LEGGE 24 febbraio 2005, n.25


Modifiche   al   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e regolamentari
in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga
la seguente legge:


Art. 1.


1.  L’articolo  80 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ sostituito dal seguente:
«Art.  80.  (L)  –  (Nomina  del difensore)
1. Chi e’ ammesso al patrocinio  puo’  nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi  degli  avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  dello Stato, istituiti  presso  i  consigli  dell’ordine del distretto di corte di appello  nel  quale  ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2.  Se  procede  la  Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei  conti,  gli  elenchi  sono  quelli  istituiti  presso i consigli dell’ordine  del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento mpugnato.
3.  Colui  che  e’ ammesso al patrocinio puo’ nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».


 Art. 2.


  1.  L’articolo  81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ sostituito dal seguente:
«Art.  81.  (L)  – (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello  Stato).
1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello  Stato è  formato  dagli  avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2.   L’inserimento   nell’elenco   e’   deliberato   dal  consiglio dell’ordine,  il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra  processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza  di  sanzioni  disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; 
c) iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni.
3.  E’ cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.
4.  L’elenco è  rinnovato  entro  il  31 gennaio di ogni anno,è pubblico,  e  si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».  


Art. 3.


1. All’articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, dopo la parola: «spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore,». 


Art. 4.


1.  L’articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art.   101.   (L)   –   (Nomina  del  sostituto  del  difensore  e dell’investigatore). 
1.  Il  difensore  della  persona ammessa al patrocinio   può  nominare, al  fine di svolgere attività di investigazione  difensiva,  un  sostituto  o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
2.  Il  sostituto del difensore e l’investigatore privato di cui al comma  1  possono  essere  scelti  anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute  le  spese e le indennita’ di trasferta previste dalle tariffe professionali».


Art. 5.


1.  L’articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 102. (L) – (Nomina del consulente tecnico di parte).
1. Chi è ammesso al patrocinio puo’ nominare un consulente tecnico di parte residente  nel  distretto  di  corte  di  appello  nel quale pende il processo.
2.  Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può’ essere scelto  anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende  il  processo,  ma  in  tale caso non sono dovute le spese e le indennita’ di trasferta previste dalle tariffe professionali».


La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi’ 24 febbraio 2005
CIAMPI


Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri


Visto, il Guardasigilli: Castelli


(La presente legge è commentata dall’avv. Roberta Schirtalli nella Sezione Argomenti Giuridici)