TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA


DECRETO DI PAGAMENTO DEL COMPENSO LEGALE AL DIFENSORE D’UFFICIO DI IMPUTATO IRREPERIBILE
(Art. 117 D.P.R. nr. 115/02)
R.G.T.: 15477/03 R.G. P.M.: 4846/01


IL GIUDICE


· Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a carico di H. H.;


· letta l’istanza di liquidazione, depositata in data 13/01/2005, del compenso legale per l’opera professionale prestata dall’Avv. R. S., quale difensore d’ufficio, nominato – ex art. 97, 4° comma, c.p.p. – all’udienza tenutasi dinanzi a questa Autorità Giudiziaria in data 27/05/2004, dell’imputato H. H. nel procedimento sopra emarginato;


· rilevato che H. H., pur non essendo stato, con decreto dell’Autorità Giudiziaria procedente, formalmente dichiarato irreperibile, risulta, sebbene abbia fittiziamente eletto domicilio presso lo studio legale del suo difensore d’ufficio Avv. Ruggiero Sfrecola, attualmente, di fatto irrintracciabile, poiché sedicente (veniva trovato, infatti, all’atto dell’identificazione da parte dei verbalizzanti, sprovvisto di qualsiasi documento di riconoscimento) e senza fissa dimora;


· considerato che l’accertato stato d’irreperibilità di fatto del nominato imputato, rende assolutamente impraticabile, da parte del difensore d’ufficio interessato, l’esperimento nei confronti del medesimo di qualsivoglia azione o procedura esecutiva finalizzata al recupero coattivo del credito professionale vantato per l’eseguita prestazione forense, a meno che voglia porsi a carico del procuratore istante una “probatio diabolica” (che non può ritenersi ammissibile nel nostro ordinamento giuridico) dell’impossibilità di escutere debitori oggettivamente insolvibili (quali sono certamente gli imputati irreperibili);


· osservato che l’art. 117, comma 1, del D.P.R. nr. 115/2002 subordina l’automatica anticipazione (senza che il patrocinante debba previamente dimostrare l’inutile od infruttuoso esperimento, nei confronti dell’assistito d’ufficio, di tutte le possibili azioni o procedure esecutive per il recupero forzato del suo credito professionale), a carico dell’erario, del pagamento del compenso dovuto al difensore d’ufficio degli imputati risultanti irreperibili, all’accertamento della condizione di irreperibilità, intesa (in considerazione del dato letterale della norma in esame che utilizza semplicemente il termine “irreperibile”, e non già “dichiarato irreperibile”, sicché non appare riferirsi allo status formalmente dichiarato a mente dell’art. 159 c.p.p.) come anche solo di fatto senza la necessità che sia intervenuta una formale declaratoria in tal senso;


· ritenuto che, in conformità al principio dettato dall’art. 3 della Costituzione e – dunque – al fine di evitare una ingiusta disparità di trattamento (che non avrebbe ragione di esistere nel nostro ordinamento giuridico) tra difensori d’ufficio di imputati formalmente dichiarati irreperibili e difensori d’ufficio di imputati di fatto irreperibili, il termine e lo status di “irreperibile” vada interpretato in senso informale, sì da far rientrare tra gli irreperibili (ex art. 117 del cit. T.U.) anche coloro che risultano di fatto non rintracciabili;


· considerato che l’incarico professionale ricoperto dal nominato difensore d’ufficio cessava all’atto della chiusura del processo di 1° grado, definitosi con sentenza nr. 350/04 del 14/10/2004, passata in giudicato in data ;


· ritenuta la propria competenza, quale Giudice procedente ed avente materialmente in carico il fascicolo processuale in parola, a decidere in ordine alla richiesta di liquidazione del predetto compenso;


· reputato congruo determinare, in ragione dell’entità e della qualità dell’opera professionale effettivamente prestata, il compenso dovuto al difensore d’ufficio del nominato imputato irreperibile nella misura di seguito indicata;


P. Q. M.


Visto l’art. 117, comma 1, D.P.R. nr. 115/02,


L I Q U I D A


in favore dell’Avv. R. S. del Foro di Trani, con studio …., la somma complessiva netta di Euro .472,31 risultante dalle seguenti specifiche:


omisss



D I S P O N E


che il presente decreto sia comunicato al beneficiario, al P.M. e alle parti con avvertenza che – entro 20 gg. dalla comunicazione – possono proporre eventuale opposizione innanzi al Presidente del Tribunale di Trani.


Barletta,


Il Giudice
Dott.ssa Margherita Grippo