Note operative in tema di difesa d’ufficio.
1. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 c.2 c.p.p. (1), 29 c.1 e c.1 bis disp. att. c.p.p. (2) nonché dell’art.9 del Regolamento C.d.O. di Trani , per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio è necessario inoltrare domanda al Consiglio dell’Ordine, attestando alternativamente:
- di aver frequentato apposito corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine medesimo o dalla Camera penale territoriale ovvero dall’Unione delle Camere penali;
- di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, all’uopo producendo verbali di udienza (che non siano di mero rinvio) o atti defensionali ritualmente depositati concernenti almeno dieci processi o procedimenti camerali all’anno per almeno due anni.
In presenza dei requisiti predetti l’accesso è consentito anche ai praticanti con patrocinio (3).
Gli artt. 11 DPR 448/88 (4) e 15 delle relative disposizioni di attuazione (5), prescrivono per l’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio di imputati minorenni il conseguimento di specifica idoneità al termine di un corso di perfezionamento periodicamente organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari (competente in ragione della sede dell’organo di giustizia minorile)
2. I turni.
In forza dell’art. 29 disp. att. c.p.p. commi 2 e ss., è istituito presso l’Ordine forense di Bari un ufficio con recapito centralizzato che, sulla base delle indicazioni dei diversi Consigli dell’Ordine del Distretto, redige turni aventi durata trimestrale ed articolati come segue:
turno per indagati/imputati detenuti: concerne la nomina per le udienze di convalida di arresti e fermi (e le relative comunicazioni di legge) ed è preventivamente consultabile presso il Consiglio dell’Ordine; vi è correlato l’obbligo di assicurare la reperibilità, mediante comunicazione al Consiglio di idonei recapiti telefonici (art. 29 c.7 disp. att. c.p.p. ed art.2 Regolamento);
turno per i difensori d’ufficio di udienza: riguarda la designazione per una specifica udienza a tenersi innanzi ad uno degli organi giurisdizionali costituiti nella sede centrale (Tribunale Collegiale, Corte d’assise con specificazione se trattasi del c.d. processo “Dolmen”, che, come noto si tiene presso la Casa Circondariale di Trani, Tribunale monocratico) o nelle sedi distaccate del Circondario (a tal fine nella domanda di iscrizione è opportuno indicare la/le sedi prescelte) ed è preventivamente consultabile presso il Consiglio dell’Ordine; vi è correlato l’obbligo di presenziare all’udienza e trattenervisi fino alla trattazione dell’ultima delle cause iscritte a ruolo (art. 3 Regolamento) ;
turno per indagati/imputati a piede libero: si traduce nella ricezione della notifica degli atti processuali relativi a soggetti privi di difensore di fiducia, è prevista una turnazione automatica di tutti gli iscritti.
Analoghi turni sono stabiliti per i difensori di ufficio di imputati minorenni.
Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, ne designano uno d’ufficio richiedendone il nominativo all’ufficio centralizzato (art. 97. c.3 c.p.p. ed art. 29 c.5 disp. att. c.p.p.).
Va segnalato tuttavia come, nella pratica, la necessità di prevedere (per il caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione del difensore indisponibile) la cumulativa designazione di più difensori di ufficio nella stessa giornata per il medesimo incumbente, abbia più volte comportato che il singolo iscritto, presentatosi all’udienza, abbia trovato un collega in procinto di svolgere le sue stesse funzioni.
Benché sia ormai cura di quasi tutti gli uffici giudiziari avvertire l’interessato (telefonicamente o mediante affissione) dell’avvenuta designazione, si consiglia, onde evitare spiacevoli equivoci (non di rado, infatti, tali avvisi pervengono la mattina stessa dell’udienza), di informarsi preventivamente, presso la competente Cancelleria, sulla effettività del proprio turno (a tal fine si rivela utile comunicare al Consiglio dell’Ordine il proprio indirizzo e – mail: ciò in quanto il sistema informatico, allorché fornisce un nominativo all’autorità giudiziaria, ne da notizia automaticamente – sia pure in via non ufficiale – anche all’avvocato designato; pertanto se colui il quale dovrebbe essere di turno non riceve alcun messaggio di posta elettronica, è probabile che il turno per qualche motivo non operi).
3. I doveri del difensore di ufficio.
In via generale il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio (art. 97 c.5 c.p.p.), assicurando la reperibilità nei casi previsti: qualora per qualsiasi ragione sia impedito deve, ai sensi dell’art. 30 c. 3 disp. att. c.p.p. (6), avvisare immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le ragioni.
Egli dovrà espletare il proprio incarico nel rispetto della legge e dei principi di correttezza deontologica e di diligenza (art. 1 Regolamento).
Gli è consentita la nomina di sostituti ex art.102 c.p. (7), da comunicarsi con assoluta tempestività (art. 4 Regolamento).
Nella pratica possono esemplificativamente enuclearsi le seguenti situazioni tipo.
In primo luogo l’iscritto può venire a conoscenza della propria designazione quale difensore d’ufficio con la notifica di specifica comunicazione (ex art. 30 c.1 disp. att. c.p.p.) o, più frequentemente, dell’atto pocedimentale (avviso di conclusione delle indagini, decreto di convalida di un sequestro, decreto penale di condanna ecc.) in vista del quale stato richiesto il suo nominativo.
Da quel momento in avanti, fino all’eventuale nomina di un legale di fiducia (art. 97 c.6 c.p.p.), egli dovrà seguire il procedimento e partecipare agli atti per i quali è necessaria la sua presenza, ivi comprese le udienze preliminari e dibattimentali (artt. 1, 3 c.3, 12 Regolamento).
Onde evitare attività superflue, l’art.6 del Regolamento prevede, per il difensore che riceva un incarico fiduciario, l’obbligo di darne tempestiva notizia (se possibile per iscritto) al collega già nominato di ufficio.
Benché appaia opportuno (nell’ottica del generale dovere di diligenza), non sembra potersi configurare in capo al difensore d’ufficio un vero e proprio obbligo di prendere contatto con il proprio assistito, il quale è informato della nomina con la comunicazione ex art. 28 disp. att. c.p.p. (8) e di tutte le prescrizioni di legge ad essa correlate con l’avviso ex art. 369 bis. c.p.p. (9).
Allorchè tuttavia tale contatto avvenga, il difensore d’ufficio dovrà ribadire al cliente l’obbligo di retribuzione in proprio favore e la facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da un legale di fiducia (art.5 del Regolamento).
In secondo luogo la nomina a difensore di ufficio potrà intervenire in occasione di un’udienza di convalida di arresto o fermo (e di solito sarà resa nota per via telefonica o via fax).
Assunto il patrocinio, l’avvocato dovrà assolvere l’incarico nel rispetto dei principi e delle regole di cui al precedente punto.
L’ultima ipotesi (residuale nella previsione di legge ma rivelatasi frequentissima nella pratica) è quella del difensore di ufficio nominato nel corso del turno di udienza, in sostituzione di altro difensore di fiducia o di ufficio non comparso.
Nei limiti del possibile (attesa l’incolpevole ignoranza degli atti processuali), egli dovrà in ogni caso tentare di far valere le ragioni dell’imputato.
Nel caso di giudizio direttissimo o in quello in cui la nomina d’ufficio consegua ad una formale rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del precedente difensore (ma, a quanto sembra, non ad una mera assenza (10), potrà chiedere un termine a difesa, rispettivamente ex art. 451 c.6 (11) e 108 c.p.p. (12).
4. Controlli e Sanzioni
Si rimanda alla lettura degli artt. 10 e ss. del Regolamento (13).
5. L’art. 97 c.4 ed il problema delle sostituzioni.
L’art. 97 c.4 c.p.p. prevede che, quando è richiesta la presenza di un difensore e quello di fiducia o d’ufficio nominato non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, fatte salve le ipotesi in cui il giudice (solo al di fuori del giudizio) o il p.m. e la P.G. (previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni di urgenza) possono designare un qualunque difensore immediatamente reperibile, il sostituto debba essere necessariamente individuato tra gli iscritti nell’elenco (14).
Se appare ormai consolidato l’orientamento secondo cui la sostituzione ex art. 97 c.4 c.p.p. può avvenire esclusivamente nelle ipotesi suindicate (difensore non reperito, non comparso o che ha abbandonato la difesa) (15), non è altrettanto chiaro se essa, una volta legittimamente operata, sia da ritenere limitata all’attività per cui è stata disposta, terminata la quale il sostituto non avrebbe l’onere di continuare a seguire il procedimento, ricadendo nuovamente ed automaticamente tale obbligo sul sostituito, unico titolare della difesa.
In tal senso sembra deporre, oltrechè una parte della giurisprudenza, sia pure dettata da diverse finalità (16), la circostanza che, secondo il dettato normativo, la sostituzione avviene ai sensi dell’art. 102 c.p.p., ferma restando la facoltà del giudice di renderla definitiva, ricorrendo un giustificato motivo, ex art. 97 c.5 c.p.p.. (ad esempio se l’assenza del difensore nominato ab origine sia reiterata onde far presumere un abbandono della difesa).
Se si accetta tale orientamento, dovrà allora ritenersi che, fatto salvo un provvedimento anche implicito del giudice (ad esempio la nomina dello stesso sostituto in successive udienze) che renda permanente la sostituzione, il difensore di ufficio di turno in udienza che abbia sostituito un collega in precedenza nominato di ufficio o di fiducia, non sarà tenuto, ove dibattimento non si sia esaurito in quella data, a presentarsi alla successiva udienza, laddove, perpetuandosi l’assenza del difensore originario, la relativa sostituzione graverà sul diverso difensore di ufficio di turno quel giorno.
6. La retribuzione del difensore d’ufficio.
In virtù dell’art.31disp. att. c.p.p. (17), l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.
Si distinguono diverse ipotesi.
Difensore di ufficio di persona reperibile.
Come ribadito dall’art. 369 bis c.p.p. il compenso è dovuto dall’assistito (indagato imputato o condannato) .
In mancanza, l’art 116 DPR n.115/02 (T.U. spese di giustizia (18) prevede che sia a carico dello Stato “quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito”.
A tale ultimo fine, questa, in estrema sintesi, è la procedura da seguire:
- redazione della parcella senza superare i valori medi (arg. art. 82 DPR n.115/02 (19);
- lettera di costituzione in mora del debitore;
- (in caso di mancato riscontro) instaurazione di procedimento civile di accertamento del credito (ricorso per decreto ingiuntivo o citazione);
- (una volta ottenuto il titolo esecutivo) notifica dell’atto di precetto;
- pignoramento mobiliare;
- visura Conservatoria RR.II competente per il luogo di residenza del debitore;
- richiesta di informative all’Ufficio del Lavoro analogamente competente.
- Qualora l’esecuzione mobiliare si sia rivelata infruttuosa, il soggetto sia risultato privo di proprietà immobiliari (nel qual caso sarebbe possibile il pignoramento dell’immobile), e non siano note sue ragioni di credito (stipendio, conto corrente bancario ecc., aggredibili nelle forme del pignoramento presso terzi), potrà inoltrarsi istanza di liquidazione al magistrato procedente.
All’istanza dovrà allegarsi:
- la parcella (20);
- copia della documentazione dell’attività svolta (verbali di causa, sentenza ed altri atti processuali);
- titolo esecutivo e precetto ritualmente notificati;
- verbale di pignoramento mobiliare negativo;
- visura Conservatoria RR.II;
- certificazione Ufficio del Lavoro.
L’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’art.. 82 DPR n.115/02, con decreto motivato (21), opponibile ex art. 84 DPR n. 115/02 (22).
A sensi dell’art. 32 c.1 disp. att. c.p.p. (23) l’intera procedura giudiziale civile diretta al tentativo di recupero del credito è esente da bolli, imposte e spese.
Una (allo stato isolata) pronuncia giurisprudenziale ha altresì sostenuto che dovessero essere rimborsate al difensore anche le competenze maturate in ragione della procedura medesima (24)
Difensore di ufficio di persona irreperibile.
L’art. 117 DPR n.115/02 (25) dispone che l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona irreperibile siano liquidati dal magistrato (nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84), senza che sia necessario alcun tentativo di recupero del credito.
Sarà dunque sufficiente allegare alla richiesta la documentazione dell’attività svolta, il decreto di irreperibilità e la parcella (26).
Difensore di ufficio di persona irreperibile solo “di fatto”.
Può accadere che l’assistito, avendo inizialmente eletto domicilio, non sia stato dichiarato formalmente irreperibile (ex art. 159 c.p.p.) ma lo sia poi divenuto nei fatti.
In tal caso il procedimento penale ha fatto regolarmente il suo corso, effettuandosi le notifiche presso il difensore di ufficio (quale domiciliatario, ovvero ex art. 161 c.4 c.p.p.), sicché ci si è chiesti se costui, per conseguire la liquidazione dei propri onorari, debba egualmente dimostrare di aver infruttuosamente intrapreso l’azione intesa al recupero il credito, o possa invocare l’applicazione analogica del su richiamato art. 117 DPR n.115/02.
Sul punto si rileva una difformità di posizioni nell’ambito della Suprema Corte: secondo un primo indirizzo (27) l’art.117 avrebbe carattere eccezionale rispetto al principio espresso dal precedente art.116, onde potrebbe trovare applicazione esclusivamente ove l’irreperibilità sia stata formalmente dichiarata nelle forme di legge; di diverso avviso più recenti pronunce (28) secondo cui la norma, lungi dal derogarvi, costituisce uno sviluppo razionale e una lineare applicazione della regola generale stabilita dall’art 116.
Tale diversità di orientamenti si rispecchia anche nelle decisioni di merito (29).
A parere di chi scrive il problema andrebbe affrontato non già in punto di applicazione dell’art.117, quanto piuttosto sotto il profilo della prova di impossibilità di recupero richiesta dall’art. 116 c.1.
Benché infatti anche al soggetto irreperibile possa essere notificato un decreto ingiuntivo (art. 143 c.p.c.), è di tutta evidenza come tale notifica sarebbe inutile, qualora si possa prevedere, con ragionevole certezza, che il titolo una volta ottenuto non potrebbe porsi in esecuzione.
Per conseguire il pagamento degli onorari maturati per l’attività svolta in favore dell’irreperibile di fatto, diviene allora determinante non già la condizione di irreperibilità in se stessa, ma la prova che tale condizione concorre ad escludere ab origine la possibilità di intraprendere nei confronti del soggetto una delle tre forme di esecuzione forzata previste dal codice di procedura civile (30)
Si reputa pertanto opportuno allegare all’istanza di liquidazione anche la documentazione (eventualmente evincibile dallo stesso fascicolo penale) da cui emerga come l’imputato non sia più residente nel domicilio originariamente eletto (ovvero nell’ultimo noto, in caso di elezione di domicilio presso il difensore), assumendo, se straniero, anche informative presso il Consolato di appartenenza; non abbia proprietà immobiliari (è oggi possibile effettuare una visura, sia pure temporalmente limitata, su tutto il territorio nazionale); non sia noto all’Ufficio del lavoro dell’ultimo luogo di residenza.
Sul punto leggasi la pronuncia del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Barletta nel procedimento n. 3298/1998 e la pronuncia del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Barletta nel procedimento n. 4846/2001.
Difensore di ufficio nominato in temporanea sostituzione di altro difensore.
In sede di prima applicazione della normativa in esame, talune pronunce (31) hanno negato il diritto del difensore d’ufficio nominato ex art. 97 c.4 c.p.p. a pretendere dall’Erario (nel concorso delle condizioni ex artt. 116 o 117 DPR n.115/02) la giusta retribuzione per l’attività svolta, sul presupposto che titolare della difesa rimane pur sempre il difensore originariamente nominato; invero tale soluzione, non adeguatamente valorizzando la circostanza che la sostituzione in questione avviene per legge (sicché nessun rapporto negoziale può configurarsi fra sostituito e sostituto), finiva con il creare un’ingiustificata disparità fra il difensore d’ufficio nominato ab origine e quello designato in sostituzione, benché entrambi destinatari di un mandato pubblico.
Trattasi in ogni caso di orientamento che può dirsi superato essendo ormai consolidato (anche nel nostro Tribunale (32), il principio che il difensore d’ufficio, comunque nominato, ha sempre diritto al compenso per l’opera prestata quand’anche limitatamente ad un solo atto (33).
La legittimità di tale interpretazione è stata del resto confermata da una recentissima ordinanza n. 8 del 14 gennaio 2005 della Corte Costituzionale (34).
Difensore di ufficio di persona minorenne.
In forza dell’art.118 DPR n.115/02 (35), anche le competenze spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidate secondo le regole del gratuito patrocinio e dunque a seguito di semplice motivata richiesta (26).
Esiste presso il Tribunale dei minorenni di Bari un apposito ufficio all’uopo deputato.
Si rileva infine il contrasto giurisprudenziale in ordine alla persistenza del diritto alla retribuzione ex art.118 nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento, l’imputato divenga maggiorenne (36).
Difensore di ufficio di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia.
Previsione analoga alla precedente è contenuta nell’art.115 DPR n.115/02 (37), con riferimento al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui L. 82/91.
Il decreto di liquidazione (unitamente alla fattura pro forma) va trasmesso a cura dell’istante, al Ministero dell’Interno – Servizio Centrale di Protezione che provvederà al materiale pagamento.
La quantificazione degli onorari.
Per concludere, non può sottacersi come la liquidazione degli onorari da parte dei Tribunali risenta di una giurisprudenza intesa al contenimento dei costi: in particolare per la partecipazione alle udienze di mero rinvio è riconosciuto solo il compenso per “esame e studio”, come statuito dalla Corte di Cassazione -Sezione IV nella sentenza n. 23586 del 2 marzo 2004.
Inoltre con riguardo agli onorari del difensore di ufficio minorile l’art. 1 c.6 della tariffa penale, stabilisce che il giudice, in via eccezionale e in relazione all’effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l’ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.
Avv. Francesco Catapano
NOTE
2. I consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità..
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2.
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2.
5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia..
1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 97 del codice è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall’unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell’elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.
2. E’ istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche.
3. L’ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d’appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
5. L’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all’ufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dell’ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l’individuazione e la designazione del difensore d’ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l’obbligo della reperibilità.
(3) La giurisprudenza sul punto non appare concorde: Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 3201 del 16-01-1997 “Il praticante procuratore legale iscritto nel registro dei patrocinatori davanti le Preture non può essere nominato difensore di ufficio perché non iscritto negli “albi” professionali previsti dall’art. 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; in caso contrario si verifica una nullità di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.”; contra Cassazione penale, Sez. II, 25 gennaio 1995, n.2722: “I praticanti procuratori possono essere nominati difensori d’ufficio nei giudizi in pretura, non potendosi ritenere che il patrocinio legittimamente svolto ai sensi dell’art. 8 del R.D.L. n. 1578 del 1933 possa essere limitato all’ipotesi di nomina fiduciaria, non essendo individuabile una norma che consideri abilitati (o non) al patrocinio a seconda della nomina fiduciaria o d’ufficio. Gli albi degli avvocati e procuratori cui fa riferimento l’art. 29 att. c.p.p., non rappresentano, inoltre, una scelta obbligata, avendo la funzione di facilitare l’individuazione di difensori disponibili e reperibili”.
2. Agli effetti dell’articolo 11 DPR 448/88 si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva.
3. Il consiglio dell’ordine forense dove ha sede il Tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell’articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d’intesa con il presidente del Tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.
4. Il consiglio dell’ordine forense dove ha sede il Tribunale per i minorenni, d’intesa con il presidente del Tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva.
Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall’articolo 97 comma 4 del codice.
Nel caso previsto dall’articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell’impossibilità di adempiere l’incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l’autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinchè si provveda alla sostituzione.
Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza.
Altro orientamento ritiene invece che la sostituzione sia comunque legittima ove il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva (cfr. Cassazione penale, sez. I, 10 febbraio 1998, n. 6493).
Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti.
(20) Il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, in precedenza richiesto per ogni ipotesi di pagamento degli onorari da parte dello Stato, non è oggi più necessario a seguito della modifica dell’art. 82 DPR 115/02 inserita nella legge finanziaria 2005 (l. 331/2004) che all’art. 1 c. 332 così prevede: All’articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: “e previo parere del consiglio dell’ordine” sono soppresse.
Esso rimane tuttavia indispensabile per ottenere il decreto ingiuntivo in sede civile, salvo che non ci si attenga ai minimi tariffari, ovvero non si opti per un giudizio a cognizione ordinaria.
(21) vedasi Cassazione penale, sez. IV, 10 gennaio 2003, n. 19277
Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.
(26) Come detto in precedenza (nota 20) non è più necessario il parere di congruità
(28) Cassazione penale, sez. I, 11 febbraio 2004, n. 10367 “In tema di liquidazione del compenso al difensore di ufficio, la disciplina prevista a favore del professionista nominato all’imputato irreperibile, che gli consente di rivolgersi direttamente al giudice, secondo le regole dettate per il patrocinio dei non abbienti, esonerandolo dall’onere di esperire previamente le procedure di recupero del credito, si applica anche nel caso di imputato latitante, in quanto la dichiarazione di latitanza presuppone le vane ricerche, ad opera della polizia giudiziaria, della persona colpita da misura cautelare personale, e tale situazione è senz’altro assimilabile, ai fini della possibilità di azionare utilmente quelle procedure, alla condizione di irreperibilità” ; in senso solo parzialmente conforme Cassazione penale, sez. I, 3 luglio 2003, n. 32284 “In tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell’imputato irreperibile, secondo quanto stabilito dall’art. 117 del t.u. sulle spese di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e, in precedenza, dall’ora abrogato art. 32 bis disp. att. c.p.p.), deve ritenersi che, attesa la totale equiparabilità, “quoad effectum”, nel vigente sistema processuale, tra irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell’art. 159 c.p.p. ed irreperibilità non dichiarata, ma presunta “ex lege”, ai sensi dell’art. 161 comma 4 stesso codice, sarebbe illogico limitare solo al caso in cui si verifichi la prima di dette ipotesi la sfera di operatività del citato art. 117 del t.u., dovendosi, al contrario, considerare come “irreperibile”, ai fini dell’applicabilità di tale norma, tanto l’imputato formalmente dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., con l’unica eccezione, tuttavia, nel caso che tale ultima disposizione abbia trovato applicazione per la riscontrata impossibilità di notifica degli atti al domicilio che era stato eletto presso lo stesso difensore d’ufficio che poi avanza la richiesta di liquidazione del compenso a carico dell’Erario; e ciò per l’evidente ragione che il difensore d’ufficio, non essendo in alcun modo tenuto ad assumere anche la veste di domiciliatario dell’imputato, qualora liberamente vi acconsenta, non può poi pretendere di far ricadere, “sic et simpliciter”, a carico dello Stato le conseguenze economicamente negative derivanti da tale scelta, ma deve soggiacere all’onere, previsto dall’art. 116 comma 1 del t.u. (e, in precedenza, dall’art. 32 comma 2 disp. att. c.p.p.), di fornire dimostrazione del previo, infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito”; la questione è stata anche deferita alla Corte Costituzionale, senza esser però decisa nel merito ordinanza 28 novembre 2003, n. 348 “È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell’art. 117 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, censurato, in riferimento all’art. 3 cost., nella parte in cui prevede che il difensore d’ufficio di un indagato, imputato o condannato irreperibile in via di mero fatto debba, per la liquidazione del proprio credito professionale a carico dello Stato, dimostrare di aver esperito tutte le procedure civili per il recupero del suo credito. L’ordinanza di rimessione, infatti, non assume una chiara posizione in ordine al significato da attribuire alla disposizione censurata, in quanto, da un lato lascia intendere che la stessa debba essere interpretata in senso letterale, e quindi con riferimento alla nozione di irreperibilità ricavabile dall’art. 159 c.p.p., e, dall’altro, sembra ritenere possibile anche una diversa interpretazione, dalla quale potrebbe ricavarsi che la nozione di irreperibilità possa essere desunta dalla mera situazione di fatto, sicché non risulta assolto l’onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale”; vedasi anche Corte Costituzionale Ordinanza 11 – 14 gennaio 2005 n° 8..
(31) Tribunale di Trani decreto 21/11/02
(32) Tribunale di Trani decreto 18/02/03
(36) Cassazione penale, sez. III, 14 gennaio 2000, n. 137 “Nel processo minorile, l’anticipazione da parte dell’Erario del compenso spettante al difensore nominato d’ufficio è dovuta, a norma degli art. 1 comma 5 e 10 della l. n. 217 del 1990, sino a quando il soggetto indagato o imputato è minorenne. Pertanto, qualora nel corso del procedimento il soggetto divenga maggiorenne, pur se il beneficio in questione non viene immediatamente meno, stante l’esigenza di garantire la continuità della difesa, esso tuttavia va riconosciuto sino al compimento della fase processuale nel corso della quale si è verificato il raggiungimento della maggiore età“; contra Cassazione penale, sez. II, 5 ottobre 1999, n. 4260 “Nel processo minorile l’anticipazione da parte dell’Erario del compenso spettante al difensore nominato d’ufficio è dovuta, secondo la corretta interpretazione dell’art. 1, comma 5, l. 30 luglio 1990 n. 217, anche se, nelle more del processo, l’imputato abbia raggiunto la maggiore età ovvero anche se, in concreto, l’attività defensionale sia stata svolta, “in toto” oppure in parte, successivamente a tale momento”.