REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI CANOSA di PUGLIA


In Persona del Giudice Unico, dr Paolo Rizzi, ha pronunziato la presente


SENTENZA


 nella causa civile iscritta al numero 16049 del registro generale per gli affari contenziosi dell’anno 2001, posta in deliberazione all’udienza del 14 luglio 2004, con contestuale assegnazione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica scaduto il 18 novembre 2004 e vertente


TRA


M. P., elett.te domiciliata in Canosa di Puglia, via “omissis”, presso lo studio dell’avv. G. D. A. che la rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione; attrice


E


C. M. M., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Canosa di Puglia, via “omissis”, presso lo studio dell’avv. P. M., rappresentato e difeso dall’avv. T. V. come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;CONVENUTO


OGGETTO: risarcimento danni.


CONCLUSIONI
All’udienza del 14 luglio 2004 così i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni:
per l’attrice “precisa le proprie conclusioni riportandosi all’atto introduttivo di citazione notificato il 05.02.2001, chiedendo, previa declaratoria di responsabilità extra-contrattuale sia per fatto illecito ex art. 2043 c.c., stante la natura insidiosa, imprevedibile e non visibile a cagione dell’elevato traffico pedonale dovuto al mercato settimanale, e non segnalata, della irregolarità del manto stradale di Via Nino Bixio dovuta alla presenza di un tombino, sia ed occorrendo a titolo di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., la condanna del C. di M. M., in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (lesioni personali subite, invalidità temporanea totale e parziale, postumi permanenti, danno biologico, danno morale e spese mediche) derivati dal sinistro occorso in M. M. il (omissis) nella misura di Euro 11.141,58 (vecchie £ 21.573.100), di cui Euro 1.084,56 per n. 25 gg. di inabilità temporanea totale (Euro 30,99 x 25 gg.), Euro 619,75 per n. 40 gg. di inabilità temporanea parziale (euro 15,49 x 40 gg.); Euro 5.146,57 per n. 5 punti invalidanti permanenti (Euro 1.032,91 x 5); Euro 4.131,66 per danni morali e alla vita di relazione ed Euro 141,04 per rimborso spese sanitarie; o a quell’altra somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all’effettivo soddisfo. Vinte le spese, diritti ed onorari di causa”;
per il convenuto “precisa comunque le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendone l’accoglimento, con vittoria di spese e competenze di causa”.


SVOLGIMENTO  DEL  PROCESSO


Con citazione notificata il 5 febbraio 2001 M. P. ha convenuto in giudizio il C. di M. M., in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo che: in data 18 settembre 2000 verso le ore 11:00 mentre percorreva la via (omissis) nell’abitato di (omissis) cadeva in terra a causa di una irregolarità del manto stradale dovuta alla presenza di un tombino, riportando gravi lesioni personali riscontrate dal Pronto soccorso del locale nosocomio che, pur richiesto, il convenuto non ha inteso risarcire.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo “1) previa declaratoria di responsabilità e colpa esclusiva del C. M. M., quale ente proprietario e manutentore della strada, nella produzione del sinistro de quo, condannare il predetto Comune, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non (lesioni personali subite, invalidità temporanea totale e parziale, postumi permanenti, danno biologico, danno morale e spese mediche) derivati dal sinistro occorso in M. M. il (omissis), che in ogni caso m si quantificano nella misura di £. 21.573.100, di cui £. 2.100.000 per n. 25 gg. di inabilità temporanea totale (£ 60.000 x 25 gg.); £ 1.200.000 per n. 40 giorni di inabilità temporanea parziale (£ 30.000 x 40 gg.); £ 10.000.000 per n. 5 punti di postumi invalidanti permanenti (£ 2.000.000 x 5); £ 8.000.000 per danni morali e alla vita di relazione e £ 273.100 per rimborso spese sanitarie; o a quell’altra somma che sarà quantificata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all’effettivo soddisfo. 2) vinte le spese, diritti ed onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio depositando rituale comparsa il C. di M., in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando la domanda, in fatto ed in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Ha eccepito che l’attrice non ha provato che il sinistro è avvenuto a causa di una insidia del manto stradale non visibile ed ha contestato l’ammontare del risarcimento richiesto.
Ha concluso “in via principale per il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese; in via subordinata dichiarare la concorsuale responsabilità dell’odierna attrice, per disattenzione, con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
La causa è stata istruita documentalmente e quindi, all’udienza del 14 luglio 2004, omessa ogni ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per repliche


MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente, deve essere dichiarata la nullità dell’atto di citazione perché redatto da un difensore sprovvisto di procura e dell’attività processuale conseguente.
Dall’esame della procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio, emerge che l’attrice ha conferito il mandato alle liti all’avv. “M. D. A.” (cfr. originale dell’atto di citazione, copia notificata e copia di ufficio), nel mentre l’atto è stato redatto e sottoscritto unicamente dall’avv. G. D. A. il quale ha rappresentato e difeso M. P. nel corso del giudizio ed ha redatto la comparsa conclusionale.
Ne consegue che l’intera attività difensiva è stata posta in essa da un difensore sprovvisto dei relativi poteri, di talché deve essere considerata tamquam non esset.
Neppure il silenzio del convenuto può operare come sanatoria del vizio, attesa la natura dello stesso.
In merito, la Suprema Corte ha statuito che “in virtù del principio generale di cui all’art. 156 c.p.c, comma 2, per il quale è nullo ogni atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, il difetto di una valida procura rende l’attività processuale “tamquam non esset”, senza che possa configurarsi alcuna sanatoria per effetto del silenzio della controparte” (Cass. Civ., sez. lav., 12 giugno 1981, n. 3830).
Sussistono giusti motivi e d’equità per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.


P.Q.M.


Il Giudice unico di Trani, sezione di Canosa di Puglia, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da M. P. con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2001 nei confronti del C. M. M., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
Dichiara la nullità dell’atto di citazione e dell’attività processuale svolta dal difensore dell’attrice per carenza di procura alle liti;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
 così deciso in Canosa di Puglia, addì 14 dicembre 2004.


 Il Giudice
       Dott. Paolo RIZZI