TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Andria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Giudice della Sezione Dott. Francesco M. Rizzi all’udienza del giorno 2 Febbraio 2005 ha pronunziato pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente


SENTENZA


nei confronti di: G. R., (omissis) CONTUMACE
Difensori di fiducia: Avv . ti U. e V. O.


I M P U T A T A


del reato di cui all’art. 51 c. 1 lett. a) D. L.vo 22/97, per avere in qualità di responsabile della ditta “B. B. & C. s.r.1.” in assenza di autorizzazione (rilasciata dalla Provincia di Bari solo il 10/4/01) effettuato un’attività di trasporto, recupero e smaltimento delle ceneri leggere (CER 10/1/02) rifiuto non pericoloso prodotto dalla ditta ENEL di Brindisi in località Cerano. In Andria dal 1998 al 10/4/2001.


Le parti hanno concluso come segue :
P.M.: assoluzione fatto non costituisce reato.
Difensore: assoluzione fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato.


IN FATTO E IN DIRITTO


Con decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, emesso in data 5/9/2003, G. R. è stata ritualmente citata a giudizio per rispondere dell’imputazione contravvenzionale specificata in rubrica.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, preliminarmente dichiarata la contumacia della prevenuta, sono stati acquisiti documenti ed assunti gli esami testimoniali di M. A. nonché del Mar. M. M., di l. G. e di M. M.; dopodiché, espletata la discussione, i rappresentanti del P.M e della difesa hanno rassegnato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.
Risultando inequivocabilmente acclarato – in punto di fatto ed in base alle puntuali emergenze istruttorie (v. in particolare, la deposizione del M.) – che la società gestita dalla G. utilizzasse quale composto del calcestruzzo, per ciò stesso sottoposto a recupero funzionale, le ceneri leggere prodotte dall’azienda E N.E L sita nel comprensorio brindisino, appaiono ampiamente condivisibili i rilievi giuridici esposti nell’allegata memoria difensiva dell’l/6/2004 tendenti ad evidenziare l’insussistenza degli estremi della fattispecie contravvenzionale – in ragione della non ricorrenza dell’obbligo di conseguimento di preventiva autorizzazione – comunque estintasi per integrale decorso del termine prescrizionale.
Invero, assume decisiva rilevanza la duplice circostanza che in materia di attività di recupero di rifiuti (nella specie costituiti dalle dette ceneri) il primo comma dell’art.33 D. L.vo n.22/1997 contempli- la possibilità di espletamento della medesima decorsi novanta giorni dalla comunicazione del relativo inizio – a condizione del rispetto delle norme tecniche e prescrizioni accessorio dettate dall’art.31 – e che i successivi commi sesto e quinto prevedano, rispettivamente, la validità delle comunicazioni effettuate prima della data di entrata in vigore del D. L.vo cit. nonché l’obbligo di rinnovazione di detta incombenza ogni cinque anni e comunque in ipotesi di sopravvenuto mutamento del ciclo produttivo.
Ebbene, interpretata alla luce delle qualificate chiarificazioni testimoniali dello I. (nella veste di funzionario del settore Ambiente della Provincia di Bari), l’ampia documentazione acquisita comprova che già in data 23/2/1994 la B. e C. aveva assolto il cennato obbligo di comunicazione nei riguardi della Regione, allegando relazione contenente le referenze tecniche e le ulteriori indicazioni normativamente prescritte; obbligo di comunicazione cui avevano fatto seguito sia un espresso provvedimento dell’ente regionale in data 15/11/1994 recante l’invito a trasmettere alla Provincia copia della comunicazione in oggetto al fine di rendere possibili i controlli sull’attività sia la stessa trasmissione a quest’ultimo ente della documentazione detta.
Traspare inoltre per tabulas che analoghe comunicazioni la B. e C. inoltrò alla Provincia in data successiva a quella di entrata in vigore del D. L.vo n.22/1997 nonché il 17/5/1999 ed il 24/3/2000 fino a conseguire la iscrizione nel registro delle imprese esercenti atti vità di recupero e così, in definitiva assolvendo l’unico adempimento a suo carico – quello, appunto, della “comunicazione” – normativamente prescritto in subjecta materia in luogo di quello dell’autorizzazione.
S’impone pertanto la declaratoria di assoluzione della G., conclusivamente sollecitata dallo stesso rappresentante dell’accusa.


P. Q. M.


Il Giudice del Tribunale in composizione monocratica visto l’art. 530 c.p.p., assolve G. R. dalla imputazione ascrittale perché il fatto non sussiste.
Cosi deciso in Andria addì 2 febbraio 2005.


Il Giudice
Dott. Francesco Maria Rizzi.