REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


In Persona del Giudice Unico, dott. Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


 nella causa civile iscritta al numero 10435 del registro generale per gli affari contenzioni dell’anno 1999 posta in deliberazione all’udienza del 4 maggio 2001, con termine per conclusionali scaduto il 18.09.01 e vertente


TRA


G. T., difeso in proprio ed in unione all’avv. T. Z., come da procura a margine dell’atto di citazione, elett.te domiciliato in Andria, via “omissis”, presso il proprio studio; attore


E


M. ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in Barletta, piazza “omissis”, presso lo studio dell’avv. G. V. T., rappresentata e difesa dall’avv. G. C. N., come da mandato in calce all’atto di citazione;CONVENUTA


OGGETTO:azione di accertamento e di condanna.


CONCLUSIONI
 All’udienza del 4.05.2001 così le parti precisavano le rispettive conclusioni:
per l’attore: “1) accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa derivante dalla polizza (omissis) è operativa in riferimento al sinistro per cui è causa; 2) per l’effetto, dichiarare la M. assicurazioni obbligata a manlevare l’attore da ogni esborso fino alla concorrenza della somma di lire 1.000.000.000 (un miliardo), cui fosse eventualmente tenuto nei confronti della B.  per i fatti esposti in premessa; 3) condannare la M. Assicurazioni a rifondere all’attore, sempre in forza del contratto assicurativo o, in subordine, ai sensi dell’art.2041 c.c., la somma di lire 176.000.000 oltre IVA e CAP, ovvero quell’altra eventualmente minore ritenuta di giustizia, a titolo di spese e competenze relative all’attività difensiva svolta, come da notula prodotta; 4) accertare e dichiarare l’avvenuta violazione del principio della buona fede da parte della M., nell’ambito del rapporto contrattuale, e condannarla al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio; 5) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”;
per la convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta del 2.02.2000  e agli atti tutti di causa”.


SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO


Con citazione notificata il giorno 24 novembre 1999 l’avv. G. T. conveniva in giudizio la M. Assicurazioni esponendo che: in data 23.05.1997 aveva stipulato con La P S.p.A. (successivamente M. Assicurazioni S.p.A.) il contratto assicurativo n. (omissis), in sostituzione di quello n. (omissis), a garanzia dei rischi connessi allo svolgimento della sua attività professionale di avvocato nonché di sindaco revisore dei conti della B.. (funzione, quest’ultima, che ricopriva dall’aprile 1996), fino alla concorrenza del massimale di lire 1.000.000.000. A seguito degli esiti di una ispezione della Banca d’Italia, iniziata il 5.03.1997 e terminata il 8.08.1997 – che aveva comportato la sottoposizione dell’istituto di credito alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del Tesoro – la B. avviava azione di responsabilità contro tutti gli esponenti aziendali che avevano ricoperto funzioni amministrative e di controllo nel quinquennio anteriore al decreto di amministrazione straordinaria e chiedeva ed otteneva, con decreto inaudita altera parte emesso dal Tribunale di Trani anche nei confronti dell’istante, il sequestro conservativo su tutti i beni dei cessati amministratori e sindaci dell’azienda fino alla concorrenza di 50 miliardi di lire.
Successivamente, venivano intavolate trattative per una definizione transattiva della vicenda in essere tra la Banca e gli amministratori ed i sindaci di cui veniva data notizia alla convenuta senza che questa tuttavia intervenisse nella lite a termini di contratto ovvero facesse pervenire al detto T. alcuna determinazione in ordine alla posizione che intendeva assumere – limitandosi, nel corso di un colloquio telefonico con il proprio assicurato, a manifestare dubbi sulla operatività al caso di specie della polizza, atteso che alla sua stipula si era addivenuti senza che l’attore avesse comunicato che l’ispezione della Banca d’Italia era già in corso – violando così il dovere di comportasi secondo il principio della buona fede contrattuale.
Tutto ciò premesso concludeva come in premessa.
Si costituiva in giudizio la M. Assicurazioni S.p.A. contestando la domanda, in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Preliminarmente eccepiva l’inammissibilità della domanda di garanzia per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., in quanto la B. non ha iniziato il giudizio di responsabilità ex art.2393 c.c. avendo solo chiesto un provvedimento di natura cautelare nei confronti dei suoi amministratori.
Inoltre, affermava l’inoperatività, al caso di specie, della polizza n. (omissis) per la violazione dell’art.1892 c.c. per avere l’attore l’assicurato omesso di comunicare alla società assicuratrice che al momento della stipula del contratto era già in corso, presso la B., l’ispezione degli organi di vigilanza della Banca d’Italia, circostanza che, se conosciuta, avrebbe senz’altro indotto la convenuta a non includere nell’ambito del rischi assicurati quello derivante dallo svolgimento della funzione di sindaco dell’istituto di credito da parte dell’avv. T., ovvero avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse.
Nel merito, eccepiva l’infondatezza della pretesa attorea sia in ordine all’an che al quantum debeatur, giacché, nell’ipotesi di accoglimento della domanda, gli effetti della garanzia assicurativa avrebbero dovuto  essere limitati ai soli danni prodottisi a causa e per effetto dell’attività svolta dall’avv. T. dal 23.05.1997 al 27.10.1997, cioè nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto e la cessazione della carica di sindaco da parte dello stesso.
Quanto alla domanda relativa al pagamento delle spese legali sostenute dall’attore in relazione al procedimento cautelare innanzi al Tribunale di Trani (quantificate in lire 200.000.000 nell’atto di citazione e ridotte a lire 176.000.000 in sede di precisazione delle conclusioni) l’infondatezza derivava dall’art.13 delle condizioni generali di polizza che si riferisce alle sole spese della lite gestita in proprio dalla compagnia assicuratrice che abbia ritenuto di difendere l’assicurato nominando un proprio difensore di fiducia. In ogni caso l’eventuale condanna a termini di contratto dovrebbe essere contenuta entro i limiti delle convenzioni stipulate dalla convenuta con i propri legali di fiducia.
Infine, la richiesta di risarcimento del danno per violazione del principio di buona fede era infondata in quanto generica e comunque improduttiva di danni per l’istante.
Tutto ciò premesso chiedeva: 1) preliminarmente dichiarare l’inammissibilità della domanda avversa per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.; 2) sempre preliminarmente, in via gradata alla precedente eccezione, accertare e dichiarare, previo, ove ritenuto, annullamento della stessa, l’inoperatività della polizza assicurativa per cui è causa; 3) nel merito rigettare l’avversa domanda perché infondata nell’an e nel quantum debeatur; 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Dopo la acquisizione della documentazione hic et inde depositata, all’udienza del 4.05.2001, omessa ogni altra attività istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 30 per repliche.


MOTIVI DELLA DECISIONE


 La domanda dell’attore diretta ad ottenere l’accertamento dell’operatività della garanzia assicurativa in relazione al sinistro per cui è causa – con conseguente obbligo per l’assicuratore di tenerlo indenne da quanto sarà eventualmente tenuto a corrispondere al danneggiato – deve essere rigettata per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.
  Infatti, il giudizio di garanzia impropria introdotto dall’odierno attore con la predetta domanda di manleva ha come presupposto logico-giuridico necessario l’accertamento – negoziale ovvero giudiziale – della responsabilità dell’assicurato avv. T. nella causazione di un evento che abbia prodotto un danno patrimoniale a carico della B nonché dell’ammontare dello stesso.
  Solo dopo tale accertamento l’obbligazione dell’assicuratore diventa liquida ed esigibile (Cass. civ, sez. I, 1/7/1995 n.7330), con la conseguenza che prima che ciò avvenga l’assicurato non ha alcun interesse concreto ed attuale ad agire, ai sensi dell’art.100 c.p.c., al fine di ottenere la condanna della M. Assicurazioni S.p.A. (già L. P. Assicurazioni S.p.A.) ad essere manlevata e tenuta indenne, in forza della garanzia assicurativa della responsabilità civile, di cui alla predetta polizza, dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da una condanna solo eventuale di esso avv. T. al risarcimento dei danni patiti dalla B.
 Per altro, osserva il giudicante  che gli organi di  detta Banca non risulta abbiano neppure intrapreso alcuna azione di responsabilità a cognizione piena nei confronti dell’attore che passi necessariamente dal preliminare accertamento della stessa esistenza del danno e della sua riconducibiltà all’assicurato ma hanno solo chiesto ed ottenuto un provvedimento di sequestro conservativo anche nei suoi confronti che, essendo stato emesso inaudita altera parte, si fonda su di una cognizione estremamente sommaria della fondatezza della pretesa della Banca e della responsabilità degli amministratori e che produce non già uno spostamento patrimoniale, immediato ancorché non definitivo, dall’assicurato al danneggiato ma un solo vincolo di indisponibilità dei beni colpiti a garanzia dell’eventuale credito.
 Né vi è in atti alcuna  prova dell’avvenuto accordo transattivo che concretinzerebbe la realizzazione del rischio oggetto della polizza assicurativa azionata.
 Anche la domanda attrice avente ad oggetto la condanna della M. Assicurazioni S.p.A. al rimborso delle spese sostenute dall’avv. T. nel corso del giudizio conseguente alla emissione del decreto di sequestro non può essere accolta
Ciò a prescindere da ogni valutazione relativa alla operatività del contratto di assicurazione ed all’incidenza che su questo possa avere avuta  l’omessa dichiarazione, da parte dell’assicurato, del fatto che al momento della stipula della polizza fosse in corso presso la Banca una ispezione della Banca d’Italia (accertamento oggetto di una domanda di parte convenuta proposta solo subordinatamente all’accoglimento della domanda in precedenza esaminata).
 Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “la ripartizione proporzionale tra assicurato ed assicuratore, ai sensi dell’art.1917, comma 3 c.c., delle spese sostenute dal primo per resistere all’azione del danneggiato, ove a quest’ultimo sia dovuta una somma superiore al capitale assicurato, deve effettuarsi avendo riguardo alla differenza tra il massimale e la somma dovuta in forza dell’accertamento giudiziale, giacché nello stesso rapporto va ripartito il carico delle spese tra assicurato ed assicuratore” (Cass. civ., sez. III, 25.07.1981, n.4810).
 Sicchè, premesso che l’assicuratore deve concorrere alle spese sostenute dall’assicurato anche qualora, pur in presenza di un patto di gestione della lite, abbia ritenuto di non assumere direttamente la gestione della lite stessa, come nel caso di specie, perché l’assicurato possa ripetere le spese sostenute nei limiti della previsione negoziale e dell’art.1917 c.c. è necessario che il giudice cui spetta la cognizione del sinistro determini l’ammontare delle somme dovute.
Solo dopo tale pronuncia l’assicurato potrà ottenere la condanna dell’assicuratore al rimborso delle spese medesime, nel corso dello stesso giudizio, se in esso l’assicuratore è stato convenuto e previa delibazione della operatività del contratto di assicurazione, ovvero in un giudizio separato.
Infine, la domanda attrice di condanna della convenuta per la violazione del principio di buona fede è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione in atti, non contestata dalla M. Assicurazioni, emerge in tutta evidenza che l’avv. T., con lettera raccomandata del 13.01.1999 aveva tempestivamente informato la compagnia di assicurazioni dell’intervenuto provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Trani anche nei suoi confronti, invitandola a “procedere all’apertura del sinistro”.
Successivamente, con raccomandate del 26.02.99, 17.03.99, 2.04.99, 31.05.99 e 15.07.99 informava la convenuta degli sviluppi della vicenda giudiziaria che lo riguardava chiedendo lumi sul da farsi anche in relazione alla prospettata ipotesi di definizione transattiva della lite, ricevendo una sola formale comunicazione dalla M. assicurazioni in cui gli veniva chiesta copia di alcuni documenti.
Orbene, non vi è chi non veda come tale condotta inerte, a fronte delle numerose e  frequenti sollecitazioni da parte del proprio assicurato, sostanzi una colposa violazione del dovere di tenere un comportamento corretto nella esecuzione del contratto che, viceversa, avrebbe obbligato la convenuta a comunicare all’avv. T. le proprie determinazioni in ordine al comportamento da tenere nel corso del giudizio cautelare ovvero con riferimento all’ipotesi di transazione prospettata.
Né a giustificazione del comportamento della M. Assicurazioni può assumere rilievo l’avvenuta scoperta dell’omissione da parte dell’assicurato della circostanza che presso la Banca della quale quest’ultimo era sindaco fosse in corso una ispezione della Banca d’Italia. Infatti, anche in questa prospettiva, una condotta guidata dal rispetto del principio della correttezza avrebbe imposto all’assicuratore di far tempestivamente pervenire all’assicurato il proprio convincimento relativo all’annullabilità del contratto di assicurazione, sicché lo stesso avrebbe potuto valutare senza ulteriori indugi quali decisioni adottare, mentre allo stesso è stato solo manifestato telefonicamente, un dubbio circa la operatività della copertura assicurativa.
Conseguentemente la M. Assicurazioni  S.p.A.  va condanna alla rifusione dei danni patiti dall’avv. T.  da accertarsi  in separato giudizio, così come richiesto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.


Il Giudice unico di Trani, sezione di Andria, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall’avv. G. T. con atto di citazione notificato il 24 novembre 1999 nei confronti della M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
Rigetta la domanda diretta ad accertare la operatività della polizza n. (omissis) in relazione al sinistro per cui è causa;
Rigetta la domanda di condanna della M. Assicurazioni S.p.A. alla rifusione delle spese sostenute dall’avv. T. relative all’attività dallo stesso svolta;
Condanna la M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire i danni subiti dall’avv. T. per violazione del dovere di correttezza nella esecuzione del contratto da liquidarsi in diverso giudizio.
Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
così deciso in Andria, addì 4.10. 2001.


   Il Giudice
       Dott. Paolo RIZZI