Regolamento in tema di difesa d’ufficio
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, vista la Legge 6.3.2001, n.60, ritenuta la necessità di un intervento del consiglio per disciplinare alcuni aspetti che la legge rimette agli Ordini forensi riguardo alla operatività delle nuove norme,
delibera
il seguente regolamento, disponendone la comunicazione a tutti gli avvocati iscritti all’Ordine di Trani.
Capo I
Obblighi del difensore di ufficio
1) il difensore di ufficio incaricato, ed il sostituto designato ex art.102 c.p.p., sono tenuti ad esercitare il proprio mandato nel rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonchè delle disposizioni del presente regolamento.
2) I difensori di ufficio inseriti nel turno per imputati ed indagati detenuti hanno l’obbligo di assicurare la reperibilità, secondo quanto disposto dall’art.29, comma 7°, c.p.p., mediante comunicazione al Consiglio di idonei recapiti telefonici, che assicurino la possibilità di contattare in ogni momento, nel corso delle 24 ore, il difensore di ufficio.
Il Consiglio cura l’inserimento dei predetti recapiti telefonici nell’elenco informatizzato previsto dalla legge, assicurandone la riservatezza.
3) Il Consiglio predispone altresì la formazione di un elenco di difensori per effettuare le sostituzioni nei giudizi, nei casi eccezionali previsti dall’art.97, comma 4°, c.p.p..
I difensori di ufficio, inseriti nei turni di cui al comma precedente, hanno l’obbligo di presentarsi presso la sede giudiziaria indicata dal Consiglio dell’Ordine non oltre l’orario di inizio dell’udienza e sino alla trattazione dell’ultima delle cause iscritte a ruolo. Il Consiglio dell’Ordine potrà munire il difensore, se lo riterrà opportuno e al fine di una sua pronta reperibilità, dello strumento “cercapersone”, che dovrà essere prelevato e riconsegnato presso gli uffici di segreteria dello stesso Consiglio, rispettivamente all’inizio e al termine delle udienze.
Il difensore che non si sia reso reperibile, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina ex art.97 4° comma c.p.p. incorre nelle sanzioni di cui al capo III.
4) L’eventuale designazione di un sostituto ai sensi dell’art.102 c.p.p. deve essere effettuata con assoluta tempestività.
5) Il difensore di ufficio deve dare immediato avviso all’assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e deve informare l’assistito del proprio diritto di percepire gli onorari per l’attività svolta.
6) Il difensore che riceve un incarico professionale fiduciario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente e, salvo i casi di assoluta impossibilità, per iscritto al difensore di ufficio, la nomina ricevuta e di avvisare il cliente che egli è tenuto a corrispondere al difensore di ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni professionali già effettuate.
Capo II
7) Il Consiglio dell’Ordine predispone i moduli per la richiesta di iscrizione all’elenco di cui all’art.97 c.p.p., cui dovrà essere allegata la documentazione prevista dagli artt.29 norme att. c.p.p., 8 e 9 del presente regolamento.
8) L’attestazione di cui all’art.29, comma 1 bis, norme att. c.p.p. è predisposta dal Consiglio stesso è dà atto della proficua partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dalla legge, ovvero della idoneità della documentazione di cui al successivo art.9.
9) L’esercizio della difesa penale per almeno due anni deve essere dimostrato – quando occorra – ai fini di cui all’art.29 norme att. c.p.p. mediante la produzione di verbali di udienza, che non siano di mero rinvio, o di atti defensionali ritualmente depositati idonei a dimostrare l’effettiva partecipazione del difensore al processo. A tal fine il difensore dovrà produrre la documentazione di cui al periodo che precede relativa ad almeno dieci processi, o procedimenti camerali, all’anno per almeno due anni.
Capo III
10) Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.
11) Per verificare il rispetto degli obblighi di cui all’art.29, comma 7°, norme att. c.p.p., e di tutti gli altri obblighi richiamati nel presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine effettua periodiche consultazioni del sistema informatizzato previsto dalla legge. Il Consiglio, considerata la residualità delle ipotesi ex art.97, comma 4°, c.p.p., predispone quanto necessario per assicurare che i difensori di ufficio nominati adempiano con la più scrupolosa diligenza all’incarico loro conferito; in particolare il Consiglio concorda con gli uffici giudiziari il più idoneo sistema di annotazione e di comunicazione dei nominativi dei difensori d’ufficio che, non presentandosi senza giustificato motivo, abbiano reso necessario la nomina del sostituto ex art.97, comma 4°, cpp.
12) Il Consiglio dell’Ordine, verificata la violazione da parte del difensore di ufficio degli obblighi richiamati nel presente regolamento, ed udito l’interessato che ne abbia fatto richiesta, dispone la sospensione dell’iscritto dall’elenco dei difensori di ufficio per un periodo non inferiore a sei mesi.
L ‘irrogazione di un secondo provvedimento di sospensione, considerata anche la natura delle violazioni, determina la cancellazione dall’elenco di cui al comma precedente, ed il divieto di reiscrizione per un anno.