REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Sezione distaccata di Barletta
Oggetto: risarcimento danni
Il Giudice Unico Riccardo Leonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari con-tenziosi sotto il numero d’ordine 13126 dell’anno 2004
TRA
S. & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Barletta ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. P. M. M., dal quale è rappresentata e difesa, come da procura in calce alla citazione – Attrice –
CONTRO
A. spa, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma ed elettivamente domiciliata in Trani (studio avv. C. D. L.), rappresentata e difesa, come da procura a margine della comparsa di costituzione, dall’avv. G. M. – Convenuta –
All’udienza del 13.7.04, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni così precisate dalle parti:
per l’attrice: “si riporta all’atto di citazione e ne chiede l’accoglimento dopo aver proposto le istanze istruttorie e prodotto i documenti nella fase propria del giudizio e dopo aver esercitato il diritto di cui all’art.183, 5 comma c.p.c.; in relazione alle questioni preliminari chiede che sia rigettata la eccezione di incompetenza per territorio vinte le spese e gli onorari; in ordine alla competenza fun-zionale, ove il magistrato non ritenga di concedere il termi-ne di cui all’art.183, 5 comma per la precisazione e/o modi-ficazione della domanda, con riserva di gravame si rimette al giudice perché rimetta alla Corte quei capi della domanda che ritenga di esclusiva competenza della Corte e trattenga inve-ce (adottando se ne dovesse ravvisare la pregiudizialità e-ventuali provvedimenti di sospensione) quelle questioni che ritenga di competenza dell’adito tribunale”;
per la convenuta: “si riporta alle conclusioni, deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione ed alla memo-ria depositata il 23.6.04 chiedendone l’accoglimento, con rigetto delle avverse richieste”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 13.2.04 la S. & C. srl di Barlet-ta, premesso che l’A. spa (privatizzata nel 2003 con capitale interamente di proprietà della Salapia sale srl) riceve sale greggio dalle saline nazionali e ne trasforma e commercializ-za in proprio il 60% mentre fornisce la restante parte ad un ristretto numero di società (tra cui la S., destinataria nel precedente triennio di circa 100mila tonnellate del valore di circa € 2,5 mln), lamentava che l’A. – anche a seguito di conflitti interni alla sua compagine societaria – avesse com-piuto tutta una serie di atti di concorrenza sleale in danno della S. (in particolare diminuendo, rendendo discontinue e finanche sospendendo le forniture di prodotto) all’evidente scopo di appropriarsi della quota di mercato di quest’ultima, con abuso della sua posizione dominante e comunque di monopo-lista di fatto. Tanto premesso la S. evocava in giudizio l’A. perchè, accertata la responsabilità contrattuale ed extracon-trattuale per le predette condotte, fosse condannata a risar-cire i relativi danni, da quantificare in corso di causa e da portare in compensazione di ogni ragione di credito della convenuta nei suoi confronti, con vittoria di spese e compe-tenze di lite.
Con comparsa depositata il 25.5.04 si costituiva la convenuta e chiedeva preliminarmente dichiararsi l’incompe-tenza territoriale del giudice adito (per essere competente il foro di Roma in cui ha sede l’A.). Nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda (con condanna a rifondere le spese di lite e a risarcire i danni ex art.96 c.p.c.), soffermandosi – al fine di escludere la configurabilità di proprie condotte illecite – a descrivere i molteplici contrasti sorti nel tem-po tra S. srl e A. spa nonché, all’interno di quest’ultima società, tra il socio amministratore S. B. (alla cui famiglia fa capo la S. srl) e i restanti soci amministratori; contra-sti causati dal patente conflitto di interesse dello S., il quale nello svolgimento dei suoi compiti gestori avrebbe smaccatamente favorito la S. & C. a discapito della stessa A..
All’udienza di trattazione del 13.7.04, a seguito di discussione sulla questione della competenza dell’adito Tri-bunale con riferimento alla L.287/90 (questione già indicata alle parti alla precedente udienza ai sensi dell’art.183 co.3 c.p.c.), il giudice invitava le parti a precisare immediata-mente le rispettive conclusioni e, all’esito di tale incom-bente, si riservava per la decisione con termine ex art.190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
Nelle more del deposito di questi ultimi scritti, la società attrice, allegando il grave pregiudizio derivante ai dipendenti della S. dalla sospensione delle forniture di sale da parte della A., chiedeva ex art.700 c.p.c. di imporre a quest’ultima di effettuare in suo favore le forniture richie-ste, alle stesse condizioni praticate agli altri trasformato-ri e proporzionalmente alla disponibilità del prodotto greg-gio; ma tale istanza, già in precedenza respinta per irritua-lità in quanto avanzata verbalmente all’udienza di prima com-parizione, veniva dichiarata inammissibile con ordinanza de-positata il 21.9.04 per mancanza di un rapporto di strumenta-lità tra il suo petitum e quello del pendente giudizio di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi, nell’esercizio del potere-dovere giudiziale di qualificazione giuridica della domanda, che nell’odierno giudizio la società attrice ha avanzato – in via concorrente e cumulativa – due distinte domande di condanna: l’una, aven-te titolo nel rapporto di fornitura intercorrente tra le par-ti, finalizzata al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale; l’altra, avente titolo in un preteso abuso di posizione dominante, finalizzata al risarcimento dei danni da fatto illecito.
Delle due domande, quella volta a far valere una re-sponsabilità extracontrattuale per danni da abuso di posizio-ne dominante deve però senz’altro ritenersi riservata ratione materiae alla Corte d’Appello territorialmente competente in veste di giudice di unico grado.
Infatti, come rilevato in via officiosa nel rispetto del termine di cui all’art.38 co.1 c.p.c., l’art.33 co.2 del-la L. 287/90 (c.d. legge antitrust) dispone che sono promosse davanti alla corte d’appello competente per territorio, tra l’altro, “le azioni di risarcimento del danno…in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV”; ambito nel quale è ricompresa l’ipotesi – dedotta appun-to da parte attrice – dell’abuso di “posizione dominante al-l’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” da parte di una o più imprese (art.3 della suddetta legge).
Né potrebbe fondatamente affermarsi, al fine di sot-trarre la domanda in esame alla competenza funzionale della Corte di Appello, che nel caso concreto la dedotta posizione dominante dell’A. non assurga al livello minimo di consisten-za richiesto dalla legge (non interessando l’intero mercato nazionale o comunque una sua parte rilevante), giacchè una siffatta ipotesi trova sicura smentita, oltre che nei dati quantitativi esposti nella citazione, nella qualità di ex monopolista dell’A., che a tutt’oggi risulta prelevare il sale marino dalle saline di tutta Italia.
Alla stregua delle citate disposizioni, dunque, va sen-z’altro dichiarata l’incompetenza del giudice adito rispetto alla domanda di risarcimento danni da abuso di posizione do-minante, con termine per riassumere la causa innanzi alla Corte d’appello territorialmente competente, quale giudice funzionalmente deputato a conoscere della controversia.
Per completezza, si aggiunge che – contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell’attrice – nessuna lesione del diritto di difesa deriva dal fatto che la suddetta deci-sione sia presa senza concedere i termini previsti dal-l’art.183 co.5 c.p.c. per la precisazione e modificazione della domanda, e ciò in quanto ai sensi dell’art.187 c.p.c. rientra nei poteri istruttori del giudice rimettere le parti innanzi a sé – per la precisazione delle conclusioni e la conseguente decisione – già in sede di trattazione e addirit-tura entro certi limiti in sede di prima comparizione (cfr. art.80 bis disp. att. c.p.c.); fermo restando che un’eventua-le emendatio libelli, proprio in quanto tale, non avrebbe comunque potuto spostare i termini della questione di compe-tenza sopra affrontata e risolta.
Opposte considerazioni vanno invece svolte con riferi-mento alla domanda attrice di condanna dell’A. a risarcire il danno da responsabilità contrattuale (previo accertamento dell’inadempimento contrattuale), nonché con riferimento al-l’ulteriore domanda della S. di compensazione delle somme eventualmente liquidatele a titolo risarcitorio con le possi-bili ragioni di credito vantate nei suoi confronti dalla con-venuta.
E’ evidente infatti che tali domande, pur proposte cu-mulativamente con l’azione di tipo aquiliano, a differenza di quest’ultima non rientrano nell’eccezionale ambito di compe-tenza in unico grado della Corte d’Appello, né è da ritenere – mancandone i supporti normativi – che quest’ultimo foro possa esplicare su di esse efficacia attrattiva per ragioni di connessione.
Pertanto si rende necessario disporre la separazione della domanda già decisa rispetto alle ulteriori domande for-mulate dalla S., adottando per queste ultime – con separata ordinanza – i provvedimenti istruttori del caso.
Quanto alle spese di lite relative alla domanda oggetto di decisione immediata (spese il cui regolamento è reso ne-cessario dalla natura definitiva della decisione medesima), ricorrono giusti motivi (anche in considerazione del mancato esame del merito) per dichiararle integralmente compensate tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Barletta, pronunciando sulla domanda proposta, con cita-zione notificata il 13.2.04, da S. & C. srl nei confronti di A. spa, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti p.t., così provvede:
1) dispone separarsi dalle altre domande la domanda di con-danna a risarcire i danni da abuso di posizione dominan-te;
2) dichiara la propria incompetenza a conoscere della doman-da di risarcimento dei danni da abuso di posizione domi-nante, fissando il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative alla domanda sub 2);
4) provvede per la prosecuzione del giudizio relativo alle restanti domande come da separata ordinanza.
Così deciso in Barletta il 15.1.05.
Il Giudice
Riccardo Leonetti