TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


il Giudice della sezione Dott. F.M. Rizzi alla udienza del 26/01/2005 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


SENTENZA


nei confronti di:
1) V.G.
2)S.A.
DIFENSORI DI FIDUCIA: R.S. e V.M.


IMPUTATI


V.S
a) del reato di cui all’art. 473 c.p., per avere, in qualità di titolatr della ditta “…” esercente il commercio all’ingrosso di capi di abbigliamento, senza essere concorso nella contraffazione, fatto uso del marchio contraffatto X apposto su 240 magliette in cotone.


S.A.
b) del reato di cui all’art. 474 c.p. per aver detenuto per vendere 240 magliette in cotone, prodotti industriali, recanti il marchio distintivo X contraffatto;
c) del reato di cui all’art. 648 c.p. per avere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, ricevuto ed acquistato la merce contraffatta indicata al capo precedente.


Le parti hanno concluso come segue: assoluzione perchè il fatto non sussiste.


IN FATTO E IN DIRITTO


Con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, emesso in data 12/7/03, V.G. e S.A. sono stati ritualmente citati a giudizio per rispondere delle incriminazioni specificate in rubrica.


Nel corso della istruzione dibattimentale, preliminarmente acquisiti documenti  nonchè – su concorde sollecitazione delle parti – atti formati nella fase delle indagini preliminari ed allegati al fascicolo del PM, è stata disposta ex art. 507 c.p.p. perizia a cura del dr. D.R. finalizzata all’accertamento della natura e tipologia del “marchio” meglio descritto nella imputazione; acquisizione dell’elaborato a sua firma ed ordinata lettura – parimenti ai sensi dell’art. 511 c.p.p. – del verbale di sequestro siccome consacrante il compimento di una attività non ripetibile di polizia giudiziaria, si è dato corso alla discussione all’esito della quale i rappresentati del PM e della difesa hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.


Seppur comprovino l’effettiva assunzione da parte degli imputati delle condotte di detenzione ed uso specificatamente sussunte in rubrica, le risultanze istruttorie rivelano con assoluta chiarezza l’insussistenza degli ulteriori profili materiali delle contestate fattispecie di cui agli artt. 473 e474 c.p.
Invero, nel confermare gli esiti della verifica peritale da lui espletata, il dr. D.R. ha rappresentato che ” nessuna contraffazione del marchio X distribuito, all’epoca del sequestro, dalla “…S.P.A.” su licenza di M.D.F. – ndr nota conduttrice televisiva – è ipotizzabile essendo questo marchio nullo per mancanza di novità”, per le ragioni dettagliatamente illustrate nel contesto dell’elaborato a sua firma; soggiungendo che, per di più, la incriminata dicitura “X”, notoriamente utilizzata per la identificazione di una serie televisiva e dunque diffusasi in un settore commerciale del tutto diverso rispetto a quello sequatamente afferente gli articolo di abbigliamento, non assolveva la funzione tipica del marchio – siccome, invece, più  propriamente perseguita dalla nomenclatura “Y” impressa su apposito cartellino applicato ad ogni maglietta – ma tendeva ad uan finalità meramente ornamentale e decorativa (“le magliette erano contrassegnate da un cartellino… “Y”…; invece il marchio “X” dov’era impresso?”, “era impresso sulla parte anteriore di queste T-shirt, naturalmente questo marchio era più utilizzato in forma decorativa, che per contraddistinguere la  maglietta vera e propria”).


Il punto è questo: era un disegno utilizzato per contraddistinguere, con la stessa funzione del marchio, il capo o aveva semplicemente una funzione decorativa?” Se per marchio intendiamo individuare la Casa o l’Azienda produttrice di quel capo di abbigliamento, sicuramente no, perchè esisteva, era presente una etichetta “Y” quindi il consumatore sicuramente…”anche perchè la dicitura “X” non è individuata, non è percepita come azienda produttrice di capi di abbigliamento; quindi sicuramente no”; “quindi lei afferma che avevano una funzione ornamentale?” “ornamentale si“) – ndr. in sentenza è riportato il passo dell’esame del perito.


L’acclarata insussistenza degli estremi di configurabilità delle cennate ipotesi di cui agli artt. 473 e 474 c.p. non può che tradursi, per ciò stesso, nel difetto del presupposto della ricettazione concorretemente ascrtitta al S.A., imponendo la completa declatoria di assoluzione conclusivamente sollecitata dal medesimo rappresentante dell’accusa.


 PQM


il Giudice del tribunale in composizione monocratica, visto l’art. 530 c.p.p., assolve V.G. e S.A. dalle imputazioni loro ascritte perchè i fatti non sussistono.
Ordina il dissequestro e la restituzione all’avente diritto dei capi in sequestro.
Così deciso in Andria il 26/01/2005.


         Il Giudice
       Dott.  Francesco M. Rizzi