TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DISTACCATA DI BARLETTA



DECRETO DI PAGAMENTO DEL COMPENSO
AL DIFENSORE D’UFFICIO DI IMPUTATO IRREPERIBILE
(Art. 117 D.P.R. nr.115./02)
RG.T.: 5227/99 RG. P.M.: 3928/98


IL GIUDICE


Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato a carico di B.A., imputato dei reati di cui agli artt. 25, 282 lett. F) D.P.R. nr. 43/73 ed 1, 16, 67, 69, 70 D.P.R. nr. 633/72;


Letta l’istanza di liquidazione del compenso professionale depositata in data 29 aprile 2003 dall’Avv. B. C., con studio in Barletta alla Via F. D’Aragona nr. 92, quale difensore d’ufficio, nominato – ex art. 97, 4° comma, c.p.p. – all’udienza tenutasi dinanzi a questa Autorità Giudiziaria in data 25/10/2001, dell’imputato B.A. nel procedimento sopra emarginato;


Rilevato che il sig. B.A., pur non essendo stato, con decreto dell’Autorità Giudiziaria procedente, formalmente dichiarato irreperibile, risulta, attualmente, di fatto irrintracciabile, poiché senza fissa dimora e domiciliato, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., presso lo studio legale dell’Avv. F. R. B.;


Considerato che l’accertato stato d’irreperibilità di fatto del B. A., rende assolutamente impraticabile, da parte del difensore d’ufficio interessato, l’esperimento nei confronti del nominato imputato di qualsivoglia azione o procedura esecutiva finalizzata al recupero coattivo del credito professionale vantato per l’eseguita prestazione forense, a meno che voglia porsi a carico del procuratore istante una “probatio diabolica” (che non può ritenersi ammissibile nel nostro ordinamento giuridico) dell’impossibilità di escutere un debitore oggettivamente insolvibile (qual è certamente un imputato irreperibile);


Osservato che l’art. 117, comma 1, del D.P.R nr. 115/2002 subordina l’automatica anticipazione (senza che il patrocinante debba previamente dimostrare l’inutile od infruttuoso esperimento nei confronti dell’assistito d’ufficio di tutte le possibili azioni o procedure esecutive per il recupero forzato del suo credito professionale) a carico dell’erario, del pagamento del compenso dovuto al difensore d’ufficio dell’imputato risultante irreperibile, all’accertamento della condizione di irreperibilità, intesa (in considerazione del dato letterale della norma in esame che utilizza semplicemente il termine “irreperibile” non riferendosi espressamente allo status formalmente dichiarato a mente dell’art. 159 c.p.p.) come anche solo di fatto senza la necessità che sia intervenuta una formale declaratoria in tal senso;


Ritenuto, comunque, di dover interpretare, in conformità al principio dettato dall’art. 3 della Costituzione, onde evitare una ingiusta disparità di trattamento (che non avrebbe ragione di esistere) tra difensori d’ufficio di imputati formalmente dichiarati irreperibili e difensori d’ufficio di imputati di favo irreperibili, il termine e lo status di “irreperibile” in senso informale, facendo rientrare in tale categoria anche coloro che risultano di fatto non rinviabili;


Considerato che l’incarico professionale affidato nominato difensore d’Ufficio cessava all’atto della chiusura del relativo verbale di udienza tenutasi in data 25/10/2001;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani in mento alla liquidazione del compenso richiesto dall’Avv.. B.C.;


Ritenuto congruo determinare il compenso dovuto al difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile nella misura di seguito indicata;


P. Q. M.


Visto l’art. 117, comma 1, D.P.R. nr. 115/02,


LIQUIDA


in favore dell’Avv. B.C, .del Foro di Trani, la somma complessiva netta di E. 515,71 risultante dalle seguenti specifiche:


omissis



DISPONE


che il presente decreto sia comunicato al beneficiario, al P.M. e alle parti con avvertenza che – entro 20 gg. dalla comunicazione – possono proporre eventuale opposizione innanzi al Presidente del Tribunale di Trani.



Barletta 2 luglio 2003


Il Giudice
Dott.ssa Margherita Grippo


Depositato in Cancelleria il 02 luglio 2003