Corte Costituzionale – Ordinanza 11 – 24 aprile 2002. n. 139


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:


Presidente:


Cesare RUPERTO;


Giudici:



  • Massimo VARI,

  • Riccardo CHIEPPA,

  • Gustavo ZAGREBELSKY,

  • Valerio ONIDA,

  • Carlo MEZZANOTTE,

  • Fernanda CONTRI,

  • Guido NEPPI MODONA,

  • Piero Alberto CAPOTOSTI,

  •  Annibale MARINI,

  •  Franco BILE,

  • Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente


Ordinanza


nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promossi con ordinanze emesse il 6 ottobre e il 20 dicembre 1999 dal Tribunale di Lanciano e il 5 marzo 2001 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 8, 9 e 555 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, nn. 4 e 32, dell’anno 2001.


Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.


Ritenuto



  • che il Tribunale di Lanciano, con due ordinanze di analogo contenuto emesse, rispettivamente, il 6 ottobre 1999 e il 20 dicembre 1999, pervenute entrambe alla Corte il 3 gennaio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell’erario ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento;

  • che il giudice rimettente nel primo caso è investito di un reclamo avverso il provvedimento del GIP della Pretura che ha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore di un imputato che aveva nominato un difensore iscritto al foro di Ancona e nel giudizio relativo alla seconda ordinanza della decisione dell’istanza di un imputato che chiede di poter nominare proprio difensore di fiducia un avvocato iscritto all’albo di Milano;

  • che il rimettente rileva che, pur avendo la legge n. 217 del 1990 inteso espressamente “assicurare la difesa del cittadino non abbiente”, la limitazione contenuta nella disposizione impugnata si traduce in una “differenziazione tra persone abbienti da un lato e persone non abbienti dall’altro, potendo i primi, a differenza dei secondi, rivolgersi a difensori di qualsiasi distretto”, con conseguente violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost.;

  • che, sempre ad avviso del rimettente, anche nella categoria dei non abbienti si crea una diseguaglianza tra coloro i quali hanno rapporti fiduciari con difensori iscritti in albi del distretto e coloro che, al contrario, per ragioni legate al luogo di residenza e domicilio, hanno rapporti con difensori iscritti in altri albi;

  • che il giudice a quo ritiene inoltre che le differenziazioni evidenziate incidano sul diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., dal momento che “condizionare la scelta del difensore di fiducia limitandola ad un ambito territoriale … significa privare di contenuto e di effettività il diritto al cui esercizio la scelta è finalizzata”;

  • che, dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte che ha ritenuto conformi all’art. 24, terzo comma, della Costituzione le disposizioni della legge sul patrocinio gratuito di cui al regio decreto n. 3282 del 1923, il giudice rimettente ritiene che tale orientamento meriti una riconsiderazione alla luce del sistema introdotto dalla legge n. 217 del 1990, nell’ambito della quale non appaiono giustificate le differenze introdotte dall’art. 9 impugnato;

  • che è intervenuto nei giudizi di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni manifestamente infondate;

  • che l’Avvocatura, ricordata la giurisprudenza della Corte che ha sempre ritenuto legittima la disciplina del gratuito patrocinio, rileva che le norme sulla difesa a spese dello Stato di cui alla legge n. 217 del 1990 hanno riconosciuto all’interessato una vera e propria facoltà di scelta del difensore ignota alla disciplina generale, facoltà limitata ai difensori iscritti negli albi del distretto per evitare che vengano nominati solo i professionisti di “peculiare notorietà”;

  • che la norma impugnata è perciò ragionevole e non discriminatoria e non viola neppure l’art. 24 della Costituzione, così come affermato dalla sent. n. 394 del 2000;

  • che anche il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza emessa il 5 marzo 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 217 del 1990 in relazione ai medesimi parametri costituzionali di cui alle ordinanze del Tribunale di Lanciano;

  • che il giudice rimettente è investito dell’esame di un procedimento di sorveglianza nel quale il condannato ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nominando suo difensore un avvocato del foro di Torino;

  • che secondo il giudice a quo la disposizione impugnata crea una evidente disparità di trattamento fra soggetti abbienti e soggetti non abbienti, essendo questi ultimi obbligati a scegliere il difensore solo tra quelli iscritti in ambito distrettuale, sacrificando così rapporti fiduciari già consolidati con difensori di altri distretti;

  • che il rimettente osserva che la Corte ha già esaminato analoga questione di legittimità costituzionale, ritenendola pero’ infondata con la sentenza n. 394 del 2000, osservando che, se la ratio della disposizione sta nell’eventuale maggior onere finanziario per l’erario, a tale esigenza meglio corrisponderebbe la limitazione del diritto al rimborso alle sole spese sostenute nel distretto;

  • che anche in questo giudizio è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione, già esaminata dalla Corte con la sentenza n. 394 del 2000, manifestamente infondata.

Considerato



  • che tutte le ordinanze sollevano questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge ed in relazione agli stessi parametri e devono perciò essere esaminate e decise congiuntamente;

  • che i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell’erario ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la disposizione crei una disparità di trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti e limiti l’effettivo esercizio del diritto di difesa delle parti nel processo penale;

  • che questa Corte, con la sentenza n. 394 del 2000 e con la successiva ordinanza n. 79 del 2001, ha dichiarato infondate questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle qui sollevate dalle ordinanze del Tribunale di Lanciano, emesse entrambe prima delle pronunce citate, ma pervenute alla Corte in data successiva;

  • che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia, successiva alla sentenza ed all’ordinanza sopra ricordate, non aggiunge elementi nuovi atti a modificare le ragioni in forza delle quali questa Corte ha stabilito che la disciplina prevista dall’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, non viola né l’art. 3 né l’art. 24 Cost.;

  • che, in particolare, deve ribadirsi che la limitazione alla nomina del difensore tra quelli iscritti agli albi del distretto di corte di appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento non viola gli artt. 3 e 24 Cost., rappresentando uno dei possibili modi di contemperamento del principio di difesa – purché tale principio sia sufficientemente garantito, come è nella norma in esame – con altre esigenze meritevoli di considerazione, tra le quali certamente vi è quello di contenere l’onere per l’erario;

  • che le questioni sollevate sono quindi manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE


Riuniti i giudizi,


Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell’erario ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d’appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lanciano e dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con le ordinanze in epigrafe.


Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 aprile 2002.


Il Presidente: Ruperto


Il redattore: Contri


Il cancelliere: Di Paola


Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.


Il direttore della cancelleria: Di Paola