Commento alle singole disposizioni normative dela LEGGE 24 febbraio 2005, n.25


” Vinta la battaglia a tutela dei Giovani Avvocati e della Libertà di scelta del Difensore”.


Così esordisce il comunicato apparso sul sito internet dell’AIGA in data 16/02/2005, che riporta i punti salienti delle modifiche apportate dal DDL 3017 – B/C – ora L. 25/2005 – al T.U. 115/2002 in materia di requisiti per la iscrizione  nell’elenco dei difensori per patrocinio a spese dello Stato.


Da tempo infatti l’AIGA si stava battendo per la totale eliminazione di ogni soglia di anzianità prevista nel novellato art. 81 del T.U. 115/2002, sostenendo che l’affidabilità professionale “non dipende dalla anzianità, bensì dalla competenza specialistica e dall’aggiornamento verificabili attraverso la periodica frequenza di corsi di formazione”, ai quali, in realtà, già si sarebbe dovuto subordinare la iscrizione nell’albo speciale di cui all’art. 81 T.U.115/02.


In effetti,  i requisiti dell’art. 81 T.U. 115/02 erano in palese contrasto con quelli previsti per la iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio, per i quali vigevano il limite di anzianità dei due anni di iscrizione all’albo professionale e la frequenza dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento, come richiesto dall’art. 29 comma 1 bis disp. att. c.p.p.


Viene da chiedersi quale fosse stata la ratio ispiratrice della norma ormai novellata. Ad ogni buon conto un plauso và alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato per aver recepito le istanze e sollecitazioni presentate nell’interesse dei giovani avvocati e della liberta di scelta del difensore.


Ma analizziamo nello specifico le singole modifiche apportate al T.U. n. 115/2002 dalla L. 25/2005 ( il testo intrgrale della legge è visionabile nella Sezione Normativa ) 


Commento all’art. 1 della LEGGE 24 febbraio 2005, n.25


In buona sostanza l’articolo 80 del T.U. è rimasto invariato, a parte l’aggiunta del comma tre che prevede la possibilità di scelta di un difensore extra districtum. Una “stranezza” è rappresentata proprio dall’aggiunta del terzo comma che in deroga ai primi due commi  prevede la possibilità per colui che è ammesso al patrocinio a spese dello stato di nominare un difensore fuori dal distretto di Corte di Appello ove pende il processo.
La norma appare bizzarra! Che senso ha confermare ai primi due commi la limitazione della nomina di un difensore scelto tra gli elenchi istituiti presso i Consigli dell’Ordine del Distretto di Corte di appello e successivamente al comma tre prevedere una deroga a tale principio?
Di tale questione, non di poco conto,  se ne era occupata la Corte Costituzionale con l’ordinanza 11 – 24 aprile 2002 n. 139 chiamata a decidere sulla questione di illegittimità costituzionale del divieto di nomina extra districtum da chi fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello stato.


La Consulta  aveva dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lanciano e dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, limitandosi a sostenere che “la restrizione distrettuale rappresenta uno dei possibili modi di contemperamento del principio di difesa con le altre esigenze meritevoli di attenzione, fra le quali qiella di contenere la spesa pubblica” (testo completo in Guida al Diritto n. 20/2002).


Ebbene, assoluta libertà per il condannato o l’imputato di nominare un difensore senza limiti di territorialità.
Le problematiche restano comunque aperte, poichè resta invariata  la “non ripetibilità delle spese e delle indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale” per il difensore nominato fuori distretto.
Viene da chiedersi da chi potrà essere rimborsato il difensore: dall’assistito sicuramente no, considerato il divieto di cui all’art. 85 T.U. 115/02 di percepire compensi o rimborsi a qualunque titolo, tranne quelli previsti dalla III parte del citato testo unico.
Ogni patto in violazione di tale divieto è nullo e costituisce grave illecito disciplinare, applicabile quale norma generale anche per i processi civili ed amministrativi. 


Commento all’art. 2 della LEGGE 24 febbraio 2005, n.25.


L’art. 2 della legge 24/02/2005 n. 25 sostanzialmente lascia invariato il primo comma dell’art. 81 T.U. circa la formazione dell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato e circa il loro inserimento nel citato elenco deliberato dal consiglio dell’ordine, che valuterà la sussistenza dei requisiti e condizioni.


E’d è proprio sui requisiti che la L. 25/2005 ha apportato le più significative modifiche al T.U., richiedendo all’avvocato che intende chiedere l’inserimento nell’elenco attitutidine ed esperienza professionale, assenza di  sanzioni disciplinari, iscrizione all’albo degli avvocati da almeno due anni.


– ATTITUDINI ED ESPERIENZA PROFESSIONALE


Il testo previgente si limitava genericamente a prevedere per l’iscrizione attitudine ed esperienza professionale, non distinguendo tra processi penali, civili, ammistrativi, tributari e di volontaria giurisdizione. Nel testo novellato si fa riferimento ad una competenza o attitudine “specifica” distinguendo tra i vari tipi di processi.
Tale cambiamento comporterà una possibilità di valutazione per i consigli degli ordini più rigorosa, ma al tempo stesso un aggravio di lavoro a seguito della conseguente rielaborazione degli elenchi preesistenti.


– ASSENZA DI SANZIONI DISCIPLINARI


La novella in questo caso opera una attenuazione delle sanzioni discipinari che se applicate rappresenterebbero condizione preclusiva all’inserimento nell’elenco dei difensori: infatti, il comma tre dell’art. 81 prevede quali sanzioni ostative solo quelle superiori all’avvertimento e quindi quella più lieve previste dalla legge forense.
L’applicazione di tali sanzioni, successivamente all’inserimento nell’elenco, comporterà la cancellazione di diritto dallo stesso.


– ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DA ALMENO DUE ANNI.


E’ questa ad avviso di chi scrive la innovazione più significativa apportata dalla l. 25/2005. La novella pone fine ad un discriminem per i giovani avvocati e garantisce la libertà di scelta del difensore, preferendo ad un generico limite di anzianità, la attitudine ed esperienza professionale, requisiti già operanti per la scelta del difensore d’ufficio nel processo penale, figura altrettanto importante all’interno del processo penale.


Anche su questo tema la Consulta è stata più volte sollecitata a decidere circa la illegittimità costiuzionale in relazione al principio di uguaglianza , nell aparte in cui l’imputato o il condannato, istante per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, possa nominare il proprio difensore solo nell’ambito dell’elenco speciale (la questione era stata sollevata dal Tribunale dei minori di Catania).


La Corte, ha giustificato la sua decisione, basandola sull’assunto che «La previsione di uno speciale elenco nell’ambito del quale l’imputato istante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore, risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione dei patrocinatori garantita tanto dall’attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quanto da correttezza deontologica, comprovata dall’assenza di sanzioni disciplinari: requisiti la cui disamina è rimessa al Consiglio dell’Ordine degli avvocati», considerato peraltro, che tale meccanismo «rivela piuttosto l’esigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del legislatore, deve permeare l’esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi particolari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo origina da una situazione economica del singolo» . ( Cfr. Corte Costituzionale, 19-28 giugno 2002, n. 299 )


Anche il C.N.F., pur ammettendo che l’interpretazione data all’art. 81 t.u., fosse di tipo restrittivo, si trovava perfettamente d’accordo con il parere della Corte, asserendo che la norma in questo caso, doveva sottrarsi a qualsiasi censura di costituzionalità.


Ebbene, il drastico accorciamento operato dalla L. 25/2005 fa venir meno i lunghi tempi di attesa per i giovani avvocati all’accesso all’elenco, del resto il “gratuito patrocinio” era stato appanaggio proprio dei giovani avvocati che in tal modo avevano la possibilità di “farsi le ossa” o meglio di “cominciare a lavorare”!


L’introduzione del limite dei due anni di anzianità va sicuramente ad eguagliare la previsione normativa in materia di difesa d’ufficio di cui all’art. 29 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, anche se in quest’ultimo caso la iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio necessita del conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine forense al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini stessi e il biennio di anzianità è rappresentato non dalla mera iscrizione –  come per la legge che stiamo esaminando – ma dall’esercizio della della professione in sede penale.
Sempre di biennio si parla, ma per i difensori di ufficio si tratta di biennio qualificato. Ad ogni buon conto è interessante vedere come i singoli ordini forensi applicheranno la nuova normativa, quanto alle modalità e ai criteri di valutazione delle domande di iscrizione negli elenchi per il patrocinio gratuito. 


Commento all’art. 3 della LEGGE 24 febbraio 2005, n.25. 


La legge lascia invariato l’art. 83 del T.U. limitandosi ad aggiungere il difensore tra i quei soggetti come l’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte destinatari del decreto di pagamento degli onorari emesso dall’autorità giudiziaria competente, nonostante che dell’onorario e delle spese del difensore se ne occupi l’art. 82 T.U. non oggetto di alcuna modifica.


Tale previsione in realtà non sembra una “trascuratezza” del legislatore – come commenta E.Sacchettini in Guida al Diritto n. 11/2005 – ma di un collegamento tra la previsione del comma 1 dell’art. 83 – nella parte in cui inserisce anche il difensore – con il seguente comma 2 – invariato – che prevede la liquidazione degli onorari al termine di ogni singola fase processuale o all’atto della cessazione dell’incarico da parte dell’autorità giudiziaria a mezzo decreto   comunicato al beneficiario, alle parti e al P.M.
Tale procedura quindi è unificata ed identica sia che si tratti di consulente tecnico di parte o del difensore.


Un breve cenno, proprio in tema di liquidazione onorari in sede di gratuito patrocinio, merita la recente modifica contenuta nell’art. 322 della Finanziaria 2005, che ha eliminato il parare del consiglio forense e la relativa tassa; resta al magistrato competente la valutazione dell’opera professionale prestata secondo i criteri contenuti nell’art. 82 T.U.


Commento agli artt. 4 e 5 della LEGGE 24 febbraio 2005, n.25.


Tali norme sono in perfetta coerenza con la previsione della possibilità di nomina di un difensore scelto anche extra districtum: quindi anche nel caso di nomina di un sostituto processuale  o di un consulente tecnico di parte fuori del distretto di Corte di Appello vi è massima libertà di scelta  – discorso limitato al solo processo penale – , ma come già precisato per la nomina del  difensore extra districtum, anche qui le spese non sono rimborsate dallo stato.


Ci si auspica che tale nuova legge, se da un lato sicuramente favorisce i giovani avvocati e la libertà di scelta del difensore, non crei problemi interpretativi  e  applicativi a causa di “certe” anomalie che si rinvengono ad una attenta lettura del testo: uno tra tutti potrebbe essere quello rappresentato da un non accurato metodo di valutazione dell’idoneità dei difensori che chiedono di iscriversi, determinando l’inserimento di difensori non specificatamente preparati.


-Avv. Roberta Schiralli-