TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE DI ANDRIA


IL GIUDICE


Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 6.07.2001;


premesso che


con ricorso ex art.700 c.p.c. depositato in data 18.06.2001 C. A. P. chiedeva che con provvedimento di urgenza fosse ordinato alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari di sospendere la pubblicazione dal bollettino dei protesti del proprio nome nonché di tutti i titoli protestati e risultati emessi dal ricorrente. A sostegno della propria domanda deduceva che lo stesso non aveva alcuna cognizione dei titoli protestati. Infatti, tali titoli erano stati protestati tra il 1997 ed il 1998 e domiciliati in Andria presso la Via “omissis”, o la Banca Nazionale dell’Agricoltura, mentre il ricorrente non risiedeva all’epoca nella via indicata. Inoltre nessun protesto gli era mai stato notificato né alcuna procedura esecutiva mobiliare era stata intrapresa nei suoi confronti presso il Tribunale di Trani, sezione di Andria. Da tale situazione derivava un evidente danno per il P., attesa la propria attività imprenditoriale, compromessa dalla pubblicazione del suo nome nel bollettino dei protesti.
 Non si costituiva in giudizio la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bari.


Osserva


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ferma la astratta ricorribilità alla tutela ex art.700 c.p.c. avverso la pubblicazione del protesto cambiario, è necessario, tuttavia, che nel relativo ricorso colui che agisce per ottenere la tutela sommaria del diritto vantato indichi, ancorché implicitamente, la domanda che intende proporre nel merito.
Il ricorrente, nel caso di specie, si limita a chiedere al Tribunale l’emissione del provvedimento a cognizione sommaria e la fissazione del “termine per l’inizio del merito”, senza tuttavia che dall’atto introduttivo del presente giudizio sia possibile desumere, neppure implicitamente, quale sia la domanda di merito e chi ne sia il relativo convenuto.
Tale requisito è stabilito in funzione del soddisfacimento di due fondamentali esigenze, proprie della tutela cautelare invocata ante causam.
 Da una parte, infatti, consente di ancorare la tutela a cognizione sommaria a quella a cognizione piena, propria della fase di merito, collegate da un nesso di necessaria strumentalità (art.669 octies c.p.c.). È evidente che la mancata enunciazione della domanda di merito impedisce al Giudice di valutare se e quali provvedimenti debbano essere adottati onde evitare che i fisiologici tempi del giudizio civile ordinario pregiudichino il diritto azionato. Ciò anche nell’ottica della natura anticipatoria del merito della tutela ex art.700 c.p.c.
Dall’altra parte sarebbe impedito al Giudice stesso di valutare la ricorrenza del c.d. fumus boni iuris, ossia di formulare un giudizio di probabilità di accoglimento del ricorso nel merito, un accertamento sommario del fondamento della pretesa, che presuppone la prospettazione della domanda che si intende proporre nella fase successiva a quella a cognizione sommaria.
Nel caso in esame, d’altra parte, risulta anche recisa la necessaria coincidenza tra il soggetto passivamente legittimato nel procedimento cautelare e quello nei cui confronti va poi instaurata la domanda di merito.
Infatti, è di tutta evidenza che non può considerarsi legittimo contraddittore la Camera di commercio incaricata della pubblicazione del protesto pregiudizievole nell’apposito bollettino, atteso che nessuna domanda il ricorrente può spiegare nei suoi confronti nella fase di merito che segue quella cautelare (Trib. Catanzaro, 7.04.1995), poiché ciò che lo stesso lamenta non è legittimità della condotta della resistente ma che “è evidente l’intento fraudolento di terze persone che hanno apposto delle firme chiaramente apocrife sui titoli cambiari, emessi a nome del ricorrente ed all’insaputa dello stesso, ed andati successivamente insoluti e protestati”.
In casi come quello in esame, laddove manca il portatore del titolo nei cui confronti agire in giudizio, verosimilmente dovrebbe trovare applicazione il procedimento indicato dall’art.4 L.77/55 modificato dall’art.2 L.18.08.2000 n.235 il quale, peraltro, prevede la ricorribiltà davanti al Giudice ordinario solo nel caso in cui l’istanza di cancellazione del protesto illegittimo sia stata rigettata dal Presidente della Camera di Commercio competente ovvero non vi sia stata alcuna decisione in merito.


P.Q.M.


Dichiara il ricorso inammissibile.
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Andria, 6.07.2001


           Il Giudice
          Dott. Paolo RIZZI