REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Sezione distaccata di Barletta


Il Giudice Unico Dott. Riccardo Leonetti ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta nel registro generale affari con-tenziosi dell’ex Pretura Circ. di Trani – Sezione distaccata di Barletta sotto il numero d’ordine 3029 dell’anno 1999


TRA


F. C. e B. L., in proprio e in qualità di genitori eser-centi la potestà sul minore F. G., residenti a Barletta ed ivi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. D. C., dal quale sono rappresentati e difesi, come da procura a margine dell’atto di citazione
F. G., residente a Barletta ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. D. C., dal quale è rappresentato e difeso, come da procura a margine della memoria di costitu-zione – Attori –


CONTRO


M. DELLA P. I. – L. G. S.E “A. C.”, in persona dei le-gali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari è domiciliato ex lege; – Convenuto –


E NEI CONFRONTI DI


R. A. spa, in persona del legale rappresentante p.t., cor-rente in Milano ed elettivamente domiciliata in Trani presso lo studio dell’avv. M. P.  di B., dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della copia notificata dell’atto di chiamata in causa; – terza chiamata –


Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito
All’udienza del 28.9.04 la causa veniva riservata per la de-cisione sulle conclusioni così precisate dalle parti:
per gli attori: “1) si accerti e si dichiari, per le causali ed i titoli di cui alla narrativa dell’atto di citazione, la responsabilità extracontrattuale per negligenza, imprudenza e imperizia del L. G. S. “A. C.” di Barletta relativamente al sinistro subito da F. G. avvenuto in data 28.1.98 presso lo stadio “Simeone” di Barletta. 2) Conseguentemente si condanni esso convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di G. F., della complessiva somma di euro 9.915,96 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal 28.1.98, data dell’evento dannoso, sino al-l’integrale soddisfo. 3) In ogni caso si condanni esso conve-nuto al pagamento della somma di euro 527,72 in favore di G. F. quale saldo dell’indennizzo dovuto in base alla polizza assicurativa accesa da esso convenuto, oltre interessi dal-l’evento lesivo sino al soddisfo. 4) Si condanni essa conve-nuta al pagamento in favore di G. F. della somma di euro 292,95 a titolo di spese dell’espletata CTU anticipate da esso attore. 5) Si condanni essa convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in fa-vore del sottoscritto procuratore quale anticipatario”;
per il L. convenuto: “…riportandosi a quelle rassegnate nel-la comparsa di costituzione e risposta contestualmente al-l’atto di chiamata in causa. Impugna e contesta ogni ex ad-verso dedotto eccepito e concluso…”;
per la R. A.: “…riportandosi a quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta”. 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con citazione notificata il 7-11.1.99 F. C. e B. L., in pro-prio e quali genitori esercenti la potestà sul minore F. G., esponevano che il 28.1.98 quest’ultimo, durante lo svolgimen-to di una partita di calcio organizzata dal L. G. “A. C.” di Barletta nell’ambito dell’orario scolastico, aveva riportato danni alla persona. Tanto premesso i coniugi F., ritenendo responsabile dell’accaduto in via extracontrattuale l’istitu-to sopra indicato, lo evocavano in giudizio per sentirlo con-dannare a risarcire loro, anche nella qualità di genitori del danneggiato, i danni di tipo biologico e morale (quantificati nella misura complessiva di L.30.718.000 oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del giudice adìto), con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata il 22.2.99 si costituiva il M. della P. I. – L. G. S. C. e, nell’eccepire il difetto di le-gittimazione passiva del L., confermava le circostanze di fatto indicate dagli attori, negando però di poter essere considerato responsabile dell’accaduto solo perché avvenuto durante l’orario scolastico, e ciò in quanto l’incontro cal-cistico – preventivamente programmato – si era svolto nel-l’assoluto rispetto delle regole di gioco, mentre l’infortu-nio era scaturito da uno scontro fisico con altro giocatore, scontro da considerarsi del tutto lecito in quanto rientrante nel c.d. rischio sportivo. Sotto altro profilo, poi, conte-stava la responsabilità del docente di educazione fisica ex art.2048 c.c. per difetto di vigilanza sul minore, tenuto anche conto che all’epoca del sinistro il F. era ormai pros-simo a raggiungere la maggiore età. Circa l’entità dei danni, l’amministrazione contestava le avverse voci di danno e i criteri utilizzati per calcolarle; invocava un concorso di colpa del danneggiato; faceva rilevare che l’alunno già nei giorni successivi allo scontro risultava aver ripreso la fre-quenza scolastica e finanche l’attività sportiva. Concludeva, pertanto, per l’inammissibilità o il rigetto della domanda e in subordine, per il caso di condanna, chiedeva di essere manlevata dalla R. A. spa, della quale chiedeva la chiamata in causa.
A seguito di rituale chiamata in causa, con comparsa depositata il 2.6.99 si costituiva la società assicuratrice e, nel fare proprie le deduzioni dell’amministrazione conve-nuta circa l’infondatezza della pretesa, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti, dedu-cendo di avere già risarcito agli attori i danni nella misura risultata a seguito degli accertamenti medici condotti sulla persona del minore infortunato (ossia L.3.930.000, pari al valore pattuito di quattro punti di invalidità).
In sede di note ex art.180 c.p.c., la parte convenuta eccepiva ulteriormente l’inammissibilità e improcedibilità della domanda attrice sia alla stregua dell’art.4 R.D. 1765/35 richiamato dall’art.10 DPR 1124/65, sia alla stregua degli artt.443 c.p.c. e 10 T.U. 1124/65.
All’udienza del 16.5.01 si costituiva con comparsa, a seguito del raggiungimento della maggiore età, F. G., facendo proprie le difese svolte sino ad allora dai genitori anche in sua rappresentanza.
Alla medesima udienza, la difesa dell’amministrazione deduceva la sopravvenuta incompetenza territoriale funzionale del giudice adito a seguito dell’entrata in vigore della nor-mativa (D.Lgs.51/98) di soppressione delle Preture, con con-seguente radicamento della competenza nel Tribunale di Bari ex art.6 R.D. 1611/33 e 25 c.p.c. .
La causa veniva istruita mediante audizione delle parti e di alcuni testimoni, nonché mediante espletamento di CTU; quindi, all’udienza del 28.9.04, le parti precisavano le ri-spettive conclusioni e la causa veniva riservata per la deci-sione, con termini per il deposito di scritti conclusivi.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza delle questioni preliminari sollevate dall’amministrazione convenuta nel cor-so del giudizio (e significativamente abbandonate nelle dife-se conclusive).
Va infatti ribadita la competenza territoriale del giu-dice adìto a conoscere della lite; competenza che all’epoca di instaurazione del giudizio trovava espresso fondamento nel disposto dell’art.7 co.1 R.D. 1611/33, mentre dopo l’avvento del c.d. giudice unico si giustifica con il principio della perpetuatio di cui all’art.5 c.p.c.;  e ciò a prescindere dalla considerazione che la relativa questione è stata solle-vata per la prima volta oltre lo sbarramento temporale fissa-to dall’art.38 co.2 c.p.c. per il rilievo – anche d’ufficio – dell’incompetenza c.d. funzionale.
Nessun fondamento hanno poi le eccezioni di inammissi-bilità e improponibilità della domanda sollevate con riferi-mento all’art.4 R.D. 1765/35 (richiamato dall’art.10 DPR 1124/65) e agli artt.443 c.p.c. e 10 T.U. 1124/65, trattando-si di disposizioni riguardanti l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dunque del tutto inapplicabili al rapporto obbligatorio de-dotto nel presente giudizio.
Quanto poi all’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’istituto liceale, sollevata sul presupposto del-la legittimazione esclusiva del M. della p.i., trattasi di eccezione evidentemente superata dalla costituzione in giudi-zio anche del soggetto ministeriale.
Sempre in via preliminare, infine, a seguito della co-stituzione in giudizio di F. G., divenuto maggiorenne, va disposta l’estromissione dalla causa di F. C. e B. L. quali genitori esercenti la potestà su di lui.
Con riferimento invece alla domanda proposta in proprio dai coniugi F., essa va rigettata per infondatezza, giacchè tali soggetti non risultano essere titolari – in proprio – di un diritto al risarcimento del danno biologico e morale asse-ritamente subito dal proprio figlio.
Passando ora ad esaminare la domanda proposta da F. G., essa risulta infondata e va dunque rigettata.
Ed invero, nei criptici termini in cui è stata prospet-tata in sede di citazione, tale domanda risulta riferita an-zitutto all’ipotesi speciale di responsabilità prevista e regolata dall’art.2048 c.c., come del resto confermato in modo esplicito dagli scritti conclusivi, nei quali l’attore invoca il rigoroso regime probatorio stabilito dalla suddetta disposizione.
Così inquadrata, tuttavia, la pretesa risarcitoria non è meritevole di accoglimento, dovendosi in particolare esclu-dere l’applicabilità al caso di specie dell’art.2048 co.2 c.c. in tema di responsabilità dell’insegnante per fatto il-lecito del suo allievo.
Infatti con la sentenza n.9346/02 le Sezioni Unite del-la Cassazione, componendo un contR.to della giurisprudenza di legittimità sul punto, hanno chiarito che non rientra nell’ambito di operatività della disposizione l’ipotesi di autodanneggiamento dell’alunno (e – a fortiori – l’ipotesi di danneggiamento ad opera di terzi), giacchè essa – come tra l’altro si evince dal suo rapporto di alternatività con l’art.2047 c.c. – è finalizzata unicamente a fornire tutela per il caso di fatto illecito compiuto dal minore sottoposto alla sorveglianza.
La suddetta pronuncia, alla quale si è conformata la successiva giurisprudenza (cfr. Cass.15321/03 e 16947/03), ha altresì chiarito che i casi di lesioni agli alunni esclusi dall’ambito dell’art.2048 co.2 c.c. vanno ricondotti alla norma generale di cui all’art.2043 c.c., pur essendo configu-rabile a latere anche una responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica da “contatto sociale”.
Poichè però nella specie la parte attrice non ha mai fatto valere una responsabilità a titolo contrattuale, indi-viduando il titolo della pretesa unicamente nel fatto illeci-to altrui, il profilo contrattuale non può neppure essere preso in considerazione, trattandosi invece di verificare se nella specie siano stati allegati e provati gli elementi co-stitutivi della resposabilità aquiliana alla stregua dell’art.2043 c.c. .
Ebbene, quest’ultima verifica giudiziale porta ad esiti di tipo negativo.
Ed invero parte attrice, verosimilmente confidando nel favorevole regime probatorio previsto dall’art.2048 c.c., nell’atto introduttivo si è limitata a dedurre di avere ri-portato “gravissime lesioni personali…durante lo svolgimen-to di una partita di calcio, organizzata nell’ambito del-l’orario scolastico…”, invocando rispetto a tale evento “la responsabilità extracontrattuale per negligenza, imprudenza e imperizia” del L. convenuto; né, nei termini fissati dal-l’art.183 c.p.c., ha ritenuto di meglio precisare le ragioni posta a base della sua pretesa.
Soltanto a partire dalla memoria istruttoria depositata il 31.10.00 il F., nell’articolare i capitoli di prova, ha allegato per la prima volta la circostanza secondo cui egli sarebbe caduto incespicando in una delle numerose buche pre-senti nel campo sportivo teatro del sinistro, con ciò adom-brando una condotta illecita del personale scolastico per avere omesso di verificare previamente l’idoneità del campo di gioco.
Senonchè quest’ultima attività assertiva, essendo in-tervenuta quando già erano decorsi i termini per la determi-nazione del thema decidendum, non può essere utilizzata al fine di individuare gli elementi costitutivi della pretesa; con la conseguenza che anche la successiva attività istrutto-ria, nella misura in cui ha mirato a dimostrare le circostan-ze tardivamente allegate, è da considerare del tutto irrile-vante per dotare di fondamento fattuale e giuridico la doman-da del F..
Alle medesime conclusioni deve giungersi anche con ri-ferimento alla asserita mancanza di personale scolastico ai bordi del campo, circostanza anch’essa allegata solo in sede di formulazione dei capitoli di prova; dovendosi peraltro aggiungere, a quest’ultimo proposito, che tale omissione – anche se debitamente allegata e provata – non potrebbe comun-que considerarsi fattore (con)causale rispetto all’evento dannoso, collocandosi evidentemente nella fase del post fac-tum.
Deve infine escludersi che una condotta illecita del-l’amministrazione scolastica possa emergere con riferimento alla circostanza  – dedotta in via d’eccezione dalla convenu-ta sin dalla sua costituzione – dello scontro fisico avvenuto tra il F. ed un compagno di gioco e ritenuto dalla deducente causa dell’evento dannoso.
Infatti non solo tale circostanza – negata recisamente dalla controparte a vantaggio della tesi della caduta acci-dentale per una buca – non ha trovato, a detta dello stesso attore, sufficiente riscontro nelle emergenze istruttorie; ma, quand’anche vi trovasse conferma, egualmente non sarebbe idonea a fondare una responsabilità dell’amministrazione sco-lastica, non ravvisandosi rispetto ad un eventuale scontro di gioco né il nesso eziologico con condotte attive o omissive della convenuta, né profili di colpa generica o specifica a carico di quest’ultima, tenuto anche conto che gli esiti dan-nosi dell’attività sportiva sono un rischio accettato dal giocatore, almeno finchè derivino da condotte compatibili con le caratteristiche del gioco stesso (cfr. Cass.12012/02).
Dunque anche con riferimento alla più generale ipotesi prevista dall’art.2043 c.c. la domanda del F. si appalesa infondata.
Il rigetto della domanda nei confronti della parte ori-ginariamente convenuta rende ovviamente superfluo l’esame della domanda subordinata di garanzia avanzata da quest’ulti-ma nei confronti dell’assicurazione.
Circa le spese di lite, il fatto che in corso di causa sia mutato – a seguito del citato intervento delle Sezioni Unite in materia – la ripartizione degli oneri probatori a carico delle parti costituisce, ad avviso dello scrivente, giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Vanno invece poste definitivamente a carico di F. G. le spese di CTU, già liquidate in € 292,95 (oltre accessori).


P.Q.M.


Il Giudice Unico del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Barletta, definitivamente pronunciando: sulla domanda pro-posta, con citazione notificata il 7-11.1.99, da F. C. e B. L. (in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul mi-nore F. G.) nei confronti del L. G. S. “A C.” (costituitosi come M. della p.i. – L. G. S. “A. C.”); sulla domanda propo-sta, con memoria di costituzione depositata il 16.5.01, da F. G. nei confronti della suddetta amministrazione; nonché sulla domanda proposta con atto di chiamata in causa notificato il 13.3.99 dalla predetta amministrazione nei confronti della R. Assicurazione spa in persona del legale rappresentante p.t.; così provvede:
1) dispone l’estromissione dal giudizio di F. C. e B. L. quali esercenti la postestà sul figlio F. G.;
2) rigetta la domanda avanzata da F. C. e B. L. in proprio;
3) rigetta la domanda avanzata da F. G.;
4) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia avanzata dal M. della p.i. – L. Classico “A. C.” nei confron-ti della R. A. spa;
5) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti in causa le spese di lite;
6) pone definitivamente a carico di F. G. le spese di CTU.
Così deciso in Barletta il 17.2.05.


           Il Giudice
    Dott.  Riccardo Leonetti