’amministrazione  del  gestore  privato  coloro i quali sono stati sottoposti   a   misure   di   prevenzione, disposte  dall’autorita’ giudiziaria  ai  sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati  condannati  con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,  alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici,  contro  la  fede  pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.
  6. Il richiedente deve inoltre:
    a) dimostrare  l’affidabilita’ organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata;
    b) impiegare   personale   dotato  delle  conoscenze  specifiche dell’esperienza  e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in   particolare   della   competenza  a  livello  gestionale,  della conoscenza   specifica  nel  settore  della  tecnologia  della  posta elettronica   e   della  dimestichezza  con  procedure  di  sicurezza appropriate;
    c) rispettare  le  norme  del  presente  regolamento  e le regole tecniche di cui all’articolo 17;
    d) applicare  procedure  e  metodi  amministrativi  e di gestione adeguati e tecniche consolidate;
    e) utilizzare  per  la  firma elettronica, di cui all’articolo 9, dispositivi  che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in   conformita’   a   criteri   riconosciuti  in  ambito  europeo  o internazionale;
    f) adottare  adeguate  misure  per  garantire  l’integrita’  e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata;
    g) prevedere  servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione;
    h) fornire,   entro   i  dodici  mesi  successivi  all’iscrizione nell’elenco   dei   gestori   di   posta   elettronica   certificata, dichiarazione  di  conformita’  del  proprio sistema di qualita’ alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata;
    i) fornire  copia  di  una  polizza assicurativa di copertura dei rischi dell’attivita’ e dei danni causati a terzi.
  7.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  presentazione, la domanda si considera   accolta   qualora   il   CNIPA   non   abbia   comunicato all’interessato il provvedimento di diniego.
  8.  Il  termine  di  cui al comma 7 puo’ essere interrotto una sola volta  esclusivamente  per  la  motivata  richiesta  di documenti che integrino  o  completino la documentazione presentata e che non siano gia’  nella disponibilita’ del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente.  In  tale  caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
  9.  Il  procedimento di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica  certificata  di  cui  al  presente  articolo puo’ essere sospeso  nei  confronti  dei  soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti  penali  per  delitti  in danno di sistemi informatici o telematici.
  10.  I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole  tecniche  di  cui all’articolo 17, necessari per l’iscrizione nell’elenco dei gestori.
  11.  Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed  il  servizio  di  posta  elettronica certificata e’ comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.
  12.  Il  venire meno di uno o piu’ requisiti tra quelli indicati al presente articolo e’ causa di cancellazione dall’elenco.
  13.  Il   CNIPA   svolge   funzioni   di   vigilanza  e  controllo sull’attivita’   esercitata  dagli  iscritti  all’elenco  di  cui  al comma 1.


Art. 15.
Gestori   di   posta  elettronica  certificata  stabiliti  nei  Paesi dell’Unione europea


  1.  Puo’ esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore  del  servizio  stabilito  in  altri Stati membri dell’Unione europea  che  soddisfi,  conformemente  alla legislazione dello Stato membro   di  stabilimento,  formalita’  e  requisiti  equivalenti  ai contenuti  del  presente  decreto  e  operi nel rispetto delle regole tecniche  di  cui  all’articolo 17. E’ fatta salva in particolare, la possibilita’  di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione  europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall’articolo 14, comma 3.
  2.  Per  i  gestori  di  posta elettronica certificata stabiliti in altri   Stati   membri   dell’Unione   europea   il   CNIPA  verifica l’equivalenza  ai  requisiti  ed  alle  formalita’ di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui all’articolo 17.


Art. 16.
Disposizioni per le pubbliche amministrazioni


  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  svolgere autonomamente l’attivita’   di   gestione   del   servizio   di  posta  elettronica certificata,  oppure  avvalersi  dei servizi offerti da altri gestori pubblici  o  privati,  rispettando  le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.
  2.   L’utilizzo   di   caselle  di  posta  elettronica  certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco di  cui  all’articolo 14,  comma 2, costituisce invio valido ai sensi del  presente  decreto  limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni  medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata.
  4.  Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel  processo  penale,  nel  processo  amministrativo,  nel  processo tributario  e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.


Art. 17.
Regole tecniche


  1.  Il  Ministro  per  l’innovazione  e le tecnologie definisce, ai sensi  dell’articolo 8,  comma 2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  sentito  il Ministro per la funzione   pubblica,   le  regole  tecniche  per  la  formazione,  la trasmissione   e   la   validazione,  anche  temporale,  della  posta elettronica  certificata.  Qualora  le  predette regole riguardino la certificazione  di  sicurezza dei prodotti e dei sistemi e’ acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni.


Art. 18.
Disposizioni finali


  1.  Le  modifiche  di cui all’articolo 3 apportate all’articolo 14, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  (Testo A) si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi’ 11 febbraio 2005


CIAMPI


Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Baccini,   Ministro   per  la  funzione pubblica
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Siniscalco,  Ministro  del-l’economia e delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Castelli


Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005


Registro n. 4, Ministeri istituzionali, foglio n. 332