REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Sezione distaccata di Barletta


Il Giudice Unico Dott. Riccardo Leonetti ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 13118 dell’anno 1999


TRA


L. S., residente in Barletta ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. A. L., dal quale è rappresentato e difeso, come da procura a margine dell’atto di citazione – Attore –


CONTRO


I. C. R. I. S. T. s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Ravenna ed elettivamente domiciliata in Barletta presso lo studio dell’avv. A. S., dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione – Convenuta –


Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito


All’udienza del 28.9.04, in assenza della parte attrice, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dalla società convenuta riportandosi “alle conclu-rassegnate in comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto della domanda, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di causa, non essendo nemmeno stata offerta la prova dei fatti esposti in narrativa di citazione”. 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con citazione notificata il 16.7.99 L. S. esponeva che alle ore 23,00 circa del 22.12.98, mentre alla guida dell’autovet-tura Citroen XM tg. BAXXXXXX di sua proprietà percorreva in Barletta una zona (via Ricci in direzione di via Barberini) in cui erano in corso opere stradali da parte della I. C. R. I. s. T. scarl, urtava con il lato destro del veicolo contro una “base in cemento con chiusino” posta sul lato destro della carreggiata e di difficile individuazione a causa dell’as-senza di segnalazione e di illuminazione nonché della pioggia persistente, riportando danni meccanici per L.9.047.000 oltre iva. Tanto premesso, poiché le richieste risarcitorie avanzate dapprima al Comune e poi – su indicazione del primo – alla predetta cooperativa (nonché alle relative assicurazioni) non avevano avuto alcun esito, L. S. evocava la cooperativa I. in giudizio per sentirla condannare a risarcirgli i danni nella misura sopra indicata, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite da distrarsi in favore del difendore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata il 30.10.99 si costituiva la convenuta ed eccepiva sotto il profilo dell’an che la condotta del L. si era posta come causa esclusiva dell’evento dannoso, avendo l’attore accettato il rischio di percorrere (presumibilmente ad elevata velocità) una strada ancora in costruzione malgrado il buio e la pioggia. Nel contestare altresì l’avversa quantificazione del danno (in quanto contrastante con le liquidazioni operate dalle due assicurazioni interessate e con le stesse dichiarazioni extragiudiziali dell’attore), la I. concludeva pertanto per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio venivano ascoltati alcuni testi, mentre l’attore non si presentava a rendere l’interrogatorio formale articolato nei suoi confronti.
All’udienza del 28.9.04, in assenza dell’attore, la convenuta precisava le proprie conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con termini per il deposito di scritti conclusivi.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Deve anzitutto premettersi che la domanda in esame va esaminata con esclusivo riguardo ai presupposti della generale ipotesi di responsabilità extracontrattuale prevista e disciplinata dall’art.2043 c.c., e non già alla stregua della speciale figura di illecito civile configurata dall’art.2051 c.c. in relazione ai danni cagionati da cose in custodia.
Infatti incombe sull’attore l’onere di allegare l’esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e il bene (cfr. sul punto Cass.7938/01), costituendo la qualità di custode e il relativo dovere di vigilanza sul bene elementi costitutivi della domanda ex art.2051 c.c. (a differenza di quella formulata ex art.2043 c.c.), dei quali la controparte e il giudice devono acquisire tempestiva conoscenza al fine di poter svolgere le attività difensive e valutative di ri-spettiva competenza.
Nella specie invece il L., lungi dall’allegare siffatti elementi, ha significativamente insistito sulle caratteristiche di imprevedibilità ed invisibilità dell’insidia, così chiaramente mostrando di volere invocare a fondamento della propria pretesa l’orientamento giurisprudenziale maturato – con esclusivo riferimento all’art.2043 c.c. – con riferimento a tale figura sintomatica.
Così inquadrata giuridicamente, peraltro, la domanda del L. non è meritevole di accoglimento, essendo rimasta – all’esito dell’istruttoria – sfornita della necessaria prova.
In proposito vale osservare, richiamando la copiosa giurisprudenza formatasi in materia di insidie stradali (cfr., tra le tante, Cass.5989/98), che la condotta dell’ente convenuto può ritenersi fonte di responsabilità aquiliana soltanto laddove comporti una situazione di pericolo occulto caratterizzata dalla presenza del duplice e concorrente requisito dell’invisibilità oggettiva e dell’imprevedibilità soggettiva, altrimenti operando il principio generale di autoresponsabilità del danneggiato.
Orbene nella specie, poiché la convenuta non contesta la verificazione del sinistro su di una strada in costruzione, in ora notturna e durante una pioggia, residuava in capo all’attore l’onere di dimostrare, con il dovuto rigore, gli ulteriori elementi costitutivi della sua pretesa ed in particolare, alla luce dei principi sopra richiamati, la ricorrenza di circostanze tali da rendere il cordolo di cemento con sovrastante tombino un’insidia oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile.
Quest’ultima prova, tuttavia, non risulta essere stata fornita, per la semplice ragione che i mezzi istruttori chiesti dalle parti ed espletati nel corso del giudizio hanno riguardato in via esclusiva il profilo del quantum del preteso risarcimento, senza estendersi alla dimostrazione del suddetto duplice presupposto e, in particolare, dell’imprevedibilità dell’insidia.
Pertanto le generiche allegazioni contenute nell’atto introduttivo, sostanzialmente vertenti sulla mancata segnala-zione o neutralizzazione della fonte di pericolo, sono rimaste sfornite di conferma istruttoria; né d’altra parte può fondatamente ritenersi che l’area dei fatti pacifici (come tali non abbisognevoli di prova) si estenda sino a comprendere il predetto profilo soggettivo, essendosi la parte convenuta limitata a non contestare che il sinistro è avvenuto sotto la pioggia su di una strada sterrata e non illuminata, senza confermare in alcun modo che l’insidia avesse le caratteristiche indicate dal convenuto, anche in punto di invisibilità e (soprattutto) imprevedibilità.
Anzi, a ben vedere, l’istruttoria espletata ha confermato la fondatezza dell’eccezione della convenuta secondo cui la strada teatro dell’incidente, in quanto ancora incompleta, non era percorribile; e ciò in quanto il L., chiamato a confermare tale circostanza in sede di interrogatorio formale, non si è presentato a renderlo senza giustificare la sua assenza in modo idoneo, con la conseguenza che ai sensi dell’art.232 c.p.c. essa può apprezzarsi come ammessa, tenuto anche conto del complessivo quadro probatorio nonché della stessa condotta processuale tenuta dalla parte (mancata restituzione del fascicolo di parte; mancato deposito di scritti conclusivi).
Se dunque il L. si arrischiò a percorrere, nelle pessime condizioni di tempo e di luce da lui stesso descritte, una strada inibita alla circolazione perché non ancora ultimata, è evidente che nessuna responsabilità può essere attribuita all’impresa appaltatrice dei lavori in corso ovvero ad altro soggetto, giacchè la condotta del danneggiato si configura come causa esclusiva dell’evento dannoso, idonea a recidere il nesso eziologico tra quest’ultimo ed altre condotte pur astrattamente dotate di efficienza causale rispetto ad esso.
Per le ragioni sin qui esposte, dunque, la domanda non può trovare accoglimento già sotto il profilo dell’an, restandone ovviamente assorbito ogni ulteriore questione relativa alla quantificazione della pretesa.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 


P.Q.M.


Il Giudice Unico del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Barletta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione notificata il 16.7.99, da L. S. nei confronti della I. C. R. I. s. T. s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Ravenna, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna L. S. a rifondere alla controparte le spese del giudizio, che liquida nella misura di complessivi € 3.039,57 (€ 151,65 per esborsi, € 1.912,92 per diritti ed € 975,00 per onorari) oltre RSG, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Barletta l’8.2.2005 .


            Il Giudice
       Dott.   Riccardo Leonetti