DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35


Disposizioni  urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.


Capo I
SVILUPPO DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI


 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
Ritenuta,  altresi’,  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza di dotare  l’ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni  del  Piano  d’azione  europeo, cosi’ da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 marzo 2005;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro   dell’economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  i Vicepresidenti   del   Consiglio   dei  Ministri  e  con  i  Ministri dell’interno,  delle attivita’ produttive, delle comunicazioni, delle politiche  agricole  e  forestali,  dell’ambiente  e della tutela del territorio,  delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per  i  beni  e le attivita’ culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie;


 E m a n a


 il seguente decreto-legge:


Art. 1.
Rafforzamento  del  sistema  doganale,  lotta  alla  contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo.


1.  Per  il rilancio del sistema portuale italiano, con l’obiettivo di  consentire  l’ingresso  e  l’uscita  delle  merci  dal territorio doganale  dell’Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei  traffici,  nonche’  per  l’incentivazione  dei sistemi logistici nazionali  in  grado  di  rendere  piu’  efficiente lo stoccaggio, la manipolazione  e  la  distribuzione  delle  merci,  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, e’ definito, ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in  materia di servizi di polizia  doganale,  il  riassetto  delle  procedure amministrative di sdoganamento   delle   merci,   con   l’individuazione  di  forme  di semplificazione  e  di  coordinamento  operativo affidate all’Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che   concorrono   allo   sdoganamento   delle   merci,   e  comunque nell’osservanza  dei  principi della massima riduzione dei termini di conclusione  dei  procedimenti  e  della  uniformazione  dei tempi di conclusione  previsti  per  procedimenti  tra  loro  analoghi,  della disciplina  uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso  tipo  che  si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima  amministrazione,  dell’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita’, dell’adeguamento delle procedure alle  tecnologie  informatiche,  del piu’ ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. E’  fatta  salva  la  disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale  dei  beni  culturali  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


2.  Ai  fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte    certificazioni    possono   comunque   consentire,   in alternativa,   la   presentazione  di  certificazioni  rilasciate  da soggetto privato abilitato.


3.  Al  comma  380 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311,  dopo  le  parole:  «Agenzia  delle  entrate»  sono  inserite le seguenti: «e all’Agenzia delle dogane».


4.  Per  garantire  il  potenziamento  e  la piena efficienza delle apparecchiature   scanner   in  dotazione  all’Agenzia  delle  dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire   la  presenza  delle  imprese  sul  mercato  attraverso  lo snellimento  delle  operazioni  doganali  corrette ed il contrasto di quelle   fraudolente,   nonche’  assicurare  un  elevato  livello  di deterrenza  ai  traffici  connessi al terrorismo ed alla criminalita’ internazionale,  l’Agenzia  delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta  milioni  di  euro,  le maggiori somme rispetto all’esercizio precedente  versate all’Italia dall’Unione europea e che, per effetto del  n.  3)  della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l’acquisizione di mezzi tecnici e strumentali finalizzati al potenziamento delle attivita’ di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.


5.  E’  istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un  apposito  Fondo  con  la  dotazione di 34.180.000 euro per l’anno 2005,  di 39.498.000  euro  per  l’anno 2006, di 38.700.000 euro per l’anno  2007  e di 42.320.000 euro a decorrere dall’anno 2008, per le esigenze  connesse  all’istituzione del Sistema d’informazione visti, finalizzato  al  contrasto  della  criminalita’  organizzata  e della immigrazione  illegale  attraverso  lo  scambio  tra gli Stati membri  dell’Unione  europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE  del  Consiglio, dell’8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  decreto del Ministro dell’economia  e  delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.
All’onere di cui al presente comma si provvede:
 a) quanto  a  euro  4.845.000  per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno  degli  anni  2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2005-2007,  nell’ambito  dell’unita’  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell’economia   e   delle   finanze   per  l’anno  2005,  allo  scopo parzialmente  utilizzando,  per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000  per  ciascun  degli  anni  2006  e 2007, l’accantonamento relativo  al  Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
 b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3; 
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006  e  ad  euro  1.134.000  per  il  2007,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell’ambito  dell’unita’  previsionale  di  base di conto capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell’economia   e   delle   finanze   per  l’anno  2005,  allo  scopo parzialmente   utilizzando   l’accantonamento  relativo  al  predetto Ministero.


6.  Il  limite  massimo  di  intervento  della  Simest S.p.a., come previsto  dalla  legge  24 aprile  1990, n. 100, e’ elevato al 49 per cento  per  gli   investimenti  all’estero  che  riguardano  attivita’ aggiuntive  delle  imprese,  derivanti  da  acquisizioni  di imprese, «joint-venture»  o  altro  e  che  garantiscano il mantenimento delle capacita’  produttive  interne.  Resta  ferma la facolta’ del CIPE di variare,  con  proprio  provvedimento,  la percentuale della predetta partecipazione.


7.  Salvo che il fatto costituisca reato, e’ punito con la sanzione amministrativa   pecuniaria   fino   a   10.000   euro  l’acquisto  o l’accettazione,   senza   averne   prima   accertata   la   legittima provenienza,  a  qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita’ o per  la  condizione  di  chi  le  offre  o  per l’entita’ del prezzo, inducano  a  ritenere  che siano state violate le norme in materia di origine  e  provenienza  dei  prodotti  ed  in  materia di proprieta’
intellettuale.  La sanzione di cui al presente comma si applica anche a  coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo  alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.


8. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7  sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  ad  appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato  di  previsione  del Ministero delle attivita’ produttive e del Ministero   degli   affari  esteri,  da  destinare  alla  lotta  alla contraffazione.


9.  All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine». 


10.  All’articolo 517  del  codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».


11.   Il   comitato   anti-contraffazione  di  cui  all’articolo 4, comma 72,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.   12.  I  benefici  e  le  agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile  1990,  n.  100,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,  e  della  legge  12 dicembre  2002, n. 273, non si applicano ai progetti  delle  imprese che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento  sul  territorio  nazionale  delle attivita’ di ricerca, sviluppo,  direzione  commerciale,  nonche’  di una parte sostanziale
dell’attivita’ produttive.


13.  Le  imprese italiane che hanno trasferito la propria attivita’ all’estero  in  data  antecedente  alla data di entrata in vigore del presente   decreto   e   che  intendono  reinvestire  sul  territorio nazionale,  possono  accedere  alle  agevolazioni  e  agli  incentivi concessi  alle  imprese estere sulla base delle previsioni in materia di  contratti  di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del  19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
6 maggio  2003,  e  n.  16/03  del  9 maggio  2003,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003.


14.  Allo  scopo  di  favorire l’attivita’ di ricerca e innovazione delle  imprese  italiane  ed  al fine di migliorarne l’efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100,  possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale  della societa’ nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare  investimenti  in  ricerca  e  innovazione  nel periodo di durata del contratto.


15.  I  funzionari  delegati  di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti  tra  le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli  relativi  all’acquisizione  di  beni  e servizi nell’ambito dell’unita’  previsionale  di base «Uffici all’estero» dello stato di previsione  del  Ministero  degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente  motivati,  sono  comunicati  al  competente  centro di responsabilita’,  all’ufficio  centrale del bilancio e alla Corte dei conti,   al   fine  della  rendicontazione,  del  controllo  e  delle conseguenti  variazioni  di  bilancio  da  disporre  con  decreto del Ministro  degli  affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri,  di  concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono  stabilite  le  modalita’  di  attuazione  delle norme di cui al presente comma.


 Art. 2.
Disposizioni  in  materia fallimentare processuale civile e di libere professioni


1.  Al  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito denominato:«regio   decreto  n.  267  del  1942»,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:


 a) l’articolo 67  e’  sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo oneroso,  pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1)  gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le prestazioni eseguite o le obbligazioni  assunte  dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio’che a lui e’ stato dato o promesso;
2)  gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non  effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 
3)  i  pegni,  le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno  anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento  per debiti preesistenti non scaduti;
4)  i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti  entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono  altresi’  revocati,  se  il  curatore prova che l’altra parte conosceva  lo  stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi  ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di   un   diritto   di   prelazione   per  debiti,  anche  di  terzi, contestualmente  creati,  se  compiuti  entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i  pagamenti  di  beni  e  servizi  effettuati  nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa nei termini d’uso;
b) le  rimesse  effettuate su un conto corrente bancario, purche’ non  abbiano  ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le  vendite  a  giusto  prezzo  d’immobili  ad  uso abitativo, destinati  a  costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie concesse su beni del debitore purche’ posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria dell’impresa  e  ad  assicurare  il riequilibrio della sua situazione finanziaria   e   la   cui  ragionevolezza  sia  attestata  ai  sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e)  gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie  posti in essere in esecuzione    del    concordato    preventivo,   dell’amministrazione controllata,     nonche’     dell’accordo    omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
 f)  i  pagamenti  dei  corrispettivi  per  prestazioni  di lavoro effettuate   da   dipendenti   ed   altri  collaboratori,  anche  non subordinati, del fallito;
 g) i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed  esigibili eseguiti alla scadenza   per   ottenere   la  prestazione  di  servizi  strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione,   alle  operazioni  di  credito  su  pegno  e  di  credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
 b) l’articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, e’ sostituito dal  seguente:  «70.  Effetti  della  revocazione. La revocatoria dei pagamenti  avvenuti  tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle societa’ previste dall’articolo 1 della  legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione. 
Colui  che,  per  effetto  della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e’ ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora  la  revoca  abbia  ad  oggetto  atti estintivi di rapporti continuativi  o  reiterati,  il  terzo deve restituire una somma pari alla  differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese,nel  periodo  per  il  quale  e’  provata  la  conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e’   aperto  il  concorso.  Resta  salvo  il  diritto  del  convenuto d’insinuare  al  passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.»;
 c) nella  rubrica  del  Titolo III,  del regio decreto n. 267 del 1942  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  «e  degli  accordi  di ristrutturazione»;
 d) l’articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 e’ sostituito dal  seguente:  «160.  Condizioni  per  l’ammissione  alla procedura.
L’imprenditore  che  si  trova  in  stato  di  crisi puo’ proporre ai creditori  un  concordato  preventivo sulla base di un piano che puo’ prevedere:
 a) la  ristrutturazione  dei  debiti  e  la  soddisfazione  dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo,  o altre operazioni   straordinarie,   ivi   compresa l’attribuzione   ai   creditori,   nonche’   a   societa’  da  questi partecipate,   di   azioni,   quote,   ovvero   obbligazioni,   anche convertibili  in  azioni,  o  altri  strumenti finanziari e titoli di debito;
 b) l’attribuzione  delle  attivita’  delle  imprese interessate  dalla  proposta  di  concordato  ad un assuntore; possono costituirsi come  assuntori  anche i creditori o societa’ da questi partecipate o da  costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate   ad   essere  attribuite  ai  creditori  per  effetto  del concordato;
 c) la  suddivisione  dei  creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
 d) trattamenti   differenziati  tra  creditori  appartenenti  a classi diverse.»;
 e) l’articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 e’ sostituito dal   seguente:   «161.   Domanda   di  concordato.  La  domanda  per l’ammissione  alla procedura di concordato preventivo e’ proposta con ricorso,  sottoscritto  dal  debitore,  al tribunale del luogo in cui l’impresa  ha  la  propria  sede  principale;  il trasferimento della stessa  intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso: 
a) una   aggiornata   relazione  sulla  situazione  patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
b) uno  stato  analitico ed estimativo delle attivita’ e l’elenco nominativo  dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta’ o in possesso del debitore;
d) il  valore  dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il  piano  e  la  documentazione  di cui ai commi precedenti devono essere  accompagnati  dalla  relazione  di  un  professionista di cui all’articolo  28  che  attesti la veridicita’ dei dati aziendali e la fattibilita’ del piano medesimo. 
Per  la  societa’ la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 152.»;
f) l’articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 e’ sostituito dal   seguente:   «163.  Ammissione  alla  procedura.  Il  tribunale, verificata  la completezza e la regolarita’ della documentazione, con decreto  non  soggetto  a  reclamo,  dichiara  aperta la procedura di concordato   preventivo;   ove   siano  previste  diverse  classi  di creditori,  il  tribunale  provvede  analogamente  previa valutazione
della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2)  ordina  la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla   data  del  provvedimento  e  stabilisce  il  termine  per  la comunicazione di questo ai creditori;
3)  nomina  il  commissario  giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale  il  ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
Qualora  non  sia  eseguito  il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell’articolo 173, quarto comma.»;
g) l’articolo 177   del   regio  decreto  n.  267  del  1942,  e’ sostituito  dal  seguente:  «177.  Maggioranza per l’approvazione del concordato.  Il concordato e’ approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.  Ove  siano previste diverse classi di creditori, il concordato e’  approvato  se  riporta  il  voto  favorevole  dei  creditori  che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima.
Il  tribunale,  riscontrata  in  ogni caso la maggioranza di cui al primo  comma,  puo’ approvare il concordato nonostante il dissenso di una  o  piu’  classi  di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti  alle  classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal  concordato  in  misura  non  inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
I  creditori  muniti  di  privilegio, pegno o ipoteca, ancorche’ la garanzia  sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al  diritto  di  prelazione.  La rinuncia puo’ essere anche parziale, purche’  non  inferiore  alla  terza  parte  dell’intero  credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in  tutto  o  in  parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta  dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
Sono  esclusi  dal  voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del  debitore,  i  suoi  parenti  e  affini  fino  al quarto grado, i cessionari  o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.»;
 h)  l’articolo  180  del  regio  decreto  n.  267  del  1942,  e’ sostituito dal seguente: «180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione. Il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio per  la  comparizione  del  debitore  e  del  commissario giudiziale. Dispone  che il provvedimento venga affisso all’albo del tribunale, e notificato,  a  cura  del  debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il  debitore,  il  commissario  giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti  e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni  prima  dell’udienza  fissata,  depositando  memoria difensiva contenente  le  eccezioni  processuali  e  di  merito  non rilevabili d’ufficio, nonche’ l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.   Nel  medesimo  termine  il  commissario  giudiziale  deve depositare il proprio motivato parere.
Il   tribunale,  nel  contraddittorio  delle  parti,  assume  anche d’ufficio  tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando   uno   dei  componenti  del  collegio  per  l’espletamento dell’istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177  e’ raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando
sono  previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in  ogni caso la maggioranza di cui al primo comma dell’articolo 177, puo’  approvare  il  concordato  nonostante il dissenso di una o piu’ classi  di  creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in  misura  non  inferiore  rispetto  alle  alternative concretamente praticabili.
Il  decreto  e’ comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed e’ pubblicato e affisso a norma dell’articolo 17.
 Le   somme   spettanti  ai  creditori  contestati,  condizionali  o irreperibili  sono  depositate  nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi’ le condizioni e le modalita’ per lo svincolo.»; 
i) l’articolo   181  del  regio  decreto  n.  267  del  1942,  e’ sostituito dal seguente: «181. Chiusura della procedura. La procedura di  concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi  dell’articolo 180. L’omologazione deve intervenire nel termine di  sei  mesi  dalla presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 161;  il  termine  puo’  essere  prorogato  per  una  sola  volta dal tbunale di sessanta giorni.»;
 l) dopo  l’articolo  182  del  regio  decreto  n. 267 del 1942 e’ inserito  il  seguente:  «182-bis.  Accordi  di  ristrutturazione dei debiti.  Il  debitore  puo’  depositare,  con  la  dichiarazione e la documentazione    di    cui   all’articolo   161,   un   accordo   di ristrutturazione  dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti
almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta  da  un  esperto  sull’attuabilita’  dell’accordo stesso, con particolare  riferimento alla sua idoneita’ ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. 
L’accordo  e’ pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni  altro  interessato  possono  proporre  opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Il  tribunale,  decise  le opposizioni, procede all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. 
Il  decreto  del  tribunale e’ reclamabile alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese.».


2.  Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.


3.  Al  regio  decreto  28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo  133 del codice di procedura civile, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’avviso  di  cui  al secondo comma puo’ essere effettuato a mezzo telefax  o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
b) all’articolo  134 del codice di procedura civile, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«L’avviso  di  cui  al secondo comma puo’ essere effettuato a mezzo telefax  o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e  la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.»;
c) all’articolo  176,  secondo  comma,  del  codice  di procedura civile,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «anche a mezzo telefax  o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»; 
d) all’articolo   250   del  codice  di  procedura  civile,  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
«L’intimazione  al  testimone  ammesso  su  richiesta  delle  parti private  a  comparire in udienza puo’ essere effettuata dal difensore
attraverso  l’invio  di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel  rispetto  della  normativa,  anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,   la   trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti informatici e teletrasmessi.
Il  difensore  che  ha  spedito  l’atto  da  notificare con lettera raccomandata  deposita  nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato,  attestandone  la  conformita’  all’originale, e l’avviso di ricevimento.»;
 e) all’articolo  490  del  codice di procedura civile, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: 
«In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso puo’ essere inserito in appositi siti Internet.».


4.  Alla  legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo  3,  secondo  comma,  e’  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l’ufficiale giudiziario si avvalga per  la  notificazione  di  sistemi  telematici, la sottoscrizione e’ sostituita  dall’indicazione  a  stampa  sul  documento  prodotto dal sistema  informatizzato  del  nominativo  dell’ufficiale  giudiziario stesso.»;
b) all’articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via telematica»;
c) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1)  il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate  a  ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di  riceverlo,  ovvero  se  l’agente postale non puo’ recapitarlo per temporanea  assenza  del  destinatario  o per mancanza, inidoneita’ o assenza  delle  persone  sopra menzionate, il piego e’ depositato lo stesso  giorno  presso  l’ufficio  postale  preposto  alla consegna o presso  una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo  deposito  presso  l’ufficio postale o una sua dipendenza e’ data notizia  al  destinatario,  a  cura dell’agente postale preposto alla consegna,   mediante   avviso   in   busta  chiusa  a  mezzo  lettera raccomandata  con  avviso  di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario,  deve  essere  affisso  alla  porta  d’ingresso  oppure immesso   nella   cassetta   della   corrispondenza  dell’abitazione, dell’ufficio  o  dell’azienda.  L’avviso deve contenere l’indicazione del  soggetto  che  ha  richiesto  la  notifica  e  del suo eventuale difensore,  dell’ufficiale  giudiziario al quale la notifica e’ stata richiesta  e del numero di registro cronologico corrispondente, della data  di  deposito  e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza  presso  cui  il  deposito  e’  stato  effettuato, nonche’ l’espresso  invito  al  destinatario  a provvedere al ricevimento del piego  a  lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo  di  sei  mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque  per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e  che,  decorso  inutilmente  anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sara’ restituito al mittente.»;
 2)  il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni  dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo  comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato   il   ritiro,   l’avviso  di  ricevimento  e’  immediatamente restituito  al  mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei  motivi  che  l’hanno  determinato,  dell’indicazione  “atto  non ritirato   entro  il  termine  di  dieci  giorni”  e  della  data  di restituzione.  Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e’ stato depositato  nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario  o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso  e’  restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in  calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito  e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non  ritirato  entro  il  termine  di  centottanta giorni” e della data di restituzione.»;
3)   il   quarto   comma   e’   sostituito  dal  seguente:  «La notificazione  si  ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione  della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»; 
4)  al quinto comma, dopo le parole: «presso l’ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma e’ abrogato.».


5.   Nel  caso  in  cui  l’abilitazione  professionale  costituisca requisito  per l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, e’ obbligatoria  l’iscrizione all’albo per l’espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l’accesso  alla  professione, quest’ultimo puo’ essere svolto secondo quanto  previsto  dalle norme deontologiche, sotto la responsabilita’ di  un  professionista,  anche  presso amministrazioni e societa’ che svolgono attivita’ nel settore. 


 6.  Nelle  commissioni  per  l’esame  di  Stato  per l’abilitazione professionale  non  piu’  della  meta’  dei commissari sono designati dall’ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all’albo.


 7.  Fatti  salvi gli ordini attualmente esistenti, l’istituzione di nuovi  ordini  e’  subordinata  alla necessita’ di tutelare interessi costituzionalmente   rilevanti   nello   svolgimento   di   attivita’ caratterizzate  dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.


8.  Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attivita’ regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’articolo  2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel  rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.


Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE


Art. 3.
 Semplificazione amministrativa


1.  L’articolo  19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito  dal  seguente:  «Art.  19. Dichiarazione di inizio attivita’.
1. Ogni atto   di  autorizzazione,  licenza,  concessione  non  costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni  in  albi  o  ruoli richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o  di  atti  amministrativi  a  contenuto generale e non sia previsto alcun  limite  o  contingente  complessivo  o  specifici strumenti di  programmazione  settoriale  per il rilascio degli atti stessi, con la sola  esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla  difesa  nazionale,  alla  pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione   della  giustizia,  alla  amministrazione  delle finanze,  ivi  compresi  gli atti concernenti le reti di acquisizione del  gettito,  anche  derivante dal gioco, alla tutela della salute e della  pubblica incolumita’, del patrimonio culturale e paesaggistico e   dell’ambiente,   nonche’   degli  atti  imposti  dalla  normativa comunitaria,  e’  sostituito  da  una  dichiarazione dell’interessato
corredata,    anche    per   mezzo   di   autocertificazioni,   delle certificazioni   e   delle   attestazioni  normativamente  richieste.
L’amministrazione   competente   puo’   richiedere   informazioni   o certificazioni  relative  a  fatti, stati o qualita’ soltanto qualora non    siano  attestati    in    documenti    gia’    in   possesso dell’amministrazione  stessa  o  non  siano  direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2.  L’attivita’  oggetto  della  dichiarazione puo’ essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione     competente.     Contestualmente    all’inizio dell’attivita’,      l’interessato      ne      da’     comunicazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,  modalita’  e  fatti  legittimanti, nel termine di trenta giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio’ sia possibile, l’interessato  provveda  a  conformare  alla  normativa vigente detta attivita’    ed   i   suoi   effetti   entro   un   termine   fissato dall’amministrazione,  in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’  fatto  comunque  salvo  il  potere dell’amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies   e   21-nonies.  Nei  casi  in  cui  la  legge  prevede l’acquisizione  di pareri  di organi o enti appositi, il termine per l’adozione    dei    provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione dell’attivita’  e  di  rimozione  dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione  dei  pareri,  fino  a  un massimo di trenta giorni,  scaduti   i   quali   l’amministrazione   puo’   adottare   i  propri
provvedimenti  indipendentemente  dall’acquisizione del parere. Della sospensione e’ data comunicazione all’interessato.
4.  Restano  ferme  le  disposizioni di legge vigenti che prevedono  termini  diversi  da  quelli  di  cui  ai  commi  2  e 3 per l’inizio dell’attivita’   e   per  l’adozione  da  parte  dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti.
5.  Ogni  controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 e’    devoluta    alla    giurisdizione    esclusiva    del   giudice amministrativo.».


2.  La  prima  registrazione  dei  veicoli  nel  pubblico  registro automobilistico  (P.R.A.)  puo’  essere  effettuata  su  istanza  del venditore,  attraverso  lo  Sportello  telematico  dell’automobilista (STA)  di  cui  all’articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,  con  le  modalita’ di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


3.  Alla  rubrica  dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e  3-quinquies  del  medesimo  articolo  8,  nonche’ l’allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.


4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad  oggetto  l’alienazione  di  beni  mobili registrati e rimorchi di valore  non  superiore  a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia  sui  medesimi e’ necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione,  essa  puo’ essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari    e    dai    titolari    degli    Sportelli   telematici
dell’automobilista  di  cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  19  settembre 2000, n. 358, nonche’ dai funzionari dell’Automobile Club d’Italia competenti.


5.   Con   decreto  di  natura  non  regolamentare  adottato  dalla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica,  di  concerto  con  il  Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti,  con  il  Ministero  dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto   1997,  n.  281,  sono  disciplinate  le  concrete  modalita’ applicative  dell’attivita’  di  cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi  elencati  anche  ai  fini  della  progressiva  attuazione  delle
medesime disposizioni.  


6.  L’eventuale estensione ad altre categorie della possibilita’ di svolgere   l’attivita’   di  cui  al  comma  4  e’  demandata  ad  un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro   dell’infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  il  Ministro dell’economia  e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il  Ministro  dell’interno,  con  cui  sono  altresi’  disciplinati i
requisiti   necessari,   le  modalita’  di  esercizio  dell’attivita’ medesima   da   espletarsi   nell’ambito   dei   rispettivi   compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.


 Art. 4.
 Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311


1.  Nell’articolo  1  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, sonoapportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 82 e’ soppresso;
 b) al  comma  344  e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a  decorrere  dalla  data  indicata  nel  decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;
d) il comma 540 e’ soppresso.


Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE


 Art. 5.
 Interventi per lo sviluppo infrastrutturale


1.  Per le finalita’ di accelerazione della spesa in conto capitale di  cui  al comma 1 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  come modificato  dall’articolo 4,  comma  130,  della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto della modifiche dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, selezionati secondo i
principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.


2.  Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento  di  interventi  che,  in  coerenza  con  le  priorita’ strategiche  e  i  criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria  per  le  aree  urbane,  consentano  di  riqualificare  e migliorare  la  dotazione  di  infrastrutture materiali e immateriali delle  citta’  e  delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialita’ competitive.


3.  L’individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2, da   inserire   in   apposito  programma  regionale,  e’  effettuata,valorizzando  la capacita’  propositiva  dei  comuni, sulla base dei criteri  e delle intese raggiunte dai Ministeri dell’economia e delle finanze  e  delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate,   da   rappresentanti  dei  Comuni  e  dal  partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal  punto  1.1  della  delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11 novembre 2004.


4.  Per la realizzazione di infrastrutture con modalita’ di project financing  possono  essere  destinate  anche  le  risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.


5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell’articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443, e delle disposizioni  del  presente  articolo,  le opere ed i lavori previsti nell’ambito   delle  concessioni  autostradali  gia’  assentite,  non inclusi   nel   primo  programma  delle  infrastrutture  strategiche,
approvato  dal  CIPE  con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del  21  marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.


6.  Per  le  opere  ed  i  lavori  di  cui  al  comma 5, i soggetti competenti  procedono  alla  realizzazione  applicando  la  normativa comunitaria   in   materia   di  appalti  di  lavori  pubblici  e  le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,  ed  il  decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive  modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse,  gli  atti  ed  i provvedimenti, gia’ formati oassunti, ed i procedimenti  in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, purche’ destinati a concludersi entro trenta giorni.


7.  Per  ciascuna  delle  opere  di  cui al comma 5 si procede alla nomina  di  un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui  all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  provvedendo contestualmente  alla  conferma  o  alla  sostituzione dei Commissari straordinari  eventualmente  gia’  nominati.  Nel  caso  di  opera di interesse  regionale  la  proposta  di  nomina  o di sostituzione dei Commissari  straordinari deve essere formulata sentito previamente il
Presidente  della regione o della provincia autonoma interessata; nel caso  di  opera  di  interesse  interregionale  o  internazionale, la proposta di nomina o di sostituzione dei commissari straordinari deve essere   formulata  sentito  il  Presidente  della  regione  o  della provincia  autonoma  interessata  ovvero  con il sindaco della citta’ metropolitana interessata. 


8.  I  Commissari  straordinari  seguono  l’andamento  delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2,  comma  5,  del  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano  i  poteri  loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora  le  procedure  ordinarie  subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti  di  qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze  tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per  la  realizzazione  delle  opere o nella fase di esecuzione delle stesse,   dandone  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


9. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni. 


10.  Gli  enti  preposti  al  rilascio  delle  autorizzazioni e dei permessi    necessari    alla    realizzazione   dei   terminali   di rigassificazione  gia’  autorizzati  ai  sensi  dell’articolo 8 della legge   24   novembre  2000,  n.  340,  e  dichiarati  infrastrutture strategiche  nel settore del gas naturale con la citata deliberazione CIPE  n. 121/01 del 21 dicembre 2001, sono tenuti ad esprimersi entro 60  giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di  inerzia o ingiustificato
ritardo,  il  Ministero  delle  attivita’ produttive, nell’ambito dei propri  compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede,  senza necessita’ di diffida, alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza.


11.  Nell’esercizio  dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi  del  presente  articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell’importo approvato per l’opera dai soggetti competenti alla  relativa  realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle normativa comunitaria.


12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione  appaltante  ai  sensi  degli  articoli 118,  119  e 120 del decreto  del Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l’appaltatore  deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri gia’ allestiti  e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel  termine  a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  assegnato, la stazione appaltante  provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione
di  eventuali  provvedimenti  giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza   comunque   denominati   che  inibiscano  o  ritardino  il ripiegamento  dei  cantieri  o  lo  sgombero  delle  aree di lavoro e relative  pertinenze,  puo’  depositare cauzione in conto vincolato a favore  dell’appaltatore  o  prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa  con  le  modalita’ di cui all’articolo 30, comma 2-bis, della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, pari all’uno per cento del valore  del  contratto.  Resta  fermo  il diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.


13.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri sono stabiliti  i  criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari  straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si  fara’ fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.


14.  Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell’area delle acciaierie  di  Genova-Cornigliano,  in  coerenza con quanto previsto dall’articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e’ autorizzata la  concessione  di  contributi  in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri, istituito ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine  integrato  dell’importo annuo di 5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dall’anno 2005.


15.  I  vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione   del  piano  regolatore  generale  degli  acquedotti,  di competenza   statale   ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  sono prorogati  fino  all’aggiornamento  dello  stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  16.  Il  contributo  di  10 milioni di euro di cui all’articolo 83,  comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo’ essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive. 


Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO


Art. 6.
Destinazione  di  quota  parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca  svolti  congiuntamente  da  imprese  e  universita’  o  enti   pubblici di ricerca e per altre finalita’ di pubblico interesse.


1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e  di  rafforzare  le  azioni dirette a promuovere un’economia basata sulla  conoscenza,  una  quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo  rotativo  per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1, comma  354,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto  previsto dal comma 361 del citato articolo 1, e’ destinata al sostegno  di  attivita’, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo  delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l’Istituto superiore di sanita’,
l’Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico (IRCCS) pubblici  e  privati,  nonche’ gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.


2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della  proposta  di  Programma  nazionale  della  ricerca  e dei suoi aggiornamenti  che  il  CIPE  approva  annualmente  su  proposta  del Ministro   dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive, nei limiti delle finalita’  di  cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.


3.  All’articolo  1  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  354,  dopo  le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;
    b) al  comma  355, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini  dell’individuazione  degli  interventi ammessi al finanziamento sono    considerati   prioritariamente   i   seguenti   progetti   di investimento:
      a) interventi   finalizzati   ad   innovazioni,  attraverso  le tecnologie  digitali,  di  prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta  del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive;
      b) programmi   di  innovazione  ecocompatibile  finalizzati  al risparmio  energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria  degli  aiuti  di  Stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee n. 37 del 3 febbraio2001,  su  proposta  del  Ministro  dell’ambiente  e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive;
      c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8  e  n.  10  e connesse bretelle di collegamento, nonche’ delle reti infrastrutturali  marittime,  logistiche  ed  energetiche comunque ad essi collegate.».


4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:
    a) favorire  la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che   coinvolgano   prioritariamente  imprese,  universita’  ed  enti pubblici  di  ricerca, a sostegno sia della produttivita’ dei settori industriali  a maggiore capacita’ di esportazione o ad alto contenuto tecnologico,  sia  della attrazione di investimenti dall’estero e che comprendano  attivita’  di  formazione  per almeno il dieci per cento delle risorse;
    b) favorire  la  realizzazione  o  il  potenziamento di distretti tecnologici,  da  sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;
    c) stimolare  gli  investimenti  in  ricerca  delle  imprese, con particolare  riferimento  alle imprese di piccola e media dimensione, per  il  sostegno  di  progetti  di  ricerca  industriale  e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.


5.   Il   CIPE,   su   proposta   del   Ministro   dell’istruzione, dell’universita’  e  della ricerca, di concerto con il Ministro delle attivita’  produttive,  puo’  riservare  una  quota delle risorse del fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento  di  nuove  iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l’avvio di nuove iniziative   imprenditoriali   ad   elevato   contenuto   tecnologico
nell’ambito  dei  distretti  tecnologici.  Nella medesima delibera il CIPE  definisce  le  caratteristiche  delle  iniziative  beneficiarie dell’intervento  e  i  requisiti  soggettivi  dei  soci  dell’imprese  proponenti,  anche  al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca  e  imprese, nonche’ le modalita’ di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.


6.  Al  fine  di garantire la massima efficacia degli interventi di cui  al  presente  articolo,  le  convenzioni stipulate dal Ministero dell’istruzione,  dell’universita’  e  della ricerca con gli istituti bancari   per   la  gestione  degli  interventi  di  cui  al  decreto legislativo  27  luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla data  di  scadenza  delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non  superiore  all’originaria  durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.


7.  Il  fondo  di  cui  all’articolo  4,  comma 100, della legge 24 dicembre  2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso  dei  prestiti  fiduciari,  nonche’ alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui  prestiti  stessi,  e’  ripartito  tra  le  regioni e le province autonome   di   Trento   e   di  Bolzano  con  decreto  del  Ministro dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca  sulla base dei
criteri  ed  indirizzi definiti d’intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato  e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.


8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l’innovazione   e  la  produttivita’  dei  distretti  e  dei  settori produttivi,  il  CIPE,senza  nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle  strutture  del  CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  stabilisce,  con proprio decreto, le modalita’ semplificate di  funzionamento  del  Comitato,  anche in deroga all’articolo 3 del
vigente  regolamento  interno  del CIPE, approvato con delibera n. 63 del  9  luglio  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.


9.  Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e  delle  prospettive  dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta  dei  Ministri  delle  attivita’ produttive, delle politiche agricole  e  forestali,  dell’istruzione dell’universita’  e  della ricerca,  per  l’innovazione  e  le tecnologie, dell’economia e delle finanze,   dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle
comunicazioni,   le   priorita’  e  la  tempistica  degli  interventi settoriali,  indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi  esistenti,  il  loro  eventuale  riordino e la proposta di eventuali    nuovi    incentivi,   sia   attraverso   interventi   in infrastrutture  materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso  alle  modalita’  previste  dall’articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


10.  Il  Comitato,  inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico  e  di  rafforzare l’innovazione e la produttivita’ delle imprese  che  si associano  con  universita’,  centri  di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d’intesa con le Regioni interessate,   la  predisposizione  e  l’attuazione  di  progetti  di sviluppo  innovativo  dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso  alle  modalita’  previste  dall’articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.


11.  Al  fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il  Comitato  orienta  e  coordina  strumenti  e  risorse finanziarie iscritte  in  bilancio  a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo aree  sottoutilizzate,  di  cui  agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289, e del Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l’attrazione  di  investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con  particolare attenzione  alle  aree  sottoutilizzate, il CIPE si costituisce  in  Comitato  per  l’attrazione  delle risorse in Italia senza  oneri  aggiuntivi  per  la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie   strutture.   Il   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri stabilisce   con   proprio   decreto  le  modalita’  semplificate  di
funzionamento  del  Comitato,  anche  in  deroga  all’articolo  3 del vigente  regolamento  interno  del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.


13.  Per  l’attrazione  degli  investimenti,  il  predetto Comitato definisce  la  strategia  e  fissa gli obiettivi generali che saranno attuati  da  Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale   per   l’attrazione   degli  investimenti  e  lo  sviluppo d’impresa,   facendo   in   particolare   ricorso   al  contratto  di localizzazione,  di  cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e
n.  16/03  del  9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003.


14.  Il  CIPE  stabilisce  annualmente  le  risorse  del Fondo aree sottoutilizzate,  di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale  dell’intervento  di  Sviluppo Italia per l’attrazione degli investimenti.


Capo V
SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE


Art. 7.
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali


1.  Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga  banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del  13  novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27   febbraio 2004,  possono  essere  realizzati  in  tutte  le  aree sottoutilizzate.  Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree  sottoutilizzate  di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal  Ministero  delle  comunicazioni  per  il  tramite della Societa’ infrastrutture  e  telecomunicazioni  per  l’Italia  S.p.a  (Infratel
Italia)  del  gruppo  Sviluppo  Italia  S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio   dei  Ministri  –  Dipartimento  per  l’innovazione  e  le tecnologie per il tramite della societa’ Innovazione Italia S.p.a. 


2.  Il  contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall’articolo  41,  comma  5,  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, e’ rinnovato,  per il triennio 2005-2007 per l’importo di 5.165.000 euro annui.


3.  All’articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 e’ sostituito dal seguente:
  «502.  Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  definisce i requisiti tecnici dei sistemi  elettronici  di identificazione e controllo degli apparecchi da  intrattenimento  di  cui  all’articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l’insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti  attestanti  il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38,  commi  3  e  4,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne  la  controllabilita’  a  distanza, indipendentemente dal posizionamento  sugli  apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi  e’  preposto  alla  lettura  dei  dati e l’apparecchio stesso. I sistemi  dovranno poter garantire l’effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra’ corrispondere almeno un sistema  elettronico  di  identificazione.  Gli  eventuali  costi  di rilascio   dei  predetti  documenti  o  sistemi  sono  a carico  dei richiedenti.».


Capo VI
RAFFORZAMENTO DELLA BASE PRODUTTIVA


Art. 8.
Riforma degli incentivi


1.  Al  fine  di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree  sottoutilizzate  e,  quindi,  l’effetto  degli  incentivi sulla competitivita’  del  sistema  produttivo,  a  decorrere dalla data di entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  la  concessione  delle agevolazioni  per  investimenti  in  attivita’ produttive disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,  e dell’articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e’ attribuita secondo i seguenti principi:
    a) il  contributo  in  conto  capitale  e’  inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un  finanziamento  pubblico  agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
    b) il  CIPE,  secondo  le  modalita’ di cui all’articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le  modalita’  di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
    c) il  tasso  di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non e’ inferiore allo 0,50 per cento annuo;
    d) e’  previsto  l’impegno  creditizio  dei soggetti che valutano positivamente  le  istanze  di  ammissione agli incentivi e curano il rimborso  unitario  del  finanziamento  pubblico  e  ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
    e) gli  indicatori  per  la  formazione  delle  graduatorie  sono limitati  nel  numero,  univocamente  rappresentativi  dell’obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l’altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.


2. Con decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche  agricole  e forestali, per quanto riguardante le attivita’ della  filiera  agricola,  sentita  la  Conferenza  permanente tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente   decreto,   in   conformita’   alla  vigente  normativa  di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita’ di attuazione  della  disposizione  di cui al comma 1, individuando, tra l’altro:
    a) le attivita’ e le iniziative ammissibili;
    b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
    c) i  meccanismi  di  valutazione delle domande, con le modalita’ della procedura valutativa a graduatoria;
    d) gli  indicatori  per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
    e) la   misura   dell’intervento   agevolativo,  assicurando  che l’intensita’  di  aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensita’ massime consentite dalla normativa dell’Unione europea;
    f) il  rapporto  massimo  fra  contributo  in  conto  capitale  e finanziamento  con  capitale  di  credito,  entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
    g) le  modalita’  e  i  contenuti dell’istruttoria delle domande, prevedendo   la   stipula   di   apposite   convenzioni,  modificando eventualmente  quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzieta’.


3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3 non si applicano alla concessione  di incentivi disposta in attuazione di bandi gia’ emessi alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento e’ assicurato con risorse che,   alla   stessa  data,  risultino  formalmente  attribuite  allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


4.  Il  finanziamento  bancario  ordinario e’ concesso dai soggetti abilitati a svolgere l’istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi  ovvero, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi  ultimi,  anche  da  altri  soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


5.  I  finanziamenti  pubblici  agevolati di cui al comma 1 possono essere  erogati  sulla  quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese  di  cui  all’articolo 1,  comma 354, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  stabilita  con  le  delibere CIPE di cui al medesimo  articolo 1,  comma  355.  Si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.


6.  Nel  primo  biennio  il  CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute  negli  articoli  60  e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  si conforma all’indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo  in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1,  una  quantita’  di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati  equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003  e  2004.  Nella  prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo,   il   CIPE  assicura  un  trasferimento  da  incentivi  a
investimenti  pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da  cui  consegua  una disponibilita’, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007,  da utilizzare a copertura degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1.


7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo  3,  dopo  il  comma  1, e’ aggiunto, in fine, il seguente:  «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali  previsti  dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati  da  giovani  imprenditori  agricoli.  Per  le iniziative nel settore  della  produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva  del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»;
    b) all’articolo   5,   comma   1,  all’articolo  7,  comma  1,  e all’articolo  11,  comma  2,  le  parole: «composte esclusivamente da soggetti  di  eta’  compresa  tra  i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente  da  soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
    c) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11,  comma  3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all’atto della presentazione della domanda,»;
    d) all’articolo  9,  comma 1, le parole: «gli agricoltori di eta’ compresa  tra  i  18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;
    e) dopo  l’articolo  12  e’  inserito  il  seguente: «Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). – 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente  titolo  I  possono  essere  concessi  anche  per finanziare ampliamenti   aziendali   effettuati   da  societa’  in possesso  dei requisiti  di  cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione   della   domanda,  le  quali  siano  economicamente  e finanziariamente  sane  ed abbiano effettivamente avviato l’attivita’ di  impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui  le societa’ richiedenti abbiano gia’ beneficiato di incentivi di cui  al  presente  decreto,  esse  devono  dare dimostrazione di aver completato   l’originario  programma  di  investimenti  ammesso  alle agevolazioni  almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;
    f) all’articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
    g) all’articolo  23,  dopo  il  comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10,  12,  18  e  20  del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.». 


Art. 9.
Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione


1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccole e  medie  imprese,  di  cui  alla  raccomandazione  della Commissione europea  n.  2003/361/CE  del  6 maggio  2003,  che  prendono parte a processi   di   concentrazione  e’  attribuito,  nel  rispetto  delle condizioni  previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del  12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari  al  cinquanta  per  cento  delle  spese  sostenute  per studi e consulenze,  inerenti  all’operazione di concentrazione e comunque in caso   di   effettiva   realizzazione   dell’operazione,  secondo  le condizioni che seguono:
    a) il  processo  di  concentrazione  deve  essere ultimato, avuto riguardo  agli  effetti  civili,  nel periodo compreso tra la data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  i  ventiquattro  mesi successivi;
    b) l’impresa  risultante dal processo di concentrazione, comunque operata,  deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di  cui  alla  raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
    c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono  aver esercitato l’attivita’ nell’anno precedente alla data in cui  e’  ultimato  il  processo  di  concentrazione o aggregazione ed essere  residenti  in  Stati  membri dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.


2.  Il  contributo  di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo  di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente   o  indirettamente  controllate  dalla  stessa  persona fisica,   tenuto   conto  anche  delle  partecipazioni  detenute  dai  familiari  di  cui  all’articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


3.  Per  fruire  del  contributo, l’impresa concentrataria inoltra, dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un’apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle  entrate,  che  ne  rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L’Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, e comunica, in   via   telematica,   entro   trenta  giorni  dalla  presentazione dell’istanza,  il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza ovvero  per  l’esaurimento  dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro  per  l’anno  2005,  110  milioni  di  euro per l’anno 2006 e 57
milioni di euro per l’anno 2007.


4.  Con  provvedimento  del direttore dell’Agenzia delle entrate e’ approvato  il  modello  da utilizzare per la redazione dell’istanza e  sono  stabiliti  i  dati  in  esso  contenuti,  nonche’  i termini di presentazione  delle  istanze medesime. Dell’avvenuto esaurimento dei fondi  stanziati  e’  data  notizia  con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.


5.  Per  le  modalita’  di presentazione telematica si applicano le disposizioni  contenute  nell’articolo  3  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.   6.   Il   credito   d’imposta  e’  utilizzabile  esclusivamente  in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  alla  comunicazione  di  avvenuto riconoscimento del contributo.  Il  credito  d’imposta non e’ rimborsabile, non concorre alla  formazione  del valore della produzione netta di cui al decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ne’  dell’imponibile agli effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di  cui all’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.


7. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo  37-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


 Art. 10.
 Disposizioni in materia di agricoltura


1.  All’articolo  34  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2, la lettera c), e’ sostituita dalla seguente: «c) le  cooperative  e  loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  18 maggio  2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che  effettuano  cessioni  di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati   o   partecipanti,   nello   stato   originario  o  previa manipolazione  o  trasformazione, nonche’ gli enti che provvedono per legge,  anche  previa  manipolazione  o  trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.»;
    b) il comma 3 e’ soppresso;
    c) al  comma  4,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre  che  il  cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
    d) il comma 10 e’ soppresso;
    e) il  comma  11 e’ sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del  presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7,  ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per   l’applicazione   dell’imposta   nei   modi   ordinari   dandone comunicazione  all’ufficio secondo le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».


2.  All’allegato  I  del testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le  parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;
    b) le  parole:  «Prodotti  alcolici  intermedi:  euro  56,15  per ettolitro»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «Prodotti  alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
      c) le  parole:  «Alcole  etilico:  euro  730,87  per  ettolitro anidro»  sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».


3.  Con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, da adottare  entro  il  31 dicembre  2005, ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminatele  percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.


4.  Con  provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite  le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal  1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.


5.  All’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».


6.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri e le modalita’ per l’attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilita’ di partecipazione attiva  ai  predetti  contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.


7.  In  attuazione  di  quanto disposto dall’articolo 1, comma 512, della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  il Fondo interbancario di garanzia  di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ soppresso.


8.  All’articolo  17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  comma  5  dopo  le  parole: «dal presente articolo», sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche’ quelle previste dall’articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
    b) dopo  il  comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie prestate  ai  sensi  del  presente  articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalita’ da stabilire  con  decreto  del Ministero dell’economia e delle finanze. Agli   eventuali   oneri  derivanti  dall’escussione  della  garanzia concessa  al sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo  comma,  numero  2),  della  legge  5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e’ elencata nello stato di previsione del Ministero dell’economia  e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della citata
legge n. 468 del 1978.».   9.  Il  Fondo di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio  2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003,  n.  268, e’ soppresso. Le disponibilita’ finanziarie accertate alla  data di entrata in vigore del presente decreto sul Fondo per la
meccanizzazione  dell’agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n.   910,  gia’  destinate  al  Fondo  per  il  risparmio  idrico  ed energetico,  sono  versate  all’entrata  del bilancio dello Stato per essere  successivamente  trasferite all’ISMEA per le finalita’ di cui all’articolo  17,  comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.


10.  Allo  scopo  di favorire l’internazionalizzazione dei prodotti agricoli  ed  agroalimentari  italiani  il  Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  promuove  un  programma di azioni al fine di assicurarne   un  migliore  accesso  ai  mercati  internazionali  con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  si  avvale,  per  l’attuazione del programma  di  cui  al  presente  comma,  della societa’ «Buonitalia» S.p.a.,  di  cui  all’articolo  17,  comma 1, del decreto legislativo  29 marzo  2004,  n.  99.  A  tale fine e’ destinata, per l’anno 2005,
quota  parte,  nel  limite  di  50  milioni  di  euro,  delle risorse  finanziarie  di cui all’articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003,  n. 350, con riferimento all’attuazione degli interventi di cui alla  delibera  CIPE  n.  90/00  del  4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale   n.  251  del  26 ottobre  2000,  e  successive modificazioni.  Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita’ e le procedure per l’attuazione  del  presente comma, ivi inclusa l’individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.      


Art. 11.
Sostegno e garanzia dell’attivita’ produttiva


1.  Il  Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio  di  cui  all’articolo  4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e’ incrementato per l’anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.


2.  Sviluppo  Italia S.p.a. e’ autorizzata ad utilizzare le risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per  sottoscrivere  ed acquistare, esclusivamente  a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad  introdurre  innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie  digitali,  ovvero  quote  di minoranza di fondi mobiliari chiusi  che  investono in tali imprese, secondo le modalita’ indicate dal  CIPE,  nel rispetto e nei limiti di cui all’articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


3.  E’  istituito  il  Fondo  per il finanziamento degli interventi consentiti  dagli  Orientamenti  UE  sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio  e  la  ristrutturazione delle imprese in difficolta’ con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l’anno 2005.


4.  All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante   corrispondente   riduzione  dell’autorizzazione  di  spesa relativa al Fondo  per interventi strutturali di politica economica di cui  al  comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 5. Le attivita’ di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui  al  comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con   decreto   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri.  Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la  valutazione  ed  attuazione  dei  citati  interventi  senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.


6.  Con  delibera  del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono dettati i criteri  e le modalita’ per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.


7.  All’articolo  13  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 28 e’ soppresso;
    b) dopo il comma 61-ter e’ aggiunto, in fine, il seguente:
  «61-quater.    Le    caratteristiche    delle   garanzie   dirette,controgaranzie  e  cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui  all’articolo  2,  comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  al  fine  di  adeguarne  la natura a quanto previsto  dall’Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale  per  le  banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.».


8.  Al  fine  di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli  interventi  di reindustrializzazione e di promozione industriale di  cui  al  decreto-legge  1° aprile  1989,  n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15 maggio  1989, n. 181, sono estesi al territorio  dei  comuni  individuati  con  decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo,  enti  territoriali e parti economiche e sociali, secondo le
procedure  di  cui  all’articolo  1,  commi  266  e  267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


9.  Per  gli interventi di cui al comma 8 e’ concesso un contributo straordinario  pari  a  50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per  il  2008.  Saranno  realizzati  prioritariamente  gli interventi cofinanziati  dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di  societa’  o  enti  strumentali,  tenendo  conto  della  quota  di cofinanziamento.


10.  Agli  oneri  derivanti dall’attuazione del comma 9 si provvede mediante  riduzione  dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai  sensi  delle  tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l’anno 2005, 50 milioni di euro per l’anno 2006,  85  milioni  di  euro per l’anno 2007 e 65 milioni di euro per l’anno   2008.  Conseguentemente,  per  l’anno  2005  il  limite  dei pagamenti  indicato all’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ ridotto di 50 milioni di euro.


11.  Al  fine  di  consentire  lo  sviluppo  e  la ristrutturazione produttiva  delle  imprese  interessate, l’applicazione di condizioni tariffarie  favorevoli  per  le forniture di energia elettrica di cui all’articolo  1,  lettera  c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l’anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.


12.  Le  condizioni  tariffarie  di  cui  al  decreto  del Ministro dell’industria,  del commercio e dell’artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono  estese con provvedimento dell’Autorita’ per l’energia elettrica ed  il  gas,  alle  forniture  di  energia  elettrica  destinata alle produzioni e lavorazioni dell’alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo  cloro-soda,  con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  situati  nel territorio  della  regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione  in  alta  tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono  riconosciute  a  fronte  della  definizione di un protocollo d’intesa  contenente  impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti  con  l’amministrazione  della  regione Sardegna ed i Ministeri interessati.


13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e vengono  aggiornate  dall’Autorita’  per l’energia elettrica e il gas che  incrementa  su  base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro  per  cento, ovvero, qualora quest’ultimo valore risulti piu’ elevato,  dell’incremento  percentuale  del prezzo medio dell’energia elettrica  all’ingrosso registrato nelle principali borse dell’Europa centrale.


14.  Allo  scopo  di  ridurre  i  costi  di  fornitura dell’energia elettrica  alle  imprese  e  in generale ai clienti finali sfruttando risorse  del  bacino carbonifero  del  Sulcis,  nel  rispetto  della normativa   comunitaria,  nazionale  ed  ai  sensi  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  in  data  24 gennaio  1994, la regione Sardegna, dopo l’approvazione del piano energetico regionale, assegna una  concessione  integrata  per la gestione della miniera di carbone del  Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assicura   la   disponibilita’  delle  aree  e  delle  infrastrutture
necessarie  e assegna la concessione mediante procedure di gara entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Gli elementi  da  prendere  in  considerazione  per  la valutazione delleofferte, ai fini dell’assegnazione della concessione sono:
    a) massimizzazione  del  rendimento  energetico complessivo degli impianti;
    b) minimizzazione  delle  emissioni  con  utilizzo  di tecnologia idonea  al  contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
    c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;
    d) presentazione  di  un  piano  industriale  per lo sfruttamento della  miniera  e  la  realizzazione  e l’esercizio della centrale di produzione   di  energia  elettrica,  che  preveda  ricadute  atte  a promuovere  lo  sviluppo  economico  dell’area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilita’ di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell’Isola;
    e) definizione   e   promozione  di  un  programma  di  attivita’ finalizzato  alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.


Art. 12.
Rafforzamento e rilancio del settore turistico


1.  Al  fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di  indirizzo  del  settore  turistico  in  sede  nazionale  e la sua promozione  all’estero,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  da  adottarsi  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto, e’ istituito il Comitato nazionale per il   turismo  con  compiti  di  orientamento  e  coordinamento  delle politiche   turistiche  nazionali  e  di  indirizzo  per  l’attivita’
dell’Agenzia.  Fanno  parte  del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati  nel  citato  decreto,  il  Presidente  della conferenza dei presidenti  delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al  turismo;  quattro  rappresentanti  delle  regioni  indicati dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano; i rappresentanti delle principali  associazioni  di  categoria,  nel  numero massimo di tre, secondo modalita’ indicate nel citato decreto.


2.   Per  promuovere  l’immagine  unitaria  dell’offerta  turistica nazionale  e  per  favorirne la commercializzazione, l’Ente nazionale del turismo (ENIT) e’ trasformato nell’Agenzia nazionale del turismo, di   seguito   denominata:  «Agenzia»,  sottoposta  all’attivita’  di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attivita’ produttive.


3. L’Agenzia e’ un ente dotato di personalita’ giuridica di diritto pubblico,  con  autonomia  statutaria,  regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile  e di gestione. Sono organi dell’Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.


4.  L’Agenzia  assume  la denominazione di ENIT – Agenzia nazionale del  turismo  e  succede  in  tutti  i  rapporti  giuridici, attivi e passivi,  dell’ENIT,  che  prosegue nell’esercizio delle sue funzioni fino all’adozione del decreto previsto dal comma 7.


5.   L’Agenzia  provvede  alle  spese  necessarie  per  il  proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
    a) contributi dello Stato;
    b) contributi delle regioni;
    c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri   enti   pubblici  per  la  gestione  di  specifiche  attivita’ promozionali;
    d) proventi  derivanti  dalla  gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche’ dalle attivita’ di cui al comma 8;
    e) contribuzioni diverse.


6.   Per   l’anno   2005,   all’ENIT   e’  concesso  il  contributo straordinario di 20 milioni di euro.


7.  Con  decreto  emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro  delle attivita’  produttive,  di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, con il Ministro  degli  affari  esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo  e  con  il  Ministro  per  gli  affari regionali, se nominato, sentite   le   organizzazioni  sindacali  di  categoria maggiormente rappresentative,  acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  si  provvede  all’organizzazione  e  alla disciplina dell’Agenzia,  con  riguardo  anche  all’istituzione  di  un apposito comitato tecnico-consultivo e dell’Osservatorio nazionale del turismo e  alla  partecipazione  negli  organi dell’agenzia di rappresentanti delle  regioni  e  delle associazioni di categoria, anche in deroga a quanto  stabilito  dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell’Agenzia e’ in particolare  previsto lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo   con   le   iniziative  di  valorizzazione  del  patrimonio
culturale. 


8.  Per  l’iniziativa  volta  a  promuovere  il  marchio Italia nel settore  del  turismo, sulla rete Internet, gia’ avviata dal progetto Scegli   Italia,   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  – Dipartimento  per  l’innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune   convenzioni,  alla realizzazione  dell’iniziativa,  alla gestione  della  relativa  piattaforma  tecnologica, alla definizione delle  modalita’  e  degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti  interessati  pubblici e privati, in raccordo con l’Agenzia, con  il  Ministero delle attivita’ produttive, con il Ministero degli
affari  esteri,  con  il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione  turistica  di  livello  nazionale e internazionale e, con riferimento  al  settore  del  turismo  culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attivita’ culturali.


9.  Al  finanziamento  dell’iniziativa  di  cui  al  comma  8  sono destinate anche le somme gia’ assegnate al progetto Scegli-Italia con decreto  del  Ministro  per  l’innovazione  e  le  tecnologie in data 28 maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  137 del 14 giugno   2004,  nell’ambito  delle  disponibilita’  del  Fondo  di finanziamento  per  i progetti strategici nel settore informatico, di cui  all’articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche’   gli  eventuali  proventi  derivanti  da  forme  private  di finanziamento   e  dallo  sfruttamento  economico  della  piattaforma tecnologica.


10.  E’  autorizzata  la  spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno  degli   anni   2005  e  2006  per  la  partecipazione  del  Ministero dell’ambiente   e   della   tutela   del   territorio   al   Progetto Scegli-Italia.


11.  All’onere  derivante  dall’attuazione del comma 10 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell’ambito  dell’unita’ revisionale  di  base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione  del  Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.


Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E POTENZIAMENTOAMMORTIZZATORI SOCIALI


Art. 13.
Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il  potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al  reimpiego nonche’ conferma dell’indennizzabilita’ della disoccupazione nei casi di sospensione dell’attivita’ lavorativa.


1.  Al  fine di sostenere l’apparato produttivo anche attraverso la graduale   attuazione   delle   deleghe  legislative  in  materia  di previdenza  complementare  previste  dall’articolo  1, comma 2, della legge  23 agosto 2004, n. 243, e’ autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno  2005,  200  milioni  di euro per l’anno 2006 e 530 milioni di euro  a  decorrere  dall’anno  2007.  Al  relativo onere si provvede, quanto  a 20 milioni di euro per l’anno 2005, 200 milioni di euro per l’anno  2006  e  506  milioni  di  euro  per  l’anno  2007,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base  di  parte corrente “Fondo speciale”” dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  quanto  a  14  milioni  di euro per l’anno 2007, mediante   utilizzo   di   parte  delle  maggiori  entrate  derivanti dall’attuazione dell’articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per     l’anno     2007,     mediante     corrispondente    riduzione
dell’autorizzazione  di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto  1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


2.  In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all’occupazione, per gli anni 2005 e 2006 sono adottati i seguenti interventi:
    a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005  al  31  dicembre  2006  la  durata dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione  con  requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma,  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni,  e’  elevata  a  sette  mesi  per  i soggetti con eta’ anagrafica  inferiore  a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con eta’ anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di  commisurazione  alla  retribuzione  della  predetta indennita’ e’
elevata  al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e’ fissata al quaranta  per  cento  per i successivi tre mesi e al trenta per cento per  gli  ulteriori  mesi.  Resta  confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel  limite  massimo  di  sei mesi per i soggetti con eta’ anagrafica inferiore  a  cinquanta  anni  e di nove mesi per i soggetti con eta’ anagrafica  pari  o  superiore  a  cinquanta  anni. Gli incrementi di misura  e  di  durata  di  cui  al presente comma non si applicano ai trattamenti  di  disoccupazione  agricoli,  ordinari  e speciali, ne’
all’indennita’ ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio 1988, n. 160. L’articolo 20, comma  2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e’ abrogato. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle  ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra domanda e offerta  di lavoro. Per le finalita’ di cui alla presente lettera, e’
istituita,  nell’ambito  dell’INPS, una speciale evidenza contabile a cui  affluisce  per l’anno 2005 l’importo di 307,55 milioni di euro e per l’anno 2006 l’importo di 427,23 milioni di euro;
    b)  all’articolo  1,  comma  155,  primo  periodo, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  le  parole:  “310  milioni  di euro”” sono sostituite  dalle  seguenti:  “460  milioni di euro”; dopo le parole: “entro  il  31  dicembre 2005″” sono inserite le seguenti: “e per gli accordi  di  settore  entro  il  31  dicembre  2006”; dopo le parole: “intervenuti  entro  il  30  giugno 2005″” sono inserite le seguenti: “che   recepiscono   le  intese  intervenute  in  sede  istituzionale territoriale”;
    c)  gli  articoli  8,  commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio  1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di  assunzione,  o  all’utilizzatore  in caso di somministrazione, di lavoratori  collocati  in  mobilita’  ai sensi dell’articolo 1, comma 155,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  ai  sensi  del predetto articolo  1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell’articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   3  dicembre  2004,  n.  291,  ovvero
dell’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, in caso di  cessazione  di  attivita’,  si  applicano  le disposizioni di cui all’articolo  8,  comma  9,  della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all’articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino  al  31  dicembre  2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l’applicazione   del  citato  articolo  4,  comma  3,  e’  effettuata indipendentemente   dai   limiti   connessi  alla  fruizione  per  il lavoratore  e  all’ammissione  per  l’impresa ai trattamenti di cassa
integrazione   guadagni  straordinaria  e  senza  l’applicazione  ivi prevista  delle  riduzioni  connesse  con l’entita’ dei benefici, nel limite  di  10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico del Fondo per l’occupazione  di  cui  all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si  applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in  cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in  mobilita’  nei  sei  mesi  precedenti,  da parte di impresa dello stesso  o  di  diverso  settore  di  attivita’  che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del   licenziamento,  presenti  assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell’impresa  che assume o utilizza, ovvero risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo;
    d)  nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2005 a carico del  Fondo   per  l’occupazione  di  cui  all’articolo  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di  mobilita’  territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro  privati,  al  mantenimento dell’occupazione, ai lavoratori in mobilita’ o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino  una  sede  di lavoro distante piu’ di cento chilometri dal luogo  di  residenza,  e’  erogata  una  somma  pari a una mensilita’
dell’indennita’ di mobilita’ in caso di contratto a tempo determinato di   durata   superiore  a  dodici  mesi  o  pari  a  tre  mensilita’ dell’indennita’ di  mobilita’   in   caso  di  contratto  a  tempo indeterminato  o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso  del  distacco  di  cui  all’articolo  8,  comma  3,  del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante piu’ di cento  chilometri  dal  luogo di residenza, al lavoratore interessato viene  erogata,  nell’ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui al capoverso precedente, una somma pari a una mensilita’ dell’indennita’
di  mobilita’ in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari  a  tre  mensilita’  dell’indennita’  di  mobilita’  in  caso di distacco  di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, sono definite le relative modalita’ attuative.


3.  Per  le  finalita’  di  cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo   per  l’occupazione  di  cui  all’articolo  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’ incrementato di 170 milioni di euro  per  l’anno 2005. Il predetto Fondo e’ altresi’ incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.


4.  All’articolo  1-ter  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1  e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno  2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo e’ stabilita in 10 milioni di euro.”;
    b)  al  comma  2, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato  per  il  coordinamento  delle  iniziative per l’occupazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenuto  conto  dei fenomeni  di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri   di   priorita’  per  l’attribuzione  delle  risorse  e  con riferimento  alle  aree  territoriali  ed  ai  settori industriali in crisi,  nonche’  i  criteri di selezione dei soggetti di gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.” .


5.  Agli  oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l’anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l’anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede quanto a 456,05  milioni  di  euro per l’anno 2005, per 402,23 milioni di euro per  l’anno  2006 e per 0,35 milioni di euro per l’anno 2007 mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e quanto a 23,5 milioni di euro per l’anno  2005, 17 milioni di euro per l’anno 2006 e un milione di euro per  l’anno  2007, mediante utilizzo, per l’anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 2, e,  per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di  cui  all’articolo  7,  comma  3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2005  e 2006 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione  di  spesa di cui all’articolo 9-ter della citata
legge  5  agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


6.  L’INPS  provvede  al monitoraggio degli effetti derivanti dalle  disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  anche  ai  fini dell’adozione, per quanto  concerne  gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei  provvedimenti  correttivi  di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  ovvero delle misure  correttive  da  assumere  ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della  lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Limitatamente al
periodo    strettamente    necessario   all’adozione   dei   predetti provvedimenti  correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle   previsioni   a   legislazione  vigente  si  provvede  mediante corrispondente   rideterminazione,  da  effettuare  con  decreto  del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.


7.  L’indennita’  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con requisiti  normali  di  cui  all’articolo  19, primo comma, del regio decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e’ riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali    dovute    ad    eventi    transitori,   non   imputabili all’imprenditore  o  ai  lavoratori,  e  che  siano  in  possesso dei
requisiti  di  cui  al  predetto  articolo 19, comma 1, nel limite di spesa  di  48  milioni  di  euro  annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla  normativa vigente, gli oneri per assegni al nucleo familiare e gli  oneri  conseguenti  agli incrementi di misura di cui al comma 2, lettera a).


8.  L’indennita’  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con requisiti  ridotti  di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,  n.  160,  e’  riconosciuta,  nel  limite di spesa di 6 milioni  di  euro  annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della   contribuzione   figurativa   secondo  quanto  previsto  dalla normativa  vigente  e  gli  oneri per assegni al nucleo familiare, ai
dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di  situazioni  aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, che siano in possesso dei requisiti di  cui  al  predetto  articolo  7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento  integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o  alla  somministrazione  da parte degli stessi enti di attivita’ di formazione  e qualificazione professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.


9.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7 e 8 non si applicano ai lavoratori  dipendenti  da  aziende  destinatarie  di  trattamenti di integrazione  salariale,  nonche’  nei  casi  di contatti di lavoro a tempo   indeterminato   con   previsione  di  sospensioni  lavorative programmate  e  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’  di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  disciplinate  dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.


10.  La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7  e 8 non puo’ superare sessantacinque giornate annue di indennita’.Per  l’indennita’ ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto  quando,  nel  periodo  di un anno immediatamente precedente, risultino  corrisposte   complessivamente  sessantacinque  giornate di prestazione. Il datore di lavoro e’ tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione  da  inviare  ai  centri  per  l’impiego  e  alla  sede dell’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale territorialmente competente,  la  sospensione  dell’attivita’ lavorativa e le relative motivazioni,  nonche’  i  nominativi  dei lavoratori interessati, che devono  aver reso dichiarazione di immediata disponibilita’ al lavoro al locale centro per l’impiego.


11.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, da adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definite  le situazioni aziendali dovute ad eventi  transitori,  non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8,  nonche’  le  procedure  di  comunicazione all’INPS dei lavoratori aventi  titolo  alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del  tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al
comma 12.


12. L’INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei  benefici  di  cui  ai  commi 7 e 8, consentendo l’erogazione dei medesimi  nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.


13.  All’articolo  118,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1, il sesto periodo e’ sostituito dal seguente: “I piani  aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate.”;
    b)  al  comma 2, le parole: “da due rappresentanti delle regioni” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “da  quattro rappresentanti delle regioni”.


Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DELSISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEILAVORATORI.
Art. 14.
ONLUS e terzo settore


1.  Le liberalita’ in denaro o in natura erogate da persone fisiche o  da  enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’ in favore di   organizzazioni   non   lucrative  di  utilita’  sociale  di  cui all’articolo  10,  commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  nonche’  quelle erogate in favore di associazioni di promozione   sociale   iscritte   nel   registro  nazionale  previsto dall’articolo  7,  commi  1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono  deducibili  dal  reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite  del  dieci  per  cento  del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.


2.  Costituisce  in  ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni  di  cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza  e analiticita’ le operazioni poste in essere nel periodo di  gestione, nonche’ la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio,    di   un   apposito   documento   che   rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.


3.  Resta  ferma  la  facolta’  di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


4.  Qualora  nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle  liberalita’  siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate  in  violazione  dei  presupposti  di deducibilita’ di cui al comma  1,  la  sanzione  di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  18 dicembre 1997, n. 471, e’ maggiorata del duecento per cento.


5.  Se  la  deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della   riscontrata  insussistenza,  in  capo  all’ente  beneficiario dell’erogazione,  dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni  rivolte  al  pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori   delle   liberalita’,   l’ente   beneficiario   e  i  suoi amministratori  sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
  6.  In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilita’  di  cui  al medesimo comma non puo’ cumularsi con ogni altra  agevolazione  fiscale  prevista  a  titolo  di  deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.


7.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo  10, comma 1, dopo la lettera 1-ter) e’ aggiunta, in  fine,  la  seguente:  «1-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate  a  favore di universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo  59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni  universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,  ovvero  degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione,dell’universita’  e  della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore
di  sanita’  e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali.»;
    b) all’articolo 100, comma 2, lettera a), le parole: «o finalita’ di  ricerca  scientifica»  sono  soppresse;  nel  medesimo  comma, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore  di  universita’, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59,  comma  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti  di  ricerca   vigilati   dal   Ministero   dell’istruzione,
dell’universita’  e  della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di  sanita’  e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche’ degli enti parco regionali e nazionali;».


8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di universita’,  fondazioni  universitarie di cui all’articolo 59, comma 3,   della   legge   23 dicembre  2000,  n.  388,  e  di  istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti    di    ricerca   vigilati   dal   Ministero   dell’istruzione, dell’universita’  e  della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di  sanita’  e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del  lavoro,  nonche’  degli  enti  parco regionali e nazionali, sono  esenti  da  tasse  e  imposte  indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi  agli  atti  di  donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.


Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
Copertura finanziaria


1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma  2,  9,  comma  3,  10,  comma  1,  12,  comma  6, e 14, pari a complessivi  73  milioni di euro per l’anno 2005, 458 milioni di euro per  l’anno  2006,  e  368,5  milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
    a) quanto  a  5  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2006 e  2007,  mediante  corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’unita’ previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, all’uopo utilizzando la proiezione per i  predetti  anni  dell’accantonamento  relativo  al  Ministero delle comunicazioni;
    b) quanto  a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell’ambito dell’unita’ previsionale di base «Fondo speciale di conto capitale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell’economia e delle  finanze per l’anno 2005, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;
    c) quanto  a  68  milioni di euro per l’anno 2005, 315 milioni di euro  per  l’anno 2006, 293,5 milioni di euro per l’anno 2007 e 306,3 milioni  di  euro  a  decorrere  dal 2008, mediante utilizzo di parte delle  maggiori  entrate  derivanti  dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
    d) quanto a 133 milioni di euro per l’anno 2006 e a 65 milioni di euro    per    l’anno   2007,   mediante   corrispondente   riduzione dell’autorizzazione  di  spesa  di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


2.  L’importo  corrispondente  alle  maggiori  entrate  di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, e’ iscritto sul Fondo per gli  interventi  strutturali  di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo   10   del  decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l’anno 2006, 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. 


3.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze e’ autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.


Art. 16.
Entrata in vigore


1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.


 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 Dato a Roma, addi’ 14 marzo 2005


CIAMPI


Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Siniscalco,   Ministro dell’economia  e delle finanze
Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Follini,  Vicepresidente  del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Marzano,   Ministro   delle   attivita’ produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Alemanno,   Ministro   delle  politiche agricole e forestali
Matteoli,   Ministro   dell’ambiente  e della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti
Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali
Moratti,    Ministro   dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le attivita’ culturali
Baccini,   Ministro   per  la  funzione pubblica
La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie


Visto, il Guardasigilli: Castelli