Tribunale di Trani
Sezione Distaccata di Barletta
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano


Il Giudice Dr. Margherita Grippo


All’udienza del giorno 24.02.2005 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


Sentenza


Nei confronti di
N. M. C., nato a B. il ……. ed ivi residente in Via …………………
Libero – presente


Imputato


Del reato di cui all’art.457 c.p., perché spendeva una banconota contraffatta da £100.000 della quale non era in grado di indicare la provenienza, in particolare pagava con detta banconota, l’acquisto di un biglietto F.S. per la tratta Barletta – Bari
In B. l’08.1.2002


Con l’intervento del sostituto del P.M. delegato Avv. Leonardo de Cesare e del difensore di fiducia Avv. N. L., presente
Le parti hanno concluso come segue:
Il P.M. chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
La difesa chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato.


Motivazione


1. All’udienza del 24.02.2005 si è definito il procedimento penale a carico di N. M. C. citato a giudizio per rispondere, dinanzi al Giudice del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Barletta, del reato di cui all’art. 457 c.p. secondo quanto più compiutamente specificato in epigrafe.
Il dibattimento si è svolto alla presenza dell’imputato.


L’attività istruttoria è stata espletata attraverso l’acquisizione, su accordo delle parti, degli atti prodotti dal P.M., nonché attraverso l’acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa, ed infine attraverso l’escussione di un teste indicato in lista dal P.M. e l’esame dell’imputato.
Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, il Giudice ha invitato le parti a concludere e le parti hanno formulato ed illustrato le loro conclusioni, quali risultano dal verbale di dibattimento.


2. Le risultanze processuali conducono all’assoluzione dell’imputato in quanto non consentono di ritenere sussistente l’elemento soggettivo del contestato reato.


All’imputato risulta contestato il fatto di aver speso una banconota contraffatta di £100.000 per acquistare un biglietto F.S. per la tratta Barletta – Bari.
In punto di fatto, attraverso la deposizione resa dal teste escusso è emerso che il giorno 8.1.2002 l’imputato si presentò allo sportello della biglietteria delle Ferrovie dello Stato presso la Stazione Ferroviaria di Barletta, richiese dei biglietti e utilizzò per il relativo pagamento una banconota di £100.000 che all’addetto alla vendita dei biglietti “sembrò dubbia” (cfr. pagg.2 e 3 del verbale stenotipico dell’udienza del 24.2.2005); l’addetto verificò l’autenticità della banconota avvalendosi di un rilevatore di banconote false in dotazione all’ufficio e costatò che detto rilevatore evidenziava la “sospetta falsità” di tale banconota (cfr. pag.4 dello stesso verbale).


La nota della Banca d’Italia, filiale di Bari, datata 21.3.2002 prodotta dal P.M., evidenzia poi che la banconota n questione di £100.000 con numero di serie EB 759895 E, è risultata falsa, sicchè, coordinando la deposizione del teste escusso relativa alla spendita della banconota da parte del N. e quella relativa alla accertata falsità, non c’è dubbio che risulti integrata sul piano oggettivo la condotta del reato oggetto di contestazione.


Tuttavia, sul piano dell’elemento soggettivo, premesso che per ritenere integrato tale elemento deve sussistere il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di compiere  il fatto (la spendita) con la consapevolezza della falsità della banconota spesa, va rilevato che l’istruttoria dibattimentale non ha offerto elementi univoci da cui desumere con la dovuta ceretezza la esistenza del dolo così inteso ed anzi ha evidenziato che il comportamento tenuto dall’imputato nella circostanza è fortemente significativo di una mancanza di consapevolezza da parte sua della falsità della banconota.
Ed infatti, il teste escusso ha riferito che nella circostanza il N. si mostrò fermamente convinto della bontà della banconota tanto da seguire sin in fondo tutte le operazioni di verbalizzazioni dell’accaduto (cfr. pag.6 del verbale del 24.2.2005), ivi inclusa la sua identificazione, identificazione che lo avrebbe esposto (come di fatto è accaduto) alla imputazione di cui si discute nel presente procedimento e alla quale avrebbe potuto tranquillamente sottrarsi se solo egli, trovandosi al di là dello sportello e dunque completamente sottratto a coercizioni e libero di defilarsi in assoluto anonimato, avesse deciso di non recarsi presso gli uffici della Polfer (cfr. pagg.13 e 14 dello stesso verbale).
Orbene, si tratta di un comportamento ragionevolmente incompatibile con la consapevolezza della falsità della banconota e quindi con la calcolata scelta, per il caso in cui la falsità fosse stata scoperta e rilevata, di sfuggire alla responsabilità connesse alla spendita della banconota, sottraendosi alla identificazione.


Si aggiunga ad ulteriore supporto di tale conclusione che il teste escusso, a domanda specifica rivoltagli dal giudice, ha riferito che il N. nella circostanza non ha mostrato tentennamenti nel parlare, né altri segni oggettivi di facile ed immediata percezione visiva (quale la sudorazione, un certo nervosismo, tremore), da cui potesse desumere uno stato di ansia e di agitazione dello stesso N. (cfr. pagg.14 e 15 del verbale), quale elemento significativo della consapevolezza da parte dell’imputato della falsità della banconota; il teste ha più volte ribadito che il N. si è fondamentalmente limitato a sostenere con insistenza la bontà della banconota.


La contestualità di altri processi non ha consentito la redazione immediata, in camera di consiglio, della motivazione della presente sentenza.


P.Q.M.


Il Tribunale, visto l’art.530 c.p.p., assolve N.M.C. dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
Indica il termine di gg.60 per il deposito della sentenza.
Barletta, 24.2.2004


Il Giudice 
Dott. Margherita Grippo