REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Sezione distaccata di Barletta


Il Giudice Unico Dott.  Riccardo Leonetti ha pronunciato la seguente


SENTENZA NON DEFINITIVA


nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 13115 dell’anno 2003


TRA


P. R., residente in Barletta ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. M. C., dal quale è rappresentato e difeso, come da procura a margine dell’atto di citazione – Attore –


CONTRO


T. spa, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma ed elettivamente domiciliata in Trani presso lo studio dell’avv. V. S., dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione – Convenuta –


Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito


All’udienza del 28.9.04, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi, con vittoria di spese ed onorari.


IN FATTO E IN DIRITTO


Con citazione notificata il 14.2.03 P. R. esponeva che il 28.2.00, mentre era seduto sul treno Intercity n.583 in viaggio da Milano a Bari, anche a causa del sovraffollamento del vagone andava ad urtare contro un sostegno “divelto, sporgente, instabile e mal posizionato tra i sedili”, riportando danni alla persona. Ciò premesso, non avendo avuto riscontro le richieste di ristoro di tali danni, evocava in giudizio la T. spa per sentirla condannare a risarcirgli i danni patrimoniali e non (quantificati in € 9.822,79 o altro importo da accertarsi in corso di causa), con vittoria delle spese di lite.
 Con comparsa depositata il 20.5.03 si costituiva la società convenuta ed eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competenti i giudici di Roma (quale foro del convenuto) o di Bologna (quale foro dell’evento). Nel merito, contestava l’an e il quantum della pretesa, concludendo per la declaratoria di incompetenza o in subordine per il rigetto della domanda, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
 Con ordinanza del 15.11.03 il giudice, ritenuta l’opportunità di decidere immediatamente la questione di incompetenza in quanto potenzialmente decisoria del giudizio, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni; sicchè all’udienza del 28.9.03, espletato il suddetto incombente, la causa veniva riservata per la decisione, con termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
 L’eccezione della convenuta di incompetenza territoriale va rigettata.
 Ed invero, secondo pacifico orientamento, la parte che eccepisca l’incompetenza per territorio derogabile ha l’onere di contestare in limine litis la competenza del giudice adito sotto tutti i possibili profili, altrimenti restando la competenza radicata presso quest’ultimo in base al criterio rimasto incontestato.
 In particolare, con riferimento alle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto ha l’onere di operare detta contestazione con riguardo a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli artt.18-20 c.p.c. (cfr. Cass.8590/02).
 Ciò posto nel giudizio in esame, nel quale l’attore deduce un’obbligazione risarcitoria della controparte nei suoi confronti, nel suo primo atto difensivo T. avrebbe dovuto contestare la competenza di questo Tribunale non soltanto con riferimento al foro generale delle persone giuriche (art.19 c.p.c.) e al foro speciale facoltativo, concorrente con il primo, del luogo in cui l’obbligazione è sorta (art.20 prima parte c.p.c.), ma anche con riferimento all’ulteriore foro speciale facoltativo, concorrente con i primi due, del luogo in cui l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta (art.20 seconda parte c.p.c.).
 Ed invece nella propria comparsa di risposta T. si è limitata a contestare esplicitamente il “foro del convenuto” e il “foro dell’evento”, senza contestare in alcun modo l’ulteriore forum destinatae solutionis, così determinando il radicamento della competenza innanzi a questo giudice in virtù del criterio rimasto incontestato.
 Né potrebbe utilmente replicarsi, sul presupposto che il foro di adempimento dell’obbligazione coincida con quello del convenuto, che esso è già stato indicato in quanto “foro del convenuto”, atteso che il riferimento a quest’ultimo foro è stato espressamente operato con esclusivo riferimento al criterio dell’art.18 c.p.c. e non già ai fini di contestare il foro di cui all’art.20 seconda parte c.p.c. .
 Alla luce di quanto sin qui esposto circa la incompleta formulazione dell’eccezione di incompetenza, quest’ultima va dunque rigettata e, conseguentemente, va dichiarata la competenza territoriale del giudice adito a conoscere della controversia.
Con separata ordinanza si disporrà in ordine al prosieguo del giudizio.
Le spese verranno regolate con la pronuncia definitiva.


P.Q.M.


Il Giudice Unico del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Barletta, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione notificata in data 14.2.03, da P. R. nei confronti di T. spa, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara la propria competenza territoriale a conoscere della controversia;
2) dispone per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Barletta l’8.2.05          


Il Giudice
          Dott. Riccardo Leonetti